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Decisione

32.2009.200

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 luglio 2010Italiano109 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XI, XII+1 sono stati trasmessi all’assicurata per conoscenza (doc. XIII).

1.9. Questa Corte

l’8 aprile 2010 ha richiesto all’avv. RA 1 la documentazione relativa alle

entrate mensili della ricorrente, del marito ed eventualmente dei figli (doc.

XIV).

1.10. Con le

osservazioni del 9 aprile 2010 l’avv. RA 1 ha rilevato che all’assicurata

andrebbe riconosciuta una deduzione sul reddito da invalido del 25% e

preannunciato l’invio di nuova documentazione medica (doc. XV).

I doc.

XIII e XIV sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVI).

1.11. Il 21 aprile

2010 il rappresentante dell’assicurata ha risposto allo scritto dell’8 aprile

2010 del TCA (doc. XVII) trasmettendo la documentazione richiesta e allegando

il rapporto del 31 marzo 2010 del Dr. __________ (doc. A23) e quello del 15

aprile 2010 del Dr. __________ (doc. A24).

I doc.

XVII e allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).

1.12. In data 6

maggio 2010 l’UAI si è riconfermato nel proprio provvedimento, in particolare

nella mancata applicazione delle riduzioni sul reddito da invalido.

Dopo aver

sottoposto la nuova documentazione medica al SMR l’UAI ha quindi riconfermato

la valutazione espressa in sede SAM e postulato la reiezione integrale del

gravame (doc. XX 1-2).

I doc. XX

1-2 sono stati inviati all’assicurata per conoscenza (doc. XXI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurata.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a

ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per

stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro

prevedibile.

Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata

in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e

cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3 Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter

IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher

intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder

psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,

behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber

nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für

die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person

gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das

Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys

etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein

stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des

Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit

einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine

Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie

Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von

einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im

erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen

Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der

Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens

keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller

jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt

ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint

vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen

ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten

Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,

auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme

einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet

durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134

V 12-14)

Al

riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung

findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne

gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im

Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich

wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für

den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich

massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im

Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war

offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im

erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im

jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04

vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren

Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter

Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden

die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und

Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa

M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.8. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")

come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti

riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile

il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato

sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il

contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux

critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.9. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la

patologia psichiatrica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________)

e quella gastroenterologica (Dr. __________).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto peritale del 24 agosto

2007, dopo aver illustrato i dati anamnestici e lo status ha posto la seguente

diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi:

F.68.0 Elaborazione di sintomi fisici per ragioni

psicologiche

Trattasi di un quadro nevrotico associato alla

patologia ortopedica interpretabile come ipocondriaci o lamentazione: una forma

psichica inconscia nella quale chiede aiuto e cerca di vincere le proprie

ansie, una forma di stile difensivo per allontanare le sue angosce, poco

adattivo e risultante con una eccessiva richiesta sanitaria che poi risulta

inefficace e così il soggetto non vede una via d'uscita.

Incapacità lavorativa (dal punto di vista

psichiatrico):

Trattasi di una menomazione esigua che non supera

20%."

(Doc. AI 16-28)

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, nella perizia del 28 settembre

2007, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e quelli

oggettivi, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

4.

DIAGNOSI

-

fibromialgia

-

sindrome lombo-vertebrale con componente

spondilogena bilaterale nell'ambito della problematica fibromialgia e su delle

alterazioni degenerative discali, in particolar modo a livello del segmento

L5/S1, in minor misura L4/L5, con stato dopo sindrome irritativa S1 sinistra

-

cervicalgie nell'ambito della problematica

fibromialgica e su delle iniziali alterazioni di tipo degenerativo.

5.

GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN %

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA

DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questa paziente presenta dal punto di vista

clinico e per quanto riguarda l'evoluzione anamnestica un quadro a carattere

fibromialgico. È presente un dolore cronico iniziatosi a livello della colonna

lombare già alla fine degli anni '90. Intercorrentemente si è manifestata anche

una sindrome a carattere lombosciatalgico lungo la gamba sinistra, senza segni

deficitari con una possibile irritazione della radice di S1. Una RM della

colonna lombare risalente al 2004 ed una TAC del 2005 hanno evidenziato

un'ernia discale L5/S1 con compressione possibile della radice di S1 a

sinistra.

Attualmente dal punto di vista clinico non vi

sono segni compressivi o irritativi radicolari. Vi è un deficit sensitivo

piuttosto sul lato destro a livello della parte laterale del piede destro,

interessante il III, IV e V dito. La forza è mantenuta e simmetrica come pure i

riflessi muscolo-tendinei. La paziente non presenta una vera e propria sindrome

lombo-vertebrale, ma piuttosto un quadro clinico di dolore diffuso, con la

presenza di tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia.

Si tratta in questa paziente di una fibromialgia di tipo primario. Gli

accertamenti eseguiti finora sia dei colleghi che l'hanno avuta in cura in

particolar modo il Dr. __________, non hanno messo in evidenza altre patologie

che possano eventualmente essere all'origine di questa sintomatologia a

carattere fibromialgico.

Tenendo in considerazione quindi i reperti

clinici e radiologici evidenziabili attualmente, ritengo che primariamente

dominante in questa sindrome dolorosa è il quadro fibromialgico. Dobbiamo

considerare le problematiche degenerative della colonna lombare solo in parte

responsabili della sintomatologia a livello della zona lombare e delle

estremità inferiori. In questo senso ritengo che vi siano delle limitazioni

funzionali in particolar modo in un'attività lavorativa particolarmente pesante

in cui la paziente debba alzare ripetutamente dei pesi superiori ai 15 kg.

Anche il mantenere delle posizioni statiche

prolungate soprattutto se con la colonna lombare leggermente piegata in avanti

sono limitate. Vi è anche una certa limitazione nei movimenti di flessione ed

estensione del tronco nonché di rotazione dello stesso. Limitata anche nel

mantenimento di posizioni o nello svolgimento di lavori non in posizioni

ergonomiche.

Tenendo in considerazione quindi queste patologie

e le limitazioni che ne derivano, ritengo che nell'attività professionale da

ultimo svolta e cioè quella di assistente di cure, vi sia un'incapacità

lavorativa del 30%. Anche nell'altra attività professionale antecedentemente

svolta di donna di pulizie, la paziente presenta un'incapacità professionale

del 30% come pure nell'attività primariamente svolta di cameriera ai piani.

Per quanto riguarda invece un'attività lavorativa

da considerare medio leggera, durante la quale la paziente può mantenere una

posizione ergonomica della colonna vertebrale, alternare la posizione seduta a

quella in piedi, non alzare pesi superiori ai 10 kg ripetutamente, evitare di mantenere delle posizioni statiche e lavorare in posizioni

ergonomiche per la colonna vertebrale vi è ancora una capacità lavorativa nella

forma completa." (Doc. AI 16/22-23)

Il Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e gastroenterologia, nel suo referto peritale del

29 ottobre 2007, si è così espresso:

"

(…)

1.

Diagnosi dal punto di vista

specialistico:

● Portatrice dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBs)

inattiva con transaminasi normali e viremia molto bassa (inferiore 10.000

copie)

● Morfologia e funzionalità del fegato

normali

● Dispepsia

intermittente di tipo funzionale e leggeri disturbi tipo colon irritabile

● Disturbi

fibromialgici e dolori alla colonna cervicale e lombare da circa 2 anni

Considerandi

2.

Capacità lavorativa:

La capacità lavorativa è normale per quanto

riguarda le alterazioni di laboratorio note dal 1992 e riferibili a un'epatite

B inattiva. La funzionalità del fegato in particolare è normale. È improbabile

che i disturbi muscolari di tipo fibromialgico siano in relazione con l'epatite

B che presenta una viremia molto bassa e nessuna attività infiammatoria.

Pure i disturbi addominali intermittenti, di tipo

verosimilmente funzionale, non riducono la capacità lavorativa.

3.

Evoluzione dello stato di salute:

L'assicurata ha un'epatite B in uno stadio

cosiddetto di "portatore dell'antigene HBs inattivo" con viremia

molto bassa. Non è indicata alcuna terapia medicamentosa. Questa alterazione

dei parametri di laboratorio è nota dal 1992, quando in occasione della seconda

gravidanza sono stati eseguiti dei controlli sierologici.

Sono necessari dei controlli dei parametri

epatici con prelievi del sangue regolari dato il rischio di una riattivazione

dell'epatite B, che potrebbe richiedere un trattamento con farmaci antivirali.

La prognosi a lungo termine è comunque buona.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa?

Vedi punto 2 e 3.

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa

dal punto di vista della funzione del fegato, normale.

5.

Possibilità terapeutiche:

Vedi punti precedenti.

6.

Provvedimenti di natura integrativa:

Non sono necessari provvedimenti d'integrazione

per quanto riguarda i problemi del fegato sopraccitati.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di

svolgere altre attività?

Vedi sopra." (Doc. AI 16/24-25)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale dell’8 novembre 2007 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia. Sindrome lombovertebrale

con componente spondilogena bilaterale nell’ambito della problematica

fibromialgica e su delle alterazioni degenerative discali, in particolar modo a

livello del segmento L5-S1, in minor misura L4-L5, con stato dopo sindrome

irritativa S1 sin. Cervicalgie nell’ambito della problematica fibromialgica e

su delle iniziali alterazioni di tipo degenerativo. Elaborazioni di sintomi

fisici per ragioni psicologiche”.

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “Portatrice dell’antigene di superficie dell’epatite B (HBs)

inattiva, con transaminasi normali e viremia molto bassa (inferiore a 10.000

copia), morfologia e funzionalità del fegato normali”(doc. AI 16-9/10)

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività finora

svolta di assistente di cura, mentre in un’attività lavorativa adeguata l’abilità

è dell’80% (doc. AI 16-12/13).

2.10

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.11

Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato all’80%

la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. La stessa si fonda sul questionario del datore di lavoro del

5.

dicembre 2006 (doc. AI 5-1) ed è stata confermata dalla ricorrente durante

l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e

dal suo rappresentante (cfr. doc. AI 27-2, doc. I, pag. 8).

2.12

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.12.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia dal quale è emersa la diagnosi di “F68.0

Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche”. Secondo il perito si

tratta di una menomazione esigua che non supera il 20% di incapacità lavorativa

(doc. AI 16-28).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il rappresentante dell’assicurata nel proprio

ricorso ha evidenziato che “…non è in grado di smentire le considerazioni scientifiche

espresse nei diversi referti” (doc. I), e in data 25 gennaio 2010 ha aggiunto che “nel ricorso ad ogni modo non viene messo in discussione il contenuto della

perizia SAM…” (doc. VI).

2.12.2

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

gastroenterologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec.

FMH in medicina interna, il quale nel referto del 29 ottobre 2007 ha rilevato che l’assicurata è “Portatrice dell’antigene di superficie dell’epatite B (HBs)

inattiva con transaminasi normali e viremia molto bassa (inferiore 10.000

copie). Morfologia e funzionalità del fegato normali. Dispepsia intermittente

di tipo funzionale e leggeri disturbi tipo colon irritabile”. Secondo il

Dr. __________ non vi è alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista

gastroenterologico (doc. AI 16-24).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.12.3

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

reumatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH

in reumatologia e riabilitazione, il quale nel referto del 28 settembre 2007 ha posto la diagnosi di “- fibromialgia; sindrome lombo-vertebrale con componente

spondilogena bilaterale nell’ambito della problematica fibromialgica e su delle

alterazioni degenerative discali, in particolar modo a livello del segmento

L5-S1, in minor misura L4-L5, con stato dopo sindrome irritativa S1 sinistra;

-

cervicalgie nell’ambito della problematica fibromialgica e su delle iniziali

alterazioni di tipo degenerativo” (doc. AI 16-22).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il referto del 31 marzo 2010 del Dr. __________

di __________ non permette a questa Corte una diversa valutazione della

fattispecie. Il medico infatti ha posto una diagnosi sovrapponibile a quella

dei medici del SAM e concluso che: “Ich denke, dass ein Teil der Symptomatik

durch die Bandscheibenhernien erklärbar ist, aber dazu gibt es ein unklares

diffuses Schmerzsyndrom, welches in einem gewissen Masse auch mit Stress und

den diversen Muskelverspannungen zusammenhängen kann. Ich habe keine weiteren Termin mit der Patientin vereinbart, stehe

jedoch gerne für weitere Fragen zur Verfügung”

(doc. A23).

Il Dr. __________ da parte sua, nello scritto del 15 aprile 2010

si è limitato a produrre il referto del Dr. __________ aggiungendo che

quest’ultimo gli ha comunicato telefonicamente che l’assicurata non potrà

facilmente tornare alla precedente attività lavorativa e una riconversione

professionale sarebbe da preferire (doc. A24).

Nelle annotazioni del 29 aprile 2010 il medico del SMR, Dr. __________,

prendendo posizione sul referto del Dr. __________ e quello del Dr. __________,

ha riferito che il quadro descritto corrisponde a quello della perizia SAM

senza una sostanziale modifica dello status clinico (doc. XX2).

Per quanto riguarda la critica sollevata dalla ricorrente secondo

cui la perizia pluridisciplinare SAM non sarebbe completa in quanto

l’amministrazione avrebbe dovuto fare capo ad una consultazione di natura

ortopedica per i problemi alla colonna lombare dell’assicurata (doc. I, doc.

VI), questa Corte rileva che l’Alta Corte in una sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009 si è così espressa:

" Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori

specialistici della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo,

dell'ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto

concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4)”

(Cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale 9C_466/2009 del 1° marzo 2010).

In casu, la problematica fibromialgica, la

sindrome lombo-vertebrale e le cervicalgie sono di competenza anche del

reumatologo. Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 4

dicembre 2009 ha precisato che “in Svizzera il reumatologo per formazione ed

esperienza professionale risulta essere il medico più idoneo a valutare le

problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico. L’ortopedico in Svizzera (contrario

ad altri paesi) è attivo primariamente a livello chirurgico e non si occupa di

regola di dolori cronici del rachide dorsale e di fibromialgia” (doc. IV

bis).

Le patologie diagnosticate all’assicurata rientrano

dunque nell’area di competenza anche del reumatologo. La ricorrente inoltre,

da parte sua, ha, a sua volta, interpellato il Dr. __________, reumatologo del __________

di __________, e non un ortopedico come invece avrebbe potuto fare. Il Dr. __________,

come visto, ha anch’egli ripreso la diagnosi del perito interpellato

dall’amministrazione.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è abile al lavoro al 70% nella sua precedente professione di

assistente di cura, mentre in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti

funzionali è da considerare abile al lavoro all’80%

2.13

Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 19 settembre 2008

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 16% (cfr.

doc. AI 27-1).

2.14

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.5.; 2.6., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive

supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande

invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI

dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva

nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per quanto

riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69

Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr

für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines

entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von

Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis -

verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin

eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen

Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich

ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person

hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,

wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der

Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich

der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und

Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.15

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 19 settembre 2008 (cfr. doc. 27-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

15.

%

percentuale

di invalidità

7.

%

La signora RI 1

prepara personalmente i pasti per i propri familiari; il marito ha sempre avuto

l'abitudine di aiutarla nella preparazione della cena ma dopo la malattia il

suo aiuto è maggiore e nei giorni in cui i dolori sono più intensi sostituisce

la moglie nella preparazione del pasto serale.

La signora RI 1,

prima della malattia, preparava primo e secondo piatto mentre in seguito per il

dolore alla spalla e il malessere generale che l'accompagna giornalmente si

limita a preparare un piatto unico. Segnala difficoltà nel sollevare pentole

pesanti e, per ovviare almeno parzialmente a questa difficoltà, si è dotata di

padelle più leggere. Spiega di doversi regolare a dipendenza di come si sente

cucinando piatti impegnativi nei giorni migliori e limitandosi a piatti facili

nei giorni in cui sente la necessità di stare a letto. Sottolinea l'importanza

di poter lavorare prendendosi tutto il tempo necessario, cambiando spesso

posizione ed evitando di lavorare leggermente inclinata avanti. La mano destra

ha meno forza per cui si occupa della pulizia superficiale del piano di lavoro,

rigoverna i piatti mentre tutte le pulizie di fino sono svolte dal marito.

La signora RI 1 si

è organizzata in modo tale da limitare le proprie difficoltà riorganizzando la

propria cucina e acquistando pentole più leggere. La collaborazione da parte

del marito è da ritenersi esigibile e potrebbe essere richiesta anche ai figli

maggiorenni che vivono tuttora in famiglia. In sostanza la signora RI 1,

nonostante le difficoltà segnalate, non si scontra con impedimenti gravosi. Per

questi motivi gli impedimenti, complessivamente e tenuto conto dell'esigibilità

della collaborazione dei familiari, sono valutabili al 15 %.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

6.

%

È in questo ambito

che la signora RI 1 riscontra le maggiori difficoltà. Spiega di dover prestare

molta attenzione ai propri movimenti e alle posizioni che assume mentre lavora

poiché i dolori si intensificano notevolmente impedendole di attivarsi nei

giorni successivi allo sforzo sostenuto. In questa situazione, per non

peggiorare la propria qualità di vita, la signora RI 1 preferisce evitare di

utilizzare il pesante aspirapolvere ad acqua, evita di lavare i vetri,

strofinare energicamente, lavorare con le braccia alzate o con il tronco curvo,

ecc. I figli si occupano dell'ordine e della pulizia delle loro rispettive

camere, il marito esegue tutte le mansioni più pesanti. Personalmente la

signora RI 1 utilizza la scopa leggera alla quale applica dei panni in

microfibra per pulire i pavimenti, riordina, spolvera lavorando alla sua

altezza.

Si inginocchia per pulire in basso e lavora in posizioni

ergonomiche come nel frattempo le è stato insegnato. Si dice demoralizzata

rispetto a questa situazione e alla mancanza di libertà di movimento e di

lavoro. Ricorda di essere stata una persona energica e attiva e di essersi

sempre occupata personalmente di tutti i lavori domestici. Nel tempo ha però

constatato che se si sottopone a sforzi anche minimi i dolori diventano

insopportabili per cui lavora secondo un ritmo molto personale che la obbliga

ad attendere il momento migliore e distribuire le varie attività sull'arco di

più giorni.

Per le limitazioni descritte dall'assicurata e

certificate medicalmente gli impedimenti possono essere valutati al 30 %

ritenuta esigibile, anche in questo ambito, la collaborazione dei familiari.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

1.

%

La signora RI 1 non

guida. Si reca a fare la piccola spesa giornaliera a piedi ed evita di

caricarsi di troppo peso. Le piace camminare e stare all'aperto ma dopo tre

quarti d'ora si sente stanca, le gambe pesanti e preferisce tornare a casa.

Impensabile dedicarsi allo shopping o stare fuori casa molte ore. Ha la

sensazione che la sua muscolatura si irrigidisca e si sente limitata nei

movimenti. La spesa settimanale la effettua con il figlio o il marito che

l'accompagnano in automobile e si fanno carico del trasporto degli acquisti. Si

tratta di un'abitudine familiare presente anche prima della sua malattia.

Personalmente non ha mai pensato di dotarsi di una borsa-carrello da utilizzare

per la piccola spesa ma teme che non le sarebbe molto d'aiuto visto che

dovrebbe comunque "tirarla" o spingerla. Si occupa personalmente del

disbrigo dei pagamenti e delle questioni amministrative familiari.

La signora RI 1

sottolinea come la sua vita sia cambiata sotto molti punti di vista dopo

l'insorgenza dei dolori diffusi in tutto il corpo. Sente di aver perso la sua

vitabilità e vive in uno stato di stanchezza costante. Dal punto di vista

medico, secondo la perizia, non sono descritti impedimenti funzionali tali da

essere tradotti in una percentuale di impedimento per motivi motorici mentre si

riconosce un'inabilità del 20% quale somma di diversi fattori. Pertanto

riconoscendo il malessere vissuto dall'assicurata e le limitazioni conseguenti,

sempre ritenuta esigibile la collaborazione dei familiari, valuto gli

impedimenti al 10 %.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

2.

%

Ha da poco installato

una lavatrice in casa per evitare di dipendere dai familiari nel portare la

biancheria in lavanderia e rispettare il proprio turno. In questo modo ha la

libertà di fare frequenti e piccoli bucati e far fronte al lavoro in modo più

consono alle sue difficoltà. La signora RI 1 afferma di aver rinunciato allo

stiro mentre, prima della malattia, stirava l'intero bucato. Il dolore alla

spalla e nella zona cervicale si intensifica immediatamente per cui presta

molta più attenzione nel stendere la biancheria per esempio, appendendo le

magliette agli attaccapanni, evitando un'eccessiva centrifugazione, limitandosi

quindi a piegare magliette, pantaloni, ecc. Nessuno in famiglia veste camicie.

L'assicurata ha

adottato gli accorgimenti necessari per rendersi autonoma ma non nasconde la

sua tristezza nel constatare di non essere più in grado di eseguire una

semplice attività come lo stiro. Non era nelle sue abitudini cucire o lavorare

a maglia. Considerando lo stiro una cura della biancheria e dell'abbigliamento,

di conseguenza anche del proprio aspetto, seppur la signora RI 1 si è resa

autonoma, attribuisco un impedimento del 10 % poiché, di fatto, ha rinunciato

ad eseguire un'attività comunemente ritenuta utile.

5.6

Cura

dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

16.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

80.

%

casalinga

20.

%

16.

%

3,2

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dall'agosto 2006.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Colloquio effettuato con la collega __________."

(Doc. AI 27/4-7)

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 16%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del marito e dei figli maggiorenni, che risultano peraltro giustificate anche

alla luce delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

2.16

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del

70% nella sua precedente professione e dell’80% in attività adeguate, ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Ai fini

della valutazione economica, nel rapporto del 26 settembre 2008, la consulente

in integrazione professionale, tenuto conto delle valutazione mediche e dei

limiti funzionali illustrati ha indicato che l’assicurata potrebbe esercitare

attività semplici, leggere e non qualificate nel settore secondario (operaia

generica nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni

d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del

funzionamento e della qualità…) e nel settore terziario (venditrice cassiera

non qualificata, impiegata d’ufficio non qualificata) (doc. AI 28-2).

2.17

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come

correttamente ritenuto dall’UAI, sono determinanti i dati del 2007.

2.18

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nel rapporto finale del 26 settembre 2008 la

consulente in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla

salute, lavorando all’80% come ausiliaria di cura l’interessata avrebbe

percepito fr. 47'679.-- (doc. 28-2).

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM).

2.19

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69

per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.

4'258.32 oppure di fr. 51'099.89 per l'intero anno (fr. 4'258.32 x 12).

L’assicurata,

quale ausiliaria di cura, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 47'679.--/ anno per

un’occupazione all’80% che proiettati al 100% danno un importo di fr. 59'598.75.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 56'414.69 annui per il 2007; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 85 “Sanità

e servizi sociali”, livello di qualifica 4, dopo

adeguamento all'evoluzione salariale per il 2007: 4’437.-- x 12 mesi = 53’244.--,

riportato su 41.7 + adeguamento all’indice dei salari nominali).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.20

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten

zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen

und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule).

Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von

einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo

dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del

4.

febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, la consulente non ha applicato riduzioni dal reddito statistico (cfr.

rapporto del 26 settembre 2008, doc. AI 28-3).

Nel

rapporto del 22 aprile 2010 ha aggiunto che “…non è giustificata alcuna

riduzione al reddito da invalido. Eventualmente, si potrebbe concedere una

riduzione del 2% per il permesso di domicilio. Tale percentuale è talmente

ininfluente e non porterebbe ad una notevole modifica che non la si tiene in

considerazione” (doc. XX1).

La ricorrente

da parte sua ha postulato il riconoscimento della deduzione massima (25%) “per

meglio tener conto delle condizioni personali” (doc. XV).

Il TCA

non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Partendo,

quindi, da un salario da invalida di fr.

51'099.89 ritenuto che, come visto in precedenza (cfr.

consid. 2.12.3.) da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare

un’attività adeguata al suo stato di salute all’80%, il reddito statistico

citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 40'879.91 (fr. 51'099.89 ridotti del 20%).

Confrontando questo dato con l'importo di

fr. 47'679.-- corrispondenti al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida

nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.18.), emerge un’incapacità

al guadagno del 14,26% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.21

Per quanto

riguarda l’esigibilità lavorativa nell’attività abituale questo

Tribunale, constatato che l’assicurata conserva una capacità lavorativa residua

del 70% nella sua precedente attività di assistente di cura, nella quale è in

grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un

reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 30%

(cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007

del 14 agosto 2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Da notare che nella decisione

impugnata l’UAI è giunto ad un grado di invalidità, per la quota parte di

salariata, del 30% tenendo conto di un reddito da invalida di 33'375.30

(partendo dal reddito da valida di fr. 47'679.-- e considerata un’esigibilità

dal profilo medico del 70%). L’amministrazione ha infatti ritenuto che

l’assicurata potesse sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua

nell’attività di ausiliaria di cure.

Sia per quanto riguarda il salario da invalida in attività

adeguate che nell’ultima attività lavorativa esercitata, l’UAI ha adattato il

salario da invalida alla percentuale di lavoro svolta prima dell’insorgenza del

danno alla salute (80%).

Il TCA non può concordare

con questo calcolo eseguito dall’amministrazione.

Va infatti evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale

federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice

aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un

quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe

potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che

ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in

attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione

del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto

guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può

conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così

ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009,

pag. 255 ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di

una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e

poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,

stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità

a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla

giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale

per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da

valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%

come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività

salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva

quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

Pertanto,

il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve

essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa

stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle

circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al

momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa

all’attività salariata (in casu dell’80%).

2.22

Viste le

quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 14,4% (80 X 14% + 20 X 16%) in applicazione del metodo misto, ossia

un grado d’invalidità che non permette la concessione di prestazioni

dell’assicurazione invalidità come stabilito dall’amministrazione.

Per

quanto riguarda la precedente attività di assistente di cura viste le quote

parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è invece del 27,2% (80 X 30% + 20 X 16%) in applicazione del metodo misto,

ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita

d’invalidità.

Essendo in

questo caso il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, ella

potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale (cfr.

consid. 2.3.)

Nel caso

di specie la consulente in integrazione professionale nel rapporto del 26

settembre 2008 ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura

professionale: “…in quanto l’assicurata nell’attività abituale può

recuperare maggiormente la propria capacità di guadagno” (doc. AI 28-3).

In data

11.

marzo 2010 la medesima consulente ha aggiunto:

“Visto

l’iter scolastico – professionale dell’assicurata (nessuna qualifica di base e

da quando giunge in Svizzera effettua un’attività non qualificata), si può

escludere che vi siano possibilità di intraprendere un provvedimento

professionale atto al recupero della capacità di guadagno residua. Si conferma

dunque che non si propongono provvedimenti professionali” (doc. XII1).

Nella

misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata il diritto

ad una riformazione professionale, la decisione del 7

ottobre 2009 deve quindi essere confermata.

2.23

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia di natura ortopedica (doc. I, VI).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

Per

quanto riguarda la censura relativa alla necessità di una rivalutazione da

parte di uno specialista in medicina ortopedica si rinvia al considerando

2.12.3

.

2.24

Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di gratuito

patrocinio inoltrata dall’assicurata in data 2 ottobre 2009 (doc. 35-1/36-2).

2.24.1

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA

aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, p. 6, in fine).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa

(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,

p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono

l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di

esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).

In una

sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato

durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e

dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando

le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.1

Was die von Vorinstanz und Verwaltung

verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so

hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person

ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs.

4.

ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen

Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f

Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen

strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die

anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in

Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann

nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des

Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende

Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen

werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid

zu kurz.

5.2

Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund

der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der

Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer

notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem

Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des

Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur

Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen

oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung

widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die

konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3

Vorliegend hat die IV-Stelle ihre

Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst

damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.

Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende

Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes

Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum

Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten

Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine

psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf

(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes

von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines

psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,

erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar

2005.

Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der

ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst

sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige

Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution

X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während

des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage

gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit

einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist

somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“

(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I

928/05, consid. 5.1 e 5.2)

Nella

sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di

applicazione della propria giurisprudenza:

"

(…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die

Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa

bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und

Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem

im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu

nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung

nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren

(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der

Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt

hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe

ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04).

Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“

(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)

Per un caso in cui, sempre

in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la

necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto

che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore

somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.

2.24.2

Nella presente

fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso

nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non

indicato l’intervento di un avvocato.

Secondo

questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per

escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Chiamata

a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto

all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla

necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs

eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è

confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der

unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die

Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren

Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu

berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der

Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende

Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden

(Schwander, Anmerkung zu BGE

122.

I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch

Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer

Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236

Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht

allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der

Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde

also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes

mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit

Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen

Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b;

Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März

2006.

Erw. 7.1, I 692/05).

(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I

911/06)

La necessità o meno

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende

dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella

decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.24.1).

Ora, nel caso concreto,

l’UAI, dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in

particolare tramite una perizia pluridisciplinare SAM (doc. AI 16-1) e

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

(doc. AI 27-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata (doc.

AI 36-1).

In sede di osservazioni al

progetto di decisione del 9 luglio 2009 l’avv. RA 1 ha ritenuto incompleti gli

accertamenti medici svolti e postulato l’espletamento di una perizia di natura

ortopedica (doc. AI 35-1)

La problematica trattata

nella presente fattispecie è da ritenersi complessa in quanto concerne un’assicurata

affetta da pluri patologie (psichiatrica, reumatologica, gastroenterologica).

Vi è quindi il tema della cumulabilità o meno dei singoli gradi

di inabilità lavorativa e quella del giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa che, di regola, va eseguito nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare, come è avvenuto in questo caso.

Sull’argomento,

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203

e segg. (245-249).

In secondo luogo in sede di perizia reumatologica

all’assicurata è stata diagnosticata una fibromialgia. A questo proposito va

rilevato che il TFA ha ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato in una

fattispecie relativa alla valutazione psichiatrica inerente la sindrome da

dolore somatoforme in una sentenza dell’8 ottobre 2008 (inc. 32.2007.250), vedi anche la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.

Alla luce di quanto appena

esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non

indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva

difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI –

cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria

in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

Le

osservazioni al progetto di decisione dell’assicurata non erano prive di

possibilità di esito favorevole.

Inoltre,

l’insorgente, come vedremo (cfr. consid. 2.25), risulta indigente.

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI, affinché si pronunci sull’importo

spettante all’assicurata (cfr. DTF 131 V 153).

2.24.3

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.25.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati,

come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.25

La ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalle carte processuali risulta che la ricorrente, coniugata

con __________, dipendente presso la __________, __________, dispone, quali

entrate, del solo stipendio del marito, di fr. 4'200.-- netti mensili circa (doc.

XVII).

Il reddito della famiglia

dell’assicurata, composta da lei, dal marito e dai due figli (RI 1 del 1987 e __________

del 1992), ammonta dunque a fr. 4’200.-- .

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, più fr. 600.-- (per il

figlio __________) e fr. 600.-- (per il figlio __________), stabiliti per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,

tuttora in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al

minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,

secondo la giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 2'900.-- il supplemento del

15%, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie di fr. 297.40 (moglie), fr. 173.40 (marito), fr. 50.-- (documentato un

solo figlio) e la pigione dell’appartamento a Bellinzona di fr. 1'225.60. Si

ottiene così un importo di fr. 5'081.40.

L’assicurata deve quindi essere considerata indigente.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. RI 1 è

posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.24.2.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

4. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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