32.2009.202
Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile
29 marzo 2010Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.202
Data decisione, Autorità:
29.03.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LAI
art. 8 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.202
FC/sc
Lugano
29 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 ottobre 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1ortini, nato nel 1945, impiegato agli apparecchi centrali presso le __________
di __________ quale scambista, in data 25 settembre 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita)
segnalando di essere affetto da “affezione cardiaca” (doc. AI 1-1/5).
1.2.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con
progetto di decisione del 24 giugno 2008 e susseguente decisione del 18 agosto
2008, ha respinto la richiesta di prestazioni, in considerazione del fatto che
l’incapacità lavorativa si era protratta per meno di un anno (doc. AI 19-1).
L’assicurato,
rappresentato dalle RA 1, si è aggravato al TCA postulando l’annullamento della
decisione per ragioni d’ordine e, nel merito, chiedendo l’attribuzione di una
rendita intera dal 1° settembre 2007 e di una mezza rendita dal 1° gennaio 2008
(doc. I).
Mediante
pronuncia del 18 maggio 2009 il TCA ha ammesso una violazione da parte
dell'Ufficio AI del diritto d'essere sentito dell'assicurato considerato
come tra il progetto di decisione del 24 giugno 2008 (preavviso) e la decisione
del 18 agosto 2008 non fossero trascorsi i trenta giorni concessi alle
parti dall'art. 57a LAI e dall'art. 73ter OAI per presentare all'Ufficio AI le
loro osservazioni. Di conseguenza ha annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché desse l’opportunità
all’assicurato di prendere posizione sul progetto di decisione ed emanasse in
seguito una nuova decisione (inc. 32.2008.167).
1.3. L’Ufficio
AI, reso quindi in data 25 agosto 2009 un nuovo progetto di decisione nuovamente
confermante il diniego delle prestazioni (doc. AI 41), preso atto delle osservazioni
presentate in data 22 settembre 2009 dall’assicurato, sempre tramite le RA 1
(doc. AI 42), ha quindi emanato una nuova decisione in data 9 ottobre 2009 confermativa
del rifiuto delle prestazioni sulla base delle seguenti conclusioni:
" (...)
Esito degli accertamenti:
L'esame
della documentazione a disposizione agli atti, valutata dal nostro Servizio
Medico Regionale (SMR), ha definito che il danno alla salute di cui lei è
portatore, le ha causato un'incapacità lavorativa completa a decorrere dal
28.09.2006 fino al 31.05.2007. A far capo dal 01.06.2007 lei è ritenuto medicalmente
abile nella sua abituale attività di __________.
In
data 23.09.2009 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto di decisione
del 25.08.2009 da parte della Cassa Pensioni __________, contestandolo dal lato
medico, allegando una valutazione medica di MedicalService del 04.03.2008.
Abbiamo
sottoposto le osservazioni al nostro Servizio Medico Regionale il quale ha
confermato la validità della precedente valutazione nella quale vi erano 2
pareri specialistici concordi nel valutarla abile almeno nella misura del 70%
nella sua attività abituale a partire da maggio 2007.
Decidiamo pertanto:
Considerato
che l'incapacità lavorativa si è protratta meno di un anno, la richiesta di
prestazioni è respinta." (Doc. AI 45/1-2)
1.4. Avverso
tale decisione l’assicurato, sempre assistito dalle RA 1, ha interposto ricorso al TCA facendo, tra l’altro, valere quanto segue:
" (...)
A
tale proposito rimandiamo alle valutazioni mediche del Dott. Med. __________ dell'8
ottobre 2007 come pure del Prof. Dr. med. __________ del 28 gennaio 2008, negli
atti dell'Al. Facciamo inoltre riferimento alla valutazione formulata da
MedicalService datata 4 marzo 2008 (allegato 4), dalla quale si evince come a
causa delle restrizioni di salute il signor RI 1 non può più espletare in via
definitiva la sua abituale attività.
Il
signor RI 1 soffre di disturbi coronarici con fattori di rischio aggiuntivi.
Considerate queste patologie e l'esistenza di fattori di rischio, per una
valutazione socio-medica della capacità lavorativa, oltre ai fattori di
sollecitazione legati all'attività professionale occorre verificare la
resistenza psicofisica individuale con riguardo a età, sesso, peso corporeo e
stato di allenamento. Va inoltre citato come, fra l'altro fattori soggettivi e
oggettivi di stress costituiscano un notevole aggravamento nello svolgimento
dell'attività abituale.
Una
valutazione affidabile della resistenza cardiaca deve perciò avvenire, oltre
che con l'ergometria, anche in base ad esami ecocardiografici o esami
funzionali (ecocardiografia sotto stress, ECG di lunga durata ecc.) e tenendo
conto della fattispecie psico-sociale.
Conformemente
alla valutazione medica del Prof. Dr. med. __________ del 28 gennaio 2008, dal
1° gennaio 2008 sussiste inabilità al lavoro del 30% per un'attività adeguata
alla disabilità. Poiché per motivi di salute il signor RI 1 non può più
svolgere la sua attività abituale, per un raffronto dei salari è necessario
valersi delle statistiche dell'Ufficio federale di statistica. Per lavori
ausiliari, il reddito annuo calcolato per il 2007 ammonta a CHF 60'144.-.
Alla
luce della comprovata inabilità al lavoro, il signor RI 1 può utilizzare solo
per il 70% la sua capacità lavorativa residua. Per quanto attiene al reddito da
invalido va inoltre considerato che il signor RI 1 al momento in cui si sono
presentati i disturbi alla salute aveva già 61 anni d'età. La possibilità di
una riconversione professionale appare limitata in ragione dell'età e dei lunghi
anni trascorsi al servizio dell'azienda. A seguito delle limitazioni di salute
egli può essere impiegato unicamente per attività fisiche leggere (perdita
della facoltà di svolgere lavori pesanti). Ciò comporta per lui uno svantaggio,
per il fatto che sul normale mercato del lavoro risulta seriamente sfavorito
rispetto a un lavoratore sano. Una persona in cerca di lavoro che accusa più
limitazioni di salute tali da pregiudicare le sue effettive possibilità di essere
impiegato, può affermarsi professionalmente solo se un nuovo datore di lavoro
lo può assumere con un salario per lui vantaggioso, ossia più basso (cfr.
sentenza R. del 15 gennaio 2003, 1365/02, cons. 4.2). D'altro canto, in
confronto a un lavoratore sano per il signor RI 1 sussiste una gamma assai
ristretta di possibili attività alternative. A ciò si sommano vari ostacoli
quali lo stato di salute, l'età e la lunga appartenenza all'impresa. Per questo
appare assolutamente giustificata la concessione di una riduzione per limitazioni
personali nella misura del 15%.
Nel
questionario per datori di lavoro dell'AI del 27 settembre 2007, alla cifra
2.11 si annota che senza le limitazioni di salute il salario ammonterebbe a CHF
74'676.70. L'attività abituale viene descritta in grandi linee alla cifra 3.
Purtroppo, il reddito ipotetico mancante per il 2007 non è stato indicato qui
correttamente. Conformemente alla documentazione sul salario annessa (allegato
5) il salario ipotetico corretto per il 2007 senza limitazioni di salute
sarebbe pari a CHF 78'793.95 (salario annuo compresa la 13a mensilità CHF
68'681.--, garanzia indennità di residenza 2'214.--, indennità supplementare
2'637, indennità FVP 750.--, media delle mancate indennità imponibili AVS CHF
4'511.95).
Come
detto sopra, il salario per semplici attività ausiliarie secondo i dati
dell'Ufficio federale di statistica per il 2007 è di CHF 60'144.--. Fondandosi
su una capacità lavorativa del 70%, tale importo si riduce a CHF 42'100.80 e,
anche tenendo conto della riduzione per limitazioni personali del 15%, alla
fine si ottiene una somma pari a CHF 35'785.70.
Confrontando
il salario di una persona valida e di una invalida (CHF 78'793.95.-- dedotti
CHF 35'785.70.--), risulta una perdita di salario di CHF 43'008.25 o un grado
d'invalidità del 54,58%.
Alla
luce dei fatti enunciati, un diritto a una rendita intera dal 1 ° settembre
2007 e a una mezza rendita dal 1° gennaio 2008 appare dimostrato e
dovuto." (Doc. I)
1.5.
L’Ufficio AI, in risposta, ha riconfermato nella sostanza le valutazioni del prof.
__________ e del prof. __________ che avevano ritenuto l’assicurato abile nella
misura almeno del 70% e quindi postulato la reiezione del ricorso (doc. IV). Con
scritto del 16 dicembre 2009 le RA 1 si sono riconfermate nelle proprie argomentazioni
ricorsuali (doc. VI).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 9 ottobre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme
(STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera
sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una
rendita di invalidità all’assicurato, il quale postula il riconoscimento del
diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2007 e di una mezza rendita dal
1. gennaio 2008.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pagg. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 (cpv. 2 dal 1° gennaio
2008), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella
causa A., U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel
caso concreto l’assicurato ha subito, in data 28 settembre 2006, un infarto per
le conseguenze del quale è stato ricoverato sino al 6 ottobre 2006 presso il
reparto di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI
10-17). Il suo medico curante dr. __________ ha ripetutamente attestato
un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 10, 12).
Nel
suo rapporto all’AI del 28 gennaio 2008 il prof. __________, specialista in cardiologia
che aveva seguito l’assicurato durante la sua degenza ospedaliera, dopo aver
effettuato accertamenti approfonditi, ha concluso per un’inabilità lavorativa,
nell’attività svolta dall’assicurato, del 100% dal 29 settembre 2006 e del 30%
dal 1 gennaio 2008. Nel medesimo rapporto, al capitolo 6.2 concernente le “risorse”,
lo specialista sostiene invece l’esigibili-tà dell’attività fino ad allora
svolta del “70% a partire dal 15 maggio 2007” (l’evidenziatura è della redattrice; doc. AI 13-5),
ponendo le seguenti diagnosi:
" Malattia coronaro-ischemica bivasale con infarto acuto
anteriore in data 28 settembre 2006 con stato dopo PTCA in urgenza con
ricanalizzazione di un’occlusione acuta del RIVA medio con un buon risultato angiografico;
CPK massime superiori alle 2000 U/I; ipo-acinesia antero-apicale. Stato dopo
PTCA del ramo circonflesso (stenosi del 75%) con impianto di uno stent medicato."
(Doc. AI 13-1)
e motivato
come segue:
" (...)
Trattasi
di un paziente che ha presentato in data 28 settembre 2006 un infarto acuto del
miocardio antero-apicale e per questa ragione era stato sottoposto ad un intervento
di PTCA in urgenza con ricanalizzazione di un'occlusione trombotica a livello
del RIVA medio con buon risultato angiografico (28 settembre 2006; rapporto
allegato). Vista la presenza di una stenosi significativa a livello della RCX a
cavallo tra il 1 ° terzo ed il 2° terzo il paziente veniva poi sottoposto ad
una seconda angioplastica coronarica con impianto di uno stent pure medicato a
livello della stenosi della circonflessa stessa. Nel decorso il paziente che
inizialmente presentava una compromissione della funzionalità ventricolare
sinistra in fase relativamente precoce dopo l'infarto risultava poi oligoasintomatico
fatta eccezione per una dispnea da sforzo classe II-III. Già alla fine di
ottobre del 2006 la funzionalità ventricolare sinistra sistolica globale era migliorata
persistendo tuttavia una ipocinesia antero-apicale. Una cicloergometria
associata a scintigrafia miocardica eseguita in data 14 maggio 2007 risultava
soggettivamente ed elettrocardiograficamente negativa con uno sforzo comparabile
ad un minuto di 200 watt ad una frequenza cardiaca di 138 battiti/min.;'
all'esame scintigrafico si confermava la pregressa necrosi apicale interessante
anche il terzo distale antero-settale e quello inferiore senza tuttavia
associati reperti significativi per la presenza di ischemia miocardica residua
da sforzo.
Alla
luce di quest'ultimo esame, in particolare, e della valutazione clinica ove il
paziente attualmente svolge degli sforzi fisici di grado moderato quale delle
passeggiate in montagna con dislivelli di ca. 500-1000 m e tagliando l'erba in
giardino con un tosaerba ritengo che il paziente sia da considerare abile nella
sua attività fisica professionale formalmente nella misura almeno del 70 %.
Sforzi fisici massicci con sollevamento di pesi oltre i 20 kg (sforzi
isometrici o sforzi isometrici analoghi) sarebbero tendenzialmente da evitare.
(...)" (doc. AI 13-7)
In corso di procedura l’assicurato, tramite le RA 1, ha prodotto copia di uno scritto del 4 marzo 2008 del Servizio medico delle __________, nel quale
il dr. __________ ha dichiarato RI 1 non più idoneo al lavoro, in ragione dei
seri problemi alla salute di cui era affetto, affermando tra l’altro quanto
segue:
"
Je me réfère à nos
précédents échanges de courrier concernant le cas de l'employé susnommé, pour
lequel je viens de recevoir, via le Dr __________, le résultat de I'examen
effectué par le Prof. __________ en date du 28.01.2008.
En
tenant compte des très sérieux problèmes qui touchent ce collaborateur, il
ressort clairement des rapports du médecin traitant et également du médecin
spécialiste que M. RI 1 n'est plus capable de reprendre son activité
professionneile contractuelle aux __________, activité pour laquelle, par le
présent courrier, je dois le déclarer formellement inapte en raison de ses
sérieux problèmes de santé.
Toujours
de vu de l'évolution de l'état de santé de M. RI 1, notamment de ses problèmes
de santé sur le pian cardiovasculaire, il existerait peut-être une capacité de
travail médìco-théorique de 30% au maximum dans un poste de travail extrêmement
allégé, sans port de charges supérieures à 10 kg (max 15 kg de manière exceptionnelle), sans longs déplacements, et ceci même sur un
terrain régulier.
Lors
de notre entretien téléphonique du 5.01.2007, vous m'aviez indiqué que vous
auriez de la peine à occuper ce collaborateur en dehors de son activité
professionnelle habituelle.
Dans
ces conditions, en tenant compte des sérieux problèmes de santé qui affectent
cet employé, j'atteste chez ce dernier une invalidité professionnelle à 100%.
J'estime son incapacité de gain à 70%, au moins." (Doc. A4)
L’Ufficio
AI ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una ulteriore valutazione
specialistica presso il Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) da parte del
prof. __________, cardiologo.
Nel
suo rapporto medico dell’11 giugno 2008 lo specialista, posta quale diagnosi “Cardiopatia
ischemica con malattia coronarica multivasale con infarto miocardio il 28
settembre 2006 per occlusione del RIVA trattata mediante PTCA/Stent e stenosi
del 50-75% del ramo circonflesso”, ha osservato:
"
(...)
Limiti funzionali
Non sono
presenti limiti funzionali. Il paziente non lamenta sintomi cardiaci. Egli svolge
sforzi fisici moderati, quali passeggiate in montagna con dislivelli di
500-1000 m e lavora in giardino, tagliando ad esempio l'erba con la
tosaerba..
Una scintigrafia cardiaca in
data 15.5.2007 con sforzo fisico di 200 watt per 1 min, FC 138 bpm, PA
200/95 mm Hg, ha mostrato una pregressa necrosi apicale ma non reperti significativi
per la presenza di ischemia miocardica residua da sforzo. La frazione di eiezione
del ventricolo
sinistro è risultata essere di 58 %, quindi praticamente normale.
(...)"
(Doc. AI 17-1)
Concludendo
poi:
"
(...)
Raccomandazioni,
proposte SMR
Dall'esame del
paziente e dallo studio degli atti e degli esami eseguiti (vedi considerazioni
precedenti)
ritengo che il paziente sia da considerare abile al lavoro a partire dal 1.
giugno 2007, quindi anche nel presente e prevedibilmente sino all'età di 65
anni ( a meno che non intervengano complicazioni o
nuove patologie).
La mia
valutazione medica è quindi in contrasto con la decisione delle __________ di
pre-pensionare il paziente a partire dal 1. ottobre 2008.
Prof. Dr. med. __________
(Doc.
AI 17-2)
Il
dr. __________, medico SMR, nelle Annotazioni 13 ottobre 2008, ha concluso
" (…) disponiamo di
una valutazione da parte del prof. __________ che ben conosce il paziente e che
lo ritiene abile almeno nella misura del 70%, valutazione condivisa dal prof. __________
che ha incontrato l’assicurato in sede SMR. Le obiezioni da parte delle RA 1
non sono comprensibili e non si basano su criteri clinici." (Doc. AI 27)
Conclusioni
che il medico SMR ha nuovamente e integralmente confermato nelle sue
annotazioni del 7 ottobre 2009 (doc. AI 44).
Sulla
base di questi accertamenti, l’Ufficio AI, posta un’incapacità lavorativa dal
28 settembre 2006 al 31 maggio 2007, e quindi inferiore all’anno richiesto
dalla legge e una capacita lavorativa di almeno il 70% dal 1. giugno 2007
nell’attività abituale, con assenza di invalidità, nella decisione contestata
ha confermato il diniego di prestazioni (doc. A2 e consid. 1.3).
Dal
punto di vista professionale RI 1 è stato attivo per le __________ dal 1969 in qualità di “impiegato agli apparecchi centrali” . Nell’apposito formulario compilato
per l’Ufficio AI in data 3 ottobre 2007, il datore di lavoro ha descritto tale
attività lavorativa come un “lavoro al banco di comando della stazione di
smistamento di __________”, lavoro che “consiste nella disposizione
degli scambi per la circolazione delle manovre e per lo smistamento di treni e
carri merci. La sue sono funzioni di sicurezza. Particolare attenzione deve
dare nella giusta successione delle manovre a dipendenza delle manovre che
circolano e all’occupazione degli scambi”. Dal profilo fisico il lavoro era
da svolgere per lo più da seduto, talvolta in piedi e in minima parte
camminando, senza comunque alcun sollevamento di pesi (doc. AI 9).
In
data 19 maggio 2008, a seguito del succitato rapporto del 4 marzo 2008 del Servizio
medico delle __________ (doc. A4), RA 1 hanno informato l’AI che il loro servizio
medico aveva esonerato RI 1 dalla sua funzione originale di impiegato agli apparecchi
centrali __________ e da ogni altra attività con funzioni di sicurezza e di non
aver nessuna possibilità di impiegarlo produttivamente (doc. AI 15-1).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine
con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie,
il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait
d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata
in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.2
Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober
2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden
und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art.
49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen
Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können.
Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse
für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen
Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine
konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung)
und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen
werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren
Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen
Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine
objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die
IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht
noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu
Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45;
Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen
der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum
2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen
Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische
Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1
Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den
allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen
(Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2).
Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden
sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge
einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S.
352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen
und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007
Fatti
E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen
und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar
(vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht
zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach
Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen
des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch.
In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen
Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen
ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen.
Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden
medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der
versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November
2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57
f.).
4.3.2
Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007
geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste
materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008
IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren
Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3;
Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2;
vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben
ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben
RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen
Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie
ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren
Hinweisen).
Nach
der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e
VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis
Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257
E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt
sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts
der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten
folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin
handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt
im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen
auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden
zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.
2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März
1998 E. 3c).
(…)"
(SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag. 175-176)
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il prof. __________
e il prof. __________, i quali hanno compiutamente valutato le affezioni
cardiache di cui l’assicurato è portatore e, sottolineato il decorso favorevole
avuto dal paziente dopo l’infarto e la stazionarietà dello stato, sono giunti
ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità
lavorativa di almeno il 70% (il dr. __________) rispettivamente del 100% (il
dr. __________) nell’attività lavorativa precedentemente svolta di scambista.
Va
detto che le conclusioni (del 28 gennaio 2008 rispettivamente del 11 giugno
2008) coincidono pienamente per quanto attiene alle diagnosi, mentre divergono parzialmente
per quanto attiene alla capacità lavorativa residua che per il prof. __________
è del 70%, almeno, mentre che per il prof. __________ è integra. In entrambi i
casi, comunque, le conclusioni attestano un’abilità lavorativa nella precedente
professione di almeno il 70%.
Per
quanto attiene alla decorrenza dell’abilità parziale, dopo un periodo di incapacità
lavorativa piena successiva al momento dell’infarto del 28 settembre 2006, la discrepanza
nelle conclusioni dei due specialisti appare solo apparente, ove si ritenga che
anche il prof. __________ nel suo rapporto indica, al capitolo 6.2, un’abilità
lavorativa nella precedente attività svolta del 70% dal 15 maggio 2007. In realtà appare
evidente che la ripresa della parziale capacità lavorativa viene fatta
coincidere dai due specialisti con la data dell’esecuzione, il 15 maggio 2007,
di una scintigrafia miocardica che ha mostrato una pregressa necrosi apicale,
ma non reperti significativi per la presenza di ischemia miocardica residua da
sforzo (cfr. in effetti il prof. Gallino nello scritto 28 gennaio 2008 “Alla
luce di quest’ultimo esame….”, doc. AI 13-7).
Va
sottolineato anche che il prof. __________ ha posto limitazioni assai modeste alle
risorse fisiche dell’assicurato e meglio precisando che sarebbero da evitare “sforzi
fisici massicci con sollevamento di pesi oltre i 20 kg” (doc. AI 13-7). Il prof. __________ non ha invece segnalato alcuna limitazione da osservare
nell’esecuzione di attività lavorative (doc. AI 17-1). A questo proposito va
osservato che in ogni modo l’indagine effettuata dall’amministrazione presso le
__________ ha evidenziato che l’attività svolta dall’assicurato (scambista al
banco di comandi della stazione) non richiede alcun sforzo fisico con sollevamento
di pesi (cfr. doc. AI 9).
La
dettagliata ed approfondita valutazione di questi specialisti non è stata
smentita da altri certificati medici attestanti elementi o diagnosi nuove che
possano modificare le predette conclusioni specialistiche o documentare una
modifica dello stato di salute insorta successivamente.
Quanto
prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua
maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono,
difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati
dall’amministrazione.
L’unica
valutazione versata agli atti è in effetti quella del 4 marzo 2008 del Servizio
Medico delle __________ sottoscritta dal dr. __________ che conclude per
“un’invalidità professionale” del 100% (doc. A 4; cfr. per esteso sopra al
consid. 2.5). Ora, tale valutazione manifestamente non è idonea a modificare
l’attendibilità delle conclusioni specialistiche. A parte il fatto che nemmeno
è dato di sapere la formazione specifica del dr. __________, da tale presa di
posizione appare verosimile che le conclusioni siano state tratte unicamente
sulla base degli atti, senza visita dell’assicurato, e senza che fossero
predisposti altri accertamenti. Del resto tale rapporto tralascia completamente
di motivare le conclusioni di totale incapacità lavorativa nelle professione
svolta, in particolare non premurandosi di motivare la discrepanza di tali conclusioni
rispetto a quelle tratte dal prof. __________ sulla base di accertamenti
approfonditi e di una valutazione clinica/specialistica del paziente.
Né
del resto è possibile concludere altrimenti considerando i vari certificati
medici (l’ultimo del 8 ottobre 2007, doc. AI 10 e 12-1) resi dal medico curante
dell’assicurato, dr. __________, generalista, per il quale l’assicurato subirebbe
un’incapacità lavorativa completa. In effetti, il curante, che peraltro non è
specialista nella materia che qui interessa, non fornisce nessun elemento medico,
da cui si possa desumere l’eventuale peggioramento dello stato di salute rispettivamente
dal quale si possa dedurre una valutazione diversa dell’incapacità lavorativa
che permetta di mettere in dubbio le conclusioni dei cardiologi interpellati. Del
resto anche il curante sottolinea il decorso favorevole avuto dal paziente,
sottolineando come “dal punto di vista oggettivo il sistema cardio-vascolare
appaia relativamente ben stabilizzato” (doc. AI 12-2).
Si
tratta in definitiva di valutazioni diverse delle ripercussioni sulla capacità
lavorativa delle medesime patologie. A dette differenti e generiche valutazioni
- che peraltro non sostanziano i motivi per cui le diagnosi poste ne
limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata
dai periti -, ribadite l’affidabilità e la completezza delle valutazioni
specialistiche dei prof. __________ e __________ - ricordate peraltro le suesposte
considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni
dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti; STF 9C_38/2008 del
15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) -, non si
può in questa sede aderire.
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun
certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto
impugnato (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; DTF 130 V
140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto
incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato
dai periti cardiologi interpellati dall’Ufficio AI.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
Quanto
alle ulteriori allegazioni ricorsuali, per le quali egli non sarebbe più in
grado di esplicare la sua abituale attività lavorativa, le stesse non possono
modificare le suesposte conclusioni in merito all’attendibilità delle perizie cardiologiche
agli atti. In effetti il ricorso si limita a criticare le conclusioni
dell’amministrazione, ma non fornisce elementi concreti che ne permettano di
mettere in dubbio la fondatezza. In particolare, quanto alla richiamata
“resistenza psicofisica” dell’assicurato, va detto che il prof. __________ ha
definito intatte, con capacità illimitate, le risorse psichiche
dell’interessato (doc. AI 13-5). D’altra parte il ricorso trascura di
considerare che l’assicurato è stato sottoposto a accertamenti specialistici
approfonditi presso i sanitari dell’__________ che l’hanno avuto in cura (doc.
AI 13-9).
In
conclusione, rispecchiando i referti specialistici del prof. __________ e del
prof. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), agli stessi può esser fatto riferimento.
Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che
avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; cfr. altresì i dianzi
citati riferimenti), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195
consid. 2), che, fatto salvo per un periodo di inabilità lavorativa
completa dal 28 settembre 2006 al 31 maggio 2007, sino al momento dell'emanazione
del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa di
almeno il 70% nell’attività precedentemente svolta così come in ogni altra
professione che non implichi il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg.
In
conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a ragione
l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione della capacità lavorativa del 30% al
massimo nella sua attività di scambista alle __________ .
2.8. Quanto
alla valutazione economica, accertata dunque dal punto di vista medico-teorico una
capacità lavorativa sia nell’attività precedentemente svolta di scambista che
in altre attività adeguate del 70% almeno, l’Ufficio AI ha quantificato un
grado di invalidità del 30%.
Ora,
deve essere osservato primariamente che conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V
275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;
LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296
segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita
se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal 1. giugno 2007, secondo i periti
interpellati dall'Ufficio AI,
un tasso di capacità lavorativa ancora del 70% nella
sua attività abituale di scambista, egli, per ridurre il danno, avrebbe potuto
continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione,
essendo quindi teoricamente in grado di conseguire un reddito corrispondente
del 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute. In questo caso è
quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313
consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271;
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, pag. 154).
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale
- come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione,
di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100;
DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31
maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26
febbraio 1996 nella causa G).
Vista
in concreto un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente professione di
scambista, il grado di invalidità è stato correttamente fissato al 30% (cfr. al
riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del
14 agosto 2008), tasso questo che non raggiunge il grado minimo di invalidità
pensionabile del 40%, ragione per cui non vi sono i presupposti per
concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.4).
Va
qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19
marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che
un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione
abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla
medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17
marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Ritenuto
poi che la ripresa della capacità lavorativa parziale è stata situata dai
periti al mese di giugno 2007, non esistono nemmeno i presupposti per
riconoscere una rendita per il periodo di inabilità lavorativa totale
intercorso dal momento dell’infar-to, avvenuto il 28 settembre 2006, sino al 1.
giugno 2007, non essendo trascorso almeno l’anno di carenza prescritto
dall'art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI.
In
queste circostanze, il Tribunale conferma quindi il rifiuto del diritto ad una
rendita stabilito dall'amministrazione.
Prive di rilievo risultano essere le ulteriori allegazioni del ricorrente che
partono dall’errato presupposto che egli non sia più in grado di esercitare
l’ultima attività lavorativa.
Il
ricorso dell'assicurato è di
conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione confermata.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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