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Decisione

32.2009.202

Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile

29 marzo 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen

und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar

(vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und

Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht

zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach

Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen

des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch.

In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen

Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen

ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen.

Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden

medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der

versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November

2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57

f.).

4.3.2

Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007

geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste

materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008

IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren

Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3;

Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2;

vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben

ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben

RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen

Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie

ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren

Hinweisen).

Nach

der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e

VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis

Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257

E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt

sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts

der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten

folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin

handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt

im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen

auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März

1998 E. 3c).

(…)"

(SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag. 175-176)

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il prof. __________

e il prof. __________, i quali hanno compiutamente valutato le affezioni

cardiache di cui l’assicurato è portatore e, sottolineato il decorso favorevole

avuto dal paziente dopo l’infarto e la stazionarietà dello stato, sono giunti

ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità

lavorativa di almeno il 70% (il dr. __________) rispettivamente del 100% (il

dr. __________) nell’attività lavorativa precedentemente svolta di scambista.

Va

detto che le conclusioni (del 28 gennaio 2008 rispettivamente del 11 giugno

2008) coincidono pienamente per quanto attiene alle diagnosi, mentre divergono parzialmente

per quanto attiene alla capacità lavorativa residua che per il prof. __________

è del 70%, almeno, mentre che per il prof. __________ è integra. In entrambi i

casi, comunque, le conclusioni attestano un’abilità lavorativa nella precedente

professione di almeno il 70%.

Per

quanto attiene alla decorrenza dell’abilità parziale, dopo un periodo di incapacità

lavorativa piena successiva al momento dell’infarto del 28 settembre 2006, la discrepanza

nelle conclusioni dei due specialisti appare solo apparente, ove si ritenga che

anche il prof. __________ nel suo rapporto indica, al capitolo 6.2, un’abilità

lavorativa nella precedente attività svolta del 70% dal 15 maggio 2007. In realtà appare

evidente che la ripresa della parziale capacità lavorativa viene fatta

coincidere dai due specialisti con la data dell’esecuzione, il 15 maggio 2007,

di una scintigrafia miocardica che ha mostrato una pregressa necrosi apicale,

ma non reperti significativi per la presenza di ischemia miocardica residua da

sforzo (cfr. in effetti il prof. Gallino nello scritto 28 gennaio 2008 “Alla

luce di quest’ultimo esame….”, doc. AI 13-7).

Va

sottolineato anche che il prof. __________ ha posto limitazioni assai modeste alle

risorse fisiche dell’assicurato e meglio precisando che sarebbero da evitare “sforzi

fisici massicci con sollevamento di pesi oltre i 20 kg” (doc. AI 13-7). Il prof. __________ non ha invece segnalato alcuna limitazione da osservare

nell’esecuzione di attività lavorative (doc. AI 17-1). A questo proposito va

osservato che in ogni modo l’indagine effettuata dall’amministrazione presso le

__________ ha evidenziato che l’attività svolta dall’assicurato (scambista al

banco di comandi della stazione) non richiede alcun sforzo fisico con sollevamento

di pesi (cfr. doc. AI 9).

La

dettagliata ed approfondita valutazione di questi specialisti non è stata

smentita da altri certificati medici attestanti elementi o diagnosi nuove che

possano modificare le predette conclusioni specialistiche o documentare una

modifica dello stato di salute insorta successivamente.

Quanto

prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua

maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono,

difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati

dall’amministrazione.

L’unica

valutazione versata agli atti è in effetti quella del 4 marzo 2008 del Servizio

Medico delle __________ sottoscritta dal dr. __________ che conclude per

“un’invalidità professionale” del 100% (doc. A 4; cfr. per esteso sopra al

consid. 2.5). Ora, tale valutazione manifestamente non è idonea a modificare

l’attendibilità delle conclusioni specialistiche. A parte il fatto che nemmeno

è dato di sapere la formazione specifica del dr. __________, da tale presa di

posizione appare verosimile che le conclusioni siano state tratte unicamente

sulla base degli atti, senza visita dell’assicurato, e senza che fossero

predisposti altri accertamenti. Del resto tale rapporto tralascia completamente

di motivare le conclusioni di totale incapacità lavorativa nelle professione

svolta, in particolare non premurandosi di motivare la discrepanza di tali conclusioni

rispetto a quelle tratte dal prof. __________ sulla base di accertamenti

approfonditi e di una valutazione clinica/specialistica del paziente.

del resto è possibile concludere altrimenti considerando i vari certificati

medici (l’ultimo del 8 ottobre 2007, doc. AI 10 e 12-1) resi dal medico curante

dell’assicurato, dr. __________, generalista, per il quale l’assicurato subirebbe

un’incapacità lavorativa completa. In effetti, il curante, che peraltro non è

specialista nella materia che qui interessa, non fornisce nessun elemento medico,

da cui si possa desumere l’eventuale peggioramento dello stato di salute rispettivamente

dal quale si possa dedurre una valutazione diversa dell’incapacità lavorativa

che permetta di mettere in dubbio le conclusioni dei cardiologi interpellati. Del

resto anche il curante sottolinea il decorso favorevole avuto dal paziente,

sottolineando come “dal punto di vista oggettivo il sistema cardio-vascolare

appaia relativamente ben stabilizzato” (doc. AI 12-2).

Si

tratta in definitiva di valutazioni diverse delle ripercussioni sulla capacità

lavorativa delle medesime patologie. A dette differenti e generiche valutazioni

- che peraltro non sostanziano i motivi per cui le diagnosi poste ne

limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata

dai periti -, ribadite l’affidabilità e la completezza delle valutazioni

specialistiche dei prof. __________ e __________ - ricordate peraltro le suesposte

considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni

dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti; STF 9C_38/2008 del

15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) -, non si

può in questa sede aderire.

Se

ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; DTF 130 V

140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto

incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato

dai periti cardiologi interpellati dall’Ufficio AI.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Quanto

alle ulteriori allegazioni ricorsuali, per le quali egli non sarebbe più in

grado di esplicare la sua abituale attività lavorativa, le stesse non possono

modificare le suesposte conclusioni in merito all’attendibilità delle perizie cardiologiche

agli atti. In effetti il ricorso si limita a criticare le conclusioni

dell’amministrazione, ma non fornisce elementi concreti che ne permettano di

mettere in dubbio la fondatezza. In particolare, quanto alla richiamata

“resistenza psicofisica” dell’assicurato, va detto che il prof. __________ ha

definito intatte, con capacità illimitate, le risorse psichiche

dell’interessato (doc. AI 13-5). D’altra parte il ricorso trascura di

considerare che l’assicurato è stato sottoposto a accertamenti specialistici

approfonditi presso i sanitari dell’__________ che l’hanno avuto in cura (doc.

AI 13-9).

In

conclusione, rispecchiando i referti specialistici del prof. __________ e del

prof. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), agli stessi può esser fatto riferimento.

Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che

avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del

querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; cfr. altresì i dianzi

citati riferimenti), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195

consid. 2), che, fatto salvo per un periodo di inabilità lavorativa

completa dal 28 settembre 2006 al 31 maggio 2007, sino al momento dell'emanazione

del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa di

almeno il 70% nell’attività precedentemente svolta così come in ogni altra

professione che non implichi il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg.

In

conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a ragione

l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione della capacità lavorativa del 30% al

massimo nella sua attività di scambista alle __________ .

2.8. Quanto

alla valutazione economica, accertata dunque dal punto di vista medico-teorico una

capacità lavorativa sia nell’attività precedentemente svolta di scambista che

in altre attività adeguate del 70% almeno, l’Ufficio AI ha quantificato un

grado di invalidità del 30%.

Ora,

deve essere osservato primariamente che conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V

275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296

segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita

se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal 1. giugno 2007, secondo i periti

interpellati dall'Ufficio AI,

un tasso di capacità lavorativa ancora del 70% nella

sua attività abituale di scambista, egli, per ridurre il danno, avrebbe potuto

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione,

essendo quindi teoricamente in grado di conseguire un reddito corrispondente

del 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute. In questo caso è

quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313

consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271;

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, pag. 154).

In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale

- come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione,

di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si

suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100;

DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31

maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26

febbraio 1996 nella causa G).

Vista

in concreto un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente professione di

scambista, il grado di invalidità è stato correttamente fissato al 30% (cfr. al

riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del

14 agosto 2008), tasso questo che non raggiunge il grado minimo di invalidità

pensionabile del 40%, ragione per cui non vi sono i presupposti per

concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.4).

Va

qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione

abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Ritenuto

poi che la ripresa della capacità lavorativa parziale è stata situata dai

periti al mese di giugno 2007, non esistono nemmeno i presupposti per

riconoscere una rendita per il periodo di inabilità lavorativa totale

intercorso dal momento dell’infar-to, avvenuto il 28 settembre 2006, sino al 1.

giugno 2007, non essendo trascorso almeno l’anno di carenza prescritto

dall'art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI.

In

queste circostanze, il Tribunale conferma quindi il rifiuto del diritto ad una

rendita stabilito dall'amministrazione.

Prive di rilievo risultano essere le ulteriori allegazioni del ricorrente che

partono dall’errato presupposto che egli non sia più in grado di esercitare

l’ultima attività lavorativa.

Il

ricorso dell'assicurato è di

conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione confermata.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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