32.2009.205
Ricorso per denegata giustizia
18 gennaio 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.205
Data decisione, Autorità:
18.01.2010, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.205
FC
Lugano
18 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Una
prima domanda di prestazioni presentata nel maggio 1996 da RI 1, nato nel 1946,
da ultimo attivo in qualità di operaio addetto ai turni presso una ditta
biochimica, è stata respinta dall’Ufficio AI con decisione del 31 marzo 1998.
Una
seconda domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2000 è stata accolta nel
senso che con provvedimento su opposizione del 29 marzo 2007 l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado del 42%)
dal 1° ottobre 2001, successivamente aumentato ad una rendita intera di
invalidità (grado del 100%) dal 1° gennaio 2002, ossia tre mesi dopo il
peggioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI (doc. A).
Adito con ricorso dall’assicurato, questo TCA, mediante pronuncia
del 17 aprile 2008, ha annullato la decisione su
opposizione del 29 marzo 2007 e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi
accertamenti, segnatamente di natura psichiatrica (doc. AI 171, inc.
32.2007.155).
1.2. Il
12 novembre 2009 l'assicurato, tramite l’avvocato RA 1 ha inoltrato al TCA un ricorso
per denegata giustizia.
Sostanzialmente
rileva che è ormai trascorso quasi un anno dal momento in cui è stata consegnata
all’Ufficio AI la perizia 12 dicembre 2008 del SAM, per cui l'amministrazione
disponeva di tutti gli elementi necessari per emettere una decisione formale,
peraltro richiesta per iscritto l’11 agosto e il 15 ottobre 2009 (cfr. Doc. I).
In data 16 novembre 2009 ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, producendo in seguito, in data 8 gennaio 2010, la relativa
documentazione (IV, VIII).
1.3. Nella
sua risposta del 4 dicembre 2009 l’Ufficio AI propone di respingere il ricorso,
non ritenendo di avere commesso un diniego di giustizia.
Al
riguardo l'amministrazione ha illustrato gli accertamenti compiuti a seguito
della pronuncia del 17 aprile 2008 del TCA, e ha concluso come segue:
" Si
osserva che l’amministrazione ha svolto un lungo accertamento, ma non è rimasta
inattiva. La giurisprudenza ha chiarito che si può riconoscere una
ritardata/denegata giustizia quando non vengono compiuti per quattro/sei mesi
atti amministrativi. Risulta senz’altro opportuno dar conclusione in modo
celere alla pratica con una decisione, ma, a poco più di un mese dall’ultimo
atto amministrativo del 16 ottobre 2009, non sono dati gli estremi per un
ricorso 12.11.2009 per ritardata giustizia.” (V)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. L'art.
56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
2.4. Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.
DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato
il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che
l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera
tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze
che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente
giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Secondo
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti
per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è
stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del caso, il
comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità (cfr. sentenza
del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29
aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, p. 987; cfr. anche
DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Nessuno
dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza
varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono
un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati).
Decisivo
è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella
procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa
che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a
un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164s.).
È
ammesso che il sovraccarico di lavoro delle autorità non rappresenta di per sé
un elemento suscettibile di giustificare la lentezza delle procedure.
Considerato da un punto di vista oggettivo, il principio di celerità impone
alle autorità l’obbligo di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano
essere liquidate in ossequio alle esigenze di un processo equo ai sensi dell’art.
6 n. 1 CEDU (sentenza CEDU del 13 luglio 1983 nella causa Zimmermann e Steiner
c. Svizzera, Serie A n. 66; cfr. pure Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, p. 171s. e Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Ed. CFPG, ad art. 45 n. 2).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversi-cherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza
senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa
soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
In
una sentenza I 37/05 del 23 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 407 l'Alta
Corte ha ammesso l'esistenza di un diniego di giustizia trattandosi di una
procedura in corso da più di sette anni:
" Die
Gesamtverfahrensdauer ab Einreichung des Gesuchs (18. Dezember 1997) von inzwischen
mehr als sieben Jahren ist mit dem Erfordernis eines raschen Verfahrens kaum
mehr vereinbar (vgl. BGE 125 V 375 Erw. 2a mit
Hinweis). Der Umstand, dass sich die Abklärung des anspruchserheblichen
Sachverhalts als schwierig erwies, ändert daran nichts (vgl. BGE 129 V 416 Erw. 1.2). Die
Verwaltung soll die zur Festlegung der fraglichen Leistungen erforderlichen Nachforschungen
demgemäss innert nützlicher Frist zum Abschluss bringen und hernach umgehend
einen materiellen Einspracheentscheid erlassen." (DTF 131 V 414)
In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata
globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento
in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a
emanare la decisione di sua competenza.
In
una sentenza I 946/05 dell'11 marzo 2007 il Tribunale federale ha constatato
una violazione del principio della celerità della procedura trattandosi di una
procedura amministrativa AI durata più di nove anni.
L'Alta
Corte ha qualificato puramente e semplicemente di inammissibile tale ritardo,
ha sottolineato quanto segue:
" 5.2
La LPGA et la LAI ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa
décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles
commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont
notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt
le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF
124 I 139 consid. 2c p. 142, 119 Ib 311 consid. 5b et les références p.
325). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(ATF
107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158). Cette obligation s'apprécie toutefois
avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative
(Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne
saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci
sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant
justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p.
111; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il
appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir
aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3;
Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 ss; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204
ss; Auer/Malinverni/Hottelier, op cit., n° 1244 ss)."
In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una
ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto
completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e
suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di
un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen
Umstände vorgelegen hatten, Verfahrens-dauern von 20 Monaten (unveröffentliches
Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil
G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom
12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,
verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände
hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer
Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella
causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è
stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che
aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfah-rensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
In una sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha
ammesso il diniego di giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli
infortuni aveva emesso la sua decisione formale soltanto più di cinque anni
dopo essere stato sollecitato dall'assicurato. Questo Tribunale è giunto allo
stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31 luglio 2006. In questo caso,
fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la presa di posizione
dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del ricorso per denegata
giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che l'amministrazione, per poter
decidere, abbia dovuto compiere degli atti istruttori.
Va
d’altra parte osservato che nell'ambito di una procedura ricorsuale
per denegata giustizia non si deve procedere a una valutazione approfondita
della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione
all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale.
In
una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto,
con l'obbiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (STFA U 18/92 del 3 luglio 1992,
consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194 a., e U 268/01
dell'8 maggio 2003, consid. 4.1).
Il
TFA ha inoltre stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o
ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida
anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota
12 pag. 56).
In
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 p. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid.
2b p. 110).
2.5. Oggetto
del contendere è sapere se all’Ufficio AI può essere imputato un ingiustificato
ritardo nell'emanazione della decisione concernente il diritto a prestazioni.
Ora,
tutto ben valutato non può essere addebitata all’Ufficio AI una ritardata
giustizia, non potendosi rimproverare all’ammini-strazione di aver protratto
più del dovuto la trattazione della pratica.
Ricevuta
la seconda domanda di prestazioni nell’ottobre 2000, l’Ufficio AI ha proceduto
ad interpellare i medici curanti dell’assi-curato, a richiamare l’incarto
dell’assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione infortuni. Con decisione
13 febbraio 2003 ha infine accordato all’assicurato una mezza rendita di invalidità
con effetto dal 1. marzo 2002 (doc. AI 96). Detto provvedimento è stato
annullato mediante pronuncia 12 marzo 2003 del TCA non avendo la decisione
impugnata fatto oggetto della prescritta procedura di opposizione (inc.
32.2003.24; doc. AI 98). Sulla base degli elementi evocati dall’assicurato,
l’amministrazione ha quindi proceduto ad un riesame del caso effettuando una
perizia pluridisciplinare (referto del 21 ottobre 2003, doc. AI 113), interpellando
in merito l’UFAS (cfr. scritto del 4 agosto 2004, doc. AI 123), ordinando (su
indicazione dell’UFAS) un'ulteriore perizia psichiatrica resa il 30 settembre
2004 (doc. AI 130) e emettendo quindi la decisione 14 febbraio 2005 con la quale
ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1 agosto 2001 (grado di
invalidità del 42%) e di una mezza rendita di invalidità dal 1. novembre 2001
(doc. AI 153). Mediante provvedimento su opposizione del 29 marzo 2007,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-to un quarto di rendita di
invalidità (grado del 42%) dal 1° ottobre 2001, successivamente aumentato ad
una rendita intera (grado del 100%) dal 1° gennaio 2002, ossia tre mesi dopo il
peggioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI (doc. AI 160).
Questo
provvedimento è stato censurato dall’assicurato di fronte al TCA, il quale, con
pronuncia 17 aprile 2008, ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti. In particolare secondo il TCA occorreva
effettuare ulteriori accertamenti di natura psichiatrica; inoltre
l’amministrazione doveva verificare se l’assicurato, da un punto di vista
medico, fosse ancora abile nella sua precedente attività e in che misura e,
nell’affermativa, determinare se in tale attività l’assicurato era in grado di
sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa (doc. AI 171, inc. 32. 2007.
155).
Conformemente
a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 17 aprile 2008, una volta ricevuto
l’incarto dal Tribunale (trasmesso il 10 giugno 2008, doc. AI 173), l’Ufficio
AI ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare
affidando l’incarico al SAM (doc. AI 179). La comunicazione all’assicurato concernente
la necessità di un accertamento medico presso il SAM è stata intimata in data 14
luglio 2008 (doc. AI 179).
L’assicurato
è quindi stato sottoposto ad accertamenti ambulatoriali presso il SAM in data
18, 19, 20 novembre 2008 (doc. AI 183-1). Il rapporto peritale è stato redatto
in data 12 dicembre 2008 (doc. AI 183). In seguito
l’amministrazione ha raccolto il rapporto del SMR in data 7 gennaio 2009 (doc.
AI 184-1) e inviato, il 23 marzo 2009, copia della perizia all’assicurato
(doc. AI 185). In data 16 giugno e 11 agosto 2009 il rappresentante
dell’assicurato sollecitava l’evasione della pratica (doc. AI 186 e 187). Acquisito
agli atti il rapporto finale del consulente in integrazione datato 14 settembre
2009, reso in collaborazione della giurista dell’AI (doc. AI 188-1), nel quale
si chiedeva un ulteriore approfondimento psichiatrico prima di procedere alla
valutazione richiesta dal TCA, in data 22 settembre 2009 il medico SMR dr. __________
formulava ulteriori quesiti al SAM (doc. AI 190-1). In data 2 ottobre 2009 vi
dava seguito il consulente psichiatrico del SAM dr. __________ (doc. AI 191);
su tale complemento il medico SMR prendeva quindi nuovamente posizione il 16
ottobre 2009 (doc. AI 193). In data 15 ottobre 2009 l’avv. RA 1 sollecitava nuovamente
l’Ufficio AI (doc. AI 192).
Infine,
in data 12 novembre 2009 l’assicurato ha presentato ricorso per ritardata
giustizia, chiedendo l’intervento dello scrivente Tribunale
affinché provveda ad ordinare all’Ufficio AI di emanare al più presto una
decisione in merito al suo diritto a prestazioni (doc. I).
Orbene, pur comprendendo la situazione difficile dell’assicurato e
la necessità per lo stesso di ottenere quanto prima una decisione in merito al
suo diritto a prestazioni, questo TCA, considerato segnatamente e soprattutto il
tempo trascorso dal rinvio dell’incarto da parte del TCA per nuovi accertamenti
medici, messi tempestivamente in atto da parte dell’Ufficio AI, ritiene che,
pur avendo avuto dei momenti di inazione - soprattutto dopo la perizia SAM del
12 dicembre 2008 e il rapporto medico SMR del 7 gennaio 2009 sino alla presa di
posizione del consulente professionale del 14 settembre 2009 (doc. AI 183, 184,
188) -, la procedura dell'amministrazione, al momento dell'inoltro del ricorso
(il 12 novembre 2009) non era, nelle circostanze specifiche e considerando le
varie fasi istruttorie della pratica, di una lunghezza tale da configurare un
diniego di giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza.
Infatti,
dopo la resa della pronuncia 17 aprile 2008 con la quale il TCA ha annullato il
provvedimento amministrativo del 29 marzo 2007, l’Ufficio AI ha prontamente proceduto
a disporre l’accerta-mento peritale pluridisciplinare presso il SAM e a interpellare
il Servizio integrazione che ha segnalato la necessità di un ulteriore accertamento
psichiatrico che è poi stato allestito in data 2 ottobre 2009 (doc. AI 190,
191).
Nel
momento dell’inoltro del ricorso per ritardata giustizia da parte
dell’assicurato, quindi, la pratica non era (ancora) suscettibile di essere
giudicata. In effetti, a questo momento l’Ufficio AI era in possesso di tutti i
documenti medici necessari (segnatamente dopo aver ricevuto il
complemento di natura psichiatrica poco più di un mese prima, il 2 ottobre
2009, doc. AI 191), ma non ancora di una esaustiva valutazione economica
del caso. È bene infatti ricordare che la procedura comporta dapprima
l’accertamento dal punto di vista medico dello stato di salute dell’interessato
e l’influsso di questo sulla sua capacità lavorativa sia nella precedente
professione sia in altre attività adeguate e, successivamente, la valutazione
economica del caso, con intervento del consulente in integrazione professionale
e il raffronto dei redditi. Solo una volta effettuati tutti questi accertamenti
l’amministrazio-ne è in grado di emettere una decisione relativa al diritto a
prestazioni.
In
concreto, l’esame del diritto a prestazioni dell’assicurato necessita quindi
ancora della valutazione indiziata dal TCA nella sentenza del 17 aprile 2008 (“Qualora
fosse accertata l’esisten-za di una capacità lavorativa residua nella sua
precedente attività, l’UAI dovrà pure determinare se in tale attività l’assicurato
è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa”, doc. AI 171, pag.
28). In effetti, pertinentemente nelle sue Annotazioni del 16 ottobre 2009 il
dr. __________, valutati i rapporti peritali, ha concluso per la necessità di
nuovamente sottoporre al Servizio Integrazione e/o al giurista la pratica (doc.
AI 193).
In
simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali
suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non
si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurato.
Questo
TCA attira comunque l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di
procedere celermente agli ulteriori accertamenti necessari per la definizione
della vertenza, vigilando affinché non vi siano inutili perdite di tempo, così
da emanare al più presto una decisione in merito.
Il
ricorso deve quindi essere respinto.
2.6. RI
1 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria
si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della
relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op.
cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa
B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del
17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa
E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA
del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid.
4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10
agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I
422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della succitata giurisprudenza, la presente vertenza doveva
apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al
momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito
favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere la sussistenza degli
estremi di una ritardata giustizia.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio è respinta.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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