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Decisione

32.2009.206

Diniego di prestazioni. Perizia SAM confermata

21 aprile 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

2. È attribuito un termine di quindici

giorni al ricorrente perché possa provvedere a completare il gravame in esame.

3. Protestate le spese e le ripetibili.

(…)" (doc. AI 36/4)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – “(…) osservato che al momento le obiezioni

sono rivolte alla valutazione resa in ambito psichiatrico e che parte

ricorrente intende produrre, prossimamente, ulteriore documentazione medica

(…)” (IV) – ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. Con

complemento al ricorso cautelare 25 gennaio 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al

TCA il rapporto 21 gennaio 2010 del Dr. __________ e chiesto l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori

accertamenti di natura psichiatrica.

1.6. Con

osservazioni 15 febbraio 2010 l’Ufficio AI – rilevato che nelle

annotazioni 9 febbraio 2010, circa il rapporto 21 gennaio 2010 del dr. __________,

il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) “la

presente certificazione non modifica la valutazione del SAM circa la capacità

lavorativa presente” (…)” (XII) – ha confermato la domanda

di reiezione del ricorso.

1.7. Con

scritto 16 marzo 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori

prove da proporre e di confermarsi nel suo gravame.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446

seg. con riferimenti). Ne consegue

che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31

dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale

data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata,

che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione

le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata

pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera

sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La

giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità

(STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009

del 19 maggio 2009 consid. 2).

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 15 ottobre 2009, con la quale l’Ufficio

AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla

legislazione federale.

L’assicurato

postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti di natura psichiatrica.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pag.

216 segg.).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento

o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U

156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute

fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione

su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003, consid. 4.1).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =

RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica

più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la

società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate;

cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.6. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 15 gennaio 2009, il dr. __________, medico SMR, ha

concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare: “(…) è indicata una

Perizia SAM. (…)” (doc. AI 21/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 23/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 27 luglio 2009 (doc. AI 28/1-34) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica

(dr. __________), cardiologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Nessuna

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Disfunzione vegetativa somatoforme.

Malattia coronarica bivasale compensata con:

- angina pectoris inaugurale il 13.05.2007,

- PTCA stenting del RIVA medio e di un ramo

settale il 14.05.2007,

- PTCA stenting (2x) di una doppia stenosi del

RCA medio il 30.05.2007,

- FRCV: abuso nicotinico, dislipedemia, sedentarietà,

adipositas, familiarità.

Sindrome lombospondilogena a sin. in stato dopo

sindrome irritativi radicolare L5 a sin. nel 2001 per un’ernia discale L4-L5.

Toracodinia a sin..

Probabile BPCO (DD: possibile asma bronchiale lieve).

Tabagismo cronico.

Obesità con BMI 32 kg/m2.

Nota malattia da riflusso gastroesofageo ed esofagite

stadio I con ernia iatale."

(doc. AI 28/10)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale

dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di aiuto-cucina, è considerata

nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 28/13), hanno concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Come già descritto nei capitoli 6 e 7, dal punto di

vista cardiologico, reumatologico, pneumologico e psichiatrico non vi sono

delle limitazioni della capacità lavorativa nell’attività da ultimo esercitata.

Pertanto, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di

capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo esercitata come aiuto-cucina,

nella misura del 100%.

Riteniamo tale valutazione valida da ottobre 2008, cioè

da quando l’A. ha interrotto l’ultima attività lavorativa.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Come già descritto nei capitoli precedenti, sulla base

delle conclusioni, dal punto di vista reumatologico, cardiologico, pneumologico

e psichiatrico, l’A. è da considerare abile al lavoro nella forma completa, sia

per l’attività lavorativa antecedentemente svolta di aiuto-cucina, come anche

per qualunque attività professionale da sedentaria a medio-pesante: tale

valutazione vale, come già descritto al capitolo 8, da ottobre 2008.

Non sono ritenuti necessari provvedimenti

d’integrazione professionale.

Dal punto di vista terapeutico viene consigliata la

sospensione dell’abuso tabagico, una drastica riduzione del peso corporeo ed

eventuali misure di riabilitazione respiratoria. Il nostro consulente psichiatra

ritiene che una presa a carico psicologica può servire all’A. per prendere

coscienza della sua situazione, ridimensionando la tendenza a polarizzare

l’attenzione sulla dimensione corporea.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(...)" (doc. AI 28/13-14)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali e il rapporto medico 18 agosto 2009

del dr. __________ (doc. AI 30/1-2) –, con decisione 15

ottobre 2009 (doc. AI 35/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006,

consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc)).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti SAM, i quali

hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è

portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa del 100% quale aiuto-cucina (attività da ultimo svolta) e in attività

adeguate dal mese di ottobre 2008.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata

del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

In

particolare non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al

rapporto 21 gennaio 2010 indirizzato all’avv. RA 1 e firmato dal Dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, e dalla Dr.ssa __________, psicologa assistente

(doc. B). Infatti, nel rapporto 21 gennaio 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________

non pongono delle diagnosi secondo una codificazione internazionale riconosciuta

(cfr. consid. 2.7); non motivano in alcun modo per quali ragioni si scostano

dalle conclusioni dei periti del SAM e, in particolare, del dr. __________ nel

suo consulto 13 maggio 2009 (doc. AI 28/15-19); non descrivono e tantomeno

documentano quando e in cosa sarebbe consistito il peggioramento della

situazione valetudinaria e, in modo del tutto generico, concludono:

"

(…)

Si intende pertanto confermare

a. la gravità e cronicità della situazione

psicopatologica del sig. RI 1;

b. l’incapacità lavorativa totale per ragioni psichiatriche

e psicosomatiche;

c. l’assoluta necessità di continuare un

trattamento di tipo intensivo al fine di recuperare, almeno parzialmente, le

funzioni psichiche compromesse ai diversi livelli cognitivo, affettivo,

volitivo, di scongiurare complicazioni e derive comportamentali

psicopatologiche, di risolvere i conflitti interiori, eliminare le gravi e

preoccupanti ideazioni paranoiche e recuperare, per quanto possibile, un

equilibrio psicofisico quanto meno adeguato alle condizioni sociali.

(...)" (doc. B)

Al

riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle

annotazioni 9 febbraio 2010 hanno osservato:

" (…) Certificato Dr __________ e psicologa __________

del 21.01.2010.

Viene posta come diagnosi principale quella di Sindrome

Depressiva e disturbo d’ansia reattivi alla problematica organica e Disturbi

del sonno di tipo insonnia, diagnosi generiche che non fanno riferimento alla

codificazione internazionale ICD o DSM. Non viene argomentato neppure la

motivazione per la quale ci si discosta dalla diagnosi psichiatrica posta dal

SAM.

Viene riportato che lo stato psichico è legato alla

diagnosi somatica e ai successivi interventi subiti; tali elementi erano già

stati analizzati dal consulente psichiatra del SAM, Dr __________, il quale riportava

una polarizzazione sul problema cardiaco e un funzionamento psicologico

diventato piuttosto passivo, gravato da cariche ansiogene legate alla

fissazione sul corpo. Il Dr. __________ suggeriva una presa a carico

psicologica con lo scopo di una presa di coscienza della situazione al fine di

ridimensionare la tendenza a polarizzare l’attenzione sulla dimensione

corporea, intervento che sembra ora essere stato attuato dal settembre scorso.

Non viene specificata ed argomentata nell’attuale certificazione

dello psichiatra curante quale limitazione funzionale la patologia psichiatrica

porti sulla CL.

Il curante scrive inoltre che la comunicazione

dell’Ufficio AI del non riconoscimento della sofferenza dell’A. (progetto del

07.09.2009), fattore indipendente dalla malattia, ha acuito e destabilizzato

ulteriormente l’A. stesso, aggravando il suo stato psicopatologico già al

limite (il Dr. __________ segue l’A. dal 18.09.2009).

La presente certificazione non modifica la valutazione

SAM circa la CL presente. (...)" (doc. XII/2)

Del

resto, dopo aver chiesto una proroga in quanto in attesa di delucidazioni dal

suo medico curante (XIV), l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere

ulteriori prove né osservazioni da proporre (XVI).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

sostanza il dr. __________ e la dr.ssa __________ non hanno contestato validamente

la perizia SAM e, senza tuttavia porre, come accennato, delle diagnosi secondo

una codificazione internazionale riconosciuta, si sono limitati ad esprimere

una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

Ora,

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

Pertanto,

rispecchiando la perizia SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un

peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio

AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 100% quale aiuto-cucina (attività da ultimo svolta) e in attività adeguate

dal mese di ottobre 2008.

Va

qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.9. Visto

tutto quanto precede – ritenuto che il dr. __________, sulla base della perizia SAM, nel rapporto

medico 18 agosto 2009 (doc. AI 30/1-2), ha concluso che “(…) non vi è una IL da

ottobre 2008. (c’è stata nel maggio 2007, quando ha avuto l’episodio di angina

pectoris e gli stents, per 3 mesi) (…)” (doc. AI 30/2) – è dunque a

ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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