32.2009.206
Diniego di prestazioni. Perizia SAM confermata
21 aprile 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.206
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, TCA
Titolo:
Diniego di prestazioni. Perizia SAM confermata
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.206
FS
Lugano
21 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 ottobre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1967, nel mese di novembre 2008 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) infarto, coronaria, asma,
mal di testa (…)” (doc. AI 1/1-9).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 15 ottobre 2009 (doc. AI
35/1-2), preavvisata con progetto 7 settembre 2009 (doc. AI 31/1-2), l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso cautelare al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
" (…)
1. Il ricorso è accolto. Per il che
l’incarto è rimandato all’autorità di prima istanza perché provveda a dar
seguito ai necessari esami di cui ai considerandi.
Fatti
2. È attribuito un termine di quindici
giorni al ricorrente perché possa provvedere a completare il gravame in esame.
3. Protestate le spese e le ripetibili.
(…)" (doc. AI 36/4)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – “(…) osservato che al momento le obiezioni
sono rivolte alla valutazione resa in ambito psichiatrico e che parte
ricorrente intende produrre, prossimamente, ulteriore documentazione medica
(…)” (IV) – ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con
complemento al ricorso cautelare 25 gennaio 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al
TCA il rapporto 21 gennaio 2010 del Dr. __________ e chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti di natura psichiatrica.
1.6. Con
osservazioni 15 febbraio 2010 l’Ufficio AI – rilevato che nelle
annotazioni 9 febbraio 2010, circa il rapporto 21 gennaio 2010 del dr. __________,
il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) “la
presente certificazione non modifica la valutazione del SAM circa la capacità
lavorativa presente” (…)” (XII) – ha confermato la domanda
di reiezione del ricorso.
1.7. Con
scritto 16 marzo 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
prove da proporre e di confermarsi nel suo gravame.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimenti). Ne consegue
che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31
dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale
data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata,
che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione
le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata
pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera
sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009
del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 15 ottobre 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla
legislazione federale.
L’assicurato
postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti di natura psichiatrica.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pag.
216 segg.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =
RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica
più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la
società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate;
cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 15 gennaio 2009, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare: “(…) è indicata una
Perizia SAM. (…)” (doc. AI 21/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 23/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 27 luglio 2009 (doc. AI 28/1-34) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica
(dr. __________), cardiologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Disfunzione vegetativa somatoforme.
Malattia coronarica bivasale compensata con:
- angina pectoris inaugurale il 13.05.2007,
- PTCA stenting del RIVA medio e di un ramo
settale il 14.05.2007,
- PTCA stenting (2x) di una doppia stenosi del
RCA medio il 30.05.2007,
- FRCV: abuso nicotinico, dislipedemia, sedentarietà,
adipositas, familiarità.
Sindrome lombospondilogena a sin. in stato dopo
sindrome irritativi radicolare L5 a sin. nel 2001 per un’ernia discale L4-L5.
Toracodinia a sin..
Probabile BPCO (DD: possibile asma bronchiale lieve).
Tabagismo cronico.
Obesità con BMI 32 kg/m2.
Nota malattia da riflusso gastroesofageo ed esofagite
stadio I con ernia iatale."
(doc. AI 28/10)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale
dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di aiuto-cucina, è considerata
nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 28/13), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Come già descritto nei capitoli 6 e 7, dal punto di
vista cardiologico, reumatologico, pneumologico e psichiatrico non vi sono
delle limitazioni della capacità lavorativa nell’attività da ultimo esercitata.
Pertanto, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di
capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo esercitata come aiuto-cucina,
nella misura del 100%.
Riteniamo tale valutazione valida da ottobre 2008, cioè
da quando l’A. ha interrotto l’ultima attività lavorativa.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Come già descritto nei capitoli precedenti, sulla base
delle conclusioni, dal punto di vista reumatologico, cardiologico, pneumologico
e psichiatrico, l’A. è da considerare abile al lavoro nella forma completa, sia
per l’attività lavorativa antecedentemente svolta di aiuto-cucina, come anche
per qualunque attività professionale da sedentaria a medio-pesante: tale
valutazione vale, come già descritto al capitolo 8, da ottobre 2008.
Non sono ritenuti necessari provvedimenti
d’integrazione professionale.
Dal punto di vista terapeutico viene consigliata la
sospensione dell’abuso tabagico, una drastica riduzione del peso corporeo ed
eventuali misure di riabilitazione respiratoria. Il nostro consulente psichiatra
ritiene che una presa a carico psicologica può servire all’A. per prendere
coscienza della sua situazione, ridimensionando la tendenza a polarizzare
l’attenzione sulla dimensione corporea.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(...)" (doc. AI 28/13-14)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali e il rapporto medico 18 agosto 2009
del dr. __________ (doc. AI 30/1-2) –, con decisione 15
ottobre 2009 (doc. AI 35/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)" (cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006,
consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V
353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc)).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicurato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa
con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti SAM, i quali
hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è
portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità lavorativa del 100% quale aiuto-cucina (attività da ultimo svolta) e in attività
adeguate dal mese di ottobre 2008.
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata
del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
In
particolare non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al
rapporto 21 gennaio 2010 indirizzato all’avv. RA 1 e firmato dal Dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, e dalla Dr.ssa __________, psicologa assistente
(doc. B). Infatti, nel rapporto 21 gennaio 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________
non pongono delle diagnosi secondo una codificazione internazionale riconosciuta
(cfr. consid. 2.7); non motivano in alcun modo per quali ragioni si scostano
dalle conclusioni dei periti del SAM e, in particolare, del dr. __________ nel
suo consulto 13 maggio 2009 (doc. AI 28/15-19); non descrivono e tantomeno
documentano quando e in cosa sarebbe consistito il peggioramento della
situazione valetudinaria e, in modo del tutto generico, concludono:
"
(…)
Si intende pertanto confermare
a. la gravità e cronicità della situazione
psicopatologica del sig. RI 1;
b. l’incapacità lavorativa totale per ragioni psichiatriche
e psicosomatiche;
c. l’assoluta necessità di continuare un
trattamento di tipo intensivo al fine di recuperare, almeno parzialmente, le
funzioni psichiche compromesse ai diversi livelli cognitivo, affettivo,
volitivo, di scongiurare complicazioni e derive comportamentali
psicopatologiche, di risolvere i conflitti interiori, eliminare le gravi e
preoccupanti ideazioni paranoiche e recuperare, per quanto possibile, un
equilibrio psicofisico quanto meno adeguato alle condizioni sociali.
(...)" (doc. B)
Al
riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle
annotazioni 9 febbraio 2010 hanno osservato:
" (…) Certificato Dr __________ e psicologa __________
del 21.01.2010.
Viene posta come diagnosi principale quella di Sindrome
Depressiva e disturbo d’ansia reattivi alla problematica organica e Disturbi
del sonno di tipo insonnia, diagnosi generiche che non fanno riferimento alla
codificazione internazionale ICD o DSM. Non viene argomentato neppure la
motivazione per la quale ci si discosta dalla diagnosi psichiatrica posta dal
SAM.
Viene riportato che lo stato psichico è legato alla
diagnosi somatica e ai successivi interventi subiti; tali elementi erano già
stati analizzati dal consulente psichiatra del SAM, Dr __________, il quale riportava
una polarizzazione sul problema cardiaco e un funzionamento psicologico
diventato piuttosto passivo, gravato da cariche ansiogene legate alla
fissazione sul corpo. Il Dr. __________ suggeriva una presa a carico
psicologica con lo scopo di una presa di coscienza della situazione al fine di
ridimensionare la tendenza a polarizzare l’attenzione sulla dimensione
corporea, intervento che sembra ora essere stato attuato dal settembre scorso.
Non viene specificata ed argomentata nell’attuale certificazione
dello psichiatra curante quale limitazione funzionale la patologia psichiatrica
porti sulla CL.
Il curante scrive inoltre che la comunicazione
dell’Ufficio AI del non riconoscimento della sofferenza dell’A. (progetto del
07.09.2009), fattore indipendente dalla malattia, ha acuito e destabilizzato
ulteriormente l’A. stesso, aggravando il suo stato psicopatologico già al
limite (il Dr. __________ segue l’A. dal 18.09.2009).
La presente certificazione non modifica la valutazione
SAM circa la CL presente. (...)" (doc. XII/2)
Del
resto, dopo aver chiesto una proroga in quanto in attesa di delucidazioni dal
suo medico curante (XIV), l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere
ulteriori prove né osservazioni da proporre (XVI).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
sostanza il dr. __________ e la dr.ssa __________ non hanno contestato validamente
la perizia SAM e, senza tuttavia porre, come accennato, delle diagnosi secondo
una codificazione internazionale riconosciuta, si sono limitati ad esprimere
una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
Ora,
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008).
Pertanto,
rispecchiando la perizia SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un
peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio
AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 100% quale aiuto-cucina (attività da ultimo svolta) e in attività adeguate
dal mese di ottobre 2008.
Va
qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)
2.9. Visto
tutto quanto precede – ritenuto che il dr. __________, sulla base della perizia SAM, nel rapporto
medico 18 agosto 2009 (doc. AI 30/1-2), ha concluso che “(…) non vi è una IL da
ottobre 2008. (c’è stata nel maggio 2007, quando ha avuto l’episodio di angina
pectoris e gli stents, per 3 mesi) (…)” (doc. AI 30/2) – è dunque a
ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster