32.2009.210
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13 aprile 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2009.210
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, TCA
Titolo:
La presenza del grosso lipoma, quale possibile causa dei dolori alla spalla destra, é sufficiente per rendere verosimile un rilevante cambiamento delle condizioni di salute. A torto quindi l'Ufficio AI non é entrato nel merito della (nuova) domanda di prestazioni
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.210
FS
Lugano
13 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1 consulente,
contro
la decisione del 22 ottobre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 4 marzo 2008 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI
1, classe 1952, poiché sulla base degli accertamenti medici il periodo di inabilità lavorativa certificata era inferiore ad un
anno (doc. AI 77/1-2).
Con
ricorso 7 aprile 2008 (doc. AI 78/3-17) l’assicurato, tramite l’avv. __________,
ha contestato la succitata decisione amministrativa.
Con
sentenza 11 febbraio 2009 (doc. AI 87/1-28), cresciuta in giudicato, il vicepresidente
del TCA ha respinto il ricorso e, visto il rapporto medico 11 luglio 2008 del
dr. __________, trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché valutasse la ricevibilità
di una nuova domanda di prestazioni.
1.2. Mediante
decisione 22 ottobre 2009 (doc. AI 96/1-2), preavvisata con progetto 17 luglio
2009 (doc. AI 92/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di
prestazioni con la seguente motivazione:
" (…)
Con la documentazione del Dr. Psichiatra __________ non
è stato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente
decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai
fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione
invariata non è possibile.
(…)" (doc. AI 96/1)
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, tramite il consulente RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il
conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione.
In
particolare l’assicurato, vista la documentazione medica prodotta, ha concluso
che “(…) ritenuta la complessità della patologie, quale ad esempio i gravi
disturbi psichiatrici e il grande lipoma, mal si comprende il motivo per il
quale UAI non ha voluto approfondire la situazione complessiva del ricorrente
al momento della presentazione della nuova domanda del 28.07.2008, limitandosi
a stabilire la non entrata in materia. (…)” (doc. AI 100/5).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
precisando che “(…) come rettamente evidenziato nell’annotazione 12 maggio 2009
dalla psichiatra Dr.ssa __________, attiva presso il SMR, il certificato
11.7.2008 del curante Dr. __________ non evidenzia una modifica sostanziale
dello stato di salute. In effetti, nel citato scritto del medico curante non
viene evidenziata una sostanziale modifica, rispetto alla valutazione
psichiatrica effettuata dal Dr. __________ il 6.3.2007, delle condizioni di
salute del suo paziente. Il sanitario ha riportato fatti già noti come pure la
descrizione di un quadro clinico sovrapponibile a quello evidenziato dal Dr. __________.
Del resto, il certificato 11.8.2009 sub doc. B incarto TCA risulta
praticamente identico – nel suo contenuto – a quello dell’11 luglio 2008, il
quale – come rilevato in precedenza – è già stato accuratamente esaminato da
parte della psichiatra SMR Dr.ssa __________ (cfr. in tal senso l’annotazio-ne
Fatti
12.5.2009 agli atti). Per quanto riguarda invece la perizia 16.11.2009
dell’ortopedico Dr. __________ di __________ (doc. D incarto TCA), il
Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazioni 11.12.2008 qui allegateVi
– ha precisato che “l’attuale perizia __________ conferma l’assenza di
substrati organici. Si conferma quindi la validità della precedente decisione.
Assenza di modifica sostanziale dello stato di salute”. Alla luce di quanto
suesposto, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle
condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo lo scrivente
Ufficio, giustamente l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova
richiesta di prestazioni. (…)” (IV).
1.5. Con
scritti 25 febbraio e 24 marzo 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA i certificati
medici 11 febbraio 2010 del dr. __________ e 17 marzo 2010 del dr. __________
(VI con allegato doc. VI/bis e X con allegato doc. F).
1.6. Con
osservazioni 9 marzo e 1. aprile 2010 – viste anche le annotazioni 4 marzo 2010
del dr. __________ – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del
ricorso (VIII con allegato doc. VIII/bis e XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato
si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse
an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berück-sichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Innanzitutto,
questo TCA non può concordare con le valutazioni 11 dicembre 2009 nelle quali
il dr. __________, medico SMR, ha concluso:
"
(…)
perizia Prof. __________ per conto __________ del
16.11.2009:
- presenza di scarsi referti patologici a livello
della spalla destra
- assenza di correlato morfologico a livello del
polso
- viene attestata una piena capacità lavorativa
quale manovale
- inconsistenza
tra referti oggettivi e indicazioni dell’assicurato (vedi in particolare pagina
16 della perizia: Wie bereits angeführt fallen bei der körperlichen
Untersuchung des Versicherten Inkonsistenzen in den Angaben, mehr noch in der
bewusst/unbewusst demonstrierten schmerzbedingten Hilflosigkeit auf. So kann
nach abgeschlossener Untersuchung beobachtet werden, wie der mit dem Zug von __________
engereiste Untersuchte den Weg zum Bahnhof vollständig hinkfrei und relativ
zügig zurücklegte, da bei eine Tasche mit persönlichen Effekten pendelnd in der
rechten Hand hielt.
Valutazione:
- l’attuale perizia __________ conferma l’assenza
di substrati organici. Si conferma quindi la validità della precedente
decisione. Assenza di modifica sostanziale dello stato di salute.
(…)" (doc. IV/bis)
Il
Prof. Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nella perizia 16 novembre
2009 (doc. D), riguardo al lipoma ascellare spalla destra (vedi la artro-RM
della spalla destra del 16.03.06 sub doc. AI 53/1), ha
precisato che “(…) auf den Befund eines sich im MRT darstellenden vermutlichen
Lipoms (Differential-diagnostich weiter abzuklären) im Bereich der
rechten Axilla ist schon hingewiesen worden. Ob mit dem Vorliegen dieses
grossen Lipoms sehr schultergelenksnah eine Erklärung des Schmerzzustande der
rechten Schulter möglich ist, bleibt offen. In jedem Fall ergeht hier der
Auftrag an den Hausartz weitere Abklärungen diesbezüglich voranzu-treiben. (…)
(doc. D, pag. 16, le sottolineature sono del redattore).
Secondo il Prof. Dr. __________ il grosso lipoma ascellare – che non è
riconducibile con verosimiglianza preponderante all’infortunio del dicembre
2005: “(…) die sparlichen patholo-gischen Befunde im Bereich der rechten
Schulter sind nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit auf das Ereignis vom
12.12.2005 zurückzufühern, insbesondere gilt dies für das grosse Lipom im Bereich
der recten Axilla. (…)” (doc. D, pag. 17) – potrebbe dunque essere la causa dei
dolori alla spalla destra e questo aspetto secondo l’esperto necessita di ulteriori
indagini mediche.
La
presenza del grosso lipoma, quale nuova possibile causa dei dolori alla spalla
destra che andava indagata, è sufficiente per rendere
verosimile un rilevante cambiamento delle condizioni di salute
conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4).
Quanto
all’aspetto extra somatico, nelle annotazioni 12 maggio 2009, la dr.ssa __________,
medico SMR, ha concluso:
"
(…)
Il quadro clinico descritto dal Dr. __________ nel suo
rapporto del 11.07.2008 riporta dati anamnestici già presenti agli atti. Viene
riportato un netto peggioramento delle condizioni psichiche accanto alla
recrudescenza della sintomatologia dolorosa a seguito dell’infortunio del 2005
e tale periodo è già stato indagato nella perizia del Dr. __________ del
06.03.2007.
Lo status psichiatrico riportato non appare indicativo
verso un episodio depressivo tanto meno grave in base ai criteri della
classificazione internazionale ICD 10 in cui debbono essere soddisfatti un
numero di 8 sintomi sui 10 descritti. Nel caso specifico sono assenti disturbi
del pensiero, della memoria, è collaborante, le difficoltà nell’eloquio sono
attribuite alla scarsa padronanza della lingua italiana, quindi a fattori non
imputabili a malattia.
Il quadro clinico descritto peraltro si sovrappone a
quello evidenziato dal Dr. __________ nel corso della sua perizia il quale non
lo aveva ritenuto indicativo di nessun disturbo psichico in atto e aveva
argomentato in base agli elementi psicopatologici presenti l’assenza di un
disturbo somatoforme.
A mio giudizio lo status psichico non appare modificato
nonostante lo psichiatra curante attesti la presenza di patologia psichiatrica.
(…)" (doc. AI 91/1)
Questo
Tribunale rileva che il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nei rapporti 11 luglio 2008 e 11 agosto 2009 (doc. AI 86/1-4 e B)
– anche se parla di una recrudescenza della sintomatologia dolorosa
dopo l’infortunio del dicembre 2005, quindi in un periodo in parte già
analizzato dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella
perizia 6 marzo 2007 (doc. AI 59/1-7) –, riferisce su un periodo dal giugno 2008:
“(…) come già riportato, posso riferire del decorso dal giugno 2008, ciò dalle
prime consultazioni effettuate. (…)” (doc. B).
La
dr.ssa __________ ha poi escluso le diagnosi psichiatriche poste dal dr. __________
sulla sola base degli atti e senza visitare l’assicurato. Va
qui ricordato che in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale
riveste una importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando,
nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti
che compongono l'incarto (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in
RAMI 2001 U 438, pag. 345 seg.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007, consid.
8.1.).
Ritenuto
il tempo trascorso dalla perizia psichiatrica 6 marzo 2007 del dr. __________ e
considerato che i dolori alla spalla destra, causati verosimilmente dal grosso
lipoma, potrebbero avere delle ripercussioni anche sulla sintomatologia
dolorosa, questo Tribunale ritiene che senza aggiornare gli accertamenti di
natura psichiatrica non è nemmeno possibile escludere, con la sufficiente tranquillità,
che verosimilmente lo stato di salute sia cambiato in modo
rilevante.
Va
qui inoltre rilevato che il dr. __________, medico aggiunto in ortopedia presso
l’Ospedale Regionale di __________, e il dr. __________, FMH in chirurgia
ortopedica, nei rispettivi certificati dell’11 febbraio e del 17 marzo 2010
(doc. VI/Bis e F), hanno entrambi attestato un’inabilità al lavoro del 100%.
2.6. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della domanda
di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti medici, stabilisca il più
possibile con precisione se e se del caso da quando vi è stata effettivamente
una modifica dello stato di salute con effetto sulla capacità lavorativa
dell’assicurato.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un consulente, ha diritto ad
in’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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