Lexipedia

Decisione

32.2009.210

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 aprile 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

12.5.2009 agli atti). Per quanto riguarda invece la perizia 16.11.2009

dell’ortopedico Dr. __________ di __________ (doc. D incarto TCA), il

Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazioni 11.12.2008 qui allegateVi

– ha precisato che “l’attuale perizia __________ conferma l’assenza di

substrati organici. Si conferma quindi la validità della precedente decisione.

Assenza di modifica sostanziale dello stato di salute”. Alla luce di quanto

suesposto, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle

condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo lo scrivente

Ufficio, giustamente l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova

richiesta di prestazioni. (…)” (IV).

1.5. Con

scritti 25 febbraio e 24 marzo 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA i certificati

medici 11 febbraio 2010 del dr. __________ e 17 marzo 2010 del dr. __________

(VI con allegato doc. VI/bis e X con allegato doc. F).

1.6. Con

osservazioni 9 marzo e 1. aprile 2010 – viste anche le annotazioni 4 marzo 2010

del dr. __________ – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del

ricorso (VIII con allegato doc. VIII/bis e XII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva

di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e

stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello

di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,

117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato

si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse

an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Occorre

qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berück-sichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante

peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Innanzitutto,

questo TCA non può concordare con le valutazioni 11 dicembre 2009 nelle quali

il dr. __________, medico SMR, ha concluso:

"

(…)

perizia Prof. __________ per conto __________ del

16.11.2009:

- presenza di scarsi referti patologici a livello

della spalla destra

- assenza di correlato morfologico a livello del

polso

- viene attestata una piena capacità lavorativa

quale manovale

- inconsistenza

tra referti oggettivi e indicazioni dell’assicurato (vedi in particolare pagina

16 della perizia: Wie bereits angeführt fallen bei der körperlichen

Untersuchung des Versicherten Inkonsistenzen in den Angaben, mehr noch in der

bewusst/unbewusst demonstrierten schmerzbedingten Hilflosigkeit auf. So kann

nach abgeschlossener Untersuchung beobachtet werden, wie der mit dem Zug von __________

engereiste Untersuchte den Weg zum Bahnhof vollständig hinkfrei und relativ

zügig zurücklegte, da bei eine Tasche mit persönlichen Effekten pendelnd in der

rechten Hand hielt.

Valutazione:

- l’attuale perizia __________ conferma l’assenza

di substrati organici. Si conferma quindi la validità della precedente

decisione. Assenza di modifica sostanziale dello stato di salute.

(…)" (doc. IV/bis)

Il

Prof. Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nella perizia 16 novembre

2009 (doc. D), riguardo al lipoma ascellare spalla destra (vedi la artro-RM

della spalla destra del 16.03.06 sub doc. AI 53/1), ha

precisato che “(…) auf den Befund eines sich im MRT darstellenden vermutlichen

Lipoms (Differential-diagnostich weiter abzuklären) im Bereich der

rechten Axilla ist schon hingewiesen worden. Ob mit dem Vorliegen dieses

grossen Lipoms sehr schultergelenksnah eine Erklärung des Schmerzzustande der

rechten Schulter möglich ist, bleibt offen. In jedem Fall ergeht hier der

Auftrag an den Hausartz weitere Abklärungen diesbezüglich voranzu-treiben. (…)

(doc. D, pag. 16, le sottolineature sono del redattore).

Secondo il Prof. Dr. __________ il grosso lipoma ascellare – che non è

riconducibile con verosimiglianza preponderante all’infortunio del dicembre

2005: “(…) die sparlichen patholo-gischen Befunde im Bereich der rechten

Schulter sind nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit auf das Ereignis vom

12.12.2005 zurückzufühern, insbesondere gilt dies für das grosse Lipom im Bereich

der recten Axilla. (…)” (doc. D, pag. 17) – potrebbe dunque essere la causa dei

dolori alla spalla destra e questo aspetto secondo l’esperto necessita di ulteriori

indagini mediche.

La

presenza del grosso lipoma, quale nuova possibile causa dei dolori alla spalla

destra che andava indagata, è sufficiente per rendere

verosimile un rilevante cambiamento delle condizioni di salute

conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4).

Quanto

all’aspetto extra somatico, nelle annotazioni 12 maggio 2009, la dr.ssa __________,

medico SMR, ha concluso:

"

(…)

Il quadro clinico descritto dal Dr. __________ nel suo

rapporto del 11.07.2008 riporta dati anamnestici già presenti agli atti. Viene

riportato un netto peggioramento delle condizioni psichiche accanto alla

recrudescenza della sintomatologia dolorosa a seguito dell’infortunio del 2005

e tale periodo è già stato indagato nella perizia del Dr. __________ del

06.03.2007.

Lo status psichiatrico riportato non appare indicativo

verso un episodio depressivo tanto meno grave in base ai criteri della

classificazione internazionale ICD 10 in cui debbono essere soddisfatti un

numero di 8 sintomi sui 10 descritti. Nel caso specifico sono assenti disturbi

del pensiero, della memoria, è collaborante, le difficoltà nell’eloquio sono

attribuite alla scarsa padronanza della lingua italiana, quindi a fattori non

imputabili a malattia.

Il quadro clinico descritto peraltro si sovrappone a

quello evidenziato dal Dr. __________ nel corso della sua perizia il quale non

lo aveva ritenuto indicativo di nessun disturbo psichico in atto e aveva

argomentato in base agli elementi psicopatologici presenti l’assenza di un

disturbo somatoforme.

A mio giudizio lo status psichico non appare modificato

nonostante lo psichiatra curante attesti la presenza di patologia psichiatrica.

(…)" (doc. AI 91/1)

Questo

Tribunale rileva che il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nei rapporti 11 luglio 2008 e 11 agosto 2009 (doc. AI 86/1-4 e B)

– anche se parla di una recrudescenza della sintomatologia dolorosa

dopo l’infortunio del dicembre 2005, quindi in un periodo in parte già

analizzato dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella

perizia 6 marzo 2007 (doc. AI 59/1-7) –, riferisce su un periodo dal giugno 2008:

“(…) come già riportato, posso riferire del decorso dal giugno 2008, ciò dalle

prime consultazioni effettuate. (…)” (doc. B).

La

dr.ssa __________ ha poi escluso le diagnosi psichiatriche poste dal dr. __________

sulla sola base degli atti e senza visitare l’assicurato. Va

qui ricordato che in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale

riveste una importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando,

nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti

che compongono l'incarto (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, pag. 345 seg.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007, consid.

8.1.).

Ritenuto

il tempo trascorso dalla perizia psichiatrica 6 marzo 2007 del dr. __________ e

considerato che i dolori alla spalla destra, causati verosimilmente dal grosso

lipoma, potrebbero avere delle ripercussioni anche sulla sintomatologia

dolorosa, questo Tribunale ritiene che senza aggiornare gli accertamenti di

natura psichiatrica non è nemmeno possibile escludere, con la sufficiente tranquillità,

che verosimilmente lo stato di salute sia cambiato in modo

rilevante.

Va

qui inoltre rilevato che il dr. __________, medico aggiunto in ortopedia presso

l’Ospedale Regionale di __________, e il dr. __________, FMH in chirurgia

ortopedica, nei rispettivi certificati dell’11 febbraio e del 17 marzo 2010

(doc. VI/Bis e F), hanno entrambi attestato un’inabilità al lavoro del 100%.

2.6. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della domanda

di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti medici, stabilisca il più

possibile con precisione se e se del caso da quando vi è stata effettivamente

una modifica dello stato di salute con effetto sulla capacità lavorativa

dell’assicurato.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un consulente, ha diritto ad

in’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster