32.2009.214
Rendita intera limitata nel tempo. Perizia pluridisciplinare del SAM. Confronto percentuale dei redditi
3 maggio 2010Italiano41 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.214
Data decisione, Autorità:
03.05.2010, TCA
Titolo:
Rendita intera limitata nel tempo. Perizia pluridisciplinare del SAM. Confronto percentuale dei redditi
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.214
FS/sc
Lugano
3 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, nel mese di giugno 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da “(…) tumore al seno (…)” (doc. AI 8/1-7).
Con
decisione su opposizione del 20 marzo 2007 (doc. AI 50/1-4), l’Ufficio AI ha
confermato la decisione 15 dicembre 2005 con la quale aveva riconosciuto all’assicurata
il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio al 31 dicembre 2004.
Con
sentenza 32.2007.143 del 12 agosto 2008, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA – rilevata la necessità di accertare compiutamente la capacità lavorativa
in un’attività adeguata e la sua evoluzione avuto riguardo sia all’aspetto
somatico che a quello psichiatrico e dopo aver ricordato che, nel caso in cui
un assicurato soffre di più patologie, il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare – ha annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli
atti affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, l’Ufficio AI si
pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 dicembre 2004 (doc. AI
58/1-14).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza
del TCA, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di Accertamento
Medico (SAM) (doc. 73/1-63), l’Ufficio AI, con decisione 5 novembre 2009 (doc.
AI 94/1-3), preavvisata con progetto 11 settembre 2009 (doc. AI 88/1-4), ha
riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio al
31 marzo 2005.
1.3. Contro
questa decisione, tramite il RA 1, l’assicu-rata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di:
" 1. Annullare la decisione impugnata del 5 novembre
2009.
2. Mettere la ricorrente al beneficio di
una mezza-rendita d’invalidità anche dopo fine marzo 2005.
3. Assegnare alla ricorrente un’adeguata indennità per
ripetibili." (doc. AI 98/5)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) la documentazione
medica prodotta con il ricorso è stata sottoposta per una valutazione globale
del danno alla salute dell’assicurata al Servizio medico regionale (SMR), il
quale con annotazioni mediche 28.12.2009, allegate, ha rilevato l’assenza di
nuovi elementi medici di rilievo per la capacità lavorativa della ricorrente
rispetto a quanto già valutato nell’ambito della perizia SAM (…)” (IV, pag. 2) – ha postulato
la reiezione del ricorso.
1.5. Invitata
espressamente a prendere posizione sulle “Annotazioni del medico” del 28
dicembre 2009, l’assicurata è rimasta silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 5 novembre 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio
al 31 marzo 2005, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata
postula il diritto ad una mezza rendita anche dopo il 31 marzo 2005.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pag. 216 segg.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha
precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo
del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004,
consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2;
Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialver-sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V
143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, STFA I 689/04 del
27 dicembre 2005, STFA I 38/05 del 19 ottobre 2005).
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.7. Nella
precedente sentenza 32.2007.143 del 12 agosto 2008 (doc. AI 58/1-14), cresciuta
incontestata in giudicato, il TCA ha confermato il diritto ad una rendita intera
dal 1. maggio al 31 dicembre 2004 e rinviato gli atti all’amministrazione affinché,
esperiti i necessari accertamenti, si pronunciasse nuovamente su diritto a
prestazioni dopo il 31 dicembre 2004.
L’Ufficio
AI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza sopra menzionata,
ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Centro di
Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 64/1 e 65/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 6 luglio 2009 (doc. AI 73/1-63) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno
fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________)
e cardiologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Periartropatia omeroscapolare a sinistra in.
- esiti da mastectomia con
linfadenectomia ascellare a sin. per neoplasia al seno sin. il 5.6.2003,
seguita da radio- e chemioterapia.
Sindrome lombospondilogena a destra in:
- condrosi dorsale L5/S1;
- disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sin.-convessa
toracolombare);
- tendenza ad iperlassità articolare;
- decondizionamento muscolare;
- obesità (peso 68 kg / statura 156
cm).
Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.9).
Sindrome ansiosa (ICD-10 F 41.9).
Sindrome somatoforme (ICD-10 F45.8).
Insonnia non organica (ICD-10 F 51.0).
Fobia situazionale (ICD-10 F 40.2).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Carcinoma duttale invasivo multifocale della mammella
sin., con/su:
- stadio pT2 pN1 (1/16)MO;
- recettori estrogeni e progestinici
positivi, indice Ki-67 10-25%, C-ERB B2 negativo;
- tumorectomia mammaria sin., con
esame estemporaneo, linfonodectomia ascellare sin., riduzione del seno ds. e
ricostruzione del seno sin. il 5.06.2003;
- polichemioterapia adiuvante secondo
lo schema AC (4 cicli dal 24.07 al 24.09.2003);
- radioterapia della mammella
conservata (64,6 Gy, dal 24.11.2003 al 20.01.2004);
- in corso endocrinoterapia con
Tamoxifen 20 mg al giorno dal 8.10.2003 per 5 anni consecutivi;
- LH-R-H analogo a scadenza mensile
dal 15.07.2003 per 5 anni complessivi.
Stato dopo tachicardia sopraventricolare con reentry
tipico del nodo atrioventricolare, studio elettrofisiologico e radioablazione
il 3.05.2001, ventricolo sin. di dimensioni EF normali; FRCV: soprappeso,
ipertensione arteriosa, tabagismo (un pacchetto di sigarette/die, 50 P/Y)."
(doc. AI 73/18-19)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro di
operaia assemblatrice di orologi è valutata nella misura del 65%. (…)” (doc. AI
73/28), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Le menomazioni constate si situano a livello
psicologico e reumatologico.
La valutazione oncologica non evidenzia elementi che
riducono la capacità lavorativa in questa specialità, nell'attività da ultimo
svolta dall'A..
La valutazione psichiatrica evidenzia una sindrome
depressiva persistente, una sindrome ansiosa, una sindrome somatoforme, con
insonnia non organica e fobia situazionale, ciò che riduce la capacità
lavorativa dell'A., secondo la nostra consulente, nella misura del 35% in
qualsiasi attività. La capacità lavorativa dell'A., secondo la Dr.ssa __________,
è ridotta in quanto l'A. appare depressa, astenica, apatica, demotivata,
preoccupata e ritirata dal mondo delle relazioni. Il confronto interpersonale è
per lei tema di sconforto e motivo di evitamento. Facile alla affaticabilità,
appesantita nel peso corporeo, mediamente rallentata nel pensiero e nella
motricità.
Considerandi
II Dr. __________, consulente reumatologo, evidenzia
problemi di periartropatia omeroscapolare sin. e sindrome
lombospondilogena ds., che pongono dei limiti funzionali all'A.. Nella sua
ultima attività di operaia nell'assemblaggio di orologi, stando alla
descrizione del posto di lavoro del 7.07.2004, era implicato il lavoro di
sballaggio di casse di orologi, in posizione di lavoro eretta e seduta,
richiedente il taglio di tige con la macchina, lavori di assemblaggio in
genere, dove la posizione seduta predominava. Il nostro consulente ritiene
quindi l'A. abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo
del 100%, a decorrere dal 29.05.2003, a seguito dei limiti funzionali di carico.
Per la stessa attività, dopo l'insorgenza dei dolori lombosciatalgici, quindi stando
all'A. da inizio febbraio 2009, ritiene l'A. abile al lavoro sull'arco di una
giornata lavorativa normale, ma con diminuzione del rendimento del 20%,
trattandosi di un lavoro piuttosto statico, richiedente la possibilità di alternare
ogni tanto le posizioni corporee.
La valutazione cardiologica evidenzia un disturbo del
ritmo cardiaco sopraventricolare che, in presenza di una buona funzione
cardiaca e di un cuore strutturalmente normale, non riduce la capacità
lavorativa della (ndr.: A.) per qualsiasi tipo di attività.
Dal 28.05.2003 al 31.12.2004 (periodo delle cure
oncologiche e operazione per pollice ds. a scatto), riteniamo giustificata una
capacità lavorativa dello 0% nel suo ultimo impiego. A partire dal 1.01.2005 la
capacità lavorativa residua dell'A. nella sua ultima attività è valutata nella
misura del 65%. La capacità lavorativa è ridotta prettamente per motivi
psichiatrici. A partire da gennaio 2005 la sofferenza psicologica, che
anteriormente aveva tratti reattivi, si mostra stabilmente cronica, senza
capacità di recupero fino ad oggi. È difficile, secondo la consulente
psichiatra, pronunciarsi sulla prognosi, poco definibile al momento, passibile
comunque di peggioramento. Molto dipenderà anche dall'andamento della patologia
neoplastica e il suo arrivare ad avere fiducia in futuro possibile.
La incapacità lavorative per motivi psichiatrici e
reumatologici non vanno a nostro avviso sommate, in quanto in entrambi i casi
si tratta di una diminuzione del rendimento sul posto di lavoro, dove l'A. necessita
maggiori pause e riposo per aumentata affaticabilità e ridotta concentrazione.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Per quanto riguarda la patologia oncologica, a distanza
di quasi sei anni dalla diagnosi di carcinoma mammario sin., con procedura multimodale
di trattamento, non vi sono attualmente indizi per una ripresa locale o sistema
della neoplasia. L'A. dovrà tuttavia essere monitorata ancora negli anni a venire,
persistendo un pur piccolo rischio di recidiva locale sistemica. Clinicamente
vi è una moderata tendenza al linfedema a carico del braccio sin., fenomeno che
potrebbe accentuarsi nel caso di una protratta esposizione a sforzi fisici
intensi concernente il braccio sin., che andrebbero pertanto evitati.
Dal lato psichiatrico la consulente consiglia oltre una
presa a carico specialistica, l'ottimizzazione, ma soprattutto l'assunzione
regolare della terapia farmacologica (il tasso dell'antidepressivo è risultato
sotto i limiti di detenzione, malgrado l’A asserisca di assumerlo
regolarmente). Al momento la specialista non ritiene utile e nemmeno
proponibile alcun provvedimento di integrazione professionale; per altro il
quadro complessivo psichiatrico li rende, a suo avviso, controindicati. L'A. è
in grado di svolgere altre attività teoricamente esigibili, ma con una diminuzione
del 35%.
Dal lato reumatologico, per il problema di artropatia
omeroscapolare a sin. e la sindrome lombospondilogena ds., l'A. presenta dei
limiti funzionali, in particolare per quanto riguarda la capacità funzionale e
di carico residua attuale. L'A può molto spesso sollevare e portare pesi fino a
5.
kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre
25.
kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare
attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare
attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta
effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del
tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,
talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la
posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, spesso la
posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso
camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire
su scale a pioli. Dal lato terapeutico il nostro consulente propone di
sottoporre l'A., nel contesto di iperlassità e decondizionamento muscolare, ad
un intenso programma di ricondizionamento della muscolatura soprattutto del
manto muscolare addominale con lo scopo di stabilizzare le articolazioni e la
colonna vertebrale lombare dolorante. Parallelamente l'A. va avviata ad una
riabilitazione funzionale della spalla sin., con lo scopo di diminuire la
sintomatologia di attrito presentata. Una riduzione del peso corporeo di circa 10 kg è auspicabile onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e sulle articolazioni delle
estremità inferiori, migliorando la statica delle spalle a riposo, facilitando
così anche il ricondizionamento progressivo discusso. Qualora queste misure
fisioterapiche, svolte 3 volte alla settimana, sull'arco di 3 mesi non
dovessero portare ad un miglioramento della sintomatologia algica, l’A. dovrà
essere sottoposta ad ulterìorì accertamenti radiologici sia alla spalla
sinistra (artro-MRI), sia alla colonna vertebrale lombare (MRI lombare), onde
valutare la possibilità rispettivamente escludere controindicazioni di un
trattamento infiltrativo. La patologia reumatologica, soprattutto i disturbi a
carico del rachide lombosacrale, iniziati a inizio febbraio 2009, riducono
teoricamente la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 20%. Le misure terapeutiche
citate sono in grado di migliorare, secondo il consulente, lo stato di salute
dell'A. dal punto di vista reumatologico, a tal punto da poter raggiungere una
guarigione dei sintomi indicati, normalizzando la capacità funzionale e di
carico residua, e di conseguenza anche la capacità lavorativa nell'ultima
attività principale esercitata come orologiaia, entro 3 - 6 mesi dall'inizio
della cura. In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente
ritiene l'A. abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo
del 100%.
II disturbo del ritmo cardiaco evidenziato dal nostro
consulente Dr. __________ ha una prognosi da ritenersi solitamente favorevole.
Visto inoltre il basso impatto dei disturbi sulla qualità di vita dell'A.,
ulteriori misure diagnostiche e/o terapeutiche non sono, a suo modo di vedere,
necessarie.
Complessivamente, in un'attività lavorativa che rispetti
i limiti funzionali, la capacità lavorativa residua dell'A. raggiunge al
massimo il 65% a partire dal 1.01.2005 (la capacità lavorativa è ridotta prettamente
per cronicizzazione della patologia psichiatrica).
Le incapacità lavorative per motivi reumatologici e
psichiatrici non vanno, a nostro avviso, sommate, in quanto entrambe le
patologie considerano un rendimento ridotto sull'arco di una giornata lavorativa
con orario pieno. L'A è maggiormente affatícabile, deve spesso cambiare
posizione e per questo necessita in generale di maggiori pause sul lavoro.
Come casalinga abile al 65%.
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 73/28-31)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 luglio
2009.
del dr. __________, medico SMR, (doc. AI 76/1-3) e considerato il rapporto
finale 26 agosto 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 81/1-7)
–, con decisione 5 novembre 2009 (doc. AI 94/1-3) ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 marzo 2005.
Il
23.
novembre 2009 la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
trasmesso all’Ufficio AI un rapporto del seguente tenore:
"
(…)
La paziente a margine, visitata in data odierna,
presenta un peggioramento delle condizioni psichiche con instabilità emotiva,
affettività depressa, facile esauribilità, ritiro sociale, preoccupazione persistente
per una recidiva neoplastica, insonnia ribelle, somatizzazione del disagio
emotivo con conseguente incremento della sintomatologia algica, abbassamento
della soglia di vulnerabilità allo stress, energia vitale ridotta.
Diagnosi:
Sindrome depressiva persistente (ICD-10 : F34-9).
Sindrome somatoforme (ICD-10 : F45.8). Fobia situazionale (ICD-10 : F40.2).
Stato attuale e prognosi:
A medio-lungo termine la prognosi è negativa,
suscettibile di peggioramento. Il quadro psicopatologico ha influenza sulle
diverse aree della personalità con invalidazione del funzionamento psicosociale.
La paziente presenta un evitamento delle situazioni
sociali e anche le relazioni intrafamiliari sono compromesse dal quadro
psicopatologico. La paziente rimane cristallizzata su vissuti di impotenza, di
insufficienza, perdita di sicurezza, visione negativa del presente e del futuro.
Allo stato attuale e a medio-lungo termine non si
ritiene dal lato psichiatrico più esigibile l'attività lavorativa abituale a
tempo pieno. Dal lato psichiatrico, in considerazione della evoluzione clinica
osservata, la paziente può svolgere l'attività lavorativa abituale non oltre il
50% (4 ore al giorno) con ritmi lavorativi non stressanti e in un contesto
lavorativo che tenga conto della ridotta capacità relazionale. Allo stato
attuale e a medio-lungo termine non si ritengono indicati provvedimenti di
riqualifica professionale.
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e
stimolare le capacità residue, sarebbe auspicabile un intervento tempestivo,
aiuto ad un collocamento lavorativo a tempo parziale, nella misura di non oltre
il 50% in una attività lavorativa leggera che tenga conto dei limiti
psico-fisici.
(…)" (doc. AI 95/1-2)
2.8
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts,
Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)" (cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid.
3.
)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicurato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità lavorativa del 65% quale operaia orologiaia – attività da
ultimo svolta con i seguenti lavori specifici: “(…) lavori di sballaggio casse
di orologi, posizione di lavoro: in piedi/seduta – taglio tige con macchina,
posizione di lavoro: seduta – altri lavori di assemblaggio in genere,
posizione: seduta (…)” (doc. AI 12-1) – e in attività adeguate
rispettose dei limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2005.
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata
del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
Infatti,
la dr.ssa __________, Caposervizio dell’__________, nel certificato medico 6
maggio 2009, non ha posto delle diagnosi nuove e non si è espressa sulla
capacità lavorativa (doc. AI 87/2).
Dal
canto suo il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico
15.
settembre 2009, si è limitato ad attestare in modo del tutto generico e
senza alcun commento i seguenti periodi e gradi di inabilità lavorativa: “(…)
100% dal 28.05.2003 – 50% dal 20.09.2004 – 100% dal 13.06.2005 – 50% dal
02.04.2007
per tempo indeterminato (…)” (doc. AI 87/3).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 19 ottobre 2009 (doc.
AI 91/1-2), si è così espresso:
"
(…)
Osservazione.
Certificato servizio di oncologia del 6.5.2009: viene
attestato che l’assicurata risulta abile per lavori leggeri senza
sollecitazione del braccio sinistro.
Certificato dr. __________ nel quale vengono indicati i
periodi di IL
100% dal 28.05.2003
50% dal 20.09.2004
100% dal 13.6.2005
50% dal 2.4.2007
Valutazione:
in merito al certificato del servizio di oncologia
questo è compatibile con quanto costatato in occasione della perizia SAM.
Per quanto concerne i periodi di IL indicati dal dr. __________
rimando alla perizia SAM dove viene espressamente confermata una stabilità
della situazione, valutazione fatta in conoscenza dei periodi certificati dal
dr. __________.
(…)" (doc. AI 91/2)
Non
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 23
novembre 2009 della dr.ssa __________ (doc. AI 95/1-2 riprodotto in esteso al
consid. 2.7 in fine). La dr.ssa __________ ha infatti confermato le diagnosi poste
e descritto una situazione sovrapponibile a quelle ritenute dai periti del SAM.
In particolare la specialista non ha contestato la perizia e nemmeno ha
indicato quando sarebbe intervenuto e in cosa sarebbe costituito l’asserito
peggioramento limitandosi ad esprimere una diversa valutazione.
Al
riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle
annotazioni 28 dicembre 2009 hanno osservato:
"
(…)
Il certificato della Dr.ssa __________ del 23.11.2009
segnala che in occasione della visita, avvenuta il giorno della stesura del
certificato, è presente un peggioramento del quadro clinico. La sintomatologia
descritta quale instabilità emotiva, affettività depressa, facile esauribilità,
ritiro sociale, preoccupazione persistente per una recidiva neoplastica,
insonnia ribelle, somatizzazione del disagio emotivo con conseguente incremento
della sintomatologia algica, abbassamento della soglia di vulnerabilità allo
stress ed energia vitale ridotta, evitamento delle situazioni sociali, cristalizzazione
su vissuti di impotenza, insufficienza, perdita di sicurezza, visione negativa
del futuro e del presente, sono sintomi già descritti e presi in considerazione
nella valutazione dei limiti funzionali e della CL in occasione della perizia
SAM. La dr.ssa __________ non argomenta in quale misura e con quali caratteristiche
appare modificato la sintomatologia, rispetto alla valutazione SAM, che viene
solo definita come peggiorata, modificazioni che sembrano essere rilevate in
occasione della sua valutazione del 23.11.2009 (non si fa accenno nel certificato
se queste siano antecedenti), nè la diversa valutazione della CL residua.
A livello diagnostico le diagnosi non si discostano da
quelle poste in fase di perizia.
Anche a livello prognostico la perizia SAM per quanto
riguarda l'aspetto psichiatrico si era pronunciata “... ella da circa 4 anni
appare più stabile nella sua sofferenza psicologica (depressione persistente) e
poco modificata-modificabile nei sintomi presentati. Se le prime forme di sofferenza
psicologica avevano i tratti reattivi, dal 2005 circa ella si mostra
stabilmente sofferente e non più capace di recupero, almeno fino ad oggi.
Prognosi poco definibile al momento, passibile di peggioramento. Molto
dipenderà anche dall'andamento della patologia neoplastica e dal suo arrivare
ad aver fiducia di un futuro possibile”.
Tale prognosi non si discosta a nostro avviso con
quella espressa dalla Dr.ssa __________.
La documentazione pervenuta non giustifica quindi una
diversa valutazione della IL rispetto alla precedente valutazione SAM.
(…)" (doc. IV/1)
Se
da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia 6 luglio 2009 tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e
non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra
somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 65%
quale operaia orologiaia (attività da ultimo svolta) e in attività adeguate
rispettose dei limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2005.
Va
qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)
2.10
Quanto
alla valutazione economica occorre per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Nella
fattispecie, da un punto di vista medico-teorico, è stata accertata una capacità
lavorativa del 65% tanto nella sua che in un’altra attività adeguata.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag.
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata
è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Visto
che l'assicurata presenta
ancora, secondo i periti del SAM interpellati dall'Ufficio AI, un tasso di capacità lavorativa del 65% nella sua attività abituale di orologiaia, ella, per ridurre il
danno, avrebbe potuto continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella
sua precedente professione, essendo quindi teoricamente in grado di conseguire
un reddito corrispondente del 65% del reddito realizzabile senza il danno alla
salute. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei
redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21
agosto 2006; STCA dell'8 settembre
2008, 32.2007.271; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
pag. 154).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alla perizia pluridisciplinare del SAM – da imporre un cambiamento
di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,
del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del
26.
febbraio 1996 nella causa G).
Visto
che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua del 65% nella
sua attività abituale, nella quale è in grado di
conseguire un reddito corrispondente al 65% del reddito realizzabile senza il
danno alla salute, l’incapacità lucrativa della ricorrente è
dunque del 35% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con
riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che
l’Ufficio AI, visto il miglioramento dello stato di salute, le ha riconosciuto
il diritto alla rendita intera fino al 31 marzo 2005 (cfr. consid. 2.6 e art.
88a cpv. 1 OAI).
Va
qui rilevato che il TF, in una sentenza 9C_294/2008 del 19
marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che
un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione
abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla
medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17
marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla
medesima conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, è giunto anche
l’Ufficio AI sulla base del rapporto finale 26 agosto 2009 nel quale il
consulente in integrazione – ritenuta la capacità lavorativa del 65% e apportate le rispettive
deduzioni riconosciute per gap salariale e per la particolare situazione
personale o professionale (doc. AI 69/1-2 e 81/1-7) –, mediante il confronto
dei redditi di riferimento, ha stabilito un grado d’invalidità del 36%.
2.11
Visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso
respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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