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Decisione

32.2009.214

Rendita intera limitata nel tempo. Perizia pluridisciplinare del SAM. Confronto percentuale dei redditi

3 maggio 2010Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.7. Nella

precedente sentenza 32.2007.143 del 12 agosto 2008 (doc. AI 58/1-14), cresciuta

incontestata in giudicato, il TCA ha confermato il diritto ad una rendita intera

dal 1. maggio al 31 dicembre 2004 e rinviato gli atti all’amministrazione affinché,

esperiti i necessari accertamenti, si pronunciasse nuovamente su diritto a

prestazioni dopo il 31 dicembre 2004.

L’Ufficio

AI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza sopra menzionata,

ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Centro di

Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 64/1 e 65/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 6 luglio 2009 (doc. AI 73/1-63) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno

fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________)

e cardiologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Periartropatia omeroscapolare a sinistra in.

- esiti da mastectomia con

linfadenectomia ascellare a sin. per neoplasia al seno sin. il 5.6.2003,

seguita da radio- e chemioterapia.

Sindrome lombospondilogena a destra in:

- condrosi dorsale L5/S1;

- disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sin.-convessa

toracolombare);

- tendenza ad iperlassità articolare;

- decondizionamento muscolare;

- obesità (peso 68 kg / statura 156

cm).

Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.9).

Sindrome ansiosa (ICD-10 F 41.9).

Sindrome somatoforme (ICD-10 F45.8).

Insonnia non organica (ICD-10 F 51.0).

Fobia situazionale (ICD-10 F 40.2).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Carcinoma duttale invasivo multifocale della mammella

sin., con/su:

- stadio pT2 pN1 (1/16)MO;

- recettori estrogeni e progestinici

positivi, indice Ki-67 10-25%, C-ERB B2 negativo;

- tumorectomia mammaria sin., con

esame estemporaneo, linfonodectomia ascellare sin., riduzione del seno ds. e

ricostruzione del seno sin. il 5.06.2003;

- polichemioterapia adiuvante secondo

lo schema AC (4 cicli dal 24.07 al 24.09.2003);

- radioterapia della mammella

conservata (64,6 Gy, dal 24.11.2003 al 20.01.2004);

- in corso endocrinoterapia con

Tamoxifen 20 mg al giorno dal 8.10.2003 per 5 anni consecutivi;

- LH-R-H analogo a scadenza mensile

dal 15.07.2003 per 5 anni complessivi.

Stato dopo tachicardia sopraventricolare con reentry

tipico del nodo atrioventricolare, studio elettrofisiologico e radioablazione

il 3.05.2001, ventricolo sin. di dimensioni EF normali; FRCV: soprappeso,

ipertensione arteriosa, tabagismo (un pacchetto di sigarette/die, 50 P/Y)."

(doc. AI 73/18-19)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro di

operaia assemblatrice di orologi è valutata nella misura del 65%. (…)” (doc. AI

73/28), hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Le menomazioni constate si situano a livello

psicologico e reumatologico.

La valutazione oncologica non evidenzia elementi che

riducono la capacità lavorativa in questa specialità, nell'attività da ultimo

svolta dall'A..

La valutazione psichiatrica evidenzia una sindrome

depressiva persistente, una sindrome ansiosa, una sindrome somatoforme, con

insonnia non organica e fobia situazionale, ciò che riduce la capacità

lavorativa dell'A., secondo la nostra consulente, nella misura del 35% in

qualsiasi attività. La capacità lavorativa dell'A., secondo la Dr.ssa __________,

è ridotta in quanto l'A. appare depressa, astenica, apatica, demotivata,

preoccupata e ritirata dal mondo delle relazioni. Il confronto interpersonale è

per lei tema di sconforto e motivo di evitamento. Facile alla affaticabilità,

appesantita nel peso corporeo, mediamente rallentata nel pensiero e nella

motricità.

Considerandi

II Dr. __________, consulente reumatologo, evidenzia

problemi di periartropatia omeroscapolare sin. e sindrome

lombospondilogena ds., che pongono dei limiti funzionali all'A.. Nella sua

ultima attività di operaia nell'assemblaggio di orologi, stando alla

descrizione del posto di lavoro del 7.07.2004, era implicato il lavoro di

sballaggio di casse di orologi, in posizione di lavoro eretta e seduta,

richiedente il taglio di tige con la macchina, lavori di assemblaggio in

genere, dove la posizione seduta predominava. Il nostro consulente ritiene

quindi l'A. abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo

del 100%, a decorrere dal 29.05.2003, a seguito dei limiti funzionali di carico.

Per la stessa attività, dopo l'insorgenza dei dolori lombosciatalgici, quindi stando

all'A. da inizio febbraio 2009, ritiene l'A. abile al lavoro sull'arco di una

giornata lavorativa normale, ma con diminuzione del rendimento del 20%,

trattandosi di un lavoro piuttosto statico, richiedente la possibilità di alternare

ogni tanto le posizioni corporee.

La valutazione cardiologica evidenzia un disturbo del

ritmo cardiaco sopraventricolare che, in presenza di una buona funzione

cardiaca e di un cuore strutturalmente normale, non riduce la capacità

lavorativa della (ndr.: A.) per qualsiasi tipo di attività.

Dal 28.05.2003 al 31.12.2004 (periodo delle cure

oncologiche e operazione per pollice ds. a scatto), riteniamo giustificata una

capacità lavorativa dello 0% nel suo ultimo impiego. A partire dal 1.01.2005 la

capacità lavorativa residua dell'A. nella sua ultima attività è valutata nella

misura del 65%. La capacità lavorativa è ridotta prettamente per motivi

psichiatrici. A partire da gennaio 2005 la sofferenza psicologica, che

anteriormente aveva tratti reattivi, si mostra stabilmente cronica, senza

capacità di recupero fino ad oggi. È difficile, secondo la consulente

psichiatra, pronunciarsi sulla prognosi, poco definibile al momento, passibile

comunque di peggioramento. Molto dipenderà anche dall'andamento della patologia

neoplastica e il suo arrivare ad avere fiducia in futuro possibile.

La incapacità lavorative per motivi psichiatrici e

reumatologici non vanno a nostro avviso sommate, in quanto in entrambi i casi

si tratta di una diminuzione del rendimento sul posto di lavoro, dove l'A. necessita

maggiori pause e riposo per aumentata affaticabilità e ridotta concentrazione.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Per quanto riguarda la patologia oncologica, a distanza

di quasi sei anni dalla diagnosi di carcinoma mammario sin., con procedura multimodale

di trattamento, non vi sono attualmente indizi per una ripresa locale o sistema

della neoplasia. L'A. dovrà tuttavia essere monitorata ancora negli anni a venire,

persistendo un pur piccolo rischio di recidiva locale sistemica. Clinicamente

vi è una moderata tendenza al linfedema a carico del braccio sin., fenomeno che

potrebbe accentuarsi nel caso di una protratta esposizione a sforzi fisici

intensi concernente il braccio sin., che andrebbero pertanto evitati.

Dal lato psichiatrico la consulente consiglia oltre una

presa a carico specialistica, l'ottimizzazione, ma soprattutto l'assunzione

regolare della terapia farmacologica (il tasso dell'antidepressivo è risultato

sotto i limiti di detenzione, malgrado l’A asserisca di assumerlo

regolarmente). Al momento la specialista non ritiene utile e nemmeno

proponibile alcun provvedimento di integrazione professionale; per altro il

quadro complessivo psichiatrico li rende, a suo avviso, controindicati. L'A. è

in grado di svolgere altre attività teoricamente esigibili, ma con una diminuzione

del 35%.

Dal lato reumatologico, per il problema di artropatia

omeroscapolare a sin. e la sindrome lombospondilogena ds., l'A. presenta dei

limiti funzionali, in particolare per quanto riguarda la capacità funzionale e

di carico residua attuale. L'A può molto spesso sollevare e portare pesi fino a

5.

kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre

25.

kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del

tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la

posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, spesso la

posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso

camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire

su scale a pioli. Dal lato terapeutico il nostro consulente propone di

sottoporre l'A., nel contesto di iperlassità e decondizionamento muscolare, ad

un intenso programma di ricondizionamento della muscolatura soprattutto del

manto muscolare addominale con lo scopo di stabilizzare le articolazioni e la

colonna vertebrale lombare dolorante. Parallelamente l'A. va avviata ad una

riabilitazione funzionale della spalla sin., con lo scopo di diminuire la

sintomatologia di attrito presentata. Una riduzione del peso corporeo di circa 10 kg è auspicabile onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e sulle articolazioni delle

estremità inferiori, migliorando la statica delle spalle a riposo, facilitando

così anche il ricondizionamento progressivo discusso. Qualora queste misure

fisioterapiche, svolte 3 volte alla settimana, sull'arco di 3 mesi non

dovessero portare ad un miglioramento della sintomatologia algica, l’A. dovrà

essere sottoposta ad ulterìorì accertamenti radiologici sia alla spalla

sinistra (artro-MRI), sia alla colonna vertebrale lombare (MRI lombare), onde

valutare la possibilità rispettivamente escludere controindicazioni di un

trattamento infiltrativo. La patologia reumatologica, soprattutto i disturbi a

carico del rachide lombosacrale, iniziati a inizio febbraio 2009, riducono

teoricamente la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 20%. Le misure terapeutiche

citate sono in grado di migliorare, secondo il consulente, lo stato di salute

dell'A. dal punto di vista reumatologico, a tal punto da poter raggiungere una

guarigione dei sintomi indicati, normalizzando la capacità funzionale e di

carico residua, e di conseguenza anche la capacità lavorativa nell'ultima

attività principale esercitata come orologiaia, entro 3 - 6 mesi dall'inizio

della cura. In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente

ritiene l'A. abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo

del 100%.

II disturbo del ritmo cardiaco evidenziato dal nostro

consulente Dr. __________ ha una prognosi da ritenersi solitamente favorevole.

Visto inoltre il basso impatto dei disturbi sulla qualità di vita dell'A.,

ulteriori misure diagnostiche e/o terapeutiche non sono, a suo modo di vedere,

necessarie.

Complessivamente, in un'attività lavorativa che rispetti

i limiti funzionali, la capacità lavorativa residua dell'A. raggiunge al

massimo il 65% a partire dal 1.01.2005 (la capacità lavorativa è ridotta prettamente

per cronicizzazione della patologia psichiatrica).

Le incapacità lavorative per motivi reumatologici e

psichiatrici non vanno, a nostro avviso, sommate, in quanto entrambe le

patologie considerano un rendimento ridotto sull'arco di una giornata lavorativa

con orario pieno. L'A è maggiormente affatícabile, deve spesso cambiare

posizione e per questo necessita in generale di maggiori pause sul lavoro.

Come casalinga abile al 65%.

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 73/28-31)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 luglio

2009.

del dr. __________, medico SMR, (doc. AI 76/1-3) e considerato il rapporto

finale 26 agosto 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 81/1-7)

–, con decisione 5 novembre 2009 (doc. AI 94/1-3) ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 marzo 2005.

Il

23.

novembre 2009 la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

trasmesso all’Ufficio AI un rapporto del seguente tenore:

"

(…)

La paziente a margine, visitata in data odierna,

presenta un peggioramento delle condizioni psichiche con instabilità emotiva,

affettività depressa, facile esauribilità, ritiro sociale, preoccupazione persistente

per una recidiva neoplastica, insonnia ribelle, somatizzazione del disagio

emotivo con conseguente incremento della sintomatologia algica, abbassamento

della soglia di vulnerabilità allo stress, energia vitale ridotta.

Diagnosi:

Sindrome depressiva persistente (ICD-10 : F34-9).

Sindrome somatoforme (ICD-10 : F45.8). Fobia situazionale (ICD-10 : F40.2).

Stato attuale e prognosi:

A medio-lungo termine la prognosi è negativa,

suscettibile di peggioramento. Il quadro psicopatologico ha influenza sulle

diverse aree della personalità con invalidazione del funzionamento psicosociale.

La paziente presenta un evitamento delle situazioni

sociali e anche le relazioni intrafamiliari sono compromesse dal quadro

psicopatologico. La paziente rimane cristallizzata su vissuti di impotenza, di

insufficienza, perdita di sicurezza, visione negativa del presente e del futuro.

Allo stato attuale e a medio-lungo termine non si

ritiene dal lato psichiatrico più esigibile l'attività lavorativa abituale a

tempo pieno. Dal lato psichiatrico, in considerazione della evoluzione clinica

osservata, la paziente può svolgere l'attività lavorativa abituale non oltre il

50% (4 ore al giorno) con ritmi lavorativi non stressanti e in un contesto

lavorativo che tenga conto della ridotta capacità relazionale. Allo stato

attuale e a medio-lungo termine non si ritengono indicati provvedimenti di

riqualifica professionale.

Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e

stimolare le capacità residue, sarebbe auspicabile un intervento tempestivo,

aiuto ad un collocamento lavorativo a tempo parziale, nella misura di non oltre

il 50% in una attività lavorativa leggera che tenga conto dei limiti

psico-fisici.

(…)" (doc. AI 95/1-2)

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts,

Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid.

3.

)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa del 65% quale operaia orologiaia – attività da

ultimo svolta con i seguenti lavori specifici: “(…) lavori di sballaggio casse

di orologi, posizione di lavoro: in piedi/seduta – taglio tige con macchina,

posizione di lavoro: seduta – altri lavori di assemblaggio in genere,

posizione: seduta (…)” (doc. AI 12-1) – e in attività adeguate

rispettose dei limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2005.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata

del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

Infatti,

la dr.ssa __________, Caposervizio dell’__________, nel certificato medico 6

maggio 2009, non ha posto delle diagnosi nuove e non si è espressa sulla

capacità lavorativa (doc. AI 87/2).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico

15.

settembre 2009, si è limitato ad attestare in modo del tutto generico e

senza alcun commento i seguenti periodi e gradi di inabilità lavorativa: “(…)

100% dal 28.05.2003 – 50% dal 20.09.2004 – 100% dal 13.06.2005 – 50% dal

02.04.2007

per tempo indeterminato (…)” (doc. AI 87/3).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 19 ottobre 2009 (doc.

AI 91/1-2), si è così espresso:

"

(…)

Osservazione.

Certificato servizio di oncologia del 6.5.2009: viene

attestato che l’assicurata risulta abile per lavori leggeri senza

sollecitazione del braccio sinistro.

Certificato dr. __________ nel quale vengono indicati i

periodi di IL

100% dal 28.05.2003

50% dal 20.09.2004

100% dal 13.6.2005

50% dal 2.4.2007

Valutazione:

in merito al certificato del servizio di oncologia

questo è compatibile con quanto costatato in occasione della perizia SAM.

Per quanto concerne i periodi di IL indicati dal dr. __________

rimando alla perizia SAM dove viene espressamente confermata una stabilità

della situazione, valutazione fatta in conoscenza dei periodi certificati dal

dr. __________.

(…)" (doc. AI 91/2)

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 23

novembre 2009 della dr.ssa __________ (doc. AI 95/1-2 riprodotto in esteso al

consid. 2.7 in fine). La dr.ssa __________ ha infatti confermato le diagnosi poste

e descritto una situazione sovrapponibile a quelle ritenute dai periti del SAM.

In particolare la specialista non ha contestato la perizia e nemmeno ha

indicato quando sarebbe intervenuto e in cosa sarebbe costituito l’asserito

peggioramento limitandosi ad esprimere una diversa valutazione.

Al

riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle

annotazioni 28 dicembre 2009 hanno osservato:

"

(…)

Il certificato della Dr.ssa __________ del 23.11.2009

segnala che in occasione della visita, avvenuta il giorno della stesura del

certificato, è presente un peggioramento del quadro clinico. La sintomatologia

descritta quale instabilità emotiva, affettività depressa, facile esauribilità,

ritiro sociale, preoccupazione persistente per una recidiva neoplastica,

insonnia ribelle, somatizzazione del disagio emotivo con conseguente incremento

della sintomatologia algica, abbassamento della soglia di vulnerabilità allo

stress ed energia vitale ridotta, evitamento delle situazioni sociali, cristalizzazione

su vissuti di impotenza, insufficienza, perdita di sicurezza, visione negativa

del futuro e del presente, sono sintomi già descritti e presi in considerazione

nella valutazione dei limiti funzionali e della CL in occasione della perizia

SAM. La dr.ssa __________ non argomenta in quale misura e con quali caratteristiche

appare modificato la sintomatologia, rispetto alla valutazione SAM, che viene

solo definita come peggiorata, modificazioni che sembrano essere rilevate in

occasione della sua valutazione del 23.11.2009 (non si fa accenno nel certificato

se queste siano antecedenti), nè la diversa valutazione della CL residua.

A livello diagnostico le diagnosi non si discostano da

quelle poste in fase di perizia.

Anche a livello prognostico la perizia SAM per quanto

riguarda l'aspetto psichiatrico si era pronunciata “... ella da circa 4 anni

appare più stabile nella sua sofferenza psicologica (depressione persistente) e

poco modificata-modificabile nei sintomi presentati. Se le prime forme di sofferenza

psicologica avevano i tratti reattivi, dal 2005 circa ella si mostra

stabilmente sofferente e non più capace di recupero, almeno fino ad oggi.

Prognosi poco definibile al momento, passibile di peggioramento. Molto

dipenderà anche dall'andamento della patologia neoplastica e dal suo arrivare

ad aver fiducia di un futuro possibile”.

Tale prognosi non si discosta a nostro avviso con

quella espressa dalla Dr.ssa __________.

La documentazione pervenuta non giustifica quindi una

diversa valutazione della IL rispetto alla precedente valutazione SAM.

(…)" (doc. IV/1)

Se

da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia 6 luglio 2009 tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e

non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra

somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 65%

quale operaia orologiaia (attività da ultimo svolta) e in attività adeguate

rispettose dei limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2005.

Va

qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.10

Quanto

alla valutazione economica occorre per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Nella

fattispecie, da un punto di vista medico-teorico, è stata accertata una capacità

lavorativa del 65% tanto nella sua che in un’altra attività adeguata.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag.

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata

è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Visto

che l'assicurata presenta

ancora, secondo i periti del SAM interpellati dall'Ufficio AI, un tasso di capacità lavorativa del 65% nella sua attività abituale di orologiaia, ella, per ridurre il

danno, avrebbe potuto continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella

sua precedente professione, essendo quindi teoricamente in grado di conseguire

un reddito corrispondente del 65% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; STCA dell'8 settembre

2008, 32.2007.271; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

pag. 154).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alla perizia pluridisciplinare del SAM – da imporre un cambiamento

di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,

del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del

26.

febbraio 1996 nella causa G).

Visto

che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua del 65% nella

sua attività abituale, nella quale è in grado di

conseguire un reddito corrispondente al 65% del reddito realizzabile senza il

danno alla salute, l’incapacità lucrativa della ricorrente è

dunque del 35% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con

riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che

l’Ufficio AI, visto il miglioramento dello stato di salute, le ha riconosciuto

il diritto alla rendita intera fino al 31 marzo 2005 (cfr. consid. 2.6 e art.

88a cpv. 1 OAI).

Va

qui rilevato che il TF, in una sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione

abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla

medesima conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, è giunto anche

l’Ufficio AI sulla base del rapporto finale 26 agosto 2009 nel quale il

consulente in integrazione – ritenuta la capacità lavorativa del 65% e apportate le rispettive

deduzioni riconosciute per gap salariale e per la particolare situazione

personale o professionale (doc. AI 69/1-2 e 81/1-7) –, mediante il confronto

dei redditi di riferimento, ha stabilito un grado d’invalidità del 36%.

2.11

Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso

respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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