32.2009.219
L'Ufficio AI respinge la domanda di prestazioni in difetto di un grado di invalidità pensionabile. Assicurata contesta l'accertamento domiciliare
8 luglio 2010Italiano59 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.219
Data decisione, Autorità:
08.07.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_642/2010, 26.04.2011
Titolo:
L'Ufficio AI respinge la domanda di prestazioni in difetto di un grado di invalidità pensionabile. Assicurata contesta l'accertamento domiciliare
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.219
FC/lb
Lugano
8 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul
ricorso del 2 dicembre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
del 3 novembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1945, già attivo quale montatore di ascensori e direttore di una
ditta di ascensori, nel gennaio 2004 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da ernia
del disco con difficoltà a muovere le gambe (doc. AI 2-5).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 3 novembre
2009, preceduta da un progetto del 3 luglio 2009 (doc. AI 124 e 131), l’Ufficio
AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità
dell’assicurato inferiore al 40% e motivando come segue:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Come già spiegato in occasione dei diversi incontri
avvenuti presso il nostro Ufficio, il presente caso viene valutato in base agli
impedimenti incontrati nello svolgimento delle abituali mansioni svolte, quindi
trattato come una persona senza attività lucrativa, infatti, il Signor RI 1 ha
cessato l'attività lucrativa alla fine del 2000 e si è trasferito per un
periodo in __________; medicalmente il danno alla salute può essere ritenuto
invalidante solo da fine 2002-inizio 2003. Si precisa inoltre che la situazione
economica non giustifica la necessità di svolgere un'attività lucrativa.
Per gli impedimenti che incontra nello svolgimento
delle abituali mansioni, come si evince dal rapporto allestito dalla nostra
Assistente sociale che si è basata sia sulla dichiarazione ricevuta tramite
raccomandata dell'11.02.2009 che sui limiti funzionali riconosciuti
medicalmente, fa stato un grado d'invalidità del 27.5%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il
diritto alla rendita non esiste.
A seguito delle osservazioni presentate al progetto di
decisione del 3 luglio 2009 il dossier è stato rivalutato.
Considerato che non è stato prodotto alcun elemento
concreto né a livello medico né sotto il profilo economico atto a poter
giustificare una diversa valutazione del caso. Le osservazioni non possono
pertanto essere considerate atte a modificare le conclusioni alle quali
l'amministrazione è giunta ed il progetto di decisione deve quindi essere
confermato. (…)” (doc. AI-131)
1.3.Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato dal-
l’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, postulan-
do l’assegnazione di una rendita intera e contestando in sostan-
za le risultanze dell’inchiesta domiciliare effettuata dall’ammini-
strazione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando
quando esposto nella decisione contestata e rimandando alle osservazioni proposte
dall’assistente sociale che ha svolto la contestata inchiesta.
Con
osservazioni del 22 marzo 2010 il ricorrente ha in sostanza ribadito le censure
ricorsuali e con uno scritto del 26 marzo 2010 ha altresì contestato la circostanza, ammessa dall’ammini-strazione, per la quale la sua
situazione economica “non giustificherebbe la necessità di svolgere un’attività
lucratica”.
Dal
canto suo l’amministrazione in data 19 aprile 2010 si è ribadita nelle sue allegazioni
chiedendo la conferma della decisione impugnata e producendo un’ulteriore presa
di posizione dell’assistente sociale.
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
3 novembre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF
9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera
sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel
merito
2.3. Oggetto
della lite è il diritto dell’assicurato ad una rendita di invalidità.
Primariamente
va detto che non meritano ulteriore disamina, giacchè infondate, le censure del
ricorrente con riferimento alla mancata o carente motivazione della decisione
impugnata per il fatto che fonderebbe le sue conclusioni su un rapporto, quello
dell’assistente sociale del 31 marzo 2009 (doc. AI 122), che non è stato
nemmeno allegato alla decisione. Ora, considerato come all’insorgente, tramite
il suo legale, è stato inviato tale rapporto, unitamente all’incarto completo,
in data 6 ottobre 2009 (doc. AI 129), e che egli non abbia tuttavia in seguito ritenuto
opportuno produrre alcuna ulteriore osservazione al progetto di decisione del 3
luglio 2009, tale censura, che rasenta la temerarietà, va disattesa.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, 1991, p. 216 segg.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per
l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC
1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche
l’amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le
attività di svago, del tempo libero (cfr. marg. 3091 delle Direttive
concernente l’invalidità e la grande invalidità, edite dall’UFAS).
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato
prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior
parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato
esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, BG über die IV, 2010, p. 288).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata
dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150ss; Meyer-Blaser, op. cit., p. 288; Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190s).
Va osservato che in materia di contributi AVS, un assicurato che da
anni esercita un’attività lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la
cui importanza economica è di poco conto e da cui non trae alcun reddito va
considerato come persona senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 consid. 4a p.
447/488). In sostanza quindi, generalmente un assicurato va considerato senza
attività lucrativa se si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui
dispone o dai redditi della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa
sono di poco conto o inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 s).
2.7. Nella
fattispecie concreta, da un attento esame della documentazione, questa Corte
non può che confermare la decisione contestata laddove ha applicato il metodo
specifico di valutazione dell’invalidità previsto per le persone senza attività
lucrativa.
Innanzitutto
va premesso che l’assicurato, nonostante inizialmente avesse espresso
valutazioni divergenti, ha formalmente accettato di essere valutato secondo il
metodo specifico, vale a dire quale persona senza attività lucrativa, in
occasione di un incontro tenutosi il 15 dicembre 2008 presso l’AI, al quale era
presente assistito dal proprio legale. Dal verbale di tale incontro si può in
particolare leggere quanto segue:
"
Incontrato l'assicurato
in data odierna presso i nostri uffici, in presenza del collega __________,
nonché della moglie dell'assicurato e del suo legale, avvocato __________,
collaboratore dello studio RA 1.
Il collega ha spiegato all'assicurato i motivi
dell'incontro, motivi che sono già stati espressi a suo tempo all'Avvocato RA 1,
ovvero la necessità e oltremodo l'urgenza di procedere ad un'inchiesta per
persone senza attività lucrativa. Ha precisato altresì come l'ufficio abbia la
fattiva volontà di concludere la pratica prima possibile, cosa che avrebbe
fatto nel 2005 se l'assicurato non avesse contestato a più riprese il metodo di
valutazione proposto.
Ha inoltre evidenziato come nelle ultime dichiarazioni
fiscali (si è fermi alla notifica del 2003, contro la quale ha presentato
reclamo) l'assicurato abbia indicato una sostanza netta assai elevata della
quale il nostro ufficio deve tener conto; per questo motivo si ritiene
giustificato procedere con l'inchiesta per persone senza attività e si intende
farlo prima possibile. Contro la decisione l'assicurato potrà aprire un contenzioso,
tuttavia senza elementi che contestino la situazione economica qui descritta,
l'ufficio intende rimanere fermo sulla sua valutazione.
L'assicurato, consigliato in questo dal suo avvocato,
si è detto disponibile ad accettare il metodo di valutazione proposto.
Ho proposto pertanto all'assicurato l'invio di una
lettera cui dovrà rispondere per iscritto facendo un elenco delle attività
abituali precedenti il danno e indicando altresì il tempo dedicato a ciascuna
attività. In quella occasione dovrà chiarire inoltre quali attività è ancora in
grado di fare, per consentirmi di procedere ad una valutazione del grado degli
impedimenti prima e dopo il danno alla salute (per il dettaglio rimando alla
lettera vera propria). In caso di dubbi, prenderò nuovamente contatto con lui.”
(doc. AI-115; le sottolineature sono della redattrice).
In
seguito tale qualifica non è più stata contestata dall’assicurato nel corso
della procedura AI, nemmeno in occasione delle osservazioni formulate il 3
settembre 2009 dal suo legale al progetto di decisione 3 luglio 2009 (doc. AI
126).
Del
resto non si può non sottolineare come anche di fronte al TCA il ricorrente,
nel suo ricorso e anche nelle “osservazioni” 22 marzo 2010 alla risposta di
causa dell’amministrazione, non abbia contestato la qualifica data
dall’amministrazione, avallandola quindi di fatto, le censure da lui sollevate vertendo
esclusivamente sulla valutazione del grado degli impedimenti nelle attività abituali.
Solo
in occasione del suo scritto al TCA del 26 marzo 2010 il ricorrente ha dichiarato
di contestare l’affermazione dell’AI per la quale la "situazione economica
del ricorrente non giustifica la necessità di svolgere un’attività lucrativa”
(XVI).
Tale
contestazione, che potrebbe (ma non deve necessariamente) essere interpretata
come un’implicita contestazione del metodo di valutazione dell’invalidità applicato
dall’Ufficio AI, ossia quello previsto per le persone senza attività lucrativa
(metodo specifico), risulta quindi quantomeno tardiva.
Ma
a prescindere dall’accordo espresso dall’assicurato al metodo di valutazione
dell’invalidità scelto dall’Ufficio AI, lo stesso va comunque confermato da
questo TCA per le ragioni che seguono.
Innanzitutto,
nella domanda di prestazioni compilata il 7 gennaio 2004 l’insorgente si è
classificato quale persona senza attività lucrativa pur precisando di essere “indipendente
dal 2001 a tutt’oggi a causa di problemi di salute” (doc. AI 2-5). Invitato
dall’Ufficio AI a precisare il tipo e la natura dell’attività esercitata a
titolo indipendente prima del danno alla salute, con scritto 15 gennaio 2004
egli affermava quanto segue:
"
(…)
Risposta a lettera normale del 12/01/04
Nel riempire il formulario di richiesta di prestazioni,
erroneamente ho scritto INDIPENDENTE, pensando che non dipendo attualmente da
nessuno in nessuna maniera.
Il termine più consono sarebbe INVALIDO, in quanto il
mio stato di salute e ulteriormente dopo l'intervento chirurgico subito, non mi
permette di esercitare alcuna attività, tantomeno lucrativa.
Ne precedentemente ne attualmente non percepisco da
nessun ente provvidenziale alcun sussidio o obolo.
Ora vivo con il residuo della liquidazione della cassa
pensione, dalla quale sono stato sciolto e dei risparmi di 44 anni di lavoro.”
(doc. AI 6-1)
Dal punto di vista professionale risulta che il ricorrente dal 1968
al 1999 è stato attivo quale direttore e montatore di ascensori per la propria
ditta, la __________ SA sino a quando questa è stata venduta nel 1999 (doc. AI
22-49). L’assicurato ha dichiarato all’AI di aver venduto la ditta in quanto
egli, a causa dei problemi lombari lamentati, non era più in grado di
proseguire l’attività (doc. AI 18-1). Tuttavia egli ha in seguito lavorato quale
direttore della manutenzione regionale per la medesima ditta di ascensori che
aveva rilevato la sua azienda dal 1. gennaio al 31 dicembre 2000, tale rapporto
di lavoro essendo poi stato disdetto dal dipendente adducendo “motivi del tutto
personali” (doc. AI 16-6).
Da nessun documento relativo al periodo in oggetto si può evincere
che la vendita della ditta, rispettivamente la rescissione del rapporto di
lavoro, siano avvenute per ragioni di salute.
Nella
disdetta presentata in data 31 agosto 2000 al datore di lavoro egli ha altresì
comunicato di restare “a disposizione in caso di necessità, quale servizio
esterno a condizioni da definire in eventuali” (doc. AI 16-6).
Cessato
quindi il lavoro a fine 2000, egli si è trasferito con la moglie a titolo permanente
– e nelle intenzioni definitivo - in __________. Nel formulario di notifica
d’uscita dal servizio sottoscritto per la __________ quale assicuratore LPP, dall’assicurato
il 29 dicembre 2000, egli ha indicato di non presentare alcuna incapacità
lavorativa e che, sciolto il rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2000, chiedeva
il pagamento in contanti della propria prestazione d’uscita a motivo di trasferimento
definitivo all’estero (doc. AI 16-3). Dal gennaio 2001 egli risulta infatti
iscritto all’AVS quale persona senza attività lucrativa, iscrizione confermata
dopo il ritorno in Svizzera nell’autunno 2001, nella quale egli ha espressamente
dichiarato quali mezzi di sussistenza il “reddito della sostanza” (doc. AI 22 e
28).
Ha
poi fatto ritorno in Svizzera nell’autunno 2001 per una questione sociale/contributiva,
e meglio dopo aver constatato che per effetto dell’entrata in vigore degli
accordi bilaterali non gli sarebbe più stato possibile continuare a versare i
contributi AVS/AI dall’estero (cfr. lettera al Console Svizzero del 3 dicembre
2001, doc. AI 1-7 e doc. AI 40-1).
Ritornato
in Svizzera non risulta che egli abbia mai cercato una nuova attività lavorativa
né che egli si sia annunciato all’assicu-razione disoccupazione.
Per
quanto riguarda i problemi di salute, emerge dalla documentazione agli atti che
il ricorrente ha subito interventi per ernia discale nel 1983, 1994 e nel 2003.
Sino alla cessazione dell’attività lavorativa, a fine 2000, risulta che egli ha
continuato a lavorare pur accusando intermittenti lombalgie che tuttavia non hanno
influenzato la sua capacità lavorativa in maniera duratura (cfr. anche il
certificato della __________ __________ del 2 ottobre 2003, doc. AI 8-15). In
effetti nel corso dell’anno 2000 egli ha fatto registrare solo 14 giorni di
assenza per malattia (doc. AI 16-3) e precedentemente al gennaio 2004 egli non si
è annunciato alla propria assicurazione perdita di guadagno (cfr. anche la
lista delle prestazioni assunte dalla sua cassa malati, doc. AI 15-3).
Come meglio verrà esposto al consid. 2.8 che segue, si può inoltre
dedurre che la situazione è peggiorata “solo” nel corso del 2003, peggioramento
rilevato anche a livello radiologico con reperto di un’erniazione discale
lussata, peraltro non ancora rilevabile nel controllo del maggio 2003 (doc. AI
3-1 e 5-1); l’ernia discale è quindi stata asportata con un’operazione in data
3 ottobre 2003 (certificato 29 settembre 2003 del dr. __________, doc. AI 6-1 e
8-1). Del resto il ricorrente non è riuscito ad apportare alcun certificato o
atto medico idoneo ad attestare la sussistenza di una incapacità lavorativa
rilevante e prolungata precedente al 2003. In proposito va detto che i certificati del dr. __________ non possono essere decisivi in
questo senso, il curante dell’assicurato limitandosi invero ad attestare un’incapacità
lavorativa dal momento della visita avvenuta il 19 dicembre 2002, ma avendo
peraltro dichiarato di non essere più in possesso degli atti riguardanti
l'assicurato relativi al periodo antecedente (2001-2003) e di aver quindi in
sostanza attestato un’inabilità lavorativa precedente solo sulla base delle
asserzioni del paziente (doc. AI 39-1 e 51-1).
Risulta
inoltre dagli atti che il ricorrente si è annunciato all’assicurazione perdita
di guadagno in data 5 gennaio 2004 adducendo problemi alla salute
(“discopatia”) presenti, a suo dire, dal novembre-dicembre 2002 (doc. AI 13-2),
ragione per cui detta assicurazione gli ha erogato le relative indennità
assicurate, per un’incapacità avorativa totale, dal 1. gennaio 2003 (doc. AI
13-2).
Si può quindi concludere che quantomeno sino alla fine del 2002, e
quindi in ogni caso sicuramente fino al momento della cessazione dell’attività
lavorativa, non è stata attestata né documentata alcuna incapacità lavorativa
rilevante.
Infine, dal punto di vista finanziario risulta che le condizioni
dell’assicurato siano quantomeno agiate. L’Ufficio AI ha proceduto a verificare
gli atti fiscali potendo infine dedurre, dalla documentazione trasmessa dal
legale dell’assicurato (in particolare le dichiarazioni fiscali 2004, 2005,
2006 siccome le relative decisioni non erano ancora state rese a seguito di
reclami) che egli ha potuto contare nel 1999/2000 su redditi lordi medi per fr.
86'495 (doc. AI 22-26), nel 2003 per fr. 105'401.- (14'353.-
da titoli, 91'048.- da comunioni ereditarie ed indivisioni), nel 2004 per fr. 110'286.- (19'440.- da titoli,
33'766.- e 57'080.- da comunioni ereditarie ed indivisioni), nel 2005 per fr. 73'325.-
(9'488.- da titoli, 36'838 e 27'454.- da comunioni ereditarie ed indivisioni) e
nel 2006 per fr. 63'190.- (9'000.- pensione Helvetia Patria, 7'057.- da titoli,
37'053.- e 10'080.- da comunioni ereditarie ed indivisioni) (doc. AI 22-3,
60-3, 80-1, 101). La sostanza netta dichiarata si è mantenuta abbastanza
costante oscillando dai fr. 925'835 nella tassazione 2000/2001, fr. 889'999 nel
2003, fr. 909'967.- nel 2004 e fr. 904'895 nel 2005 ai fr. 874'184.- nel 2006,
la differenza essendo stata utilizzata per l’acquisto di un immobile in __________
(doc. AI-108).
Si osservi che queste cifre, deducibili dall’ampia documentazione
fiscale presente all’inserto, divergono da quelle menzionate dal ricorrente nel
suo scritto al TCA 26 marzo 2010, laddove si indicano redditi per fr. 83'500
nel 2004, fr. 42'800 nel 2005, fr. 13'800 nel 2006 e fr. 19'500 nel 2007 (XIV).
Tali dati si esauriscono tuttavia in mere affermazioni di parte non supportate
da alcun documento.
Ora, alla luce di questi elementi, è da ritenere che la decisione di
abbandonare l’attività lucrativa è stata presa prima dell’insorgenza del danno alla
salute rispettivamente prima dell’epoca in cui lo stesso ha avuto un influsso rilevante
e durevole sulla sua capacità lavorativa e che comunque la stessa non è stata rivista
dall’assicurato nemmeno dopo il rientro in Svizzera, nel settembre 2001,
allorquando egli, pur essendo reduce da pregressi problemi alla schiena, non soffriva
(ancora) di problemi alla salute tali da impedirgli la ripresa di un’attività
lucrativa, anche a tempo pieno. Come detto, appare in effetti altamente
verosimile che egli si sia licenziato per motivi personali e meglio per recarsi
all’estero dove intendeva risiedere stabilmente grazie al reddito della propria
sostanza.
D’altra parte, l’insorgente non ha credibilmente evidenziato che
siano invece state le condizioni di salute a farlo desistere dalla ricerca di
un lavoro al ritorno in Svizzera rispettivamente dall’annunciarsi alle
competenti istanze assicurative. Nemmeno risulta comprovato che nel periodo
intercorrente dal ritorno in Svizzera sino alla fine del 2002, allorquando si
sono presentati i problemi invalidanti alla schiena, egli sia stato realmente
interessato a riprendere un’attività lavorativa, non risultando in alcun modo
che egli si sia prodigato alla ricerca di un’attività lavorativa non iscrivendosi
nemmeno all’assicurazione disoccupazione.
Inoltre, anche volendo ammettere che la descritta condizione
economica non può essere interpretata come rinuncia allo svolgimento di
qualsiasi attività lucrativa, in concreto non è nemmeno stato dimostrato che in
assenza del danno alla salute il ricorrente avrebbe avuto la stretta necessità
di una ripresa dell’attività lucrativa per ragioni di sostentamento economico.
Anzi, la sua situazione economica fa concludere proprio il contrario. Del
resto, anche volendo ammettere il contrario, deve essere ribadito che
all’aspetto economico (così come alla necessità economica di esercitare
un’attività lavorativa) non deve essere attribuita rilevanza decisiva, la decisione
sullo statuto da attribuire ad un assicurato (segnatamente nel senso di persona
esercitante o meno un’attività lucrativa) dovendosi fondare su una valutazione
globale dell’insieme delle circostanze personali, famigliari, economiche e
sociali (cfr. sopra al consid. 2.6; Meyer-Blaser, op. cit. p. 288).
Rilevato altresì che, come detto, l’assicurato ha espressamente
riconosciuto la qualifica di persona senza attività lucrativa,
in conclusione, sulla base di quanto sopra, è da ritenere dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b) che egli senza il danno alla salute non avrebbe continuato ad esercitare
un’attività lucrativa. Il calcolo dell’invalidità deve quindi nella specie
essere operato esclusivamente secondo i combinati art. 5 LAI, 8 cpv. 3 LPGA e
art. 27 OAI, ossia in funzione degli impedimenti ad adempiere le proprie
mansioni consuete (metodo specifico di calcolo dell’invalidità; cfr. consid. 2.5).
2.8. Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, il
ricorrente è affetto primariamente da sindrome lomboradicolare recidivante (su
sindrome lomboradicolare irritiativa L4-L5 a destra, esiti di tre operazioni di
ernia discale nel 1983, 1994 e 2004, canale spinale stretto, sindrome lombospondilogena,
e ernia discale L4-L5; cfr. certificato dr. __________ del 4 gennaio 2008, doc.
AI 83).
L’Ufficio
AI ha proceduto a richiamare agli atti l’incarto della cassa malati e ad interpellare
Fatti
i medici della Clinica __________ di __________ che avevano operato
l’assicurato oltre che il dr. __________, internista e curante dal mese di
agosto 2003. Nel rapporto del 9 dicembre 2004 (confermato nel successivo rapporto
del 14 aprile 2005, doc. AI 35) il medico SMR dr. __________, valutati gli atti
all’inserto, ha concluso per un’incapacità lavorativa completa nella sua
attività abituale dal gennaio 2003, evidenziando quali limiti funzionali
l’alzare/portare pesi superiori ai 5-10 Kg, il restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione, l'anteflettere/ruotare la colonna specialmente
da seduto (doc. AI 21). Nel certificato del 7 giugno 2005 il dr. __________ ha inoltre
certificato un’inabilità lavorativa completa in qualità di meccanico e
installatore di lift dalla prima visita da lui effettuata nell’agosto 2003
(doc. AI 37-3).
Dal
canto suo il dr. __________, già curante dell’assicurato, dopo aver attestato
una completa inabilità lavorativa in un certificato del 26 gennaio 2004 e aver
dichiarato che l’inabilità “sussisteva già da almeno due anni, perlomeno da
quando si è dimesso dalla ditta dove lavorava” in uno scritto del 22 settembre
2005 (doc. AI 39-1), in data 16 febbraio 2006 ha affermato di aver verificato l’inabilità lavorativa in occasione della visita effettuata il
19 dicembre 2002, ma di non disporre di atti o reperti medici riferiti al
periodo precedente (doc. AI 12 e 51).
Nelle
annotazioni del 18 giugno 2007 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto
segue:
"
in base alla documentazione
MC dr. __________ e dr. __________ neurologo 9.2003 si può far risalire una IL
100% in attività inergonomiche inadeguate e pesanti dal 1. 2003 (recidiva si
sindrome radicolare in canale stretto lombare con nuova Op. 10.2003) a
carattere definitivo. Vedi anche il nuovo aggiornamento con rapporto medico dr.
__________ del 5.2007.
Conto tenuto del decorso ad oggi si può anche
concludere a livello medico propronendo per attività leggere e adeguate (non
sollevare/portare/spostare pesi
> 5-10Kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare
posizione di tanto in tanto, non dover anteflettere/ruotare il rachide specialmente
da seduto, non dover effettuare spostamenti su tetti, scale a pioli e terreni
sconnessi >50m) fino all’intervento esigibilità 0% mentre dopo 6 mesi
dall'intervento 10.2003 si giustifica una esigibilità del 50%”
Miglioramenti significativi non sono da attendersi per
il futuro. (doc. 69).
In un certificato del 4 gennaio 2008 il dr. __________, confermate
le note diagnosi e un’inabilità lavorativa completa in qualità di montatore di
ascensori dall’agosto 2003, descrive le risorse fisiche residue dell’assicurato
nel senso che all’assicurato è ancora possibile unicamente sollevare/portare/spostare pesi leggeri sotto i 9 Kg (raramente), maneggiare talvolta attrezzi leggeri (medi raramente), restare in posizione seduta,
eretta, inginocchiata e con ginocchia flesse (raramente), camminare anche oltre
i 50 m talvolta). Preclusi gli sono invece, oltre al sollevamento di pesi
superiori, anche i lavori sopra l’altezza del capo, di rotazione, a posizione
seduta chinata o eretta chinata così come il camminare su terreni dissestati o
salire e scendere le scale (doc. AI 83).
Sulla base di questo certificato il medico SMR, in data 10 marzo 2008, ha concluso per una totale incapacità lavorativa per ogni tipo di attività dal settembre 2007
(tre mesi prima dell’ultimo certificato del dr. __________) (doc. AI 88-1).
Alla
luce di queste certificazioni – che sono peraltro rimaste incontestate
dall’assicurato il quale non ha prodotto alcun altro atto medico -, richiamata
la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (per
la quale affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate; STFA I 355/03 del 26 agosto 2004, consid. 5;
STFA U 329/01 ed S., U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA I 162/01 del 18 marzo 2002) –
il TCA non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le
conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, internista e curante
dell’assicurato, nel suo rapporto all’AI nel quale ha dettagliatamente esposto
le diagnosi e le limitazioni che deve osservare l’assicurato (doc. AI 83). Da
tale dettagliato rapporto che si basa, oltre che su di una approfondita visita
del paziente, anche su di un’attenta valutazione della documentazione agli
atti, emerge in maniera univoca che l’assicurato, portatore degli esiti delle
varie ernie discali, presenta un’incapacità lavorativa totale nella sua ultima attività
lavorativa dall’agosto 2003 . Per il resto il curante ha ben descritto le varie
limitazioni che comunque, nello svolgimento di altre attività, l’assicurato
deve osservare.
A
tale referto, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondato
su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Va
anche ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e ivi riferimenti), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e ivi
riferimenti), che sino al momento dell’emanazione del
querelato provvedimento l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa
medico-teorica completa nella precedente attività lavorativa di montatore di
ascensori e una ridotta capacità nell’eseguire i lavori domestici, segnatamente
quelli comportanti uno sforzo fisico medio-importante, e questo conformemente
ai limiti descritti dal dr. __________. Risulta d’altra parte comprovato che
seppur l’assicurato presenti da anni la problematica lombare egli non ha
presentato un’incapacità lavorativa rilevante e durevole quantomeno sino alla
fine del 2002 (cfr. consid. 2.7).
Va peraltro nuovamente ribadito che l’interessato non ha formulato
alcuna contestazione in merito agli accertamenti medici effettuati né ha mai
prodotto, in corso di procedura AI, né di fronte a questo TCA, alcun referto
medico.
Egli
si limita invero a censurare il fatto che non sia stato effettuato un
accertamento medico con specifico riferimento alla capacità di effettuare le
attività domestiche. Tale censura risulta infondata considerato come il dr. __________
ha dettagliatamente esposto, su richiesta dell’Ufficio AI, le limitazioni da osservare
nelle varie attività fisiche e che le stesse sono state adeguatamente valutate
dall’assistente sociale che ha provveduto all’inchiesta domiciliare (cfr. in
merito consid. 2.10; sulla valutazione dell’invalidità degli assicurati attivi
in ambito domestico tramite le inchieste affidate ai servizi sociali, cfr.
anche al consid. 2.9). Come è stato detto sopra, lo stato
di salute del ricorrente è stato adeguatamente chiarito, né l’interessato
sostiene o ha mai sostenuto il contrario, o ha mai prodotto alun atto medico o fatto
valere alcun elemento che possa in qualche modo attestare una modifica delle
sue condizioni valetudinarie suscettibile di influire sulla determinazione del
grado di invalidità.
2.9. Come
è già stato anticipato ai consid. 2.4 e 2.5, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Pertanto
l’invalidità dell’assicurato è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia
domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può
eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa.
In
particolare, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza
dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state
aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097,
corrispondente alla cifra 3088 della versione francese e tedesca) ha previsto
una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un
minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati
- attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e
francese) prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione
tedesca e francese) si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,
nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la
sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,
della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I
102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Il
TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che la determinazione
dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica si deve basare su
un’inchiesta effettuata sul posto dai servizi sociale e ha sottolineato che -
in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 del 11
agosto 2003, consid. 2).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der
örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner
gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der
die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens
das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu
den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3,
bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der
Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che
una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
2.10
Nella
fattispecie, l'Ufficio AI, appurata la necessità di procedere ad una
valutazione secondo il metodo specifico, necessità condivisa anche dal
ricorrente (doc. AI 115), ha invitato l’assicurato a voler elencare e
descrivere le “attività consuete come persona senza attività lucrativa”, in
ambito domestico e non, indicando altresì il numero delle ore dedicato
giornalmente alle stesse (doc. AI 116). L’assicurato vi ha provveduto inoltrando
in data 11 febbraio 2009 la relativa tabella, compilata, delle mansioni consuete
svolte da lui e dalla moglie (doc. AI 119). Alla luce di queste indicazioni, l'assistente
sociale, che aveva effettuato due visite al domicilio, ha quindi proceduto a
valutare l’incapacità in ambito domestico mediante la relativa inchiesta economica
rendendo il relativo rapporto il 31 marzo 2009, il quale, sulla base degli
accertamenti fatti e attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del dr.
Foiada e del medico SMR, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola
mansione, ha stabilito una limitazione complessiva del 27.5% (cfr. doc. AI
122).
In
particolare, l’assistente sociale ha accertato:
"
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
Si applica la ripartizione delle quote secondo quanto
prevede la tabella adottata dall'ufficio nel caso di persone senza attività
lucrativa, tenendo conto altresì dell'impegno indicato dall'assicurato nella
sua lettera.
Per quel che riguarda "la cura della mamma e del
papà della moglie', vorrei fornire alcune precisazioni:
● la suocera dell'assicurato, Marioni Elvira, nata il 29.05.1917, non ha
mai presentato richiesta di prestazioni AGI ed è deceduta il 14.07.2006.
● Il suocero, Marioni Giorgio, nato il 31.12.1917, ha presentato richiesta
di AGI nell'ottobre 2007 ed è stato ricoverato presso la casa anzioni di Locarno
il 15.09.2006. L'assegno è stato riconosciuto di grado medio dal 01.09.2007
fino al decesso, avvenuto il 31.01.2009. L'inizio dell'aiuto di terzi è decorso
dalla data di entrata in Istituto.
Dati questi elementi e l'impossibilità di verificare se
e di quale genere sia stato l'impegno dell'assicurato nella cura dei suoceri,
ritengo opportuno non considerare alcuna quota parte in questo ambito.
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5.
percentuale degli impedimenti
0.
Percentuale di invalidità
0.
Non vengono descritti impedimenti, né medicalmente né
da parte dell'assicurato, che possano portare a valutare un'incapacità nella
gestione e organizzazione del mènage domestico.
5.2
Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40.
percentuale degli impedimenti
20.
percentuale di invalidità
8.
Secondo le indicazioni contenute nella lettera
l'assicurato collaborava alla preparazione dei pasti anche se era la moglie,
come appare dalle percentuali proposte, a farsi carico di buona parte
dell'attività.
L'assicurato inoltre, apparecchiava, sparecchiava e
puliva la cucina o in misura paritaria alla moglie o sostituendosi
completamente a lei (ad es. nell'apparecchiare).
Dopo il danno, per contro, ha continuato ad
apparecchiare mentre ha delegato, secondo le risultanze della tabella, tutte le
altre attività compresa la preparazione dei pasti.
Le limitazioni indicate dal curante, dott. __________,
e riprese dal medico SMR (laddove descrive quello che per l'assicurato sia
un'attività leggera ed adeguata) portano a non ammettere un'incapacità totale
nelle attività qui considerate come viene invece sostenuto. La preparazione dei
pasti può essere eseguita nell'alternanza delle posture e ricorrendo a
strumenti (uno sgabello per esempio) che consentono dí stare a lungo davanti al
piano di lavoro. Può altresì, come peraltro continua a fare, collaborare con la
moglie nella preparazione della tavola, mentre potrebbe avere difficoltà nel
sistemare il vasellame nel cestello basso della lavastoviglie.
Le attività qui considerate inoltre non presuppongono
il sollevamento di pesi eccessivi (come da indicazioni mediche), né
l'assicurato incontra problemi nella manipolazione di strumenti da cucina,
piccoli elettrodomestici o alimenti.
Quello che invece non appare esigibile è la pulizia
delle parti alte e basse della cucina, visto che non può eseguire movimenti in
ante flessione né salire sulla scaletta, mentre lo è la pulizia di un fornello
e di un ripiano, come tavola o piano di lavoro. Nel complesso, è impedito in
alcune attività ma a buona parte di esse può dedicarsi tuttora senza incorrere
in difficoltà particolari.
Un altro aspetto su cui si deve soffermare - qui e
altrove - è la collaborazione da parte del coniuge, collaborazione in parte
dovuta, come attesta il marginale 3089 delle DIG. Si ricorda infatti che la
moglie dell'assicurato è casalinga e dunque costantemente a domicilio; vi è da
attendersi pertanto che, in maniera consueta al giorno d'oggi, i coniugi RI 1
abbiano sempre collaborato, e continuino a farlo, nelle diverse attività
domestiche.
Da queste considerazioni si evince la percentuale proposta
che non può essere superiore al 20%.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza assegnata
20.
percentuale degli impedimenti
50.
percentuale
di invalidità
10.
Prima del danno egli passava l'aspirapolvere ma non
lavava i pavimenti né spolverava; si dedicava invece al rigoverno delle
finestre in completa sostituzione della moglie, attività di cui oggi si fa
carico completamente la signora __________.
Provvedeva altresì al riordino e si occupava anche, in
misura paritaria alla consorte, del rifacimento dei letti.
Secondo le indicazioni mediche, l'assicurato è
senz'altro impedito nel rigovernare i pavimenti e le finestre, vuoi per i
problemi alla schiena, vuoi per la difficoltà e il rischio sostenuti nel salire
sopra una scaletta.
Le pulizie sono in genere attività impegnative e solo
operazioni semplici come lo spolvero a livello del busto, il rigoverno delle
vaschette e un leggero riordino non comportano sforzi per il rachide. Di conseguenza
ritengo che la percentuale d'impedimento sia alta, ma debba altresì tener conto
di come la moglie sia tenuta ad offrire collaborazione, come d'altra parte
faceva prima, e di come possa sostituirlo nelle operazioni meno indicate.
Occorre aggiungere infine, che molte attività possono
essere distribuite sull'arco della settimana e che, grazie alla disponibilità
di tempo, egli può dedicarsi a ciascuna poco alla volta. Non si può nemmeno
considerare il minor rendimento poiché, a differenza di quanto prevede il
marginale 3083, l'assicurato viene valutato quale persona senza attività
lucrativa a tempo pieno. La percentuale proposta, in definitiva tiene conto sia
delle limitazioni che degli aspetti qui descritti.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti
ufficiali
importanza assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
10.
percentuale di invalidità
1.
Prima dell'insorgenza del danno collaborava in misura
paritaria alla moglie agli acquisti alimentari e si occupava altresì (ma in tal
caso completamente) della contabilità domestica.
Secondo le limitazioni riconosciute medicalmente non è
sostenibile che l'assicurato non si occupi più dell'amministrazione e della
contabilità domestica, visto che la può gestire da casa e nell'assoluta libertà
di tempi e modi.
Parimenti non ci si può nemmeno attendere che abbia
delegato interamente gli acquisti poiché gli è ancora possibile accompagnare la
moglie, consigliarla nelle spese e aiutarla nel trasporto dei pesi minimi.
Anche qui, come detto altrove, è giustificato che la
signora __________ intervenga laddove all'assicurato risulti faticoso, per
esempio nel riporre oggetti o borse pesanti in auto o ancora nel trasportarle
al proprio domicilio; se il peso risulta eccessivo può essere distribuito.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
10.
percentuale degli impedimenti
10.
percentuale di invalidità
1.
Prima collaborava al bucato, lo stendeva, lo
raccoglieva ma non stirava, attività completamente delegata alla consorte.
Dall'insorgenza degli impedimenti l'assicurato non si occupa più di nessuna di
queste attività.
Si può ammettere che íl signor RI 1 abbia difficoltà a
portare la cesta del bucato (se pesante) e a stenderlo, ma si può altresì
sostenere che può offrire una parziale collaborazione, stendere sullo stendino,
per esempio, ritirare gli indumenti e nondimeno sistemarli
nell'elettrodomestico qualora questo sia posto in posizione rialzata. Non va
dimenticato che l'assicurato vive in casa propria e può pertanto disporre della
lavatrice nei tempi e modi che più gli sono consoni. Ha inoltre la possibilità
di far riferimento alla consorte per tutto ciò in cui incontra difficoltà; per
questo ritengo che la percentuale in questo ambito sia minima e consideri
unicamente il trasporto dei carichi eccessivi.
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
15.
percentuale degli impedimenti
50.
percentuale di invalidità
7,5
L'impegno nel giardino non viene descritto, ma si
presuppone che riguardi il taglio dell'erba e la cura dei fiori, attività in cui
verosimilmente l'assicurato risulta impedito e non può più effettuare (tranne
l'innaffiatura).
La partecipazione a corsi di perfezionamento per l'uso
del PC è da ritenersi attività del tempo libero, pertanto non viene considerata
ai fini della valutazione.
Si può invece ammettere la fotografia alla stregua di
un'attività "creativa": in essa dichiara una riduzione dell'impegno,
ma non un'incapacità completa.
Se nel giardino ci si può attendere un impegno minimo
(nell'innaffiatura delle piante per esempio, ma non in attività che comportino
sforzi eccessivi), altrettanto non si può dire per la fotografia, che, non essendo
a carattere professionale, non impone spostamenti a piedi o l'uso e il
trasporto di strumentazione pesante.
Anche nei "diversi" la collaborazione della
moglie è doverosa, e di questa si tiene conto nella valutazione.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100.
%
percentuale di invalidità
27,5 %
∎ Chi esegue i lavori, che a causa della sua
invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di
parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario
orario versato
La moglie. (…)" (doc. AI-122)
L’assistente
sociale, come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del
27,5%, ciò che costituisce un’in-validità di pari grado.
2.11
Nel
suo ricorso l’assicurato contesta le risultanze dell’inchiesta evidenziando in
sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la
percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività.
Per
i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Innanzitutto
va rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurato nell'ambito dell'economia
domestica.
Conforme
alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche la
presa in considerazione della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; SVR 2004 IV 30; Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197). Ciò permette in
casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate
con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico,
le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dalla
moglie del ricorrente, specie nelle attività domestiche
nelle quali egli incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui risulta
impossibilitato.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione del ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 97, 123 V 233). In virtù di tale obbligo
anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro
propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento
della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e
in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le
particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA
I 407/92 e I 35/00). Una misura che peraltro deve essere ritenuta maggiore a
quella che sarebbe profusa nel caso in cui l’assicurato fosse in buona salute
(DTF 130 V 97).
D’altra
parte, bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurato nei vari ambiti domestici.
In
casu, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle
risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.
Del
resto, questo Tribunale deve rilevare che le conclusioni dell’assistente
sociale sono state tratte dopo attenta valutazione della situazione particolare
e delle affermazioni rese dall’as-sicurato nonché delle limitazioni indicate
dal dr. __________ e dal medico SMR, avendo peraltro riconosciuto espressamente
degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella
pulizia dell’appartamento, nel giardinaggio (cfr. doc. AI 122 e consid. 2.10).
Esse tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita dalla moglie
e non possono essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario appaiono rispettose
delle limitazioni descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessato
e che tra l’altro è il suo medico curante. Inoltre l’assistente sociale ha,
con pertinenza, osservato che in generale nella valutazione degli impedimenti in attività domestica si sia tenuto conto anche
degli strumenti e dei mezzi di cui l'assicurato deve, in virtù dell’obbligo di
diminuire il danno, dotarsi per migliorare la propria capacità lavorativa (cfr.
in proposito la cifra 3096 della CII citata sopra al consid. 2.9) nel rispetto,
appunto, dei limiti funzionali descritti e riconosciuti medicalmente (cfr. XVI).
Infine, l’assistente sociale ha pure considerato adeguatamente che
lavori pesanti, che comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti
tutti i giorni; tiene altresì conto del nucleo famigliare (in casu di sole due
persone) e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.
In
particolare, con riferimento alla gestione dell’”alimentazione” (punto
5.
), il ricorrente pretende una percentuale di limitazione molto superiore a
quella stimata al 20%, ma non allega in sostanza elementi diversi da quelli
noti e giustamente ritenuti dall’assistente sociale, la quale ha ponderato con
attenzione le dichiarazioni rese dall’interessato per trarre le proprie
conclusioni. Inoltre, l'aiuto fornito dalla moglie per preparare taluni cibi o
per riordinare la cucina è da ritenere esigibile, la stessa potendosi sostituire al marito laddove incontra maggiori difficoltà o nei
momenti in cui risulta impossibilitato.
Del
resto nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010 l’assistente sociale ha ulteriormente
osservato come la valutazione sia stata effettuata tenendo conto non solo dei
limiti indicati medicalmente, ma anche della fattiva capacità e possibilità dell'assicurato
di dotarsi di strumenti e modalità di lavoro che, compatibilmente con
l'attività svolta, gli consentano di aumentare l'autonomia (l'alternanza delle
posture, per esempio; cfr. VI/1). Con pertinenza l’assistente sociale ha anche
osservato come l'attività culinaria e il disbrigo della cucina relativi al contesto
familiare dell'assicurato non comportino sforzi particolari, trattandosi di un
mènage di due persone, ciò che esclude la necessità di sollevare vasellame di
grandi dimensioni o di movimenti ripetuti in flessione o rotazione completa del
busto. Inoltre va osservato che le attvità da eseguire possono essere distribuite
nel tempo adattandosi alle particolari esigenze (cfr. XVI).
Analogo
argomento vale per la posizione “Pulizia dell’apparta-mento” (punto 5.3),
rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall’assistente del 50%,
appare già generosa, considerato pure l’aiuto che fornisce la moglie e il fatto
che comunque alcune attività di pulizia sono ancora
esigibili nella misura in cui non comportano sforzi particolari e sollevamento
di pesi. Per il resto l’interessato non concretizza in
che modo e in che misura le sue limitazioni dovrebbero essere ritenute ancora
maggiori.
Del
resto la consulente ha tenuto conto che le limitazioni poste dal dr. __________
suggeriscono l’impossibilità di effettuare le grandi pulizie e pulizie di
media e pesante entità e questo al fine di non caricare il rachide. La
richiamata necessità di effettuare delle pause in una posizione antalgica
coricata non gli impedisce di effettuare talune attività di pulizie compatibili
con le sue affezioni.
D’altra
parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto
5.
), è vero che l’assicurato non può sollevare pesi eccessivi (sacchi della
spesa), ma, come detto in precedenza, la moglie può aiutarlo in quelle
occasioni dove la spesa è molta. Inoltre, in caso di peso eccessivo, lo stesso
può venir distribuito. Del resto l’assistente ha descritto le attività ancora
esigibili, attività che riprendono i limiti funzionali medicalmente riconosciuti
precisando nuovamente, anche in questo contesto, che comunque l’interessato può
e deve dotarsi di svariati mezzi per il trasporto dei
pesi, come una borsa-carrello o carrelli di vario genere o altri mezzi esistenti
sul mercato che gli permettano di trasportare alimenti e merci come richiede la
gestione di nucleo familiare di due persone (cfr. XVI).
Anche
con riferimento a questa attività, esigibile è anche da ritenere il ricorso a
terzi (la moglie o il trasporto di merce a domicilio) e comunque solo nel caso
di pesi superiori a quelli medicalmente indicati (nel caso di bottiglieria per
esempio). Considerato poi come l’interessato guida l’automobile,
egli può anche aumentare le occasioni d’acquisto. In questo senso, non merita
censura alcuna la valutazione dell’assistente sociale laddove ha stabilito una
limitazione del 10% in questo specifico punto.
Analogamente
vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e riparazione
degli indumenti” (punto 5.5). L'aiuto della moglie per portare il cesto della
biancheria è da ritenere esigibile, così come del resto sono in linea di
massima esigibili le attività del bucato e dello stendere la biancheria. Anche
qui l'assistente ha rettamente stabilito una - non trascurabile - limitazione
del 10% per tenere soprattutto conto delle difficoltà incontrate nel portare
pesi. Nuovamente va sottolineato che non si può ignorare che trattandosi di un
nucleo famigliare composto da sole due persone, l’onere che deriva da queste
mansioni può definirsi quantomeno gestibile. Quanto all’allegazione ricorsuale riferita
allo stirare, a prescindere dal fatto che normalmente chi stira resta in piedi,
va detto che tale attività non è stata nemmeno considerata dall’assistente
sociale visto che l’assicurato ha dichiarato di non occuparsene (doc. AI 119). Con
riferimento alle altre contestazioni del ricorrente, l’assistente sociale nelle
sue osservazioni del 27 gennaio 2010 ha affermato:
"
La possibilità di
disporre di un proprio elettrodomestico (lavatrice, eventualmente anche
asciugatrice) nelle condizioni descritte dal rapporto, consente all'assicurato
di attrezzare il luogo del bucato nel modo che meglio risponde alle sue
esigenze e difficoltà: se l'elettrodomestico è in posizione rialzata, egli può
infatti inserire ed estrarre il bucato poco alla volta, e può altresì stenderlo
su uno stenditoio all'altezza del busto con l'ausilio di una cesta dotata di
supporti.
Ciò che occorre rilevare ed esigere, come detto in
altri punti, è che l'assicurato si doti degli strumenti e delle modalità di
lavoro più confacenti e tali, comunque, da renderlo il più possibile
indipendente. Non dimentichiamo che esistono lavatrici con carica dall'alto,
che renderebbero il suo lavoro assai più agevole e meno oneroso.
La percentuale proposta tiene conto di questi fattori e
nondimeno della collaborazione da parte della consorte.
Sullo stiro non mi pronuncio visto che l'assicurato ha
negato che fosse attività - come il cucito - cui era solito dedicarsi prima
dell'insorgenza del danno.(VI/1)
Tali
osservazioni devono essere ritenute pertinenti con l’os-servazione che la
collaborazione richiesta dalla moglie, che peraltro è
lei stessa casalinga e può pertanto offrire collaborazione secondo modalità
consuete, è comunque stata considerata dall’assistente in misura percentualmente
minima.
Né
peraltro quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa ai “Diversi”
(punto 5.7) può inficiare il benfondato della valutazione dell’assistente che
ha su questo punto rettamente valutato al 50% la percentuale degli
impedimenti. Con pertinenza l’assistente ha osservato, nelle sue osservazioni
del 27 gennaio 2010, che sia un fatto notorio che i
pagamenti online richiedano competenze informatiche di base, accessibili
pressoché a chiunque abbia un bagaglio culturale minimo, e non le conoscenze
acquisite nell'ambito di "corsi specifici e di perfezionamento",
ritenuto invece come la partecipazione a corsi informatici non sia da
considerarsi un'attività "assimilabile a quelle lucrative", come
indica il marginale 3091 delle CIGI, ma sia piuttosto intesa a soddisfare gli interessi
dell'assicurato (VI; cfr. consid. 2.5).
Né del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono di scostarsi
dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro nuovamente si
ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita
di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui
essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Va peraltro ribadito (cfr. sopra consid. 2.8) che la censura
riferita al presunto mancato accertamento medico riferito ai “limiti funzionali”, non risulta pertinente, il rapporto del medico curante avendo
descritto in maniera concludente e nel dettaglio le limitazioni da osservare dall’assicurato
in ogni genere di attività fisica. Sulla base di queste informazioni e delle
limitazioni constatate dai medici, l’assistente sociale ha correttamente
stabilito quali mansioni consuete sono esigibili e in quale misura, e questo
conformemente alla prassi amministrativa riconosciuta dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.5 e 2.9). Va inoltre nuovamente sottolineato che l’assicurato
non ha prodotto alcun atto medico che potesse documentare una modifica delle
sue condizioni di salute rispetto a quanto accertato dall’amministrazione.
Né infine, ribadita l’attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza,
per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi
sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. supra consid. 2.9 p. 18),
l’assicurato può seriamente pretendere che la valutazione del suo grado di invalidità
si basi unicamente su quanto da lui dichiarato compilando la tabella delle
mansioni consuete giornaliere inoltrata all’AI in data 11 febbraio 2009 (doc.
AI 119). Tale tabella risulta evidentemente una base per poi consentire
all’assistente sociale di procedere, utilizzando la propria formazione
specifica, ad una valutazione del grado degli impedimenti prima e dopo il danno
alla salute, come del resto è stato chiaramente illustrato all’assicurato in
occasione dell’incontro del 15 dicembre 2008 al quale era pure presente il suo
legale (doc. AI 115). Alla stessa, basata sulla personale e soggettiva
valutazione delle circostanze da parte dell’assicurato, non può evidentemente
essere riconosciuta esclusiva fedefacenza, specie quando alla medesima non corrisponde
un’analoga valutazione da parte del personale specializzato (cfr. sul punto STFA
I 677/03 del 28 maggio 2004).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, osservato come le
correzioni apportate dal ricorrente non risultano giustificate, tenuto conto di
tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato
il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure
il tasso complessivo d'invalidità fissato al 27.5%, non essendoci peraltro, sulla
base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun
motivo (medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto
accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.12
Nel
ricorso e nelle osservazioni 22 marzo 2010 l’assicurato ha indicato diversi mezzi
di prova da assumere.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per
l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta
(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento
diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino
una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione
del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001.
IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Questo
Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per
l’evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’esperimento di una
perizia medica. In effetti, come già osservato sopra la fattispecie medica risulta
già adeguatamente accertata; inoltre decisivo ai fini della valutazione dei
limiti funzionali delle persone occupate nell’economia domestica è l’accertamento
effettuato dai servizi sociali.
Del
resto, va osservato che il ricorrente si limita a sollecitare nuovi
accertamenti medici ma tralascia di apportare nuovi atti medici che in qualche
modo potrebbero indiziare una modifica delle sue condizioni o una diversa
valutazione delle stesse.
Nelle
osservazioni 26 marzo 2010 il ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione
dell’incarto fiscale. In proposito va ricordato come l’aspetto economico è stato
adeguatamente accertato nel corso della procedura AI. L’Ufficio AI ha infatti
proceduto non solo a chiedere la relativa documentazione fiscale
all’assicurato, ma anche a più riprese a chiedere all’ufficio tassazioni
competente i dati relativi all’interessato effettuando pure due visite presso
l’ufficio medesimo con relativa consegna della documentazione (doc. AI 78-1 e
99-1). Del resto il fatto che siano stati desunti i relativi dati fiscali
dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal ricorrente, in assenza delle relative
decisioni a seguito dei reclami da lui interposti, non può certo essergli sfavorevole.
Infine, già è stato illustrato che in ogni modo la situazione economica non
assume un’importanza decisiva, ma va valutata unitamente all’insieme delle circostanze
particolari (cfr. in proposito sopra al consid. 2.6 e 2.7).
Per
questi motivi non è necessario procedere ad accertamenti di alcun genere e tantomeno
richiamare documentazione. Il ricorso dell’assicurato deve quindi essere
respinto.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- vanno poste a
carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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