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Decisione

32.2009.219

L'Ufficio AI respinge la domanda di prestazioni in difetto di un grado di invalidità pensionabile. Assicurata contesta l'accertamento domiciliare

8 luglio 2010Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i medici della Clinica __________ di __________ che avevano operato

l’assicurato oltre che il dr. __________, internista e curante dal mese di

agosto 2003. Nel rapporto del 9 dicembre 2004 (confermato nel successivo rapporto

del 14 aprile 2005, doc. AI 35) il medico SMR dr. __________, valutati gli atti

all’inserto, ha concluso per un’incapacità lavorativa completa nella sua

attività abituale dal gennaio 2003, evidenziando quali limiti funzionali

l’alzare/portare pesi superiori ai 5-10 Kg, il restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione, l'anteflettere/ruotare la colonna specialmente

da seduto (doc. AI 21). Nel certificato del 7 giugno 2005 il dr. __________ ha inoltre

certificato un’inabilità lavorativa completa in qualità di meccanico e

installatore di lift dalla prima visita da lui effettuata nell’agosto 2003

(doc. AI 37-3).

Dal

canto suo il dr. __________, già curante dell’assicurato, dopo aver attestato

una completa inabilità lavorativa in un certificato del 26 gennaio 2004 e aver

dichiarato che l’inabilità “sussisteva già da almeno due anni, perlomeno da

quando si è dimesso dalla ditta dove lavorava” in uno scritto del 22 settembre

2005 (doc. AI 39-1), in data 16 febbraio 2006 ha affermato di aver verificato l’inabilità lavorativa in occasione della visita effettuata il

19 dicembre 2002, ma di non disporre di atti o reperti medici riferiti al

periodo precedente (doc. AI 12 e 51).

Nelle

annotazioni del 18 giugno 2007 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto

segue:

"

in base alla documentazione

MC dr. __________ e dr. __________ neurologo 9.2003 si può far risalire una IL

100% in attività inergonomiche inadeguate e pesanti dal 1. 2003 (recidiva si

sindrome radicolare in canale stretto lombare con nuova Op. 10.2003) a

carattere definitivo. Vedi anche il nuovo aggiornamento con rapporto medico dr.

__________ del 5.2007.

Conto tenuto del decorso ad oggi si può anche

concludere a livello medico propronendo per attività leggere e adeguate (non

sollevare/portare/spostare pesi

> 5-10Kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare

posizione di tanto in tanto, non dover anteflettere/ruotare il rachide specialmente

da seduto, non dover effettuare spostamenti su tetti, scale a pioli e terreni

sconnessi >50m) fino all’intervento esigibilità 0% mentre dopo 6 mesi

dall'intervento 10.2003 si giustifica una esigibilità del 50%”

Miglioramenti significativi non sono da attendersi per

il futuro. (doc. 69).

In un certificato del 4 gennaio 2008 il dr. __________, confermate

le note diagnosi e un’inabilità lavorativa completa in qualità di montatore di

ascensori dall’agosto 2003, descrive le risorse fisiche residue dell’assicurato

nel senso che all’assicurato è ancora possibile unicamente sollevare/portare/spostare pesi leggeri sotto i 9 Kg (raramente), maneggiare talvolta attrezzi leggeri (medi raramente), restare in posizione seduta,

eretta, inginocchiata e con ginocchia flesse (raramente), camminare anche oltre

i 50 m talvolta). Preclusi gli sono invece, oltre al sollevamento di pesi

superiori, anche i lavori sopra l’altezza del capo, di rotazione, a posizione

seduta chinata o eretta chinata così come il camminare su terreni dissestati o

salire e scendere le scale (doc. AI 83).

Sulla base di questo certificato il medico SMR, in data 10 marzo 2008, ha concluso per una totale incapacità lavorativa per ogni tipo di attività dal settembre 2007

(tre mesi prima dell’ultimo certificato del dr. __________) (doc. AI 88-1).

Alla

luce di queste certificazioni – che sono peraltro rimaste incontestate

dall’assicurato il quale non ha prodotto alcun altro atto medico -, richiamata

la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (per

la quale affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate; STFA I 355/03 del 26 agosto 2004, consid. 5;

STFA U 329/01 ed S., U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA I 162/01 del 18 marzo 2002) –

il TCA non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le

conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, internista e curante

dell’assicurato, nel suo rapporto all’AI nel quale ha dettagliatamente esposto

le diagnosi e le limitazioni che deve osservare l’assicurato (doc. AI 83). Da

tale dettagliato rapporto che si basa, oltre che su di una approfondita visita

del paziente, anche su di un’attenta valutazione della documentazione agli

atti, emerge in maniera univoca che l’assicurato, portatore degli esiti delle

varie ernie discali, presenta un’incapacità lavorativa totale nella sua ultima attività

lavorativa dall’agosto 2003 . Per il resto il curante ha ben descritto le varie

limitazioni che comunque, nello svolgimento di altre attività, l’assicurato

deve osservare.

A

tale referto, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondato

su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Va

anche ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e ivi riferimenti), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e ivi

riferimenti), che sino al momento dell’emanazione del

querelato provvedimento l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa

medico-teorica completa nella precedente attività lavorativa di montatore di

ascensori e una ridotta capacità nell’eseguire i lavori domestici, segnatamente

quelli comportanti uno sforzo fisico medio-importante, e questo conformemente

ai limiti descritti dal dr. __________. Risulta d’altra parte comprovato che

seppur l’assicurato presenti da anni la problematica lombare egli non ha

presentato un’incapacità lavorativa rilevante e durevole quantomeno sino alla

fine del 2002 (cfr. consid. 2.7).

Va peraltro nuovamente ribadito che l’interessato non ha formulato

alcuna contestazione in merito agli accertamenti medici effettuati né ha mai

prodotto, in corso di procedura AI, né di fronte a questo TCA, alcun referto

medico.

Egli

si limita invero a censurare il fatto che non sia stato effettuato un

accertamento medico con specifico riferimento alla capacità di effettuare le

attività domestiche. Tale censura risulta infondata considerato come il dr. __________

ha dettagliatamente esposto, su richiesta dell’Ufficio AI, le limitazioni da osservare

nelle varie attività fisiche e che le stesse sono state adeguatamente valutate

dall’assistente sociale che ha provveduto all’inchiesta domiciliare (cfr. in

merito consid. 2.10; sulla valutazione dell’invalidità degli assicurati attivi

in ambito domestico tramite le inchieste affidate ai servizi sociali, cfr.

anche al consid. 2.9). Come è stato detto sopra, lo stato

di salute del ricorrente è stato adeguatamente chiarito, né l’interessato

sostiene o ha mai sostenuto il contrario, o ha mai prodotto alun atto medico o fatto

valere alcun elemento che possa in qualche modo attestare una modifica delle

sue condizioni valetudinarie suscettibile di influire sulla determinazione del

grado di invalidità.

2.9. Come

è già stato anticipato ai consid. 2.4 e 2.5, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Pertanto

l’invalidità dell’assicurato è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia

domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può

eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa.

In

particolare, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza

dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state

aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097,

corrispondente alla cifra 3088 della versione francese e tedesca) ha previsto

una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati

- attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e

francese) prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione

tedesca e francese) si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.

244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,

della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I

102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Il

TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che la determinazione

dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica si deve basare su

un’inchiesta effettuata sul posto dai servizi sociale e ha sottolineato che -

in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 del 11

agosto 2003, consid. 2).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der

die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens

das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu

den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3,

bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der

Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che

una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

2.10

Nella

fattispecie, l'Ufficio AI, appurata la necessità di procedere ad una

valutazione secondo il metodo specifico, necessità condivisa anche dal

ricorrente (doc. AI 115), ha invitato l’assicurato a voler elencare e

descrivere le “attività consuete come persona senza attività lucrativa”, in

ambito domestico e non, indicando altresì il numero delle ore dedicato

giornalmente alle stesse (doc. AI 116). L’assicurato vi ha provveduto inoltrando

in data 11 febbraio 2009 la relativa tabella, compilata, delle mansioni consuete

svolte da lui e dalla moglie (doc. AI 119). Alla luce di queste indicazioni, l'assistente

sociale, che aveva effettuato due visite al domicilio, ha quindi proceduto a

valutare l’incapacità in ambito domestico mediante la relativa inchiesta economica

rendendo il relativo rapporto il 31 marzo 2009, il quale, sulla base degli

accertamenti fatti e attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del dr.

Foiada e del medico SMR, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola

mansione, ha stabilito una limitazione complessiva del 27.5% (cfr. doc. AI

122).

In

particolare, l’assistente sociale ha accertato:

"

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

Si applica la ripartizione delle quote secondo quanto

prevede la tabella adottata dall'ufficio nel caso di persone senza attività

lucrativa, tenendo conto altresì dell'impegno indicato dall'assicurato nella

sua lettera.

Per quel che riguarda "la cura della mamma e del

papà della moglie', vorrei fornire alcune precisazioni:

● la suocera dell'assicurato, Marioni Elvira, nata il 29.05.1917, non ha

mai presentato richiesta di prestazioni AGI ed è deceduta il 14.07.2006.

● Il suocero, Marioni Giorgio, nato il 31.12.1917, ha presentato richiesta

di AGI nell'ottobre 2007 ed è stato ricoverato presso la casa anzioni di Locarno

il 15.09.2006. L'assegno è stato riconosciuto di grado medio dal 01.09.2007

fino al decesso, avvenuto il 31.01.2009. L'inizio dell'aiuto di terzi è decorso

dalla data di entrata in Istituto.

Dati questi elementi e l'impossibilità di verificare se

e di quale genere sia stato l'impegno dell'assicurato nella cura dei suoceri,

ritengo opportuno non considerare alcuna quota parte in questo ambito.

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5.

percentuale degli impedimenti

0.

Percentuale di invalidità

0.

Non vengono descritti impedimenti, né medicalmente né

da parte dell'assicurato, che possano portare a valutare un'incapacità nella

gestione e organizzazione del mènage domestico.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40.

percentuale degli impedimenti

20.

percentuale di invalidità

8.

Secondo le indicazioni contenute nella lettera

l'assicurato collaborava alla preparazione dei pasti anche se era la moglie,

come appare dalle percentuali proposte, a farsi carico di buona parte

dell'attività.

L'assicurato inoltre, apparecchiava, sparecchiava e

puliva la cucina o in misura paritaria alla moglie o sostituendosi

completamente a lei (ad es. nell'apparecchiare).

Dopo il danno, per contro, ha continuato ad

apparecchiare mentre ha delegato, secondo le risultanze della tabella, tutte le

altre attività compresa la preparazione dei pasti.

Le limitazioni indicate dal curante, dott. __________,

e riprese dal medico SMR (laddove descrive quello che per l'assicurato sia

un'attività leggera ed adeguata) portano a non ammettere un'incapacità totale

nelle attività qui considerate come viene invece sostenuto. La preparazione dei

pasti può essere eseguita nell'alternanza delle posture e ricorrendo a

strumenti (uno sgabello per esempio) che consentono dí stare a lungo davanti al

piano di lavoro. Può altresì, come peraltro continua a fare, collaborare con la

moglie nella preparazione della tavola, mentre potrebbe avere difficoltà nel

sistemare il vasellame nel cestello basso della lavastoviglie.

Le attività qui considerate inoltre non presuppongono

il sollevamento di pesi eccessivi (come da indicazioni mediche), né

l'assicurato incontra problemi nella manipolazione di strumenti da cucina,

piccoli elettrodomestici o alimenti.

Quello che invece non appare esigibile è la pulizia

delle parti alte e basse della cucina, visto che non può eseguire movimenti in

ante flessione né salire sulla scaletta, mentre lo è la pulizia di un fornello

e di un ripiano, come tavola o piano di lavoro. Nel complesso, è impedito in

alcune attività ma a buona parte di esse può dedicarsi tuttora senza incorrere

in difficoltà particolari.

Un altro aspetto su cui si deve soffermare - qui e

altrove - è la collaborazione da parte del coniuge, collaborazione in parte

dovuta, come attesta il marginale 3089 delle DIG. Si ricorda infatti che la

moglie dell'assicurato è casalinga e dunque costantemente a domicilio; vi è da

attendersi pertanto che, in maniera consueta al giorno d'oggi, i coniugi RI 1

abbiano sempre collaborato, e continuino a farlo, nelle diverse attività

domestiche.

Da queste considerazioni si evince la percentuale proposta

che non può essere superiore al 20%.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

20.

percentuale degli impedimenti

50.

percentuale

di invalidità

10.

Prima del danno egli passava l'aspirapolvere ma non

lavava i pavimenti né spolverava; si dedicava invece al rigoverno delle

finestre in completa sostituzione della moglie, attività di cui oggi si fa

carico completamente la signora __________.

Provvedeva altresì al riordino e si occupava anche, in

misura paritaria alla consorte, del rifacimento dei letti.

Secondo le indicazioni mediche, l'assicurato è

senz'altro impedito nel rigovernare i pavimenti e le finestre, vuoi per i

problemi alla schiena, vuoi per la difficoltà e il rischio sostenuti nel salire

sopra una scaletta.

Le pulizie sono in genere attività impegnative e solo

operazioni semplici come lo spolvero a livello del busto, il rigoverno delle

vaschette e un leggero riordino non comportano sforzi per il rachide. Di conseguenza

ritengo che la percentuale d'impedimento sia alta, ma debba altresì tener conto

di come la moglie sia tenuta ad offrire collaborazione, come d'altra parte

faceva prima, e di come possa sostituirlo nelle operazioni meno indicate.

Occorre aggiungere infine, che molte attività possono

essere distribuite sull'arco della settimana e che, grazie alla disponibilità

di tempo, egli può dedicarsi a ciascuna poco alla volta. Non si può nemmeno

considerare il minor rendimento poiché, a differenza di quanto prevede il

marginale 3083, l'assicurato viene valutato quale persona senza attività

lucrativa a tempo pieno. La percentuale proposta, in definitiva tiene conto sia

delle limitazioni che degli aspetti qui descritti.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti

ufficiali

importanza assegnata

10.

percentuale

degli impedimenti

10.

percentuale di invalidità

1.

Prima dell'insorgenza del danno collaborava in misura

paritaria alla moglie agli acquisti alimentari e si occupava altresì (ma in tal

caso completamente) della contabilità domestica.

Secondo le limitazioni riconosciute medicalmente non è

sostenibile che l'assicurato non si occupi più dell'amministrazione e della

contabilità domestica, visto che la può gestire da casa e nell'assoluta libertà

di tempi e modi.

Parimenti non ci si può nemmeno attendere che abbia

delegato interamente gli acquisti poiché gli è ancora possibile accompagnare la

moglie, consigliarla nelle spese e aiutarla nel trasporto dei pesi minimi.

Anche qui, come detto altrove, è giustificato che la

signora __________ intervenga laddove all'assicurato risulti faticoso, per

esempio nel riporre oggetti o borse pesanti in auto o ancora nel trasportarle

al proprio domicilio; se il peso risulta eccessivo può essere distribuito.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

10.

percentuale degli impedimenti

10.

percentuale di invalidità

1.

Prima collaborava al bucato, lo stendeva, lo

raccoglieva ma non stirava, attività completamente delegata alla consorte.

Dall'insorgenza degli impedimenti l'assicurato non si occupa più di nessuna di

queste attività.

Si può ammettere che íl signor RI 1 abbia difficoltà a

portare la cesta del bucato (se pesante) e a stenderlo, ma si può altresì

sostenere che può offrire una parziale collaborazione, stendere sullo stendino,

per esempio, ritirare gli indumenti e nondimeno sistemarli

nell'elettrodomestico qualora questo sia posto in posizione rialzata. Non va

dimenticato che l'assicurato vive in casa propria e può pertanto disporre della

lavatrice nei tempi e modi che più gli sono consoni. Ha inoltre la possibilità

di far riferimento alla consorte per tutto ciò in cui incontra difficoltà; per

questo ritengo che la percentuale in questo ambito sia minima e consideri

unicamente il trasporto dei carichi eccessivi.

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

15.

percentuale degli impedimenti

50.

percentuale di invalidità

7,5

L'impegno nel giardino non viene descritto, ma si

presuppone che riguardi il taglio dell'erba e la cura dei fiori, attività in cui

verosimilmente l'assicurato risulta impedito e non può più effettuare (tranne

l'innaffiatura).

La partecipazione a corsi di perfezionamento per l'uso

del PC è da ritenersi attività del tempo libero, pertanto non viene considerata

ai fini della valutazione.

Si può invece ammettere la fotografia alla stregua di

un'attività "creativa": in essa dichiara una riduzione dell'impegno,

ma non un'incapacità completa.

Se nel giardino ci si può attendere un impegno minimo

(nell'innaffiatura delle piante per esempio, ma non in attività che comportino

sforzi eccessivi), altrettanto non si può dire per la fotografia, che, non essendo

a carattere professionale, non impone spostamenti a piedi o l'uso e il

trasporto di strumentazione pesante.

Anche nei "diversi" la collaborazione della

moglie è doverosa, e di questa si tiene conto nella valutazione.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100.

%

percentuale di invalidità

27,5 %

∎ Chi esegue i lavori, che a causa della sua

invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di

parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario

orario versato

La moglie. (…)" (doc. AI-122)

L’assistente

sociale, come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del

27,5%, ciò che costituisce un’in-validità di pari grado.

2.11

Nel

suo ricorso l’assicurato contesta le risultanze dell’inchiesta evidenziando in

sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la

percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività.

Per

i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Innanzitutto

va rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurato nell'ambito dell'economia

domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche la

presa in considerazione della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; SVR 2004 IV 30; Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197). Ciò permette in

casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate

con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico,

le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dalla

moglie del ricorrente, specie nelle attività domestiche

nelle quali egli incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui risulta

impossibilitato.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione del ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 97, 123 V 233). In virtù di tale obbligo

anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro

propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento

della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e

in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le

particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA

I 407/92 e I 35/00). Una misura che peraltro deve essere ritenuta maggiore a

quella che sarebbe profusa nel caso in cui l’assicurato fosse in buona salute

(DTF 130 V 97).

D’altra

parte, bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurato nei vari ambiti domestici.

In

casu, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.

Del

resto, questo Tribunale deve rilevare che le conclusioni dell’assistente

sociale sono state tratte dopo attenta valutazione della situazione particolare

e delle affermazioni rese dall’as-sicurato nonché delle limitazioni indicate

dal dr. __________ e dal medico SMR, avendo peraltro riconosciuto espressamente

degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella

pulizia dell’appartamento, nel giardinaggio (cfr. doc. AI 122 e consid. 2.10).

Esse tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita dalla moglie

e non possono essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario appaiono rispettose

delle limitazioni descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessato

e che tra l’altro è il suo medico curante. Inoltre l’assistente sociale ha,

con pertinenza, osservato che in generale nella valutazione degli impedimenti in attività domestica si sia tenuto conto anche

degli strumenti e dei mezzi di cui l'assicurato deve, in virtù dell’obbligo di

diminuire il danno, dotarsi per migliorare la propria capacità lavorativa (cfr.

in proposito la cifra 3096 della CII citata sopra al consid. 2.9) nel rispetto,

appunto, dei limiti funzionali descritti e riconosciuti medicalmente (cfr. XVI).

Infine, l’assistente sociale ha pure considerato adeguatamente che

lavori pesanti, che comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti

tutti i giorni; tiene altresì conto del nucleo famigliare (in casu di sole due

persone) e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.

In

particolare, con riferimento alla gestione dell’”alimentazione” (punto

5.

), il ricorrente pretende una percentuale di limitazione molto superiore a

quella stimata al 20%, ma non allega in sostanza elementi diversi da quelli

noti e giustamente ritenuti dall’assistente sociale, la quale ha ponderato con

attenzione le dichiarazioni rese dall’interessato per trarre le proprie

conclusioni. Inoltre, l'aiuto fornito dalla moglie per preparare taluni cibi o

per riordinare la cucina è da ritenere esigibile, la stessa potendosi sostituire al marito laddove incontra maggiori difficoltà o nei

momenti in cui risulta impossibilitato.

Del

resto nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010 l’assistente sociale ha ulteriormente

osservato come la valutazione sia stata effettuata tenendo conto non solo dei

limiti indicati medicalmente, ma anche della fattiva capacità e possibilità dell'assicurato

di dotarsi di strumenti e modalità di lavoro che, compatibilmente con

l'attività svolta, gli consentano di aumentare l'autonomia (l'alternanza delle

posture, per esempio; cfr. VI/1). Con pertinenza l’assistente sociale ha anche

osservato come l'attività culinaria e il disbrigo della cucina relativi al contesto

familiare dell'assicurato non comportino sforzi particolari, trattandosi di un

mènage di due persone, ciò che esclude la necessità di sollevare vasellame di

grandi dimensioni o di movimenti ripetuti in flessione o rotazione completa del

busto. Inoltre va osservato che le attvità da eseguire possono essere distribuite

nel tempo adattandosi alle particolari esigenze (cfr. XVI).

Analogo

argomento vale per la posizione “Pulizia dell’apparta-mento” (punto 5.3),

rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall’assistente del 50%,

appare già generosa, considerato pure l’aiuto che fornisce la moglie e il fatto

che comunque alcune attività di pulizia sono ancora

esigibili nella misura in cui non comportano sforzi particolari e sollevamento

di pesi. Per il resto l’interessato non concretizza in

che modo e in che misura le sue limitazioni dovrebbero essere ritenute ancora

maggiori.

Del

resto la consulente ha tenuto conto che le limitazioni poste dal dr. __________

suggeriscono l’impossibilità di effettuare le grandi pulizie e pulizie di

media e pesante entità e questo al fine di non caricare il rachide. La

richiamata necessità di effettuare delle pause in una posizione antalgica

coricata non gli impedisce di effettuare talune attività di pulizie compatibili

con le sue affezioni.

D’altra

parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto

5.

), è vero che l’assicurato non può sollevare pesi eccessivi (sacchi della

spesa), ma, come detto in precedenza, la moglie può aiutarlo in quelle

occasioni dove la spesa è molta. Inoltre, in caso di peso eccessivo, lo stesso

può venir distribuito. Del resto l’assistente ha descritto le attività ancora

esigibili, attività che riprendono i limiti funzionali medicalmente riconosciuti

precisando nuovamente, anche in questo contesto, che comunque l’interessato può

e deve dotarsi di svariati mezzi per il trasporto dei

pesi, come una borsa-carrello o carrelli di vario genere o altri mezzi esistenti

sul mercato che gli permettano di trasportare alimenti e merci come richiede la

gestione di nucleo familiare di due persone (cfr. XVI).

Anche

con riferimento a questa attività, esigibile è anche da ritenere il ricorso a

terzi (la moglie o il trasporto di merce a domicilio) e comunque solo nel caso

di pesi superiori a quelli medicalmente indicati (nel caso di bottiglieria per

esempio). Considerato poi come l’interessato guida l’automobile,

egli può anche aumentare le occasioni d’acquisto. In questo senso, non merita

censura alcuna la valutazione dell’assistente sociale laddove ha stabilito una

limitazione del 10% in questo specifico punto.

Analogamente

vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e riparazione

degli indumenti” (punto 5.5). L'aiuto della moglie per portare il cesto della

biancheria è da ritenere esigibile, così come del resto sono in linea di

massima esigibili le attività del bucato e dello stendere la biancheria. Anche

qui l'assistente ha rettamente stabilito una - non trascurabile - limitazione

del 10% per tenere soprattutto conto delle difficoltà incontrate nel portare

pesi. Nuovamente va sottolineato che non si può ignorare che trattandosi di un

nucleo famigliare composto da sole due persone, l’onere che deriva da queste

mansioni può definirsi quantomeno gestibile. Quanto all’allegazione ricorsuale riferita

allo stirare, a prescindere dal fatto che normalmente chi stira resta in piedi,

va detto che tale attività non è stata nemmeno considerata dall’assistente

sociale visto che l’assicurato ha dichiarato di non occuparsene (doc. AI 119). Con

riferimento alle altre contestazioni del ricorrente, l’assistente sociale nelle

sue osservazioni del 27 gennaio 2010 ha affermato:

"

La possibilità di

disporre di un proprio elettrodomestico (lavatrice, eventualmente anche

asciugatrice) nelle condizioni descritte dal rapporto, consente all'assicurato

di attrezzare il luogo del bucato nel modo che meglio risponde alle sue

esigenze e difficoltà: se l'elettrodomestico è in posizione rialzata, egli può

infatti inserire ed estrarre il bucato poco alla volta, e può altresì stenderlo

su uno stenditoio all'altezza del busto con l'ausilio di una cesta dotata di

supporti.

Ciò che occorre rilevare ed esigere, come detto in

altri punti, è che l'assicurato si doti degli strumenti e delle modalità di

lavoro più confacenti e tali, comunque, da renderlo il più possibile

indipendente. Non dimentichiamo che esistono lavatrici con carica dall'alto,

che renderebbero il suo lavoro assai più agevole e meno oneroso.

La percentuale proposta tiene conto di questi fattori e

nondimeno della collaborazione da parte della consorte.

Sullo stiro non mi pronuncio visto che l'assicurato ha

negato che fosse attività - come il cucito - cui era solito dedicarsi prima

dell'insorgenza del danno.(VI/1)

Tali

osservazioni devono essere ritenute pertinenti con l’os-servazione che la

collaborazione richiesta dalla moglie, che peraltro è

lei stessa casalinga e può pertanto offrire collaborazione secondo modalità

consuete, è comunque stata considerata dall’assistente in misura percentualmente

minima.

peraltro quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa ai “Diversi”

(punto 5.7) può inficiare il benfondato della valutazione dell’assistente che

ha su questo punto rettamente valutato al 50% la percentuale degli

impedimenti. Con pertinenza l’assistente ha osservato, nelle sue osservazioni

del 27 gennaio 2010, che sia un fatto notorio che i

pagamenti online richiedano competenze informatiche di base, accessibili

pressoché a chiunque abbia un bagaglio culturale minimo, e non le conoscenze

acquisite nell'ambito di "corsi specifici e di perfezionamento",

ritenuto invece come la partecipazione a corsi informatici non sia da

considerarsi un'attività "assimilabile a quelle lucrative", come

indica il marginale 3091 delle CIGI, ma sia piuttosto intesa a soddisfare gli interessi

dell'assicurato (VI; cfr. consid. 2.5).

Né del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono di scostarsi

dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro nuovamente si

ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita

di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui

essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Va peraltro ribadito (cfr. sopra consid. 2.8) che la censura

riferita al presunto mancato accertamento medico riferito ai “limiti funzionali”, non risulta pertinente, il rapporto del medico curante avendo

descritto in maniera concludente e nel dettaglio le limitazioni da osservare dall’assicurato

in ogni genere di attività fisica. Sulla base di queste informazioni e delle

limitazioni constatate dai medici, l’assistente sociale ha correttamente

stabilito quali mansioni consuete sono esigibili e in quale misura, e questo

conformemente alla prassi amministrativa riconosciuta dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.5 e 2.9). Va inoltre nuovamente sottolineato che l’assicurato

non ha prodotto alcun atto medico che potesse documentare una modifica delle

sue condizioni di salute rispetto a quanto accertato dall’amministrazione.

Né infine, ribadita l’attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza,

per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. supra consid. 2.9 p. 18),

l’assicurato può seriamente pretendere che la valutazione del suo grado di invalidità

si basi unicamente su quanto da lui dichiarato compilando la tabella delle

mansioni consuete giornaliere inoltrata all’AI in data 11 febbraio 2009 (doc.

AI 119). Tale tabella risulta evidentemente una base per poi consentire

all’assistente sociale di procedere, utilizzando la propria formazione

specifica, ad una valutazione del grado degli impedimenti prima e dopo il danno

alla salute, come del resto è stato chiaramente illustrato all’assicurato in

occasione dell’incontro del 15 dicembre 2008 al quale era pure presente il suo

legale (doc. AI 115). Alla stessa, basata sulla personale e soggettiva

valutazione delle circostanze da parte dell’assicurato, non può evidentemente

essere riconosciuta esclusiva fedefacenza, specie quando alla medesima non corrisponde

un’analoga valutazione da parte del personale specializzato (cfr. sul punto STFA

I 677/03 del 28 maggio 2004).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, osservato come le

correzioni apportate dal ricorrente non risultano giustificate, tenuto conto di

tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato

il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 27.5%, non essendoci peraltro, sulla

base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun

motivo (medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto

accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.12

Nel

ricorso e nelle osservazioni 22 marzo 2010 l’assicurato ha indicato diversi mezzi

di prova da assumere.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento

diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino

una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero

modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione

del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001.

IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Questo

Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per

l’evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’esperimento di una

perizia medica. In effetti, come già osservato sopra la fattispecie medica risulta

già adeguatamente accertata; inoltre decisivo ai fini della valutazione dei

limiti funzionali delle persone occupate nell’economia domestica è l’accertamento

effettuato dai servizi sociali.

Del

resto, va osservato che il ricorrente si limita a sollecitare nuovi

accertamenti medici ma tralascia di apportare nuovi atti medici che in qualche

modo potrebbero indiziare una modifica delle sue condizioni o una diversa

valutazione delle stesse.

Nelle

osservazioni 26 marzo 2010 il ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione

dell’incarto fiscale. In proposito va ricordato come l’aspetto economico è stato

adeguatamente accertato nel corso della procedura AI. L’Ufficio AI ha infatti

proceduto non solo a chiedere la relativa documentazione fiscale

all’assicurato, ma anche a più riprese a chiedere all’ufficio tassazioni

competente i dati relativi all’interessato effettuando pure due visite presso

l’ufficio medesimo con relativa consegna della documentazione (doc. AI 78-1 e

99-1). Del resto il fatto che siano stati desunti i relativi dati fiscali

dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal ricorrente, in assenza delle relative

decisioni a seguito dei reclami da lui interposti, non può certo essergli sfavorevole.

Infine, già è stato illustrato che in ogni modo la situazione economica non

assume un’importanza decisiva, ma va valutata unitamente all’insieme delle circostanze

particolari (cfr. in proposito sopra al consid. 2.6 e 2.7).

Per

questi motivi non è necessario procedere ad accertamenti di alcun genere e tantomeno

richiamare documentazione. Il ricorso dell’assicurato deve quindi essere

respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- vanno poste a

carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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