32.2009.220
Sulla sola base degli atti non é possibile pronunciarsi sul diritto all'assegno per grandi invalidi. Rinvio atti per accertamenti
12 gennaio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2009.220
Data decisione, Autorità:
12.01.2010, TCA
Titolo:
Sulla sola base degli atti non é possibile pronunciarsi sul diritto all'assegno per grandi invalidi. Rinvio atti per accertamenti
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
RIPETIBILI
art. 42 LAI
art. 42ter cpv. 1 LAI
art. 9 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.220
FS
Lugano
12 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco
Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 novembre 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
1. Con
decisione 9 novembre 2009 (doc. AI 146/11-13) l’Ufficio AI, sulla base della
documentazione medica acquisita agli atti, ha negato a RI 1, classe 1960, il
diritto all’assegno per grandi invalidi adducendo che “(…) la diagnosi di
fibromialgia non comporta danni strutturali all’apparato locomotore. Mentre per
quanto riguarda la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, essa indica
l’episodi-cità della depressione e quindi non si tratta di patologia continua.
Le condizioni di regolarità e d’intensità della necessità di aiuto da parte di
terzi per svolgere gli atti quotidiani della vita non sono pertanto assolte.
(…)” (doc. AI 146/2).
2. Con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e postulato l’annullamento della decisione con conseguente
riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato,
in via subordinata, di grado medio.
3. Con
la risposta di causa, sulla base delle annotazioni 17 dicembre 2009 del dr. __________,
medico SMR, l’Ufficio AI ha concluso: “(…) In via principale, si propone
pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler
retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare
– così come indicato dal TCA nella propria sentenza del 13.10.2009 rispettivamente
dal SMR nelle proprie annotazioni 17.12.2009 – i necessari accertamenti medici
del caso mediante l’allestimento di una (nuova) perizia psichiatrica da
effettuarsi presso un altro specialista (i periti del SAM, ritenute le
risultanze della perizia psichiatrica, dovranno esprimersi sulla capacità
lavorativa globale e quindi sulla cumulabilità o meno delle diverse patologie
che affliggono l’assicurata rispettivamente sulla questione a sapere se
quest’ultima necessita o meno di aiuto regolare e continuo da parte di terzi
per compiere gli atti ordinari della vita, di cure e di sorveglianza
personale). In caso di rinvio degli atti all’am-ministrazione, si protestano
già sind’ora tasse, spese e ripetibili. In via subordinata, si chiede invece a
codesto lodevole TCA di voler confermare la decisione del 9 novembre 2009 e,
conseguentemente, respingere il ricorso. (…)” (IV).
4. Interpellato
dal TCA, con scritto 28 dicembre 2009, il rappresentante dell’assicurata ha
comunicato che “(…) non sono contrario a che l’Ufficio AI effettui un
complemento d’istrutto-ria. Devo comunque dire che, dalle stesse argomentazioni
dell’Ufficio AI (che peraltro sono contestate), si evince che l’istruttoria è
stata del tutto incompleta (anzi: non è stato fatto nulla), costringendo di
fatto l’assicurata ad interporre ricorso. Devo quindi chiedere che la decisione
AI venga annullata, con protesta di spese e ripetibili, ed emanazione di una nuova
decisione a fine istruttoria – e fa specie che l’Ufficio AI protesti lui stesso
spese e ripetibili. (…)” (VI).
5. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto all’assegno per grandi invalidi.
6. Secondo
l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF
117 V 146 consid. 2.):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
-
andare al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127).
L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto
a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L'accompagnamento
è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal
1. gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in
particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati
a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).
L’art
37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari,
necessita:
a) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine,
la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita
di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità,
d) a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e) è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art.
38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana") stabilisce che esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un
assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla
salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi
soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a
un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È
considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente
agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).
Ai
sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di
grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve
al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34
capoversi 3 e 5 LAVS.
In
DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme alla volontà
del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima del
raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per
grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il
principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di
discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis
cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande
invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della
necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in
ambito AVS.
In
un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha stabilito
che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana
non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla salute psichica
o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per altre ragioni
(ad esempio persone cieche o che lamentano una grave debolezza visiva).
7. Nella
fattispecie – vista la documentazione medica all’inserto e considerate le
conclusioni in base alle quali con la STCA del 13 ottobre 2009 (doc. AI
141/1-29) gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché “(…) dopo
aver proceduto al complemento/aggiornamento peritale (cfr. consid. 2.9.2) e
predisposta una nuova valutazione da parte del consulente in integrazione
professionale (cfr. consid. 2.10), renda un nuovo provvedimento. (…)” (doc. AI
141/27) – questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI nel ritenere che – viste le
annotazioni 17 dicembre 2009 del dr. __________ (“(…) in considerazione della
particolarità del caso ritengo indicato sottoporre pure al SAM la questione se
l’assicurata necessita di aiuto regolare e continuo da parte di terzi con ev.
inchiesta in secondo tempo. (…)”, IV/Bis) – è necessario svolgere
ulteriori accertamenti per potersi pronunciare circa il diritto all’assegno per
grandi invalidi.
Di
conseguenza il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione affinché,
effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto
all’assegno per grandi invalidi.
8. Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
Fatti
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto all’assegno per grandi
invalidi.
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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