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Decisione

32.2009.224

Le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero sono impugnabili direttamente dinnanzi al Tribunale federale amministrativo (TAF). Ricorso al TCA irricevibile e atti trasmessi per ragioni d

22 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2009.224

Data decisione, Autorità:

22.12.2009, TCA

Titolo:

Le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero sono impugnabili direttamente dinnanzi al Tribunale federale amministrativo (TAF). Ricorso al TCA irricevibile e atti trasmessi per ragioni di competenza al TAF

IRRICEVIBILITÀ

art. 69 cpv. 1 let. b LAI

art. 58 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2009.224

FS

Lugano

22 dicembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2009

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 novembre 2009 emanata

da

Ufficio centrale di compensazione Ufficio

AI assicurati

all'estero, 1211 Ginevra 2

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione 4 novembre 2009 (doc. A) l’Ufficio AI per gli assicurati residenti

all’estero ha confermato il progetto di decisione 9 settembre 2009 con il quale

l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni in quanto dai periodi di incapacità lavorativa appurati “(…) emerge

che non vi è stata un’incapacità lavorativa in misura del 40% per la durata di

un anno senza interruzioni. (…)” (doc. B).

Quale

rimedio di diritto l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha

indicato il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale d’Appello,

Lugano.

1.2. Con

ricorso 15 dicembre 2009 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la succitata decisione e chiesto:

"

1. Il ricorso è

accolto.

§ Di conseguenza la decisione impugnata è

annullata.

In luogo e vece della stessa è emanata

una nuova decisione, in virtù della quale è accolta la domanda di prestazioni,

previo accertamento che vi è stata incapacità lucrativa in misura del 40% per

la durata di un anno senza notevoli interruzioni.

Protestate spese, tassa e indennità." (I)

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 7 novembre 2008 nella causa B.,

9C_792/2007; STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H

183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00).

2.2. Occorre

innanzitutto esaminare la competenza territoriale del TCA essendo la decisione

4 novembre 2009 stata emessa dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti

all’estero.

L’art.

58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv.1).

Se

l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale

delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo

datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di

queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del

Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità

che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente

tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

L’art.

69 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile

alla fattispecie concreta) prevede però che in deroga all’art. 58 LPGA (circa

la possibilità per la LAI di prevedere deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv.

1 LAI) le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero

sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale federale amministrativo.

Questo

TCA non è dunque competente per trattare il presente caso (in argomento cfr.

anche la STF del 6 marzo 2009, [9C_313/2008]).

Visto

quanto precede il ricorso va dunque dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi

al Tribunale federale amministrativo per ragioni di competenza.

2.3. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Viste

le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata

l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha indicato erroneamente

quale rimedio di diritto il ricorso al TCA (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale

rinuncia a prelevare delle spese.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi al Tribunale amministrativo federale, 3000 Berna 14 per ragioni di

competenza.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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