32.2009.225
La docunmentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria. A torto quindi l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
23 aprile 2010Italiano14 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.225
Data decisione, Autorità:
23.04.2010, TCA
Titolo:
La docunmentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria. A torto quindi l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.225
FS
Lugano
23 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 novembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 14 dicembre 2001 (doc. AI 24/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di prestazioni di RI 1, classe 1974, in quanto, essendo egli abile in misura
completa in attività leggere generiche che non richiedono qualifiche professionali
speciali, dal confronto dei redditi di riferimento non risulta un grado
d’invalidità pensionabile.
La
decisione amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel
mese di settembre 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 27/1-9).
Con
decisione 9 novembre 2009 (doc. AI 33/1-2), preavvisata con progetto 30
settembre 2009 (doc. AI 29/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della
richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:
"
(...)
Lei ha nuovamente inoltrato una richiesta per
Provvedimenti professionali e Rendita.
Con decisione del 14.12.2001 avevamo respinto la sua
precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente
dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
In data 26.10.2009 abbiamo ricevuto delle osservazioni
al progetto di decisione del 30.09.2009, tuttavia non vi era allegata della
documentazione medica atta a giustificare una possibile revisione di quanto già
valutato. Trascorso il termine d’attesa non è stata prodotta alcuna
giustificazione medica e quindi si conferma il progetto di decisione del
30.09.2009.
(…)"
(doc. AI 33/1)
1.3. Con
il presente ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 – domandata
l’assistenza giudiziaria in caso di soccombenza e rilevato, in particolare, che
“(…) l’Ufficio AI aveva già prima di prendere la propria decisione nuove valutazioni
mediche e soprattutto era a conoscenza che l’assicurazione infortuni conosceva
il caso, che dal novembre 2008 prevedeva un’incapacità lavorativa totale (doc.
H). Sulla scorta di queste circostanze, l’Ufficio non poteva pertanto liquidare
il caso senza entrare nel merito, tanto più che – lo si apprende dall’ultimo
certificato del Prof. __________ (doc. O) – un autorevole medico
cantonale è dell’opinione che il ricorrente debba beneficiare perlomeno di una
“riqualifica professionale”. (…)” (doc. AI 39/5) – ha chiesto:
"
(...)
1. Il ricorso 9 dicembre 2009 di RI 1, è accolto.
a. Di conseguenza è
annullata la decisione 9 novembre 2009 dell’Uffico dell’assicurazione invalidità,
che pertanto è tenuto ad entrare in materia della domanda di prestazioni formulata
da RI 1, emettendo in seguito una decisione sul merito.
2. Tasse e spese di giustizia a carico dell’Ufficio
dell’AI, che rifonderà a controparte congrue ripetibili.
3. Intimazione alle parti come di rito.
(…)"
(doc. AI 39/6)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
evidenziando che “(…) con il gravame che ci occupa l’assicurato ha trasmesso
vari documenti medici (doc.ti A-I e O – la maggior parte dei quali,
peraltro, di data antecedente settembre 2009, ciò che prova come fosse
possibile e molto semplice per il ricorrente trasmettere detti documenti
addirittura già con la domanda all’origine della decisione avversata), che non
si è mancato di già sottoporre per valutazione al SMR. Considerato come il Dr. __________
abbia potuto concludere che “dalla documentazione risulta un danno alla
salute con probabile influsso prolungato sulla CL in attività abituale
(problematica lombare e cervicale)” e soprattutto valuti “indicata
l’entrata in materia richiedendo in particolare la documentazione __________,
in seguito probabilmente indicata valutazione reumatologica peritale” (vedi
annotazione del medico del 19 gennaio 2010 allegate), si precisa che
l’amministra-zione provvederà a istruire il caso, considerando – a dipendenza
dell’esito della presente procedura – l’allegato ricorsuale quale nuova
richiesta. Ciò, evidentemente, non prima della crescita in giudicato
della sentenza di questa lodevole Corte. (…)” (IV).
Fatti
1.5. Con
osservazioni 2 febbraio 2010 – rilevato, in particolare, che l’Ufficio AI “(…) mette nelle mani di
codesto lodevole Tribunale unicamente la questione a sapersi se le osservazioni
(ndr. recte: la risposta) 22 gennaio 2010 sono una dichiarazione di
acquiescenza o meno, siccome dal profilo pratico, che il ricorso sia accolto o
respinto o ritirato, in ogni caso l’Ufficio si dichiara disposto ad esaminare
meglio il caso del ricorrente, ciò che appunto corrisponde al paetitum 1.a
del ricorrente che chiedeva che si entrasse in materia alla sua richiesta di
prestazioni AI, così come appunto ammesso dal SMR e dall’Ufficio AI stesso.
A mente del ricorrente le osservazioni 22 gennaio 2010 costituiscono chiaramente
dichiarazione di acquiescenza e la richiesta di emanare una sentenza da parte
di codesto lodevole Tribunale non può che andare in questo senso. (…)” (VI,
punto 4, pag. 3) – l’avv. RA 1 ha chiesto che “(…) il ricorso 9 dicembre 2009 di RI
1 è accolto per acquiescenza dell’Ufficio AI (…)” (VI).
1.6. Con
osservazioni 15 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di
reiezione del ricorso puntualizzando che “(…) lo scrivente Ufficio non ha
dichiarato, come si tenterebbe invece di far credere, di “entrare in materia
della domanda di prestazioni” formulata dal ricorrente nel
settembre 2009 –, bensì che – ovviamente a dipendenza della procedura che
ci occupa – istruirà il caso ma a partire dall’allegato ricorsuale in oggetto,
considerandolo così quale (nuova) richiesta di prestazioni. (…)” (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117
V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra
nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di
vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts
für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berück-sichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame è da ritenere che rispetto a quanto emerso dagli accertamenti
alla base della decisione 14 dicembre 2001 (capacità lavorativa totale in
attività leggera e generica che non richieda qualifiche professionali
specifiche, vedi doc. AI 24/1/2) sia verosimilmente intervenuta una modifica
della situazione invalidante.
Infatti,
dalla documentazione medica prodotta con il ricorso risulta che l’assicurato è
stato ripetutamente indagato da un punto di vista neurologico per delle
problematiche lombari e cervicali e che, da ultimo, nel rapporto 24 novembre
2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________, Primario rispettivamente Medico
Assistente presso il Servizio di Neurochirurgia dell’Ospe-dale Regionale di __________,
hanno concluso che “(…) per quanto riguarda l’attività lavorativa è possibile
che il dolore cervicale e la sindrome lombare compromettano il tipo di lavoro
svolto dal paziente, che è quello di pittore. Pertanto riteniamo eventualmente
indicata una riqualifica lavorativa. (…)” (doc. O).
Al
riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 19 gennaio
2010, dopo aver elencato la documentazione medica prodotta con il ricorso, ha
concluso che “(…) – dalla documentazione risulta un danno alla salute con probabile
influsso prolungato sulla CL in attività abituale (problematica lombare e
cervicale) – indicata entrata in materia richiedendo in particolare la documentazione
__________, in seguito probabilmente indicata valutazione reumatologica peritale
(…)” (doc. IV/Bis).
Viste
le risultanze appena esposte, anche se va stigmatizzato il fatto che
l’assicurato non ha prodotto tempestivamente la documentazione precedente alla domanda
di prestazioni del settembre 2009 – ritenuto che l’Ufficio AI (nonostante
nella domanda di prestazioni fossero indicate: una discopatia e tre ernie di
cui una operata, un’inabilità lavorativa del 100% dal settembre 2008,
l’assicuratore d’indennità giornaliera, il nome di medici specialisti e
un’operazione chirurgica nell’agosto 2009; vedi doc. AI 27/7) non ha fissato un
termine per produrre la pertinente documentazione con l’avvertenza che in caso
contrario non sarebbe entrato nel merito (cfr. consid. 2.3) e considerato il
tempo intercorso tra la decisione di rifiuto del 14 dicembre
2001 (doc. AI 24/1-2) e quella del 9 novembre 2009 di non entrata nel merito –, questo
Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid.
Considerandi
2.
), la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende
verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto
che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.
Di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni
ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia
effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti
del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.
2.6
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009, STF I 911/06 del 2
febbraio 2007).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come al consid.
2.5
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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