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Decisione

32.2009.225

La docunmentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria. A torto quindi l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda

23 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con

osservazioni 2 febbraio 2010 – rilevato, in particolare, che l’Ufficio AI “(…) mette nelle mani di

codesto lodevole Tribunale unicamente la questione a sapersi se le osservazioni

(ndr. recte: la risposta) 22 gennaio 2010 sono una dichiarazione di

acquiescenza o meno, siccome dal profilo pratico, che il ricorso sia accolto o

respinto o ritirato, in ogni caso l’Ufficio si dichiara disposto ad esaminare

meglio il caso del ricorrente, ciò che appunto corrisponde al paetitum 1.a

del ricorrente che chiedeva che si entrasse in materia alla sua richiesta di

prestazioni AI, così come appunto ammesso dal SMR e dall’Ufficio AI stesso.

A mente del ricorrente le osservazioni 22 gennaio 2010 costituiscono chiaramente

dichiarazione di acquiescenza e la richiesta di emanare una sentenza da parte

di codesto lodevole Tribunale non può che andare in questo senso. (…)” (VI,

punto 4, pag. 3) – l’avv. RA 1 ha chiesto che “(…) il ricorso 9 dicembre 2009 di RI

1 è accolto per acquiescenza dell’Ufficio AI (…)” (VI).

1.6. Con

osservazioni 15 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di

reiezione del ricorso puntualizzando che “(…) lo scrivente Ufficio non ha

dichiarato, come si tenterebbe invece di far credere, di “entrare in materia

della domanda di prestazioni” formulata dal ricorrente nel

settembre 2009 –, bensì che – ovviamente a dipendenza della procedura che

ci occupa – istruirà il caso ma a partire dall’allegato ricorsuale in oggetto,

considerandolo così quale (nuova) richiesta di prestazioni. (…)” (VIII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva

di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e

stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello

di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,

117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117

V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg

Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra

nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di

vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen

in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts

für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui

l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante

mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima

deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Occorre

qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berück-sichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame è da ritenere che rispetto a quanto emerso dagli accertamenti

alla base della decisione 14 dicembre 2001 (capacità lavorativa totale in

attività leggera e generica che non richieda qualifiche professionali

specifiche, vedi doc. AI 24/1/2) sia verosimilmente intervenuta una modifica

della situazione invalidante.

Infatti,

dalla documentazione medica prodotta con il ricorso risulta che l’assicurato è

stato ripetutamente indagato da un punto di vista neurologico per delle

problematiche lombari e cervicali e che, da ultimo, nel rapporto 24 novembre

2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________, Primario rispettivamente Medico

Assistente presso il Servizio di Neurochirurgia dell’Ospe-dale Regionale di __________,

hanno concluso che “(…) per quanto riguarda l’attività lavorativa è possibile

che il dolore cervicale e la sindrome lombare compromettano il tipo di lavoro

svolto dal paziente, che è quello di pittore. Pertanto riteniamo eventualmente

indicata una riqualifica lavorativa. (…)” (doc. O).

Al

riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 19 gennaio

2010, dopo aver elencato la documentazione medica prodotta con il ricorso, ha

concluso che “(…) – dalla documentazione risulta un danno alla salute con probabile

influsso prolungato sulla CL in attività abituale (problematica lombare e

cervicale) – indicata entrata in materia richiedendo in particolare la documentazione

__________, in seguito probabilmente indicata valutazione reumatologica peritale

(…)” (doc. IV/Bis).

Viste

le risultanze appena esposte, anche se va stigmatizzato il fatto che

l’assicurato non ha prodotto tempestivamente la documentazione precedente alla domanda

di prestazioni del settembre 2009 – ritenuto che l’Ufficio AI (nonostante

nella domanda di prestazioni fossero indicate: una discopatia e tre ernie di

cui una operata, un’inabilità lavorativa del 100% dal settembre 2008,

l’assicuratore d’indennità giornaliera, il nome di medici specialisti e

un’operazione chirurgica nell’agosto 2009; vedi doc. AI 27/7) non ha fissato un

termine per produrre la pertinente documentazione con l’avvertenza che in caso

contrario non sarebbe entrato nel merito (cfr. consid. 2.3) e considerato il

tempo intercorso tra la decisione di rifiuto del 14 dicembre

2001 (doc. AI 24/1-2) e quella del 9 novembre 2009 di non entrata nel merito –, questo

Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid.

Considerandi

2.

), la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende

verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto

che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni

ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia

effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti

del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.

2.6

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009, STF I 911/06 del 2

febbraio 2007).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come al consid.

2.5

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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