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32.2009.226

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20 giugno 2011Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

I 192/02 del 23 ottobre 2003, I 401/02 del 4 aprile 2002; cfr. anche marginale

no. 1013 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).

La Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) stabilisce, al pto. 1013, che le tossicomanie (sindromi

da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 p. 236,

9C_395/2007], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC

1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600, Pratique VSI 1996, p.317, 2001, p. 223,

2002, p.30], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]), non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono

tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se:

– sono la

conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica,

oppure

– hanno

causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione

cerebro-organico-neurolo-gica oppure un irreversibile mutamento di natura organica

della personalità affettiva.

Il punto 1013.1 della medesima circolare prevede che “per quanto riguarda

la dipendenza dall’alcool, la medicina distingue tra disturbi

psichici indotti (provocati dal consumo di alcol) e disturbi psichici

indipendenti (associati al consumo di alcol). In genere i sintomi psichici sono

indotti e tendono a regredire da soli nelle settimane successive l’inizio

dell’astinenza, ragion per cui non possono essere oggetto di una diagnosi

psichiatrica separata. La presenza di una comorbilità psichica non è di per sé

giuridicamente sufficiente al riconoscimento di un’invalidità da dipendenza. L’affezione

psichica diagnosticata deve essere con

verosimiglianza preponderante concausa

dell’incapacità al guadagno dell’assicurato. In caso di più disturbi, la valutazione

medica deve precisare le conseguenze di ognuno di essi sulla capacità al lavoro

e definire il grado di capacità al lavoro che l’assicurato potrebbe raggiungere

senza le conseguenze della dipendenza (9C_395/2007)”.

Nella sentenza 9C_395/2007 del 15 aprile 2008, il

Tribunale federale, annullando la sentenza dei giudici cantonali, ha confermato

la correttezza della decisione con la quale l’amministrazione aveva rifiutato

ad un assicurato il diritto a prestazioni, dato che la sua incapacità

lavorativa - causata da una tossicodipendenza, non invalidante ai sensi della

legge – poteva essere ristabilita in maniera completa grazie ad un’astensione

dall’alcol.

L’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

3.

3.1 D'après les conclusions de l'expertise confiée

aux médecins du Service psychiatrique de X.________, l'assuré souffrait d'un

trouble de la personnalité évoluant vraisemblablement depuis son adolescence,

qui avait pour conséquence une consommation d'alcool excessive, servant de

palliatif à ses difficultés. En raison de cette double pathologie, l'assuré

présentait depuis bientôt quinze ans une dégradation sociale, familiale et

actuellement physique croissante. Les conséquences sur son comportement étaient

importantes. Impulsif, l'assuré était incapable d'anticiper ses actions et

d'agir en fonction des conséquences de ses actes. D'humeur instable, ses éclats

de colère pouvaient dégénérer en violence verbale et physique. L'impulsivité

qu'il ne parvenait que partiellement à contenir et les mouvements

d'agressivité, voire de violence dont il pouvait faire preuve étaient la

conséquence du trouble de la personnalité et étaient renforcés par la

consommation excessive et quotidienne d'alcool (rapport du 14 juillet 2004).

3.2 Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a

estimé que l'expertise expliquait clairement qu'un trouble de la personnalité

était à l'origine de l'alcoolisme du recourant. S'agissant d'un alcoolisme

secondaire à une pathologie antérieure, l'incapacité de travail découlait des

effets combinés de ces deux pathologies. Compte tenu d'une incapacité de

travail totale, l'assuré avait droit à l'octroi d'une rente entière

d'invalidité.

3.3 L'office AI conteste le

bien-fondé des conclusions de l'expertise sur lesquelles se sont fondés les

premiers juges. Sans remettre en cause la pertinence de ce diagnostic, il

reproche aux experts de n'avoir pas explicité comment et pourquoi le trouble de

la personnalité influait négativement sur la capacité de travail de l'assuré.

De plus, les éléments anamnestiques recueillis n'étaient pas suffisants pour

affirmer que l'alcoolisme de l'assuré était consécutif à son trouble de la

personnalité. Afin de compléter ces lacunes et de faire une anamnèse détaillée

et descriptive des faits dans le but de déterminer la chronologie et

l'étiologie de l'alcoolisme, une audition médico-juridique a été mise en oeuvre.

Il en est ressorti que l'assuré avait débuté sa consommation d'alcool dès son

plus jeune âge dans le cadre familial, consommation qui avait augmenté de façon

sporadique, puis s'était faite de plus en plus régulière pour entraîner une

dépendance. Pour l'office AI, cette dépendance était à l'origine des

débordements de l'assuré. La période d'incarcération subie par l'assuré avait

démontré qu'en l'absence de toute possibilité de consommer de l'alcool,

l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante nécessitant un

suivi spécialisé, malgré son trouble de la personnalité.

4.

4.1 Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise

concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief

d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées,

si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon,

l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,

même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas

les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les

affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien

plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au

résultat de l'expertise. On ne peut exclure, selon les cas, que le Tribunal

fédéral retienne une interprétation divergente des conclusions de l'expertise

ou, au besoin, ordonne une instruction complémentaire sous la forme d'une

nouvelle expertise médicale (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004, consid. 2.1;

voir également ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les

références).

4.2 Les experts retiennent que l'assuré présente un

trouble de la personnalité évoluant depuis l'adolescence, qui a pour

conséquence une consommation excessive d'alcool. Cette double pathologie rend

l'assuré incapable de travailler depuis le mois de septembre 2002 au moins.

Pour autant, les conclusions de ce rapport ne suffisent pas à fonder un droit

de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité. Comme le relève à

juste titre l'office AI, l'expertise - établie dans le contexte différent d'une

enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance

- n'examine pas directement un certain nombre de questions utiles pour statuer

sur la demande de prestations. Ainsi, elle n'apporte que peu d'informations

utiles sur le degré de gravité intrinsèque du trouble de la personnalité et sur

l'importance que celui-ci aurait joué - en sus de graves difficultés conjugales

et professionnelles - dans le développement et la fixation de l'addiction. Au

regard des imperfections de l'expertise et de la complexité de la situation, on

ne saurait reprocher à l'office AI d'avoir procédé à une audition

(médico-juridique) de l'assuré afin de retracer l'historique de sa consommation

d'alcool (cf. supra consid. 2.3). Cela étant, des constatations pour

l'essentiel superposables de l'expertise et de l'audition, il ressort que

l'assuré a débuté dès son adolescence une consommation occasionnelle d'alcool,

laquelle a augmenté avec l'apparition de difficultés professionnelles et

conjugales au début des années 90. La situation s'est continuellement dégradée

depuis lors. En raison du refus de payer la pension alimentaire de ses enfants,

l'assuré a été condamné en 2002 à une peine de douze mois d'emprisonnement.

L'assuré a souligné que le cadre carcéral lui a apporté durant cette période

une stabilité tant sur le plan physique que psychique; il a notamment apprécié

de pouvoir travailler et de ne pas souffrir de solitude. A la lumière de cette

dernière circonstance, il appert qu'une abstinence prolongée est de nature à

permettre à l'assuré de recouvrer une capacité de travail complète, sans que le

trouble de la personnalité n'influe négativement sur celle-ci. Les

circonstances de fait ne laissent d'ailleurs nullement supposer que ce trouble

présente, en soi, un degré de gravité tel qu'il doive être assimilé à une

atteinte à la santé psychique constitutif d'une invalidité. Ainsi, l'anamnèse

ne fait pas état de difficultés psychologiques particulières rencontrées par

l'assuré sur le plan social et professionnel durant la période qui a précédé

l'installation de la dépendance. Que l'assuré ait montré par la suite des

signes d'agressivité, notamment à l'encontre de sa famille, n'autorise pas

encore à penser que ce comportement, qui s'inscrivait d'ailleurs dans un

contexte familial et socio-professionnel difficile, était susceptible d'influer

sur la capacité de travail de l'assuré. S'il est indubitable que l'alcoolisme a

conduit l'assuré à une déchéance sociale prononcée, cet état ne saurait

actuellement être assimilé à une atteinte à la santé à caractère invalidant.

Sur le vu de ce qui précède, on ne peut tenir pour établi, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que l'assuré présente une atteinte à la santé

psychique susceptible d'entraîner une invalidité. C'est ainsi à juste titre

que, contrairement au point de vue des premiers juges, l'office AI a refusé la

demande de prestations.

4.3 Il n'y a pas lieu de prêter une attention

particulière aux développements de la juridiction cantonale, en tant qu'ils ont

pour but de confirmer, sinon de justifier, le diagnostic posé par les experts.

Les premiers juges se livrent en effet à des conjectures qui relèvent de la

science médicale et, en cela, outrepassent largement les limites de leurs

compétences. A titre d'exemples, on retiendra que pour étayer les conclusions

de l'expertise, les premiers juges procèdent à des constatations de fait

insoutenables au regard de l'anamnèse, des observations cliniques et de la

discussion figurant dans l'expertise (« Comme bon nombre de troubles de la

personnalité, celui que présentait le recourant comportait une vulnérabilité

accrue, du fait d'une capacité d'adaptation limitée en cas de débordement

interne ou de circonstances de vie difficiles »), tiennent pour établi un

diagnostic qui n'a été retenu par aucun des médecins consultés (existence de

troubles dépressifs récurrents) ou encore fondent leur raisonnement sur des

éléments tirés apparemment de la littérature médicale sans pour autant donner

de références précises (« La notion de trouble de la personnalité structurel,

constitutive de la personnalité, plus ou moins compensée pendant une période de

vie avec une adaptation relative de l'individu, mais susceptible de décompenser

progressivement en provoquant des symptômes variés (dépression, anxiété,

recours aux toxiques, par exemple), est une notion de base, communément admise

et largement documentée par une abondante littérature scientifique parue depuis

une trentaine d'années »).

Occorre pertanto verificare se l’alcolismo è la

conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica

preesistente oppure se la dipendenza dall’alcool è la ragione di un susseguente

danno alla salute suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera

permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).

La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione

sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono di per sé degli scopi

per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge (Pratique

VSI 2001 consid. 7 p. 228).

2.5. L’UAI,

conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2007.361 del 6

novembre 2008 (cfr. consid. 2.1.), con lo scopo di accertare in maniera

approfondita lo stato di salute psichica dell’assicurata, ha affidato al Centro

peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) di Bellinzona l’incarico di

eseguire una perizia psichiatrica.

Nel

rapporto peritale del 5 marzo 2009, il dr. __________, medico assistente e il

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttore del

Centro peritale, hanno ritenuto non sussistere alcuna diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno posto quelle di “dipendenza

etilica in remissione completa (ICD10-F10.202); tratti di personalità

borderline” (cfr. doc. 71-5).

Gli

specialisti si sono così espressi:

"

(…)

Siamo confrontati con una donna di 54 anni in

cura specialistica presso lo psichiatra Dr. __________ dal mese di settembre

2003.

A causa da una dipendenza da alcool l'A. è stata

ricoverata in passato dapprima presso la Clinica __________ e quindi presso la

Clinica __________.

Un ulteriore ricovero, a causa di una

sintomatologia ansioso-depressiva, si è reso necessario presso l'Ospedale di __________

il mese di dicembre 2007.

Nel corso della precedente valutazione peritale

SAM (marzo 2007) l'A. è stata ritenuta abile al lavoro in misura completa dal

perito psichiatra Dr. __________ il quale aveva diagnosticato tratti di

personalità borderline ed una dipendenza etilica in fase di remissione

parziale.

Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo

tenuti, come richiesto dal TCA con decisione del 6 novembre 2008, a valutare l'evoluzione delle condizioni psichiche dell'A. dalla perizia SAM ad oggi.

Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con

l'A. risulta sovrapponibile alla valutazione dello psichiatra Dr. __________ risalente

a 2 anni fa.

L'esame psichico è risultato sostanzialmente

nella norma ad eccezione della presenza di deficit della memoria e di una lieve

deflessione timica in assenza di suicidabilità e in presenza di un istinto

vitale conservato.

L'A. si è presentata all'appuntamento curata

nell'aspetto, con un atteggiamento collaborante nei confronti

dell'interlocutore ed è riuscita ad esporre adeguatamente la sua situazione.

Ha riferito di cercare il contatto con le

persone, pur sentendosi talvolta in ansia quando si ritrova in luoghi chiusi ed

affollati, di avere periodi in cui non riesce a riposare adeguatamente durante

la notte senza tuttavia risentirne durante la giornata e di essere riuscita ad

aumentare il peso corporeo riuscendo a ritrovare il gusto nell'alimentarsi.

Ha riferito di aver imparato a prendere le cose

con filosofia e a non più lasciarsi influenzare da persone con idee negative.

Ha inoltre affermato di avere sotto controllo il problema dell'abuso di etile e

di essere riuscita a riprendere in mano la sua vita.

Grazie all'adeguata presa in carico specialistica

presso il Dr. __________, la situazione dal mese di marzo 2007 ad oggi si è

quindi mantenuta stazionaria se non addirittura migliorata.

Quanto fin ora descritto è confermato dal modo di

trascorrere le giornate da parte dell'assicurata.

Essa si sveglia al mattino, fa colazione, si

prende cura della propria persona, si mantiene aggiornata, è in grado di

occuparsi delle pulizie di casa, di andare a fare la spesa, di incontrarsi

regolarmente con delle amiche e di pranzare con loro, di occuparsi di

giardinaggio, e globalmente quindi di mantenere un funzionamento di buon

livello.

Il ricovero avvenuto il mese di dicembre 2007

presso l'Ospedale di __________ (degenza dal 21.12.2007 al 16.01.2008) si è

reso necessario nell'ambito di un transitorio peggioramento della

sintomatologia ansioso-depressiva legato con grande probabilità alla solitudine

insorta durante il periodo delle feste natalizie. La degenza aveva comunque

consentito all'A. di beneficiare di un progressivo miglioramento della

sintomatologia lamentata.

In questo senso il peggioramento delle condizioni

psichiche che ha portato al ricovero appare come transitorio e nell'ambito di

una sostanziale stabilità del quadro clinico come dal mese di marzo 2007 ad

oggi.

In occasione del ricovero citato, l'A. è stata

sottoposta ad una batteria di test neuropsicologici che hanno mostrato deficit

a livello della memoria a breve e lungo termine e del pensiero logico, ma

"non chiaramente di entità patologica".

Durante il colloquio non sono sembrati esserci

deficit tali da impedire all'A. di sostenere adeguatamente la discussione.

Per quanto finora descritto non possiamo che

confermare il quadro clinico oggettivato durante la perizia SAM del marzo 2007

e quindi considerare l'A. abile al lavoro in misura completa." (Doc.

71/5-6)

Nelle sue annotazioni dell’11 marzo 2009, il dr. D.

__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato che “in pratica viene confermata la

valutazione valetudinaria come da SAM 3.2007, quindi si conferma la decisione

di ottobre 2007” (doc. 72-1).

2.6. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione di

negarle il diritto ad una rendita, trasmettendo al TCA i seguenti referti

medici:

-

referto del 14 dicembre 2009 della Clinica

psichiatrica __________, indirizzato allo psichiatra curante dell’assicurata,

dr. __________, concernente il ricovero a partire dal 17 novembre 2009, del

seguente tenore:

" Diagnosi

o

disturbo di personalità schizoide (ICD10-F60.1)

o

sindrome da dipendenza da alcool (ICD10-F10.2)

(…)

Status e

valutazione:

Durante la degenza ci

siamo confrontati con una paziente il cui tono dell’umore appare in asse,

malgrado a tratti, durante i colloqui, lasci trapelare spunti depressivi

correlati a tematiche di solitudine. Si evidenziano modesti deficit di

attenzione e concentrazione e sfumate lacune mnestiche della memoria a breve

termine. Il pensiero a tratti appare incomprensibile, con alterata continuità

logica ma, se richiesto dall’interlocutore, la paziente riesce a ricomporre la

finalità del pensiero. Vi sono idee prevalenti riguardo la famiglia

(preoccupazione per la salute della madre, ad esempio) e riguardo la propria

figura corporea ed il peso. L’affettività è adeguata. La critica della

problematica alcolica è solo parziale; la dipendenza viene minimizzata e la paziente

sostiene di avere “tutto sotto controllo”. Durante la degenza constatiamo che

le capacità di socializzazione della paziente sono buone, così come le sue

iniziative e occupazioni. Ella si occupa con attività ergoterapiche sia in

atelier che in reparto (lavori manuali, disegni, cucinare per la cena

terapeutica) e le porta a termine senza l’ausilio degli operatori. I lavori

svolti sono però di scarsa complessità ed il livello raggiunto non corrisponde

all’atteso per l’età – soprattutto i disegni appaiono quasi infantili. Invece

buona l’organizzazione in cucina. La paziente, malgrado la scarsa critica,

appare accettare le nostre proposte di aiuto (__________, ecc.) tranne la

curatela: ella sostiene di aver sempre gestito il proprio patrimonio senza

causare debiti, e vivrebbe un curatore come una grande intrusione e perdita di

libertà. Per quanto riguarda la progettualità per il futuro e l’occupazione, la

paziente vorrebbe dedicarsi al volontariato (__________) ma si constata una

difficoltà della paziente stessa a realizzare il suo proposito. Pertanto si

valutano le alternative di occupazione al fine di offrire una attività

giornaliera (per esempio il Centro diurno di __________, che si trova però a __________).

La paziente ha

chiesto la dimissione per il 17 dicembre al fine di poter raggiungere il

fratello ed i genitori a __________ per festeggiare il Natale.” (Doc. C)

-

referto del dicembre 2009, concernente la

valutazione psicologica dell’assicurata, nel quale la psicologa __________

della Clinica psichiatrica __________ giunge alle seguenti conclusioni:

" ICD10:

Disturbo della personalità schizoide (F60.1)

Sindrome

da dipendenza da alcool (F10.2)

I colloqui con la signora RI 1 avevano come scopo primario una

valutazione di tipo neuropsicologico e secondariamente volevano avere una

funzione di sostegno. La signora si è sempre mostrata collaborante durante gli

incontri e nell’esecuzione dei test, la scarsa presenza di critica non ha però

permesso un lavoro più approfondito sugli aspetti depressivi. La signora tende

a minimizzare sia l’abuso di alcool, dicendo che consuma solo qualche bicchiere

di vino bianco quando riceve delle delusioni, che la tendenza depressiva.”

(Doc. D).

-

referto dell’11 dicembre 2009 concernente

l’esame MRI cerebrale, nel quale il dr. __________ ha posto le seguenti

conclusioni:

" Atrofia

cerebrale senza progressione rispetto all’indagine del 2007.

Atrofia cerebellare

senza sostanziali modificazioni rispetto al 2007.

Piccole alterazioni

aspecifiche della sostanza bianca in prima ipotesi esiti infartuali meglio

evidenti che all’esame precedente.

Reperti di seni

paranasali sostanzialmente invariati.” (Doc. E)

Nelle annotazioni dell’11 gennaio 2010, il dr. __________

del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

"

(…)

Valutazione testistica eseguita il 24.11.2009,

04.12.2009, 09.12.2009.

I test somministrati sono diversi da quelli

eseguiti durante il ricovero a __________ e quindi non direttamente

confrontabili, ad eccezione del Mini-Mental State Examination dove l'A. totalizza

un punteggio di 25 (punteggio al di sotto di un cut off di 24 è da ritenersi

patologico), lo stesso ottenuto durante la degenza a __________.

L'esito della valutazione testistica effettuato

alla __________ conferma la presenza di una compromissione della memoria a

breve e lungo termine, dato evidenziato sia nel ricovero a __________ che

clinicamente durante la valutazione peritale del Centro peritale. Infatti il

Dr. __________ riporta la presenza di deficit della memoria che sono stati

quindi presi in considerazione.

L'esame strumentale MRI cerebrale del 11.12.2009

conferma la presenza di "atrofia cerebrale senza progressione rispetto

all'indagine del 2007. Atrofia cerebellare senza sostanziali modificazioni

rispetto al 2007. Piccole alterazioni aspecifiche della sostanza bianca in

prima ipotesi esiti infartuali meglio evidenti che all'esame precedente,

reperti dei seni paranasali sostanzialmente invariati".

Gli esami testistici sono stati eseguiti a poca

distanza (24.11 – 9.12.2009) dal ricovero coatto, ricovero avvenuto il

17.11.2009 a causa di una grave sindrome da impregnazione alcolica. La

compromissione della memoria a breve e lungo termine può essere ancora

imputabile alla problematica etilica. Per una valutazione adeguata è necessaria

un'astinenza etilica controllata di 2 – 3 mesi, fatto questo non raggiunto con

il ricovero a __________, ricovero terminato il 17.12.2009 su richiesta

dell'assicurata che presenta una solo parziale critica verso la problematica

etilica.

Conclusioni:

dalla documentazione presentata in sede di

ricorso risulta la persistenza d'una problematica importante di abuso etilico.

La sindrome depressiva rilevata in occasione del

ricovero a __________ non trova più conferma sia nella valutazione peritale del

dr. __________ che nell'ultimo ricovero a __________, messo in atto per una

disintossicazione, confermando il carattere transitorio del disturbo

affettivo." (Doc. IV/bis)

Il rappresentante dell’assicurata ha poi inviato

al TCA la seguente documentazione medica:

-

scritto del 29 gennaio 2010 indirizzato al

signor RA 1 dal dr. __________, del seguente tenore:

" Faccio

espresso riferimento all'incarto di cui in epigrafe e come da lei richiesto

commento in breve le annotazioni dei medici dell'AI __________ e __________,

parte integrante della replica di UAI del 14.01.2010.

In questa si afferma

testualmente "dalla documentazione presentata in sede di ricorso

risulta la persistenza di una problematica importante di abuso etilico. La

sindrome depressiva … … non trova più conferma …, confermando il carattere

transitorio del disturbo affettivo".

In realtà come

confermato dal rapporto di dimissione della __________ di __________, la

paziente è stata da me ricoverata coattivamente per una minaccia suicidaria e

ripresa del consumo etilico. I colleghi dell'ospedale riconfermano la presenza

attuale di una sindrome depressiva ricorrente ICD10-F33.1 oltre che un disturbo

di personalità misto ICD10-F61.0, e solo subordinatamente la sindrome da

dipendenza alcolica con una sindrome amnestica con deterioramento cognitivo ICD10-F10.6,

come già più volte segnalato dal sottoscritto e mai rilevate dai medici di

UAI."

(Doc. F)

-

rapporto del 15 gennaio 2010 della Clinica __________

relativo alla degenza dell’assicurata dal 17 novembre 2009 al 28 dicembre 2009,

del seguente tenore:

" Diagnosi:

-

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1)

- disturbo di

personalità misto (ICD10-F61.0)

-

sindrome di dipendenza da alcool, attualmente in astinenza ma in un ambiente

protetto (ICD10-F10.21) con deterioramento cognitivo (sindrome amnesica) (ICD10-F10.6)

(…)

Si tratta di una

paziente al primo ricovero presso la nostra struttura, giunge in Clinica a

seguito di una deflessione del tono dell'umore ed ideazione suicidale con ripresa

del consumo etilico. Al colloquio riferisce problemi conseguenti alla negazione

di una rendita AI; avrebbe ripreso l'assunzione di alcolici, fino ad una

bottiglia di vino bianco al giorno, ed è stato osservato un importante ritiro

sociale con denutrizione e con condotte autolesive. Infatti la paziente

racconta di aver assunto più volte (almeno tre volte) un quantitativo di

medicamenti eccessivo con alcol allo scopo di dormire e di non svegliarsi più.

Riporta il permanere di questo desiderio. Al momento dell'ingresso si valuta

un'etilmetria di 0.88‰.

All'ammissione la

paziente si presenta lucida, orientata nei quattro domini e collaborante. La

mimica e la gestualità sono consone. E' curata nell'aspetto e nell'igiene. Il

tono della voce è ben modulato. L'eloquio è spontaneo, fluido, ricco e

comprensibile. Non emergono errori della forma idetica, mentre il suo contenuto

è caratterizzato da pensieri autolesivi passivi. Emergono quote d'ansia, ed

insonnia di mantenimento. Nega dispercezioni. Presente parziale critica e

coscienza di malattia. Accetta il ricovero e le cure.

Durante la degenza ci

siamo confrontati inizialmente con una paziente il cui tono dell'umore appariva deflesso con tematiche

di solitudine. Vi sono idee prevalenti riguardo la famiglia (preoccupazione per

la salute della madre, ad esempio) e riguardo la propria figura corporea ed il

peso. L'affettività è adeguata. Si evidenziano modesti deficit di attenzione e

concentrazione e lacune mnesiche della memoria a breve termine. Il pensiero a tratti

appare incomprensibile, con alterata continuità logica ma, se richiesto

dall'interlocutore, la paziente riesce a ricomporre la finalità del pensiero.

Le capacità di socializzazione della paziente sono apparse buone, così come le

sue iniziative e occupazioni. Ella si é occupata con attività ergoterapiche sia

in atelier che in reparto (lavori manuali, disegni, cucinare per la cena

terapeutica) le ha portate a termine senza l'ausilio degli operatori. I lavori

svolti erano però di scarsa complessità ed il livello raggiunto non corrisponde

a quello atteso per l'età - soprattutto i disegni appaiono quasi infantili.

Invece buona l'organizzazione in cucina. Sottoponiamo pertanto la paziente a

test cognitivi (eseguiti dalla psicologa Dottoressa __________, e nello

specifico: Figura complessa di Rey, Test di Benton, MMSE) i cui referti sono

già in suo possesso. Inoltre la paziente viene sottoposta a RMN cerebri (Clinica __________ in data

11.12.2009, che risulta sostanzialmente invariata al confronto con la precedente

di due anni prima. Non abbiamo sottoposto la paziente a test proiettivi:

clinicamente si evidenziano più tratti disfunzionali che configurano un

disturbo di personalità, già descritto in altre valutazioni che sottolineanvano

l'instabilità e l'impulsività (tratti borderline) o lo schizoidismo. Rilevanti

ci appaiono anche l'immaturità, la tendenza alla manipolazione e

l'egocentrismo. Abbiamo quindi scelto di porre diagnosi ICD10 di disturbo misto

di personalità, collocabile in una organizzazione limite inferiore (vedi

Bergeret). E' possibile che il quadro sia complicato da una modificazione

organica di personalità. Durante la degenza constatiamo un miglioramento del

tono dell'umore, e la paziente non ha più manifestato idee autolesive. Abbiamo

mantenuto invariata la terapia antidepressiva impostata dal curante. Durante il

ricovero la paziente ha mantenuto l'astinenza, ed anche al rientro dai congedi

abbiamo rilevato una etilmetria negativa. All'inizio della degenza ha presentato una lieve sindrome astinenziale con

tremori degli arti superiori, regredita con benzodiazepine entro il terzo

giorno. Come richiesto dalla paziente stessa si è valutato, discutendone con i

curanti l'opportunità, di una terapia con Antabuse. A tal proposito, nonostante

non vi siano controindicazioni fisiche, si decide di NON consentire alla

paziente l'uso di Antabuse, considerata la sua impulsività riguardo

l'assunzione di sostanze alcoliche. Per quanto riguarda la progettualità per il

futuro e l'occupazione, la paziente vorrebbe dedicarsi al volontariato (__________)

ma si constata una difficoltà della paziente stessa a realizzare il suo

proposito. La paziente ha accettato l'aggancio propostole con __________) nella

persona della signora __________: un primo incontro è già stato effettuato in

Clinica con la signora __________ ed un secondo avrà luogo ambulatorialmente in

data 14 gennaio 2010 alle ore 10°°. Scopo di tali appuntamenti saranno la

valutazione di una occupazione del tempo (ev. __________?) e controlli regolari

tramite etilmetria a sorpresa, nonché il sostegno psicologico specialistico per

la problematica alcolica. La critica in merito a tale problematica permane

parziale; la paziente tende in genere a sminuire il consumo, ed a correlare

l'alcool esclusivamente ad un uso casalingo, in stati di particolare tristezza

o come antidoto all'insonnia. La paziente, malgrado la scarsa critica, appare

accettare le nostre proposte di aiuto, tranne la curatela: ella sostiene di

aver sempre gestito il proprio patrimonio senza causare debiti, e vivrebbe un

curatore come una grande intrusione e perdita di libertà. Inoltre siamo a

conoscenza del fatto che la paziente è seguita dall'Assistente Sociale del __________

di __________, signor __________, motivo per cui non si insiste ulteriormente per

imporle una curatela. Abbiamo segnalato il caso della signora RI 1 all'Ufficio

della Circolazione di __________ per subordinare la di lei patente di guida a

regolari controlli di etilmetria e CDT. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto

risposta da __________.

Si è concordato con

la paziente che un infermiere di __________ si presenterà con scadenza

trisettimanale al domicilio al fine di monitorare le condizioni generali e

l'assunzione regolare dei medicamenti. La paziente viene dimessa a domicilio,

dopo accordi presi con il curante." (Doc. G)

Nelle annotazioni del 9 febbraio 2010, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

Il rapporto di degenza della __________ del

15.01.2010, pone a livello diagnostico diagnosi diverse, ad eccezione della

sindrome di dipendenza, da quelle riportate nel rapporto intermedio di decorso

relativo allo stesso ricovero, stilato dagli stessi medici (Dr. __________ e

Dr.ssa __________).

In particolare nel rapporto intermedio del

14.12.2009 dopo quasi un mese di ricovero si cita la presenza di un disturbo di

personalità schizoide (ICD10-F60.1) e di sindrome di dipendenza da alcol (ICD10-F10.2)

mentre in quello terminale del 15.01.2010 (la dimissione avviene il

28.12.2009), si annota la presenza di una sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1), disturbo misto di personalità

(ICD10-F61.0), sindrome di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza ma in

un ambiente protetto (ICD10-F10.21) con deterioramento cognitivo (sindrome anamnestica)

(ICD10-F10.6).

Nella valutazione di decorso del rapporto della __________

del 14.12.2009 si parla di "un tono dell'umore in asse, malgrado a tratti,

durante i colloqui, lasci trapelare spunti depressivi correlati a tematiche di

solitudine", nel rapporto del 15.01.2010 invece si cita "I'umore'.si

caratterizza per essere deflesso". Non vengono inoltre forniti elementi

clinici che portino successivamente alla diagnosi di un episodio depressivo a

differenza del disturbo di personalità dove vengono argomentate gli aspetti

psicopatologici che indirizzano ad una valutazione di disturbo misto di

personalità.

Il quadro clinico descritto all'ingresso nel

rapporto del 15.01.2010 presenta una mimica e gestualità consone, una cura del

sè, buona modulazione del tono di voce con eloquio spontaneo, fluido, ricco e

comprensibile. Non errori dell'ideazione, contenuto con idee passive di morte,

presenta ansia ed insonnia, assenza di dispercezioni.

Pur riportando la diagnosi di un episodio

depressivo attuale di grado medio il quadro clinico descritto non appare

compatibile con una tale diagnosi, in particolare di entità media: infatti non

viene descritto il tono dell'umore, non presenta rallentamento psicomotorio,

dal decorso non si evidenzia una perdita di interesse o piacere, o una

diminuita energia o affaticabilità ("Le capacità di socializzazione della

paziente sono apparse buone, così come le sue iniziative e occupazioni. Ella si

é occupata con attività ergoterapiche sia in atelier che in reparto -lavori

manuali, disegni, cucinare per la cena terapeutica- le ha portate a termine

senza l'ausilio degli operatori), esiste una certa progettualità. Inoltre il Dr.

__________ nella sua lettera indirizzata al Sig. RA 1 cita che il ricovero

coatto del 17.11.2009 è stato motivato da "grave sindrome di impregnazione

alcolica con minacce suicidarie". Non viene riportata nessuna diagnosi in

ambito depressivo.

Per quanto riguarda il deterioramento cognitivo

per il quale viene posta una diagnosi precisa di sindrome anamnestica secondo

ICD10, tale diagnosi non compare nel rapporto intermedio nonostante già siano

stati eseguiti i test cognitivi e successivamente non vi siano altre indagini

in tal senso.

Si assiste ad un miglioramento clinico (umore e

ideazione autolesiva) nonostante la terapia antidepressiva già in uso al

domicilio non venga modificata (dato importante è che durante il ricovero l'astinenza da alcol è stata

mantenuta, all'entrata in clinica segnalata invece un'etilmetria positiva di

0.88‰ e successiva sindrome

astinenziale che denota una dipendenza attiva etilica).

Sottolineiamo quindi le forti discrepanze

diagnostiche dei due rapporti relativi alla stessa degenza e in particolare non

possiamo confermare la presenza di un episodio depressivo sulla base di ciò che

è stato discusso sopra e confermiamo la precedente presa di posizione." (Doc. VIII/1)

Considerate

le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, questa Corte ha

ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura del dr. med. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia di __________.

2.7. Nel rapporto

peritale del 14 febbraio 2011, il dr. __________, coadiuvato dalla dr.ssa __________,

ha posto le diagnosi di sindrome psico-organica incipiente sulla base di una

sindrome da dipendenza alcolica cronica, probabilmente in remissione parziale,

che si innestano su e sono la conseguenza di un disturbo di personalità di tipo

misto (ICD10-F61), non grave, con predominanza di tratti istrionici e accessori

tratti evitanti, fobici, ossessivi e ansiosi, complicati da una patologia

affettiva di cui è difficile precisare i criteri, ma la cui diagnosi più

verosimile è quella di sindrome mista ansioso-depressiva, non potendo comunque

escludersi né una distimia né una sindrome depressiva ricorrente, né una

depressione doppia, ossia il sovrapporsi di una sindrome depressiva ricorrente

Considerandi

ad una distimia (doc. XXVII pag. 35).

Il dr. __________

ha sottolineato che “il disturbo di personalità costituisce la patologia

primaria; su di esso si innesta l’uso dannoso di alcol, evoluto poi in una

sindrome di dipendenza da alcol, presente probabilmente già in anni giovanili;

la sindrome affettiva (comunque la si voglia diagnosticare) si manifesta nel

corso degli anni ’90 mentre che il decadimento psico-organico con l’alterazione

secondaria della personalità risale ad anni più recenti ma sembra

sufficientemente documentata già (almeno) al momento in cui la peritanda

inoltra la domanda di prestazioni AI. Il decadimento cognitivo è inizialmente

molto discreto ma si accentua poi in modo significativo, come dimostra il calo

di prestazioni tra il 2007/2008 e il 2010/2011” (doc. XXVII pag. 35).

Il perito ha indicato che tutte le diagnosi

citate “esercitano, ora come ora, un influsso sulla capacità lavorativa.

Determinanti sono il decadimento cognitivo (sindrome psico-organica) e il

disturbo affettivo (sindrome mista ansioso-depressiva) che, in aggiunta agli

aspetti di fragilità egoica (immaturità, infantilismo – cfr. esame psicologico,

Figura complessa di Rey) rendono la peritanda incapace a qualsiasi lavoro”

(doc. XXVII pag. 35).

A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________

ha rilevato che “il danno alla salute è tale da causare un’incapacità completa

nelle attività di impiegata d’ufficio, contabile e ricezionista e ciò a partire

dai primi anni 2000. Non è possibile essere più precisi al riguardo. La

peritanda ha lavorato ancora, per breve tempo e con un orario di lavoro

ridotto, nel 2002 ma il certificato di lavoro relativo a quell’attività lascia

adito al sospetto che le sue prestazioni non siano state soddisfacenti”.

Il perito ha precisato che “dal profilo medico,

la peritanda non può essere reintegrata in alcuna attività adeguata. Ne è

dimostrazione (se ancora ve ne fosse bisogno) il livello, inferiore alle

aspettative, dei lavori da lei svolti persino in un ambiente protetto quale la __________”

(doc. XXVII pag. 36).

A proposito dell’evoluzione dell’incapacità

lavorativa, il dr. __________ ha indicato che “l’evoluzione dell’incapacità

lavorativa nell’attività di impiegata d’ufficio, contabile, ricezionista e in

altre attività adeguate dal mese di dicembre 2003 ad oggi è negativa. Se già

nel 2002 la sua capacità di lavoro in un call-center era parziale, da fine 2003

ad oggi si è assistito ad un peggioramento ed in tutto questo periodo la

peritanda, come detto, è stata, a nostro avviso, incapace al lavoro in misura

completa” (doc. XXVII pag. 36).

Rispondendo

ad un’esplicita domanda del rappresentante dell’assicurata volta ad appurare i

motivi della “palese discordanza tra il parere espresso dall’UAI, da una parte

e, dall’altra parte, i pareri concordanti espressi dallo specialista curante,

dr. med. __________, dall’Ospedale __________ e dalla __________”, il dr. __________

ha rilevato che “a nostro avviso, la palese discordanza (…) è frutto di una

valutazione superficiale dei periti del SAM e del CPAS”, dato che “essi hanno

incontrato la peritanda in un’unica occasione, non hanno proceduto a nessun

esame psicologico e hanno sottovalutato le indicazioni dei medici curanti; in

particolare, la perizia del CPAS non sembra tenere in alcuna considerazione le

pur chiare indicazioni formulate a __________” (doc. XXVII pag. 34).

Nelle

annotazioni del 1° marzo 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR

si sono così espressi riguardo alla perizia giudiziaria del dr. __________:

"

Si prende atto della perizia giudiziaria.

Si concorda che attualmente il continuo e

persistente abuso etilico ha portato a dei danni cognitivi invalidanti.

Non si concorda con la perizia sul fatto che

l’abuso è attualmente almeno in parziale remissione in considerazione dei

seguenti punti:

-

la sera beve birra mista a sciroppo di lampone

(sic)

-

labilità e fatuità, ripetuti richiami

-

gGT 491, MCV 101, CDT 2,0

-

la “normalità” del CDT purtroppo non è garante

di una astinenza etilica (sensitività unicamente del 65-95%)

-

un aumento delle gGT a 491 e del MCV sono forti

indicatori (in assenza di una manifesta cirrosi) di un persistente sostanziale

abuso etilico, fatto confermato dalle indicazioni fornite dall’assicurata

-

purtroppo in occasione delle visite peritali non

è stata effettuata una etilmetria per escludere o confermare una impregnazione

etilica alla base di certi comportamenti. Lo stesso perito a pag. 6 segnala in

occasione di una telefonata in data 30.12.2010 un tono gioviale francamente

inadeguato, fatuo ma non sospetto di essere alterato dall’alcol.

Per quanto concerne il decadimento cognitivo

facciamo presente che in occasione del ricovero a __________ erano stati

riscontrati dei deficit cognitivi considerati non ancora chiaramente patologici

ma meritevoli di ulteriori valutazioni. Antecedentemente non è mai stato

oggettivato un decadimento cognitivo. Non si concorda quindi con l’indicazione

del perito che tale decadimento sia già stato manifestamente limitante sin

dall’inoltro della domanda AI nel 2003.”

(Doc. XVIII/bis)

Chiamato

dal TCA a prendere posizione in merito a queste critiche del SMR e a precisare

se, con riferimento alla STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008, un’astinenza

prolungata consentirebbe all’assicurata di recuperare una capacità lavorativa

completa, senza che il disturbo di personalità influisca negativamente sulla

stessa, oppure no (cfr. doc. XXXI), il dr. __________, con scritto del 28 marzo

2011, ha rilevato:

"

(...)

Non mi sembra che queste annotazioni e di

conseguenza le osservazioni che ne derivano sollevino obiezioni molto

consistenti alle conclusioni della perizia della dott.ssa __________ e mia.

Noi stessi avevamo menzionato che la peritanda,

per sua stessa ammissione, “la sera beve birra mista a sciroppo di lamponi” –

fatto che, di per sé, in assenza di indicazioni quantitative, non consente di

parlare di abuso etilico, anche se certamente non è indizio di astinenza.

Labilità e fatuità possono ma non necessariamente

sono indicativi di abuso etilico, poiché si ritrovano in disturbi di

personalità e anche in certe psicosi. La loro presenza è un indizio, non una

prova.

In ogni caso, le conclusioni peritali erano lungi

dal negare l’esistenza di un consumo di alcol, anche eccessivo; ci limitavamo

ad esprimere l’opinione che, al momento delle indagini peritali, esso fosse

meno importante che in passato (“…probabilmente in remissione parziale…” – pag.

35).

Vero è che i valori yGT e

MCV sono ancora patologici in modo chiaro e suggestivo di un abuso etilico;

ricordiamo, in proposito, che essi sono stati misurati su nostra richiesta

mentre che né il dr. __________ né il dr. __________ avevano ritenuto utile

procedere in questa direzione. È proprio per il persistente aumento degli

enzimi epatici e di quello, irregolare, del MCV che abbiamo proceduto

all’esecuzione di un’ecografia addominale nonché all’esame di una

documentazione di vecchia data non presa in considerazione dai periti

precedenti. Il fatto che, nei parecchi anni intercorsi dalle prime indagini

epatologiche ad oggi non vi siano sostanziali mutamenti della morfologia del

parenchima epatico depone per un consumo etilico tutto sommato non così

massiccio come alcuni parametri potrebbero far pensare (si pensi ad

un’etilometria del 0.88‰, piuttosto bassa, misurata in occasione del ricovero

alla __________ del 17.11.2009).

A favore di una almeno parziale remissione vi

sono anche le dichiarazioni del dr. __________.

I colleghi __________ e __________ osservano che

“…purtroppo in occasione delle visite

peritali non è stata effettuata una etilmetria per escludere o confermare una

impregnazione etilica alla base di certi comportamenti. Lo stesso perito a pag.

6.

segnala in occasione di una telefonata in data 30.12.2010 un tono gioviale

francamente inadeguato, fatuo ma non sospetto di essere alterato dall’alcol”.

Questa osservazione ci ricollega a quanto detto

poc’anzi, e cioè che il “tono gioviale e fatuo, francamente inadeguato”, è

correlabile – ma certo non esclusivamente – ad un’impregnazione alcolica. Esso

può riscontrarsi anche in situazioni diverse, in disturbi di personalità e in

alterazioni secondarie della personalità dovute, per esempio, all’alcol, oppure

anche in stati ipomaniacali-maniacali (ma non è questo il caso che ci

interessa).

Se etilometrie non sono state effettuate in

occasione delle visite peritali è perché la clinica non le giustificava.

Alle visite la peritanda si è sempre presentata puntuale, senza nessun

disturbo, neppure accennato, della deambulazione o della motricità, con un

eloquio fluido e scorrevole, senza indizi di difficoltà di coordinamento

motorio, senza il minimo “foetor aethylicus”.

Con tutto ciò, riteniamo di non avere per nulla

sottovalutato il comportamento additivo della peritanda, che riteniamo essere

alla base di quella che oggi è la patologia più rilevante, vale a dire

l’incipiente sindrome psico-organica (cfr. risposta al quesito n° B1).

Che la sindrome da dipendenza sia conseguente ad

un disturbo di personalità appare, a nostro avviso, praticamente certo anche

se, viste le alterazioni secondarie, non è facile dimostrazione quale fosse “la

situazione di partenza” e ciò malgrado i risultati dei test psicologici. In

essi però, al di là del notevole impoverimento/decadimento cognitivo, emerge

anche, non dimentichiamolo, una “struttura psicotica” (Test di Rorschach) che,

a nostro avviso, costituisce un peggioramento acquisito di una precedente

struttura limite, deteriorata dall’alcol. Di questo deterioramento abbiamo poi

una conferma diacronica nel decadimento cognitivo documentato tra il ricovero a

__________ nel 2007-2008 e gli esami effettuati in corso di perizia.

Ci tocca ora ricordare che la nostra valutazione

dell’inabilità lavorativa non si basa esclusivamente sul decadimento cognitivo

e sull’attuale valore del QI, praticamente al limite del ritardo mentale. È

vero che esso non era stato documentato nel 2003. Ma a causare un’inabilità

lavorativa possono esservi stati altri fattori, in parte o in tutto spiegabili

con il disturbo di personalità e l’abuso etilico. È possibile che quest’ultimo,

“a norma di regolamento” non giustificasse l’assegnazione di prestazioni AI.

Ciò, tuttavia, non impedisce che, “de facto”, la peritanda fosse inabile al

lavoro.

Ricordiamo che l’ultima attività lucrativa da lei

esercitata, a tempo parziale (e probabilmente con esiti poco brillanti), risale

al 2002 e che nel 2003-2004 l’incapacità lavorativa era stata attestata

concordemente dai dottori __________, __________i e __________.

Per quanto riguarda la Sua domanda se

un’astinenza prolungata possa consentire alla peritanda di recuperare una

capacità lavorativa completa, senza che il disturbo di personalità influisca

negativamente sulla stessa, oppure no, la nostra risposta non può che essere negativa.

Allo stato attuale delle cose, un’astinenza

prolungata non potrebbe che essere positiva ma essa potrebbe solo frenare un

ulteriore decadimento cognitivo e un ulteriore deterioramento della personalità

“in toto”. Una “inversione di tendenza” appare estremamente improbabile e, a

nostro avviso, avrebbe un che di miracoloso. Anche un lieve miglioramento (che

non può del tutto essere escluso) sarebbe del tutto insufficiente a restituire

alla peritanda una capacità lavorativa nelle professioni indicate nei quesiti

B3, B4 e B6.

Riteniamo inoltre che la peritanda ben

difficilmente possa essere reintegrata in altre “attività adeguate”, specie

considerando il basso livello dei lavori da lei effettuati persino in ambiente

protetto, come già ricordato in perizia.

Rispetto al caso discusso in STF 9C_395/2007 del

15.

aprile 2008, il nostro presenta le seguenti, determinanti, differenze:

la patologia principale della peritanda è ormai

una sindrome psico-organica, indicativa di un danno probabilmente solo

parzialmente reversibile, molto probabilmente dovuto all’alcol. L’assicurato

oggetto della precitata sentenza non ne era affetto. In secondo luogo,

quest’uomo era stato posto in condizioni di non potere bere a seguito di una

condanna per non avere pagato gli alimenti. Come osservato in perizia, la

peritanda non è soggetta ad alcuna misura di privazione della libertà a scopo

di assistenza e in queste condizioni “l’esperimento” cui l’assicurato citato in

sentenza “è stato sottoposto” non è realizzabile.

Il ricovero coattivo alla __________ dal

17.11.2009

al 28.12.2009 è stato troppo breve per costituire un adeguato

termine di paragone. In ogni caso, le conclusioni dei colleghi della __________

riguardo alla capacità lavorativa della peritanda non lasciano intravvedere alcun

miglioramento né fanno sperare in un’evoluzione positiva.”

(Doc. XXXII)

Nelle annotazioni del 7 aprile 2011, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno ancora osservato:

"

In conclusione dalla perizia del dr. __________

risulta:

-

“possiamo affermare che la prima patologia di

rilevanza psichiatrica emersa dallo studio della biografia della peritanda è

legata all’uso di alcol” (pagina 26)

-

Sindrome psico-organica e sindrome da dipendenza

alcolica s’innestano su e sono conseguenza di un disturbo di personalità di

tipo misto (F61), non grave (pagina 35)

-

Patologia oggi più rilevante è la sindrome

psico-organica incipiente

-

Precedente struttura limite deteriorata

dall’alcol

-

Decadimento cognitivo documentato tra il

ricovero a __________ nel 2007-2008 e gli esami effettuati in corso di perizia

In conclusione:

-

si concorda con l’attuale IL completa per

presenza di sindrome psico-organica su etilismo cronico

-

la sindrome psico-organica risulta documentata

con l’attuale perizia ed è divenuta manifesta nel periodo tra il ricovero a __________

e l’attuale perizia, non è quindi ammissibile riconoscere una inabilità

lavorativa secondo i criteri della LAI sin dai primi anni 2000

-

l’abuso etilico non è secondario a patologia

psichiatrica maggiore.”

(Doc. XXXV/bis)

Commentando, su richiesta del TCA (cfr. doc.

XXXVI), queste critiche sollevate dai medici del SMR, il dr. __________, con

scritto del 20 aprile 2011, ha rilevato:

"

Mi rallegro che i colleghi concordino ora con

un’incapacità lavorativa completa, anche se l’accordo è limitato: “…per

presenza di sindrome psico-organica su etilismo cronico”.

Tuttavia, già la successiva frase delle loro

annotazioni non è condivisibile.

Scrivono i colleghi: “la sindrome psico-organica

risulta documentata con l’attuale perizia ed è divenuta manifesta nel periodo

tra il ricovero a __________ e l’attuale perizia, non è quindi ammissibile

riconoscere una inabilità lavorativa secondo i criteri della LAI sin dai primi

anni 2000”.

In realtà, la sindrome psico-organica è

documentata a fine 2007, questo è vero, ma ciò non significa che essa sia

divenuta manifesta nel periodo “tra il ricovero a __________ e l’attuale

perizia”. Essa era infatti manifesta perlomeno radiologicamente già il

22.11.2007

(data della prima RMI cerebrale) mentre il ricovero a __________

avviene a partire dal 21.12.2007.

È tuttavia ovvio che l’atrofia cerebrale e

cerebellare allora constatata doveva risalire a parecchio tempo prima; il fatto

che nessuno, in precedenza, l’abbia menzionata non significa che non fosse

presente e addirittura che non fosse manifesta. È infatti possibile che i suoi

sintomi, pur presenti, siano passati inosservati o non siano stati

correttamente rilevati e documentati.

È comunque chiaro che un referto psico-organico

oggettivo come quello della MRI non può essersi manifestato repentinamente.

La sindrome psico-organica era dunque precedente

il momento della sua “oggettivazione”.

Inoltre, la sindrome psico-organica, pur essendo

al momento attuale la patologia più importante, non è l’unica che abbia inciso

sulla capacità lavorativa della signora __________, come ritengo sia stato

esposto a sufficienza in perizia. Mantengo perciò la mia valutazione, espressa

nella perizia e nel mio scritto del 28.03.2011.

La terza frase delle annotazioni dei colleghi __________

e __________ si presta pure ad un appunto: “l’abuso etilico non è secondario a

patologia psichiatrica maggiore”.

Ci dobbiamo chiedere che cosa sia una patologia

psichiatrica maggiore. Né l’ICD10, né il DSM-IV-TR suddividono le sindromi e i

disturbi mentali in maggiori e minori. Ogni patologia può avere forme lievi e

forme gravi. Anche se in molti casi, come nel nostro, è arduo giudicare a

posteriori quale fosse/sia stato il grado di gravità di un disturbo risalente

ad anni se non decenni prima, gli indizi presenti nel caso in esame (ed in

particolare la “struttura psicotica” evidenziata dal Test di Rorschach) fanno

pensare che il disturbo di personalità della peritanda fosse, anche a

prescindere dalla sindrome psico-organica poi sovrappostasi, tutt’altro che

“minore”.

Mi sembra inoltre importante sottolineare come

nel 2003-2004 i tre medici curanti, dottori __________, __________ e __________

avessero dichiarato la signora __________ inabile al lavoro in misura completa.

Non trovo, nelle annotazioni dei dottori __________ e __________, il benché

minimo argomento atto a revocare in dubbio questa loro concorde

certificazione.” (Doc. XXXVII)

Nelle annotazioni del 9 maggio 2011 il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno ancora una volta osservato:

"

Abbiamo preso atto dello scritto del dr. __________

del 20.04.2011.

Non possiamo che confermare la nostra presa di

posizione.

Ci permettiamo di fare ancora le seguenti

osservazioni:

-

la sindrome psico-organica non è una diagnosi

radiologica ma clinica

-

nessuno mette in dubbio che vi fosse già prima

una inabilità lavorativa ma non per problematica riconosciuta essere

invalidante secondo i criteri dell’AI

-

il perito stesso ha affermato che la prima

patologia di rilevanza psichiatrica emersa dallo studio della biografia della

peritanda è legata all’uso di alcol.” (Doc. XLI/bis)

A proposito di queste critiche dei medici del

SMR, con scritto del 27 maggio 2011, il dr. __________, rispondendo ad una

richiesta di precisazioni del TCA (cfr. doc. XLII), ha evidenziato:

"

I colleghi osservano che “la sindrome

psico-organica non è una diagnosi radiologica ma clinica”.

Questo è vero, nel senso che è possibile che una

sindrome psico-organica esista anche in assenza di lesioni radiologicamente

rilevabili; forse meno probabile è il contrario, vale a dire che in presenza di

una lesione radiologicamente rilevabile non vi sia alcun sintomo clinico.

Tuttavia, anche questo è possibile, sempre che non si ricorra a indagini

adeguate.

Nel caso della signora RI 1, questo è quanto

effettivamente si è verificato. Negli anni precedenti la diagnosi radiologica

di atrofia cerebrale diffusa, nessuno aveva mai eseguito dei test psicometrici

e per questo motivo la diagnosi di sindrome psico-organica era stata omessa.

Questa è, a mio avviso, la spiegazione più verosimile della “improvvisa”

comparsa di un quadro psico-organico in occasione del ricovero all’Ospedale __________

a fine 2007 - inizio 2008.

La successiva contestazione “nessuno mette in

dubbio che vi fosse già prima una inabilità lavorativa ma non per problematica

riconosciuta essere invalidante secondo i criteri dell’AI” è da un lato

consolante, visto che fino a poco tempo fa i periti dell’AI avevano sostenuto

che l’assicurata era abile al lavoro in misura completa; come già detto in

perizia e negli scritti successivi, l’invalidità è legata, a mio avviso,

sicuramente alla sindrome psico-organica (il cui esordio è sicuramente

anteriore al novembre 2007) e questa è conseguente ad un prolungato uso

dannoso/sindrome da dipendenza alcolica i quali, con ogni probabilità, si

innestano su un preesistente disturbo di personalità con tratti istrionici che

costituisce la patologia di base.

Non credo, sinceramente, che sia possibile

ricostruire con certezza l’importanza sulla capacità di lavoro dell’assicurata

del disturbo di personalità in sinergia con l’alcol, in modo da determinare a

partire da quando il quadro clinico sia divenuto invalidante.

In mancanza di indizi in senso contrario, trovo

che non vi sia alcun motivo per discostarsi dalla concorde valutazione dei

medici curanti, dottori __________, __________ e __________, che fanno risalire

l’incapacità lavorativa dell’assicurata al 2003-2004.

L’ultima contestazione dei colleghi suona: “il

perito stesso ha affermato che la prima patologia di rilevanza psichiatrica

emersa dallo studio della biografia della peritanda è legata all’uso di alcol”.

È vero nel senso che la prima patologia

documentata consiste nell’uso dannoso di alcol; è vero anche nel senso che, in

base a tutte le considerazioni esposte in perizia e negli scritti successivi,

l’uso dannoso (poi sindrome da dipendenza) di alcol si innesta su un disturbo

di personalità, il quale è evidentemente “legato all’uso di alcol”.

Quest’ultima contestazione mi sembra, di conseguenza,

priva di una vera rilevanza ai fini peritali. Rilevante, infatti, non è la

prima patologia emersa, bensì quella che ha determinato l’incapacità

lavorativa. Come già detto, a determinare l’incapacità lavorativa è stata, a

mio avviso, una patologia complessa costituita dal disturbo di personalità, dal

consecutivo uso dannoso/sindrome da dipendenza da alcolici e, per finire, dalla

sindrome psico-organica.” (Doc. XLIII)

2.8

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher

Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

Nella

sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106

segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in

relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

In caso

di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza

ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è

proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche

conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata

fattispecie (cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7

gennaio 2009).

Ragioni

che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag.

352.

e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al

perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15

gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi,

nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa

riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr.

STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni specialisti o a servizi specializzati

indipendenti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

"

(...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I

673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3).

Non si può tuttavia pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35

consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi, nella presente fattispecie questo Tribunale non intravvede ragioni

che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria

perizia medico-giudiziaria il dr. __________, in collaborazione con la dr.ssa __________,

dopo avere preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetta l'assicurata

(Diagnosi: sindrome psico-organica incipiente sulla base di una sindrome

da dipendenza alcolica cronica, probabilmente in remissione parziale, che si

innestano su e sono la conseguenza di un disturbo di personalità di tipo misto

(ICD10-F61), non grave, con predominanza di tratti istrionici e accessori

tratti evitanti, fobici, ossessivi e ansiosi, complicati da una patologia

affettiva di cui è difficile precisare i criteri, ma la cui diagnosi più

verosimile è quella di sindrome mista ansioso-depressiva, non potendo comunque

escludersi né una distimia né una sindrome depressiva ricorrente, né una

depressione doppia, ossia il sovrapporsi di una sindrome depressiva ricorrente

ad una distimia, cfr. doc. XXVII pag. 35).

Infatti,

il perito giudiziario ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro complessiva

dell’interessata, tenuto conto di tutte le problematiche psichiatriche

attentamente e approfonditamente valutate dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________.

Il dr. __________

ha valutato la ricorrente inabile al lavoro nella misura del 100% sia nella sua

precedente attività di impiegata d’ufficio, contabile e ricezionista, sia in

qualunque altra attività (doc. XXVII pag. 36).

Queste conclusioni del perito giudiziario - alle

quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza

(cfr. consid. 2.8.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e

motivate - non possono, a mente del TCA, essere contraddette dalle critiche

sollevate da parte dei medici del SMR.

I medici del SMR hanno criticato la perizia

psichiatrica del dr. __________, ritenendola non condivisibile in merito alla

presenza di un decadimento cognitivo limitante sin dall’inoltro della domanda

AI nel 2003, dato che in occasione del ricovero a __________ erano stati

riscontrati dei deficit cognitivi non ancora chiaramente patologici ma solo

meritevoli di ulteriori valutazioni (doc. XXX/bis).

Al riguardo, il TCA sottolinea innanzitutto che,

nei suoi complementi peritali del 28 marzo 2011 (cfr. doc. XXXII), del 20

aprile 2011 (cfr. doc. XXXVII) e 27 maggio 2011 (cfr. doc. XLIII), il dr. __________

si è espresso in modo articolato e completo su tutti i punti controversi

sollevati dai medici del SMR, confrontandosi in termini esaustivi con le

argomentazioni di senso contrario del dr. __________ e della dr.ssa __________

e confutandole puntualmente.

Il perito giudiziario ha, in particolare,

evidenziato, a proposito della critica dei medici del SMR relativa al fatto che

“la prima patologia di rilevanza psichiatrica emersa dallo studio della

biografia della peritanda è legata all’uso di alcol” (cfr. doc. XLI/bis), che

“rilevante, non è la prima patologia emersa, bensì quella che ha determinato

l’incapacità lavorativa. Come già detto, a determinare l’incapacità lavorativa

è stata, a mio avviso, una patologia complessa costituita dal disturbo di

personalità, dal consecutivo uso dannoso/sindrome da dipendenza da alcolici e,

per finire, dalla sindrome psico-organica” (doc. XLIII)

Il TCA non può che condividere queste esaustive

precisazioni fornite dal dr. __________.

Quanto all’assunto dei medici del SMR circa l’impossibilità

che l’inabilità lavorativa completa dell’assicurata causata dalla presenza di

una sindrome psico-organica su etilismo cronico risalga ai primi anni 2000,

dato che “la sindrome psico-organica risulta documentata con l’attuale perizia

ed è divenuta manifesta nel periodo tra il ricovero a __________ e l’attuale

perizia, non è quindi ammissibile riconoscere una inabilità lavorativa secondo

i criteri della LAI sin dai primi anni 2000” (doc. XXXV/bis), il dr. __________ ha ben spiegato che, nonostante la sindrome psico-organica sia stata

documentata a fine 2007, “è tuttavia ovvio che l’atrofia cerebrale e

cerebellare allora constatata doveva risalire a parecchio tempo prima; il fatto

che nessuno, in precedenza, l’abbia menzionata non significa che non fosse

presente e addirittura che non fosse manifesta. È infatti possibile che i suoi

sintomi, pur presenti, siano passati inosservati o non siano stati

correttamente rilevati e documentati. È comunque chiaro che un referto

psico-organico oggettivo come quello della MRI non può essersi manifestato

repentinamente. La sindrome psico-organica era dunque precedente il momento

della sua “oggettivazione” (cfr. doc. XXXVII).

Anche queste considerazioni del perito

giudiziario non possono che essere condivise da parte del TCA.

Quanto poi all’ulteriore appunto dei medici del

SMR circa il fatto che “nessuno mette in dubbio che vi fosse già prima una

inabilità lavorativa ma non per problematica riconosciuta essere invalidante

secondo i criteri dell’AI” (cfr. doc. XLI/bis), il dr. __________ ha ribattuto

che “come già detto in perizia e negli scritti successivi, l’invalidità è

legata, a mio avviso, sicuramente alla sindrome psico-organica (il cui esordio

è sicuramente anteriore al novembre 2007) e questa è conseguente ad un

prolungato uso dannoso/sindrome da dipendenza alcolica i quali, con ogni

probabilità, si innestano su un preesistente disturbo di personalità con tratti

istrionici che costituisce la patologia di base”, aggiungendo che “non credo,

sinceramente, che sia possibile ricostruire con certezza l’importanza sulla

capacità di lavoro dell’assicurata del disturbo di personalità in sinergia con

l’alcol, in modo da determinare a partire da quando il quadro clinico sia

divenuto invalidante. In mancanza di indizi in senso contrario, trovo che non

vi sia alcun motivo per discostarsi dalla concorde valutazione dei medici

curanti, dottori __________, __________ e __________, che fanno risalire

l’incapacità lavorativa dell’assicurata al 2003-2004” (doc. XLIII).

Il TCA non può che condividere anche queste

esaustive precisazioni fornite dal dr. __________.

Infine, a proposito della contestazione dei

medici del SMR in merito al fatto che la sindrome psico-organica non

costituisce una diagnosi radiologica, bensì clinica (cfr. doc. XLI/bis), il dr.

__________ ha rilevato che “negli anni precedenti la diagnosi radiologica di

atrofia cerebrale diffusa nessuno aveva mai eseguito dei test psicometrici e

per questo la diagnosi di sindrome psico-organica era stata omessa” (doc.

XLIII).

Anche queste considerazioni del perito

giudiziario possono essere fatte proprie dal TCA.

Alla luce delle chiare risposte del dr. __________,

il TCA non può quindi condividere le critiche a proposito della perizia

giudiziaria espresse dai medici del SMR nelle annotazioni del 1° marzo 2011

(doc. XXX/bis) e nuovamente ribadite nelle annotazioni del 7 aprile 2011 e del

9.

maggio 2011 (cfr. doc. XXXV/bis e doc. XLI/bis, riportati in esteso al

consid. 2.7.).

Alla luce di quanto qui sopra esposto, questo

Tribunale ritiene che l’assicurata non può essere considerata abile al lavoro

nella misura del 100%, come valutato, ribadendo la correttezza di quanto già

indicato dal dr. __________ del SAM, dal dr. __________ e dal dr. __________

del CPAS e confermato dal dr. __________ del SMR.

È per contro dimostrato, applicando i principi

della probabilità preponderante in vigore nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr.

85.

pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211), che

l’assicurata è inabile al lavoro al 100% sia nella sua attività di impiegata

d’ufficio, contabile e ricezionista, sia in qualunque altra attività, così come

espressamente indicato dal dr. __________ nella sua perizia giudiziaria del 14

febbraio 2011 (doc. XXVII pag. 1-37).

La decisione impugnata del 16 novembre 2009 - con

la quale l’UAI ha rifiutato di riconoscere all’assicurata il diritto ad una

rendita, non presentando ella alcuna patologia con ripercussioni sulla capacità

lavorativa (cfr. doc. A) - non è dunque corretta, alla luce delle risultanze

della perizia giudiziaria del dr. __________, in quanto l'amministrazione non

ha considerato gli importanti effetti sulla capacità lavorativa residua delle

affezioni a livello psichiatrico di cui soffre la ricorrente.

Pertanto,

essendo l’assicurata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal mese

di dicembre 2003, ne consegue che, annullata la decisione contestata, ella ha

diritto, terminato il periodo di carenza di un anno ex art. 28 cpv. 1 LAI, ad

una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2004.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata del 16 novembre 2009 è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere a RI 1 una rendita intera

di invalidità dal 1° dicembre 2004.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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