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Decisione

32.2009.227

Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della valutazione medica ed economica

25 maggio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s)

– sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3

Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

In concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza

giudiziaria (doc. V), risulta che l’assicurata è divorziata ed ha due figli (di

cui un minorenne). Essa percepisce, quale unico reddito, fr. 821.-- mensili

netti e fr. 1'486.-- dall’assistenza sociale. Con tali redditi essa non riesce

a coprire l’importo base mensile per genitore monoparentale pari a fr. 1'250.--

e per il figlio maggiore di 12 anni di fr. 500.-- (importi stabiliti per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora

in uso) e l’affitto di fr. 1’524.--. Ne consegue che l'indigenza deve essere

riconosciuta.

La presente

vertenza non appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, visto che

pendente causa l’insorgente, a sostegno della propria tesi, ha prodotto ulteriore

documentazione medica con l’intento di mettere in dubbio la valutazione del SMR

posta alla base del provvedimento contestato.

Infine,

tenuto conto della fattispecie, l’intervento

dell’avvocato è da ritenere perlomeno indicato.

Pertanto l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 7.1; I 569/02 del 15 luglio 2003 nella

causa consid. 5; DTF 124 V 301, consid. 6).

Visto

quanto precede, la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle

spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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