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Decisione

32.2009.228

Seconda domanda di prestazioni AI. Conferma della valutazione medica, ma rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di un'inchiesta economica per persone attive nell'economia domestica

15 marzo 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 681/03 del 13 luglio 2004 consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid.

6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02 del 29

gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Nel caso concreto il dr. __________ non ha dunque riscontrato un carattere

invalidante dell’affezione psichica, seppur rimarcando come il problema socio-culturale

dell’assicurata (forse cognitivo) renda una qualsiasi integrazione

improponibile. Quest’ultimo aspetto, semmai, rientra nel campo di valutazione

da parte del consulente in integrazione professionale;

- visto

quanto sopra, richiamata la giurisprudenza sul valore probatorio dei rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione (cfr. in generale: DTF

125 V 35; in merito al valore probatorio della valutazione SMR cfr. STF

9C-1063/2009 del 22 gennaio 2010 consid. 4.2.3 con riferimento alla sentenza di

principio I 694/05 del 15 dicembre 2006 consid. 2), tenuto poi conto che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente

(cfr. RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (=

AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, 124 I 175 consid. 4, 122 V 161), alle

affidabili e concludenti risultanze SMR va prestata adesione;

- di conseguenza questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. Al riguardo, va fatto

presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante

e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF

122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

- siccome

l’assicurata non hai mai esercitato un’attività lucrativa, questo TCA concorda

con l’Ufficio AI di esperire l’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica, come d’altronde era stato fatto il 9 febbraio 2006

(doc. AI 20-1);

- il

ricorso va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- che vanno a carico della ricorrente;

- l’insorgente

ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.2).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile

2003). Per la parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può

invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia

le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6);

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 61, n. 102, p. 788. I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., art. 61, n.

102, p. 788, ; SVR 2004 no. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/06 del 7

maggio 2007 consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti);

- dagli

atti prodotti risulta che la famiglia RI 1 percepisce prestazioni assistenziali

(doc. IV) e di conseguenza, l’assicurata deve essere considerata

indigente. L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo

acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA e art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I

569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5, U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174). Ne consegue che la ricorrente è per

il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo

carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (cfr. art. 69 cpv.

1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007). D’altra parte nella misura in cui

risulta vittoriosa in causa, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'000.-- a titolo di

ripetibili (parziali) da mettere a carico dell’Ufficio

AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278, 118 V 139).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 16 novembre 2009 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda alla determinazione del

grado d’invalidità secondo il metodo specifico.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

3.

Le

spese, per complessivi fr. 200.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente

sono per il momento assunte dallo Stato.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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