32.2009.228
Seconda domanda di prestazioni AI. Conferma della valutazione medica, ma rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di un'inchiesta economica per persone attive nell'economia domestica
15 marzo 2010Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.228
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni AI. Conferma della valutazione medica, ma rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di un'inchiesta economica per persone attive nell'economia domestica
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.228
BS/lb
Lugano
15 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da:
contro
la decisione 16 novembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato
in fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1956, casalinga, nel novembre 2004 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI che è stata respinta dall’Ufficio AI con decisione 6 marzo 2006
(doc. AI 29-1), rispettivamente con decisione su opposizione 6 dicembre 2007
(doc. AI 21), cresciuta in giudicato;
- a
seguito di un peggioramento delle condizioni di salute, nel gennaio 2008
l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda di rendita (doc. AI 33-1);
- raccolta
la documentazione medica ed esperita una perizia psichiatrica presso il proprio
servizio medico, con decisione 16 novembre 2009 (preavvisata il 2 ottobre 2009)
l’Ufficio AI ha nuovamente negato l’erogazione di una rendita sulla base della
seguente motivazione:
" (...)
Dalla lettura di tutta la documentazione medica e
nonostante il curante abbia certificato un'inabilità lavorativa del 50 % dal
dicembre 2007, questa incapacità non trova riscontro oggettivo, infatti, al momento
della visita presso il Servizio Medico Regionale (SMR) il quadro depressivo non
era apprezzabile. In mancanza di riscontri oggettivi non è di conseguenza
possibile giustificare l'incapacità. (...)" (cfr. doc. AI-59-1)
- con
ricorso (cautelare), l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1 ha postulato
l’annullamento della decisione ed il versamento di almeno una mezza rendita;
- con
complemento al ricorso l’insorgente ha in sostanza ritenuta lacunosa la valutazione
medica operata dal Servizio medico dell’AI (SMR), postulando il rinvio degli
atti per l’espletamento dei necessari approfondimenti istruttori;
- con
scritto 19 gennaio 2010 il legale dell’assicurata ha formulato istanza di assistenza
giudiziaria in quanto la sua cliente è beneficiaria di prestazioni assistenziali;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha fra l’altro evidenziato:
" (...)
preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che
l'invalidità della ricorrente è da valutare applicando il metodo specifico e
constatato che nella fattispecie, per errore, non si è provveduto
all'esperimento dell'apposita inchiesta economica, si propone a codesto
lodevole Tribunale di voler retrocedere gli atti all'Ufficio AI al fine
di procedere con tale complemento istruttorio.
L'amministrazione si determinerà quindi nuovamente sul
diritto alla rendita dell'assicurata." (cfr. doc. VIII)
- con
scritto 11 febbraio 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato:
" (...)
con la presente sono a concordare che la decisione
venga annullata e quindi venga retrocessa all'UAI affinchè abbia a svolgere le
necessarie incombenze. Evidentemente si tratta di un'aquiescenza per la quale
devono essere conferite congrue ripetibili. Quando si parla di congrue
ripetibili bisogna porre attenzione alla difficoltà nell'accertare la situazione
medica di una persona tanto difficile nell'approccio come la signora RI 1."
(cfr. doc. X)
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;
- nel
caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal legale dell’assicurata,
non sussiste acquiescenza, tantomeno transazione. Benché con la risposta di
causa l’Ufficio AI abbia proposto la retrocessione degli atti, esso lo ha
motivato con il mancato espletamento dell’inchiesta economica prevista per le
persone senza attività lucrativa e non per completare la valutazione
medica, così come da richiesta ricorsuale;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%;
- se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 28a LAI) parifica l'impedimento
di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC
1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
A
sua volta, l'art. 27 OAI precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p.
158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, p. 145);
- nel
caso concreto un rinvio per un ulteriore accertamento dello stato valetudinario
non è necessario;
- l’aspetto
reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista in reumatologia
attivo presso il SMR, il quale ha visitato l’assicurata il 2 febbraio 2009
(doc. AI 51-1). Dal relativo rapporto si evince che il succitato sanitario, con
riferimento alla valutazione 20 maggio 2005 del dr. __________ (specialista in
reumatologia), ha riscontrato una stazionarietà dello status clinico, motivo
per cui egli ha confermato le diagnosi di gonalgia bilaterale di grado severo
(senza limitazioni dell’articolazioni ed assenza di sinovite), di sindrome da impingement
alle spalle e lombalgia cronica su alterazioni degenerative spondolartrosiche
(che non ha compromesso in maniera rilevante la mobilità), nonché di una
sindrome fibromialgica, confermando parimenti una piena capacità lavorativa
quale casalinga. Contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, nel rapporto
25 febbraio 2008 il dr. __________ non aveva accertato un’incapacità lavorativa
del 30%, tant’è che in quello stesso atto medico egli aveva specificato: “non
ho mai certificato personalmente un’incapacità lavorativa. Su richiesta del
medico curante avevo determinato in data 18 aprile 2006 un’incapacità
lavorativa quale casalinga del 30% (…)” (doc. AI 39-2);
- anche
l’aspetto psichiatrico è stato compiutamente esaminato dal SMR. Nel rapporto 11
febbraio 2009 il dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia, il
quale ha avuto due colloqui con l’assicurata accompagnata da un interprete), ha
diagnosticato (senza influsso sulla capacità lavorativa) problemi legati all’alfabetizzazione,
all’ambiente sociale ed altri problemi connessi alla cerchia relazionale
ristretta. Vero che con rapporto 4 aprile 2006 (doc. AI 40-6) e in quello successivo
del 28 febbraio 2008 (doc. AI 40-1) il dr. __________, psichiatra curante,
aveva certificato un’incapacità lavorativa del 20-30% rispettivamente del 50%,
diagnosticando una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva
(ICD 10 F43.22). Il succitato psichiatra SMR ha condiviso la diagnosi di
sindrome da disadattamento, rimarcando tuttavia che “il quadro depressivo
non è apprezzabile” senza quindi riscontrare impedimenti di tipo psichico
(come pure somatico). Al riguardo occorre evidenziare che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili
di originare un'incapacità di guadagno (DTF 131 V 49; STFA
Fatti
I 681/03 del 13 luglio 2004 consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid.
6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02 del 29
gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Nel caso concreto il dr. __________ non ha dunque riscontrato un carattere
invalidante dell’affezione psichica, seppur rimarcando come il problema socio-culturale
dell’assicurata (forse cognitivo) renda una qualsiasi integrazione
improponibile. Quest’ultimo aspetto, semmai, rientra nel campo di valutazione
da parte del consulente in integrazione professionale;
- visto
quanto sopra, richiamata la giurisprudenza sul valore probatorio dei rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione (cfr. in generale: DTF
125 V 35; in merito al valore probatorio della valutazione SMR cfr. STF
9C-1063/2009 del 22 gennaio 2010 consid. 4.2.3 con riferimento alla sentenza di
principio I 694/05 del 15 dicembre 2006 consid. 2), tenuto poi conto che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente
(cfr. RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (=
AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, 124 I 175 consid. 4, 122 V 161), alle
affidabili e concludenti risultanze SMR va prestata adesione;
- di conseguenza questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante
e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
- siccome
l’assicurata non hai mai esercitato un’attività lucrativa, questo TCA concorda
con l’Ufficio AI di esperire l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, come d’altronde era stato fatto il 9 febbraio 2006
(doc. AI 20-1);
- il
ricorso va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 100.-- che vanno a carico della ricorrente;
- l’insorgente
ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.2).
Ritenuti
l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per
quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è
divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile
2003). Per la parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può
invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia
le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6);
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il
quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi
patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA
mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 61, n. 102, p. 788. I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., art. 61, n.
102, p. 788, ; SVR 2004 no. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/06 del 7
maggio 2007 consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti);
- dagli
atti prodotti risulta che la famiglia RI 1 percepisce prestazioni assistenziali
(doc. IV) e di conseguenza, l’assicurata deve essere considerata
indigente. L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo
acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA e art. 9 Lag; relativamente al gratuito
patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I
569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5, U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174). Ne consegue che la ricorrente è per
il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo
carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (cfr. art. 69 cpv.
1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007). D’altra parte nella misura in cui
risulta vittoriosa in causa, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'000.-- a titolo di
ripetibili (parziali) da mettere a carico dell’Ufficio
AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278, 118 V 139).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 16 novembre 2009 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda alla determinazione del
grado d’invalidità secondo il metodo specifico.
Considerandi
2.
L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.
3.
Le
spese, per complessivi fr. 200.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente
sono per il momento assunte dallo Stato.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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