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Decisione

32.2009.229

Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (mercato equilibrato del lavoro e raffronto dei redditi)

25 maggio 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi da valido e invalido (anno 2007) di fr. 63'815 (cfr. consid. 2.7.1)

rispettivamente di fr. 41'878.18 (cfr. consid. 2.7.2), il grado d’invalidità deve

essere pertanto cifrato al 34% ([63'815 – 41'875.18] : 63'815 x 100 = 34.38%

arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2).

Essendo

in grado d’invalidità inferiore al 40% (cfr. consid. 2.4) è dunque a ragione

che l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita.

Anche

se si volesse ritenere l’argomentazione secondo la quale “(…) il salario

indicato nella TA1 per un muratore specializzato, in considerazione delle conoscenze

acquisite con l’anzianità di servizio maturata, sarebbe prossimo a CHF. 69'000,

determinando un gap salariale pari al 7,5%, percentuale che dovrà essere

portata in deduzione dal reddito da invalido. (…)” (doc. AI 52/4), il TCA si

limita qui a rilevare che, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 135

V 297), in questo caso andrebbe applicata una riduzione per gap salariale del

2.5%. In questa ipotesi il reddito da invalido ammonterebbe dunque a fr.

40'828.30 (fr. 41'878.18 diminuiti del 2.5% = fr. 40'828.30) e il grado

d’invalidità sarebbe del 36% ([63'815 – 41'875.18] : 63'815 x 100 = 36.02%).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con

ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi da valido e invalido

fino al 2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.

2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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