32.2009.229
Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (mercato equilibrato del lavoro e raffronto dei redditi)
25 maggio 2010Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.229
Data decisione, Autorità:
25.05.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_563/2010, 29.09.2010
Titolo:
Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (mercato equilibrato del lavoro e raffronto dei redditi)
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.229
FS
Lugano
25 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 novembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1956, da ultimo attivo quale muratore presso la __________ di __________
(doc. AI 13/1-15), il 12 settembre 2007 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da lombalgia (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 25 novembre 2009 (doc. AI
51/1-5), preavvisata con progetto 24 settembre 2009 (doc. AI 39/1-3), l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione, tramite il RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e quella economica, in particolare
la possibilità di trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e il
reddito da invalido calcolato senza l’applicazione del gap salariale – ha chiesto di
essere posto al beneficio del diritto ad una mezza rendita.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica viste le
annotazioni 17 novembre 2009 del medico SMR e quella economica rilevando, in
particolare, che “(…) anche se si dovesse tener conto […] di un gap salariale
del 2,5% (così come erroneamente sostenuto dal qui ricorrente a pag. 2 del proprio
ricorso), il Signor RI 1 non raggiungerebbe comunque il grado minimo del 40%
previsto dall’art. 28 LAI per poter beneficiare del diritto ad una rendita
d’invalidità. (…)” – ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 25 novembre 2009, con la quale
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o
meno alla legislazione federale.
L’assicurato
postula il diritto ad una mezza rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità
lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia
pluridisciplinare del SAM. Dal rapporto 12 novembre 2008 (doc. AI 30/1-43)
risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche
esterne d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________),
neurologico (dr. __________) e pneumologico (dr. __________) (cfr. punto 4.3
della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi (punti 3 e 4
della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa
(punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici
(punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche
esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza
dell’assicurato presso il centro peritale. I periti hanno concluso che nella
sua precedente attività la capacità lavorativa è del 40%: “(…) la capacità
lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro svolto di muratore-carpentiere viene
valutata al 40% (diminuzione del rendimento e dei limiti funzionali sull’arco
di una giornata lavorativa normale). (…)” (doc. AI 30/21). Circa le conseguenze
sulla capacità lavorativa i periti hanno osservato che “(…) le menomazioni
dovute ai disturbi constatati si situano nella sfera psicologica-mentale e al
livello fisico. Sul piano reumatologico l’A. soffre di una sindrome
lombo-spondilogena cronica bilaterale con alterazioni degenerative del rachide,
disturbi statici, decondizionamento e sbilancio muscolare, in una situazione di
soprappeso che limita la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro
svolto di manovale carpentiere. Il nostro consulente ritiene che l’ultima
attività principale di muratore carpentiere non soddisfa le condizioni
ergonomiche e le limitazioni funzionali dell’A.. Per questo motivo giudica l’A.
abile al lavoro nella misura del 40%. Dal lato neurologico il nostro consulente
non ritiene che vi siano patologie specialistiche che determinano un’incapaci-tà
lavorativa. Sul piano psicologico e mentale il nostro consulente ritiene come
diagnosi una sindrome depressiva di grado leggero su disadattamento ed una
dipendenza etilica, patologie che determinano un’incapacità lavorativa per
motivi psichiatrici attorno al 10-20%. Dal lato pneumologico una BCPO di grado
leggero a moderato in tabagismo attivo con probabile componente asmatica
determina un’incapacità lavorativa per lavori fisici pesanti e medio pesanti
(come quello da ultimo svolto dall’A.) che viene valutato al 30%. Globalmente riteniamo
quindi l’A. capace al lavoro nella sua ultima attività svolta di
muratore-carpentiere nella misura del 40% a decorrere dal 15.05.2007. Circa
l’evoluzione dello stato di salute riteniamo corretto considerare una capacità lavorativa
allo 0% nella sua ultima professione svolta nel periodo che va dall’8.11.2006
(data dell’incidente su lavoro) sino al 15.05.2007 (ossia a distanza di circa
sei mesi dall’infortunio citato). Le incapacità lavorative psichiatriche,
reumatologiche e pneumologiche non vanno a nostro avviso sommate tutte tengono
in considerazione una diminuzione del rendimento della capacità lavorativa.
(…)” (doc. AI 30/22). Riguardo alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i
periti – osservato, in particolare, che “(…) dal lato psicologico utile
sarebbe che l’A. assumesse effettivamente la cura antidepressiva prescritta (il
tasso degli psicofarmaci risultava al di sotto del tasso utile). Il nostro
consulente Dr. __________ riterrebbe utile inoltre una presa a carico
psicologica la quale, oltre ad offrire all’A. uno spazio per l’elaborazione dei
suoi vissuti, potrebbe anche sensibilizzarlo verso un contenimento del
comportamento consumatorio. Eventualmente proporrebbe anche dei trattamenti
antidepressivi a doppia azione per il controllo del dolore oltre che per il
miglioramento della timia. (…)” (doc. AI 30/23) – hanno concluso che “(…) attualmente
misure di riqualifica professionale non sembrano indicate visto gli aspetti
psicopatologici evidenziati anche se in futuro non sono da escludere qualora
l’A. dovesse stabilizzarsi sia sul piano fisico che psicologico. Globalmente
riteniamo che la capacità lavorativa in un lavoro leggero e rispettante i
limiti funzionali dell’A. sia valutabile all’80% a decorrere dal 15.05.2007, ossia
a distanza di circa sei mesi dall’infortunio dell’8.11.2006. (…)” (doc. AI
30/23).
Alla
perizia pluridisciplinare va conferita piena forza probatoria poiché la stessa
risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di
elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del
resto, il ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua
capacità lavorativa, del 40% nella sua e dell’80% in attività adeguate, dal 15
maggio 2007, limitandosi a richiamare della documentazione medica (il rapporto
medico 17 dicembre 2007 rilasciato dalla Clinica __________ di __________ sub
doc. AI 19/1-8 e quello del 28 novembre 2007 del dr. __________ sub doc. 6/1-4
dell’incarto cassa malati) già considerata dai periti del SAM e menzionata espressamente
negli atti (punto 2 della perizia). In particolare nessun medico che si è
occupato del suo caso ha contestato e tantomeno fornito la benché minima
ragione per potersi scostare dalle conclusioni peritali.
Anche
il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 10 novembre
2009, si è limitato a concludere, in modo generico e senza addurre nuova
documentazione medica, che “(…) ritengo inabile il Signor RI 1 al 100% quale
muratore-carpentiere a causa di una sindrome lombo-vertebrale cronica
persistente, broncopatia cronica ostruttiva e sindrome ansioso-depressiva. Anche
il Dr. med. __________ ritiene il paziente inabile al 100% in qualità di muratore-carpentiere
mentre in un’attività leggera vede un’abilità lavorativa del 50%, questo però
unicamente sul lato osteoarticolare. A mio parere non è realistico postulare
una capacità lavorativa del 80% in un lavoro adatto viste le capacità
psicofisiche e di formazione presentate attualmente dal Signor RI 1. (…)” (doc.
AI 47/4).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 novembre 2009, dopo
aver riprodotto il certificato medico 10 novembre 2009 del dr. __________, ha
concluso:
"
(…)
• La valutazione specialistica del dottor __________ del 28.11.2007 è
citata negli atti a disposizione del SAM per cui già presa in considerazione
per la valutazione peritale del 12.11.08
• Il rapporto medico del dottor __________
(Clinica di __________) del 17.12.2007 e allegato al certificato del dottor __________
è citata negli atti a disposizione del SAM per cui già presa in considerazione per la valutazione peritale
del 12.11.08
• Tutte le patologie citate nella certificazione del dottor __________
erano già state valutate in ambito peritale
Stante queste considerazioni, non si ritiene che la
documentazione da ultimo prodotta apporti elementi di novità tali da permettere
una ridiscussione delle conclusioni contenute nella perizia SAM 12.11.08
(…)" (doc. AI 50/1)
In
particolare, in merito alla valutazione circa la capacità lavorativa effettuata
dal dr. __________ nel rapporto medico 28 novembre 2007 indirizzato al dr. __________
della __________, va qui ancora osservato che l’incapacità lavorativa accettata
dall’assicuratore privato collettivo per le indennità giornaliere non è
vincolante per l’assicurazione invalidità che valuta la stessa tramite una
perizia. Nella STF 9C_882/2009,9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta
Corte ha infatti osservato che “(…) Überdies wäre, selbst wenn
sie als zulässig erachtet würde, die Bestätigung über Taggeldzahlungen für das
konkrete Verfahren nicht massgebend, da eine von einem privaten
Kollektiv-Taggeldversicherer angenommene Arbeitsunfähigkeit keine bindende
Wirkung für die Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der Arbeitsunfähigkeit
durch Gutachter abklären liess. (…)”.
In
conclusione questo Tribunale deve dunque concludere che, dopo un’inabilità del
100% in qualsiasi attività dal novembre 2006 al maggio 2007 (più precisamente,
come stabilito dai periti: dall’8 novembre 2006, data dell’infortunio, al 15
maggio 2007, ossia a distanza di sei mesi dallo stesso), in seguito va ritenuta
una capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale e dell’80% in
un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.6. Accertata
dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del
40% nella sua attività abituale e dell’80% in un’attività adeguata, con rapporto
22 settembre 2009 (doc. AI 38/1-5) il consulente in integrazione professionale,
tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni
psichiche e fisiche, ha concluso:
"
(…)
Ritengo l’attività di muratore-carpentiere non più
esigibile visto l’importante rendimento ridotto che non permetterebbe di
trovare impiego a causa dei limiti funzionali che egli presenta. Inoltre la professione
richiede di sollevare dei pesi importanti che l’assicurato non potrebbe
assumere, oltre alle posizioni inergonomiche che non sarebbero considerate
adeguate.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che (considerando delle componenti riduttive) in situazione di
equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso.
Nel caso concreto del Signor RI 1 si ritengono
esigibili le attività semplici e ripetitive prevalentemente sedentarie, come ad
esempio l’operaio generico mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,
controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo,
riparazioni, imballaggio, etichettatura).
Altre attività considerate leggere possono essere
l’impiegato d’ufficio di livello A, l’operaio ausiliario nelle arti grafiche,
l’aiuto fiorista.
(…)" (doc. AI 38/2)
Il
RA 1 – partendo tuttavia da una valutazione medica diversa rispetto a quella
posta dai periti del SAM – ha innanzitutto sostenuto per il suo assistito che “(…)
considerando le possibilità che l’assicurato trovi un datore di lavoro disposto
ad assumerlo a queste condizioni, non è possibile ritenere questa attività
rilevante dal punto di vista lucrativo/economico, se non per una ottimistica
valutazione della residua capacità di guadagno, oltre che ai diversi fattori
personali e professionali (età avanzata, scarsa scolarizzazione, limiti medici
che non permettono più di svolgere numerose mansioni). (…)” (doc. AI 52/4).
Al
riguardo va rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67 consid. 5c). Va poi ricordato che le difficoltà del mercato del lavoro
rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina
e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella
causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag.
106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione
confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla
congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato
equilibrato del lavoro, né l’assicu-razione per l’invalidità né quella contro
gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991 pag. 332 consid. 3b).
Nel
caso concreto, il consulente in integrazione ha correttamente riassunto le limitazioni
sia fisiche che psichiche dell’assicurato. Tenuto conto delle limitazioni, secondo
questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali
attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo
dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di
cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7
dicembre 2006 consid. 4.4. e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con
riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Attività che del resto non necessitano una particolare formazione. Va poi
evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri
di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23
aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.
4.7).
Per
quanto riguarda il fattore “età”, il TCA osserva che l’assicurato è nato
il 29 luglio 1956, quindi, al momento determinante dell’emanazione della
decisione impugnata (25 novembre 2009), egli si trovava ben al di sotto dei 60
anni, soglia a partire dalla quale è lecito parlare di età avanzata (STF
9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2, a differenza della STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008 concernente un assicurato di 59 anni al momento determinante).
A
proposito della scarsa scolarizzazione, va rilevato che, in
una sentenza 35.2007.105 del 6 agosto 2008, confermata, nella misura che qui
interessa, dal TF con pronunzia 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 – concernente un
assicurato quasi analfabeta, senza formazione scolastica e professionale, con
scarse conoscenze della lingua italiana e che aveva sempre esercitato
un’attività manuale non qualificata –, questa Corte ha giudicato come non irrealistiche
le opportunità di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa su un mercato
equilibrato del lavoro, conclusione che si impone anche nel caso sub judice,
giacché il ricorrente presenta una “situazione di partenza” decisamente
migliore.
In
esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul
mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato
sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’80%, nonostante il danno alla
salute.
2.7. Occorre
ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Dal
profilo medico, l’assicurato è stato ritenuto ancora abile al lavoro al 40% nella
sua attività abituale e all’80% in un’attività adeguata.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel
caso concreto (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e art. 29 cpv. 1 lett. b LAI fino al
31 dicembre 2007) sarebbero determinanti i dati del 2007 visto che è dal
novembre 2006 che l’assicurato ha iniziato ad essere, dapprima al 100% poi al
60%, inabile al lavoro nella sua attività abituale di muratore-carpentiere.
2.7.1. Per
quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 63’815.--
(doc. AI 38/3), conformemente a quanto indicato dall’ultimo datore di lavoro (doc.
AI 13/2-15).
2.7.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando
in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario
statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel
frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.
4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2007 una attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 60'165.50 (fr. 4'732.--
aggiornati al 2007 [x 2175 : 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99) riportati
su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La
Vie économique, 3-2009, pag. 98] moltiplicati per 12 [ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a]).
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel
2007 (con un grado di occupazione del 100%) quale muratore (fr. 63'815.--, cfr. consid. 2.7.1), è superiore a quello realizzato, nello stesso
anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella
TA1 2006, p.to 45, livello di qualifica 4: fr. 5'007.-- aggiornati al 2007 riportati
su 41.7 ore/settimana x 12 mesi; cfr. tabella B 10.2 e B 9.2 pubblicata in La
vie économique 3-2009, pag. 98-99 = fr. 63’702.40).
Nel
caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido conformemente alla giurisprudenza federale citata.
Quanto
alla riduzione del reddito da invalido a seguito delle circostanze specifiche
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/bb), va detto che per costante giurisprudenza il
giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’am-ministrazione senza fondati
motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6); egli può tuttavia farlo in presenza di
valide ragioni.
Nella
presente fattispecie, il consulente in integrazione ha riconosciuto una riduzione
del 5% per il fatto che l’assicurato possa esercitare solo lavori leggeri e
dell’8% perché “(…) la totalità degli uomini che esercitano un’attività a tempo
parziale è svantaggiata. In effetti in tutti i settori professionali i lavoratori
a tempo parziale percepiscono salari inferiori rispetto al rapporto tra tempo
di lavoro e salario mediamente percepito dai lavoratori a tempo pieno (…)”
(doc. AI 38/4).
Essi
hanno poi correttamente escluso altre riduzioni:
" (...)
Età e anni di servizio:
Il discapito economico dovuto al limitato numero di
anni di servizio è ininfluente in quanto il tempo necessario al raggiungimento
dei redditi mediani si riduce a pochi anni. Quindi dal mio punto di vista una
riduzione del reddito ipotetico da invalido nel caso concreto non è
giustificata.
Nazionalità e permesso di soggiorno:
Non è esatto affermare che la totalità degli stranieri
guadagna meno rispetto alla totalità degli svizzeri e stranieri (valori mediani
delle tabelle RSS). In effetti unicamente i lavoratori con permesso di dimora
temporanea (Cat. L) e i lavoratori con permesso di dimora (Cat. B) percepiscono
salari inferiori.
Anche il discapito economico patito dai lavoratori con
permesso per frontalieri (Cat. G) è ininfluente (in media -2%) e addirittura,
in buona parte del settore terziario, i frontalieri percepiscono fino al 18% in
più rispetto alla totalità di svizzeri e frontalieri.
Nel caso concreto non reputo necessaria una riduzione
per questo fattore in quanto egli possiede un permesso C (permesso di
domicilio) che gli permette di guadagnare di regola come la totalità svizzera
se non di più.
(…)
Gap salariale:
Considerato l’esiguo scarto fra il reddito da valido
effettivamente percepito dall'assicurato e quello stabilito su base statistica,
nel caso concreto l'applicazione del cosiddetto gap salariale è esclusa.
Il Tribunale federale ha avuto modo di confermare
ancora recentemente che questo correttivo entra in linea di conto solo qualora
il reddito da valido concreto risulta chiaramente al di sotto della media
salariale di riferimento (cf. per es. STF 4.3.2009 in re R,9C_782/2008).
Infine si ricorda che la scarsa scolarizzazione non
viene ritenuta valida come motivo di riduzione in quanto sono state elencate
delle attività che non necessitano di qualifica.
(...)" (doc. AI 38/4)
Ribadito
che il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza
fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) e osservato che nessuna
riduzione si giustifica per le limitazioni funzionali che sono già state
considerate dai periti del SAM nella valutazione della capacità lavorativa residua
in un’attività adeguata – va qui ricordato in particolare che da un punto di vista
reumatologico il dr. __________, nel consulto 22 luglio 2008 (doc. AI
30/25-30), ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute,
giudico l’assicura-to abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento
massimo del 100% (…)” (doc. AI 30/30), che da un punto di vista pneumologico il
dr. __________, nel consulto 1. settembre 2008 (doc. AI 30/36-40), ha concluso
che “(…) è presente una capacità lavorativa completa per lavori sedentari e
fisici leggeri. (…)” (doc. AI 30/40) e che da un punto di vista neurologico il
dr. __________, nel consulto 18 luglio 2008 (doc. AI 30/41-43), ha concluso che
“(…) dal punto di vista strettamente neurologico il Paziente non presenta
un’incapacità lavorativa (…)” (doc. AI 30/43) –, questo Tribunale non ha
alcun motivo per scostarsi dalle plausibili conclusioni del consulente in
integrazione.
Considerata
una capacità lavorativa dell’80% da un punto di vista medico e applicata una
riduzione del 13%, il reddito ipotetico da invalido ammonta infine a fr.
41'875.18 (fr. 60'165.50 che, considerata la capacità
lavorativa dell’80% e applicata la riduzione del 13%, danno fr. 41'875.18).
2.7.3. Ritenuti
Fatti
i redditi da valido e invalido (anno 2007) di fr. 63'815 (cfr. consid. 2.7.1)
rispettivamente di fr. 41'878.18 (cfr. consid. 2.7.2), il grado d’invalidità deve
essere pertanto cifrato al 34% ([63'815 – 41'875.18] : 63'815 x 100 = 34.38%
arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2).
Essendo
in grado d’invalidità inferiore al 40% (cfr. consid. 2.4) è dunque a ragione
che l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita.
Anche
se si volesse ritenere l’argomentazione secondo la quale “(…) il salario
indicato nella TA1 per un muratore specializzato, in considerazione delle conoscenze
acquisite con l’anzianità di servizio maturata, sarebbe prossimo a CHF. 69'000,
determinando un gap salariale pari al 7,5%, percentuale che dovrà essere
portata in deduzione dal reddito da invalido. (…)” (doc. AI 52/4), il TCA si
limita qui a rilevare che, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 135
V 297), in questo caso andrebbe applicata una riduzione per gap salariale del
2.5%. In questa ipotesi il reddito da invalido ammonterebbe dunque a fr.
40'828.30 (fr. 41'878.18 diminuiti del 2.5% = fr. 40'828.30) e il grado
d’invalidità sarebbe del 36% ([63'815 – 41'875.18] : 63'815 x 100 = 36.02%).
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con
ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi da valido e invalido
fino al 2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.
2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la
decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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