32.2009.30
TCA non può confermare la decisione con la quale l'UAI,in sede di revisione,ha ridotto la rendita d'invalidità di cui era al beneficio l'assicurato.Non sono infatti adempiuti i criteri né per una revi
29 luglio 2009Italiano80 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.30
Data decisione, Autorità:
29.07.2009, TCA
Titolo:
TCA non può confermare la decisione con la quale l'UAI,in sede di revisione,ha ridotto la rendita d'invalidità di cui era al beneficio l'assicurato.Non sono infatti adempiuti i criteri né per una revisione,né per una riconsiderazione
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 let. g LPGA
88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.30
cr/DC/sc
Lugano
29 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1
dicembre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947, di professione autista e manovale edile, in data 23 settembre 1985 ha subito un infortunio al ginocchio sinistro, preso a carico dall’assicuratore infortuni, il
quale ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 23 settembre 1985
al 31 ottobre 1990 (cfr. comunicazione del 21 gennaio 1991 dello stesso
assicuratore infortuni all’UAI, doc. 51-1). Con decisione del 20 dicembre 1990,
l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera fino
al 31 ottobre 1990 e un quarto di rendita, per un’incapacità lucrativa del 40%,
dal 1° novembre 1990 (cfr. doc. 49/2-4).
Sulla
base di quanto stabilito dall’assicuratore infortuni, con decisione del 23
gennaio 1991, l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di
invalidità (grado del 100%) dal 1° settembre 1986 al 31 gennaio 1991 e di un
quarto di rendita di invalidità (grado del 40%) dal 1° febbraio 1991 (cfr. doc.
52/1-3).
Tale
decisione, cresciuta in giudicato, è poi stata confermata in occasione delle
successive revisioni disposte dall’amministrazione, dal 1993 fino al 2001,
cresciute in giudicato (cfr. decisione del 28 settembre 1993, doc. 62-1;
decisione del 12 dicembre 1995, doc. 76; decisione dell’11 settembre 1997, doc.
80; decisione del 7 aprile 1999, doc. 87).
A seguito
della procedura di revisione intrapresa nell’aprile 2001 (doc. 97), dopo avere ordinato
una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________ – la quale ha ritenuto
l’assicurato inabile al lavoro al 50%-60% (cfr. doc. 114-7) - l’UAI, con
decisione del 13 giugno 2003, ha aumentato da un quarto a mezza (grado del 60%)
la rendita di invalidità dell’interessato, a partire dal 1° aprile 2002 (cfr.
doc. 119).
Tale
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In esito
alla nuova procedura di revisione d’ufficio, intrapresa nel novembre 2004 (cfr.
doc. 120), l’UAI - dopo aver fatto eseguire una perizia psichiatrica, affidata
alla dr.ssa __________ (cfr. doc. 130/1-9) - con decisione dell’11 gennaio 2006, ha stabilito una riduzione delle prestazioni a favore dell’assicurato, diminuendo la rendita di
invalidità da mezza ad un quarto (grado del 40%), a partire dal primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (cfr. doc. 132-2), ossia
dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. 133-1).
A seguito
dell’opposizione dell’interessato, rappresentato dal Sindacato __________ (cfr.
doc. 141/1-2), dopo avere predisposto gli accertamenti medici ed economici del
caso, tra cui l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio
Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’UAI, con decisione
su opposizione del 1° dicembre 2008, ha confermato l’attribuzione
all’assicurato di un quarto di rendita di invalidità (grado del 40%) a partire
dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, il riconoscimento del
diritto a tre quarti di rendita, per un grado AI del 60%, a partire dal 1°
gennaio 2004 e, in via subordinata, il diritto ad una mezza rendita di
invalidità, per un grado AI del 50%.
Il
patrocinatore dell’insorgente ha pure postulato la concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato la valutazione peritale dei medici del SAM e, in
particolare, le risultanze del consulto psichiatrico della dr.ssa __________,
la quale, pur diagnosticando le medesime patologie già indicate in precedenza
sia nella perizia psichiatrica della dr.ssa __________ del 2003, sia dallo
psichiatra curante, dr. __________, nel marzo 2006, è tuttavia giunta ad una
diversa valutazione delle ripercussioni di tali disturbi sulla capacità
lavorativa dell’interessato, ponendo una incapacità lavorativa “solo” del 35%.
L’avv. RA
1 ha ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre le risultanze
della perizia psichiatrica della dr.ssa __________ alla dr.ssa __________,
osservando che “senza alcuna precisa e dettagliata motivazione difficilmente si
può accettare che la medesima patologia nel 2003 presenta importanti
ripercussioni sulla capacità lavorativa, che sono drasticamente ridotte solo 5
anni dopo”.
Il
patrocinatore ha quindi contestato “sia la riduzione dal 60% al 35%
dell’incapacità lavorativa per la patologia psichiatrica, sia la riduzione dal
40% al 35% dell’incapacità lavorativa per la malattia fisica” (I).
Il
patrocinatore ha poi contestato anche la valutazione economica eseguita
dall’amministrazione, ritenendo innanzitutto che il reddito da invalido debba
essere ridotto del 40% - e non del 35% come operato dal consulente IP – per
motivi medici.
Inoltre,
l’avv. RA 1 ha pure ritenuto insufficiente la riduzione del reddito da invalido
del 15% stabilita dal consulente incaricato per tenere conto delle altre
circostanze del caso concreto, chiedendo che venga riconosciuta la riduzione
massima possibile del 25%, o, per lo meno, del 20%, per tenere conto dell’età
dell’assicurato (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia dei medici del
SAM, sia della valutazione economica operata dal consulente incaricato, ha chiesto
che la decisione impugnata venga confermata e il ricorso dell’interessato respinto
(IV).
1.5. Con scritto
del 19 febbraio 2009, il patrocinatore ha informato il TCA di non essere, a
quel momento, in possesso di ulteriori mezzi di prova, riservandosi comunque la
facoltà di produrre, in seguito, un certificato medico aggiornato da parte
dello psichiatra curante dell’interessato.
L’avv. RA 1 ha pure comunicato che l’interessato
“ha inoltre deciso di rinunciare al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Non
verrà pertanto inoltrato il relativo certificato municipale” (VII).
1.6. In data 11
maggio 2009, il patrocinatore dell’interessato ha trasmesso al TCA un nuovo
referto medico della dr.ssa __________ (IX + C).
1.7. Con osservazioni
del 19 maggio 2009 l’UAI - sulla base di quanto osservato dal SMR, chiamato ad
esprimersi in merito alla nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente -
ha rilevato che il nuovo certificato medico prodotto dall’interessato non
attesta uno stato di salute maggiormente invalidante rispetto a quanto ritenuto
nella decisione impugnata (XI + 1-3).
Queste
osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (XII),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha
ridotto, a partire dal 1° marzo 2006, ad un quarto la rendita di invalidità precedentemente
assegnata all’interessato o se invece, come chiede l'assicurato, egli ha il
diritto a tre quarti di rendita di invalidità, per un grado del 60%, anche dopo
il 28 febbraio 2006.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella
causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante
di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.5. Nel caso
concreto risulta dagli atti di causa che, nell’ambito della richiesta di
prestazioni del 24 giugno 1987 (doc. 2/1-6), l’Ufficio AI, visto che
l’assicurato era affetto da patologie solo di natura infortunistica, aveva
ritenuto, conformemente a quanto stabilito dall’assicuratore infortuni,
l’interessato totalmente inabile al lavoro dal 23 settembre 1985 al 31 ottobre
1990 e poi, dal 1° novembre 1990, totalmente abile al lavoro in attività
adeguate, nelle quali subiva una perdita economica del 40% (cfr. doc. 52-3).
Nella
visita medica di chiusura del 6 luglio 1990 eseguita per conto
dell’assicuratore infortuni, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva
concluso che “il signor RI 1 non è più idoneo per la professione di manovale in
quanto non riesce più a lavorare sul terreno sconnesso e trasportare pesi
rilevanti. In un’altra professione, ad esempio come custode, benzinaio,
magazziniere con l’aiuto di mezzi meccanici, egli è senz’altro in grado di
offrire un rendimento pressoché completo” (doc. 3-5 inc. LAINF).
Dal
profilo economico, l’assicuratore infortuni aveva calcolato che, in tali
attività adeguate, l’assicurato subiva un discapito economico del 40%,
accordando di conseguenza, a partire dal 1° novembre 1990, una rendita del 40%
(cfr. doc. 49-3).
Di
conseguenza, l’UAI aveva accordato all’assicurato una rendita intera dal 1°
settembre 1986 al 31 gennaio 1991 (cfr. doc. 54-1) ed un quarto di rendita dal
1° febbraio 1991 (cfr. doc. 53-1).
In seguito, in occasione della revisione
d’ufficio intrapresa nell’aprile 2001, l’UAI – constatata la presenza di una
situazione, a livello organico, invariata, ma vista la possibile presenza di
alterazioni a livello psichico, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle
annotazioni del 25 settembre 2002 (cfr. doc. 108-1) - aveva predisposto
l’esecuzione di una perizia psichiatrica, ad opera della dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Nel suo referto dell’11 aprile 2003,
la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1); sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, precisando che “ambedue
le diagnosi contribuiscono alla riduzione della capacità lavorativa di questo
paziente”, aveva considerato che “attualmente e in maniera duratura
l’incapacità lavorativa per problemi psichiatrici risulta compromessa nella
misura del 50%-60%” (doc. 114-7, sottolineature della redattrice).
La dr.ssa __________ aveva sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(...)
5. Valutazione e prognosi:
L'assicurato è affetto da depressione cronica che
compromette l'energia vitale e l'adattamento della stessa alla realtà come
anche alla vita relazionale.
Rimugina sentendosi stanco e depresso, dorme male
e si sente cronicamente inadeguato, sia confrontandosi con le sue relazioni
famigliari che nella vita sociale.
L'evoluzione depressiva è subentrata
progressivamente, lentamente e insidiosamente alla menomazione fisica, la quale
è stata vissuta come gravemente invalidante con la perdita parziale della
capacità lavorativa a causa dei problemi al ginocchio subentrati da molti anni.
Il sentimento di valore è crollato, egli si sente
escluso socialmente, isolato con una grossa perdita di autostima e di valore di
sè. Anche all'interno della
famiglia avrebbe perso il suo ruolo di marito e di padre di famiglia, ha
l'impressione di disturbare e di non essere di nessun aiuto, inutile, con la paura
di dare fastidio a tutti.
L'evoluzione depressiva è subentrata
insidiosamente e si è aggravata cronicizzandosi nel tempo. Dalla descrizione
del paziente questa evoluzione è da considerarsi cronicizzata da circa un anno
e mezzo. Il paziente prende coscienza che il suo problema al ginocchio diventa
nel tempo pure un problema psichico, dall'inizio dell'anno scorso (2002). Per
anni il disagio psichico viene negato e il problema viene trasferito sulla
sintomatologia fisica attraverso uno spostamento inconscio e una conversione
somatica già che c'era questo reale problema di dolori residui all'infortunio.
Attualmente egli è consapevole dopo tutti questi anni che al problema fisico si
è aggiunto anche il problema emotivo e psichiatrico che compromette
ulteriormente sia la sua capacità lavorativa che il suo benessere psico-fisico.
Nel corso di questi anni, con la riduzione della capacità lavorativa al 40%,
egli non è riuscito a trovare nessun lavoro a tempo parziale, sentendosi sempre
a disagio, menomato e rifiutato a priori, perché egli stesso si rifiuta in
queste condizioni.
L'evoluzione depressiva è cronicizzata, quindi
non prevedo possibilità di ulteriori miglioramenti.
Attualmente e in maniera duratura l'incapacità
lavorativa per problemi
psichiatrici risulta compromessa nella misura del 50-60 %.
Assieme all'invalidità fisica l'incapacità
lavorativa di questo paziente è
complessivamente del 100%." (Doc. 114/6-7)
Sulla base di queste conclusioni peritali della
dr.ssa __________, l’UAI, nella decisione del 13 giugno 2003, aveva quindi
stabilito che, dal profilo psichiatrico, fosse subentrato un peggioramento
delle condizioni di salute dell’interessato, il quale andava ritenuto inabile
al lavoro al 60% in qualsiasi attività, percentuale che gli consentiva di
beneficiare di una mezza rendita di invalidità, per un grado del 60%, a partire
dal 1° aprile 2002 (cfr. doc. 117/1-2 e doc. 119/1-2).
2.6. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
dapprima, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera dal 1° settembre
1986 al 31 gennaio 1991 e di un quarto di rendita dal 1° febbraio 1991 e,
successivamente, l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità, per un
grado di invalidità del 60%, a partire dal 1° aprile 2002 (cfr. decisione del 13
giugno 2003 (doc. 119), cresciuta incontestata in giudicato).
In tale
contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di dicembre 2008
(momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel
frattempo (dal 13 giugno 2003 al 1° dicembre 2008), le condizioni di salute
dell’assicurato sono migliorate al punto da giustificare l’attribuzione di “soltanto”
un quarto di rendita di invalidità dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. A) o se vi è
stato, al contrario, un peggioramento delle stesse con incidenza sull'entità
della rendita a lui attribuita.
2.7. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova
domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame
materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 13 giugno 2003.
Questa
decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla
perizia della dr.ssa __________, ritenuta affidabile dal dr. __________ del SMR
(doc. 116-1).
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.8. Nell’ambito
della revisione del novembre 2004, l’assicurato è stato sottoposto dapprima ad
un nuovo esame psichiatrico peritale, affidato alla dr.ssa __________, medico
SMR, con formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13).
Nel suo rapporto medico
del 28 dicembre 2005, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); distimia (ICD10-F34.1)”,
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
Lo stato psichico descritto nella perizia
psichiatrica (aprile 2003)
evidenzia una deflessione del tono dell'umore con apatia (calo dell'iniziativa),
anedonia (calo della capacità di provare piacere), disturbi del sonno, capacità
cognitive, volitive, ed energia vitale ridotte, ideazione pervasa di massiccia
autosvalutazione, sfiducia, sensi di colpa, e autoaccuse, l'assicurato appariva
invecchiato e sciupato in rapporto all'età reale, visibilmente apatico ed
inibito clinicamente - al momento risultava in cura con cipralex farmaco
antidepressivo.
Tale sintomatologia coinciderebbe con un episodio
depressivo di una certa entità che viene descritto nel rapporto peritale, ma
non codificato nelle diagnosi.
In seguito all'infortunio verificatosi nel 1985,
l'assicurato non si è più inserito nel mondo del lavoro; tale situazione
avrebbe comportato per l'assicurato fonte di notevole disagio con sentimenti di
inadeguatezza e di esclusione a livello sociale, con perdita progressiva del
proprio ruolo anche all'interno della famiglia sia come marito che come padre,
perdita quindi del valore di sé, dell'autostima. L'assicurato non è stato in
grado di elaborare il proprio disagio psicologico se non attraverso un processo
di somatizzazione, ossia tramite l'espressione di sintomi fisici con
peggioramento della sintomatologia algica preesistente e comparsa inoltre di
una sintomatologia di tipo depressivo reattiva.
L'assicurato al riguardo non risulta aver mai
ricevuto cure psichiatriche specialistiche adeguate che avrebbero eventualmente
evitato una cronicizzazione dello stato psichico.
Rispetto alla valutazione peritale psichiatrica
(2003), le condizioni psichiche attuali appaiono ad ogni modo migliorate,
persiste un quadro distimico comunque non invalidante sul piano lavorativo.
Dal lato psichiatrico non esistono limiti
funzionali sulla capacità lavorativa; dal lato medico potrebbero essere ancora
utili delle misure di accompagnamento per reperire un'attività che tenga conto
dei limiti somatici." (Doc. 130/8-9)
In sede di opposizione, l’assicurato ha
contestato la decisione di riduzione ad un quarto della rendita di invalidità,
trasmettendo all’amministrazione i seguenti certificati medici:
-
referto del 22 febbraio 2006 della dr.ssa __________,
spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Su
richiesta del paziente, come medico curante rilascio le seguenti constatazioni
sul decorso della malattia e i postumi dell'infortunio del paziente.
- inabile al lavoro
con rendita AI al 60%.
Ho visitato il pz in
dicembre 2005 e febbraio 2006 e ho constatato che soffre tuttora di disturbi
lombari e postumi traumatici legati all'arto inferiore sinistro. Tuttavia il pz
presenta un notevole stato depressivo da disadattamento sociale, mancanza del
ruolo in famiglia. Da circa due anni soffre di acufenia sx con occasionali
difficoltà dell'equilibrio, motivo per il quale nel 2004 è stato esaminato dal
dr. __________ che ha eseguito una RM celebrale, constatando un nistagmo con
difficoltà dell'equilibrio senza riscontrare un’affezione celebrale precisa.
Motivo per il quale non sono stati eseguiti altri accertamenti più aggressivi
in quanto il paziente è stazionario. Da novembre 2005 soffre di un diabete
subclinico, e da dicembre 2005 ha un diabete con HbA1C di 7,5, dopo il quale il
paziente segue una terapia medicamentosa.
In febbraio dopo la
visita di controllo e la riduzione di rendita il paziente si presenta con scompenso
psicomotorio e agitazione. Già precaria la situazione psichica del pz, con
questo impatto dove non viene più riconosciuta la sua menomazione psicofisica
gli scatena una serie di problemi tipo destabilizzanti mettendo seriamente in
discussione la sua capacità per superare l'impatto "svalutazione" del
suo problema oltre a creargli problemi di sopravvivenza sociale dal lato
pratico. Ho prescritto una terapia di tranquillizzanti e valuterò prossimamente
se mandare il pz o meno da uno psichiatra.
Valuto tuttavia che è
stato pericoloso per l'equilibrio psicosociale intervenire con questa misura
riduttiva in quanto il pz obiettivamente non potrebbe riprendere un'attività al
60% nè per la sua colonna lombare nè per le condizioni psichiche appena
sufficienti per la sopravvivenza a livello famigliare e sociale. Come pure
anche per il fatto che sia per il tempo che è fuori dal campo lavorativo sia
per la sua natura semplice, elementare, e in senso buono primitiva. Non ha
alcuna possibilità di fare un lavoro al 60%. Quindi il mio parere è che si deve
mantenere l'incapacità di lavoro al 60% se non vogliamo essere responsabili per
una serie di problemi di natura psicologica di questo pz già stanco ed esaurito
dalla propria insufficienza ed inadeguatezza socio famigliare." (Doc.
143-2)
-
referto del 15 marzo 2006, indirizzato alla
dr.ssa __________, da parte del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale, poste le diagnosi di “disturbo distimico; disturbo
da dolore cronico; tinnito bilaterale con disturbi ansioso-depressivi da
inserire nel disturbo distimico”, è giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
Sono del parere che
nell'attuale momento distimico caratterizzato soprattutto ad una recrudescenza
depressivo ansiosa egli non sia in grado di intraprendere un'azione lavorativa.
Per ora ho risposto
al paziente di assumere unicamente del Rebalance 500 mg 1 pastiglia alla sera.
Ritengo però indicata
una presa a carico multidisciplinare ossia di tipo psichiatrico,
psicoterapeutico, ergo terapeutico, di approccio psico-corporeo e soprattutto psico
sociale. Se il paziente lo desidera questo approccio potrebbe essere effettuato
presso l'Ospedale di Giorno __________. Vedo nel paziente (come tu già stessa
hai osservato) un peggioramento della sua sintomatologia psicalgica e questo
perchè il paziente non vede alcun avvenire considerata la sua età cronologica e
la sua formazione di base. Per ora non ho fissato ulteriori appuntamenti ma
resto a tua disposizione per le proposte terapeutiche sopra indicate."
(Doc. 146-3)
Nelle sue annotazioni del 10 aprile 2006, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Valutazione psichiatrica SMR, dr.ssa __________,
psichiatra, del 28.12.2005:
viene constatato un miglioramento rispetto alla
perizia psichiatrica eseguita in precedenza, si constata sparizione del quadro
depressivo, persistenza di quadro distimico senza influsso sulla capacità
lavorativa.
in considerazione dell'attuale assenza di una
patologia psichiatrica il grado d'invalidità precedente l'insorgenza della
problematica psichiatrica viene ristabilito con decisione UAI del
4.1.2006
in fase di opposizione vengono presentati:
rapporto dr. __________ del 15.3.2006:
diagnosi: disturbo distimico
disturbo da dolore
cronico
tinnito bilaterale
viene riferito un peggioramento dello stato
dell'assicurato in seguito alla decisione UAI di ridurre rendita.
Viene ritenuta indicata una presa a carico
psichiatrica.
A causa della problematica distimica il dr. __________
valuta che l'assicurato non sia in grado di intraprendere un'azione lavorativa.
Viene iniziato un trattamento con Rebalance
(fitofarmaco a base di iperico)
Rapporto dr.ssa __________ del 22.2.2006:
viene riferito uno scompenso psicomotorio in
relazione alla comunicazione di riduzione rendita Al
quale nuove patologie vengono elencate:
- diabete mellito tipo 2, diagnosi
12.2005
- acufenia a sinistra (visita dr. __________ 12.2004:
presenza di nistagmo non esauribile nello sguardo orizzontale, restante status
neurologico normale)
Valutazione:
il rapporto del dr. __________ in pratica
conferma le conclusioni diagnostiche della dr.ssa __________, ossia che
l'assicurato presenta una distimia (definizione: depressione cronica del tono
dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente
grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di
media gravità o lieve) e quindi che l'assicurato non presenta più uno stato
depressivo tale da avere influsso sulla capacità lavorativa. L'assenza di una
problematica depressiva maggiore trova anche conferma indiretta nell'assenza di
un trattamento medicamentoso più deciso (il medico si limita a prescrivere
dell'iperico).
Che la decisione di ridurre la rendita abbia
portato ad uno scontento risulta comprensibile ma tale fatto non riveste
patologia invalidante.
Per quanto concerne le ulteriori patologie
indicate dalla dr.ssa __________ va detto che il diabete risulta essere di
recentissima scoperta e che tale patologia con certezza non ha ancora comportato
danni a livello di organi bersaglio quali occhi, reni, cuore ecc., danni che
secondo l'esperienza medica insorgono solo dopo anni (di regola oltre 10 anni
di diabete). In assenza di danni secondari il diabete non comporta limitazioni
funzionali di rilievo.
Pure senza influsso sulla capacità lavorativa la
presenza di acufeni (fischio nell'orecchio) in presenza di uno status
neurologico normale salvo una nistagmo orizzontale, patologia quest'ultima
verosimilmente presente dalla nascita e senza conseguenze funzionali."
(Doc. 148-1)
Con scritto del 15 novembre 2006, indirizzato
all’UAI, il dr. __________ ha indicato:
"
Vi chiedo di riesaminare la situazione
assicurativa di questo paziente affetto da:
- Disturbo da dolore cronico, una ipoacusia sinistra, un tinnito
bilaterale.
- Disturbi algici soprattutto al ginocchio
sinistro.
- Un importante disturbo distimico
endo-reattivo.
Il paziente che mi era stato segnalato dalla
Dr.ssa __________ per un trattamento psichiatrico nel mese di marzo del 2006
non ha avuto gli esiti sperati.
li signor RI 1 è peggiorato nel suo stato clinico
sia somatico sia psichiatrico per cui ritengo indicato che egli sia visitato a
scopo medico assicurativo dai vostri uffici preposti.
Da parte nostra abbiamo effettuato delle terapie
di rilassamento con i più svariati approcci accompagnati da una
psicofarmacoterapia e dei colloqui psicoterapeutici che finora non hanno dato
esito positivo.
Non penso che tramite ulteriori interventi
psichiatrici o psicoterapeutici potremo ottenere dei miglioramenti sostanziali
sia del suo stato clinico e di conseguenza anche delle sue competenze
lavorative." (Doc. 149-1, sottolineature della redattrice)
Nelle sue annotazioni del 14 aprile 2006, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale, anche alla luce del tempo trascorso,
ha ritenuto che, per chiarire la situazione dal profilo medico, fosse indicato
sottoporre l’assicurato anche ad una perizia pluridisciplinare presso il SAM
(cfr. doc. 154-1).
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________)
e quella psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 23 giugno 2008, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome
cervicospondilogena prevalentemente a sinistra, cronica, in disturbi statici
del rachide; sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in note discopatie
L4-L5 e L5-S1, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con
scoliosi sinistroconvessa, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa),
decondizionamento muscolare; nota gonartrosi a sinistra in esiti da sutura dei
legamenti collaterali mediale e crociato anteriore al ginocchio sinistro il 24.9.1985,
esiti da abrasione e foraggio di Privie a livello della troclea con plastica
secondo Lindemann; probabile gonartrosi a destra; tendenza allo sviluppo di un
reumatismo delle parti molli” (doc. 160-31+32).
Il dr. __________ ha indicato di non avere
proposte terapeutiche in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico
residua dell’interessato.
Lo specialista ha quindi posto i seguenti limiti
funzionali:
"
(...)
L'assicurato può molto spesso sollevare e portare
pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre
Fatti
i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può spesso sollevare pesi
fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti,
talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale.
L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta
effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed
inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di
rado assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione
delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso
camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno
accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100%, a decorrere dal 1991.
Nella sua ultima attività principale di autista
di autocarri e manovale, giudico l'assicurato, a seguito dei limiti funzionali
e di carico menzionati, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, a decorrere dal 1991."
(Doc. 160/33-34)
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata
lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, a decorrere
dal 1991, nella sua precedente attività di autista di autocarri e di manovale,
ma pienamente abile al lavoro, con un rendimento massimo del 100%, in un lavoro
adatto alle sue condizioni di salute, a decorrere dal 1991 (doc. 160-34).
L’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________,
medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto dell’11
luglio 2008, ha posto le diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1); sindrome da
dolore persistente (ICD10-F45.4); accentuazione di tratti di personalità
(ICD10-Z73.1)” (doc. 158-4).
La dr.ssa __________ è giunta alle seguenti
conclusioni:
"
(...)
5 CONCLUSIONI:
Ritengo che dal 1985 egli sia interessato da un
quadro di natura affettiva cronica di lieve entità (distimia) cui si associa un
Disturbo somatoforme da dolore persistente concentrato su zone interessate
dall'infortunio del 1985.
Egli si sente cambiato da quell'evento e chiede
gli venga riconosciuto tale cambiamento peggiorativo.
Lo stato di compromissione economica che vive
acuisce il vissuto di tensione emotiva e la richiesta di essere riconosciuto
nella propria sofferenza e nei limiti che produce.
Credo che dal 1995 (Clinica di __________) ad
oggi il quadro non abbia subito grandi modifiche.
Persiste il quadro distimico come il dolore
cronico: di fatto i colleghi che lo hanno incontrato hanno visto gli stessi
segni e sintomi ma riconosciuto differenti ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Ritengo che dal 2005 ad oggi il quadro non
abbia presentato modifiche degne di nota.
Non ritengo adeguata una IL pari al 60% così come
un'assenza di riconoscimento per il quadro presentato da un soggetto che nel
corso degli anni è oggi più anziano e messo in difficoltà nei cambiamenti e
nella reattività.
Sarei del parere di riconoscere al soggetto una
percentuale di IL pari al 35%: credo che limiti maggiori siano da valutare
rispetto ad attività più impegnative dai colleghi delle altre specialità fisiche."
(Doc. 158-4, sottolineature della redattrice)
La dr.ssa __________ ha rilevato che l’assicurato
“appare cronicamente depresso anche se in qualità lieve; appare centrato sui
contenuti dolorosi somatici tanto da svilupparne un’idea prevalente. Il dolore
è acuito dallo sforzo e quindi l’attività peggiora la qualità del disturbo e
rischia di peggiorare la prognosi” (doc. 158-4).
La specialista ha considerato che il disturbo
dell’interessato è stabile dal 2005, con una prognosi complessivamente
non negativa (doc. 158-4, sottolineatura della
redattrice). Ella ha aggiunto di ritenere utile
l’inserimento di una terapia farmacologica, segnatamente di un antidepressivo e
di un modulatore dell’umore (doc. 158-5).
In conclusione, la dr.ssa __________ ha considerato
l’interessato inabile al lavoro nella misura del 35% in tutte le attività
teoricamente esigibili, compatibili con il suo livello culturale, età, quadro
fisico e attitudini personali (doc. 158-5).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 28 luglio 2008, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome cervicospondilogena,
prevalentemente a sinistra, cronica, in disturbi statici del rachide, sindrome
lombospondilogena cronica a sinistra, in note discopatie L4-L5 e L5-S1,
disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, con scoliosi
sinistro-convessa, iperlordosi lombare con scoliosi destro-convessa),
decondizionamento muscolare; nota gonartrosi a sinistra, in esiti da sutura dei
legamenti collaterali mediale e crociato anteriore il 24.9.1985, esiti da
abrasione e foraggio di Privie a livello della troclea, con plastica secondo
Lindemann il 14.1.1987; probabile gonartrosi a destra; tendenza allo sviluppo
di un reumatismo delle parti molli; distimia; sindrome da dolore persistente”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
quelle di “diabete mellito tipo 2, non insulinorichiedente, noto dal 2005/2006,
in assenza di complicazioni di organi, sovrappeso corporeo (BMI 36.5%),
dislipidemia non trattata; ipertensione arteriosa nota dal 2005/2006,
attualmente non trattata; accentuazione di tratti di personalità; acufeni
bilaterali” (doc. 160-20).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 60% nella sua attività di
manovale edile e autista, ma abile al lavoro al 65% in altre attività rispettose
dei limiti funzionali di carattere reumatologico, a partire dal febbraio 1991
(doc. 160-27).
I periti hanno osservato che “la possibilità di
un futuro miglioramento di questi limiti valetudinari in ambito psichiatrico
tramite l’inserimento di una terapia psicofarmacologica (antidepressivo con
doppio attacco, con azione sui sintomi algici e sul tono umorale, combinato con
un modulatore dell’umore) rimane aperta e valutabile solo alla luce
dell’ulteriore decorso” (doc. 160-27).
2.9. L’assicurato
ha contestato la decisione su opposizione con la quale l’UAI ha ridotto ad un
quarto la rendita precedentemente percepita, trasmettendo al TCA il seguente
referto, datato 6 aprile 2009, redatto dalla dr.ssa __________, specialista FMH
in psichiatria e psicoterapia S.I.T.C.C., indirizzato all’UAI:
"
Su richiesta del paziente, come psichiatra
curante si rilasciano le seguenti constatazioni sul decorso della malattia del
paziente.
Allo stato attuale persiste un disturbo
distimico (ICD-10:F34.1) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10:F45.4), con sentimenti di perdita di ruolo anche all'interno della
famiglia, di svalorizzazione e distimia.
Persiste
l'incapacità di elaborare il disagio emotivo-affettivo se non attraverso il
processo di somatizzazione, con conseguente peggioramento della sintomatologia
algica ed aggravamento dello stato distimico.
In considerazione di quanto sopra, dal lato
psichiatrico persiste una incapacità lavorativa nella misura del 60%.
Si ritiene indicato un intervento tempestivo di
aiuto/collocamento al lavoro a tempo parziale, in attività leggera conforme ai
limiti dello status fisico e psichico." (Doc. C, sottolineature della
redattrice)
Nelle sue annotazioni del 20 aprile 2009, il dr. __________
del SMR, specialista FMH in medicina
generale e FMH in medicina manuale, ha osservato:
"
Dagli atti in nostro possesso, rispettivamente la Perizia SAM del luglio 2008 e la certificazione medica ultima della curante Dr.ssa __________,
FMH Psichiatria e psicoterapia, si evince che, alla luce della completa presa
in considerazione delle malattie psichiche enunciate dalla stessa Dr.ssa __________
da parte della consulente in psichiatria c/o il SAM, Dr.ssa __________, e in
considerazione della malattia reumatologica valutata nella stessa sede SAM concorde
con problematiche anche legate al disturbo somatoforme che affligge da anni
l'A. a margine, ritengo che l'ultima certificazione medica della Dr.ssa __________
sia insufficiente per apportare modifiche alla precedente presa di posizione da
parte dell'UAI sul caso suddetto." (Doc. XI/1)
2.10. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara
e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
Considerandi
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.11
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte, contrariamente al parere dell’amministrazione, ritiene
che non siano adempiute le condizioni per procedere a una revisione della
rendita di invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.
In
proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di
revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA I 8/04 del
12.
ottobre 2005, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti
ivi menzionati).
Le norme
sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito
nell’ambito della procedura di revisione testimonia di uno stato di salute
rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2003, aveva
determinato il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità, per un grado del 60%, a partire dal 1° aprile 2002 (cfr. doc.
117/1-2 e doc. 119/1-2).
Tale
circostanza emerge con chiarezza dalla documentazione medica agli atti.
Dal
profilo reumatologico, dall’accurato esame specialistico eseguito
nell’ambito della perizia del SAM da parte del dr. __________, è emerso che
l’assicurato è, dal 1991, abile al lavoro sull’arco di una giornata di
lavoro, ma con una riduzione del rendimento del 40%, nella sua precedente
attività di manovale e autista, ma abile al lavoro al 100% in altre attività
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 160-34, sottolineatura
della redattrice).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie somatiche maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla
capacità lavorativa residua dell’interessato.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Del resto, già nella
visita medica di chiusura del 6 luglio 1990, eseguita su incarico
dell’assicuratore infortuni, il dr. __________ aveva considerato l’assicurato
abile in maniera pressoché completa in attività adeguate, come ad esempio
quelle di custode, benzinaio, magazziniere con l’aiuto di mezzi meccanici (cfr.
doc. 3-5 inc. LAINF).
Dal
profilo psichiatrico, l’amministrazione ha ritenuto che lo
stato di salute dell’interessato sia migliorato. A torto.
Al riguardo, il TCA
sottolinea, dapprima, che nel referto peritale dell’11 luglio 2008, la dr.ssa __________
ha posto le medesime diagnosi che erano già state indicate dalla dr.ssa __________
nel referto peritale dell’11 aprile 2003 – ossia “distimia (ICD10-F34.1) e
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (cfr. doc. 114-6) - a
seguito del quale all’assicurato era stato riconosciuto un grado di invalidità
del 60%.
La dr.ssa __________ ha
infatti diagnosticato l’esistenza di una “distimia (ICD10-F34.1); sindrome
da dolore persistente (ICD10-F45.4); accentuazione di tratti di personalità
(ICD10-Z73.1)” (cfr. doc. 158-4, sottolineatura della redattrice).
Le medesime diagnosi sono
state poste, come visto, anche dalla dr.ssa __________ del SMR - la quale, nel
referto peritale del 28 dicembre 2005, ha ritenuto l’assicurato affetto da “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); distimia
(ICD10-F34.1)” (doc. 130-7, sottolineatura della redattrice) – e dagli psichiatri
curanti, dr. __________, dapprima (cfr. doc. 146-2 e doc. 149-1) e dr.ssa __________,
poi (cfr. doc. C e doc. XI/2).
Il TCA rileva, poi, che la stessa dr.ssa __________ ha indicato
che la situazione psichiatrica dell’interessato è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto al passato, ma è stata da lei giudicata in modo diverso
rispetto a quanto valutato in precedenza dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa
__________.
Nel referto peritale
dell’11 luglio 2008, infatti, la specialista ha rilevato che “dal 1995
(Clinica di __________) ad oggi il quadro non abbia subito grandi modifiche”;
che “dal 2005 ad oggi il quadro non abbia presentato modifiche degne di nota”
e che “di fatto i colleghi che lo hanno incontrato hanno visto gli stessi
segni e sintomi, ma riconosciuto differenti ripercussioni sulla capacità
lavorativa” (doc. 158-4, sottolineature della redattrice).
La specialista ha inoltre spiegato
i motivi per i quali ha ritenuto di doversi distanziare, nonostante la
presenza delle medesime diagnosi, dalla valutazione della capacità
lavorativa residua fornita dalle due colleghe, dr.ssa __________ e dr.ssa __________,
chiamate prima di lei a redigere un referto peritale relativo all’assicurato.
La dr.ssa __________ ha
rilevato di ritenere che “la diagnosi della collega dr.ssa __________ sia stata
posta correttamente”, ma che “ritengo che la percentuale di
incapacità lavorativa riconosciuta in quella occasione fosse eccessiva rispetto
alla diagnosi posta” (cfr. doc. 158-2, sottolineature della redattrice).
La dr.ssa __________ ha pure indicato che “la dr.ssa __________ riprende
la diagnosi posta dalla dr.ssa __________, ma riconosce l’assenza di
un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici. Considero anche questo
dato eccessivo in senso opposto: non si può non riconoscere al soggetto il
peso di tali diagnosi sulla sua capacità, anche se migliorato” (doc. 158-2,
sottolineature della redattrice).
Da queste considerazioni
della dr.ssa __________ emerge, quindi, in maniera chiara ed evidente che, a
fronte di patologie rimaste invariate, la specialista in psichiatria è giunta
ad una differente valutazione della capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Ciò non consente tuttavia, come già rilevato in precedenza (cfr.
consid. 2.3.), di giustificare una revisione della rendita in corso,
circostanza che, è bene ricordarlo, è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata.
2.12
In esito a
quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare se i presupposti per
procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 13 giugno 2003,
sono soddisfatti oppure no.
In
effetti, il giudice può, se del caso, confermare una decisione di revisione
emanata a torto per il motivo sostitutivo che la decisione iniziale di rendita
era manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una notevole importanza
(DTF 125 V 369 consid. 2 e riferimenti citati).
L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23.
marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997.
ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (STF 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V
479.
consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è
segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per contro,
non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della
decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte
(STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007
consid. 3.2.1).
Più di
recente, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha
dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità
per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava
un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).
Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se
l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
2.13
Dopo attento
esame della documentazione agli atti, il TCA è dell’avviso che la decisione del
13.
giugno 2003 non possa essere ritenuta manifestamente erronea e questo per i
motivi che seguono.
La
decisione di attribuire all’assicurato, a partire dal 1° aprile 2002, una mezza
rendita di invalidità, per un grado del 60%, è stata presa dall’amministrazione
sulla base del referto peritale dell’11 aprile 2003 della dr.ssa __________, la
quale, dopo aver proceduto ad un accurato esame dell’interessato, ha ritenuto
che lo stesso fosse affetto da una distimia e da una sindrome del dolore
somatoforme, aggiungendo che entrambe queste patologie hanno un influsso sulla
capacità lavorativa, di modo che l’interessato deve essere considerato inabile
al lavoro al 60% (cfr. doc. 114/6+7).
Questa perizia della dr.ssa __________ non può
essere considerata manifestamente errata.
Se da una parte, infatti, è vero che la diagnosi
di distimia normalmente non è invalidante, d’altra parte va rilevato che, in
passato - prima che la giurisprudenza del Tribunale federale ponesse dei
criteri per la valutazione del carattere invalidante o meno di una tale
patologia – come attualmente, la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, a
determinate condizioni, veniva ritenuta invalidante e non si può quindi
considerare che le conclusioni della dr.ssa __________ fossero, a quel momento,
manifestamente errate.
A questo
proposito, il Tribunale federale, in una sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio
2009, destinata alla pubblicazione, si è peraltro così espresso:
" (…)
4.1
On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut
surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations,
assortie d'effets durables, entrée en force formelle (ATF
127.
V 10 consid. 4b p. 13 s.; 115
V 308 consid. 4a p. 312 ss; Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 91 ss; Rudolf Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [éd.], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 9 ss, 12 s.; Alexandra Rumo-Jungo, Die Instrumente
zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in: Schaffhauser/Schlauri
[éd.], Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 263 ss, 277 ss;
Ulrich Meyer-Blaser, Die Abänderung formell rechtskräftiger
Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, ZBl 1994 p. 337 ss, 348 ss):
une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut,
à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale (art. 53 al.
1.
LPGA). Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du
droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le
prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas
échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application
erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y a lieu
d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2
LPGA). La loi ne règle en revanche pas la situation de l'application ultérieure
erronée du droit à la suite d'une modification des fondements juridiques
déterminants survenue après le prononcé de la décision (voir consid. 5 infra).
4.2
En l'espèce, la décision initiale n'est pas entachée dès l'origine
d'une inexactitude sur les faits. A défaut d'une modification notable des faits
déterminants du point de vue juridique, les conditions d'une révision de la
rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas davantage réalisées (consid.
3.
supra). Par ailleurs, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la
jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux ne constitue pas un
motif de reconsidération de la décision de rente (SVR 2008 IV n° 5 p. 12
consid. 4 [I 138/07]). Il y a donc lieu d'examiner si la décision de
(demi-)rente initiale, entrée en force formelle, doit être adaptée sous l'angle
d'une modification du droit intervenue entre-temps, laquelle découlerait, de
l'avis des premiers juges, de la jurisprudence sur le caractère invalidant des
troubles somatoformes douloureux (publiée aux ATF 130
V 352).”
2.14
Nella già citata
sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009, il Tribunale federale ha riassunto
l’evoluzione della giurisprudenza a proposito della sindrome somatoforme
dolorosa, osservando:
" (…)
6.
Au regard des principes exposés, il reste à examiner si l'arrêt ATF 130 V 352 justifie de réduire ou de supprimer des
rentes en cours, qui ont été allouées par le passé à des assurés souffrant de
troubles somatoformes douloureux.
6.1
Dispositivo
6.1.1 Le Tribunal fédéral des assurances s'est déjà prononcé dans
l'ATF 102 V 165 sur l'effet invalidant d'une
atteinte à la santé psychique. Comme il l'a retenu à l'époque, les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de
bonne volonté pour accomplir son travail dans une mesure suffisante ne sont pas
considérées comme déterminantes du point de vue du droit de
l'assurance-invalidité. La mesure de ce qui est nécessaire (respectivement
exigible) doit cependant être déterminée aussi objectivement que possible. Il
faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte
à la santé psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle
activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre
l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé
psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative
insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la
mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être
raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est
même insupportable pour la société (ATF 102 V 166
s.).
6.1.2 Au cours d'une évolution débutée dans les
années nonante, les troubles somatoformes douloureux ont nettement pris de
l'importance (cf. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche
und sozialen Schwierigkeiten, Journal suisse de médecine 1997, p. 1380 ss, 1380
s.; Peter Rosatti, De la sinistrose aux troubles somatoformes, in L'expertise
médicale, 2002, p. 81 ss, 86). En tant que tel, le diagnostic
correspondant - en particulier aussi celui de syndrome douloureux somatoforme
persistant (CIM-10: F45.4) - ne dit rien encore quant à la capacité de travail
de l'assuré (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.2.3 p.
402, et les références). La doctrine psychiatrique en Allemagne a toutefois
développé des critères pour poser un pronostic (Klaus Foerster, Begutachtung
und Erwerbsfähigkeit bei Patienten mit psychogenen Störungen, RSAS 1996 p. 486
ss, 498) et évaluer l'exigibilité de l'exercice d'une activité lucrative (Klaus
Foerster, Psychiatrische Begutachtung im Sozialrecht, in Venzlaff/Foerster
[éd.], Psychiatrische Begutachtung, 3e éd., Munich 2000, p. 509, 511; cf. aussi
Kopp/Willi/Klipstein, op. cit., p. 1434 s., avec référence à l'étude
fondamentale de Winckler et Foerster). La doctrine a introduit ces critères en
droit suisse (Hans-Jakob Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999 p. 1 ss et 105 ss) et le Tribunal fédéral
des assurances les a repris par la suite (arrêt I 554/98 du 19 janvier 2000,
dont des extraits ont été publiés dans VSI 2000 p. 152 consid. 2c p. 154 s.).
Cette jurisprudence, qui ne constitue pas un revirement de fond quant aux
principes posés dans l'ATF 102 V 165, mais une
application de ceux-ci au diagnostic de "troubles somatoformes
douloureux", a également été reprise par la pratique administrative. Dans
la Lettre circulaire AI n° 180 du 27 mai 2003 (n. 1018 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI],
valable à partir du 1er juillet 2003), l'OFAS a indiqué que: "les 'douleurs
somatoformes', en particulier, n'ont pas de conséquences pour la capacité de
travail si elles ne s'accompagnent pas d'une comorbidité psychiatrique; dans
ces cas, on peut donc raisonnablement exiger un effort de volonté pour utiliser
la capacité de travail. Le plus important est d'apprécier, sur la base de
constatations objectives, si l'incapacité de travail de la personne assurée est
totale ou partielle".
6.1.3 Dans l'arrêt ATF 130 V 352
rendu le 12 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a également repris
les "critères de Foerster" (en se référant à Ulrich Meyer-Blaser,
Arbeitsunfähigkeit [Art. 6 ATSG], in Schaffhauser/Schlauri [édit.], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 27 ss, 80 ss), mais en a décrit plus
précisément la signification et l'application pour l'évaluation du droit à des
prestations de l'assurance-invalidité (cf. en particulier ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 s.). En
particulier, les médecins chargés d'une expertise et les organes d'application
du droit ont été invités à examiner la capacité de travail dans chaque cas
individuel au regard de critères déterminés, afin de garantir une appréciation
de la capacité de travail plus uniforme et, de ce fait, plus conforme au
principe de l'égalité de traitement. Le regeste publié au Recueil officiel
mentionne une précision de la jurisprudence (ATF 130 V
352). Le point de savoir s'il s'agit effectivement d'une précision de la
jurisprudence ou d'un changement de celle-ci n'a pas à être résolu, dès lors
que l'une ou l'autre qualification n'a pas d'influence sur le résultat.
6.2
6.2.1 Comme il ressort de l'exposé de jurisprudence ci-dessus,
l'arrêt ATF 130 V 352 n'a pas modifié la
situation juridique en ce sens qu'une rente était d'emblée allouée par le passé
en cas de diagnostic de troubles somatoformes douloureux, alors que cela serait
désormais exclu. Dans le cas qu'elle avait à juger, l'instance précédente
alors compétente avait nié le caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux (en se fondant sur la jurisprudence antérieure), de même que les
tribunaux cantonaux dans les arrêts ultérieurs publiés (ATF 130 V 396 et 131 V 49). Le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux pouvait conduire - avant comme après l'arrêt ATF 130 V 352 - tant à l'admission qu'au rejet du droit à la rente. L'octroi de rentes dans le passé n'apparaît dès lors ni contraire au droit,
ni inapproprié ou encore choquant dans la perspective actuelle. Aussi, une
adaptation des rentes en cours ne se justifie-t-elle pas du point de vue de la
mise en oeuvre de l'assurance conforme au droit et objectivement justifiable
(cf. ATF 115 V 308 consid. 4b p. 316).
6.2.2 Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement (art. 8
al. 1 Cst.), une adaptation par le juge s'impose en particulier lorsque les
décisions fondées sur l'ancienne jurisprudence ne valent plus que pour un petit
nombre d'assurés (ATF 129 V 200 consid. 1.2 p.
202; 120 V 128 consid. 3c p. 132; 119 V 410 consid. 3b p. 413; SVR 2001 ALV n° 4 p. 10
consid. 3b [C 222/99]). Tel n'est pas le cas ici: au regard du fait que le
diagnostic de "troubles somatoformes douloureux" a pris une nette
importance depuis le début des années nonante (consid. 6.1.2 supra), la
question de l'adaptation se poserait pour un grand nombre de rentes en cours.
En raison du principe de l'égalité de traitement, l'administration serait tenue
de soumettre tous les cas de ce genre à un examen, qui ne pourrait se limiter
du point de vue de son contenu à certains aspects limités, mais devrait porter
dans chaque cas particulier sur les critères nuancés dégagés dans l'ATF 130 V 352. Par ailleurs, dans l'appréciation de
l'exigibilité, il y aurait lieu de tenir compte de façon appropriée du fait que
l'intéressé a bénéficié jusque là d'une rente de manière conforme au droit et
de la situation qui en est résultée. A cet égard, la doctrine exige que soit
effectuée une soigneuse pesée des intérêts, sur la base de laquelle il y aurait
lieu d'examiner si une adaptation dans le cas concret apparaît conforme au
principe de la proportionnalité (Brunner/Birkhäuser, op. cit., p. 202). La
discussion porte donc sur l'appréciation d'un grand nombre de cas, qui
supposent un examen étendu et dont le résultat est incertain. Dans ces
circonstances, les conditions strictes, exposées ci-avant (consid. 5.4 supra),
de l'application par le juge d'un changement de jurisprudence à des prestations
en cours qui ont fait l'objet d'une décision entrée en force ne sont pas
réalisées. Cela vaut d'autant plus qu'au vu du principe de "la
réadaptation avant la rente", se pose de surcroît la question de savoir si
une éventuelle suppression de la rente ne devrait pas être assortie d'un
programme étendu en vue de la réadaptation de la personne concernée. Dans une
telle constellation, il appartiendrait au législateur de prévoir l'examen et,
le cas échéant, l'adaptation des rentes en cours - y compris les éventuelles
mesures d'accompagnement - et d'en déterminer les conditions, s'il le jugeait
approprié.
6.3 En résumé, il découle de ce qui précède que la
jurisprudence exposée à l'ATF 130 V 352 ne
constitue pas un motif suffisant pour révoquer, au titre d'une adaptation à un
changement des fondements juridiques, des rentes qui ont été allouées à une
époque antérieure par des décisions entrées en force formelle (voir également,
l'ATF 8C_502/2007 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral du 26 mars
2009).
7.
Au regard de la date de la décision litigieuse (du 27 février
2008), il reste encore à examiner la question - laissée ouverte dans l'ATF
8C_502/2007 du 26 mars 2009 - de savoir si le nouvel al. 2 de l'art. 7 LPGA, entré en vigueur au 1er janvier 2008, justifie une
adaptation de la demi-rente en cours de la recourante. Il s'agit donc de voir si l'art. 7 al. 2 LPGA constitue un titre juridique pour
modifier des rentes en cours qui ont fait l'objet d'une décision entrée en
force; cette question de droit, dont le Tribunal fédéral peut traiter d'office
(art. 106 al. 1 LTF), est soumise à son libre pouvoir d'examen.
7.1 Selon l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain (1ère phrase). De plus, il n'y a incapacité de gain que si
celle-ci n'est pas objectivement surmontable (2ème phrase). Pour
l'interprétation de cette nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les
principes reconnus par la jurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu
de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que
lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue
pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,
mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de
la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193; 134 V 1 consid. 7.2 p. 5; 133 III 497 consid. 4.1 p. 499).
7.2 En ce qu'elle prévoit qu'il ne peut y avoir incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable, la seconde phrase de
l'art. 7 al. 2 LPGA inscrit dans la loi un principe exprimé de longue date par
la jurisprudence quant au caractère objectif de l'appréciation de ce qui peut
encore être exigé de la personne assurée pour surmonter les limitations de sa
capacité de gain entraînées par son atteinte à la santé. En d'autres termes, pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il
surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes
de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il
faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas
la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement
attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative
en dépit de ses problèmes de santé.
Cet élément - le caractère objectif de l'appréciation de
l'exigibilité - a été formulé à diverses reprises et de manière constante par la jurisprudence. Ainsi, dans un ATFA 1964 p. 153 (arrêt du 25 août 1964) concernant un cas dans
lequel le diagnostic de "névrose" avait été posé, le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que l'assurée aurait pu surmonter sa résistance
névrotique à reprendre une activité si elle avait mis à profit l'effort de
volonté nécessaire et objectivement exigible. Dans l'ATF
102 V 165 (du 11 octobre 1976, déjà cité [consid. 6.1.1 supra]), il a
également indiqué que la mesure de ce qui est exigible de l'assuré (afin qu'il
empêche les diminutions de la capacité de gain en faisant preuve de bonne
volonté) doit être déterminée aussi objectivement que possible. Ce principe a
également été repris dans l'ATF 127 V 294, où
le Tribunal fédéral a rappelé que ce qui est déterminant, c'est le point de
savoir si, et le cas échéant, dans quelle mesure, la mise à profit de sa
capacité de travail, compte tenu de ses aptitudes et d'un marché du travail
équilibré, peut être raisonnablement exigée de l'assuré ou est supportable pour
la société, cet examen devant être effectué de manière aussi objective que
possible ("nach einem weit gehend objektivierten Massstab zu erfolgende
Beurteilung"; consid. 4c p. 298). Appliquant ce principe au diagnostic de
"troubles somatoformes douloureux", le Tribunal fédéral a précisé
qu'il est déterminant d'établir de manière objective si l'assuré présente un
état douloureux d'une gravité telle - eu égard aux critères déterminants
(consid. 6.1.2 supra) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le
marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible
de lui, compte tenu de sa constitution psychique (ATF
130 V 352 consid. 2.2.4 p. 355, déjà cité).
7.3 En exprimant l'exigence du caractère objectif de l'examen de
ce qui peut (encore) être exigé de la personne assurée, l'art. 7 al. 2 LPGA n'a
pas modifié la notion d'incapacité de gain, mais inscrit dans la loi un aspect
étroitement lié à celle-ci dont la portée avait déjà été mise en évidence par
la jurisprudence sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., n° 31 ss ad art. 7 al. 2 LPGA).
Dans la mesure où les explications du Conseil fédéral relatives à
cette disposition laissent entendre le contraire (Message du 22 juin 2005 concernant
la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de
l'AI], FF 2005 4215 ss., 4288, ch. 1.6.1.5.4), en parlant d'une
"définition plus étroite, opérée par le législateur, de la notion
d'invalidité", elles ne sont pas déterminantes. D'abord, elles sont
contredites par d'autres déclarations du Conseil fédéral, selon lesquelles les
modifications proposées (de l'art. 7 LPGA) permettent d'inscrire dans le texte
de la loi des principes juridiques essentiels, notamment la jurisprudence
relative au principe de l'exigibilité (FF 2005 4287, ch. 1.6.1.5.4). Elles
n'ont, par ailleurs, pas trouvé leur expression en droit positif, dans le texte
légal, ce qui est cependant une condition pour qu'on puisse y voir des éléments
d'interprétation historique (ATF 114 V 239
consid. 8a p. 250).
L'art. 7 al. 2 LPGA ne correspond donc pas à une modification du
droit en tant que telle, mais à l'inscription dans la loi de la jurisprudence
dégagée jusqu'alors sur la notion d'invalidité (voir aussi, Thomas Locher,
Invalidität, Invaliditätsgrad und Entstehung des Renten-anspruchs nach dem
Entwurf zur 5. IV-Revision, in Medizin und Sozialversicherung
im Gespräch, 2006, p. 273 ss., p. 293). Par conséquent, cette
disposition ne peut pas être considérée comme un fondement légal pour modifier
des rentes qui ont fait l'objet d'une décision entrée en force.
7.4 On ajoutera que parle également en faveur d'une telle
interprétation le fait que l'introduction de l'art. 7 al. 2 LPGA au 1er janvier
2008 n'a été accompagnée d'aucune mesure ou disposition transitoire prévue par
le législateur ou l'administration. Au regard des effets qu'aurait entraînés
une norme permettant la limitation ou la suppression de rentes d'invalidité en
cours tant pour les personnes concernées que pour l'administration - laquelle
aurait été confrontée à une mise en oeuvre complexe (par exemple quant au choix
des dossiers, l'appréciation des évaluations médicales, l'examen de la
situation économique et les questions de réadaptation) -, l'absence de toute
mesure d'accompagnement constitue un indice important de l'intention du
législateur de ne pas intervenir sur des prestations en cours.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé, de
sorte que le jugement entrepris et la décision du 27 février 2008 doivent être
annulés.”
(sentenza citata, sottolineature della redattrice)
Alla luce della sentenza
sopra esposta, dunque, la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 352 non
costituisce un motivo sufficiente per revocare il diritto ad una rendita di
invalidità attribuito in un’epoca precedente, tramite delle decisioni cresciute
in giudicato, come nel caso di specie.
Inoltre, come rilevato dal Tribunale federale
nella sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 appena citata, la “nuova”
giurisprudenza sulla sindrome da dolore somatoforme non costituisce un motivo
di riconsiderazione della decisione di rendita (cfr. sentenza citata, consid.
4.2. e STF 8C_502/2007 del 26 marzo 2009).
Pertanto la riduzione
della rendita, decisa in ragione di una diversa valutazione delle conseguenze
delle patologie, invariate, dell’interessato sulla sua capacità lavorativa
residua e non per intervenuto cambiamento delle circostanze di fatto, non può
essere approvata dal TCA.
Lo stato di
salute invariato permette quindi di confermare il diritto dell’assicurato,
anche dopo il 1° gennaio 2004, ad una rendita di invalidità per un grado di
invalidità del 60%, come precedentemente stabilito.
Ne consegue
che, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto, a partire dal
1° gennaio 2004 (vista la modifica della Legge che ha introdotto i ¾ di rendita
a partire dal 1° gennaio 2004, cfr. consid. 2.3.), a tre quarti di rendita, per
un grado AI del 60% (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
2.15. Vincente
in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha
diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.16. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ RI 1 ha
diritto a tre quarti di rendita, per un grado AI del 60%, anche dopo il 1°
gennaio 2004.
2. Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso ufficio
verserà al ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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