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Decisione

32.2009.31

Respinta domanda di rendita in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Confermata decisione AI da parte del TCA

13 luglio 2009Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 3

novembre 2008, l’Ufficio AI, concluso per una grado di invalidità del 16%, ha

respinto al domanda di prestazioni (doc. AI 17).

1.2. Con

decisione del 15 dicembre 2008 l’amministrazione ha confermato il diniego delle

prestazioni argomentando quanto segue:

"

(...)

Esito degli accertamenti:

L'esame

della documentazione acquisita a dossier, e valutata dal nostro Servizio medico

regionale, ha determinato una inabilità lavorativa del 100% a partire dal gennaio

2007. A decorrere dal luglio 2007 lei presenta una capacità lavorativa del 60%

nell'abituale attività di muratore, e del 100% in attività adeguate allo stato

di salute, rispettose dei seguenti limiti funzionali, definiti in sede medica:

- Capacità ridotta di sollevare e

trasportare manualmente carichi compresi tra 25 e 45 kg a braccia tese; nulla

per carichi superiori.

- Capacità ridotta di sollevare e

trasportare manualmente carichi sopra il piano di un tavolo compresi tra i 10 e

25 kg; nulla per carchi superiori.

-

Capacità ridotta di manipolare attrezzi pesanti; nulla per attrezzi molto

pesanti.

-

Capacità ridotta di operare a braccia elevate.

-

Evitare l'uso di attrezzi vibranti a frequenza bassa.

-

Evitare movimenti ripetitivi di pronazione e supinazione con il braccio

destro.

-

Può spingere e tirare oggetti solo con forza ridotta e non in maniera

continua.

La

pratica è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio in

integrazione professionale, per una valutazione dal profilo economico

professionale.

Attività esigibili.

Le

possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività

esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il

profilo delle residue abilità del soggetto con il profilo dei requisiti che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori

economici.

Si

tratta quindi di identificare delle attività semplici e non qualificate, adatte

alle residue abilità del soggetto.

Partendo

dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della

realtà economica del cantone Ticino, si può ritenere che, in situazione d'equilibrio,

il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.

Sono

esigibili tutte quelle attività semplici e medio-leggere tipiche del Secondario

e Terziario non qualificate, che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo

il suo profilo attitudinale.

Calcolo della capacità di guadagno residua.

Pur

riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire per l'anno 2008,

non avendo a disposizione dati statistici, è stato eseguito il calcolo

nell'anno 2007, avendo a disposizione dei valori più aggiornati.

Salario da valido

In

assenza del danno alla salute, lei per l'anno 2007 avrebbe potuto conseguire un

reddito di fr. 68'182.40.

Salario da invalido

In

considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,

al fine dì determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far

riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi

periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza

del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 è stata

stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La nuova

giurisprudenza impone infatti che il reddito da invalido vada determinato in

applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Nel

suo caso, utilizzando i dati forniti dalla citata tabella, elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, con riferimento alla categoria 4.2

(attività semplici e ripetitive, valore mediano) che stabilisce una media dei salari

di tali attività, viene definito un salario ipotetico nel 2007 di fr. 60'144.-

per un impiego a tempo pieno.

Da

rilevare inoltre che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (come delle

affezioni invalidanti, l'età o il grado d'occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

Nel

caso specifico, tenendo in considerazione quanto sopra, si è ritenuto opportuno

applicare una riduzione del 5% per le limitazioni funzionali mediche come pure

per il cambio di attività.

Considerandi

una capacità lavorativa del 100%, e la riduzione personale sopraindicata, nel

consegue un reddito da invalido di fr. 57'137.-.

Grado d'invalidità

68'182 - 57'137 x

100.

= 16.20

68'182

Dal

luglio 2007 lei presenta una capacità lavorativa dell'84%, ed un grado d'impedimento

del 16%.

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

La

richiesta di prestazioni è respinta.

Osservazioni importanti

Non

ci sono i presupposti per provvedimenti professionali.

Su

richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare un eventuale aiuto al

collocamento da parte dell'assicurazione invalidità." (Doc. AI 21/1-3)

1.3

Avverso

tale decisione l’assicurato, tramite il RA 1, ha presentato ricorso al TCA, con

il quale ha censurato la valutazione dell’inabilità lavorativa effettuata

dall’amministrazione e, quindi, postulato la concessione di almeno un quarto di

rendita riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica.

1.4

Con

la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della

propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

" con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato

le motivazioni del ricorrente e osserviamo quanto segue.

L'assicurato,

nato il 4 gennaio 1961, di professione manovale edile, ha inoltrato una domanda

di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità il 4 febbraio 2008 per lussazione

e tendinite bilaterale alle spalle dal 23.1. 2007. In esito all'istruttoria

medica ed economica del caso, in particolare alla luce della valutazione

9.7.2008

del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che, dopo attenta

valutazione della documentazione medica agli atti, ha indicato un'incapacità

lavorativa nell'attività abituale del 100% da gennaio 2007 e del 40% da luglio

2007.

(doc. 13 inc. AI), ma in attività adeguata del 100% da gennaio 2007 e

dello 0% da luglio 2007 (doc. 13 inc. AI), con la decisione impugnata l'Ufficio

Al ha definito una perdita di guadagno e quindi un'invalidità del 16.20 %,

inferiore al grado minimo richiesto del 40%. Di conseguenza non ha riconosciuto

all'assicurato una rendita d'invalidità.

Contro

tale decisione l'assicurato è insorto con ricorso 21.1.2009 al lodevole Tribunale

cantonale delle assicurazioni, contestando la valutazione del suo danno alla

salute, richiamando la documentazione agli atti. Egli sostiene di presentare

una incapacità lavorativa ben superiore, che giustifica almeno ¼ di rendita dal

mese di gennaio 2008, chiedendo gli sia riconosciuta tale rendita. Il ricorso

si limita a contrapporre una diversa quantificazione dell'incapacità lavorativa

a quella definita nella valutazione 9.7.2008 del Servizio medico regionale

dell'AI (SMR), conformemente alle valutazioni peritali agli atti (9.7.2007 Dr. __________,

3.3.2008

Dr. __________, 21.4.2008 Dr. __________). Non porta né comprova nuovi

elementi di valutazione dell'invalidità dell'assicurato, né confuta sul piano

medico le valutazioni alla base della decisione che risulta corretta e viene

quindi confermata.

Visto

quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la

decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)

in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004,

l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita

intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi

almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un

quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990

p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto

alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre

2002.

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3

Nella

fattispecie ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministra-zione ha richiamato

gli atti dell’assicurazione malattia e perdita di guadagno del richiedente. Da

questi atti emerge in particolare un certificato 31 maggio 2007 del dr. __________,

reumatologo e internista, attestante quali diagnosi “PSH bilaterale e

Cervicalgie” e concludente come segue:

" (...)

Discussione:

Si

tratta dunque di un paz. di professione muratore che presenta una PSH

bilaterale documentata, senza lesione transmurale della cuffia dei rotatori. Si

associano dei dolori cervicali, probabilmente riflessi, ev. riferibili a delle

problematiche degenerative (sarebbero state eseguite delle Rx che non ho potuto

visionare). In ogni caso vi è chiaramente una componente funzionale,

evidenziabile da una forza di presa estremamente ridotta in questo paz.

dall'abbondante trofismo muscolare e dall'assenza di alterazioni osteoarticolari,

muscolari o neurologiche agli arti superiori all'infuori delle spalle.

Nel

complesso, in presenza di una componente funzionale, da parte mia rinuncio a

delle infiltrazioni locali di steroidi che avrebbero tutt'al più, nel migliore

dei casi, un effetto limitato. La situazione non è particolarmente grave dal

punto di vista, medico, vi è tuttavia una situazione lavorativa compromessa ed

il paz., pur non sentendosi del tutto invalidizzato, non riesce più a garantire

un'attività fisica confacente alla sua professione di muratore.

Dal

punto di vista reumatologico, concordo con la valutazione del Dr. __________

nel ritenere inadatti dei lavori particolarmente pesanti come quelli di

muratore. Può tuttavia ancora fare dei lavori leggeri, una capacità lavorativa

del 50% è tuttavia in pratica difficilmente conciliabile sui cantieri. Rimane

abile in maniera completa per delle attività lavorative leggere (non deve

manipolare oggetti pesanti o fare lavori che richiedono l'uso degli arti

superiori sopra l'orizzontale). La situazione è dunque da annunciare a mio modo

all'AI per valutare delle ev. misure reintegrative. (...)"

(Doc.

AI 6-2)

Dal

canto suo, nella sua perizia del 9 luglio 2007, allestita per conto della __________,

il dr. __________, reumatologo, ha posto le seguenti diagnosi:

" 4.- DIAGNOSI.

- Periartropatia omero-scapolare

tendinotica cronica bilaterale con sindrome d'attrito sottoacromiale in

presenza di alterazioni degenerative documentate a destra (rottura parziale del

sovraspinato secondo RM del 26.03.2007).

- Lieve

sindrome cervicovertebrale; alterazioni degenerative?" (Doc. AI 10-5)

concludendo

come segue:

" (...)

Clinicamente

noto un 46.enne in condizioni generali discrete, che non presenta patologie

internistiche di rilievo se non il sovrappeso. La funzionalità della spalla

sinistra appare regolare; a destra noto una limitazione della rota­zione

interna sia attiva che passiva con una presa grem­biule che arriva appena ad L5

(sinistra: T8). Le prove iso­metriche sollecitano ad entrambi i lati dei

dolori, specialmente in rotazione esterna ed abduzione (con il braccio

nell'orizzontale). La palpazione periarticolare è solo mode­ratamente dolente

nella zona del processo coracoideo. Il trofismo muscolare è simmetrico e

normale. L'esame della colonna cervicale mostra una certa riduzione della

mobilità specialmente in lateroflessione e rotazione bilateralmente senza sollecitazione

di dolori periferici in presenza di una lieve sindrome vertebrale (ed alterazioni

degenerative?).

Interpreto

il quadro quale espressione clinica di una certa irritazione della cuffia dei

rotatori in entrambe le spalle nell'ambito di un attrito sottoacromiale in

associazione a moderate alterazioni degenerative dell'apparato tendineo.

Non

escludo a priori che il paziente possa continuare la sua attività lucrativa di

muratore a condizione che il signor RI 1 possa ridurre alcune mansioni della

sua attività, particolarmente gravose per le braccia. Egli si dichiara motivato

a continuare il suo mestiere di muratore a condizione che il datore di lavoro

gli possa venire incontro

affidandogli

lavori consoni alle sue condizioni.

Si

dichiara capace di effettuare anche lavori di direzione di un cantiere, cosa

che non gli sarebbe finora stata concessa.

In

base ai miei riscontri valuto la capacità funzionale del paziente come segue:

-

sollevamento e/o trasporto di carichi a braccia tese a corpo:

·

molto leggeri, leggeri 'e- medi - (fino a.25 kg):-normale,

·

pesanti. (fino a 45 kg): ridotta

·

molto pesanti (oltre a 45 kg): nulla

-

sollevamento e/o trasporto di.'carichi sopra il piano di un tavolo:

·

molto leggeri e leggeri (fino a 10 kg): normale

·

medi (fino a 25 kg): ridotta

·

pesanti (oltre a 25 kg): nulla

·

sopra il piano delle spalle:

-

di 5 kg: ridotta

+

di 5 kg: nulla

-

manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

·

leggeri e medi: normale

·

pesanti: ridotta

·

molto pesanti: nulla

-

posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

·

a braccia elevate: ridotta

·

con rotazione: normale

·

seduta e piegata in. avanti: normale

·

eretta e piegata in avanti: normale

·

inginocchiata: normale

·

con ginocchia in flessione: normale

-

mantenere posizioni statiche:

·

seduta: normale

·

eretta: normale

-

spostarsi/camminare:

·

nessuna limitazione

-

diversi:

·

il paziente non può far uso di attrezzi vibranti a frequenza bassa

·

non può effettuare movimenti ripetitivi di pro- e supinazione con il braccio

destro

·

può spingere e tirare oggetti solo con forza ridotta e -non in maniera

continua.

Con

queste limitazioni il rendimento come muratore in un cantiere risulta ridotto

con un'abilità lavorativa residuale che giudico del 60% circa.

In

un'attività più confacente che possa rispettare le limi­tazioni sopra il

paziente sarebbe dal lato medico-teorico abile al lavoro al 100% a partire da

subito (rendimento e presenza). In considerazione dell'età e della formazione

specifica nel settore edile un cambiamento professionale si prospetterà

comunque piuttosto difficile tanto più che la struttura psichica ed il livello

intellettuale lo indirizzano comunque verso attività manuali.

Suggerisco

perciò all'Assicurazione di prendere contatto con il datore di lavoro per

trovare eventualmente un impiego all'interno della Ditta dove il signor RI 1

non sia esposto a mansioni particolarmente impegnative per le spalle." (AI

10/6-8)

D’altra

parte, il dr. __________, reumatologo, incaricato di eseguire una perizia per

conto della __________, nel suo rapporto del 3 marzo 2008, posta quale diagnosi

“Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito bilaterale”, con

riferimento alle conclusioni del dr. __________ così si è espresso:

" (...)

Suo parere in merito alla perizia rilasciata da parte del Dr. med. __________

in data 9.7.2007. È cambiata la situazione da allora ad oggi? Concorda con le

sue conclusioni? Se no, per quale motivo?

L'anamnesi,

l'esame clinico attuale, non sono sostanzialmente mutati rispetto alla visita

precedente dal Dr. __________ il 9.7.2007, per cui le conclusioni, per quanto riguarda

la capacità funzionale residua e quindi la capacità lavorativa, non possono

essere considerate, dal lato strettamente reumatologico, cambiate. Lascio al

medico curante, al quale vi pregherei di inviare copia di questo mio scritto,

decidere sull'opportunità di un consulto specialistico neurologico, per

determinare l'origine dei formicolii diffusi lamentati alle mani bilaterali

portanti al risveglio notturno." (Doc. AI 15-3)

Interpellato

sugli aspetti neurologici, il dr. __________, neurologo, nel suo referto del 21

aprile 2008, ha escluso diagnosi neurologiche con ripercussioni invalidanti, rimandando

di conseguenza alle conclusioni dei colleghi reumatologi per quanto di loro competenza

(doc. AI 18).

Interpellato

dall’AI, il dr. __________, curante dell’assicurato, in data 20 febbraio 2008

ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:

" (...)

Diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa Da quando

sussiste?

-

periatropatia omero scapolare tendinotica cronica

bilat. più importante a dx con sindrome d'attrito sotto-

acromiale rottura del sovraspinato

2007.

- Sindrome cervico-brachiale su turbe degen.

2007.

(...)"

(Doc. AI 8-1)

associandosi per il resto alle conclusioni degli specialisti già interpellati

per quanto riferito alla capacità lavorativa del paziente.

Di

conseguenza, nel suo Rapporto medico del 9 luglio 2008 il

medico

SMR dr. __________, poste la diagnosi di “ Periartropatia omero scapolare con

sintomatologia da attrito bilaterale”,

ha

concluso:

" (...)

Limiti funzionali

Il 0910712007 il dottor __________ e in data

06/03/2008 il dottor __________ specialisti in reumatologia per conto della __________,

ritengono l'A. idoneo alla prosecuzione dell'attività consueta di muratore ma

con ridimensionamento del mansionario e in particolare:

● Capacità ridotta di sollevare e trasportare manualmente

carichi compresi tra 25 e 45 Kg. a braccia tese

● Capacità nulla per carichi superiori

● Capacità ridotta di sollevare e trasportare manualmente

carichi sopra il piano di un tavolo compresi tra

10.

e 25

Kg.

● Capacità nulla per carichi superiori

● Capacità ridotta di manipolare attrezzi

pesanti

● Capacità nulla per attrezzi molto pesanti

● Capacità ridotta di operare a braccia elevate

● Il paziente non può far uso di attrezzi

vibranti a frequen-

za bassa

● Il paziente non può effettuare movimenti

ripetitivi di

pronazione e supinazione con il braccio destro

● Il paziente può spingere e tirare oggetti

solo con forza

ridotta e non in maniera continua

In queste condizioni la C.L. residua nell'attività

consueta è

stimata essere dalla data delle valutazione del dottor

G.

__________ e da allora in modo continuativo pari a

60% mentre in attività adeguare che rispettino le suddette limitazioni la

C.L. è del 100%.

IL n %

Attività abituale

100% dal 01/07

al 07/07

40% dal 07/07

Attività adeguata

100% dal 01/07

al 07/07

0% dal 07/07

Inizio IL duratura

Mese/anno

Inizio-possibilità

integrazione

(mese/anno)

Raccomandazioni,

proposte SMR

Considerando la motivazione espressa dall'A. di

continuare nell'attività consueta di muratore, è opportuno considerare

l'opportunità di attivare i provvedimenti di cui all'articolo 18 LAI e in particolare

attraverso il collocatore di riferimento valutare presso l'attuale datore di

lavoro la possibilità reale sul campo di una ricollocazione che rispetti le

limitazioni prescritte nelle perizie.

Nel caso di perdita dell'attuale posto di lavoro garantire

il sostegno alla ricerca di un nuovo posto eventualmente con ricollocazioni

temporanee tese al riallenamento al lavoro considerando che l'assenza si

protrae in modo continuativo ormai dal 01/01/2008.

(Doc. AI

13-2)

Nel

rapporto 27 ottobre 2008 il consulente in integrazione professionale (IP)

dell’AI, ha dal canto suo proceduto al confronto dei redditi e concluso per un

grado di invalidità del 16% (doc. AI 15-2 e cfr. sotto consid. 2.7).

Di

conseguenza, l’Ufficio AI, ammesso un grado di incapacità lavorativa del 16%,

ha negato al richiedente il diritto a una rendita di invalidità (doc. AI 17 e

21; cfr. sopra consid. 1.1 e 1.2).

2.4

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione

rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali

condizioni di salute. Tuttavia, malgrado il paventato invio di ulteriore

documentazione, non ha prodotto in causa alcun nuovo certificato medico.

2.5

Deve

essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre

1996.

nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV

Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio

1995.

in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale,

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversiche-rung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze

che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

2.6

In

concreto per quanto concerne la patologia di cui è affetto il ricorrente,

vale a dire “la periatropatia omero scapolare con sintomatologia da attrito

bilaterale”(doc. AI 13), questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici specialisti

interpellati dalle assicurazioni dell’assicurato, che hanno compiutamente

valutato il danno alla salute.

In

effetti, sia il dr. __________, nel suo referto peritale del 9 luglio 2007, sia

il dr. __________, nel rapporto 3 marzo 2008, hanno sottoposto il ricorrente ad

una valutazione accurata giungendo entrambi alla conclusione che egli

presentava un’incapacità lavorativa di rilievo nella professione imparata di

muratore mentre che in un’attività leggera, rispettosa dei limiti funzionali

elencati, andava considerato completamente abile al lavoro (doc. AI 10). A tali

certificazioni, ben motivate, che non evidenziano lacune o contraddizioni e

sono state rese da due specialisti nella materia interessata (la reumatologia)

basandosi su accertamenti non censurabili, può essere attribuita forza

probatoria piena. Va altresì detto che le conclusioni dei reumatologi

interpellati sono altresì state confermate dal dr. __________ del SMR nel suo

rapporto medico del 9 luglio 2008 (doc. AI 13).

D’altra

parte, nel corso della procedura ricorsuale il ricorrente non ha saputo produrre

alcuna certificazione medica o fare valere elementi oggettivi che possano in

qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni dell’amministrazione,

basate sui rapporti medici dei due specialisti reumatologi interpellati o tali

da attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto

tra detti rapporti medici e la decisione impugnata.

Del

resto vale la pena di ricordare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella

causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alle

valutazioni agli atti del medico del SMR dr. __________, eseguite dopo approfondito

esame degli atti e supportate da due esaustive perizie specialistiche, che non

evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti

di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena.

D’altra

parte, va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

D’altra

parte già si è detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o

fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza l’intervento di un

peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione

accertata nei referti peritali reumatologici 9 luglio 2007 e 3 marzo 2008 e

tantomeno elementi che consentano, in qualche modo a questa Corte, di

considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________

e del dr. __________ (sul valore delle perizie fatte allestire

dall’amministrazione cfr. sopra consid. 2.5).

In

conclusione, rispecchiando la documentazione medica all’inserto tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5),

alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato

affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno sino alla data della decisione in lite. Richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferi-menti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32.

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento

dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità

lavorativa medico-teorica del 60% nella sua precedente attività professionale di

muratore e del 100% in attività leggere rispettose dei limiti enunciati dai

periti.

Si

ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, il quale, sia nuovamente rilevato,

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Va

detto ancora infine che l’Ufficio AI, nella decisione impugnata del 15 dicembre

2008, ha ribadito all’assicurato la possibilità di beneficiare di eventuali provvedimenti professionali ex art. 18 LAI, restando

segnatamente aperta la possibilità di far capo al sostegno da parte dei collocatori dell’AI, segnatamente

qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla

ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR

2003.

IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione

dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I

2003.

pag. 595s).

2.7

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.2 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985.

pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Nel

caso in esame, meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurato.

In

particolare, il consulente IP, in merito al raffronto dei redditi, ammessa una piena

capacità lavorativa medico teorica in attività leggere e semplici, riferendosi

d’altra parte alle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro dell’assicurato

per definire il reddito da valido, ha concluso come segue:

" (...)

Calcolo CGR -

senza (ri)formazione specifica

Il calcolo della capacità di guadagno residua dovrebbe

essere calcolato dopo un anno dall'insorgenza del danno alla salute in questo

caso nel 2008, considerato che non siamo ancora a conoscenza dei dati

statistici riferiti all'anno 2008, effettuiamo il calcolo del grado

d'invalidità nell'anno 2007.

Reddito da valido

In base al Questionario del Datore di Lavoro

l'Assicurato senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire un salario

di Fr. 68'182.40.

Reddito da invalido

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e

delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali

(tabella TA13). La giurisprudenza impone che il reddito da invalido vada

determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i

dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica

l'assicurato nel 2007 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'808.-

(categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando

questo dato su 41.7ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique,

1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 5'012.- mensili oppure a Fr. 60144.- per

l'intero anno.

Effettuiamo una riduzione del 5 % per le limitazioni

funzionali mediche come pure per il cambio di attività.

Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 57'137.---.

Effettuiamo il confronto dei redditi e ne risulta un

grado d'invalidità del 16 %, ne consegue una capacità di guadagno residua

dell' 84 %.

(...)"

(Doc. AI 15-2)

L’ufficio

AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 16% (doc. AI 15 e 21).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dal

ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,

nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della

giurisprudenza de TF (cfr. STFA del 5 settembre 2006 nella causa P. I

222/04; sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05).

2.8

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione essendo

basata su sufficienti approfondimenti, va confermata.

Non

essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita

d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il diritto

ad una rendita.

In

queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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