32.2009.31
Respinta domanda di rendita in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Confermata decisione AI da parte del TCA
13 luglio 2009Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.31
Data decisione, Autorità:
13.07.2009, TCA
Titolo:
Respinta domanda di rendita in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Confermata decisione AI da parte del TCA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.31
FC/sc
Lugano
13 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 dicembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In
data 31 gennaio 2008 RI 1, nato nel 1961, di professione manovale edile, ha presentato
una domanda di prestazioni AI facendo valere di essere sofferente dal 23
gennaio 2007 di una lesione alla spalla (cfr. doc. AI 1).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 3
novembre 2008, l’Ufficio AI, concluso per una grado di invalidità del 16%, ha
respinto al domanda di prestazioni (doc. AI 17).
1.2. Con
decisione del 15 dicembre 2008 l’amministrazione ha confermato il diniego delle
prestazioni argomentando quanto segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
L'esame
della documentazione acquisita a dossier, e valutata dal nostro Servizio medico
regionale, ha determinato una inabilità lavorativa del 100% a partire dal gennaio
2007. A decorrere dal luglio 2007 lei presenta una capacità lavorativa del 60%
nell'abituale attività di muratore, e del 100% in attività adeguate allo stato
di salute, rispettose dei seguenti limiti funzionali, definiti in sede medica:
- Capacità ridotta di sollevare e
trasportare manualmente carichi compresi tra 25 e 45 kg a braccia tese; nulla
per carichi superiori.
- Capacità ridotta di sollevare e
trasportare manualmente carichi sopra il piano di un tavolo compresi tra i 10 e
25 kg; nulla per carchi superiori.
-
Capacità ridotta di manipolare attrezzi pesanti; nulla per attrezzi molto
pesanti.
-
Capacità ridotta di operare a braccia elevate.
-
Evitare l'uso di attrezzi vibranti a frequenza bassa.
-
Evitare movimenti ripetitivi di pronazione e supinazione con il braccio
destro.
-
Può spingere e tirare oggetti solo con forza ridotta e non in maniera
continua.
La
pratica è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio in
integrazione professionale, per una valutazione dal profilo economico
professionale.
Attività esigibili.
Le
possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività
esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il
profilo delle residue abilità del soggetto con il profilo dei requisiti che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori
economici.
Si
tratta quindi di identificare delle attività semplici e non qualificate, adatte
alle residue abilità del soggetto.
Partendo
dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della
realtà economica del cantone Ticino, si può ritenere che, in situazione d'equilibrio,
il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
Sono
esigibili tutte quelle attività semplici e medio-leggere tipiche del Secondario
e Terziario non qualificate, che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo
il suo profilo attitudinale.
Calcolo della capacità di guadagno residua.
Pur
riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire per l'anno 2008,
non avendo a disposizione dati statistici, è stato eseguito il calcolo
nell'anno 2007, avendo a disposizione dei valori più aggiornati.
Salario da valido
In
assenza del danno alla salute, lei per l'anno 2007 avrebbe potuto conseguire un
reddito di fr. 68'182.40.
Salario da invalido
In
considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,
al fine dì determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi
periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza
del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 è stata
stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La nuova
giurisprudenza impone infatti che il reddito da invalido vada determinato in
applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Nel
suo caso, utilizzando i dati forniti dalla citata tabella, elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, con riferimento alla categoria 4.2
(attività semplici e ripetitive, valore mediano) che stabilisce una media dei salari
di tali attività, viene definito un salario ipotetico nel 2007 di fr. 60'144.-
per un impiego a tempo pieno.
Da
rilevare inoltre che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (come delle
affezioni invalidanti, l'età o il grado d'occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
Nel
caso specifico, tenendo in considerazione quanto sopra, si è ritenuto opportuno
applicare una riduzione del 5% per le limitazioni funzionali mediche come pure
per il cambio di attività.
Considerandi
una capacità lavorativa del 100%, e la riduzione personale sopraindicata, nel
consegue un reddito da invalido di fr. 57'137.-.
Grado d'invalidità
68'182 - 57'137 x
100.
= 16.20
68'182
Dal
luglio 2007 lei presenta una capacità lavorativa dell'84%, ed un grado d'impedimento
del 16%.
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
La
richiesta di prestazioni è respinta.
Osservazioni importanti
Non
ci sono i presupposti per provvedimenti professionali.
Su
richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare un eventuale aiuto al
collocamento da parte dell'assicurazione invalidità." (Doc. AI 21/1-3)
1.3
Avverso
tale decisione l’assicurato, tramite il RA 1, ha presentato ricorso al TCA, con
il quale ha censurato la valutazione dell’inabilità lavorativa effettuata
dall’amministrazione e, quindi, postulato la concessione di almeno un quarto di
rendita riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica.
1.4
Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso affermando:
" con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato
le motivazioni del ricorrente e osserviamo quanto segue.
L'assicurato,
nato il 4 gennaio 1961, di professione manovale edile, ha inoltrato una domanda
di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità il 4 febbraio 2008 per lussazione
e tendinite bilaterale alle spalle dal 23.1. 2007. In esito all'istruttoria
medica ed economica del caso, in particolare alla luce della valutazione
9.7.2008
del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che, dopo attenta
valutazione della documentazione medica agli atti, ha indicato un'incapacità
lavorativa nell'attività abituale del 100% da gennaio 2007 e del 40% da luglio
2007.
(doc. 13 inc. AI), ma in attività adeguata del 100% da gennaio 2007 e
dello 0% da luglio 2007 (doc. 13 inc. AI), con la decisione impugnata l'Ufficio
Al ha definito una perdita di guadagno e quindi un'invalidità del 16.20 %,
inferiore al grado minimo richiesto del 40%. Di conseguenza non ha riconosciuto
all'assicurato una rendita d'invalidità.
Contro
tale decisione l'assicurato è insorto con ricorso 21.1.2009 al lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni, contestando la valutazione del suo danno alla
salute, richiamando la documentazione agli atti. Egli sostiene di presentare
una incapacità lavorativa ben superiore, che giustifica almeno ¼ di rendita dal
mese di gennaio 2008, chiedendo gli sia riconosciuta tale rendita. Il ricorso
si limita a contrapporre una diversa quantificazione dell'incapacità lavorativa
a quella definita nella valutazione 9.7.2008 del Servizio medico regionale
dell'AI (SMR), conformemente alle valutazioni peritali agli atti (9.7.2007 Dr. __________,
3.3.2008
Dr. __________, 21.4.2008 Dr. __________). Non porta né comprova nuovi
elementi di valutazione dell'invalidità dell'assicurato, né confuta sul piano
medico le valutazioni alla base della decisione che risulta corretta e viene
quindi confermata.
Visto
quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la
decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Il
TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre
2002.
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3
Nella
fattispecie ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministra-zione ha richiamato
gli atti dell’assicurazione malattia e perdita di guadagno del richiedente. Da
questi atti emerge in particolare un certificato 31 maggio 2007 del dr. __________,
reumatologo e internista, attestante quali diagnosi “PSH bilaterale e
Cervicalgie” e concludente come segue:
" (...)
Discussione:
Si
tratta dunque di un paz. di professione muratore che presenta una PSH
bilaterale documentata, senza lesione transmurale della cuffia dei rotatori. Si
associano dei dolori cervicali, probabilmente riflessi, ev. riferibili a delle
problematiche degenerative (sarebbero state eseguite delle Rx che non ho potuto
visionare). In ogni caso vi è chiaramente una componente funzionale,
evidenziabile da una forza di presa estremamente ridotta in questo paz.
dall'abbondante trofismo muscolare e dall'assenza di alterazioni osteoarticolari,
muscolari o neurologiche agli arti superiori all'infuori delle spalle.
Nel
complesso, in presenza di una componente funzionale, da parte mia rinuncio a
delle infiltrazioni locali di steroidi che avrebbero tutt'al più, nel migliore
dei casi, un effetto limitato. La situazione non è particolarmente grave dal
punto di vista, medico, vi è tuttavia una situazione lavorativa compromessa ed
il paz., pur non sentendosi del tutto invalidizzato, non riesce più a garantire
un'attività fisica confacente alla sua professione di muratore.
Dal
punto di vista reumatologico, concordo con la valutazione del Dr. __________
nel ritenere inadatti dei lavori particolarmente pesanti come quelli di
muratore. Può tuttavia ancora fare dei lavori leggeri, una capacità lavorativa
del 50% è tuttavia in pratica difficilmente conciliabile sui cantieri. Rimane
abile in maniera completa per delle attività lavorative leggere (non deve
manipolare oggetti pesanti o fare lavori che richiedono l'uso degli arti
superiori sopra l'orizzontale). La situazione è dunque da annunciare a mio modo
all'AI per valutare delle ev. misure reintegrative. (...)"
(Doc.
AI 6-2)
Dal
canto suo, nella sua perizia del 9 luglio 2007, allestita per conto della __________,
il dr. __________, reumatologo, ha posto le seguenti diagnosi:
" 4.- DIAGNOSI.
- Periartropatia omero-scapolare
tendinotica cronica bilaterale con sindrome d'attrito sottoacromiale in
presenza di alterazioni degenerative documentate a destra (rottura parziale del
sovraspinato secondo RM del 26.03.2007).
- Lieve
sindrome cervicovertebrale; alterazioni degenerative?" (Doc. AI 10-5)
concludendo
come segue:
" (...)
Clinicamente
noto un 46.enne in condizioni generali discrete, che non presenta patologie
internistiche di rilievo se non il sovrappeso. La funzionalità della spalla
sinistra appare regolare; a destra noto una limitazione della rotazione
interna sia attiva che passiva con una presa grembiule che arriva appena ad L5
(sinistra: T8). Le prove isometriche sollecitano ad entrambi i lati dei
dolori, specialmente in rotazione esterna ed abduzione (con il braccio
nell'orizzontale). La palpazione periarticolare è solo moderatamente dolente
nella zona del processo coracoideo. Il trofismo muscolare è simmetrico e
normale. L'esame della colonna cervicale mostra una certa riduzione della
mobilità specialmente in lateroflessione e rotazione bilateralmente senza sollecitazione
di dolori periferici in presenza di una lieve sindrome vertebrale (ed alterazioni
degenerative?).
Interpreto
il quadro quale espressione clinica di una certa irritazione della cuffia dei
rotatori in entrambe le spalle nell'ambito di un attrito sottoacromiale in
associazione a moderate alterazioni degenerative dell'apparato tendineo.
Non
escludo a priori che il paziente possa continuare la sua attività lucrativa di
muratore a condizione che il signor RI 1 possa ridurre alcune mansioni della
sua attività, particolarmente gravose per le braccia. Egli si dichiara motivato
a continuare il suo mestiere di muratore a condizione che il datore di lavoro
gli possa venire incontro
affidandogli
lavori consoni alle sue condizioni.
Si
dichiara capace di effettuare anche lavori di direzione di un cantiere, cosa
che non gli sarebbe finora stata concessa.
In
base ai miei riscontri valuto la capacità funzionale del paziente come segue:
-
sollevamento e/o trasporto di carichi a braccia tese a corpo:
·
molto leggeri, leggeri 'e- medi - (fino a.25 kg):-normale,
·
pesanti. (fino a 45 kg): ridotta
·
molto pesanti (oltre a 45 kg): nulla
-
sollevamento e/o trasporto di.'carichi sopra il piano di un tavolo:
·
molto leggeri e leggeri (fino a 10 kg): normale
·
medi (fino a 25 kg): ridotta
·
pesanti (oltre a 25 kg): nulla
·
sopra il piano delle spalle:
-
di 5 kg: ridotta
+
di 5 kg: nulla
-
manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
·
leggeri e medi: normale
·
pesanti: ridotta
·
molto pesanti: nulla
-
posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
·
a braccia elevate: ridotta
·
con rotazione: normale
·
seduta e piegata in. avanti: normale
·
eretta e piegata in avanti: normale
·
inginocchiata: normale
·
con ginocchia in flessione: normale
-
mantenere posizioni statiche:
·
seduta: normale
·
eretta: normale
-
spostarsi/camminare:
·
nessuna limitazione
-
diversi:
·
il paziente non può far uso di attrezzi vibranti a frequenza bassa
·
non può effettuare movimenti ripetitivi di pro- e supinazione con il braccio
destro
·
può spingere e tirare oggetti solo con forza ridotta e -non in maniera
continua.
Con
queste limitazioni il rendimento come muratore in un cantiere risulta ridotto
con un'abilità lavorativa residuale che giudico del 60% circa.
In
un'attività più confacente che possa rispettare le limitazioni sopra il
paziente sarebbe dal lato medico-teorico abile al lavoro al 100% a partire da
subito (rendimento e presenza). In considerazione dell'età e della formazione
specifica nel settore edile un cambiamento professionale si prospetterà
comunque piuttosto difficile tanto più che la struttura psichica ed il livello
intellettuale lo indirizzano comunque verso attività manuali.
Suggerisco
perciò all'Assicurazione di prendere contatto con il datore di lavoro per
trovare eventualmente un impiego all'interno della Ditta dove il signor RI 1
non sia esposto a mansioni particolarmente impegnative per le spalle." (AI
10/6-8)
D’altra
parte, il dr. __________, reumatologo, incaricato di eseguire una perizia per
conto della __________, nel suo rapporto del 3 marzo 2008, posta quale diagnosi
“Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito bilaterale”, con
riferimento alle conclusioni del dr. __________ così si è espresso:
" (...)
Suo parere in merito alla perizia rilasciata da parte del Dr. med. __________
in data 9.7.2007. È cambiata la situazione da allora ad oggi? Concorda con le
sue conclusioni? Se no, per quale motivo?
L'anamnesi,
l'esame clinico attuale, non sono sostanzialmente mutati rispetto alla visita
precedente dal Dr. __________ il 9.7.2007, per cui le conclusioni, per quanto riguarda
la capacità funzionale residua e quindi la capacità lavorativa, non possono
essere considerate, dal lato strettamente reumatologico, cambiate. Lascio al
medico curante, al quale vi pregherei di inviare copia di questo mio scritto,
decidere sull'opportunità di un consulto specialistico neurologico, per
determinare l'origine dei formicolii diffusi lamentati alle mani bilaterali
portanti al risveglio notturno." (Doc. AI 15-3)
Interpellato
sugli aspetti neurologici, il dr. __________, neurologo, nel suo referto del 21
aprile 2008, ha escluso diagnosi neurologiche con ripercussioni invalidanti, rimandando
di conseguenza alle conclusioni dei colleghi reumatologi per quanto di loro competenza
(doc. AI 18).
Interpellato
dall’AI, il dr. __________, curante dell’assicurato, in data 20 febbraio 2008
ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:
" (...)
Diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa Da quando
sussiste?
-
periatropatia omero scapolare tendinotica cronica
bilat. più importante a dx con sindrome d'attrito sotto-
acromiale rottura del sovraspinato
2007.
- Sindrome cervico-brachiale su turbe degen.
2007.
(...)"
(Doc. AI 8-1)
associandosi per il resto alle conclusioni degli specialisti già interpellati
per quanto riferito alla capacità lavorativa del paziente.
Di
conseguenza, nel suo Rapporto medico del 9 luglio 2008 il
medico
SMR dr. __________, poste la diagnosi di “ Periartropatia omero scapolare con
sintomatologia da attrito bilaterale”,
ha
concluso:
" (...)
Limiti funzionali
Il 0910712007 il dottor __________ e in data
06/03/2008 il dottor __________ specialisti in reumatologia per conto della __________,
ritengono l'A. idoneo alla prosecuzione dell'attività consueta di muratore ma
con ridimensionamento del mansionario e in particolare:
● Capacità ridotta di sollevare e trasportare manualmente
carichi compresi tra 25 e 45 Kg. a braccia tese
● Capacità nulla per carichi superiori
● Capacità ridotta di sollevare e trasportare manualmente
carichi sopra il piano di un tavolo compresi tra
10.
e 25
Kg.
● Capacità nulla per carichi superiori
● Capacità ridotta di manipolare attrezzi
pesanti
● Capacità nulla per attrezzi molto pesanti
● Capacità ridotta di operare a braccia elevate
● Il paziente non può far uso di attrezzi
vibranti a frequen-
za bassa
● Il paziente non può effettuare movimenti
ripetitivi di
pronazione e supinazione con il braccio destro
● Il paziente può spingere e tirare oggetti
solo con forza
ridotta e non in maniera continua
In queste condizioni la C.L. residua nell'attività
consueta è
stimata essere dalla data delle valutazione del dottor
G.
__________ e da allora in modo continuativo pari a
60% mentre in attività adeguare che rispettino le suddette limitazioni la
C.L. è del 100%.
IL n %
Attività abituale
100% dal 01/07
al 07/07
40% dal 07/07
Attività adeguata
100% dal 01/07
al 07/07
0% dal 07/07
Inizio IL duratura
Mese/anno
Inizio-possibilità
integrazione
(mese/anno)
Raccomandazioni,
proposte SMR
Considerando la motivazione espressa dall'A. di
continuare nell'attività consueta di muratore, è opportuno considerare
l'opportunità di attivare i provvedimenti di cui all'articolo 18 LAI e in particolare
attraverso il collocatore di riferimento valutare presso l'attuale datore di
lavoro la possibilità reale sul campo di una ricollocazione che rispetti le
limitazioni prescritte nelle perizie.
Nel caso di perdita dell'attuale posto di lavoro garantire
il sostegno alla ricerca di un nuovo posto eventualmente con ricollocazioni
temporanee tese al riallenamento al lavoro considerando che l'assenza si
protrae in modo continuativo ormai dal 01/01/2008.
(Doc. AI
13-2)
Nel
rapporto 27 ottobre 2008 il consulente in integrazione professionale (IP)
dell’AI, ha dal canto suo proceduto al confronto dei redditi e concluso per un
grado di invalidità del 16% (doc. AI 15-2 e cfr. sotto consid. 2.7).
Di
conseguenza, l’Ufficio AI, ammesso un grado di incapacità lavorativa del 16%,
ha negato al richiedente il diritto a una rendita di invalidità (doc. AI 17 e
21; cfr. sopra consid. 1.1 e 1.2).
2.4
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione
rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali
condizioni di salute. Tuttavia, malgrado il paventato invio di ulteriore
documentazione, non ha prodotto in causa alcun nuovo certificato medico.
2.5
Deve
essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre
1996.
nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV
Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio
1995.
in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale,
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversiche-rung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze
che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
2.6
In
concreto per quanto concerne la patologia di cui è affetto il ricorrente,
vale a dire “la periatropatia omero scapolare con sintomatologia da attrito
bilaterale”(doc. AI 13), questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici specialisti
interpellati dalle assicurazioni dell’assicurato, che hanno compiutamente
valutato il danno alla salute.
In
effetti, sia il dr. __________, nel suo referto peritale del 9 luglio 2007, sia
il dr. __________, nel rapporto 3 marzo 2008, hanno sottoposto il ricorrente ad
una valutazione accurata giungendo entrambi alla conclusione che egli
presentava un’incapacità lavorativa di rilievo nella professione imparata di
muratore mentre che in un’attività leggera, rispettosa dei limiti funzionali
elencati, andava considerato completamente abile al lavoro (doc. AI 10). A tali
certificazioni, ben motivate, che non evidenziano lacune o contraddizioni e
sono state rese da due specialisti nella materia interessata (la reumatologia)
basandosi su accertamenti non censurabili, può essere attribuita forza
probatoria piena. Va altresì detto che le conclusioni dei reumatologi
interpellati sono altresì state confermate dal dr. __________ del SMR nel suo
rapporto medico del 9 luglio 2008 (doc. AI 13).
D’altra
parte, nel corso della procedura ricorsuale il ricorrente non ha saputo produrre
alcuna certificazione medica o fare valere elementi oggettivi che possano in
qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni dell’amministrazione,
basate sui rapporti medici dei due specialisti reumatologi interpellati o tali
da attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto
tra detti rapporti medici e la decisione impugnata.
Del
resto vale la pena di ricordare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella
causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alle
valutazioni agli atti del medico del SMR dr. __________, eseguite dopo approfondito
esame degli atti e supportate da due esaustive perizie specialistiche, che non
evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti
di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena.
D’altra
parte, va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
D’altra
parte già si è detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o
fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza l’intervento di un
peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione
accertata nei referti peritali reumatologici 9 luglio 2007 e 3 marzo 2008 e
tantomeno elementi che consentano, in qualche modo a questa Corte, di
considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________
e del dr. __________ (sul valore delle perizie fatte allestire
dall’amministrazione cfr. sopra consid. 2.5).
In
conclusione, rispecchiando la documentazione medica all’inserto tutti i criteri
di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5),
alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato
affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere
ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno sino alla data della decisione in lite. Richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferi-menti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V
32.
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento
dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità
lavorativa medico-teorica del 60% nella sua precedente attività professionale di
muratore e del 100% in attività leggere rispettose dei limiti enunciati dai
periti.
Si
ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento in lite, il quale, sia nuovamente rilevato,
delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Va
detto ancora infine che l’Ufficio AI, nella decisione impugnata del 15 dicembre
2008, ha ribadito all’assicurato la possibilità di beneficiare di eventuali provvedimenti professionali ex art. 18 LAI, restando
segnatamente aperta la possibilità di far capo al sostegno da parte dei collocatori dell’AI, segnatamente
qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla
ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR
2003.
IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione
dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I
2003.
pag. 595s).
2.7
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.2 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda
e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione
con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985.
pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Nel
caso in esame, meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurato.
In
particolare, il consulente IP, in merito al raffronto dei redditi, ammessa una piena
capacità lavorativa medico teorica in attività leggere e semplici, riferendosi
d’altra parte alle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro dell’assicurato
per definire il reddito da valido, ha concluso come segue:
" (...)
Calcolo CGR -
senza (ri)formazione specifica
Il calcolo della capacità di guadagno residua dovrebbe
essere calcolato dopo un anno dall'insorgenza del danno alla salute in questo
caso nel 2008, considerato che non siamo ancora a conoscenza dei dati
statistici riferiti all'anno 2008, effettuiamo il calcolo del grado
d'invalidità nell'anno 2007.
Reddito da valido
In base al Questionario del Datore di Lavoro
l'Assicurato senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire un salario
di Fr. 68'182.40.
Reddito da invalido
A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e
delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13). La giurisprudenza impone che il reddito da invalido vada
determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i
dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica
l'assicurato nel 2007 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'808.-
(categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando
questo dato su 41.7ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique,
1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 5'012.- mensili oppure a Fr. 60144.- per
l'intero anno.
Effettuiamo una riduzione del 5 % per le limitazioni
funzionali mediche come pure per il cambio di attività.
Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 57'137.---.
Effettuiamo il confronto dei redditi e ne risulta un
grado d'invalidità del 16 %, ne consegue una capacità di guadagno residua
dell' 84 %.
(...)"
(Doc. AI 15-2)
L’ufficio
AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 16% (doc. AI 15 e 21).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dal
ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,
nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della
giurisprudenza de TF (cfr. STFA del 5 settembre 2006 nella causa P. I
222/04; sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05).
2.8
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione essendo
basata su sufficienti approfondimenti, va confermata.
Non
essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita
d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il diritto
ad una rendita.
In
queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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