32.2009.33
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15 ottobre 2009Italiano73 min
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Numero d'incarto:
32.2009.33
Data decisione, Autorità:
15.10.2009, TCA
Titolo:
UAI ha rifiutato una rendita all'assicurato dato che egli è ancora pienamente abile al lavoro nella sua professione di tecnico di radiologia.Non è tuttavia stato accertato in maniera esaustiva in cosa consista sul mercato generale del lavoro il mansionario di un tecnico di radiologia.Rinvio atti
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.33
cr/DC/sc
Lugano
15 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1971, in passato attivo come assistente di cura ma poi, a causa dei suoi
problemi di salute, riformatosi quale tecnico di radiologia medica, in data 30
aprile 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti, in quanto affetto da “ernia discale, radicolopatia, degenerazioni
discali e articolari” (doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 22
ottobre 2008 (doc. 24/1-3), poi confermato con decisione del 9 dicembre 2008,
l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessato il diritto ad una rendita, ritenendo
che, da febbraio 2008, l’assicurato è ancora pienamente abile al lavoro nella
sua attività di tecnico in radiologia, così come anche in altre attività
adeguate, ad esempio in quella di impiegato di commercio, per la quale dispone
dell’attestato federale di capacità, per cui non è assolta la condizione connessa
all’anno di incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli
interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno (doc. A).
L’UAI ha
parimenti rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una riqualifica
professionale, in assenza di un grado di invalidità per lo meno del 20% (doc.
A).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto “alla
riqualifica professionale, subordinatamente alla mezza rendita di invalidità”.
Il
patrocinatore dell’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione dell’UAI
relativa alla presunta piena capacità lavorativa dell’interessato nella sua
precedente professione, rilevando che “l’affezione in quanto tale e i dolori
che essa provoca sono evidentemente tali da invalidare l’assicurato: infatti
egli non è in grado di svolgere normalmente una qualsivoglia attività
professionale, ritenuto che sia per le posizioni che devono mutare in
continuazione, per l’impossibilità di stare troppo tempo seduto o troppo tempo
in piedi, nonché per i dolori cronici, la sua attuale occupazione così come
altre attività professionali non possono più essere considerate esigibili nei
suoi confronti”.
L’avv. RA 1 ha sottolineato che l’attività dell’interessato, “che comporta anche il sollevamento e/o lo spostamento di pazienti
non collaboranti, non è più possibile e quindi nemmeno più esigibile”, in
quanto non rispettosa delle limitazioni funzionali elencate dal dr. __________.
A tale riguardo, il patrocinatore ha contestato la conclusione dell’UAI -
fondata sulle risposte fornite dalla Clinica __________ e dall’Ospedale
regionale di __________ - relativa al fatto che “spostare e posizionare pazienti
non collaboranti (pazienti lungodegenti a letto, oncologici, parzialmente
immobili a causa di traumi subiti ecc.) non rientra nelle mansioni specifiche
del tecnico di radiologia”, producendo le risposte, di senso contrario, fornite
da altri quattro ospedali, contattati direttamente dal ricorrente.
L’avv. RA 1 ha pure contestato l’indicazione dell’UAI a proposito del fatto che, nel caso dell’assicurato, non sarebbe
soddisfatto il requisito dell’anno di carenza, evidenziando che, a causa
dell’acuirsi, all’inizio del 2007, della sindrome lombo-sacrale manifestatasi
già nel 2001, l’assicurato presenta “un’inabilità al lavoro che è iniziata
nella prima metà del 2007 e si protrae tutt’ora nella misura del 50%,
provocando uno stato invalidante ai sensi della LAI e fondando di conseguenza
il diritto alle relative prestazioni assicurative, preferibilmente nella
direzione della riqualifica professionale”.
Il
patrocinatore ha criticato anche la valutazione dell’UAI relativa alla presunta
piena capacità lavorativa dell’interessato nella professione di impiegato di
commercio, attività che, comportando una postura essenzialmente seduta, “non si
concilia comunque con la pesante e complessa sindrome lombo-vertebrale
dell’assicurato”.
Infine,
l’avv. RA 1 ha sottolineato che l’assicurato, oltre alla patologia
lombo-vertebrale, è affetto anche da un disturbo del sonno che si è
cronicizzato, per il quale egli necessita di essere costantemente sottoposto a
terapia del dolore, che non è stato tenuto in considerazione dall’amministrazione.
Inoltre, il patrocinatore ha rilevato che qualora la procedura dovesse
prolungarsi oltre il dovuto, non è esclusa l’insorgenza di stati depressivi
reattivi che, se dovessero diventare patologici, sarebbero da mettere in
relazione con le attuali patologie dell’interessato, provocando un’evidente
ulteriore diminuzione dell’abilità lavorativa (I).
1.3. L’UAI, in
risposta - sulla base delle osservazioni del SMR, cui è stato sottoposto il
nuovo referto medico prodotto dall’assicurato - ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (IV + bis).
1.4. In data 16
marzo 2009, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere
particolari osservazioni da presentare in merito alla presa di posizione del
dr. __________ del SMR, il quale si limiterebbe unicamente a ribadire la
posizione dell’UAI (VI).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), per conoscenza.
1.5. Pendente
causa, il TCA ha chiesto all’UAI di prendere posizione in merito ai documenti
E-H prodotti dall’assicurato unitamente al ricorso e a proposito delle critiche
espresse dal patrocinatore dell’interessato circa i compiti richiesti dalla
professione di tecnico di radiologia (VIII).
L’amministrazione ha risposto con uno scritto
pervenuto al TCA in data 21 settembre 2009 (IX).
L’assicurato, con scritto del 5 ottobre 2009, ha formulato le proprie osservazioni in merito a quanto indicato dall’amministrazione (XI).
Tale presa di posizione dell’assicurato è stata
trasmessa all’amministrazione (XII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a
ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una
rendita e a provvedimenti professionali.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art.
8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti di integrazione per quanto: (lett.
a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la
loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
(lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano
adempiute.
A norma dell’art. 8 cpv. 1bis LAI, il diritto ai
provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività
lucrativa prima dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre
tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente.
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17 cpv.
1 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie
ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o
migliorata."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima
formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nella presente
fattispecie, dal profilo medico, nel suo rapporto medico del 2 settembre 2008,
il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per
gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR
2008 IV Nr. 13), ha posto le diagnosi principali di “sindrome
lombo-spondilogena, componente radicolare intermittente S1 a sinistra, in
presenza di una degenerazione segmentale lombo-sacrale con reperto erniario
laterale foraminale lombo-sacrale a sinistra; insufficienza della muscolatura
del tronco; disidratazione discale L2/L3” (doc. 14-1), elencando i seguenti
limiti funzionali:
"
Esigibili attività leggere, tutt’al più
medio-pesanti, con possibilità di libera scelta o per lo meno di cambiamento
regolare della posizione di lavoro, senza movimenti ripetitivi o mantenimento
prolungato del rachide in posizioni inergonomiche, senza movimenti bruschi non
controllati, con limite del trasporto/sollevamento di pesi situato
ragionevolmente nell’ordine di grandezza di talvolta una decina di chili.”
(Doc. 14-2)
Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile
al lavoro al 100% in qualsiasi attività a partire dal mese di febbraio 2008,
sottolineando la necessità di una “rivalutazione del caso a breve termine”
(doc. 14-2).
Il medico del SMR ha poi osservato:
"
A. 37enne. Tecnico di radiologia medica.
Dr.ssa med. __________ (medico curante)
12.06.2008:
valutazione del
10.06.2006
IL 50% dal 4.2007 al continua. Stazionario.
Diagnosi con influsso
sulla CL:
Lombosciatalgia sinistra su ernia L5-S1 con
compressione radicolare (4.2007)
Diagnosi senza
influsso sulla CL:
Sindrome ansioso-depressiva (da anni)
Terapia: cure fisioterapiche, analgesici.
Attualmente non presenta stati depressivi.
Potrebbe lavorare di più se esonerato dai servizi
di picchetto in Ospedale.
Il tentativo di riprendere al 100% è fallito.
Dr. med. __________ (chirurgo ortopedico)
12.06.2008
Visita fiduciaria __________
del 12.02.2008
-
sindrome lombo-spondilogena, componente
radicolare intermittente S1 a sinistra, in presenza di una degenerazione
segmentale lombo-sacrale con reperto erniario laterale foraminale lombo-sacrale
a sinistra
-
insufficienza della muscolatura del tronco
-
disidratazione discale L2/L3
In considerazione del quadro clinico e
radiologico complessivo, non ritengo medicalmente necessario/indicato nessun
nuovo ri-orientamento professionale.
Il sig. RI 1 potrebbe incrementare in misura
significativa il proprio grado di capacità lavorativa, raggiungendo anche una
CL completa, potendo essere esonerato dal servizio di picchetto oppure
dall’eseguire degli esami presso pazienti gravemente allettati,
politraumatizzati, …
Dal lato dell’esigibilità medica attività
leggere, tutt’al più medio-pesanti, con possibilità di libera scelta o per lo
meno di cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza movimenti
ripetitivi o mantenimento prolungato del rachide in posizioni inergonomiche,
senza movimenti bruschi non controllati, con limite del trasporto/sollevamento
di pesi situato ragionevolmente nell’ordine di grandezza di talvolta una decina
di chili.” (Doc. 14-3)
Tale apprezzamento del medico del SMR si basa
sulla valutazione peritale del 12 marzo 2008, eseguita per conto
dell’assicuratore malattia, del dr. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica.
Nel suo referto peritale, il dr. __________,
poste le diagnosi di “sindrome lombo-spondilogena, componente radicolare
intermittente S1 a sinistra, in presenza di una degenerazione segmentale
lombo-sacrale con reperto erniario laterale foraminale lombo-sacrale a sinistra;
insufficienza della muscolatura del tronco; disidratazione L2/L3” (doc. 7-3
inc. cassa malati), ha osservato:
"
(…)
Sul piano terapeutico il signor RI 1 sta traendo
moderati benefici dall’uso di un TENS.
In presenza di un’insufficienza della muscolatura
del tronco entrerebbero in linea di conto pure delle misure attive di rinforzo
della muscolatura, dapprima molto blande, con lento aumento della loro
intensità in funzione del decorso della sintomatologia.
In assenza di una componente radicolare
irritativa o deficitaria di rilievo, non vi è tuttora nessuna indicazione per
delle misure cruenti, in particolare di decompressione foraminale lombo-sacrale
a sinistra.
In caso di insorgenza di una radicolopatia
entrerebbe in linea di conto la possibilità di un’infiltrazione peri-radicolare
mirata sotto TAC.
Il signor RI 1 risulta essere attualmente
considerato inabile al lavoro nella misura del 50% quale tecnico di radiologia.
Esso riferisce riscontrare delle difficoltà
soprattutto durante i picchetti, nel caso di urgenze oppure con i pazienti
allettati a causa del carico fisico ivi connesso.
In considerazione del quadro clinico e
radiologico, non ritengo medicalmente necessario/indicato al momento attuale
nessun nuovo riorientamento professionale.
Il signor RI 1 potrebbe in effetti
incrementare in misura significativa il proprio grado di capacità lavorativa,
raggiungendo anche una capacità completa, potendo essere esonerato dai servizi
di picchetto oppure dall’eseguire degli esami presso pazienti gravemente allettati,
poli-traumatizzati in Pronto Soccorso, ….
Sempre come tecnico di radiologia entra inoltre
in linea di conto lo svolgimento della propria professione presso degli
istituti di radiologia privati, oppure situati presso delle cliniche che non
comprendono dei servizi di Pronto Soccorso di traumatologia “pesante”.
La possibilità di effettuare degli esami TAC o
risonanza magnetica permetterebbe inoltre di svolgere parte della propria
attività anche in posizione maggiormente seduta.
Dal punto di vista dell’esigibilità medica
entrano in linea di conto delle attività leggere, tutt’al più medio-pesanti, con
possibilità di libera scelta o per lo meno di cambiamento regolare della
posizione di lavoro, senza movimenti ripetitivi o mantenimento prolungato del
rachide in posizioni inergonomiche, senza movimenti bruschi non controllati,
con limite del trasporto/sollevamento di pesi situato ragionevolmente
nell’ordine di grandezza di talvolta una decina di chili.” (Doc. 7/4-5 inc. cassa malati, sottolineature della redattrice)
2.6. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di rifiuto delle
prestazioni, producendo i seguenti referti medici:
-
referto del 16 marzo 2007 concernente l’esame
MRI colonna lombare, redatto dal dr. __________ del Servizio di radiologia
della Clinica __________, che giunge alle seguenti conclusioni:
" Conclusioni:
lieve protrusione
discale L4-L5 a sinistra. Possibile conflitto radicolare L5 a livello del
recesso.
Ernia
latero-foraminale L5-S1 in conflitto con la radice L5 e S1 di sinistra.
Trofismo muscolare
conservato.” (Doc. B)
-
referto del 2 agosto 2007 del dr. __________,
Primario di neurologia e del dr. __________, medico assistente di neurologia dell’Ospedale
regionale di __________, i quali, poste le diagnosi di “lombosciatalgia
sinistra non deficitaria, nell’ambito di un’ernia discale L5-S1 con conflitto
radicolare S1 a sinistra; dolori alle articolazioni sacroiliache; sospetta
sindrome delle apnee da sonno”, hanno osservato:
" Conclusione:
il paziente rimane
sintomatico dopo cinque mesi con una regressione soltanto parziale dei dolori
lombari e della sciatalgia. Vista la componente sacroiliaca proponiamo
un’infiltrazione da parte del dottor __________ per cui è prevista una
valutazione il 24.08.2007 alle 15.00. In assenza di un miglioramento decisivo
entra in considerazione una fisioterapia intensiva stazionaria, per esempio
alla Clinica riabilitativa di __________ prima di proporre una terapia
neurochirurgica.
Per quanto concerne i
disturbi del sonno, abbiamo previsto un’ossimetria notturna di depistaggio. Nel
caso di positività, pregheremo la dr.ssa __________ di eseguire una
polisonnografia.” (Doc. C)
-
referto del 20 gennaio 2009 della dr.ssa __________,
specialista FMH in medicina generale, indirizzato all’UAI, del seguente tenore:
" Faccio
riferimento alla vostra risposta negativa per una rendita di invalidità e una
riqualifica professionale.
Come suo medico
curante e conoscendo il paziente da 12 anni vorrei fare notare una piccola
osservazione. Nel 2001 il paziente ha iniziato ad avere dolori lombari e in
quel periodo lavorava come assistente di cure presso la Casa Anziani di __________. Dopo circa un anno e mezzo in inabilità lavorativa totale e
parziale, il paziente ha capito che il lavoro di assistente di cura non è fatto
per lui e ha iniziato la scuola di tecnico di radiologia. Terminata la scuola
ha iniziato a lavorare come tecnico di radiologia ma purtroppo ha di nuovo
iniziato con i dolori lombari, e dall’aprile 2007 è inabile al 50%. Lavorando
al 50% va abbastanza bene, mentre al 100% la sintomatologia dolorosa è troppo
invalidante.
Sono del parere che
questo giovane uomo, che ha già dovuto cambiare professione, meriti una rendita
al 50%, poiché in qualsiasi altra professione sicuramente avrebbe gli stessi
disturbi lombari di adesso.
Le sue lombalgie sono
giustificate dalla presenza di un’ernia discale a livello L5/S1 con conflitto
radicolare delle due radici e di una protrusione discale L4/L5.
Per i motivi
soprannominati vi prego di rivalutare il caso del signor RI 1.” (Doc. D)
Nelle sue annotazioni del 26 febbraio 2009, il
dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Assicurato nato nel 1971, formazione di tecnico
di radiologia, inoltre in possesso dell’attestato federale di capacità di
impiegato di commercio.
Perizia dr. __________ 12.2.2008 per conto di __________
Diagnosi:
-
sindrome lombo-spondilogena, componente
radicolare intermittente S1 a sinistra, in presenza di una degenerazione
segmentale lombo-sacrale con reperto erniario laterale foraminale lombo-sacrale
a sinistra
-
insufficienza della muscolatura del tronco
-
disidratazione discale L2/L3
Dal punto di vista dell’esigibilità medica
entrano in linea di conto delle attività leggere, tutt’al più medio-pesanti,
con possibilità di libera scelta o per lo meno di cambiamento regolare della
posizione di lavoro, senza movimenti ripetitivi o mantenimento prolungato del
rachide in posizioni inergonomiche, senza movimenti bruschi non controllati,
con limite del trasporto/sollevamento di pesi situato ragionevolmente
nell’ordine di grandezza di talvolta una decina di chili.
Decisione UAI: nessun diritto a rendita essendo
ritenuto abile al 100% da 2.2008 nell’abituale attività che in attività
adeguata.
Ricorso:
In sede di ricorso viene presentato un rapporto
del dr. __________ del 20.1.2009:
-
egli ritiene che l’assicurato non sia in grado
di lavorare oltre il 50%
Valutazione: dall’attuale documentazione non
risulta una modifica della problematica lombare vissuta quale invalidante
dall’assicurato. Dal punto di vista somatico rimane quindi valida la
valutazione espressa dal dr. __________.” (Doc. IV/bis)
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée
dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del SMR
del 2 settembre 2008, basata su quanto stabilito dal dr. __________ in data 12
marzo 2008 per conto dell’assicuratore malattia, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Il dr. __________,
nel rapporto medico del 12 marzo 2008, dopo un accurato esame specialistico, ha
stabilito che l’assicurato, affetto da “sindrome lombo-spondilogena, componente
radicolare intermittente S1 a sinistra, in presenza di una degenerazione
segmentale lombo-sacrale con reperto erniario laterale foraminale lombo-sacrale
a sinistra; insufficienza della muscolatura del tronco; disidratazione L2/L3”,
è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di tecnico di radiologia presso
il suo precedente datore di lavoro, viste le difficoltà riscontrate durante i
picchetti, nel caso di urgenze oppure con pazienti costretti a letto, a causa
del carico fisico (doc. 7-4 inc. cassa malati).
Il dr. __________
ha tuttavia indicato che l’assicurato potrebbe incrementare in misura
significativa il proprio grado di capacità lavorativa, raggiungendo anche una
capacità completa, potendo essere esonerato dai servizi di picchetto oppure
dall’eseguire degli esami presso pazienti politraumatizzati in Pronto Soccorso,
svolgendo la propria attività lavorativa ad esempio presso istituti di
radiologia privati o presso cliniche prive del servizio di Pronto Soccorso di
traumatologia “pesante” (doc. 7-4 inc. cassa malati). Il dr. __________ ha
inoltre ritenuto pienamente esigibile dall’assicurato lo svolgimento di
attività leggere adeguate, con possibilità di libera scelta o per lo meno di
cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza movimenti ripetitivi o
mantenimento prolungato del rachide in posizioni inergonomiche, senza movimenti
bruschi non controllati, con limite nel trasporto/sollevamento di pesi nell’ordine
di talvolta una decina di chili (doc. 7-5 inc. cassa malati).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
L’assicurato
si è limitato a produrre un referto del 20 gennaio 2009 della dr.ssa __________,
spec. FMH in medicina generale, che ha genericamente attestato che
l’interessato è inabile al 50% nella sua professione e in qualsiasi altra attività,
dato che “in qualsiasi professione sicuramente avrebbe gli stessi disturbi
lombari di adesso” (doc. D).
Al
riguardo, il dr. __________ del SMR ha osservato che dal certificato medico
della curante “non risulta una modifica della problematica lombare vissuta
quale invalidante dall’assicurato”, motivo per il quale “dal punto di vista
somatico rimane quindi valida la valutazione espressa dal dr. __________” (doc.
IV/bis).
Queste
considerazioni del medico del SMR possono essere condivise dal TCA.
È qui utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che
le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Quanto ai
disturbi del sonno - che secondo il patrocinatore non sarebbero stati tenuti in
considerazione dall’amministrazione (doc. I) - questo Tribunale rileva che,
dalla documentazione agli atti, non emerge la presenza di una problematica
invalidante da tale profilo.
Agli atti
risulta un referto del 2 agosto 2007 del dr. __________, il quale ha rilevato
che “per quanto concerne i disturbi del sonno, abbiamo previsto una ossimetria
notturna di depistaggio. Nel caso di positività, pregheremo la dr.ssa __________
di eseguire una polisonnografia” (doc. 7-19).
L’assicurato
è quindi stato sottoposto ad una “ossimetria notturna ambulante or 48 bis del
27-28 agosto 2007”: dal relativo referto, datato 28 agosto 2007, redatto dalla
dr.ssa __________ del Centro del Sonno dell’Ospedale __________ di __________,
risulta una “ossimetria notturna normale” (doc. 6-5, sottolineatura
della redattrice).
Il TCA
non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni della dr.ssa __________, che
del resto non sono state contestate dall’assicurato attraverso dei referti
specialistici attestanti una patologia del sonno invalidante.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Infine, a
proposito del fatto che, secondo il patrocinatore, “qualora la procedura
dovesse prolungarsi oltre il dovuto, non è esclusa l’insorgenza di stati
depressivi reattivi che, se dovessero diventare patologici, sarebbero da
mettere in relazione con le attuali patologie dell’interessato, provocando un’evidente
ulteriore diminuzione dell’abilità lavorativa” (doc. I), questo Tribunale
rileva che l’eventuale insorgenza di ulteriori patologie, in particolare dal
profilo psichico, dovrà essere considerata quando e se si verificherà.
È per contro fuor di dubbio che, al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il
potere cognitivo del giudice, l’assicurato non era affetto da disturbi di
natura psichica invalidanti, come confermato del resto dalla stessa curante,
dr.ssa __________ (cfr. rapporto medico del 10 giugno 2008, in cui la curante ha espressamente indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla
capacità lavorativa, quella di sindrome ansioso-depressiva, doc. 7-2,
sottolineatura della redattrice).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Stante
quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal mese di febbraio 2008, l’assicurato è abile al lavoro al 100% sia
nella sua precedente professione di tecnico di radiologia, a condizione che non
debba spostare pazienti non collaboranti, sia in altre attività adeguate.
2.9. L’assicurato
ha contestato la circostanza che la sua precedente attività di tecnico di
radiologia sia, concretamente, ancora esigibile al 100%, dato che tale
professione “comprende, fra le mansioni assegnate dal datore di lavoro, pure
quella di spostare e posizionare pazienti non collaboranti”, come confermato da
diversi ospedali e cliniche da lui direttamente contattate (doc. I e doc. E-H).
Per
costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali
concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione
professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).
Ora, nel caso concreto, nell’annotazione del 9
settembre 2008, il funzionario incaricato ha sollevato il problema
dell’esigibilità, al 100%, della professione di tecnico di radiologia, viste
le mansioni indicate parzialmente nel questionario del datore di lavoro, ritenendo
necessario contattare il datore di lavoro dell’assicurato, per conoscere le
mansioni esatte richieste all’interessato (cfr. doc. 15-1, sottolineatura della
redattrice).
Con scritto del 9 settembre 2008, l’UAI ha quindi
chiesto al datore di lavoro dell’interessato di precisare quanto segue:
"
Abbiamo ricevuto il questionario per i datori di
lavoro e vi ringraziamo.
A tal proposito
necessitiamo sapere alcune informazioni complementari per definire esattamente
quali sono le mansioni specifiche dell’assicurato nel suo impiego di tecnico di
radiologia presso l’Ospedale regionale di __________ e più precisamente:
-
il posizionamento e il sollevamento dei pazienti
“non collaboranti” (degenti a letto, oncologici, traumi ecc.) viene eseguito di
norma da solo o con l’aiuto di altri collaboratori? Se sì quanti e con che
frequenza?
-
Il fatto che non riesca a garantire la propria
reperibilità durante i picchetti (serali/notturni, nei weekend) per quale
motivo è dovuto?
-
Vogliate indicare all’incirca in che misura % si
occupa dell’esecuzione di radiografie, disbrigo di pratiche amministrative,
assistenza al medico radiologo e se vi sono altre mansioni particolari.” (Doc.
16-1)
Con scritto del 2 ottobre 2008, il responsabile
amministrativo del personale dell’Ospedale regionale di __________ ha risposto:
"
Ci riferiamo alla lettera del 9 settembre 2008 e
come da lei richiesto le diamo le seguenti informazioni:
-
la gestione dei pazienti non collaboranti
viene di norma effettuata da un solo Tecnico di Radiologia (TRM). La frequenza varia da giornata a giornata, ma di base 4 pazienti
su 10 necessitano di aiuto nella mobilizzazione;
-
durante i picchetti, il TRM deve gestire
completamente qualsiasi tipo di paziente, in quanto in reparto non c’è nessuno
ad aiutare. Il signor RI 1 a causa della sua parziale inabilità non è in grado di soddisfare questa esigenza;
-
per l’80% produzione di immagini (attività con
il paziente), il 10% pratiche amministrative (attività a PC) e 10% assistenza
al radiologo (legato comunque alla gestione del paziente).”
(Doc. 20-1, sottolineature della redattrice)
L’UAI ha pure contattato l’Ospedale __________ di
__________ e la Clinica __________ di __________, chiedendo:
"
Stiamo effettuando una verifica riguardante le
mansioni affidate, normalmente, agli specialisti in radiologia nei vari
Ospedali e Cliniche della regione.
Questa verifica servirà esclusivamente come banca
dati aggiornata ed approfondita a disposizione del nostro Servizio di
Integrazione.
Necessiteremmo avere una descrizione delle
posizioni ergonomiche assunte nel normale svolgimento del lavoro (vedi scheda
allegata) e, se possibile, sapere se il posizionamento e sollevamento di
pazienti “non collaboranti” (degenti a letto, oncologici, traumi ecc.) viene di
norma effettuato dal corpo infermieristico o fa parte integrante del
mansionario del Tecnico in Radiologia.” (Doc. 17-1 e 18-1)
Con scritto pervenuto all’UAI in data 30
settembre 2008, la Clinica __________ ha risposto:
"
(...)
A quali sforzi fisici e psichici Frequenza d'esecuzione di questi
è/era sottoposta la persona? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
1-5%
o 6-33% o 34-66%
fino
a ca. ½ h ½ fino
a ca. 3 h 3 fino a 5/4 h
Profilo fisico raramente talvolta sovente
Posizione seduta ý mai ¨ ¨
Camminare ¨ ý ¨
Stare in piedi ¨ ý ¨
Sollevare o portare pesi
(leggeri: 0-10 kg) ¨ ý ¨
Sollevare o portare pesi
(medi: 10-25 kg) ¨ ý ¨
Sollevare o portare pesi
(pesanti: > 25 kg) ý ¨
Altri ¨ ¨ ¨
Profilo fisico Le
esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità
Rilevante Media Leggera
Concentrazione/attenzione ¨ ý ¨
Capacità di resistenza ¨ ý ¨
Precisione ý ¨ ¨
Altre ¨ ¨ ¨
Altre esigenze e sforzi:
Vogliate fornirci altri
dati tipicamente associati all'attività per permetterci di ottenere un quadro
realistico sul tipo di lavoro svolto.
Il posizionamento e
sollevamento del paziente viene effettuato
dall'assistente di
studio medico, responsabile della radiologia.
(Doc. 19-2)
Dal canto suo, con scritto del 14 ottobre 2008, l’Ospedale
della __________ di __________ ha risposto:
"
(...)
A quali sforzi fisici e psichici Frequenza d'esecuzione di questi
è/era sottoposta la persona? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
1-5%
o 6-33% o 34-66%
fino
a ca. ½ h ½ fino
a ca. 3 h 3 fino a 5/4 h
Profilo fisico raramente talvolta sovente
Posizione seduta ¨ mai ¨ ý
Camminare ¨ ý ¨
Stare in piedi ý ¨ ¨
Sollevare o portare pesi
(leggeri: 0-10 kg) ¨ ¨ ý
Sollevare o portare pesi
(medi: 10-25 kg) ý ¨ ¨
Sollevare o portare pesi
(pesanti: > 25 kg) ý ¨ ¨
Altri ¨ ¨ ¨
¨ ¨ ¨
Profilo fisico Le
esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità
Rilevante Media Leggera
Concentrazione/attenzione ý ¨ ¨
Capacità di resistenza ý ¨ ¨
Precisione ý ¨ ¨
Altre ¨ ¨ ¨
Altre esigenze e sforzi:
Vogliate fornirci altri
dati tipicamente associati all'attività per permetterci di ottenere un quadro
realistico sul tipo di lavoro svolto.
Durata tempo di lavoro
durante i turni notturni e di picchetto.
(Doc. 22-3)
Il funzionario incaricato, in uno scritto del 21
ottobre 2008, ha quindi indicato:
"
Note riassuntive
Vedi riassunto per TRIAGE del 09.09.2008
Dopo le richieste d'informazioni da parte di __________
e __________ si è potuto appurare che l'attività lavorativa abituale di tecnico
in radiologia è adeguata allo stato di salute dell'A. (conferma del medico
presente Dr. __________).
Emerge per contro che a causa di problematiche di
contingenza e/o di problematiche di logistica risultanti sul posto di lavoro
specifico, l'assicurato non possa continuare il proprio lavoro. Queste mansioni
non rientrano nelle usuali mansioni richieste per questa professione. Pertanto
l'A. è abile ad esercitare la medesima attività ma o in un altro posto di
lavoro e/o unicamente se con il DL attuale si trovi una soluzione in merito al
caso specifico.
RISULTATO
DEL NUOVO TRIAGE
A tal proposito si decide di eseguire un progetto
di decisione di rifiuto per rendita e/o riqualifica professionale (non
raggiunge l'anno d'attesa e/o alcuna perdita di guadagno teorica essendo abile
nell'abituale attività). Per contro si inoltra un mandato al collocatore __________
per interventi sul posto di lavoro e quindi poter valutare se vi è la
possibilità di mantenergli l'impiego a determinate condizioni e/o aiutando nel
ricercare un nuovo posto di lavoro (aiuto al collocamento).
Oltre a tutto ciò l'A. è pure in possesso
dell'AFC d'impiegato di commercio attività anch'essa ritenuta esigibile dal
profilo fisico."
(Doc. 23-1)
L’UAI ha quindi dato avvio alla procedura di
collocamento. Nel rapporto del primo incontro del 20 novembre 2008, il
collocatore incaricato ha osservato:
"
Osservazioni preliminari/annotazioni generali
del colloquio
Viene spiegato in cosa consiste il servizio di
aiuto al collocamento, in particolar modo:
-
il nostro servizio di aiuto al collocamento è
facoltativo e viene erogato su richiesta dell’Assicurato/Assicurata (A). Per
questa ragione è necessaria una ferma motivazione da parte dello stesso, in
particolar modo per quanto riguarda la ricerca di attività risp. di datori di
lavoro (DL) idonei e compatibili con lo stato di salute
-
aiuto, accompagnamento, consulenza all’A. nella
ricerca di un posto di lavoro risp. nella preparazione del materiale necessario
per questa attività (p. es. lettera di candidatura, Curriculum Vitae (CV), …)
-
supporto nei contatti con i DL trovati dall’A
-
ricerca e contatto di ulteriori DL sulla base
delle limitazioni funzionali dell’A
-
durata dell’accompagnamento limitata e non è
garantito il successo
-
il nostro servizio di aiuto al collocamento si
basa principalmente su quanto riportato nei rapporti di valutazione elaborati
dal Consulente di Integrazione Professionale (CIP), dal Servizio Medico
Regionale (SMR), …
-
si informa l’A su i diritti e i doveri, in
particolar modo l’art. 7 LAI e l’art. 21 LPGA del quale riprendiamo il 4° cpv
(Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o
rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le
conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si
oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si
sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento di integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non
si possono esigere cure e provvedimenti di integrazione che rappresentano un
pericolo per la vita o per la salute)
L’A si è detto motivato nella ricerca di
un’attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute.
Limiti funzionali di riferimento
-
evitare attività pesanti
Nella sua precedente attività di tecnico in
radiologia l’A è da ritenere completamente abile. Deve essere rispettato il
mansionario del tecnico il quale non prevede attività pesanti con i pazienti
(spostarli da un lettino all’altro, sollevarli, ecc.). All’Ospedale di __________/__________
questo avviene, ecco il motivo che in quel posto di lavoro l’attività non è
ritenuta idonea.
L’A lavora attualmente al 50% sempre come tecnico
all’Ospedale __________ e il rimanente 50% è in malattia.
Formazione scolastica / professionale /
conoscenze
Vedi CV
Attività esigibili di riferimento
Avendo anche un AFC commerciale l’A è idoneo a
tutte le attività nei servizi sanitari / commerciali / amministrativi. Ev. con
un periodo di avviamento professionale.
Prossimo incontro
Dopo aver discusso abbondantemente con l’A della
sua situazione e su quanto l’UAI è in grado di fare per il suo caso e
considerato che l’A ha richiesto l’intervento di un avv. per la sua pratica e
relativo al progetto di decisione già emanato in cui si rifiuta all’A una
rendita anche parziale, ma ha diritto ad un aiuto al collocamento, si decide,
prima di iniziare un qualsiasi intervento, di portarlo a riflettere su che cosa
intende fare, anche discutendo col suo avv. Se riterrà che il suo caso dovrà
essere visto sotto il profilo di una rendita anche parziale, gioco forza il mio
intervento sarà vano, se invece ben comprende la sua situazione e accetta il
mio intervento, mi muoverò di conseguenza.
Prendere contatto con __________ sig.ra __________
(__________) per capire fino a che punto si è già spinta con il DL e verificare
il pagamento delle IG e fino a che data;
prendere in un secondo tempo contatto col
responsabile delle risorse umane sig. __________ degli ospedali di __________ e
__________ per discutere del caso e trovare possibilità e accorgimenti per
mantenere il contratto di lavoro al 100%.” (Doc. 33/1-2)
Nelle annotazioni per l’incarto dell’11 dicembre
2008, il collocatore ha indicato:
"
11.12.2008:
sentito telefonicamente l’A poiché il suo avv. ha
inoltrato le osservazioni in merito al progetto di decisione di rifiuto di
rendita.
La questione ora è la seguente:
appena l’A sarà in possesso delle nostre
osservazioni al progetto di decisione, assieme al suo avv. decideranno
l’opportunità di inoltrare ricorso oppure no.
Se inoltrano ricorso, vorrà dire che non
accettano la nostra decisione, pertanto non si mette a disposizione per
attivarsi in ambito professionale, se accetta la nostra collaborazione continuerà
prima all’interno dell’ente ospedaliero per trovare un’altra occupazione sempre
mantenendo la sua funzione altrimenti in altri ambiti.
Ci si rinnova a gennaio quando avrà preso una
decisione sul daffarsi.
17.12.2008:
sig.ra __________ mi comunica che da un controllo
eseguito l’A ha diritto alle IG unicamente fino al 13.01.2009.
È stata informata degli accordi presi con l’A. Mi
informa di averlo sentito e che è intenzionato ad andare avanti con la
procedura giuridica, ma vuole parlare con il suo avvocato anche sulla base di
queste nuove info. e di avere sentito anche la responsabile del personale
dell’Ospedale e che probabilmente gli presenteranno un nuovo contratto al 50%
(decurtandogli automaticamente parte del salario).
Restiamo in contatto e chi ha nuove info le fa
sapere.
07.01.2009:
Tel. l’A comunicandomi che terminerà le IG col
13.1.2009 e che gli hanno modificato il contratto di lavoro al 50%.
Sta discutendo con il suo avvocato in merito alla
possibilità di inoltrare ricorso poiché non è d’accordo su quanto scritto dal
nostro ufficio che la sua attività attuale è ancora idonea. Mi ha informato di
avere preso contatto con altri ospedali e tutti sono concordi col dire che col
suo stato di salute non può più svolgere determinati lavori, motivo questo che
ha portato l’Ospedale __________ a diminuire il tempo di lavoro (togliendogli
quindi delle attività).
Da parte mia, l’ho informato che resto a
disposizione se vuole un aiuto al collocamento con la possibilità di corsi di
aggiornamento (penso in particolar modo al commerciale), ma fintanto che non mi
fa sapere che strada vuole percorrere (ricorso o accettare la nostra decisione)
sono impossibilitato ad aiutarlo.
Mi terrà al corrente sulle decisioni che prenderà
con il suo avvocato. Pertanto non vengono fissati al momento colloqui.” (Doc.
37-1)
In data 4 dicembre 2008, il funzionario
incaricato ha redatto le seguenti osservazioni a proposito delle critiche
espresse dal patrocinatore dell’interessato contro il progetto di decisione di
rifiuto di una rendita:
"
Abbiamo ricevuto le sue osservazioni del
1.12.2008.
A tal proposito dobbiamo constatare che non
vengono apportati elementi concreti che comprovino che le mansioni previste nel
mestiere dell’assicurato, “tecnico in radiologia”, siano inadeguate alle
limitazioni funzionali rilevate. Siamo consapevoli che nel luogo di lavoro
specifico, come viene confermato anche dallo stesso datore di lavoro, vengano
attribuiti dei compiti complementari che non rientrano però nelle competenze
della professione svolta dall’assicurato. Questo viene anche confermato da
altri datori di lavoro che operano nel medesimo settore. Questi ultimi sono
infatti, se non la causa stessa dell’inabilità lavorativa, ritenuti inesigibili
dal profilo medico. Tant’è vero che l’Ufficio AI si è attivato in tal senso,
inoltrando il mandato al collocatore AI allo scopo di aiutare l’assicurato
Considerandi
per quanto riguarda un nuovo collocamento lavorativo e rimanendo a disposizione
per discutere la situazione specifica con lo stesso datore di lavoro
(collocatore di riferimento sig. __________ __________). Oltre a ciò si
ribadisce il fatto che l’assicurato in possesso di un Attestato Federale di
Capacità quale impiegato di commercio, professione anch’essa ritenuta
completamente esigibile dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR) e che, se
svolta, permetterebbe al signor RI 1 di recuperare appieno la capacità di
guadagno residua.
Dal nostro punto di vista, pertanto, la
problematica è quella di collocare l’assicurato o nell’abituale professione ma
presso un datore di lavoro che sia disposto ad assumere il sig. RI 1 attribuendogli
unicamente le mansioni che prevede la sua professione, oppure di trovare
una soluzione che possa permettergli di mantenere il proprio impiego con
l’attuale datore di lavoro. Altra possibilità risulta essere quella di
aiutare il signor RI 1 nel ricercare un nuovo impiego in altri settori dove
viene ritenuto tutt’ora abile in misura totale (p. es. quale impiegato di
commercio o in attività analoga di tipo amministrativo o altro).
Su tali presupposti dobbiamo constatare che non
vengono apportati elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo
economico che possano indurre l’Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato
in fase d’istruttoria ed espresso nel progetto di decisione.” (Doc. 35/1-2,
sottolineature della redattrice)
Nel rapporto finale del 2 febbraio 2009, il
collocatore è giunto alle seguenti conclusioni:
"
Ricevo mandato nell’ottobre del 2008 per un
intervento tempestivo.
L’Assicurato è ancora sotto contratto con l’__________
al 100%, lavora però da diversi mesi al 50% perché non può più svolgere
determinate mansioni.
Il caso viene analizzato sommariamente in fase di
triage in cui, dopo alcune prese di contatto con altri istituti sanitari, si
decide che le attività non più svolgibili dall’A non fanno parte del
mansionario lavorativo del tecnico di radiologia, pertanto si decide che
l’attività è solvibile al 100%. Vedo l’A il 20 novembre per un primo
colloquio, in cui, dopo essere stato messo al corrente della situazione del suo
caso, lo stesso fa trasparire subito un disagio nella decisione presa dal
nostro ufficio, facendo notare che nel mansionario del tecnico di radiologia
vengono contemplate quelle attività che non può più svolgere (alzare e/o girare
pazienti sul lettino e altri lavori che sollecitano la schiena) e che invece
l’UAI ha dichiarato non confacenti al mansionario del tecnico di radiologia.
In data 11.12.2008 in un contatto telefonico, l’A
mi fa notare che il suo avvocato ha inoltrato le dovute osservazioni in merito
a quanto sopra sostenuto.
L’A è stato informato che deve mettersi a
disposizione col nostro aiuto per ritrovare l’attività a tempo pieno o ancora
nella sua attuale professione o in altre idonee al suo danno alla salute. Gli
viene proposto un mio intervento direttamente all’ente ospedaliero
permettendomi di spiegare il caso. Cosa che non è avvenuta in quanto ha sempre
sostenuto che la situazione è quella da lui già fatta emergere e che l’__________
è ben cosciente sulle attività che un operatore di radiologia deve affrontare
quotidianamente.
Gli vengono esplicati altri interventi mirati e
puntuali, ma in questo caso troppo easy sotto il punto di vista dei contenuti,
della durata e della validità spendibile sul mercato per poter essere accettati
in questo momento.
Nel frattempo, in data 13.01.2009, le IG malattia
erogate dall’assicurazione __________, sono terminate e in più l’ente
ospedaliero gli ha modificato il contratto di lavoro al 50% proprio perché non
è in grado di svolgere quelle mansioni che rientrano nelle normali attività del
tecnico in radiologia, ma che invece l’UAI ha ritenuto non preponderanti
nell’attività.
L’A è stato informato che la mia posizione,
giunti a questo punto, ha poco interesse di esistere, in quanto l’A continua ad
asserire che non trova corretta la nostra decisione e che è intenzionato a
inoltrare ricorso tramite il suo avvocato.
Alla luce del ricorso giunto ai nostri uffici,
come preannunciato, ritengo inopportuno e fuori luogo continuare un intervento
tempestivo quando la persona non si dichiara abile al 100% nella sua vecchia
professione. Mi ha sempre manifestato la disponibilità a rimettersi in
discussione in altre professioni ma con una giusta riformazione (informatico,
ecc.), ma purtroppo non è un’operazione al momento possibile considerato che non
c’è una perdita di salario (almeno fino alla modifica del contratto) proprio
perché l’attività del tecnico in radiologia è idonea, per cui non vi è una
perdita di almeno il 20%.
Il ricorso pone quindi fine al mio mandato e il
caso deve essere rivisto sotto il profilo giuridico, prima che ci si possa
chinare nuovamente sulle possibili strade formative da mettere in atto (solo
collocamento, riformazione, ecc.).
Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione
della pratica.”
(Doc. 41/1-2, sottolineature della redattrice)
Il patrocinatore ha contestato la conclusione
dell’UAI in merito alla presunta piena capacità lavorativa dell’assicurato
quale tecnico di radiologia - attività che, secondo l’amministrazione, non comporterebbe
anche lo spostamento di pazienti non collaboranti – producendo, a comprova della
sua tesi, i seguenti formulari relativi alla descrizione dell’attività di
tecnico di radiologia redatti da alcuni ospedali:
- formulario
dell’Ospedale __________ di __________:
" (...)
Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi
dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
raramente talvolta sovente
Preparazione e posiziona- ¨ ý ¨
mento pazienti
Gestione informatica delle
immagini ¨ ý ¨
Stare in piedi ¨ ý ¨
Sistemazione delle sale ¨ ý ¨
Altri ¨ ¨ ¨
A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi
psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
persona?
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
Profilo fisico raramente talvolta sovente
posizione seduta ý ¨ ¨
camminare ¨ ¨ ý
stare in piedi ¨ ¨ ý
sollevare o spostare pazienti
(leggeri: 0-50 kg) ý ¨ ¨
sollevare o spostare pazienti
(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨
sollevare o spostare pazienti
(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨
posizionamento pazienti
autosufficienti ¨ ¨ ý
Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità
Profilo psichico Rilevante Media Esigua
concentrazione/attenzione ý ¨ ¨
capacità di resistenza ý ¨ ¨
precisione ý ¨ ¨
capacità percettiva ý ¨ ¨
capacità di reazione in caso di
emergenza ý ¨ ¨
Altre esigenze e
sforzi:
Vogliate fornirci altri dati tipicamente associati all'attività per
permetterci di ottenere un quadro realistico sul tipo di lavoro svolto.
- orientamento
all'utente (accoglienza, prestanome, dimissione)
-
collaborazione interdisciplinare
-
il "peso" dei picchetti
(Doc. E)
-
formulario dell’Ospedale __________ di __________:
" (...)
Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi
dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
raramente talvolta sovente
Preparazione e posiziona- ¨ ¨ ý
mento pazienti
Gestione informatica delle
immagini ¨ ¨ ý
Sistemazione delle sale ¨ ¨ ý
Altri ¨ ¨ ¨
A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi
psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
persona?
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
Profilo fisico raramente talvolta sovente
posizione seduta ¨ ý ¨
camminare ¨ ¨ ý
stare in piedi ¨ ¨ ý
sollevare o spostare pazienti
(leggeri: 0-50 kg) ¨ ý ¨
sollevare o spostare pazienti
(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨
sollevare o spostare pazienti
(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨
posizionamento pazienti
autosufficienti ¨ ¨ ý
Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità
Profilo psichico Rilevante Media Esigua
concentrazione/attenzione ý ¨ ¨
capacità di resistenza ý ¨ ¨
precisione ý ¨ ¨
capacità percettiva ý ¨ ¨
capacità di reazione in caso di
emergenza ý ¨ ¨
(Doc. F)
-
formulario della Clinica __________ di __________:
" (...)
Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi
dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
raramente talvolta sovente
Preparazione e posiziona- ¨ ¨ ý
mento pazienti
Gestione informatica delle
immagini ¨ ¨ ý
Sistemazione delle sale ¨ ý ¨
Altri ¨ ý ¨
A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi
psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
persona?
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
Profilo fisico raramente talvolta sovente
posizione seduta ¨ ý ¨
camminare ¨ ý ¨
stare in piedi ¨ ý ¨
sollevare o spostare pazienti
(leggeri: 0-50 kg) ý ¨ ¨
sollevare o spostare pazienti
(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨
sollevare o spostare pazienti
(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨
posizionamento pazienti
autosufficienti ¨ ¨ ý
Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità
Profilo psichico Rilevante Media Esigua
concentrazione/attenzione ý ¨ ¨
capacità di resistenza ý ¨ ¨
precisione ý ¨ ¨
capacità percettiva ý ¨ ¨
capacità di reazione in caso di
emergenza ý ¨ ¨
Altre esigenze e
sforzi:
Vogliate fornirci altri dati tipicamente associati all'attività per
permetterci di ottenere un quadro realistico sul tipo di lavoro svolto.
- attività di gestione
burocratica
-
relazionarsi con utenza esterna e altre categorie professionali
-
flessibilità nella turnistica es: pausa pranzo, picchetto ecc.
-
collaborare / partecipare con il medico ragiologo
(Doc. G)
-
formulario dell’__________ di __________:
" (...)
Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi
dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
raramente talvolta sovente
Preparazione e posiziona- ¨ ¨ ý
mento pazienti
Gestione informatica delle
immagini ¨ ¨ ý
Sistemazione delle sale ¨ ý ¨
Altri ¨ ý ¨
A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi
psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8
ore)
persona?
1-5% o 6-33%
o 34-66%
fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4
h
Profilo fisico raramente talvolta sovente
posizione seduta ý ¨ ¨
camminare ¨ ¨ ý
stare in piedi ¨ ¨ ý
sollevare o spostare pazienti
(leggeri: 0-50 kg) ¨ ¨ ý
sollevare o spostare pazienti
(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨
sollevare o spostare pazienti
(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨
posizionamento pazienti
autosufficienti ¨ ¨ ý
Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità
Profilo psichico Rilevante Media Esigua
concentrazione/attenzione ý ¨ ¨
capacità di resistenza ý ¨ ¨
precisione ý ¨ ¨
capacità percettiva ý ¨ ¨
capacità di reazione in caso di
emergenza ý ¨ ¨
Altre esigenze e
sforzi:
Vogliate fornirci altri dati tipicamente associati all'attività, per
permetterci di ottenere un quadro realistico sul tipo di lavoro svolto dal
tecnico di radiologia sia per quel che concerne il contesto fisico e psichico.
- spostamento attrezzature
e accessori (bobine, rn, etc.)
-
indossare camici di piombo (angio)
-
turni + reperibilità picchetto
(Doc. H)
Chiamata dal TCA ad esprimersi in merito a tali
documenti prodotti dall’assicurato, che non sono stati commentati in sede di
risposta di causa, l’amministrazione, con scritto dell’11 settembre 2009, ha osservato:
"
Prendiamo atto della sua espressa richiesta di
prendere posizione in merito ai doc. E-H prodotti da parte ricorrente con il
ricorso.
Nella risposta di causa abbiamo reputato che non
vi fossero ulteriori considerazioni da aggiungere, ritenendo che la questione
relativa all’attività di tecnico in radiologia fosse stata già dibattuta in
fase istruttoria.
Infatti, emerge dagli atti che il caso del signor
RI 1 è stato discusso dapprima all’interno dell’Ufficio AI nel contesto
dell’attuazione di provvedimenti d’intervento tempestivo. In tale ambito
l’Ufficio AI ha proceduto alla verifica delle mansioni nell’impiego specifico
di tecnico di radiologia sia presso il precedente datore di lavoro che presso
altri enti che impiegano la figura del tecnico in radiologia (nel caso, presso
la Clinica __________ di __________, doc. AI n. 19 agli atti e presso
l’Ospedale __________ di __________, doc. AI n. 22). Raccolti i dati, l’Ufficio
AI ha appurato che l’attività lavorativa abituale di tecnico in radiologia è
adeguata allo stato di salute dell’assicurato (tale conclusione è stata
confermata anche dal Servizio medico regionale dell’AI/SMR durante il “triage”
finale, come da annotazione del servizio competente del 21.10.2008, doc. AI n.
23.
agli atti).
L’Ufficio AI ha successivamente emesso il
progetto di decisione del 22 ottobre 2008 indicando che, dopo un periodo di
inabilità lavorativa in ogni tipo di attività valutata al 50%, dal febbraio
2008.
l’assicurato era da ritenere abile sia nell’attività abituale che in
attività adeguata al suo stato di salute. In particolare l’Ufficio AI ha
chiaramente indicato che “Da una ricerca eseguita, risulta che il fatto di
spostare e posizionare dei pazienti non collaboranti (pazienti lungodegenti a
letto, oncologici, parzialmente immobili a causa di traumi subiti ecc.) non
rientra nelle mansioni specifiche del tecnico in radiologia. Questi ultimi
dovrebbero essere trasportati e posizionati dagli stessi infermieri e/o
collaboratori operanti nel reparto da cui provengono gli stessi pazienti.
Questo vale sia per i turni diurni che nei picchetti serali/notturni e nei
week-end ecc. In altre parole, dal punto di vista dell’Assicurazione
Invalidità, possiamo affermare che nella medesima attività ma presso un altro
datore di lavoro, è totalmente abile. Il fatto che a causa di una problematica
o di contingenza, o di logistica, o altro, le vengono richieste le
summenzionate mansioni le quali sono inadeguate al suo stato di salute, non è
una problematica che può definirla inabile al lavoro quale tecnico in
radiologia. Oltre a ciò vi è da segnalare che è in possesso di un Attestato
Federale di Capacità quale impiegato di commercio, attività anch’essa ritenuta
esigibile dal punto di vista fisico al 100%”.
Tale considerazione in merito all’attività di
tecnico in radiologia è stata confermata con decisione del 9 dicembre 2008.
L’Ufficio AI ha ribadito che le mansioni previste nel mestiere di “tecnico in
radiologia” sono adeguate alle limitazioni funzionali rilevate, ponendo
tuttavia la considerazione di essere “(…) consapevoli che nel luogo di
lavoro specifico, come viene confermato anche dallo stesso datore di lavoro,
vengano attribuiti dei compiti complementari che non rientrano però nelle
competenze della professione svolta dall’assicurato. Questo viene anche
confermato da altri datori di lavoro che operano nel medesimo settore. Questi
ultimi sono infatti, se non la causa stessa dell’inabilità lavorativa, ritenuti
inesigibili dal profilo medico. Tant’è vero che l’Ufficio AI si è attivato in
tal senso, inoltrando il mandato al collocatore AI allo scopo di aiutare
l’assicurato per quanto riguarda un nuovo collocamento lavorativo e rimanendo a
disposizione per discutere la situazione specifica con lo stesso datore di
lavoro (…). Si rileva comunque che presso il precedente datore di lavoro, come
dal medesimo confermato, sono attribuiti compiti complementari che non
rientrano però nelle competenze della professione svolta dall’assicurato”
(sottolineatura della redattrice).
L’Ufficio AI ha concluso ritenendo che “dal
nostro punto di vista pertanto, la problematica è quella di collocare
l’assicurato o nell’abituale professione ma presso un datore di lavoro che sia
disposto ad assumere il sig. RI 1 attribuendogli unicamente le mansioni che
prevede la sua professione, oppure di trovare una soluzione che possa
permettergli di mantenere il proprio impiego con l’attuale datore di lavoro”.
Il caso dell’assicurato è, quindi, stato affidato
al servizio di collocamento (cfr. comunicazione dell’Ufficio AI del
21.10
). Anche nell’ambito dell’aiuto al collocamento il collocatore di
riferimento ha indicato, riferendosi alle limitazioni funzionali, ovvero
evitare di attività pesanti, che “nella sua precedente attività di tecnico
in radiologia l’assicurato è da ritenere completamente abile. Deve essere
rispettato il mansionario del tecnico il quale non prevede attività pesanti coi
pazienti (spostarli dal lettino all’altro, sollevarli, ecc.). All’Ospedale di __________/__________
questo avviene, ecco il motivo che in quel posto di lavoro l’attività non è
ritenuta idonea”.
La misura del collocamento è stata, tuttavia,
sospesa dal collocatore, ritenuto che l’assicurato non si riteneva abile al
100% nella sua vecchia professione. Nello specifico, il collocatore ha indicato
di ritenere “inopportuno e fuori luogo continuare un intervento tempestivo
quando la persona non si dichiara abile al 100% nella sua vecchia professione”
(cfr. rapporto finale 02.02.2009 del collocatore).
In considerazione delle motivazioni poste,
abbiamo ritenuto di non avere ulteriori osservazioni da esprimere in merito
all’attività di tecnico in radiologia, aspetto ampiamente discusso e definito
dall’Ufficio AI. Le ulteriori schede prodotte non contengono elementi che non
siano stati già precedentemente analizzati dall’Ufficio AI.” (Doc. IX)
Con scritto del 5 ottobre 2009, il patrocinatore
dell’interessato ha ribadito che “l’ordinaria attività professionale del Signor
RI 1 ha sempre comportato lo spostamento dei pazienti non collaboranti, così
come avviene normalmente nelle strutture sanitarie e attestato peraltro dai
documenti agli atti”, aggiungendo che “il ricorrente si rimette al giudizio
del Tribunale circa la necessità di ordinare una perizia professionale per
stabilire il mansionario (teorico) di un tecnico in radiologia” (doc. XI,
sottolineature della redattrice).
2.10
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA ritiene che, senza prima procedere ad ulteriori
approfondimenti al fine di determinare con esattezza quale sia, sul mercato
generale del lavoro, il mansionario di un tecnico in radiologia, non sia
possibile, contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI, stabilire se sia
esigibile pretendere dall’assicurato che continui a svolgere al 100%,
nonostante il danno alla salute, l’attività di tecnico in radiologia, senza
la necessità di spostare pazienti non collaboranti (cfr. consid. 2.8.).
Nel caso
di specie, questo Tribunale sottolinea, da una parte, che è incontestabile che presso
il proprio datore di lavoro, Ospedale regionale di __________, l’assicurato è
chiamato a svolgere anche mansioni incompatibili con il suo stato di salute,
come indicato dallo stesso datore di lavoro (in particolare, compiere
degli sforzi per posizionare i pazienti non collaboranti, soprattutto durante i
picchetti, allorquando è da solo, cfr. doc. 9-5 e doc. 20-1, sottolineature
della redattrice). I responsabili dell’Ospedale __________ di __________, in un
colloquio del 3 luglio 2008 con la signora __________ dell’__________, hanno infatti
indicato che “purtroppo non possono andargli incontro: mi hanno spiegato che il
loro lavoro implica proprio anche il sollevamento e l’aiuto ai pazienti, anche
in caso di svenimento o altro, questo comporta l’uso della forza ed il
sollevamento di pesi superiori ai 10 kg (limitazione per il sig. RI 1).
Altro motivo per cui non possono collaborare è che con tutti i dipendenti che
hanno, se cominciassero ad andare incontro ad ognuno di loro per dare seguito
alle richieste/limitazioni, non si salverebbero più” (doc. 18-1 inc. Cassa
malati, sottolineatura della redattrice).
D’altra
parte, il TCA rileva che la questione riguardante la capacità lavorativa del
ricorrente nella sua abituale professione e, in ultima analisi, quella del
diritto alla rendita di invalidità, non deve essere necessariamente valutata
facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze dell’Ospedale
regionale di __________.
La
decisione deve essere presa facendo astrazione da quella che poteva essere la
particolare situazione dell'insorgente presso il datore di lavoro appena
menzionato, in funzione invece dell’attività normalmente svolta da un
tecnico in radiologia sul mercato generale del lavoro (cfr., per dei
casi analoghi, STCA 35.2007.20 del 21 giugno 2007, confermata con STF 8C_409/2007
dell’8 settembre 2008; STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal TFA
con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999; STCA 35.1999.134 del 17 aprile 2001
e la STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006).
Va qui
rilevato che l’Alta Corte, in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio
2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
"
Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b;
RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1
pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile
ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no.
U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”
(STFA succitata, consid. 4.5., sottolineatura della redattrice)
Nel caso
di specie, tuttavia, secondo questo Tribunale - contrariamente a quanto preteso
dall’amministrazione - dalla documentazione agli atti, non è dato sapere con
esattezza se il fatto di dovere spostare pazienti non collaboranti e, più in
generale, di dovere compiere degli sforzi (ossia sollevare o spostare pesi
superiori ai 10 kg), in particolare durante i turni notturni o durante i
picchetti, rientri, o meno, sul mercato generale del lavoro, nel mansionario di
un tecnico in radiologia.
Gli
accertamenti operati in tal senso da parte dell’UAI, infatti, a mente del TCA,
non consentono di fugare ogni dubbio riguardo alle mansioni richieste
normalmente, sul mercato generale del lavoro, ad un tecnico in radiologia.
L’UAI si
è limitato a ribadire, a più riprese, che, da accertamenti compiuti presso
altri datori di lavoro, è emerso che un tecnico in radiologia non
debba sollevare dei pesi (cfr. doc. 23-1; doc. 33-1; doc. 35-1; doc. 41-1; doc.
IX).
Al
riguardo, il TCA rileva che l’amministrazione è giunta a questa conclusione
sulla base di due accertamenti compiuti, l’uno, presso la Clinica __________
di __________ e, l’altro, presso l’Ospedale __________ di __________.
Nelle
risposte fornite all’UAI, la Clinica __________ ha indicato che il tecnico in
radiologia non si deve occupare del posizionamento e sollevamento dei
pazienti non collaboranti, ma che tale compito viene effettuato
dall’assistente di studio medico, responsabile della radiologia (cfr. doc.
19-2, sottolineatura della redattrice), mentre l’Ospedale __________ di __________,
dal canto suo, ha rilevato che “raramente” il tecnico in radiologia deve
sollevare o portare pesi medi (10-25 kg) o pesanti (più di 25 kg) (cfr. doc. 22-3, sottolineatura della redattrice).
Alla luce di queste risposte, il consulente IP ha
concluso che la precedente professione dell’assicurato è ancora esigibile nella
misura del 100% (cfr. doc. 23-1, 33-1, 37-1, 41).
Il TCA non può, in mancanza di ulteriori
approfondimenti sull’argomento, condividere queste conclusioni del consulente
professionale.
Va qui
rilevato che il consulente incaricato, ad eccezione dell’attività svolta in
concreto presso il precedente datore di lavoro, non ha accertato in
maniera esaustiva in cosa consista, sul mercato generale del lavoro, il mansionario
di un tecnico in radiologia, sia durante l’orario normale di lavoro, sia
durante i turni notturni e durante i picchetti.
Il
consulente si è infatti limitato ad indicare che dalle risposte fornite dalla Clinica
__________, da una parte e dall’Ospedale della __________, dall’altra, non
risulta che il tecnico di radiologia debba compiere degli sforzi con pesi
superiori ai 10 kg.
Ora, il
TCA rileva che è vero che l’Ospedale di __________ ha indicato che “raramente”
il tecnico in radiologia deve sollevare o portare pesi superiori ai 10 kg (cfr. doc. 22-3), tuttavia, alla voce “altre esigenze e sforzi”, i responsabili dell’Ospedale
di __________ hanno espressamente indicato che occorre tenere conto della “durata
tempo di lavoro durante i turni notturni e di picchetto” (doc. 22-3,
sottolineatura della redattrice).
A fronte
di tale esigenza particolare e alla luce di quanto indicato dal precedente
datore di lavoro dell’interessato sia in occasione del colloquio del 3 luglio
2008.
con l’assicuratore malattia – allorquando il datore di lavoro ha
espressamente indicato che “(…) il loro lavoro implica proprio anche il
sollevamento e l’aiuto ai pazienti, anche in caso di svenimento o altro, questo
comporta l’uso della forza ed il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg (limitazione per il sig. RI 1)” (doc. 18-1 inc. Cassa malati, sottolineatura della
redattrice) – sia nello scritto del 2 ottobre 2008 indirizzato all’UAI – in cui
il responsabile del personale dell’Ospedale regionale di __________ ha
osservato che “la gestione dei pazienti non collaboranti viene di norma
effettuata da un solo tecnico in radiologia”, con una “frequenza che
varia da giornata a giornata, ma di base 4 pazienti su 10 necessitano di
aiuto nella mobilizzazione” e che “durante i picchetti il tecnico in
radiologia deve gestire completamente qualsiasi tipo di paziente in quanto in
reparto non c’è nessuno ad aiutare” (cfr. doc. 20-1, la sottolineatura è
della redattrice) - il consulente incaricato avrebbe dovuto tuttavia richiedere
all’Ospedale di __________ ulteriori precisazioni, con riferimento in
particolare alle procedure attuate durante i turni notturni e i picchetti, al
fine di appurare se in questi frangenti il tecnico di radiologia deve operare
da solo o meno e, in caso di risposta positiva, chi provvederebbe in tali
evenienze al posizionamento dei pazienti non collaboranti o colti da un malore
(ad esempio uno svenimento).
Questi
aspetti meritano ulteriori approfondimenti da parte dell’UAI.
Quanto
invece alla risposta fornita dalla Clinica __________ di __________, questo
Tribunale rileva che è vero che tale struttura ha indicato che il sollevamento
o il dover portare pesi superiori ai 25 kg avviene “raramente” e che “talvolta” è richiesto di portare o sollevare pesi da 0 a 25 kg. La clinica in questione ha comunque osservato che “il posizionamento e sollevamento del
paziente viene effettuato dall’assistente di studio medico, responsabile
della radiologia” (doc. 19-2, sottolineature della redattrice).
A tale
riguardo, il patrocinatore dell’interessato ha rilevato che “l’UAI non ha
considerato che la Clinica __________ ha una gerarchia e una organizzazione
professionale diverse rispetto a quelle delle strutture dell’__________: presso
la Clinica __________ le radiografie non vengono eseguite dal tecnico di
radiologia (come invece avviene presso l’__________), bensì dal responsabile
di radiologia. L’attività di tecnico di radiologia del signor RI 1
corrisponderebbe, presso la Clinica __________, a quella del responsabile di
radiologia: in sostanza, con la stessa terminologia vengono definite
professioni differenti. Di fatto anche presso la Clinica __________ il signor RI
1.
dovrebbe sollevare pazienti non collaboranti” (doc. I, sottolineatura della
redattrice).
Il TCA constata
che, nonostante questa precisa e motivata contestazione del patrocinatore
dell’interessato, l’UAI non ha ritenuto necessario fornire una spiegazione né
in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), né rispondendo all’esplicita
richiesta di chiarimenti del 27 agosto 2009 di questo Tribunale (cfr. doc. IX),
così da potere smentire quanto sostenuto dall’avv. RA 1 in merito all’analoga funzione ricoperta sia dal “tecnico di radiologia”, sia dal “responsabile di
radiologia”.
Anche
questa questione dovrà pertanto essere oggetto di approfondimento da parte
dell’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per ulteriori
accertamenti.
Il rinvio
degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti si giustifica anche per un’altra
ragione.
Unitamente
al ricorso, l’assicurato ha prodotto i formulari compilati da alcuni ospedali e
cliniche da lui direttamente contattati al fine di appurare quali siano le
mansioni richieste dalla professione di tecnico in radiologia, dai quali
risulta che “talvolta” (ossia con una frequenza del 6%-33% sull’arco di una
giornata normale di lavoro) un tecnico in radiologia è chiamato a sollevare o
spostare pazienti di peso medio (50-70 kg) o pesante (più di 70 kg) (cfr. doc. E-H).
Da tali
formulari, inoltre, emerge che un’esigenza particolare di cui bisogna tenere
conto con riferimento all’attività di tecnico in radiologia è quella del “peso”
dei picchetti e del fatto di dover lavorare “a turni” (cfr. doc. E-H).
Queste
indicazioni poste da diverse cliniche e ospedali del Cantone, non sono state
commentate da parte dell’UAI, in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV).
Tale
atteggiamento è stato mantenuto dall’amministrazione anche a fronte
dell’esplicita richiesta del TCA di una presa di posizione riguardo ai
documenti prodotti dal patrocinatore dell’interessato e alle critiche espresse
a proposito dell’esigibilità al 100% dell’attività di tecnico in radiologia
esposte in sede ricorsuale (cfr. doc. VIII).
Nella
risposta dell’11 settembre 2009, infatti, l’UAI, senza rispondere alla precisa
richiesta del TCA, si è limitato a ripercorrere gli accertamenti svolti
durante la fase di istruttoria amministrativa. Nessun commento è invece
stato fatto riguardo ai doc. E-H prodotti dall’assicurato unitamente al ricorso
(cfr. doc. IX, sottolineature della redattrice).
Questo modo di agire dell’UAI non può essere considerato
corretto da parte di questo Tribunale.
Come infatti già esposto in precedenza, l’UAI, a
fronte delle indicazioni riportate nei formulari citati, avrebbe dovuto
chiedere ai datori di lavoro contattati direttamente dall’assicurato di
precisare se durante l’orario normale di lavoro la gestione dei pazienti non
collaboranti viene effettuata da un solo tecnico di radiologia (così come
avviene presso l’Ospedale regionale di __________, cfr. doc. 20-1) e se durante
i turni notturni o i picchetti il tecnico di radiologia deve gestire
completamente qualsiasi tipo di paziente, in quanto in reparto non c’è nessun
altro ad aiutare (analogamente a quanto succede presso l’Ospedale regionale di __________,
cfr. doc. 20-1).
In mancanza di queste precisazioni, non è infatti
possibile stabilire se, tenuto conto dei limiti funzionali dell’interessato,
possa essere esigibile pretendere che egli continui a svolgere la sua attività
di tecnico in radiologia, al 100%, presso altri datori di lavoro.
Del resto, va qui evidenziato che il collocatore
incaricato, nell’ambito dell’intervento tempestivo, non ha proposto all’assicurato
alcun datore di lavoro in grado di assumerlo al 100% quale tecnico in radiologia
(cfr. doc. 41-1).
Al
riguardo, è opportuno ricordare che, come visto in precedenza (cfr. consid.
2.7
), mentre il medico è chiamato a porre un giudizio sullo stato di salute, a
indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro
come pure a fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, spetta al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Va ancora rilevato che lo stesso assicurato, nel rapporto del
colloquio del 26 maggio 2008 redatto dalla signora __________ dell’__________,
ha riconosciuto che la sua attività potrebbe essere più leggera, se fosse
esonerato dal compiere i picchetti, aggiungendo che ciò tuttavia non è
possibile dato che ormai quasi tutti gli ospedali e le cliniche dispongono di
un servizio di Pronto Soccorso. In tale rapporto è stato infatti osservato che:
" (…)
Mi ha raccontato che il suo lavoro di tecnico in radiologia
potrebbe essere anche più leggero, però ora tutte le cliniche e ospedali
pian piano stanno introducendo il settore Pronto Soccorso ed è molto difficile
trovare un posto di lavoro dove possa svolgere la sua attività senza dover
lavorare anche al Pronto Soccorso. (…)” (Doc. 12-2 inc. Cassa malati,
sottolineatura della redattrice)
Alla
luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va
annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché esamini se, sul mercato generale
del lavoro, la professione di tecnico in radiologia sia ancora esigibile
dall’assicurato al 100%, nonostante il suo danno alla salute.
Qualora
ciò non dovesse essere il caso, l’amministrazione dovrà prendere in
considerazione le altre attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato e valutare
se, come richiesto dal ricorrente stesso, siano dati i presupposti per mettere
l’insorgente al beneficio di provvedimenti d’integrazione professionale adeguati, tali da consentirgli di conseguire una capacità di
guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla precedente
attività (STF 9C_937/2008 del 23 marzo 2009 consid. 5; DTF 124 V 108 consid.
2a; STF 9C_47/2007 del 29 giugno 2007 consid. 2).
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 9 dicembre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
consid. 2.10..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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