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Decisione

32.2009.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2009Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause

les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée

dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del SMR

del 2 settembre 2008, basata su quanto stabilito dal dr. __________ in data 12

marzo 2008 per conto dell’assicuratore malattia, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Il dr. __________,

nel rapporto medico del 12 marzo 2008, dopo un accurato esame specialistico, ha

stabilito che l’assicurato, affetto da “sindrome lombo-spondilogena, componente

radicolare intermittente S1 a sinistra, in presenza di una degenerazione

segmentale lombo-sacrale con reperto erniario laterale foraminale lombo-sacrale

a sinistra; insufficienza della muscolatura del tronco; disidratazione L2/L3”,

è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di tecnico di radiologia presso

il suo precedente datore di lavoro, viste le difficoltà riscontrate durante i

picchetti, nel caso di urgenze oppure con pazienti costretti a letto, a causa

del carico fisico (doc. 7-4 inc. cassa malati).

Il dr. __________

ha tuttavia indicato che l’assicurato potrebbe incrementare in misura

significativa il proprio grado di capacità lavorativa, raggiungendo anche una

capacità completa, potendo essere esonerato dai servizi di picchetto oppure

dall’eseguire degli esami presso pazienti politraumatizzati in Pronto Soccorso,

svolgendo la propria attività lavorativa ad esempio presso istituti di

radiologia privati o presso cliniche prive del servizio di Pronto Soccorso di

traumatologia “pesante” (doc. 7-4 inc. cassa malati). Il dr. __________ ha

inoltre ritenuto pienamente esigibile dall’assicurato lo svolgimento di

attività leggere adeguate, con possibilità di libera scelta o per lo meno di

cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza movimenti ripetitivi o

mantenimento prolungato del rachide in posizioni inergonomiche, senza movimenti

bruschi non controllati, con limite nel trasporto/sollevamento di pesi nell’ordine

di talvolta una decina di chili (doc. 7-5 inc. cassa malati).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

L’assicurato

si è limitato a produrre un referto del 20 gennaio 2009 della dr.ssa __________,

spec. FMH in medicina generale, che ha genericamente attestato che

l’interessato è inabile al 50% nella sua professione e in qualsiasi altra attività,

dato che “in qualsiasi professione sicuramente avrebbe gli stessi disturbi

lombari di adesso” (doc. D).

Al

riguardo, il dr. __________ del SMR ha osservato che dal certificato medico

della curante “non risulta una modifica della problematica lombare vissuta

quale invalidante dall’assicurato”, motivo per il quale “dal punto di vista

somatico rimane quindi valida la valutazione espressa dal dr. __________” (doc.

IV/bis).

Queste

considerazioni del medico del SMR possono essere condivise dal TCA.

È qui utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che

le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Quanto ai

disturbi del sonno - che secondo il patrocinatore non sarebbero stati tenuti in

considerazione dall’amministrazione (doc. I) - questo Tribunale rileva che,

dalla documentazione agli atti, non emerge la presenza di una problematica

invalidante da tale profilo.

Agli atti

risulta un referto del 2 agosto 2007 del dr. __________, il quale ha rilevato

che “per quanto concerne i disturbi del sonno, abbiamo previsto una ossimetria

notturna di depistaggio. Nel caso di positività, pregheremo la dr.ssa __________

di eseguire una polisonnografia” (doc. 7-19).

L’assicurato

è quindi stato sottoposto ad una “ossimetria notturna ambulante or 48 bis del

27-28 agosto 2007”: dal relativo referto, datato 28 agosto 2007, redatto dalla

dr.ssa __________ del Centro del Sonno dell’Ospedale __________ di __________,

risulta una “ossimetria notturna normale” (doc. 6-5, sottolineatura

della redattrice).

Il TCA

non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni della dr.ssa __________, che

del resto non sono state contestate dall’assicurato attraverso dei referti

specialistici attestanti una patologia del sonno invalidante.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Infine, a

proposito del fatto che, secondo il patrocinatore, “qualora la procedura

dovesse prolungarsi oltre il dovuto, non è esclusa l’insorgenza di stati

depressivi reattivi che, se dovessero diventare patologici, sarebbero da

mettere in relazione con le attuali patologie dell’interessato, provocando un’evidente

ulteriore diminuzione dell’abilità lavorativa” (doc. I), questo Tribunale

rileva che l’eventuale insorgenza di ulteriori patologie, in particolare dal

profilo psichico, dovrà essere considerata quando e se si verificherà.

È per contro fuor di dubbio che, al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il

potere cognitivo del giudice, l’assicurato non era affetto da disturbi di

natura psichica invalidanti, come confermato del resto dalla stessa curante,

dr.ssa __________ (cfr. rapporto medico del 10 giugno 2008, in cui la curante ha espressamente indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla

capacità lavorativa, quella di sindrome ansioso-depressiva, doc. 7-2,

sottolineatura della redattrice).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Stante

quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di febbraio 2008, l’assicurato è abile al lavoro al 100% sia

nella sua precedente professione di tecnico di radiologia, a condizione che non

debba spostare pazienti non collaboranti, sia in altre attività adeguate.

2.9. L’assicurato

ha contestato la circostanza che la sua precedente attività di tecnico di

radiologia sia, concretamente, ancora esigibile al 100%, dato che tale

professione “comprende, fra le mansioni assegnate dal datore di lavoro, pure

quella di spostare e posizionare pazienti non collaboranti”, come confermato da

diversi ospedali e cliniche da lui direttamente contattate (doc. I e doc. E-H).

Per

costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali

concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione

professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).

Ora, nel caso concreto, nell’annotazione del 9

settembre 2008, il funzionario incaricato ha sollevato il problema

dell’esigibilità, al 100%, della professione di tecnico di radiologia, viste

le mansioni indicate parzialmente nel questionario del datore di lavoro, ritenendo

necessario contattare il datore di lavoro dell’assicurato, per conoscere le

mansioni esatte richieste all’interessato (cfr. doc. 15-1, sottolineatura della

redattrice).

Con scritto del 9 settembre 2008, l’UAI ha quindi

chiesto al datore di lavoro dell’interessato di precisare quanto segue:

"

Abbiamo ricevuto il questionario per i datori di

lavoro e vi ringraziamo.

A tal proposito

necessitiamo sapere alcune informazioni complementari per definire esattamente

quali sono le mansioni specifiche dell’assicurato nel suo impiego di tecnico di

radiologia presso l’Ospedale regionale di __________ e più precisamente:

-

il posizionamento e il sollevamento dei pazienti

“non collaboranti” (degenti a letto, oncologici, traumi ecc.) viene eseguito di

norma da solo o con l’aiuto di altri collaboratori? Se sì quanti e con che

frequenza?

-

Il fatto che non riesca a garantire la propria

reperibilità durante i picchetti (serali/notturni, nei weekend) per quale

motivo è dovuto?

-

Vogliate indicare all’incirca in che misura % si

occupa dell’esecuzione di radiografie, disbrigo di pratiche amministrative,

assistenza al medico radiologo e se vi sono altre mansioni particolari.” (Doc.

16-1)

Con scritto del 2 ottobre 2008, il responsabile

amministrativo del personale dell’Ospedale regionale di __________ ha risposto:

"

Ci riferiamo alla lettera del 9 settembre 2008 e

come da lei richiesto le diamo le seguenti informazioni:

-

la gestione dei pazienti non collaboranti

viene di norma effettuata da un solo Tecnico di Radiologia (TRM). La frequenza varia da giornata a giornata, ma di base 4 pazienti

su 10 necessitano di aiuto nella mobilizzazione;

-

durante i picchetti, il TRM deve gestire

completamente qualsiasi tipo di paziente, in quanto in reparto non c’è nessuno

ad aiutare. Il signor RI 1 a causa della sua parziale inabilità non è in grado di soddisfare questa esigenza;

-

per l’80% produzione di immagini (attività con

il paziente), il 10% pratiche amministrative (attività a PC) e 10% assistenza

al radiologo (legato comunque alla gestione del paziente).”

(Doc. 20-1, sottolineature della redattrice)

L’UAI ha pure contattato l’Ospedale __________ di

__________ e la Clinica __________ di __________, chiedendo:

"

Stiamo effettuando una verifica riguardante le

mansioni affidate, normalmente, agli specialisti in radiologia nei vari

Ospedali e Cliniche della regione.

Questa verifica servirà esclusivamente come banca

dati aggiornata ed approfondita a disposizione del nostro Servizio di

Integrazione.

Necessiteremmo avere una descrizione delle

posizioni ergonomiche assunte nel normale svolgimento del lavoro (vedi scheda

allegata) e, se possibile, sapere se il posizionamento e sollevamento di

pazienti “non collaboranti” (degenti a letto, oncologici, traumi ecc.) viene di

norma effettuato dal corpo infermieristico o fa parte integrante del

mansionario del Tecnico in Radiologia.” (Doc. 17-1 e 18-1)

Con scritto pervenuto all’UAI in data 30

settembre 2008, la Clinica __________ ha risposto:

"

(...)

A quali sforzi fisici e psichici Frequenza d'esecuzione di questi

è/era sottoposta la persona? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

1-5%

o 6-33% o 34-66%

fino

a ca. ½ h ½ fino

a ca. 3 h 3 fino a 5/4 h

Profilo fisico raramente talvolta sovente

Posizione seduta ý mai ¨ ¨

Camminare ¨ ý ¨

Stare in piedi ¨ ý ¨

Sollevare o portare pesi

(leggeri: 0-10 kg) ¨ ý ¨

Sollevare o portare pesi

(medi: 10-25 kg) ¨ ý ¨

Sollevare o portare pesi

(pesanti: > 25 kg) ý ¨

Altri ¨ ¨ ¨

Profilo fisico Le

esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità

Rilevante Media Leggera

Concentrazione/attenzione ¨ ý ¨

Capacità di resistenza ¨ ý ¨

Precisione ý ¨ ¨

Altre ¨ ¨ ¨

Altre esigenze e sforzi:

Vogliate fornirci altri

dati tipicamente associati all'attività per permetterci di ottenere un quadro

realistico sul tipo di lavoro svolto.

Il posizionamento e

sollevamento del paziente viene effettuato

dall'assistente di

studio medico, responsabile della radiologia.

(Doc. 19-2)

Dal canto suo, con scritto del 14 ottobre 2008, l’Ospedale

della __________ di __________ ha risposto:

"

(...)

A quali sforzi fisici e psichici Frequenza d'esecuzione di questi

è/era sottoposta la persona? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

1-5%

o 6-33% o 34-66%

fino

a ca. ½ h ½ fino

a ca. 3 h 3 fino a 5/4 h

Profilo fisico raramente talvolta sovente

Posizione seduta ¨ mai ¨ ý

Camminare ¨ ý ¨

Stare in piedi ý ¨ ¨

Sollevare o portare pesi

(leggeri: 0-10 kg) ¨ ¨ ý

Sollevare o portare pesi

(medi: 10-25 kg) ý ¨ ¨

Sollevare o portare pesi

(pesanti: > 25 kg) ý ¨ ¨

Altri ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨

Profilo fisico Le

esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità

Rilevante Media Leggera

Concentrazione/attenzione ý ¨ ¨

Capacità di resistenza ý ¨ ¨

Precisione ý ¨ ¨

Altre ¨ ¨ ¨

Altre esigenze e sforzi:

Vogliate fornirci altri

dati tipicamente associati all'attività per permetterci di ottenere un quadro

realistico sul tipo di lavoro svolto.

Durata tempo di lavoro

durante i turni notturni e di picchetto.

(Doc. 22-3)

Il funzionario incaricato, in uno scritto del 21

ottobre 2008, ha quindi indicato:

"

Note riassuntive

Vedi riassunto per TRIAGE del 09.09.2008

Dopo le richieste d'informazioni da parte di __________

e __________ si è potuto appurare che l'attività lavorativa abituale di tecnico

in radiologia è adeguata allo stato di salute dell'A. (conferma del medico

presente Dr. __________).

Emerge per contro che a causa di problematiche di

contingenza e/o di problematiche di logistica risultanti sul posto di lavoro

specifico, l'assicurato non possa continuare il proprio lavoro. Queste mansioni

non rientrano nelle usuali mansioni richieste per questa professione. Pertanto

l'A. è abile ad esercitare la medesima attività ma o in un altro posto di

lavoro e/o unicamente se con il DL attuale si trovi una soluzione in merito al

caso specifico.

RISULTATO

DEL NUOVO TRIAGE

A tal proposito si decide di eseguire un progetto

di decisione di rifiuto per rendita e/o riqualifica professionale (non

raggiunge l'anno d'attesa e/o alcuna perdita di guadagno teorica essendo abile

nell'abituale attività). Per contro si inoltra un mandato al collocatore __________

per interventi sul posto di lavoro e quindi poter valutare se vi è la

possibilità di mantenergli l'impiego a determinate condizioni e/o aiutando nel

ricercare un nuovo posto di lavoro (aiuto al collocamento).

Oltre a tutto ciò l'A. è pure in possesso

dell'AFC d'impiegato di commercio attività anch'essa ritenuta esigibile dal

profilo fisico."

(Doc. 23-1)

L’UAI ha quindi dato avvio alla procedura di

collocamento. Nel rapporto del primo incontro del 20 novembre 2008, il

collocatore incaricato ha osservato:

"

Osservazioni preliminari/annotazioni generali

del colloquio

Viene spiegato in cosa consiste il servizio di

aiuto al collocamento, in particolar modo:

-

il nostro servizio di aiuto al collocamento è

facoltativo e viene erogato su richiesta dell’Assicurato/Assicurata (A). Per

questa ragione è necessaria una ferma motivazione da parte dello stesso, in

particolar modo per quanto riguarda la ricerca di attività risp. di datori di

lavoro (DL) idonei e compatibili con lo stato di salute

-

aiuto, accompagnamento, consulenza all’A. nella

ricerca di un posto di lavoro risp. nella preparazione del materiale necessario

per questa attività (p. es. lettera di candidatura, Curriculum Vitae (CV), …)

-

supporto nei contatti con i DL trovati dall’A

-

ricerca e contatto di ulteriori DL sulla base

delle limitazioni funzionali dell’A

-

durata dell’accompagnamento limitata e non è

garantito il successo

-

il nostro servizio di aiuto al collocamento si

basa principalmente su quanto riportato nei rapporti di valutazione elaborati

dal Consulente di Integrazione Professionale (CIP), dal Servizio Medico

Regionale (SMR), …

-

si informa l’A su i diritti e i doveri, in

particolar modo l’art. 7 LAI e l’art. 21 LPGA del quale riprendiamo il 4° cpv

(Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o

rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le

conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si

oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si

sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento di integrazione

professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non

si possono esigere cure e provvedimenti di integrazione che rappresentano un

pericolo per la vita o per la salute)

L’A si è detto motivato nella ricerca di

un’attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute.

Limiti funzionali di riferimento

-

evitare attività pesanti

Nella sua precedente attività di tecnico in

radiologia l’A è da ritenere completamente abile. Deve essere rispettato il

mansionario del tecnico il quale non prevede attività pesanti con i pazienti

(spostarli da un lettino all’altro, sollevarli, ecc.). All’Ospedale di __________/__________

questo avviene, ecco il motivo che in quel posto di lavoro l’attività non è

ritenuta idonea.

L’A lavora attualmente al 50% sempre come tecnico

all’Ospedale __________ e il rimanente 50% è in malattia.

Formazione scolastica / professionale /

conoscenze

Vedi CV

Attività esigibili di riferimento

Avendo anche un AFC commerciale l’A è idoneo a

tutte le attività nei servizi sanitari / commerciali / amministrativi. Ev. con

un periodo di avviamento professionale.

Prossimo incontro

Dopo aver discusso abbondantemente con l’A della

sua situazione e su quanto l’UAI è in grado di fare per il suo caso e

considerato che l’A ha richiesto l’intervento di un avv. per la sua pratica e

relativo al progetto di decisione già emanato in cui si rifiuta all’A una

rendita anche parziale, ma ha diritto ad un aiuto al collocamento, si decide,

prima di iniziare un qualsiasi intervento, di portarlo a riflettere su che cosa

intende fare, anche discutendo col suo avv. Se riterrà che il suo caso dovrà

essere visto sotto il profilo di una rendita anche parziale, gioco forza il mio

intervento sarà vano, se invece ben comprende la sua situazione e accetta il

mio intervento, mi muoverò di conseguenza.

Prendere contatto con __________ sig.ra __________

(__________) per capire fino a che punto si è già spinta con il DL e verificare

il pagamento delle IG e fino a che data;

prendere in un secondo tempo contatto col

responsabile delle risorse umane sig. __________ degli ospedali di __________ e

__________ per discutere del caso e trovare possibilità e accorgimenti per

mantenere il contratto di lavoro al 100%.” (Doc. 33/1-2)

Nelle annotazioni per l’incarto dell’11 dicembre

2008, il collocatore ha indicato:

"

11.12.2008:

sentito telefonicamente l’A poiché il suo avv. ha

inoltrato le osservazioni in merito al progetto di decisione di rifiuto di

rendita.

La questione ora è la seguente:

appena l’A sarà in possesso delle nostre

osservazioni al progetto di decisione, assieme al suo avv. decideranno

l’opportunità di inoltrare ricorso oppure no.

Se inoltrano ricorso, vorrà dire che non

accettano la nostra decisione, pertanto non si mette a disposizione per

attivarsi in ambito professionale, se accetta la nostra collaborazione continuerà

prima all’interno dell’ente ospedaliero per trovare un’altra occupazione sempre

mantenendo la sua funzione altrimenti in altri ambiti.

Ci si rinnova a gennaio quando avrà preso una

decisione sul daffarsi.

17.12.2008:

sig.ra __________ mi comunica che da un controllo

eseguito l’A ha diritto alle IG unicamente fino al 13.01.2009.

È stata informata degli accordi presi con l’A. Mi

informa di averlo sentito e che è intenzionato ad andare avanti con la

procedura giuridica, ma vuole parlare con il suo avvocato anche sulla base di

queste nuove info. e di avere sentito anche la responsabile del personale

dell’Ospedale e che probabilmente gli presenteranno un nuovo contratto al 50%

(decurtandogli automaticamente parte del salario).

Restiamo in contatto e chi ha nuove info le fa

sapere.

07.01.2009:

Tel. l’A comunicandomi che terminerà le IG col

13.1.2009 e che gli hanno modificato il contratto di lavoro al 50%.

Sta discutendo con il suo avvocato in merito alla

possibilità di inoltrare ricorso poiché non è d’accordo su quanto scritto dal

nostro ufficio che la sua attività attuale è ancora idonea. Mi ha informato di

avere preso contatto con altri ospedali e tutti sono concordi col dire che col

suo stato di salute non può più svolgere determinati lavori, motivo questo che

ha portato l’Ospedale __________ a diminuire il tempo di lavoro (togliendogli

quindi delle attività).

Da parte mia, l’ho informato che resto a

disposizione se vuole un aiuto al collocamento con la possibilità di corsi di

aggiornamento (penso in particolar modo al commerciale), ma fintanto che non mi

fa sapere che strada vuole percorrere (ricorso o accettare la nostra decisione)

sono impossibilitato ad aiutarlo.

Mi terrà al corrente sulle decisioni che prenderà

con il suo avvocato. Pertanto non vengono fissati al momento colloqui.” (Doc.

37-1)

In data 4 dicembre 2008, il funzionario

incaricato ha redatto le seguenti osservazioni a proposito delle critiche

espresse dal patrocinatore dell’interessato contro il progetto di decisione di

rifiuto di una rendita:

"

Abbiamo ricevuto le sue osservazioni del

1.12.2008.

A tal proposito dobbiamo constatare che non

vengono apportati elementi concreti che comprovino che le mansioni previste nel

mestiere dell’assicurato, “tecnico in radiologia”, siano inadeguate alle

limitazioni funzionali rilevate. Siamo consapevoli che nel luogo di lavoro

specifico, come viene confermato anche dallo stesso datore di lavoro, vengano

attribuiti dei compiti complementari che non rientrano però nelle competenze

della professione svolta dall’assicurato. Questo viene anche confermato da

altri datori di lavoro che operano nel medesimo settore. Questi ultimi sono

infatti, se non la causa stessa dell’inabilità lavorativa, ritenuti inesigibili

dal profilo medico. Tant’è vero che l’Ufficio AI si è attivato in tal senso,

inoltrando il mandato al collocatore AI allo scopo di aiutare l’assicurato

Considerandi

per quanto riguarda un nuovo collocamento lavorativo e rimanendo a disposizione

per discutere la situazione specifica con lo stesso datore di lavoro

(collocatore di riferimento sig. __________ __________). Oltre a ciò si

ribadisce il fatto che l’assicurato in possesso di un Attestato Federale di

Capacità quale impiegato di commercio, professione anch’essa ritenuta

completamente esigibile dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR) e che, se

svolta, permetterebbe al signor RI 1 di recuperare appieno la capacità di

guadagno residua.

Dal nostro punto di vista, pertanto, la

problematica è quella di collocare l’assicurato o nell’abituale professione ma

presso un datore di lavoro che sia disposto ad assumere il sig. RI 1 attribuendogli

unicamente le mansioni che prevede la sua professione, oppure di trovare

una soluzione che possa permettergli di mantenere il proprio impiego con

l’attuale datore di lavoro. Altra possibilità risulta essere quella di

aiutare il signor RI 1 nel ricercare un nuovo impiego in altri settori dove

viene ritenuto tutt’ora abile in misura totale (p. es. quale impiegato di

commercio o in attività analoga di tipo amministrativo o altro).

Su tali presupposti dobbiamo constatare che non

vengono apportati elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo

economico che possano indurre l’Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato

in fase d’istruttoria ed espresso nel progetto di decisione.” (Doc. 35/1-2,

sottolineature della redattrice)

Nel rapporto finale del 2 febbraio 2009, il

collocatore è giunto alle seguenti conclusioni:

"

Ricevo mandato nell’ottobre del 2008 per un

intervento tempestivo.

L’Assicurato è ancora sotto contratto con l’__________

al 100%, lavora però da diversi mesi al 50% perché non può più svolgere

determinate mansioni.

Il caso viene analizzato sommariamente in fase di

triage in cui, dopo alcune prese di contatto con altri istituti sanitari, si

decide che le attività non più svolgibili dall’A non fanno parte del

mansionario lavorativo del tecnico di radiologia, pertanto si decide che

l’attività è solvibile al 100%. Vedo l’A il 20 novembre per un primo

colloquio, in cui, dopo essere stato messo al corrente della situazione del suo

caso, lo stesso fa trasparire subito un disagio nella decisione presa dal

nostro ufficio, facendo notare che nel mansionario del tecnico di radiologia

vengono contemplate quelle attività che non può più svolgere (alzare e/o girare

pazienti sul lettino e altri lavori che sollecitano la schiena) e che invece

l’UAI ha dichiarato non confacenti al mansionario del tecnico di radiologia.

In data 11.12.2008 in un contatto telefonico, l’A

mi fa notare che il suo avvocato ha inoltrato le dovute osservazioni in merito

a quanto sopra sostenuto.

L’A è stato informato che deve mettersi a

disposizione col nostro aiuto per ritrovare l’attività a tempo pieno o ancora

nella sua attuale professione o in altre idonee al suo danno alla salute. Gli

viene proposto un mio intervento direttamente all’ente ospedaliero

permettendomi di spiegare il caso. Cosa che non è avvenuta in quanto ha sempre

sostenuto che la situazione è quella da lui già fatta emergere e che l’__________

è ben cosciente sulle attività che un operatore di radiologia deve affrontare

quotidianamente.

Gli vengono esplicati altri interventi mirati e

puntuali, ma in questo caso troppo easy sotto il punto di vista dei contenuti,

della durata e della validità spendibile sul mercato per poter essere accettati

in questo momento.

Nel frattempo, in data 13.01.2009, le IG malattia

erogate dall’assicurazione __________, sono terminate e in più l’ente

ospedaliero gli ha modificato il contratto di lavoro al 50% proprio perché non

è in grado di svolgere quelle mansioni che rientrano nelle normali attività del

tecnico in radiologia, ma che invece l’UAI ha ritenuto non preponderanti

nell’attività.

L’A è stato informato che la mia posizione,

giunti a questo punto, ha poco interesse di esistere, in quanto l’A continua ad

asserire che non trova corretta la nostra decisione e che è intenzionato a

inoltrare ricorso tramite il suo avvocato.

Alla luce del ricorso giunto ai nostri uffici,

come preannunciato, ritengo inopportuno e fuori luogo continuare un intervento

tempestivo quando la persona non si dichiara abile al 100% nella sua vecchia

professione. Mi ha sempre manifestato la disponibilità a rimettersi in

discussione in altre professioni ma con una giusta riformazione (informatico,

ecc.), ma purtroppo non è un’operazione al momento possibile considerato che non

c’è una perdita di salario (almeno fino alla modifica del contratto) proprio

perché l’attività del tecnico in radiologia è idonea, per cui non vi è una

perdita di almeno il 20%.

Il ricorso pone quindi fine al mio mandato e il

caso deve essere rivisto sotto il profilo giuridico, prima che ci si possa

chinare nuovamente sulle possibili strade formative da mettere in atto (solo

collocamento, riformazione, ecc.).

Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione

della pratica.”

(Doc. 41/1-2, sottolineature della redattrice)

Il patrocinatore ha contestato la conclusione

dell’UAI in merito alla presunta piena capacità lavorativa dell’assicurato

quale tecnico di radiologia - attività che, secondo l’amministrazione, non comporterebbe

anche lo spostamento di pazienti non collaboranti – producendo, a comprova della

sua tesi, i seguenti formulari relativi alla descrizione dell’attività di

tecnico di radiologia redatti da alcuni ospedali:

- formulario

dell’Ospedale __________ di __________:

" (...)

Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi

dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

raramente talvolta sovente

Preparazione e posiziona- ¨ ý ¨

mento pazienti

Gestione informatica delle

immagini ¨ ý ¨

Stare in piedi ¨ ý ¨

Sistemazione delle sale ¨ ý ¨

Altri ¨ ¨ ¨

A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi

psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

persona?

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

Profilo fisico raramente talvolta sovente

posizione seduta ý ¨ ¨

camminare ¨ ¨ ý

stare in piedi ¨ ¨ ý

sollevare o spostare pazienti

(leggeri: 0-50 kg) ý ¨ ¨

sollevare o spostare pazienti

(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨

sollevare o spostare pazienti

(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨

posizionamento pazienti

autosufficienti ¨ ¨ ý

Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità

Profilo psichico Rilevante Media Esigua

concentrazione/attenzione ý ¨ ¨

capacità di resistenza ý ¨ ¨

precisione ý ¨ ¨

capacità percettiva ý ¨ ¨

capacità di reazione in caso di

emergenza ý ¨ ¨

Altre esigenze e

sforzi:

Vogliate fornirci altri dati tipicamente associati all'attività per

permetterci di ottenere un quadro realistico sul tipo di lavoro svolto.

- orientamento

all'utente (accoglienza, prestanome, dimissione)

-

collaborazione interdisciplinare

-

il "peso" dei picchetti

(Doc. E)

-

formulario dell’Ospedale __________ di __________:

" (...)

Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi

dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

raramente talvolta sovente

Preparazione e posiziona- ¨ ¨ ý

mento pazienti

Gestione informatica delle

immagini ¨ ¨ ý

Sistemazione delle sale ¨ ¨ ý

Altri ¨ ¨ ¨

A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi

psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

persona?

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

Profilo fisico raramente talvolta sovente

posizione seduta ¨ ý ¨

camminare ¨ ¨ ý

stare in piedi ¨ ¨ ý

sollevare o spostare pazienti

(leggeri: 0-50 kg) ¨ ý ¨

sollevare o spostare pazienti

(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨

sollevare o spostare pazienti

(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨

posizionamento pazienti

autosufficienti ¨ ¨ ý

Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità

Profilo psichico Rilevante Media Esigua

concentrazione/attenzione ý ¨ ¨

capacità di resistenza ý ¨ ¨

precisione ý ¨ ¨

capacità percettiva ý ¨ ¨

capacità di reazione in caso di

emergenza ý ¨ ¨

(Doc. F)

-

formulario della Clinica __________ di __________:

" (...)

Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi

dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

raramente talvolta sovente

Preparazione e posiziona- ¨ ¨ ý

mento pazienti

Gestione informatica delle

immagini ¨ ¨ ý

Sistemazione delle sale ¨ ý ¨

Altri ¨ ý ¨

A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi

psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

persona?

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

Profilo fisico raramente talvolta sovente

posizione seduta ¨ ý ¨

camminare ¨ ý ¨

stare in piedi ¨ ý ¨

sollevare o spostare pazienti

(leggeri: 0-50 kg) ý ¨ ¨

sollevare o spostare pazienti

(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨

sollevare o spostare pazienti

(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨

posizionamento pazienti

autosufficienti ¨ ¨ ý

Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità

Profilo psichico Rilevante Media Esigua

concentrazione/attenzione ý ¨ ¨

capacità di resistenza ý ¨ ¨

precisione ý ¨ ¨

capacità percettiva ý ¨ ¨

capacità di reazione in caso di

emergenza ý ¨ ¨

Altre esigenze e

sforzi:

Vogliate fornirci altri dati tipicamente associati all'attività per

permetterci di ottenere un quadro realistico sul tipo di lavoro svolto.

- attività di gestione

burocratica

-

relazionarsi con utenza esterna e altre categorie professionali

-

flessibilità nella turnistica es: pausa pranzo, picchetto ecc.

-

collaborare / partecipare con il medico ragiologo

(Doc. G)

-

formulario dell’__________ di __________:

" (...)

Quali lavori fanno parte Frequenza d'esecuzione di questi

dell'attività? lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

raramente talvolta sovente

Preparazione e posiziona- ¨ ¨ ý

mento pazienti

Gestione informatica delle

immagini ¨ ¨ ý

Sistemazione delle sale ¨ ý ¨

Altri ¨ ý ¨

A quali sforzi fisici e Frequenza d'esecuzione di questi

psichici è sottoposta la lavori sull'arco della giornata (di p.es. 8

ore)

persona?

1-5% o 6-33%

o 34-66%

fino a ca. ½ h ½ fino a ca. 3 h 3 fino a 5/4

h

Profilo fisico raramente talvolta sovente

posizione seduta ý ¨ ¨

camminare ¨ ¨ ý

stare in piedi ¨ ¨ ý

sollevare o spostare pazienti

(leggeri: 0-50 kg) ¨ ¨ ý

sollevare o spostare pazienti

(medi: 50-70 kg) ¨ ý ¨

sollevare o spostare pazienti

(pesanti: > 70 kg) ¨ ý ¨

posizionamento pazienti

autosufficienti ¨ ¨ ý

Le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità

Profilo psichico Rilevante Media Esigua

concentrazione/attenzione ý ¨ ¨

capacità di resistenza ý ¨ ¨

precisione ý ¨ ¨

capacità percettiva ý ¨ ¨

capacità di reazione in caso di

emergenza ý ¨ ¨

Altre esigenze e

sforzi:

Vogliate fornirci altri dati tipicamente associati all'attività, per

permetterci di ottenere un quadro realistico sul tipo di lavoro svolto dal

tecnico di radiologia sia per quel che concerne il contesto fisico e psichico.

- spostamento attrezzature

e accessori (bobine, rn, etc.)

-

indossare camici di piombo (angio)

-

turni + reperibilità picchetto

(Doc. H)

Chiamata dal TCA ad esprimersi in merito a tali

documenti prodotti dall’assicurato, che non sono stati commentati in sede di

risposta di causa, l’amministrazione, con scritto dell’11 settembre 2009, ha osservato:

"

Prendiamo atto della sua espressa richiesta di

prendere posizione in merito ai doc. E-H prodotti da parte ricorrente con il

ricorso.

Nella risposta di causa abbiamo reputato che non

vi fossero ulteriori considerazioni da aggiungere, ritenendo che la questione

relativa all’attività di tecnico in radiologia fosse stata già dibattuta in

fase istruttoria.

Infatti, emerge dagli atti che il caso del signor

RI 1 è stato discusso dapprima all’interno dell’Ufficio AI nel contesto

dell’attuazione di provvedimenti d’intervento tempestivo. In tale ambito

l’Ufficio AI ha proceduto alla verifica delle mansioni nell’impiego specifico

di tecnico di radiologia sia presso il precedente datore di lavoro che presso

altri enti che impiegano la figura del tecnico in radiologia (nel caso, presso

la Clinica __________ di __________, doc. AI n. 19 agli atti e presso

l’Ospedale __________ di __________, doc. AI n. 22). Raccolti i dati, l’Ufficio

AI ha appurato che l’attività lavorativa abituale di tecnico in radiologia è

adeguata allo stato di salute dell’assicurato (tale conclusione è stata

confermata anche dal Servizio medico regionale dell’AI/SMR durante il “triage”

finale, come da annotazione del servizio competente del 21.10.2008, doc. AI n.

23.

agli atti).

L’Ufficio AI ha successivamente emesso il

progetto di decisione del 22 ottobre 2008 indicando che, dopo un periodo di

inabilità lavorativa in ogni tipo di attività valutata al 50%, dal febbraio

2008.

l’assicurato era da ritenere abile sia nell’attività abituale che in

attività adeguata al suo stato di salute. In particolare l’Ufficio AI ha

chiaramente indicato che “Da una ricerca eseguita, risulta che il fatto di

spostare e posizionare dei pazienti non collaboranti (pazienti lungodegenti a

letto, oncologici, parzialmente immobili a causa di traumi subiti ecc.) non

rientra nelle mansioni specifiche del tecnico in radiologia. Questi ultimi

dovrebbero essere trasportati e posizionati dagli stessi infermieri e/o

collaboratori operanti nel reparto da cui provengono gli stessi pazienti.

Questo vale sia per i turni diurni che nei picchetti serali/notturni e nei

week-end ecc. In altre parole, dal punto di vista dell’Assicurazione

Invalidità, possiamo affermare che nella medesima attività ma presso un altro

datore di lavoro, è totalmente abile. Il fatto che a causa di una problematica

o di contingenza, o di logistica, o altro, le vengono richieste le

summenzionate mansioni le quali sono inadeguate al suo stato di salute, non è

una problematica che può definirla inabile al lavoro quale tecnico in

radiologia. Oltre a ciò vi è da segnalare che è in possesso di un Attestato

Federale di Capacità quale impiegato di commercio, attività anch’essa ritenuta

esigibile dal punto di vista fisico al 100%”.

Tale considerazione in merito all’attività di

tecnico in radiologia è stata confermata con decisione del 9 dicembre 2008.

L’Ufficio AI ha ribadito che le mansioni previste nel mestiere di “tecnico in

radiologia” sono adeguate alle limitazioni funzionali rilevate, ponendo

tuttavia la considerazione di essere “(…) consapevoli che nel luogo di

lavoro specifico, come viene confermato anche dallo stesso datore di lavoro,

vengano attribuiti dei compiti complementari che non rientrano però nelle

competenze della professione svolta dall’assicurato. Questo viene anche

confermato da altri datori di lavoro che operano nel medesimo settore. Questi

ultimi sono infatti, se non la causa stessa dell’inabilità lavorativa, ritenuti

inesigibili dal profilo medico. Tant’è vero che l’Ufficio AI si è attivato in

tal senso, inoltrando il mandato al collocatore AI allo scopo di aiutare

l’assicurato per quanto riguarda un nuovo collocamento lavorativo e rimanendo a

disposizione per discutere la situazione specifica con lo stesso datore di

lavoro (…). Si rileva comunque che presso il precedente datore di lavoro, come

dal medesimo confermato, sono attribuiti compiti complementari che non

rientrano però nelle competenze della professione svolta dall’assicurato”

(sottolineatura della redattrice).

L’Ufficio AI ha concluso ritenendo che “dal

nostro punto di vista pertanto, la problematica è quella di collocare

l’assicurato o nell’abituale professione ma presso un datore di lavoro che sia

disposto ad assumere il sig. RI 1 attribuendogli unicamente le mansioni che

prevede la sua professione, oppure di trovare una soluzione che possa

permettergli di mantenere il proprio impiego con l’attuale datore di lavoro”.

Il caso dell’assicurato è, quindi, stato affidato

al servizio di collocamento (cfr. comunicazione dell’Ufficio AI del

21.10

). Anche nell’ambito dell’aiuto al collocamento il collocatore di

riferimento ha indicato, riferendosi alle limitazioni funzionali, ovvero

evitare di attività pesanti, che “nella sua precedente attività di tecnico

in radiologia l’assicurato è da ritenere completamente abile. Deve essere

rispettato il mansionario del tecnico il quale non prevede attività pesanti coi

pazienti (spostarli dal lettino all’altro, sollevarli, ecc.). All’Ospedale di __________/__________

questo avviene, ecco il motivo che in quel posto di lavoro l’attività non è

ritenuta idonea”.

La misura del collocamento è stata, tuttavia,

sospesa dal collocatore, ritenuto che l’assicurato non si riteneva abile al

100% nella sua vecchia professione. Nello specifico, il collocatore ha indicato

di ritenere “inopportuno e fuori luogo continuare un intervento tempestivo

quando la persona non si dichiara abile al 100% nella sua vecchia professione”

(cfr. rapporto finale 02.02.2009 del collocatore).

In considerazione delle motivazioni poste,

abbiamo ritenuto di non avere ulteriori osservazioni da esprimere in merito

all’attività di tecnico in radiologia, aspetto ampiamente discusso e definito

dall’Ufficio AI. Le ulteriori schede prodotte non contengono elementi che non

siano stati già precedentemente analizzati dall’Ufficio AI.” (Doc. IX)

Con scritto del 5 ottobre 2009, il patrocinatore

dell’interessato ha ribadito che “l’ordinaria attività professionale del Signor

RI 1 ha sempre comportato lo spostamento dei pazienti non collaboranti, così

come avviene normalmente nelle strutture sanitarie e attestato peraltro dai

documenti agli atti”, aggiungendo che “il ricorrente si rimette al giudizio

del Tribunale circa la necessità di ordinare una perizia professionale per

stabilire il mansionario (teorico) di un tecnico in radiologia” (doc. XI,

sottolineature della redattrice).

2.10

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA ritiene che, senza prima procedere ad ulteriori

approfondimenti al fine di determinare con esattezza quale sia, sul mercato

generale del lavoro, il mansionario di un tecnico in radiologia, non sia

possibile, contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI, stabilire se sia

esigibile pretendere dall’assicurato che continui a svolgere al 100%,

nonostante il danno alla salute, l’attività di tecnico in radiologia, senza

la necessità di spostare pazienti non collaboranti (cfr. consid. 2.8.).

Nel caso

di specie, questo Tribunale sottolinea, da una parte, che è incontestabile che presso

il proprio datore di lavoro, Ospedale regionale di __________, l’assicurato è

chiamato a svolgere anche mansioni incompatibili con il suo stato di salute,

come indicato dallo stesso datore di lavoro (in particolare, compiere

degli sforzi per posizionare i pazienti non collaboranti, soprattutto durante i

picchetti, allorquando è da solo, cfr. doc. 9-5 e doc. 20-1, sottolineature

della redattrice). I responsabili dell’Ospedale __________ di __________, in un

colloquio del 3 luglio 2008 con la signora __________ dell’__________, hanno infatti

indicato che “purtroppo non possono andargli incontro: mi hanno spiegato che il

loro lavoro implica proprio anche il sollevamento e l’aiuto ai pazienti, anche

in caso di svenimento o altro, questo comporta l’uso della forza ed il

sollevamento di pesi superiori ai 10 kg (limitazione per il sig. RI 1).

Altro motivo per cui non possono collaborare è che con tutti i dipendenti che

hanno, se cominciassero ad andare incontro ad ognuno di loro per dare seguito

alle richieste/limitazioni, non si salverebbero più” (doc. 18-1 inc. Cassa

malati, sottolineatura della redattrice).

D’altra

parte, il TCA rileva che la questione riguardante la capacità lavorativa del

ricorrente nella sua abituale professione e, in ultima analisi, quella del

diritto alla rendita di invalidità, non deve essere necessariamente valutata

facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze dell’Ospedale

regionale di __________.

La

decisione deve essere presa facendo astrazione da quella che poteva essere la

particolare situazione dell'insorgente presso il datore di lavoro appena

menzionato, in funzione invece dell’attività normalmente svolta da un

tecnico in radiologia sul mercato generale del lavoro (cfr., per dei

casi analoghi, STCA 35.2007.20 del 21 giugno 2007, confermata con STF 8C_409/2007

dell’8 settembre 2008; STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal TFA

con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999; STCA 35.1999.134 del 17 aprile 2001

e la STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006).

Va qui

rilevato che l’Alta Corte, in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio

2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

"

Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b;

RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1

pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile

ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no.

U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5., sottolineatura della redattrice)

Nel caso

di specie, tuttavia, secondo questo Tribunale - contrariamente a quanto preteso

dall’amministrazione - dalla documentazione agli atti, non è dato sapere con

esattezza se il fatto di dovere spostare pazienti non collaboranti e, più in

generale, di dovere compiere degli sforzi (ossia sollevare o spostare pesi

superiori ai 10 kg), in particolare durante i turni notturni o durante i

picchetti, rientri, o meno, sul mercato generale del lavoro, nel mansionario di

un tecnico in radiologia.

Gli

accertamenti operati in tal senso da parte dell’UAI, infatti, a mente del TCA,

non consentono di fugare ogni dubbio riguardo alle mansioni richieste

normalmente, sul mercato generale del lavoro, ad un tecnico in radiologia.

L’UAI si

è limitato a ribadire, a più riprese, che, da accertamenti compiuti presso

altri datori di lavoro, è emerso che un tecnico in radiologia non

debba sollevare dei pesi (cfr. doc. 23-1; doc. 33-1; doc. 35-1; doc. 41-1; doc.

IX).

Al

riguardo, il TCA rileva che l’amministrazione è giunta a questa conclusione

sulla base di due accertamenti compiuti, l’uno, presso la Clinica __________

di __________ e, l’altro, presso l’Ospedale __________ di __________.

Nelle

risposte fornite all’UAI, la Clinica __________ ha indicato che il tecnico in

radiologia non si deve occupare del posizionamento e sollevamento dei

pazienti non collaboranti, ma che tale compito viene effettuato

dall’assistente di studio medico, responsabile della radiologia (cfr. doc.

19-2, sottolineatura della redattrice), mentre l’Ospedale __________ di __________,

dal canto suo, ha rilevato che “raramente” il tecnico in radiologia deve

sollevare o portare pesi medi (10-25 kg) o pesanti (più di 25 kg) (cfr. doc. 22-3, sottolineatura della redattrice).

Alla luce di queste risposte, il consulente IP ha

concluso che la precedente professione dell’assicurato è ancora esigibile nella

misura del 100% (cfr. doc. 23-1, 33-1, 37-1, 41).

Il TCA non può, in mancanza di ulteriori

approfondimenti sull’argomento, condividere queste conclusioni del consulente

professionale.

Va qui

rilevato che il consulente incaricato, ad eccezione dell’attività svolta in

concreto presso il precedente datore di lavoro, non ha accertato in

maniera esaustiva in cosa consista, sul mercato generale del lavoro, il mansionario

di un tecnico in radiologia, sia durante l’orario normale di lavoro, sia

durante i turni notturni e durante i picchetti.

Il

consulente si è infatti limitato ad indicare che dalle risposte fornite dalla Clinica

__________, da una parte e dall’Ospedale della __________, dall’altra, non

risulta che il tecnico di radiologia debba compiere degli sforzi con pesi

superiori ai 10 kg.

Ora, il

TCA rileva che è vero che l’Ospedale di __________ ha indicato che “raramente”

il tecnico in radiologia deve sollevare o portare pesi superiori ai 10 kg (cfr. doc. 22-3), tuttavia, alla voce “altre esigenze e sforzi”, i responsabili dell’Ospedale

di __________ hanno espressamente indicato che occorre tenere conto della “durata

tempo di lavoro durante i turni notturni e di picchetto” (doc. 22-3,

sottolineatura della redattrice).

A fronte

di tale esigenza particolare e alla luce di quanto indicato dal precedente

datore di lavoro dell’interessato sia in occasione del colloquio del 3 luglio

2008.

con l’assicuratore malattia – allorquando il datore di lavoro ha

espressamente indicato che “(…) il loro lavoro implica proprio anche il

sollevamento e l’aiuto ai pazienti, anche in caso di svenimento o altro, questo

comporta l’uso della forza ed il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg (limitazione per il sig. RI 1)” (doc. 18-1 inc. Cassa malati, sottolineatura della

redattrice) – sia nello scritto del 2 ottobre 2008 indirizzato all’UAI – in cui

il responsabile del personale dell’Ospedale regionale di __________ ha

osservato che “la gestione dei pazienti non collaboranti viene di norma

effettuata da un solo tecnico in radiologia”, con una “frequenza che

varia da giornata a giornata, ma di base 4 pazienti su 10 necessitano di

aiuto nella mobilizzazione” e che “durante i picchetti il tecnico in

radiologia deve gestire completamente qualsiasi tipo di paziente in quanto in

reparto non c’è nessuno ad aiutare” (cfr. doc. 20-1, la sottolineatura è

della redattrice) - il consulente incaricato avrebbe dovuto tuttavia richiedere

all’Ospedale di __________ ulteriori precisazioni, con riferimento in

particolare alle procedure attuate durante i turni notturni e i picchetti, al

fine di appurare se in questi frangenti il tecnico di radiologia deve operare

da solo o meno e, in caso di risposta positiva, chi provvederebbe in tali

evenienze al posizionamento dei pazienti non collaboranti o colti da un malore

(ad esempio uno svenimento).

Questi

aspetti meritano ulteriori approfondimenti da parte dell’UAI.

Quanto

invece alla risposta fornita dalla Clinica __________ di __________, questo

Tribunale rileva che è vero che tale struttura ha indicato che il sollevamento

o il dover portare pesi superiori ai 25 kg avviene “raramente” e che “talvolta” è richiesto di portare o sollevare pesi da 0 a 25 kg. La clinica in questione ha comunque osservato che “il posizionamento e sollevamento del

paziente viene effettuato dall’assistente di studio medico, responsabile

della radiologia” (doc. 19-2, sottolineature della redattrice).

A tale

riguardo, il patrocinatore dell’interessato ha rilevato che “l’UAI non ha

considerato che la Clinica __________ ha una gerarchia e una organizzazione

professionale diverse rispetto a quelle delle strutture dell’__________: presso

la Clinica __________ le radiografie non vengono eseguite dal tecnico di

radiologia (come invece avviene presso l’__________), bensì dal responsabile

di radiologia. L’attività di tecnico di radiologia del signor RI 1

corrisponderebbe, presso la Clinica __________, a quella del responsabile di

radiologia: in sostanza, con la stessa terminologia vengono definite

professioni differenti. Di fatto anche presso la Clinica __________ il signor RI

1.

dovrebbe sollevare pazienti non collaboranti” (doc. I, sottolineatura della

redattrice).

Il TCA constata

che, nonostante questa precisa e motivata contestazione del patrocinatore

dell’interessato, l’UAI non ha ritenuto necessario fornire una spiegazione né

in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), né rispondendo all’esplicita

richiesta di chiarimenti del 27 agosto 2009 di questo Tribunale (cfr. doc. IX),

così da potere smentire quanto sostenuto dall’avv. RA 1 in merito all’analoga funzione ricoperta sia dal “tecnico di radiologia”, sia dal “responsabile di

radiologia”.

Anche

questa questione dovrà pertanto essere oggetto di approfondimento da parte

dell’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per ulteriori

accertamenti.

Il rinvio

degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti si giustifica anche per un’altra

ragione.

Unitamente

al ricorso, l’assicurato ha prodotto i formulari compilati da alcuni ospedali e

cliniche da lui direttamente contattati al fine di appurare quali siano le

mansioni richieste dalla professione di tecnico in radiologia, dai quali

risulta che “talvolta” (ossia con una frequenza del 6%-33% sull’arco di una

giornata normale di lavoro) un tecnico in radiologia è chiamato a sollevare o

spostare pazienti di peso medio (50-70 kg) o pesante (più di 70 kg) (cfr. doc. E-H).

Da tali

formulari, inoltre, emerge che un’esigenza particolare di cui bisogna tenere

conto con riferimento all’attività di tecnico in radiologia è quella del “peso”

dei picchetti e del fatto di dover lavorare “a turni” (cfr. doc. E-H).

Queste

indicazioni poste da diverse cliniche e ospedali del Cantone, non sono state

commentate da parte dell’UAI, in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV).

Tale

atteggiamento è stato mantenuto dall’amministrazione anche a fronte

dell’esplicita richiesta del TCA di una presa di posizione riguardo ai

documenti prodotti dal patrocinatore dell’interessato e alle critiche espresse

a proposito dell’esigibilità al 100% dell’attività di tecnico in radiologia

esposte in sede ricorsuale (cfr. doc. VIII).

Nella

risposta dell’11 settembre 2009, infatti, l’UAI, senza rispondere alla precisa

richiesta del TCA, si è limitato a ripercorrere gli accertamenti svolti

durante la fase di istruttoria amministrativa. Nessun commento è invece

stato fatto riguardo ai doc. E-H prodotti dall’assicurato unitamente al ricorso

(cfr. doc. IX, sottolineature della redattrice).

Questo modo di agire dell’UAI non può essere considerato

corretto da parte di questo Tribunale.

Come infatti già esposto in precedenza, l’UAI, a

fronte delle indicazioni riportate nei formulari citati, avrebbe dovuto

chiedere ai datori di lavoro contattati direttamente dall’assicurato di

precisare se durante l’orario normale di lavoro la gestione dei pazienti non

collaboranti viene effettuata da un solo tecnico di radiologia (così come

avviene presso l’Ospedale regionale di __________, cfr. doc. 20-1) e se durante

i turni notturni o i picchetti il tecnico di radiologia deve gestire

completamente qualsiasi tipo di paziente, in quanto in reparto non c’è nessun

altro ad aiutare (analogamente a quanto succede presso l’Ospedale regionale di __________,

cfr. doc. 20-1).

In mancanza di queste precisazioni, non è infatti

possibile stabilire se, tenuto conto dei limiti funzionali dell’interessato,

possa essere esigibile pretendere che egli continui a svolgere la sua attività

di tecnico in radiologia, al 100%, presso altri datori di lavoro.

Del resto, va qui evidenziato che il collocatore

incaricato, nell’ambito dell’intervento tempestivo, non ha proposto all’assicurato

alcun datore di lavoro in grado di assumerlo al 100% quale tecnico in radiologia

(cfr. doc. 41-1).

Al

riguardo, è opportuno ricordare che, come visto in precedenza (cfr. consid.

2.7

), mentre il medico è chiamato a porre un giudizio sullo stato di salute, a

indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro

come pure a fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, spetta al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Va ancora rilevato che lo stesso assicurato, nel rapporto del

colloquio del 26 maggio 2008 redatto dalla signora __________ dell’__________,

ha riconosciuto che la sua attività potrebbe essere più leggera, se fosse

esonerato dal compiere i picchetti, aggiungendo che ciò tuttavia non è

possibile dato che ormai quasi tutti gli ospedali e le cliniche dispongono di

un servizio di Pronto Soccorso. In tale rapporto è stato infatti osservato che:

" (…)

Mi ha raccontato che il suo lavoro di tecnico in radiologia

potrebbe essere anche più leggero, però ora tutte le cliniche e ospedali

pian piano stanno introducendo il settore Pronto Soccorso ed è molto difficile

trovare un posto di lavoro dove possa svolgere la sua attività senza dover

lavorare anche al Pronto Soccorso. (…)” (Doc. 12-2 inc. Cassa malati,

sottolineatura della redattrice)

Alla

luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché esamini se, sul mercato generale

del lavoro, la professione di tecnico in radiologia sia ancora esigibile

dall’assicurato al 100%, nonostante il suo danno alla salute.

Qualora

ciò non dovesse essere il caso, l’amministrazione dovrà prendere in

considerazione le altre attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato e valutare

se, come richiesto dal ricorrente stesso, siano dati i presupposti per mettere

l’insorgente al beneficio di provvedimenti d’integrazione professionale adeguati, tali da consentirgli di conseguire una capacità di

guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla precedente

attività (STF 9C_937/2008 del 23 marzo 2009 consid. 5; DTF 124 V 108 consid.

2a; STF 9C_47/2007 del 29 giugno 2007 consid. 2).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 9 dicembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

consid. 2.10..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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