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Decisione

32.2009.34

Seconda domanda di prestazioni stante il peggioramento della situazione valetudinaria. A torto l'Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda. Irricevibile la richiesta di essere posto al benefic

6 aprile 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die

Beweisanforde-rungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege,

2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK

1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,

dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung

eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten

rechtserhebli-chen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch

wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender

Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen

lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten

Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berück-sichtigen haben, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend

an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109

V 264 Erw. 3).” (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa; vedi pure STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è

modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda

è dichiarata irricevibile, nel senso che l'Ufficio AI emana una decisione di

non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF

109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270). Nella già citata sentenza

pubblicata in DTF 130 V 67, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che se l’assicurato non rende

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile.

Soltanto se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato

di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare

la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983

pag. 389 consid. 2b);

- visto

che gli atti medici prodotti con il ricorso (cfr. in particolare i certificati

del dr. __________, che attestano un’inabilità lavorativa del 100% a più

riprese e in diversi periodi, prodotti sub doc. B) rendono verosimile un

peggioramento della situazione valetudinaria –

fatto questo peraltro ammesso anche dall’Ufficio AI che ha già predisposto

degli accertamenti medici in questo senso e che ha esplicitamente chiesto di

annullare la decisione impugnata –

è a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di

prestazioni;

- la

richiesta di essere posto al beneficio di una rendita intera, subordinatamente

di una mezza rendita, non essendo l’Ufficio AI entrato nel merito della domanda

di prestazioni, è irricevibile;

- in simili circostanze la decisione impugnata va dunque annullata e

gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito delle domande di

prestazioni 29 settembre e 3 novembre 2008 (doc. AI 51/1 e 52/1) e, esperiti i

necessari accertamenti medici, renda un nuovo provvedimento;

- vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. Zanetti, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2). La sua domanda di assistenza giudiziaria

per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,

consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G.,9C_313/2008; STF del 2 febbraio

2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I

319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa

D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U

164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa T., U 59/99);

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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