32.2009.34
Seconda domanda di prestazioni stante il peggioramento della situazione valetudinaria. A torto l'Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda. Irricevibile la richiesta di essere posto al benefic
6 aprile 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2009.34
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni stante il peggioramento della situazione valetudinaria. A torto l'Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda. Irricevibile la richiesta di essere posto al beneficio di una rendita
NON ENTRATA IN MATERIA
RIPETIBILI
cpv. 4 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.34
FS
Lugano
6 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: avv. RA 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato
che:
- con
decisione 14 agosto 2008 (doc. AI 49/1-2) l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2003 al 31
dicembre 2004;
- tramite
l’avv. RA 1 – con scritti 29 settembre e 3 novembre 2008 (doc. AI 51/1 e 52/1) e
sulla base dei rispettivi certificati medici 2 settembre e 27 ottobre 2008
(doc. AI 51/2 e 52/2), nei quali il dr. __________, FMH in chirurgia generale e
spec. chirurgia della mano e traumologia, ha attestato un’incapacità lavorativa
dal 2 settembre al 15 ottobre e dal 27 ottobre al 9 dicembre 2008 – l’assicurato
ha chiesto di rivalutare la capacità lavorativa e di riconoscerlo inabile al
lavoro al 100%;
- con
decisione 22 dicembre 2008 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito
della nuova domanda di prestazioni;
- contro
questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1 l’assi-curato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto l’attribuzione di una rendita
intera e, in via subordinata, di una mezza rendita. Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
- con
scritto 4 febbraio 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la lettera 29 gennaio
2009 (IV/2) con la quale l’Ufficio AI ha fissato all’assicurato un appuntamento
presso il Servizio Medico Regionale (SMR) per il giorno di mercoledì 11
febbraio 2009 alle ore 09.00;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato, in particolare, che: “(…) considerato
che si trattava di una richiesta di valutazione del cambiamento e meglio
dell’eventuale peggioramento dello stato di salute dopo che in precedenza era
già stata assegnata una rendita limitata nel tempo e che nel frattempo
l’Ufficio AI ha previsto un accertamento medico sullo stato di salute
dell’assicurato (momentaneamente sospeso in considerazione del ricorso), pur
ritenendo corretta la valutazione fatta al momento della decisione impugnata
sulla base della documentazione disponibile al momento, di fatto l’Ufficio AI è
poi entrato nel merito. Si chiede quindi l’annullamento della decisione
impugnata. (…)” (V, pag. 2);
- con
scritti 16 e 20 febbraio 2009 l’avv. RA 1 si è confermato nel proprio ricorso e
ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria
e la lettera 20 gennaio 2009 del dr. __________ indirizzata all’Ufficio AI;
- con
osservazioni 3 marzo 2009 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di annullare
la decisione impugnata;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG;
- oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato
nel merito delle richieste di prestazioni 29 settembre e 3 novembre 2008 (doc.
AI 51/1 e 52/1) con la quale l’assicurato ha chiesto il diritto a una rendita;
- il
TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda
presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,
ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la
nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI;
- secondo
l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI se è fatta una domanda di revisione e qualora la rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni. Questo
requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato
una prestazione sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di
rifiutare senza ulteriore esame nuove richieste di prestazioni, in cui l'assicurato
si limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare una
modificazione rilevante di fatti determinanti (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3 pag.
68, 117 V 198 consid. 4b pag. 200 e sentenze ivi citate; STF I 572/05 del 20
marzo 2007).
Questa
regolamentazione va applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata
rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
Nell’ambito
dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova
della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni
sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV
erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V
Fatti
195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die
Beweisanforde-rungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege,
2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK
1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,
dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung
eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten
rechtserhebli-chen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch
wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender
Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen
lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten
Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berück-sichtigen haben, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend
an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109
V 264 Erw. 3).” (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa; vedi pure STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è
modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda
è dichiarata irricevibile, nel senso che l'Ufficio AI emana una decisione di
non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF
109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270). Nella già citata sentenza
pubblicata in DTF 130 V 67, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che se l’assicurato non rende
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile.
Soltanto se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato
di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare
la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983
pag. 389 consid. 2b);
- visto
che gli atti medici prodotti con il ricorso (cfr. in particolare i certificati
del dr. __________, che attestano un’inabilità lavorativa del 100% a più
riprese e in diversi periodi, prodotti sub doc. B) rendono verosimile un
peggioramento della situazione valetudinaria –
fatto questo peraltro ammesso anche dall’Ufficio AI che ha già predisposto
degli accertamenti medici in questo senso e che ha esplicitamente chiesto di
annullare la decisione impugnata –
è a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di
prestazioni;
- la
richiesta di essere posto al beneficio di una rendita intera, subordinatamente
di una mezza rendita, non essendo l’Ufficio AI entrato nel merito della domanda
di prestazioni, è irricevibile;
- in simili circostanze la decisione impugnata va dunque annullata e
gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito delle domande di
prestazioni 29 settembre e 3 novembre 2008 (doc. AI 51/1 e 52/1) e, esperiti i
necessari accertamenti medici, renda un nuovo provvedimento;
- vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. Zanetti, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2). La sua domanda di assistenza giudiziaria
per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,
consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G.,9C_313/2008; STF del 2 febbraio
2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I
319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa
D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U
164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa T., U 59/99);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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