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Decisione

32.2009.36

Viste le risultanze delle perizie psichiatrica e reumatologica, a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni

5 agosto 2009Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i dati soggettivi e l’esame psichico, non ha posto alcuna diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa, ritenuta la sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10 F 45.4) quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Lo

specialista si è poi espresso in questi termini:

"

(…)

6. VALUTAZIONE

E PROGNOSI

Alcune considerazioni preliminari devono essere fatte

rispetto alla diagnosi trovata negli atti. La malattia della figlia dell'A

inizia nei primi mesi del 2005 ed il periodo maggiormente critico per la famiglia

è in maggio 2005, quando la ragazza subisce un intervento per nulla risolutivo

sui problemi di deambulazione. In questo periodo l'A non sviluppa nessuna

reazione depressiva all'evento stressante, che, al contrario, viene

fronteggiato con energia. I periodi di inabilità lavorativa cominciano solo

dalla fine del 2005. Nemmeno a fine dicembre 2005 si riscontra una chiara

sindrome depressiva; si rilevano solo dei dolori degni di indagini ulteriori.

Il sospetto di depressione larvata viene avanzato, solo come ipotesi, dalla

neurologa nel luglio 2006, dopo che tutte le indagini sono risultate negative.

La depressione ipotizzata dalla neurologa non trova però nessuna conferma

nell'accertamento psichiatrico del Dr. __________ del settembre 2006, e neppure

in quello della psichiatra Dr.ssa __________, dell'ottobre 2006. Entrambi gli

specialisti notano solo una sindrome somatoforme. D'altra parte, anche il

medico curante, fino al mese di gennaio 2007, non ha mai spronato vigorosamente

l'A ad intraprendere una presa in carico psichiatrica, cosa che avrebbe

sicuramente fatto molto tempo prima, se avesse sospettato una depressione maggiore

grave.

Improvvisamente, la diagnosi di depressione viene

formulata da uno specialista psichiatra solo il 19.01.2007, insieme con la

diagnosi di "disturbo della personalità con tendenze passivo - autosvalutative".

Queste diagnosi vengono trascritte dallo psichiatra curante nel 2007 sul

certificato per la cassa malati, senza ulteriori approfondimenti documentati.

In merito a queste due ultime opinioni faccio ora due

considerazioni.

E' possibile che l'A abbia avuto un singolo episodio

depressivo, limitato nel tempo e di breve durata, quando è stato visto dalla

psichiatra nel gennaio 2007. Tuttavia, l'oggettività da me rilevata non consente

di parlare di depressione ed è in linea con quella descritta dai due colleghi

psichiatri che hanno visto il paziente nel corso del 2006. Se episodio

depressivo vi è stato, questo è ora risolto grazie alla terapia adeguata messa

in atto dal Dr. __________. Inoltre, i tratti di passività ed autosvalutazione

rilevati dalla Dr.ssa __________, possono essere spiegati dal fatto che quando

ha osservato il paziente egli era, per l'appunto, depresso. Non è necessario

parlare di un disturbo della personalità, che peraltro non trova elementi

oggettivi a sostegno. I disturbi della personalità sono modalità erronee di

rapportarsi con sé stessi e con gli altri, che insorgono precocemente e durano

nel tempo. L'ottimo funzionamento sociale e lavorativo precedente al disturbo

somatoforme (l'A era capo squadra nella ditta!) contrasta con un disturbo di personalità

di tipo passivo - autosvalutativo.

In conclusione; nell'attualità l’A non presenta nessun

segno obiettivo di depressione e nega categoricamente qualsiasi sintomo. Non vi

è nessun isolamento sociale e si può parlare di un buon funzionamento nel

contesto familiare. Tutto ciò è confermato dalla descrizione della “giornata

tipo” sopra riportata. Non vi è poi alcun disturbo della personalità, ma solo

una certa rassegnazione e passività. Questo è un atteggiamento tipico che viene

assunto da chi è portatore di un disturbo somatoforme e permane per molto tempo

fuori dal lavoro. La possibilità di restare in malattia rappresenta un potente

vantaggio secondario, che non fa altro che rafforzare e mantenere il disturbo,

inducendo il paziente ad assumere il ruolo e l'atteggiamento dell'invalido.

Essendovi conflitti di ordine nevrotico alla base del disturbo somatoforme, è

importante eliminare categoricamente ogni vantaggio secondario, se si vuole

sperare di incidere in modo positivo e terapeutico sui sintomi. In questo

senso, una rendita di invalidità non è assolutamente indicata. Non essendoci

una base organica dietro ai dolori, uno sforzo di volontà dell'assicurato per superare

gli stessi o per imparare costruttivamente a conviverci, è esigibile.

L'A va pertanto considerato abile, per qualsiasi

lavoro, al 100%. da subito.

B.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1.

Menomazioni

qualificative e quantitative dovute ai disturbi constatati

Nessuna

Considerandi

2.

Conseguenza

dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si

riproducono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Nulla

2.1

L'attività

attuale è ancora praticabile?

Si, al 100%

2.2

E'

considerabile una diminuzione della capacità di lavoro?

No

2.3

Da quando esiste una limitazione

della capacità di lavoro provata a livello medico-teorici di almeno il 20%

Nulla

C.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

1.

E'

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono

previsti?

Non entrano in considerazione

(…)" (doc. AI 20/5-7)

Nelle

annotazioni 21 agosto 2007 il dr. __________, medico SMR, ha osservato che “(…)

a distanza di oltre un anno dalla suddetta valutazione reumatologica in virtù

anche di una valutazione neurologica effettuata in aprile 2006, coadiuvata

anche da accertamenti radiologici dove si evidenziava che l’incapa-cità lavorativa

totale e prolungata dell’A. in questione non era giustificata, ritengo che per

valutare gli attuali limiti funzionali per configurare un’attività adeguata

allo stato di salute odierno dell’A. sia necessario un ulteriore accertamento

medico specialistico reumatologico (Dr. __________).” (doc. AI 21/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 22/1-2).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica

2.

ottobre 2007 (doc. AI 25/1-7) – posta la diagnosi di “(…) emisindrome del

dolore cronico a destra in – tendenza fibromialgica – decondizionamento muscolare

– minime alterazioni degenerative della colonna cervicale e lombare (protusioni

discali C3-C6, L3-L5) – disturbi statici del rachide (cifosi dorsale prolungata

con scoliosi toracolombare sinistroconvessa) (…)” (doc. AI 25/6-7) –, circa le

conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,

un'attività medio-leggera, con carichi variabili, non troppo statica, non

troppo monotona, con possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100%, a decorrere dal 27.12.2005.

Nella sua ultima professione come capo squadra sui

cantieri, a seguito dei dolori cronici, giudico l'assicurato abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 25%, a partire dal 27.12.2005. (…)" (doc.

AI 25-7)

2.7

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale

ha sottolineato che:

"

(...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts

cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans

le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés,

sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé

la décision attaquée.

(...)" (STF

del 29 gennaio 2008 nella causa C.,9C_289/2007, consid. 4.2)

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti, i quali

hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è

portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito all’assenza di patologie psichiatriche con ripercussioni sulla capacità

di lavoro e alla capacità lavorativa del 100% con una diminuzione del

rendimento del 25% nella sua attività abituale e del 100% con rendimento pieno

in un’attività adeguata, dal 27 dicembre 2005.

2.8.1

Per

quanto riguarda l’aspetto extra somatico il dr. __________, nella perizia 26

aprile 2007 (doc. AI 20/1-7), ha escluso una patologia psichiatrica con ripercussioni

sulla capacità di lavoro e ha diagnosticato una sindrome somatoforme senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa. Lo specialista ha poi concluso che “(…)

nell’attualità l’A non presenta nessun segno obiettivo di depressione e nega categoricamente

qualsiasi sintomo. Non vi è nessun isolamento sociale e si può parlare di un

buon funzionamento nel contesto famigliare. Tutto ciò è confermato dalla

descrizione della “giornata tipo” sopra riportata. Non vi è poi alcun disturbo

della personalità, ma solo una certa rassegnazione e passività. Questo è un atteggiamento

tipico che viene assunto da chi è portatore di un disturbo somatoforme e

permane per molto tempo fuori dal lavoro. La possibilità di restare in malattia

rappresenta un potente vantaggio secondario, che non fa altro che rafforzare e

mantenere il disturbo, inducendo il paziente ad assumere il ruolo e

l’atteggiamento dell’invalido. Essendovi conflitti di ordine nevrotico alla

base del disturbo somatoforme, è importante eliminare categoricamente ogni

vantaggio secondario, se si vuole sperare di incidere in modo positivo e

terapeutico sui sintomi. In questo senso, una rendita di invalidità non è

assolutamente indicata. Non essendoci una base organica dietro ai dolori, uno

sforzo di volontà dell’assicurato per superare gli stessi o per imparare costruttivamente

a conviverci, è esigibile. (…)” (doc. AI 20/6).

Ha

poi evidenziato che “(…) la depressione ipotizzata dalla neurologa non trova

però nessuna conferma nell’accertamento psichiatrico del Dr. __________ del settembre

2006, e neppure in quello della psichiatra Dr.ssa __________, dell’ottobre

2006.

Entrambi gli specialisti notano solo una sindrome somatoforme.

(…)” (doc. AI 20/6, la sottolineatura è del redattore).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 19 gennaio

2007.

indirizzata alla __________ (doc. 3/5-10 dell’incarto cassa malati) – posta la

diagnosi di “(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi psicotici

(F 32.1 dell’ICD 10) – sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4

dell’ICD 10) – disturbo di personalità con tendenze passivo-autosvalutative (F

60.8

dell’ICD 10) (…)” – aveva concluso che “(…) la terapia farmacologica impostata dal Dr. __________

non ha dato risultati, così che non possiamo prevedere – per il momento – la

ripresa della capacità lavorativa, nemmeno a tempo parziale. Quest’ultima è

stata tentata nel mese di settembre 2006, per qualche giorno, senza portare dei

risultati di alcun tipo. Tuttavia ritengo importante proseguire con il

trattamento psichiatrico, in particolar modo con un regolare sostegno

psicoterapeutico dando spazio e tempo all’assicurato per ripensare lentamente a

tutto quello che gli sta capitando, trovare sollievo a potersi confidare con

qualcuno, trovando comprensione per quello che gli è accaduto e discolparsi.

Senza questo tentativo, la prognosi è alquanto infausta, nel senso della

cronicizzazione della malattia depressiva. Con questo trattamento, persiste una

pur sottile speranza di miglioramento, ma non prima di diversi mesi di cura,

anche se persiste un’inabilità lavorativa per malattia da oltre un anno.

Complessivamente, la prognosi è ancora alquanto riservata. (…)”.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 9

febbraio 2007 (doc. 4/2 dell’incarto cassa malati), aveva poi ripreso le

diagnosi poste dalla dr.ssa __________ e confermato un’inabilità lavorativa al

100% da gennaio 2007.

Al

riguardo il dr. __________ ha osservato che “(…) improvvisamente, la diagnosi

di depressione viene formulata da uno specialista psichiatra solo il 19.1.2007,

insieme con la diagnosi di “disturbo della personalità con tendenze passivo-autosvalutative”.

Queste diagnosi vengono trascritte dallo psichiatra curante nel 2007 sul

certificato per la cassa malati, senza ulteriori approfondimenti documentati.

In merito a queste due ultime opinioni faccio ora due considerazioni. E’ possibile

che l’A abbia avuto un singolo episodio depressivo, limitato nel tempo e di

breve durata, quando è stato visto dalla psichiatra nel gennaio 2007. Tuttavia,

l’oggettività da me rilevata non consente di parlare di depressione ed è in

linea con quella descritta dai due colleghi psichiatri che hanno visto il

paziente nel 2006. Se episodio depressivo vi è stato, questo è ora risolto

grazie alla terapia adeguata messa in atto dal Dr. __________. Inoltre, i

tratti di passività ed autosvalutazione rilevati dalla Dr.ssa __________,

possono essere spiegati dal fatto che quando ha osservato il paziente egli era,

per l’appunto, depresso. Non è necessario parlare di un disturbo della

personalità, che peraltro non trova elementi oggettivi a sostegno. I disturbi

della personalità sono modalità erronee di rapportarsi con sé stessi e con gli

altri, che insorgono precocemente e durano nel tempo. L’ottimo funzionamento

sociale e lavorativo precedente al disturbo somatoforme (l’A era capo squadra

nella ditta!) contrasta con un disturbo della personalità di tipo passivo – autosvalutativo.

(…)” (doc. AI 20/6).

Le

circostanziate e puntuali conclusioni del perito dr. __________ non sono state

validamente contrastate dal dr. __________ che – pur avendone avuto la possibilità

(il referto gli è stato trasmesso il 18 ottobre 2007 e su sua richiesta ancora

il 15 gennaio 2008 [doc. AI 27/1 e 34/1] –, nello scritto 14 aprile 2008

indirizzato al Centro professionale di __________, non si è espresso

chiaramente sulla capacità lavorativa limitandosi ad osservare, senza tuttavia

documentare e oltretutto in modo del tutto generico, che:

"

(…)

Dalla mia esperienza come terapeuta dopo un anno di

incontri settimanali non posso purtroppo che costatare la presenza di un paziente

che lamenta in modo ripetitivo la stessa sintomatologia algica lasciano solo

progressivamente un limitato spazio per parlare delle speranze deluse e dei

rancori spesso non espressi che hanno gravato sul suo vissuto. A livello

terapeutico l'alleanza terapeutica rimane difficile da stabilizzare quando si

tratta di discriminare i dolori legati al prorprio corpo e la sofferenza legata

alla malattia della figlia, esplicita portatrice, prima della malattia, delle

speranze per il futuro. "Non mi si crede" rimane allora il leitmotiv

che ricale anche l'iter diagnostico travagliato attraversato dal paziente con

sua figlia. La povertà dei sogni e delle associazioni non permettono attualmente

un lavoro di messa in prospettiva delle difficoltà attuali con dei vissuti anteriori

non elaborati. I lutti non sono elaborati e se il paziente non parla di depressione

è più per mancanza di espressività affettiva differenziata e per una necessità

espressa di mantenere tutta la vita psichiatrica al momento come immobilizzata.

Non ha impedito che ha cominciato a dormire meglio con un antidepressivo

(Remeron 30 mg) che a sprazzi riesce ad esprimersi in modo più affettivo.

L'investimento per il futuro in un progetto anche lavorativo rimane però al

momento scarso.

A titolo psichiatrico ritengo dunque la capacità

lavorativa ridotta per necessità psichica di contenere la vita psichica in una

posizione d'immobilità che corrisponde ad una sintomatica d'inibizione. Non

condivido il parere del perito che parla in modo generico di conflitti

nevrotici e di vantaggi secondari appoggiandosi più su una logica teorica che

sulla descrizione e la massa in evidenza di una qualsiasi conflittualità. La

crisi attraversata dal paziente è invece complessa, di tipo identitario, attraverso

l'esperienza di ripetute migrazioni e perdita di punti di riferimento e di tipo

più nevrotico nella ricerca di una figura genitoriale (datore di lavoro,

medici, entità assicurativa) idealizzata e deludente. La capacità a vivere le

emozioni e i pensieri come espressione del proprio vissuto e della propria vita

psichica rimane infine fragile (problematica identitaria), una difficoltà che

porta il paziente ad aver delegato in partcolare alla figlia le prorprie

speranze deluse per il futuro e, confrontato alla malattia della figlia, a

vivere sul proprio corpo il dolore di un lutto non elaborato. La scarsità

dell’elaborazione mentale può spiegare la povertà espressiva della

sintomatologia psichica, povertà non assimilabile alla normalità.

Spero aver così, egregio Collega, potuto esprimere la

complessità di una situazione clinica d'inibizione e di quasi fobia

dell'investimento lavorativo non assimilabile a manifestazioni psichiatriche di

tipo simulazioni e dove il dolore prende il posto dell'ansietà fobica.

(…)" (doc. AI 41/6-7)

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 24 giugno 2008 (doc. AI

44/1-2), ha concluso che “(…) la sintomatologia presentata dall’A. bene si

spiega con la tendenza fibromialgica, messa in evidenza all’occasione della

visita reumatologica presso il Dr. __________, con conseguente determinazione

della CL. Dal punto di vista psichiatrico, il Dr. __________ non definisce un

grado di IL (“A titolo psichiatrico ritengo dunque la capacità lavorativa

ridotta …”); le sue osservazioni rappresentano una differenza

d’interpretazione della stessa sintomatologia. Rimangono d’attualità le conclusioni

del Dr. __________. (…)” (doc. AI 44/2).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 7

novembre 2008, indirizzato all’assicu-rato, nel quale il dr. __________ ha rilevato

– ancora una volta in modo generico e senza documentare – che “(…) posso dunque

concludere ad una sintomatologia cronica (iniziata nel 2005) senza

miglioramenti soggettivi e con piuttosto un peggioramento da circa 6 mesi, con

un ritiro sociale che si limita alla cerchia famigliare e a pochi contatti con

i connazionali, una difficoltà maggiore a pensare ai vissuti legati alla grave

malattia cronica anche se stabilizzata della figlia e una resistenza ad

immaginare delle alternative ad un destino che vede slittare verso la paralisi

definitiva. Mi permetto di definire inesistente la speranza di una qualsiasi

capacità lavorativa che è rimasta purtroppo assente durante la terapia. (…)”

(doc. AI 54/6).

2.8.2

Per

quanto riguarda l’aspetto somatico il TCA rileva quanto segue.

Il

dr. __________, nella dettagliata e approfondita perizia reumatologica 2 ottobre

2007.

(doc. AI 25/1-7), ha concluso che, a contare dal 27 dicembre 2005,

l’assicurato è abile al lavoro al 100% con una flessione del 25% del rendimento

nella sua professione di capo squadra in cantieri e al 100% con rendimento pieno

in un’attività adeguata.

Questa

valutazione non è stata smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle

sintomatologie.

In

particolare non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo

al rapporto 19 novembre 2008 (doc. AI 54/4-5) nel quale il dr. __________, Capo-servizio

del Servizio di __________ dell’Ospeadale regionale di __________, non

oggettiva un peggioramento dello stato di salute, non si pronuncia sulla

capacità lavorativa, considera l’aspetto psichiatrico pur non essendo egli

specialista e si augura che nella propria rivalutazione l’Ufficio AI tenga

conto “(…) dell’età, […], della provenienza etnica e dei parametri sociali (…)”

(doc. 54/5).

Va

qui ricordato che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno (STFA inedite del 13 luglio 2004 nella causa V., I 681/03, consid. 4.2

e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro

volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02,

consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Del

resto il dr. __________ – dopo aver evidenziato che “(…) si tratta di una situazione delicata

poché, il p. (e questo da diversi mesi) evoca l’estensione di disturbi del

tutto simili a quelli notati all’emicorpo dx anche a quello sx con coinvolgimento

preferenziale della regione cervico-dorso-scapolare. Si tratta di dolori, per

ciò che concerne l’emicorpo sx, speculari rispetto a quelli sentiti a dx (che restano

prevalenti nel panorama sintomatico), a detta sua invalidanti che interferiscono

sull’energia vitale, sulla possibilità di svariate attività (tar l’altro anche

di tipo manuale-professionale) e sul sonno che tutto sommato resta di qualità mediocre

con alterazione dell’archi-tettura e del timing. Nel frattempo il p. non parla

direttamente di cervico-brachialgie (o di lombosciatalgie, eventualmente) coinvolgenti

gli arti di sx, di qualche cosa che potrebbe essere assimilato ad una

claudicatio neurogena o ancora di dolori parossistici-neuropatici. I disturbi

sono piuttosto diffusi, in profondità, sensibili alla pressione locale

(parzialmente reattivi al riposo) e, tutto sommato, agiscono “intossicando la

qualità di vita del p.”. L’esame neurologico è nuovamente normale […]. Non

importanti (significativi disturbi delle sensibilità elementari (tatto-algica),

del s. posturale e pallestesia. Non disturbi della linea vegetativa (non

nozione d’ipotensione ortostatica, di disturbi sfinterici o altro). Le

condizioni generali del p. (sebbene dichiari anche una relativa inappetenza e

un affaticamento costante) sembrerebbero conservate. (…)” –, lo si

ribadisce senza tuttavia oggettivare e oltretutto in forma ipotetica, ha concluso

che “(…) dal mio punto di vista non posso che sottolineare il peggioramento

dello stato clinico di questo p. Il tutto sembrerebbe collimare con una forma

particolare, come già sottolineato, di fibromialgia. In funzione di questa mia

impressione odierna (e degli esami già realizzati in precedenza), una malattia

reumatismale (sistemica, vascolitica ecc) risultano alquanto improbabili sia

dal profilo clinico che radiologico e laboratoristico. Non vi sono segni di

compromissione (focale o generale) del sistema nervoso centrale o periferico.

(…)” (doc. AI 54/5).

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 11 novembre 2008 nel quale la Dr.ssa __________, FMH in medicina interna,

non si è espressa sulla capacità lavorativa attestando, in modo del tutto generico,

che “(…) il paziente sopraccitato, noto per dolori cervico-brachiali e

lombo-crurali a destra accompagnati da alterazioni soggettive della

sensibilità, presenta dal gennaio 2008 un peggioramento del quadro clinico con

dolori cervicali anche a sinistra irradianti alla spalla e all’arto superiore

sinistro. I disturbi sono persistenti e resistenti alle terapie. E’ seguito dal

Dr. __________ FMH in neurologia e dal Dr. __________ FMH in psichiatria.”

(doc. AI 54/3).

Al

riguardo va rilevato che anche il dr. __________, nelle annotazioni 18 dicembre

2008.

– riferendosi allo scritto 7 novembre 2008 del dr. __________ indizizzato

all’assicurato, al certificato medico 11 novembre 2008 della dr.ssa __________

e al rapporto 19 novembre 2008 del dr. __________ –, ha concluso che “(…) la

nuova documentazione medica non apporta nessun nuovo elemento sia clinico che

strumentale per oggettivare un peggioramento dello stato di salute dell’A. Le

valutazioni dei diversi medici sono già state prese in considerazione

all’occa-sione delle perizie (psichiatrica Dr. __________ 20.04.2007 e

reumatologica Dr. __________ 02.10.2007) che hanno permesso di definire il

grado d’incapacità lavorativa alla base del progetto di decisione dell’UAI

(24.10-2008) (…)” (doc. AI 56/1).

Nemmeno

dal “breve rapporto d’uscita” 6 febbraio 2009 del Pronto soccorso dell’Ospedale

regionale di __________ risulta un peggioramento valetudinario duraturo (doc.

D).

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 16 marzo 2009, ha concluso

che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare o rendere

verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato,

stato di salute accertato tramite valutazione peritale psichiatrica e reumatologica.”

(VIII/Bis).

2.8.3

Rispecchiando

le perizie del dr. __________ e del dr. __________ tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7),

alle stesse può dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento.

Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti

ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialver-sicherugsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF

126.

V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato

presentava una capacità lavorativa del 100% con una diminuzione del rendimento

del 25% nella sua attività abituale e del 100% con rendimento pieno in un’atti-vità

adeguata, dal 27 dicembre 2005.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.8.4

Quanto

alla richiesta, formulata dall’avv. RA 1, di una perizia giudiziaria (“(…) si

chiede quindi viste le risultanze diametralmente opposte delle valutazioni agli

atti (quelle effettuate dall’Ufficio AI e quelle dei medici di fiducia della __________

e dei medici curanti del ricorrente dall’altra), che il qui ricorrente sia

sottoposto a perizia neutra atta a determinare lo stato fisico/psichico dello

stesso e l’impatto che questo stato ha sulla capacità lavorativa passata, presente

e in particolare futura. (…)” doc. AI 58/7), il TCA rileva quanto segue.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli

indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA del 10

luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione

e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che il dr. __________, nella perizia psichiatrica

26.

aprile 2007 (doc. AI 20/1-7) – dopo aver evidenziato che anche gli

specialisti dr. __________ e dr.ssa __________ avevano diagnosticato solo una

sindrome somatoforme –, ha criticato puntualmente e motivato le ragioni per le

quali si discostava dalle conclusioni della dr.ssa __________ e del dr. __________.

La dr.ssa __________ non si è poi più pronunciata sul caso dell’assicurato e il

dr. __________, pur avendone avuto la possibilità, non ha criticato validamente

e tempestivamente le conclusioni del perito dr. __________ limitandosi ad osservazioni

generiche e non documentate. Anche il dr. __________, avuto riguardo al

rapporto psichiatrico 14 aprile 2008 del dr. __________ e all’ulteriore documentazione

medica prodotta in sede di opposizione (doc. AI 54/1-6), ha ribadito che non è

possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute intercorso dopo

le perizie del dr. __________ e del dr. __________.

La

richiesta di una perizia giudiziaria va pertanto disattesa.

2.9

Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

L'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

Questo

Tribunale – visto che il consulente in integrazione professionale, nella nota

11.

gennaio 2008 (doc. AI 32/1-3), ha evidenziato che “(…) ho contattato

l’ingegnere sig. __________ presso la __________ di __________ il quale mi

comunica che il 90% delle attività sono pesanti, oltre a coordinare il lavoro

il capo squadra lo deve pure eseguire. Il 10% delle attività sono

amministrative (compilazioni rapporti di lavoro, ecc). In base a queste

valutazioni e leggendo l’incarto – limitazioni mediche – valuto improbabile che

l’A. riesca a riprendere la sua attività abituale in misura del 100% con

diminuzione del rendimento del 25%. Inoltre ha già effettuato tentativi con

esito negativo. (…)” (doc. AI 32/2) e (dopo il fallimento del periodo

d’accerta-mento professionale; doc. AI 41/1-4 e 42/1-2), nel rapporto finale 8

ottobre 2008 (doc. AI 46/1-3), ribadito che “(…) nel rapporto sopra citato si

ritiene improbabile che l’A. possa riprendere la sua attività abituale (si

vedano motivazioni nel rapporto del 11.01.2008). Permane comunque una CL del

100% in attività adeguate. (…)” (doc. AI 46/1) – ritiene che a ragione

l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha confrontato i redditi

da valido e da invalido e non si è fondato su un confronto percentuale.

Secondo

la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.

, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01), nel caso concreto, visto che il perito

dr. __________ ha attestato una flessione del rendimento nella sua attività

abituale del 25% a contare dal 27 dicembre 2005, sono determinanti i dati del

2006.

2.9.1

Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224) o comunque il salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in

un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel 2006, quale capo squadra nei vari

cantieri della __________, senza il danno alla salute, l’assicu-rato

avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr. 72'878.-- (5'606.-- x 13

= 72'878.-- vedi doc. AI 6/2 e 46/2).

L’importo

di fr. 72'878.--, peraltro rimasto incontestato e determinato correttamente dal

consulente in integrazione professionale sulla base di quanto attestato dal

datore di lavoro, va ritenuto quale reddito da valido per l’anno 2006.

2.9.2

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali.

(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,

8C_44/2009, consid. 3.3)

2.9.3

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (fr. 4'732.--

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12

[ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Vista

la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata

la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione professionale del 15%

– “(…) 5% per attività leggere – 10% per esperienza prof. Monovalente, cambio

di attività, difficoltà di adattamento e limitazioni mediche (…)” (doc. AI 46/2)

–, il reddito statistico da invalido corrisponde a fr. 50'317.72 (fr. 59’197.32

ridotti del 15% = fr. 50'317.72).

All’importo

di fr. 50'317.72 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti,

il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 presso il suo ultimo

datore di lavoro (fr. 72'878.--, cfr. consid. 2.9.1), è

superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1 2006, p.to 45, livello di

qualifica 3: fr. 5’422.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi = fr. 67'829.22).

Quanto

alla riduzione del 15% – a prescindere dal fatto che non è stata contestata e

ricordato che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’am-ministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid.

5b/dd e 6, pag. 80-81) – il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene adeguatamente

conto del fatto che l’assi-curato è in grado di esercitare un’attività

sostitutiva nella misura del 100% e dei suoi limiti funzionali.

2.9.4

In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2006) di fr. 72'878.-- (cfr. consid. 2.9.1) e da invalido

di fr. 50'317.72 (cfr. consid. 2.9.3), il grado d’invalidità deve essere cifrato

al 31% ([72'878 – 50'317.72] : 72'878 x 100 = 30.95% arrotondato al 31% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to il diritto ad una

rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (consid. 2.4).

2.10

In

simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata

e il ricorso respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.12

Nel

ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni

sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente

e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti.

La conclusione secondo cui la lite era già di primo achito destituita di esito

favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale

l’interessato – fatto salvo il “breve rapporto d’uscita” 6 febbraio 2009 del

Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di __________ (doc. D) – non ha

prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare le

valutazioni dei periti.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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