32.2009.37
Riduzione del reddito da invalido per motivi personali
26 agosto 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.37
Data decisione, Autorità:
26.08.2009, TCA
Titolo:
Riduzione del reddito da invalido per motivi personali
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.37
BS/vm
Lugano
26 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: , RA 1
contro
la decisione del 8 gennaio 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, precedentemente attivo quale macchinista __________, nel maggio
2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
a cura della dr.ssa __________ del __________ (__________) di __________ – la
quale aveva giudicato l’assicurato totalmente inabile nella precedente sua
attività, ma pienamente abile in altre attività (doc. AI 29) -, con decisione 8
gennaio 2009, preavvisata il 26 giugno 2008, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto
il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2007 e un quarto di rendita dal
1° marzo 2008, pari ad un grado d’invalidità del 49% (doc. AI 41).
1.2. Avverso
la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dal suo
datore di lavoro, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento
di una mezza rendita (grado d’invalidità del 51,50%) dal 1° marzo 2008 in luogo
del quarto di rendita.
Egli
contesta il reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI, in particolare la
riduzione per le limitazioni personali quantificata nella misura del 5%,
evidenziando:
" (…)
III. Motivazione
Teniamo a far rimarcare come la riduzione per
limitazioni personali del 5% adottate dal già citato Ufficio non tenga conto in
misura sufficiente delle circostanze esistenti. Il signor RI 1 non può più compiere
alcuna attività fisica pesante, come invece poteva fare in precedenza nella sua
abituale attività. Da sola, questa limitazione giustifica, in considerazione di
casi analoghi e dell'attuale giurisprudenza, una riduzione per limitazioni personali
pari almeno al 10%.
A ciò aggiunga il fatto che a causa delle sue attuali
limitazioni di salute (fra l'altro difficoltà di concentrazione e rapido
affaticamento), con una situazione sul mercato del lavoro equilibrata e
rispetto a persone pienamente abili al lavoro il signor RI 1 dovrà prevedere un
reddito inferiore e, come conseguenza, subirà un pregiudizio sul piano
salariale.
Con una rendita pari almeno al 10% si ottiene un
salario da invalido di CHF 54'190.-- (CHF 60'144 x 90%). Mettendo in relazione
codesta somma con il salario da persona valida di CHF 111'643.--, ne deriva un
grado d'invalidità del 51,50%, ragione per cui oltre alla rendita intera (grado
100%) dal 1° agosto 2007 al 29 febbraio 2008, vi è diritto a una mezza rendita
(grado 51,50%) dal 1° marzo 2008. (…)" (Doc. I, pag. 2-3)
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conferma della decisione impugnata, rilevando che la riduzione del 5% da
operare al reddito ipotetico da invalido è stata confermata dalla consulente in
integrazione professionale (in seguito: consulente).
1.4. Pendente
causa, il ricorrente ha trasmesso due decisioni 18 marzo 2009 dell’Ufficio AI
riguardanti le rendite arretrate (VI), confermando in seguito il ricorso
(VIII).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (inizio
del diritto alla rendita) è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le
modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che
gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido
sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente, a far tempo dal 1° marzo 2008, ha
diritto a mezza rendita in luogo del quarto riconosciuto dall’Ufficio AI. Pacifico
è invece il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2007 al 29 febbraio 2008.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, STFA I 689/04
del 27 dicembre 2005, STFA I 38/05 del 19 ottobre 2005).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica.
Con rapporto 7 gennaio 2008 la dr.ssa __________, attiva presso il __________,
ha valutato l’assicurato totalmente inabile nell’at- tività di macchinista __________
precedentemente svolta, ma abile al 100% “per qualsiasi altra attribuzione
di compiti e mansioni nell’ambito della stessa azienda che non prevedano responsabilità
così direttamente pregnanti verso terzi” (doc. AI 29-6/7).
Sulla
scorta della dettagliata e convincente perizia, rimasta incontestata, con
rapporto 20 giugno 2008 la consulente ha proceduto al raffronto dei redditi.
Riguardo
al reddito da valido, essa ha quantificato, sulla base dei dati ricevuti
dall’ex datore di lavoro, in fr. 111'613.-- il salario che l’assicurato avrebbe
potuto percepire da sano nel 2007.
Il
reddito da invalido è stato determinato, conformemente alla giurisprudenza federale,
sulla base dei dati salariali statistici nazionali (fra le tante, cfr. SVR 2007
UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Infatti,
nel caso in cui l’assicurato, prima del danno alla salute, non esercitava un’attività
adeguata, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso di specie, utilizzando i dati salariali nazionali forniti
dalla tabella TA1, la consulente ha fissato in fr. 60'144 (stato 2006) il
reddito statistico. Riconoscendo una riduzione del 5% - giustificata dal cambio
di attività, inattività lavorativa, difficoltà di adattamento e esperienze
professionale –, essa ha di conseguenza determinato il reddito da invalido a
fr. 57'137.-- (adeguato al 2007). Dal raffronto dei redditi è scaturito un
grado d’invalidità del 49% che dà diritto ad un quarto di rendita.
Tenuto
conto che il miglioramento della situazione valetudinaria risale al momento
della perizia psichiatrica (gennaio 2008), la rendita intera, con inizio del
diritto al 1° agosto 2007, è stata ridotta ad un quarto con effetto dal 1°
marzo 2008 (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.7. Contestato
è il grado di riduzione del reddito da invalido.
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
(…)
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra
assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze,
a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA
del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema
si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,
assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene
di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati
dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione
del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione). (…)" (sottolineatura del redattore; STCA inc. 35.2004.104 del
25 aprile 2005)
Ritornando
al caso in esame, nel rapporto 20 giugno 2008 la consulente ha tenuto conto di
una riduzione del 5% giustificata “dal cambio di attività, inattività lavorativa,
difficoltà di adattamento e esperienza professionale” (doc. AI 38-3).
Avendo essa elencato più di un fattore personale di rilievo, la riduzione deve
corrispondere almeno al 10%. Una riduzione maggiore non si giustifica, poiché
l’assicurato, nonostante il danno alla salute psichico, può comunque svolgere a
tempo pieno un’attività diversa da quella di macchinista __________ e non ha
un’età vicina al pensionamento ordinario.
Stante
quanto sopra, il reddito da invalido ammonta a fr. 54'130.--
(90% di 60'144).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 111'613.-- con quello da invalido
di fr. 54'130.--, risulta un grado d’invalidità del 51,50% ([111'613 - 54'130]
x 100 : 111'613) che conferisce il diritto ad una mezza rendita.
Ne
consegue che, annullata la decisione contestata, dal 1° agosto 2007
l’insorgente ha diritto ad una rendita intera, ridotta a mezza rendita dal 1°
marzo 2008.
2.8 Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI.
L’insorgente vittorioso non ha diritto a ripetibili essendo stato patrocinato
dal datore di lavoro e non da un avvocato o persona qualificata (sul diritto a
ripetibili di un assicurato vincente, patrocinato da enti o persone qualificate
cfr. DTF 126 V 11).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto
§
La decisione 8 gennaio 2009 è annullata.
§
RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2007, ridotta a mezza
rendita dal 1° marzo 2008.
Considerandi
2.
Le
spese complessive di fr. 200.— sono a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster