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Decisione

32.2009.37

Riduzione del reddito da invalido per motivi personali

26 agosto 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica.

Con rapporto 7 gennaio 2008 la dr.ssa __________, attiva presso il __________,

ha valutato l’assicurato totalmente inabile nell’at- tività di macchinista __________

precedentemente svolta, ma abile al 100% “per qualsiasi altra attribuzione

di compiti e mansioni nell’ambito della stessa azienda che non prevedano responsabilità

così direttamente pregnanti verso terzi” (doc. AI 29-6/7).

Sulla

scorta della dettagliata e convincente perizia, rimasta incontestata, con

rapporto 20 giugno 2008 la consulente ha proceduto al raffronto dei redditi.

Riguardo

al reddito da valido, essa ha quantificato, sulla base dei dati ricevuti

dall’ex datore di lavoro, in fr. 111'613.-- il salario che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano nel 2007.

Il

reddito da invalido è stato determinato, conformemente alla giurisprudenza federale,

sulla base dei dati salariali statistici nazionali (fra le tante, cfr. SVR 2007

UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Infatti,

nel caso in cui l’assicurato, prima del danno alla salute, non esercitava un’attività

adeguata, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso di specie, utilizzando i dati salariali nazionali forniti

dalla tabella TA1, la consulente ha fissato in fr. 60'144 (stato 2006) il

reddito statistico. Riconoscendo una riduzione del 5% - giustificata dal cambio

di attività, inattività lavorativa, difficoltà di adattamento e esperienze

professionale –, essa ha di conseguenza determinato il reddito da invalido a

fr. 57'137.-- (adeguato al 2007). Dal raffronto dei redditi è scaturito un

grado d’invalidità del 49% che dà diritto ad un quarto di rendita.

Tenuto

conto che il miglioramento della situazione valetudinaria risale al momento

della perizia psichiatrica (gennaio 2008), la rendita intera, con inizio del

diritto al 1° agosto 2007, è stata ridotta ad un quarto con effetto dal 1°

marzo 2008 (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.7. Contestato

è il grado di riduzione del reddito da invalido.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

(…)

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze,

a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA

del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema

si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati

dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione). (…)" (sottolineatura del redattore; STCA inc. 35.2004.104 del

25 aprile 2005)

Ritornando

al caso in esame, nel rapporto 20 giugno 2008 la consulente ha tenuto conto di

una riduzione del 5% giustificata “dal cambio di attività, inattività lavorativa,

difficoltà di adattamento e esperienza professionale” (doc. AI 38-3).

Avendo essa elencato più di un fattore personale di rilievo, la riduzione deve

corrispondere almeno al 10%. Una riduzione maggiore non si giustifica, poiché

l’assicurato, nonostante il danno alla salute psichico, può comunque svolgere a

tempo pieno un’attività diversa da quella di macchinista __________ e non ha

un’età vicina al pensionamento ordinario.

Stante

quanto sopra, il reddito da invalido ammonta a fr. 54'130.--

(90% di 60'144).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 111'613.-- con quello da invalido

di fr. 54'130.--, risulta un grado d’invalidità del 51,50% ([111'613 - 54'130]

x 100 : 111'613) che conferisce il diritto ad una mezza rendita.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, dal 1° agosto 2007

l’insorgente ha diritto ad una rendita intera, ridotta a mezza rendita dal 1°

marzo 2008.

2.8 Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI.

L’insorgente vittorioso non ha diritto a ripetibili essendo stato patrocinato

dal datore di lavoro e non da un avvocato o persona qualificata (sul diritto a

ripetibili di un assicurato vincente, patrocinato da enti o persone qualificate

cfr. DTF 126 V 11).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto

§

La decisione 8 gennaio 2009 è annullata.

§

RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2007, ridotta a mezza

rendita dal 1° marzo 2008.

Considerandi

2.

Le

spese complessive di fr. 200.— sono a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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