32.2009.39
Seconda domanda di prestazioni AI respinta perché non vi è stata una rilevante modifica della capacità lavorativa. Il peggioramento delle condizioni di salute successivo alla decisione non può essere
10 agosto 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2009.39
Data decisione, Autorità:
10.08.2009, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni AI respinta perché non vi è stata una rilevante modifica della capacità lavorativa. Il peggioramento delle condizioni di salute successivo alla decisione non può essere preso in considerazione
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.39
BS/vm
Lugano
10 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 gennaio 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, già professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizie, nel novembre
2003 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
Sulla
base degli accertamenti medici ed economici esperiti, con decisioni 14 dicembre
2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita
intera dal 1° dicembre 2004, ridotta a mezza rendita dal 1° marzo 2005. La rendita
è stata soppressa con effetto 1° settembre 2005 non presentando più l’interessata
un grado d’invalidità pensionabile.
Il
ricorso contro le succitate decisioni è stato respinto da questa Corte con sentenza
25 gennaio 2008, cresciuta in giudicato (inc. 32.2007.33).
1.2. Nel
luglio 2008 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 52-1).
Con
decisione 11 gennaio 2009, preavvisata il 17 novembre 2008, l’Ufficio AI ha respinto
la succitata richiesta non risultando dalla documentazione medica raccolta
durante la procedura amministrativa - valutata dal SMR (Servizio medico
regionale dell’AI) - una modifica della residua capacità lavorativa,
rispettivamente del grado d’invalidità del 25% fissato nelle pronunzie 14 dicembre
2006.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, tramite il suo rappresentante, ha inoltrato
il presente tempestivo ricorso.
Facendo
presente un peggioramento cardiologico e di aver subito un’asportazione
parziale dell’utero a causa di un tumore, l’insorgente postula la retrocessione
degli atti all’Ufficio AI per un’approfondita valutazione medica.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la confermata della decisione
impugnata e la conseguente reiezione del ricorso. Secondo l’amministrazione,
sulla base del parere del SMR, la nuova documentazione medica prodotta non
permette di accertare una modifica dello stato di salute dell’assicurata - con
ripercussione duratura sulla residua capacità lavorativa - e quindi non si
giustifica una diversa valutazione del grado d’invalidità rispetto alle
precedenti decisioni del 2006.
1.5. Pendente
causa, il 28 aprile 2009 il rappresentante della ricorrente ha prodotto
ulteriore documentazione medica (X), trasmessa all’Ufficio AI per una presa di
posizione (XI).
Con
osservazioni 8 maggio 2009 l’amministrazione ha sostenuto che il peggioramento
cardiaco documentato è posteriore alla decisione contestata e che quindi tale
modifica dello stato di salute verrà presa in considerazione nell’ambito di una
nuova domanda di prestazioni (XII).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se, rispetto alle decisioni 14 dicembre 2006, è
intervenuto un rilevante e duraturo peggioramento dello stato di salute della
ricorrente, con ripercussioni sulla residua capacità lavorativa,
rispettivamente sul grado d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di
prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nel
caso in esame va detto che, nell’ambito delle precedenti decisioni, sulla base
della perizia reumatologica 31 agosto 2004 a cura del dr. __________ e psichiatrica
23 maggio 2005 del dr. __________, l’assicurata è stata ritenuta abile al 75%
in attività adeguate dal giugno 2005.
Tenuto
conto di tale residua capacità lavorativa, mediante il consueto raffronto dei
redditi, l’Ufficio AI aveva determinato un grado d’invalidità del 25%, sopprimendo
di conseguenza il dritto alla rendita con effetto 1° settembre 2005 (tre mesi dopo
il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI).
Con
il presente ricorso l’assicurata, facendo capo a diversa documentazione medica,
sostiene un rilevante peggioramento delle sue condizioni di salute causante
un’incapacità lavorativa maggiore di quella precedentemente accertata.
Orbene,
da un attento esame della documentazione prodotta dall’insorgente, questo TCA
non può che confermare l’as- senza di una rilevante modifica, presente al
momento della decisone impugnata, delle condizioni di salute.
Innanzitutto
va rilevato che il rapporto 5 agosto 2008 del medico curante non permette di
sostanziare alcun peggioramento (doc. AI 61-1). In primo luogo, come
giustamente rilevato nella nota 12 novembre 2008 del dr. __________ del SMR
(doc. AI 68-1), le diagnosi riportate sono già state prese in considerazione in
occasione delle due summenzionate perizie specialistiche.
Con
riferimento al rapporto 7 ottobre 2008 dr. __________ (primario di ginecologia
– ostetricia all’Ospedale __________; doc. AI 66-2), nella citata nota 12
novembre 2008 il dr. __________ ha rettamente rilevato che l’intervento di isterectomia
a seguito di un utero miomatoso, di natura benigna, con prognosi favorevole,
giustifica una totale incapacità lavorativa di al massimo 3 mesi. Non risulta infatti
che successivamente all’intervento l’assicurata abbia avuto delle complicazioni.
L’insorgente
sostiene che a causa della citata patologia all’utero, unitamente a quella
cardiaca di cui si parlerà nel prosieguo, essa si trova in cura psichiatrica
presso la dr.ssa __________. Dagli atti di causa risulta che l’assicurata è stata
paziente della menzionata psichiatra (doc. AI 21-2). Il perito dr. __________,
con referto 18 agosto 2005, ha valutato una capacità lavorativa del 75%
suscettibile di migliorare fino al 100%; tale valutazione è stata del resto
confermata con la STCA 25 gennaio 2008.
Ora,
l’assicurata non ha prodotto alcun aggiornamento medico della situazione
psichiatrica, come parrebbe essere stato preannunciato in sede ricorsuale, e
quindi non sono state rese verosimili modifiche della sfera extra-somatica. Va qui
ricordato che la problematica fibromatosa all’utero è stata definitivamente e positivamente
risolta con l’intervento di isterectomia del 26 giugno 2006, motivo per cui,
almeno per questa patologia, non vi dovrebbero essere delle ripercussioni di natura
psichiatrica.
In
merito alla patologia cardiaca, l’insorgente evidenzia che nel referto 20
ottobre 2008 del __________ (doc. C) è stata riscontrata una progressione della
malattia coronaria con lesione subtotale RCA e lesione intermedia del RIVA. Ciò
non vuole dire che vi sia stata una ripercussione sulla capacità lavorativa.
Nella nota 4 marzo 2009 il SMR ha infatti rilevato che dalla nuova
documentazione “risulta che è stata eseguita con successo una nuova
dilatazione coronaria” (IV), poiché nel citato referto del __________ si
legge che la lesione subtotale RCA è stata trattata con un impianto di stent,
mentre per la lesione intermedia al RIVA è stato optato per un trattamento
conservativo. Nella medesima nota il SMR ha poi pertinentemente osservato che “in
assenza di complicazioni (come nel presente caso) dopo una dilatazione il
ricupero è rapido (settimane)”.
Pendente
causa, l’assicurata ha documentato una modifica della situazione cardiologica.
Con riferimento al rapporto 2 aprile 2009 del __________ relativo ad un secondo
ricovero, con nota 6 maggio 2009 il SMR ha rilevato un peggioramento. Infatti,
dalla coronografia 1° aprile 2009 è emersa una stenosi significativa all’ostio
dell’arteria interventricolare anteriore prossimale ed una stenosi subocclusiva
al ramo intermedio (doc. E1). Va qui ricordato che per costante giurisprudenza
il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in
base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata
è stata resa, nel caso in esame l’11 gennaio 2009. I fatti accaduti posteriormente
e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno
2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella
causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000
pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi
citate). Come visto, il peggioramento cardiaco, con eventuali ripercussioni
sulla residua capacità lavorativa, è stato attestato dal 1° aprile 2009 e
quindi non può essere preso in considerazione nella presente procedura. Per
questi motivi, nelle osservazioni 8 maggio 2009 l’Ufficio AI ha rettamente
fatto presente che tale modifica dello stato di salute potrà essere tenuta in
considerazione nell’ambito di una nuova richiesta di prestazioni AI (XII).
Visto
quanto sopra, è da ritenere da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che non essendo stata riscontrata
una modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della residua capacità
lavorativa, l’assicurata, sino al momento della decisione impugnata, non presenta
un grado d’invalidità pensionabile.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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