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Decisione

32.2009.39

Seconda domanda di prestazioni AI respinta perché non vi è stata una rilevante modifica della capacità lavorativa. Il peggioramento delle condizioni di salute successivo alla decisione non può essere

10 agosto 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P.

p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.5. Nel

caso in esame va detto che, nell’ambito delle precedenti decisioni, sulla base

della perizia reumatologica 31 agosto 2004 a cura del dr. __________ e psichiatrica

23 maggio 2005 del dr. __________, l’assicurata è stata ritenuta abile al 75%

in attività adeguate dal giugno 2005.

Tenuto

conto di tale residua capacità lavorativa, mediante il consueto raffronto dei

redditi, l’Ufficio AI aveva determinato un grado d’invalidità del 25%, sopprimendo

di conseguenza il dritto alla rendita con effetto 1° settembre 2005 (tre mesi dopo

il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI).

Con

il presente ricorso l’assicurata, facendo capo a diversa documentazione medica,

sostiene un rilevante peggioramento delle sue condizioni di salute causante

un’incapacità lavorativa maggiore di quella precedentemente accertata.

Orbene,

da un attento esame della documentazione prodotta dall’insorgente, questo TCA

non può che confermare l’as- senza di una rilevante modifica, presente al

momento della decisone impugnata, delle condizioni di salute.

Innanzitutto

va rilevato che il rapporto 5 agosto 2008 del medico curante non permette di

sostanziare alcun peggioramento (doc. AI 61-1). In primo luogo, come

giustamente rilevato nella nota 12 novembre 2008 del dr. __________ del SMR

(doc. AI 68-1), le diagnosi riportate sono già state prese in considerazione in

occasione delle due summenzionate perizie specialistiche.

Con

riferimento al rapporto 7 ottobre 2008 dr. __________ (primario di ginecologia

– ostetricia all’Ospedale __________; doc. AI 66-2), nella citata nota 12

novembre 2008 il dr. __________ ha rettamente rilevato che l’intervento di isterectomia

a seguito di un utero miomatoso, di natura benigna, con prognosi favorevole,

giustifica una totale incapacità lavorativa di al massimo 3 mesi. Non risulta infatti

che successivamente all’intervento l’assicurata abbia avuto delle complicazioni.

L’insorgente

sostiene che a causa della citata patologia all’utero, unitamente a quella

cardiaca di cui si parlerà nel prosieguo, essa si trova in cura psichiatrica

presso la dr.ssa __________. Dagli atti di causa risulta che l’assicurata è stata

paziente della menzionata psichiatra (doc. AI 21-2). Il perito dr. __________,

con referto 18 agosto 2005, ha valutato una capacità lavorativa del 75%

suscettibile di migliorare fino al 100%; tale valutazione è stata del resto

confermata con la STCA 25 gennaio 2008.

Ora,

l’assicurata non ha prodotto alcun aggiornamento medico della situazione

psichiatrica, come parrebbe essere stato preannunciato in sede ricorsuale, e

quindi non sono state rese verosimili modifiche della sfera extra-somatica. Va qui

ricordato che la problematica fibromatosa all’utero è stata definitivamente e positivamente

risolta con l’intervento di isterectomia del 26 giugno 2006, motivo per cui,

almeno per questa patologia, non vi dovrebbero essere delle ripercussioni di natura

psichiatrica.

In

merito alla patologia cardiaca, l’insorgente evidenzia che nel referto 20

ottobre 2008 del __________ (doc. C) è stata riscontrata una progressione della

malattia coronaria con lesione subtotale RCA e lesione intermedia del RIVA. Ciò

non vuole dire che vi sia stata una ripercussione sulla capacità lavorativa.

Nella nota 4 marzo 2009 il SMR ha infatti rilevato che dalla nuova

documentazione “risulta che è stata eseguita con successo una nuova

dilatazione coronaria” (IV), poiché nel citato referto del __________ si

legge che la lesione subtotale RCA è stata trattata con un impianto di stent,

mentre per la lesione intermedia al RIVA è stato optato per un trattamento

conservativo. Nella medesima nota il SMR ha poi pertinentemente osservato che “in

assenza di complicazioni (come nel presente caso) dopo una dilatazione il

ricupero è rapido (settimane)”.

Pendente

causa, l’assicurata ha documentato una modifica della situazione cardiologica.

Con riferimento al rapporto 2 aprile 2009 del __________ relativo ad un secondo

ricovero, con nota 6 maggio 2009 il SMR ha rilevato un peggioramento. Infatti,

dalla coronografia 1° aprile 2009 è emersa una stenosi significativa all’ostio

dell’arteria interventricolare anteriore prossimale ed una stenosi subocclusiva

al ramo intermedio (doc. E1). Va qui ricordato che per costante giurisprudenza

il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in

base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata

è stata resa, nel caso in esame l’11 gennaio 2009. I fatti accaduti posteriormente

e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno

2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella

causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000

pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5

giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi

citate). Come visto, il peggioramento cardiaco, con eventuali ripercussioni

sulla residua capacità lavorativa, è stato attestato dal 1° aprile 2009 e

quindi non può essere preso in considerazione nella presente procedura. Per

questi motivi, nelle osservazioni 8 maggio 2009 l’Ufficio AI ha rettamente

fatto presente che tale modifica dello stato di salute potrà essere tenuta in

considerazione nell’ambito di una nuova richiesta di prestazioni AI (XII).

Visto

quanto sopra, è da ritenere da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che non essendo stata riscontrata

una modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della residua capacità

lavorativa, l’assicurata, sino al momento della decisione impugnata, non presenta

un grado d’invalidità pensionabile.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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