32.2009.41
A giusta ragione l'UAI ha rifiutato la richiesta di prestazioni per assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni (provv. sanitari) a causa di un ritardo di sviluppo delle vie visive. Negata inferm
10 dicembre 2009Italiano46 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.41
Data decisione, Autorità:
10.12.2009, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'UAI ha rifiutato la richiesta di prestazioni per assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni (provv. sanitari) a causa di un ritardo di sviluppo delle vie visive. Negata infermita congenita
INFERMITÀ CONGENITE
PROVVEDIMENTO SANITARIO
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 5 cpv. 2 LAI
art. 8 cpv. 2 LAI
art. 12 LAI
art. 12 cpv. 2 LAI
art. 13 cpv. 1 LAI
art. 13 cpv. 2 LAI
art. 3 cpv. 2 LPGA
art. 8 cpv. 2 LPGA
art. 2 cpv. 1 OAI
art. 2 cpv. 2 OAI
art. 2 cpv. 3 OAI
art. 1 OIC
art. 1 cpv. 2 OIC
art. 2 cpv. 1 OIC
art. 2 cpv. 2 OIC
art. 2 cpv. 3 OIC
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.41
LG/DC/sc
Lugano
10 dicembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 gennaio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
il 24 marzo 2008, ha inoltrato in data 25 giugno 2008, per il tramite del padre,
una richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i
20 anni (provvedimenti sanitari), a causa di un ritardo di sviluppo delle vie
visive (delayed visual maturation) (doc. AI 3-1/3).
1.2. Con
decisione del 13 gennaio 2009 (doc. AI 17-1), preavvisata con progetto del 14
novembre 2008 (doc. AI 13-1), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
dell’assicurato con la seguente motivazione:
"
Sulla base della documentazione medica in nostro
possesso, non è presente un’infermità congenita ai sensi dell’Ordinanza sulle
infermità congenite (OIC). Mancano altresì le condizioni per la copertura dei
costi in conformità con l’art. 12 LAI in quanto lo stato patologico non è
ancora stabilizzato."
1.3. Contro
questa decisione RA 1, per conto del figlio RI 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA proponendo in via principale la rinuncia alla richiesta di
rimborso delle spese finora sostenute a condizione che “ci sia una Vostra
conferma che se nel futuro la situazione visiva di RI 1 dovesse mostrare una
modifica dello stato apparente attuale della malattia con necessità di supporti
visivi o qualsiasi accertamento medico o altre spese correlate, sia riattivata
automaticamente la pratica AI in essere”, in subordine ella ha postulato il
rimborso delle prestazioni AI in applicazione della cifra 423 OIC (doc. I).
A sostegno
delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto il rapporto medico del 13
agosto 2008 del Dr. __________ (doc. B).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo aver nuovamente sottoposto il caso all’esame del SMR, ha
richiamato i contenuti della propria decisione postulandone l’integrale
conferma (doc. IV + bis).
1.5. In data 11
marzo 2009 (doc. VI) RA 1 ha ribadito le proprie ragioni allegando lo scritto del
13 marzo 2009 del Dr. __________ (doc. C).
Il doc.
VI con relativo annesso è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc.
VII).
1.6. Con le
osservazioni del 27 marzo 2009 l’UAI, dopo aver sottoposto il certificato del
Dr. __________ al vaglio del SMR, si è riconfermato nel proprio provvedimento
(doc.VIII+bis).
Fatti
I doc.
VII, VII+bis sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. IX).
1.7. In data 28
luglio 2009 il TCA ha interpellato il Dr. __________ in merito alla patologia
di cui soffre l’assicurato (doc. X).
Il Dr. __________
ha risposto in data 3 agosto 2009 (doc. XI).
1.8. I doc. X e
XI sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XII).
L’UAI ha
fornito la propria presa di posizione il 1° settembre 2009 (doc. XIII), mentre
l’assicurato è rimasto silente.
Il doc.
XIII è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).
1.9. In data 11
settembre 2009 il TCA ha nuovamente interpellato il Dr. __________ in merito
alla patologia di cui soffre l’assicurato (doc. XV).
Il Dr. __________
ha risposto in data 16 settembre 2009 (doc. XVI).
1.10. I doc. XV e
XVI sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XVII).
L’UAI ha
inviato le proprie osservazioni l’8 ottobre 2009 (doc. XIX+bis) mentre
l’assicurato il 10 ottobre 2009 (doc. XXI).
I doc.
XIX e XXI sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XX e XXII).
1.11. Questa Corte,
in data 16 ottobre 2009, ha interpellato prima l’UAI e successivamente il
Servizio ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) ponendo loro alcuni quesiti
in merito alle prestazioni erogate dal SOIC (doc. XXIII, XXVI).
L’UAI ha
risposto il 6 novembre 2009 (doc. XXV), mentre il SOIC il 10 novembre (doc.
XXVII+1).
I doc.
XXIII, XXV, XXVI e XXVII+1 sono stati trasmessi alle parti per osservazioni
(doc. XXVIII).
1.12. Il 23
novembre 2009 i signori RI 1 hanno si sono riconfermati nelle loro precedenti
argomentazioni (doc. XXIX + bis), mentre l’UAI ha prodotto le proprie
osservazioni il 30 novembre 2009 (doc. XXX + 1/4).
I doc.
XXIX+bis e XXX+1/4 sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XXXI, XXXII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire, da una parte, se si è in presenza di un’infermità congenita di cui
alla cifra 423 OIC, con la conseguente possibilità per l'assicurato di
beneficiare di provvedimenti sanitari per la cura di tale infermità,
dall’altra, se all’assicurato può essere riconosciuta la garanzia dei costi in
conformità all’art.12 LAI.
L'art. 13
cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno
diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il
diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità
d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni
consuete (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti . Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca
importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo
uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato
l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa
autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare
per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei
criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli
aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173
consid. 2b con riferimenti).
Giusta
l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in
allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità
congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità
congenite giusta l'articolo 13 LAI.
L’art. 2
cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti
sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.
Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è
necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio
del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari
necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).
Sono
reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita
tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a
conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.
3 OIC).
2.3. I
provvedimenti necessari volti alla cura delle infermità congenite riguardano in
particolare la cura delle conseguenze e delle manifestazioni che, da un punto
di vista medico, fanno parte dell'insieme dei sintomi che riguardano
l'infermità congenita interessata (U. Meyer-Blaser, "Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung", Ed. Schulthess Polygraphisches Verlag,
Zurigo 1997, p. 103).
Il
diritto a provvedimenti sanitari si estende, eccezionalmente, anche al
trattamento di danni alla salute secondari, che non fanno più parte
dell'insieme di sintomi dell'infermità congenita, ma che, secondo l'esperienza
medica, sono spesso la conseguenza di questa infermità (Pra 1991 Nr. 214 p. 904
consid. 1a; DTF 100 V 41 consid. 1a; RCC 1971 p. 560;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Ginevra 1991, p. 235 segg., 241).
Secondo la giurisprudenza tra l'infermità congenita e il disturbo
manifestatosi deve esserci pertanto un nesso causale adeguato qualificato (DTF
129 V 210 consid. 3.3; Pra 1991 Nr. 214 p. 903). Ciò è il caso se i sintomi
sono una conseguenza frequente dell'infermità congenita in esame. Il criterio è
puramente quantitativo (cfr. giurisprudenza citata in Scartazzini, op. cit. p.
240, 241). Solo se vi è un nesso causale adeguato qualificato il diritto
all'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita è dato
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 104 e giurisprudenza federale citata). Non è invece
necessario che l’affezione secondaria sia una conseguenza diretta
dell'infermità congenita. Anche conseguenze indirette possono esserlo (Pra 1991
Nr. 214 p. 903 consid. 3b).
In tal
senso, il marginale no. 11 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari
d’integrazione per l’invalidità) dispone che la cura di un danno alla salute
conseguente all’infermità congenita è a carico dell’AI se le manifestazioni
patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi dell’infermità congenita.
A tal
proposito va ricordato che in una sentenza 32.2004.24 del 21 ottobre 2004
questo Tribunale, accogliendo il ricorso di un assicurato minorenne
beneficiario di provvedimenti sanitari per la cura di un vizio cardiaco
cianotico congenito (OIC 313), ha obbligato l’Ufficio AI ad assumere il
trattamento di una encefalopatia ipossico-ischemica, scatenata in parte da un
infetto delle vie respiratorie, messo in relazione diretta con l’affezione
congenita assicurata (inc. 32.2004.24).
2.4. Secondo il
marg. 14 CPSI gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari dal momento
in cui l’infermità congenita richiede una cura e questa ha buone possibilità di
successo. Il trattamento medico dev’essere accordato finché è indicato il
rapporto tra possibile successo e costi della cura che deve essere sostenibile.
A intervalli ragionevoli occorre esaminare se tali esigenze sono rispettate. Se
l’infermità o il provvedimento terapeutico lo giustificano, si deve limitare la
durata della prestazione.
I controlli medici
nell’ambito di un’infermità congenita riconosciuta, in particolare nel caso di
un vizio cardiaco, che non necessita ancora di un trattamento o non può essere
ancora curata, rientrano nella cura di un’infermità congenita (marg. 16 CPSI).
In tale contesto, il marg. 313 CPSI specifica che gli assicurati che soffrono
di una malformazione al cuore che non necessita (ancora) di una cura e vera
proprio hanno diritto alla presa a carico delle spese dei controlli medici
necessari.
In
una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 43, il TFA ha stabilito che i
procedimenti diagnostici (in casu: esame cromosomico) non contano come
provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 seg. LAI poiché non hanno
carattere terapeutico.
2.5. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000
nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti;
SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV
Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV
Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. L’Ufficio AI
ha fondato la decisione del 13 gennaio 2009 sulla base delle annotazioni del 24
ottobre 2008 del medico del SMR, Dr.ssa __________, che ha rilevato quanto
segue:
"
Il disturbo indicato non corrisponde ad
un’infermità congenita. Si tratta di un ritardo dello sviluppo delle vie
visive, in pratica di un processo fisiologico di maturazione che avviene però
in questo caso in modo più lento. Attualmente non è possibile indicare se per
questo assicurato, a causa di questo ritardo di maturazione, la vista si
troverà compromessa in futuro e ciò potrà essere verificato grazie ai prossimi
controlli previsti nei prossimi mesi benché, solitamente, nella maggior parte
dei casi lo sviluppo avviene in modo completo anche se con alcuni mesi di
ritardo.
La letteratura indica che gli stimoli più utili e
importanti per i bambini affetti da DVM (delayed vision maturatio o ritardo
della maturazione delle vie visive), la cui causa non è nota, sono le attività
svolte con i genitori e la fratria. Non peraltro esistono cure mediche
specifiche. Ciò è quanto può essere dichiarato dal punto di vista medico. Alla
luce di tali dati, un'eventuale presa a carico, fino alla maturazione delle vie
visive, secondo l’art. 12 è da discutere con il servizio giuridico” (doc. AI
11-1)
Da parte
sua il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 13 febbraio 2009 del Dr. __________,
spec. FMH in pediatria, che ha diagnosticato un ritardo congenito della
maturazione visiva (delayed visual maturation) e indicato un’infermità
congenita cifra 426 OIC (doc. B).
Il medico
curante ha poi fornito le seguenti indicazioni:
"
(…)
C.
Domande generali per il medico:
1.
Lo stato di salute dell’assicurato è: miglioramento
Considerandi
2.
La possibilità di una futura integrazione
nella vita professionale può essere migliorata in modo sostanziale con
provvedimenti sanitari ? Sì
3.
L’assicurato ha bisogno di apparecchi di
cura o di mezzi ausiliari ? Sì
4.
L’assicurato ha bisogno di trattamento /
terapia ? Sì
5.
Esiste una necessità supplementare
d’assistenza o di sorveglianza personale dovute all’invalidità rispetto a
quelle fornite a una persona non invalida della stessa età ? Sì
Se sì, da quando ? Nascita
D.
Dati medici
1.
Trattamento dal: 30.05.2008 al (tutt’ora da stabilire)
Nel caso di neonati, trattamento
intensivo dal:
2.
Ultima consultazione del: 08.07.2008
3.
Anamnesi: nulla da segnalare
nell’anamnesi perinatale. A partire dall’età di due mesi, si constata l’assenza
di fissazione oculare. I primi accertamenti (Dr. __________, oftalmologo, Dr. __________.
__________) sfociano in referti di normalità. Un’investigazione più
approfondita, comprendente la registrazione dell’elettroretinogramma e dei
potenziali evocati visivi, effettuati dall’ospedale oftalmico di __________
(Dr. __________) permettono di porre la diagnosi di ritardo di maturazione
visiva. La risonanza magnetica cerebrale è normale.
4.
Disturbi soggettivi: assenza di fissazione oculare
5.
Constatazioni: vedi sopra
6.
Esami specialistici: vedi sopra
7.
Programma di cura (inizio/durata) / prognosi: verso i 4 mesi, RI 1 inizia, fortunatamente, a entrare in contatto
visivo. Si continua con la sorveglianza neuropediatrica e oftalmologica.
Iniziamo un programma di rieducazione low vision presso la signora __________.
Stando alla letteratura, il ripristino della funzione visiva dovrebbe essere
totale o parziale, sull’arco di 12-24 mesi. Ne decorre la necessità di seguire
il paziente in modo molto regolare e di farlo beneficiare, se è il caso, anche
di misure ortottiche o di apparecchiature.
8.
a Domicilio? No (in futuro,
eventualmente, interventi mirati di stimolazione visiva, anche a domicilio).”
(doc. B).
Il Dr. __________
dell’Ospedale oftalmico ____________________, nel proprio referto del 14 luglio
2008.
ha espresso la seguente valutazione:
"
(…)
Cher __________,
Je te remercie de m'avoir adressé ce petit garçon
que j'ai examiné sous narcose le 26.06.2008.
RI 1 est né à terme, après une grossesse sans
complication. Le développernent staturopondéral est absolument normal. Les
parents ont été frappé par une absence de fixation et un comportement visuel de
malvoyant sévère (pas de fixation, pas de mouvements de poursuite, pas
d'éblouissement par les lumières fortes). L'examen ophtalmologique que tu as
pratiqué ne permettait pas de mettre en évidence une quelconque pathologie.
Résumé du status :
● Autoréfraction: +1.25 = -0.5 à 176° à droite,
+1.5 «= -0.25 à 162° à gauche.
● Biomicroscope: aucune pathologie cornéenne,
cristallinienne ou vitréenne. Pupilles dilatées à 6 mm ddc. Aucun défect irien à la transillumination ddc.
● Diamètre cornéen: 11.5 mm ddc.
● Tension ocuIaire: 10 mmHg ddc.
● Fond d'oeil: nerf optique sain, excavé à 20‑30%
ddc, bien coloré ddc. Macula en ordre ddc avec un bon reflet de la limitante
interne ddc. Vaisseaux rétiniens en ordre ddc. La mi-périphérie de la rétine est modérément dépigmentée ddc, surtout nosatement.
● ERG fullfield: (cf copie ci-jointe) examen
photopique et scotopique dans les limites de la norme ddc.
● Potentiels évoqués visuels au flash: (cf copie
ci-jointe) l'onde P 100 n'est pas enregistrable mais un potentiel posifif
retardé à environ 200 ms est enregistrable ddc, avec une meilleure amplitude du
cótè gauche que du côté droit.
Impression:
L'examen oculaire de RI 1 est normal ddc, et je
pense que l'hypopigmentation relative de la rétine mi‑périphérique est
encore dans les limites de la norme. Notamment, je n'ai pas trouvé de transillumination
irienne et le reflet fovéolaire est bien présent ddc, rendant très peu probabie
la présence d'un albinisme oculaire.
Le nerf optique est bien coloré, et de taille
normale. Il n'y a donc pas de malformation du nerf optique et il n'y a pas
d'atrophie du nerf optique.
L'ERG fullfield est normal, rendant impossible la
présence d'une rétinopathie dégénérative sévère type amaurose congénitale de
Leber.
Enfin, les PEV sont anormaux ddc, et le
diagnostic le plus probable est celui d'un retard de maturation des voies
visuelles. En principe, dans cette pathologie, le développèment de la
vision se fait au bout de plusieurs moís, et vers 18‑24 mois, la
maturation des voies visuelles est atteinte. Très souvent, les performances
visuelles de ces enfants sont normales ou quasiment normales. En discutant avec
les parents de RI 1 ces derniers ont remarqué depuis environ 10‑ 15
jours, un changement dans le comportement visuel de RI 1. En effet, ce demier
fixe et poursuit certains objets et semble étre un peu géné par les lumières
fortes. Ceci est évidemment très rassurant et confirme cette suspicion de
retard de maturation des voies visuelles.
Je recommande quand méme qu'une IRM cérébrale soit
effectuée, si le Dr __________ n'y voit pas d'inconvénient, ceci afin d'exclure
formellement toute possibilité de malformation intracrânienne associée.
J'ai discuté assez longuement avec les parents de
RI 1, concernant le diagnostic de probabilité et le pronostic de RI 1. J’ai
recommandé qu'ils prennent contact avec toi afin qu'un suivi par le Département
Basse‑Vision du canton du __________ soit effectué. En effet, une
stimulation adéquate ne peut avoir qu'une influence favorable sur le développement
visuel de RI 1. ” (doc. AI 8-3).
2.7
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Nella
fattispecie il ricorrente ha postulato il riconoscimento del “ritardo della
maturazione visiva” (delayed visual maturation) quale infermità
congenita di cui alla cifra 423 OIC.
Nel
capitolo riguardante le affezioni degli organi dei sensi, infermità congenite
dell’occhio, la cifra 423 OIC elenca, quali infermità congenite riconosciute,
le malformazioni e affezioni congenite del nervo ottico con acuità visiva di 0,2
o meno ad un occhio o 0,4 o meno ai due occhi (dopo correzione del vizio di
rifrazione).
Questa
Corte condivide la valutazione dell’Ufficio AI che, sulla base delle
annotazioni del SMR, ha negato la presenza di un’infermità congenita della
cifra 423 OIC.
Al
riguardo va innanzitutto rilevato che sia il medico curante Dr. __________ che
gli specialisti Dr. __________ e Dr. __________ e la Dr.ssa __________
concordano con la diagnosi concernente RI 1 di “ritardo della maturazione
visiva (delayed visual maturation)” (cfr. doc. AI 6-1/5, 7-1, 8-1, 11-1).
Tuttavia,
il Dr. __________ ha indicato chiaramente l’assenza di malformazioni e atrofia
del nervo ottico: “Le nerf optique est bien coloré, et de taille
normale. Il n'y a donc pas de malformation du nerf optique
et il n'y a pas d'atrophie du nerf optique” (doc. AI
8-4).
La
patologia di cui soffre l’assicurato è da ricondurre ad un ritardo dello
sviluppo delle vie visive: “retard de maturation des voies visuelles”
che - a mente degli specialisti - ha una prognosi favorevole sull’arco di 18-24
mesi (cfr. doc. AI 6-6) e non ad una malformazione o affezione congenita del
nervo ottico.
In pratica si tratta di un
ritardo nel processo fisiologico di maturazione delle vie visive. L’esame
oculare è risultato normale e non vi sono patologie del nervo ottico (cfr.
rapporto 14 luglio 2007 Dr. __________ e doc. IV bis).
Inoltre e soprattutto questa
Corte in data 28 luglio 2009 ha peraltro interpellato il Dr. __________ in
merito alla presenza o meno di un’infermità congenita, dopo avere constatato che
sia il Dr. __________ che il Dr. __________ avevano diagnosticato nei loro
referti un’infermità congenita ai sensi della cifra 423 dell’OIC, mentre questo
specialista era rimasto silente a tal proposito (cfr. doc. 5-1; 6-1 e 8-1).
Il Dr. __________ ha così
risposto:
"
(…)
Question 1
RI 1 souffre-t-il d’une infirmité congénitale?
RI 1 souffre d’un problème congénital, à savoir
un retard de maturation des voies visuelles ainsi qu’une hypopigmentation
rétinienne faisant évoquer un albinisme oculaire fruste.
Question 2
Dans l’affirmative, de quel genre d’infirmité, au
sens de l’OIC, souffrirait-il?
Au chapître XVII de l’OIC, il n’y a aucun chiffre
qui corresponde au retard de maturation des voies visuelles. Le chiffre 423 qui
est utilisé a certainement du être utilisé par analogie, étant donné que le
retard de maturation des voies visuelles affecte les voies visuelles (dont font
partie les nerfs optiques).
J’ai téléphoné aussi à la Professeure __________,
chef du Département de Neuropédiatrie au __________, qui me confirme qu’il
n’existe pas de chiffre OIC pour le retard de maturation des voies visuelles”
(doc. XI, la sottolineatura è del redattore)
La risposta del Dr. __________ ha così permesso di chiarire la
questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).
Questa Corte ritiene dunque
che il ritardo nello sviluppo delle vie visive di cui soffre l’assicurato non
sia un’infermità congenita ai sensi dell’Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)
e dunque l’amministrazione ha correttamente respinto la richiesta di
prestazioni dal profilo dell’art. 13 LAI.
2.9
Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAI, sino all'età di 20 anni compiuti gli
assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari
destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente
all'integrazione nella vita professionale o a favorire
lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni
consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.
L'art. 12
cpv. 2 LAI preve che il Consiglio federale ha la facoltà di delimitare i
provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla cura vera e
propria del male. A tale scopo, esso può segnatamente precisare la natura e
l’estensione dei provvedimenti a carico dell’assicurazione e disciplinare
l’inizio e la durata del diritto.
In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i
postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –
caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà
sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e
notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I
provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze
mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e
adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).
Per le
paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari
previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul
fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura
dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non
ha che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo
spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio,
quattro settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).
Se
trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti
provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei provvedimenti sanitari secondo il
capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi
la capacità funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno o la capacità di
svolgere mansioni consuete, può essere migliorata (art. 2 cpv. 3 OAI).
La legge,
con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i
provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.
Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,
volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da
ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.
La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile
al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,
ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non
può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,
nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla
reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione
non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni
provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti
favorevoli sulla vita attiva (cfr. D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg.; SVR 2008 IV
nr. 16; STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; SVR 2004 IV nr. 38; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid.
3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).
La
condizione posta all'art. 12 LAI si propone di delimitare il campo di
applicazione dell'assicurazione invalidità da quello dell'assicurazione malattia
e infortuni. Questa delimitazione poggia sul principio secondo cui il
trattamento di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata
dell'affezione, riguarda in primo luogo l'assicurazione malattia e infortuni
(STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1;
RCC 1981 pag. 519 consid. 3a).
Pertanto,
condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte
dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione
notevole della stessa.
Il diritto ad
una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione
purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno
residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo di questi
provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è il caso
per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive
UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).
2.10
Inoltre,
l'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate
nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono
considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente
un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA; quest’ultima norma
stabilisce che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti
invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che
probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale.
Secondo
giurisprudenza - purché si possa prevedere il necessario successo integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr.
pure la sentenza I 426/04 del 29 settembre 2005 - provvedimenti sanitari
dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono
essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così
assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione,
dall'assicurazione per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono
essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es.
fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) -,
si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile,
difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la
capacità di guadagno (STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 131 V 21 consid. 4.2 con riferimenti,
105.
V 20; VSI 2003 pag. 105 consid. 2 [sentenza del 10 dicembre 2001 in re G., I 340/00]). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto
stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare
l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di
durata indeterminata (sentenza citata del 23 settembre 2004 in re Z., consid. 2.1).
Nel caso di
giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario
d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile
che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura (DTF 104 V 83 consid. 3b e le sentenze ivi
citate). La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole e
sostanziale, dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base della
situazione fattuale quale si presenta prima dell'operazione in discussione (DTF
101.
48, 97 consid. 2b, 103 consid. 3; cfr. pure VSI 2000 pag. 306 consid. 2b
[sentenza del 25 gennaio 2000 in re B., I 626/99]). Tale prognosi, oltre a
lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno
permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche fare presagire che
grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di
garantire premesse notevolmente migliori per la formazione futura e per la
capacità lucrativa (STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; sentenza I 302/05 del
31.
ottobre 2005, consid. 3.2.2).
Il Tribunale
federale ha avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAI,
per valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in
cui la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far
parte della vita attiva (DTF 100 V 103).
Vengono
quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad
una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato
patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera
rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19;
100.
V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della
psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il
trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche
se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65,
disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).
In una sentenza I 522/02 del 3 giugno 2003 (citata da D. Cattaneo, “La
promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, pubblicato in RDAT 2003 II pag. 587) l’Alta Corte, su questo
argomento, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Per quanto riguarda gli assicurati minorenni che
non svolgono attività lucrativa il Tribunale federale delle assicurazioni ha
già avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAI, per valutare
il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui la
misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte
della vita attiva (DTF 100 V 103). A proposito di giovani affetti da
poliartrite il Tribunale è in particolare giunto alla conclusione che di
principio possono essere assegnati provvedimenti sanitari poiché nell'istante
determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAI può essere prevista una certa
stabilizzazione. In effetti, in età adulta il processo infiammatorio cessa. Di
conseguenza questa Corte ha stabilito che fino al termine della crescita vi è
un diritto a provvedimenti sanitari (ricostruttivi o conservativi) necessari
alla prevenzione di danni durevoli allo scheletro - in effetti, in assenza di
profilassi possono insorgere gravi modifiche delle articolazioni - che
potrebbero nuocere alla formazione professionale oppure alla successiva
capacità di guadagno. Il diritto non è dato unicamente se e fintanto che non vi
è il pericolo che subentri un tale danno (DTF 101 V 192 consid. 1b, 100 V 104
consid. 1c; si veda anche DTF 105 V 20; VSI 2000 pag. 66 consid. 1).
4.
In concreto dagli atti emerge che i provvedimenti richiesti sono senz'altro
atti a prevenire l'insorgenza di danni allo scheletro che potrebbero nuocere
alla formazione professionale o alla capacità di guadagno di H.________.
In effetti, dal rapporto della dottoressa S.________ del 4 luglio 2002 emerge
che, oltre ai medicamenti per frenare l'infiammazione nelle articolazioni,
vanno applicati provvedimenti riabilitativi, tra cui l'utilizzo del citato
cuscino, allo scopo di correggere posizioni errate delle articolazioni, poiché
in caso contrario vi è addirittura il rischio per l'assicurata di dover far
capo alla sedia a rotelle già in età scolastica. Le contratture delle
articolazioni provocano infatti un carico errato che, con lo scheletro in
crescita, che si adegua a queste sollecitazioni, causano delle deformazioni
agli arti.” (STCA giugno 2003 in re H, I 522/02, consid. 3 e 4).
Inoltre nella
sentenza I 436/05 del 10 novembre 2006, relativa ad un assicurato minorenne
affetto da adiposità permagna, l’Alta Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.2
Il Tribunale federale delle assicurazioni
ritiene infatti di non potere condividere l'analisi dei primi giudici nella
misura in cui essi non hanno (sufficientemente) tenuto conto del prevedibile
(in)successo integrativo legato al provvedimento in esame.
4.2.1
È vero, come è stato rilevato nella
pronuncia impugnata, che a proposito di assicurati affetti da poliartrite
giovanile questa Corte ha a più riprese osservato che di principio - dal
momento che in questi casi il processo infiammatorio cessa in età adulta -
possono essere assegnati provvedimenti sanitari poiché nell'istante
determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAI si può prevedere una certa
stabilizzazione e che pertanto, fino al termine della crescita, vi è un diritto
a provvedimenti sanitari (ricostruttivi o conservativi) necessari alla
prevenzione di danni durevoli allo scheletro che potrebbero nuocere alla
formazione professionale oppure alla successiva capacità di guadagno (DTF 101 V
192.
consid. 1b, 100 V 104 consid. 1c; si veda anche DTF 105 V 20; VSI 2000 pag. 66 consid. 1; RCC 1972 pag. 466; cfr. pure la sentenza del 3
giugno 2003 in re H., I 522/02, consid. 3). Tuttavia, anche in questi casi, il
Tribunale federale delle assicurazioni non si è limitato a queste
constatazioni, bensì ha pure esaminato le fattispecie dal profilo del
prevedibile successo integrativo. In particolare, nella sentenza pubblicata in
DTF 101 V 191 questa Corte ha chiaramente evidenziato come all'assunzione da
parte dell'AI di un intervento di sinovectomia applicato a un'assicurata
affetta da poliartrite giovanile ostasse il fatto che l'intervento fosse
preceduto dall'applicazione bilaterale di due protesi dell'anca che, oltre a
lasciare prevedere un successo integrativo di durata limitata (di circa 5 anni)
e a costituire pertanto un reperto accessorio sfavorevole per la prognosi relativa
alla capacità deambulatoria dell'interessata, relativizzava ampiamente il
valore integrativo della sinovectomia (DTF 101 V 193 consid. 2).
4.2.2
Ora, anche se il dott. B.________,
appositamente interpellato in sede cantonale, ha osservato che l'intervento di
osteotomia avrebbe corretto in buona parte il varismo dell'assicurato e ha
precisato che senza tale intervento l'articolazione del ginocchio, fortemente
deformata e qualificabile quale stato di preartrosi, sarebbe con ogni
probabilità divenuta instabile, con conseguente perdita della capacità di
deambulazione (lo specialista non ha tuttavia specificato se questa perdita
sarebbe stata di natura provvisoria o definitiva), ciò non toglie che, per sua
stessa ammissione, la prognosi era tutt'altro che favorevole in considerazione
dell'obesità dell'assicurato (72.5 kg per un'altezza di 138 cm [stato al 13 maggio 2004]) e del fatto che fino al termine della crescita ci si doveva
attendere una recidiva, come poi puntualmente si è verificato (cfr. scritto
dell'11 aprile 2005 dello studio legale ________: "Mi preme al riguardo
evidenziare come oggigiorno si sia verificato il ridetto peggioramento dello
stato di salute di R.________, essendosi la sua tibia flessa verso l'interno e
conseguentemente generando una stortura del ginocchio sinistro di ben 40°. Il
piccolo R.________ dovrà dunque essere sottoposto nuovamente ad un intervento
chirurgico correttivo, previsto presumibilmente verso la fine di maggio,
essendogli attualmente preclusa la possibilità di deambulare
correttamente")” (STFA sentenza del 10 novembre 2006, I 436/05).
2.11
Come ricordato
al consid. 2.9, una delle condizioni essenziali per l’assunzione di
provvedimenti sanitari ai sensi dell’art. 12 LAI è che questi non siano
destinati alla cura vera e propria del male. Se e fintanto che esiste uno stato
patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o
sintomatica del male o delle sue sequele, vanno ritenuti una cura vera e propria
del male.
Nella
presente fattispecie lo stato patologico di RI 1 è labile.
Il Dr. __________
nel referto del 14 luglio 2008 ha infatti precisato che per chi soffre di questa
patologia lo sviluppo della vista si ottiene dopo 18-24 mesi: “En principe,
dans cette pathologie, le développèment de la vision se fait au bout de plusieurs
mois, et vers 18‑24 mois, la maturation des voies visuelles est atteinte”.
(doc. AI 6-6).
Il medico
ha riferito inoltre che gli stessi genitori dell’assicurato hanno constatato
dopo 10-15 giorni un cambiamento nel comportamento visivo del figlio RI 1 (doc.
AI 6-6) e nell’allegato ricorsuale viene altresì affermato che “l’affezione
di RI 1 sembra apparentemente presentare miglioramenti” (doc. I).
Nello
scritto del 23 novembre 2009 i genitori di RI 1 hanno nuovamente confermato che
“…l’affezione di RI 1 sembra apparentemente presentare miglioramenti”
(dco. XXIX + bis)
Come
visto (cfr. consid. 2.10) i provvedimenti sanitari
dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono
essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così
assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile
dell'affezione, se, senza queste misure si otterrebbe una guarigione
incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile,
pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno.
Interpellato
a questo proposito dal TCA, il Dr. __________ il 16 settembre 2009 ha confermato che dei provvedimenti sanitari possono migliorare la futura integrazione professionale
dell’assicurato e impedire un danno alla salute pregiudicante la sua formazione professionale o/e capacità di guadagno (doc. XVI).
Lo
specialista ha poi aggiunto quanto segue:
"
(…)
Pour tout enfant présentant une acuité visuelle
abaissée, quelle qu’en soit la raison (rétinopathie, neuropathie optique,
dysfonction des voies visuelles rétrobulbaires ou lésion corticale), une
stimulation visuelle appropriée est souhaitable. Par «stimulation
visuelle», il s’agit en fait de procurer à l’enfant le plus de stimuli visuels
appropriés qui lui permettraient de développer au mieux possible sa fonction
visuelle. En général, ces programmes de stimulation
visuelle sont prodigués par le Service Itinérant des Départements Basse Vision
cantonaux. En fonction de l’évolution (au cas par cas), ces programmes de
stimulation peuvent être étendus sur plusieurs années ou arrêtés en cas
d’évolution défavorable (dans le cadre d’une maladie héréditaire progressive par
exemple) ou dans le cas où la fonction visuelle a atteint des valeurs normales.
De plus, la prescription de lunettes peut être nécessitée si un trouble de la
réfraction significatif est présent. N’ayant examiné RI 1 qu’une fois
(26.06.2008), à la demande du Dr. __________, je ne peux pas répondre à la
question de savoir si des lunettes lui ont été prescrites.
Enfin, si l’amélioration de la fonction visuelles
n’est pas suffisante, les enfants malvoyants doivent pouvoir bénéficier d’une
scolarisation adaptée (à plein temps ou à temps partiel dans un milieu spécialisé
pour malvoyants). Il est évidemment trop tôt pour en discuter. "
(doc. XVI)
Il medico del SMR, Dr. __________,
nelle annotazioni del 5 ottobre 2009 (doc. XIX bis) ha riferito che una “stimolazione
visuale” come quella indicata dal Dr. __________ è fornita nel nostro
Cantone dal Servizio ortopedagogico intinerante cantonale (SOIC).
Anche il medico curante
Dr. __________ nel rapporto del 13 agosto 2008 aveva affermato che la
possibilità di una futura integrazione nella vita professionale può essere
migliorata in modo sostanziale con provvedimenti sanitari. A suo dire il
ripristino della funzione visiva dovrebbe essere totale o parziale, sull’arco
di 12-24 mesi. “Ne decorre la necessità di seguire il paziente in modo molto
regolare e di farlo beneficiare, se è il caso, anche di misure ortottiche o
di apparecchiature” (doc. B)
Il Dr. __________, spec.
FMH in oftalmologia, nel rapporto del 25 settemebre 2008 alla domanda se la
possibilità di una futura integrazione nella vita professionale può essere
migliorata in modo sostanziale con provvedimenti sanitari aveva anch’egli risposto
affermativamente (doc. AI 8-2).
Infine, da parte sua la
Dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 24 ottobre 2008 ha affermato che “attualmente non è possibile indicare se per questo assicurato, a causa
di questo ritardo di maturazione, la vista si troverà compromessa in futuro
e ciò potrà essere verificato grazie ai prossimi controlli previsti nei
prossimi mesi benché, solitamente, nella maggior parte dei casi lo sviluppo
avviene in modo completo anche se con alcuni mesi di ritardo” (doc. AI 11-1,
la sottolineatura è del redattore).
Alla luce delle
valutazioni dei medici interpellati, in particolare del Dr. __________, questo
TCA ritiene dunque assodato che RI 1 necessiti di provvedimenti sanitari, in
particolare di una “stimolazione visuale” che possa
migliorare la sua futura integrazione professionale e impedire un danno alla
salute pregiudicante la sua formazione professionale
o/e capacità di guadagno.
A mente
del Dr. __________ del SMR la “stimolazione visuale” di cui necessita RI
1.
è una prestazione fornita pure in Ticino dal Servizio ortopedagogico
itinerante cantonale (SOIC) (doc. XIX bis).
Interpellato
da questa Corte l’UAI, e successivamente lo stesso SOIC, hanno confermato e
documentato che il SOIC è un servizio prescolastico che attua gli interventi
pedagogici-riabilitativi per disabilità sensoriali, motorie, cognitive, del
comportamento, del linguaggio e della comunicazione conformemente alla LAI
(art. 29 del Regolamento dell’educazione speciale). Esso fornisce 4 tipi di
trattamenti ai bambini di età compresa tra i 0 e 6-7 anni: ortopedagogia
(pedagogia specializzata), logopedia, ergoterapia e psicomotricità (doc. XXVII
+1).
La “stimolazione
visiva” non è un trattamento attualmente fornito dal SOIC, tuttavia per un
bambino con difficoltà motorie e di integrazione sensoriale tali da dover
necessitare un trattamento in ergoterapia il SOIC - secondo la __________ __________,
psicologa FSP - collabora con l’__________, in particolare con la signora __________
ortopedagogista specializzata in stimolazione visiva (doc. XXVII +1).
I
genitori di RI 1 hanno, peraltro, confermato in data 23 novembre 2009 che l’Ufficio
dell’educazione speciale ha accordato all’assicurato, dal 10 settembre 2008 al
30.
settembre 2009, un trattamento di “low vision” a cura proprio della
signora __________ (doc. XXIX + bis).
In
alternativa, lo stesso UAI ha segnalato altri due enti che possono essere
contattati per la presa a carico terapeutica di RI 1: il __________ e l’__________
(doc. XXX + 1/4).
Questa Corte, in data 16 ottobre 2009, ha interpellato l’UAI a proposito della presa a carico dei costi.
L’amministrazione ha precisato che i costi dei
trattamenti erogati dal SOIC sono coperti interamente dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) (doc. XXV).
Il TCA, il 9 novembre 2009, ha posto il medesimo quesito alla psicologa __________ che ha così risposto:
"
(…)
4.
I costi dei nostri trattamenti sono interamenti
coperti dal Cantone (DECS). A parte quelli in ergoterapia che sono coperti
dall’AI con i provvedimenti sanitari.
Per fornirle un esempio a volte può succedere che
un bambino abbia delle difficoltà motorie e di integrazione sensoriale tali da
dover necessitare un trattamento in ergoterapia al SOIC, in tal caso, se vi
fossero pure dei problemi visivi ci capita di collaborare con la collega dell’__________
signora __________ ortopedagogista specializzata in stimolazione visiva)."
(doc. XXVII+1, la sottolineatura è del redattore).
Vedi su
questo tema anche la scheda di presentazione del SOIC (doc. XXVII1), nonché il
rinvio alla pagina Internet del Cantone Ticino: (http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=
&attivita=170).
In conclusione
questa Corte rileva che il trattamento di “stimolazione visiva” di cui
necessita RI 1 è una prestazione che viene erogata direttamente dal SOIC o in
alternativa, come nella fattispecie, per il tramite di altri istituti __________
e l’__________ __________.
Non
essendo un trattamento di natura ergoterapica i costi vengono interamente assunti
dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e non possono
quindi essere messi a carico dell’assicurazione invalidità.
Anche su
questo punto, dunque, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.12
Per quanto riguarda
la richiesta posta dai genitori dell’assicurato in sede ricorsuale e ribadita
nelle successive osservazioni (doc. I, VI, XXIX), ovvero di una conferma di
questa Corte “…che se nel futuro la situazione visiva di RI 1 dovesse
mostrare una modifica dello stato apparente attuale della malattia con
necessità di supporti visivi o qualsiasi accertamento medico o altre spese
correlate , sia riattivata automaticamente la pratica AI in essere”, il TCA
rileva che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti dell’assicurato
nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato (nel caso presente:
il 13 gennaio 2009), il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.
DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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