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Decisione

32.2009.42

Nuova domanda di prestazioni. Modifica rilevante non ammessa

13 agosto 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici e economici, tra cui due perizie (una

cardiologica e una reumatologica), con decisione 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha

respinto la domanda, dal raffronto dei redditi essendo emerso che l’assicurato,

inabile al lavoro al 66.6% nella precedente professione di autista indipendente

ma pienamente abile in attività leggere adeguate, presenta un grado di

invalidità del 24% non pensionabile (doc. AI 77/1-3).

L’amministrazione

con decisione 1° marzo 2005 ha

inoltre accordato all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di un

impiego per la durata massima di 3 mesi (doc. AI 80/6). L’assicurato ha

rinunciato a tale servizio di collocamento (doc. AI 82).

1.2. La succitata decisione è stata confermata

con decisione su opposizione 2 febbraio 2006, dal TCA mediante pronuncia 26

febbraio 2007 (cfr. inc. no. 32.2006.55, doc. AI 113/1-31) e in seguito dal

Tribunale federale con sentenza 9 aprile 2008 (cfr. inc. no.9C_112/2007, doc.

AI 117/1-5).

Il 23 settembre 2008 l’assicurato, rappresentato dal

consu-lente RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (integrazione

professionale/rendita) adducendo un peggioramento delle condizioni di salute. A

sostegno della propria richiesta l’assicurato ha prodotto i referti 26 marzo

2008 e 28 marzo 2008 relativi agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________,

FMH in radiologia.

1.3. Dopo aver sottoposto la documentazione prodotta al medico

AI, con decisione 14 gennaio 2009, preavvisata il 19 novem-bre 2008, l’Ufficio

AI non è entrato nel merito della domanda, adducendo:

"

(…)

Con decisione del 01.03.2005, confermata con decisione

su opposizione datata 02.02.2006, sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni 26.02.2007 e del Tribunale federale del 09.04.2008 avevano

respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente

dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a

prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.

Con la sua nuova

richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le

circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto

alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è

possibile.(…)” (doc. AI 127/1-2).

Avverso

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dal

consulente RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando l’annullamento della

decisione e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuata una

nuova valutazione sulla base della documen-tazione medica agli atti, proceda

all’emissione di una nuova decisione.

A

sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il rapporto

medico 20 gennaio 2009 allestito dal medico curante dr. __________, FMH in

chirurgia (I/C).

Sostanzialmente

rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente considerato la refertazione

medica prodotta, so-stenendo che la stessa giustifichi l’erogazione di una

rendita AI:

"

(…)

Ritenuta l’esposizione meticolosa elencata dal curante,

lasciano parecchi dubbi sulla decisione impugnata del 14 gennaio 2009 e in

particolare non giustificano in nessuna maniera che il ricorrente in sede di domanda

AI del 9.09.2008 non abbia dimostrato con credibilità che le circostanze

oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Ne consegue la legittimità del

presente atto ricorsuale e la richiesta di ottenimento di prestazioni AI anche

in ragione dell’età del ricorrente.(…)” (doc. I).

1.4. Con risposta di causa l’Ufficio AI, producendo le

annotazioni 4 novembre 2008 del dr. __________, medico SMR, ha confermato la

propria decisione e postulato la reiezione del ricorso. Rileva che la

documentazione medica relativa agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________

è stata sottoposta al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che la stessa non

abbia apportato sufficienti elementi oggettivi e medici che possano comprovare verosimilmente

una modifica dello stato di salute dell’assicurato (IV).

considerando in diritto

In

ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se, a ragione, l’Ufficio AI

non è entrato in merito alla nuova domanda di prestazioni 29 settembre 2008 con

la quale l’assicurato ha chiesto l’attribu-zione di una rendita.

2.3. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI rimasti invariati a seguito della 5a revisione LAI). Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b;

SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86; Valterio, Droit et pratique de

l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999

p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in: Schaffauer/Schlauri, Die Revision von

Dauer-leistungen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA del 28 giugno 1994 nella causa P.

P. p. 4; RCC 1989 p. 323 consid. 2a; DTF 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è

dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la

revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del

29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nel

caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica

del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla

prestazione costi-tuisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta

in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita

dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e

confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel

caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cam-biamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova doman-da di rendita (rispettivamente domanda

di revisione) l’as-sicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.

5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich,

dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur

kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung

höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114

consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA I 619/06

del 10 febbraio 2005 consid. 3).

2.4. Nella

fattispecie concreta il dr. __________, medico SMR – riguardo alla

documentazione medica relativa alla domanda di concessione di una rendita del

settembre 2008 –, nelle annotazioni 14 novembre 2008 ha concluso che “(…) La documentazione medica pervenuta agli atti il 29.9.2008, non apporta

oggettivi e sufficienti elementi medici che possono influire sulla modifica

dello stato di salute dell’A. Non entrata in materia.(…)” (doc. AI 125). Le

precedenti decisioni, tutte cresciute in giudicato, fondandosi sulle due

perizie (reuma-tologica e cardiologica) esperite nel giugno 2004, hanno

respinto la richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato presentava un

grado d’invalidità insufficiente per poter beneficiare di una rendita (doc. AI

77/1-3).

Occorre ora

esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie

condizioni di salute.

2.5. Dai referti

medici relativi agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________, FMH in

radiologia, risulta quanto segue:

" (…)

Esame: Transito

baritato

Rerferto:

Regolare

il transito esofageo. Non visibili lesioni sospette a carico dell’esofago.

L’ampolla epifrenica leggermente aumentata senza segni di ernia iatale né

reflusso gastro-esofageo di rilievo.

Stomaco-ipertonico

e sollevato. Pareti lisce e peristalsi normale Piloro pervio. Bulbo regolare

senza deformazioni né segni di ultera in atto.

Diverticolo

alla parte interna della C duodenale (uno del diametro di circa 1,4 cm e altro più piccolo in prossimità è dello stesso). Le

rimanenti parti della C duo-denale e le anse rappresentate dell’intestino tenue

non presentano alterazioni.

Conclusioni:

● Stato dopo toracotomia per

bay-pass aorto-coronarici con suture dello sterno.

● Non alterazioni di rilievo

dell’esofago.

● Non segni di ernia iatale.

● Non segni di ulcera gastrica né

duodenale in atto.

● Doppio divertocolo duodenale (alla

parte interna inferiore della seconda porzione della C duodenale).

(…)”.

" (…)

Esame: TAC

toracica senza e con contrasto

RX

polso sinistro

Dg. Clinica: Stato

dopo by-pass aorto-coronarici,

Dolori/

oppressioni alla parte ventrale del torace

______________Valutazione._____________________________

Referto:

Stato

dopo toracotomia mediana anteriore con suture dello sterno. Sterno in posizione

regolare e consolidato.

Regolare

apertura toracale superiore, l’albero tracheo-bronchiale e le strutture

vascolari mediastiniche e polmonari. Appena iniziali alteromatosi dell’aorta

toracica, la quale non presenta particolari alterazioni.

Nel

compartimento mediastinale medio è rilevabile un linfonodo dei diametri di 10 x

7 mm (IM 24 e 24 + C). Non evidenti consolidamenti pleuroparenchemali

né versamenti pleurici.

Diaframma

e seni costo-frenici s.p..

Ombra

cardiovascolare regolare.

Fegato

di volume nei limiti della norma, omogeneo e discretamente ipodenso (50 HU).

Non

enhancement patologici dopo la somministrazione del contrasto.

Canali

biliari non dilatati e cistifelia alitiasica. Milza e pancreas nei limiti della

norma.

Ghiandole

surrenali e senza apprezzabili alterazioni.

RX polso sinistro:

Non

evidenti alterazioni morfologico-strutturali alle ossa del polso sinistro.

Agraffes

metalliche dal lato radicale nelle parti molli dell’avambraccio sinistro (in

seguito post operatorio della vena a livello menzionato).

Conclusioni:

● Stato

dopo toracotomia mediana anteriore con suture dello sterno (il quale risulta

ben consolidamento e di forma fisiologica).

● Linfonodo del diametro di 10 x 7 mm del media intestino medio.

● Non visibile consolidamento pleuroparenchimali né

versamenti pleurici né altra patologia polmonare.

● Lieve steatosi epoca.

● Regolari i rimanenti organi paranchimatosi

dell’addome superiore.

(…)”

Al riguardo giova evidenziare che nella summenzionata

documentazione non sono state formulate alcune conclusioni in merito alla

capacità lavorativa del ricorrente.

In sede

ricorsuale l’assicurato ha prodotto il rapporto medico 20 gennaio 2009 nel quale il medico curante dr.

__________, FMH in chirurgia, ha evidenziato che “(…) Nell’approccio giuridico

del problema sullo stato di salute con conseguente incapacità lavorativa e

invalidità, pare sia diventato un luogo comune definire il medico curante come

un modesto relatore che non apporta prove specifiche nel merito delle malattie

di cui è affetto il paziente in esame, e di non essere neppure in grado di

modificare le conclusioni a cui sono giunti i periti dell’AI, che dopo sono

semplici medici di parte pilotati a minimizzare i disturbi esaminati (...)”,

asserendo inoltre che “(…) Non credo sia così difficile dare l’esatta tipologia

a questo tipo di pazienti cronici, soprattutto per le varianti mutevoli della

sintomatologia dolorosa che investe la cerniera

cervicodorsale-lombare e che passa con estrema facilità dagli stadi cronici a

quelli acuti. A questo stadio l’invalidità è totale altro che lavori leggeri.

E’ passato già molto tempo e l’evoluzione delle problematiche mediche non

mostrano affatto alcun miglioramento, che si poteva attendere dalle cure

effettuate e dalle terapie instaurate (farmaci, fisioterapie, riabilitazione

ecc). Le constatazioni cliniche e lo stato di salute attuale del signor RI 1

non sono per nulla compatibili con una ripresa dell’attività lavorativa propria

che ha sempre esercitato. Egli resta oggettivamente inabile al lavoro al 100% e

si tratta di un’incapacità lavorativa che dal 2002 ad oggi si è prolungata in

ragione di un evoluzione negativa sia per quanto riguarda lo stato

cardio-vascolare che quello ortopedico, che quello internistico, ed infine

anche di quello psichico (stato depressivo involutivo).(…)” (doc. C).

Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 4 marzo 2009

dal dr. __________, medico SMR, il rapporto medico del dr. __________ non

evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato

rispetto la valutazione precedente.

In effetti, nel citato scritto del medico curante non

viene evidenziata una sostanziale modifica delle condizioni di salute

dell’assicurato rispetto alle valutazioni peritali compiute in passato, egli evidenzia

che le problematiche mediche di cui è affetto non mostrano alcun miglioramento,

senza riuscire a rendere verosimile che il grado d’invalidità dell’assicurato abbia

subito una modifica rilevante.

2.6. Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR, sottoli-neando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2);

Sulla scorta della giurisprudenza suesposta,

anche le censure sollevate dal dr. __________ in merito alla valenza probatoria

dei rapporti medici allestiti dai medici curanti s’appalesano infondate.

2.7. Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione medica

agli atti è sufficiente per concludere che l’assicurato non ha reso verosimile

che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante, motivo per cui la

decisione di non entrata in materia non può che essere confermata, con

conseguente reiezione del ricorso.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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