32.2009.42
Nuova domanda di prestazioni. Modifica rilevante non ammessa
13 agosto 2009Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.42
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Modifica rilevante non ammessa
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.42
LR
Lugano
13 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Laura Rossi, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 gennaio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1949, da ultimo attivo quale autista
indipendente di torpedoni, il 26 febbraio 1998 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da problemi lombari (doc. AI
1/1-5).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici e economici, tra cui due perizie (una
cardiologica e una reumatologica), con decisione 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha
respinto la domanda, dal raffronto dei redditi essendo emerso che l’assicurato,
inabile al lavoro al 66.6% nella precedente professione di autista indipendente
ma pienamente abile in attività leggere adeguate, presenta un grado di
invalidità del 24% non pensionabile (doc. AI 77/1-3).
L’amministrazione
con decisione 1° marzo 2005 ha
inoltre accordato all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di un
impiego per la durata massima di 3 mesi (doc. AI 80/6). L’assicurato ha
rinunciato a tale servizio di collocamento (doc. AI 82).
1.2. La succitata decisione è stata confermata
con decisione su opposizione 2 febbraio 2006, dal TCA mediante pronuncia 26
febbraio 2007 (cfr. inc. no. 32.2006.55, doc. AI 113/1-31) e in seguito dal
Tribunale federale con sentenza 9 aprile 2008 (cfr. inc. no.9C_112/2007, doc.
AI 117/1-5).
Il 23 settembre 2008 l’assicurato, rappresentato dal
consu-lente RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (integrazione
professionale/rendita) adducendo un peggioramento delle condizioni di salute. A
sostegno della propria richiesta l’assicurato ha prodotto i referti 26 marzo
2008 e 28 marzo 2008 relativi agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________,
FMH in radiologia.
1.3. Dopo aver sottoposto la documentazione prodotta al medico
AI, con decisione 14 gennaio 2009, preavvisata il 19 novem-bre 2008, l’Ufficio
AI non è entrato nel merito della domanda, adducendo:
"
(…)
Con decisione del 01.03.2005, confermata con decisione
su opposizione datata 02.02.2006, sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni 26.02.2007 e del Tribunale federale del 09.04.2008 avevano
respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova
richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le
circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto
alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è
possibile.(…)” (doc. AI 127/1-2).
Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dal
consulente RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuata una
nuova valutazione sulla base della documen-tazione medica agli atti, proceda
all’emissione di una nuova decisione.
A
sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il rapporto
medico 20 gennaio 2009 allestito dal medico curante dr. __________, FMH in
chirurgia (I/C).
Sostanzialmente
rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente considerato la refertazione
medica prodotta, so-stenendo che la stessa giustifichi l’erogazione di una
rendita AI:
"
(…)
Ritenuta l’esposizione meticolosa elencata dal curante,
lasciano parecchi dubbi sulla decisione impugnata del 14 gennaio 2009 e in
particolare non giustificano in nessuna maniera che il ricorrente in sede di domanda
AI del 9.09.2008 non abbia dimostrato con credibilità che le circostanze
oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Ne consegue la legittimità del
presente atto ricorsuale e la richiesta di ottenimento di prestazioni AI anche
in ragione dell’età del ricorrente.(…)” (doc. I).
1.4. Con risposta di causa l’Ufficio AI, producendo le
annotazioni 4 novembre 2008 del dr. __________, medico SMR, ha confermato la
propria decisione e postulato la reiezione del ricorso. Rileva che la
documentazione medica relativa agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________
è stata sottoposta al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che la stessa non
abbia apportato sufficienti elementi oggettivi e medici che possano comprovare verosimilmente
una modifica dello stato di salute dell’assicurato (IV).
considerando in diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se, a ragione, l’Ufficio AI
non è entrato in merito alla nuova domanda di prestazioni 29 settembre 2008 con
la quale l’assicurato ha chiesto l’attribu-zione di una rendita.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI rimasti invariati a seguito della 5a revisione LAI). Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b;
SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86; Valterio, Droit et pratique de
l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in: Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA del 28 giugno 1994 nella causa P.
P. p. 4; RCC 1989 p. 323 consid. 2a; DTF 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è
dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la
revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del
29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel
caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione costi-tuisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta
in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita
dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel
caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cam-biamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova doman-da di rendita (rispettivamente domanda
di revisione) l’as-sicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich,
dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur
kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung
höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114
consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA I 619/06
del 10 febbraio 2005 consid. 3).
2.4. Nella
fattispecie concreta il dr. __________, medico SMR – riguardo alla
documentazione medica relativa alla domanda di concessione di una rendita del
settembre 2008 –, nelle annotazioni 14 novembre 2008 ha concluso che “(…) La documentazione medica pervenuta agli atti il 29.9.2008, non apporta
oggettivi e sufficienti elementi medici che possono influire sulla modifica
dello stato di salute dell’A. Non entrata in materia.(…)” (doc. AI 125). Le
precedenti decisioni, tutte cresciute in giudicato, fondandosi sulle due
perizie (reuma-tologica e cardiologica) esperite nel giugno 2004, hanno
respinto la richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato presentava un
grado d’invalidità insufficiente per poter beneficiare di una rendita (doc. AI
77/1-3).
Occorre ora
esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie
condizioni di salute.
2.5. Dai referti
medici relativi agli esami radiologici eseguiti dal dr. __________, FMH in
radiologia, risulta quanto segue:
" (…)
Esame: Transito
baritato
Rerferto:
Regolare
il transito esofageo. Non visibili lesioni sospette a carico dell’esofago.
L’ampolla epifrenica leggermente aumentata senza segni di ernia iatale né
reflusso gastro-esofageo di rilievo.
Stomaco-ipertonico
e sollevato. Pareti lisce e peristalsi normale Piloro pervio. Bulbo regolare
senza deformazioni né segni di ultera in atto.
Diverticolo
alla parte interna della C duodenale (uno del diametro di circa 1,4 cm e altro più piccolo in prossimità è dello stesso). Le
rimanenti parti della C duo-denale e le anse rappresentate dell’intestino tenue
non presentano alterazioni.
Conclusioni:
● Stato dopo toracotomia per
bay-pass aorto-coronarici con suture dello sterno.
● Non alterazioni di rilievo
dell’esofago.
● Non segni di ernia iatale.
● Non segni di ulcera gastrica né
duodenale in atto.
● Doppio divertocolo duodenale (alla
parte interna inferiore della seconda porzione della C duodenale).
(…)”.
" (…)
Esame: TAC
toracica senza e con contrasto
RX
polso sinistro
Dg. Clinica: Stato
dopo by-pass aorto-coronarici,
Dolori/
oppressioni alla parte ventrale del torace
______________Valutazione._____________________________
Referto:
Stato
dopo toracotomia mediana anteriore con suture dello sterno. Sterno in posizione
regolare e consolidato.
Regolare
apertura toracale superiore, l’albero tracheo-bronchiale e le strutture
vascolari mediastiniche e polmonari. Appena iniziali alteromatosi dell’aorta
toracica, la quale non presenta particolari alterazioni.
Nel
compartimento mediastinale medio è rilevabile un linfonodo dei diametri di 10 x
7 mm (IM 24 e 24 + C). Non evidenti consolidamenti pleuroparenchemali
né versamenti pleurici.
Diaframma
e seni costo-frenici s.p..
Ombra
cardiovascolare regolare.
Fegato
di volume nei limiti della norma, omogeneo e discretamente ipodenso (50 HU).
Non
enhancement patologici dopo la somministrazione del contrasto.
Canali
biliari non dilatati e cistifelia alitiasica. Milza e pancreas nei limiti della
norma.
Ghiandole
surrenali e senza apprezzabili alterazioni.
RX polso sinistro:
Non
evidenti alterazioni morfologico-strutturali alle ossa del polso sinistro.
Agraffes
metalliche dal lato radicale nelle parti molli dell’avambraccio sinistro (in
seguito post operatorio della vena a livello menzionato).
Conclusioni:
● Stato
dopo toracotomia mediana anteriore con suture dello sterno (il quale risulta
ben consolidamento e di forma fisiologica).
● Linfonodo del diametro di 10 x 7 mm del media intestino medio.
● Non visibile consolidamento pleuroparenchimali né
versamenti pleurici né altra patologia polmonare.
● Lieve steatosi epoca.
● Regolari i rimanenti organi paranchimatosi
dell’addome superiore.
(…)”
Al riguardo giova evidenziare che nella summenzionata
documentazione non sono state formulate alcune conclusioni in merito alla
capacità lavorativa del ricorrente.
In sede
ricorsuale l’assicurato ha prodotto il rapporto medico 20 gennaio 2009 nel quale il medico curante dr.
__________, FMH in chirurgia, ha evidenziato che “(…) Nell’approccio giuridico
del problema sullo stato di salute con conseguente incapacità lavorativa e
invalidità, pare sia diventato un luogo comune definire il medico curante come
un modesto relatore che non apporta prove specifiche nel merito delle malattie
di cui è affetto il paziente in esame, e di non essere neppure in grado di
modificare le conclusioni a cui sono giunti i periti dell’AI, che dopo sono
semplici medici di parte pilotati a minimizzare i disturbi esaminati (...)”,
asserendo inoltre che “(…) Non credo sia così difficile dare l’esatta tipologia
a questo tipo di pazienti cronici, soprattutto per le varianti mutevoli della
sintomatologia dolorosa che investe la cerniera
cervicodorsale-lombare e che passa con estrema facilità dagli stadi cronici a
quelli acuti. A questo stadio l’invalidità è totale altro che lavori leggeri.
E’ passato già molto tempo e l’evoluzione delle problematiche mediche non
mostrano affatto alcun miglioramento, che si poteva attendere dalle cure
effettuate e dalle terapie instaurate (farmaci, fisioterapie, riabilitazione
ecc). Le constatazioni cliniche e lo stato di salute attuale del signor RI 1
non sono per nulla compatibili con una ripresa dell’attività lavorativa propria
che ha sempre esercitato. Egli resta oggettivamente inabile al lavoro al 100% e
si tratta di un’incapacità lavorativa che dal 2002 ad oggi si è prolungata in
ragione di un evoluzione negativa sia per quanto riguarda lo stato
cardio-vascolare che quello ortopedico, che quello internistico, ed infine
anche di quello psichico (stato depressivo involutivo).(…)” (doc. C).
Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 4 marzo 2009
dal dr. __________, medico SMR, il rapporto medico del dr. __________ non
evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato
rispetto la valutazione precedente.
In effetti, nel citato scritto del medico curante non
viene evidenziata una sostanziale modifica delle condizioni di salute
dell’assicurato rispetto alle valutazioni peritali compiute in passato, egli evidenzia
che le problematiche mediche di cui è affetto non mostrano alcun miglioramento,
senza riuscire a rendere verosimile che il grado d’invalidità dell’assicurato abbia
subito una modifica rilevante.
2.6. Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR, sottoli-neando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2);
Sulla scorta della giurisprudenza suesposta,
anche le censure sollevate dal dr. __________ in merito alla valenza probatoria
dei rapporti medici allestiti dai medici curanti s’appalesano infondate.
2.7. Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione medica
agli atti è sufficiente per concludere che l’assicurato non ha reso verosimile
che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante, motivo per cui la
decisione di non entrata in materia non può che essere confermata, con
conseguente reiezione del ricorso.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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