32.2009.44
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9 settembre 2009Italiano26 min
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Numero d'incarto:
32.2009.44
Data decisione, Autorità:
09.09.2009, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'UAI ha negato l'assunzione dei costi della lente a contatto per l'occhio sinistro, in quanto non è un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione, l'A. infatti non ha più beneficiato di un provvedimento sanitario e percepisce dal 2003 una rendita intera AI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MEZZI AUSILIARI
PROVVEDIMENTO SANITARIO
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 8 cpv. 3 let. d LAI
art. 8bis cpv. 1 LAI
art. 12 LAI
art. 12 cpv. 1 LAI
art. 13 LAI
art. 21 cpv. 1 LAI
art. 21 cpv. 2 LAI
art. 61 let. f LPGA
art. 2 cpv. 1 OAI
art. 2 cpv. 2 OAI
art. 2 cpv. 3 OAI
art. 14 OAI
art. 2 cpv. 1 OMAI
art. 2 cpv. 2 OMAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.44
LG/sc
Lugano
9 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 gennaio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1963, è affetto fin dall’adolescenza da cheratocono bilaterale ed è stato
sottoposto nel 1986 ad un intervento di cheratoplastica all’occhio sinistro che
è stato assunto dall’UAI quale provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12
LAI (doc. AI 6-137). L’Ufficio AI ha inoltre assunto le spese per l’acquisto di
lenti a contatto quali mezzi ausiliari (doc. AI 6-119, 6-67).
1.2. Nel 1992
l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di cheratoplastica all’occhio
destro che è stato assunto dall’UAI quale provvedimento sanitario ai sensi
dell’art. 12 LAI (doc. AI 6-18). Con decisione del 12 maggio 1992 l’UAI ha
assunto le spese d’acquisto di lenti a contatto dopo l’operazione di
cheratoplastica (doc. AI 6-19).
1.3. Con
decisione del 18 ottobre 1995 l’UAI aveva rifiutato all’assicurato la presa a
carico dei costi derivanti dall’esecuzione di un intervento chirurgico di
correzione dell’astigmatismo non ritenendola una misura sanitaria
d’integrazione riconosciuta dall’AI (doc. AI 29-1).
Contro
questa decisione RI 1 è insorto dinanzi al TCA che con decisione del 24 luglio
1997 (inc. no. 32.95.00241) ha accolto il ricorso e condannato l’UAI ad
assumere i costi dell’intervento chirurgico. Contro la pronunzia del TCA
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha ricorso dinanzi al TFA
postulando l’annullamento della sentenza cantonale e la conferma della
decisione dell’UAI (doc. AI 51-1).
Con
sentenza I 388/97 del 30 aprile 1999 il Tribunale federale delle assicurazioni
ha accolto il gravame e annullato il giudizio cantonale (doc. AI 61-1).
1.4. Con
decisione del 20 marzo 1997 l’UAI ha comunicato all’assicurato che, a seguito
della modifica dell’allegato all’Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da
parte dell’assicurazione invalidità (OMAI), a partire dal 1° gennaio 1997 non
sarebbero più state assunte le spese d’acquisto di lenti a contatto (doc. AI
44-1).
Contro
questa decisione è insorto l’assicurato con un tempestivo ricorso al TCA (inc.
no. 32.97.00043), il quale con decisione del 3 novembre 1998 ha accolto il ricorso e riconosciuto a
RI 1 il diritto alla consegna di lenti a contatto quali mezzi ausiliari
dell’AI, reputando le stesse un complemento importante delle cheratoplastiche
subìte nel 1986 e nel 1992 e assunte dall’AI a titolo di provvedimenti sanitari
d’integrazione.
L’UAI con
ricorso di diritto amministrativo è insorto dinanzi al TFA contro il giudizio
cantonale (doc. AI 56-1). Con sentenza I 612/98 del 28 aprile 2000 il TFA ha
accolto il ricorso e rinviato gli atti all’UAI per l’esperimento di un
accertamento peritale oftalmologico teso a chiarire se le lenti a contatto si
sono rese necessarie per garantire il successo delle cheratoplastiche del 1986
e del 1992 oppure a seguito di un aggravamento successivo delle condizioni
degli occhi (doc. AI 65-1).
1.5. Con
decisione del 15 marzo 2002 l’UAI, sulla base degli accertamenti eseguiti a
seguito della sentenza del 20 aprile 2000, ha assunto ai sensi dell’art. 21 LAI
(mezzi ausiliari) le spese concernenti i costi d’acquisto delle lenti a
contatto complementari agli interventi di cheratoplastica avvenuti nel 1986 e
nel 1992 (doc. AI 83-1).
1.6. Con
decisione del 3 marzo 2003 l’UAI ha assunto i costi per l’intervento di
cheratoplastica all’occhio destro avvenuto presso l’Ospedale __________ di __________
per il periodo dal 24 settembre 2002 al 31 marzo 2003 (doc. AI 98-1). In data 2
dicembre 2003 l’UAI ha prolungato, su richiesta del medico dell’assicurato, Dr.
__________ (doc. AI 108-1), il riconoscimento dei costi sanitari relativi
all’intervento di cheratoplastica avvenuto nel settembre 2002 dal 1° aprile 2003
al 31 dicembre 2003 (doc. AI 113-1).
Il 29
dicembre 2003 il Dr. __________ ha quindi postulato il prolungamento per altri
12 mesi della copertura delle prestazioni mediche inerenti la cura dopo la
cheratoplastica all’occhio destro (doc. AI 115-1).
La
richiesta è tuttavia stata sospesa avendo l’assicurato inoltrato, in data 23
gennaio 2004, domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 120-1).
1.7. In data 23
gennaio 2004 l’assicurato, da ultimo attivo in qualità di operatore sociale –
psicomotricista presso la Fondazione __________, ha presentato domanda di
prestazioni AI per adulti (riadattamento nella stessa professione / rendita) a
seguito dell’intervento chirurgico all’occhio destro (doc. AI 119-1/5).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con decisione su
opposizione del 20 luglio 2006 ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far
tempo dal 1° settembre 2003 (doc. AI 199-1).
1.8. L’assicurato
ha trasmesso in data 10 novembre 2008 la fattura dello “Studio ottico __________”
di fr. 1'026.40 concernente la sostituzione di una lente a contatto per
l’occhio sinistro, post cheratoplastica (doc. AI 204-3)
Con
decisione del 14 gennaio 2009 (doc. AI 208-1), preavvisata con progetto del 24
novembre 2008 (doc. AI 205-1), l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurato
con la seguente motivazione:
"
(…)
fino al 31.12.2007 i costi dei provvedimenti
sanitari erano a nostro carico quando si riteneva che lo stato di salute
dell’assicurato si fosse relativamente stabilizzato (art. ex 12 della Legge
federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)). Contemporaneamente il
trattamento doveva essere atto a migliorare in modo duraturo e sostanziale la
capacità al guadagno o ad evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.
Il principio fondamentale per riconoscere dei costi sanitari da parte
dell’Assicurazione Invalidità era che questi ultimi dovevano permettere
all’assicurato di riacquisire la propria capacità lavorativa e conseguentemente
la capacità di guadagno. Nel caso specifico con decisione su opposizione del
20.07.2006 è stato riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita
d’invalidità intera (100%), pertanto si ritiene che la capacità lavorativa e di
guadagno del Sig. RI 1 è compromessa, quindi cade il presupposto per
riconoscere alcun tipo di provvedimento sanitario reintegrativo e di
conseguenza pure i mezzi ausiliari complementari al provvedimento sanitario
precedentemente assunto.
Oltre ai suddetti motivi vi è da rilevare che a
far capo dal 01.01.2008 vi è stata la modifica dell’art. 12 della Legge AI sui
provvedimenti sanitari. Questi ultimi ed eventuali mezzi ausiliari
complementari agli stessi, possono ora essere assunti ma soltanto sino
all’età di 20 anni compiuti”
1.9. Contro questa
decisione l’assicurato, rappr. dall’avv. __________ (dello studio legale RA 1) ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del
rimborso della fattura di fr. 1'026.40 emessa dallo studio ottico __________ e
di tutte le future forniture di lenti a contatto in favore di RI 1 (doc. I).
A mente
del ricorrente il diritto ai mezzi ausiliari deve essergli riconosciuto
indipendentemente dalla possibilità di integrazione nella vita professionale.
La concessione di tali provvedimenti non è infatti subordinata alla capacità di
guadagno dell’assicurato.
Il
rappresentante di RI 1 ha inoltre ripreso le norme dell’OMAI (art. 2 cpv. 2)
per fondare il diritto dell’assicurato ai mezzi ausiliari richiesti non
condizionando – a suo dire – il diritto ai mezzi ausiliari al miglioramento o
alla conservazione della capacità lavorativa e di guadagno.
Secondo
l’avv. __________ l’Ufficio AI, limitando le sue considerazioni all’esame
dell’art.12 LAI e alla capacità lavorativa del ricorrente avrebbe disatteso gli
scopi della LAI.
A
sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto il certificato
del 27 dicembre 2008 (doc. C) e la fattura del 6 novembre 2008 (doc. D) dello
studio ottico __________. Egli inoltre ha chiesto l’audizione di RI 1 e dei
testi __________ e Dr. __________. In via subordinata vieno richiesto
l’espletamento di una perizia medica “che possa stabilire l’effettiva
capacità visiva del signor RI 1 nonché la necessità per se stesso di ricorrere
ai mezzi ausiliari dei quali chiede il pagamento” (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.10. L’UAI, in
risposta, ha confermato il provvedimento impugnato evidenziando che
l’assicurazione invalidità si assume i costi delle lenti a contatto solo e
fintato che che si possa garantire o raggiungere l’obiettivo dell’integrazione.
Visto che l’incapacità di guadagno dell’assicurato è completa (100%) “la sostituzione
della lente a contatto dell’occhio sinistro non costituisce (più) un
complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione poiché (la
lente a contatto) non è atta a perseguire lo scopo dell’integrazione stessa,
vale a dire migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno
dell’assicurato rispettivamente evitare una diminuzione notevole di tale
capacità” (doc. VI).
1.11. In data 24
marzo 2009 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito al TCA la richiesta di
interrogatorio di RI 1 e di audizione del teste Dr. __________ (doc. X).
1.12. Con le
osservazioni del 2 aprile 2009 l’UAI si è espresso in merito alla richiesta di
assunzione di nuove prove da parte dell’assicurato opponendosi alla stessa e
rilevando che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza.
L’UAI
ha postulato la reiezione integrale del gravame (doc. XII).
Il doc.
XII è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato all’assicurato
l’assunzione dei costi della lente a contatto per l’occhio sinistro.
2.2. Gli
assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto
ai provvedimenti d’integrazione per quanto essi siano necessari e idonei per
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno. Per
stabilire tale diritto occorre tener conto della durata probabile della vita
professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i
provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi
ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi
provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente
riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito
dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o
funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a
edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).
2.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi
ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha
bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni
consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per
studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di
assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi
dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un
complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2
della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della
sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire
contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,
indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù
di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui
l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é
oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,
RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari.
(lett.
a). Giusta l'art. 2 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è
subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla
necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o
ampliare la propria autonomia (cpv.1); l'assicurato ha invece diritto ai mezzi
ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono
indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni
consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione
funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero
corrispondente dell'allegato (cpv. 2). La lista contenuta nell'allegato
all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che
entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria
se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente
indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115
V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre
esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti
sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts
zum IVG, Zurigo 1997, p. 158);
2.4. Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAI, sino all’età di 20 anni compiuti gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non
alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella vita professionale
o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e
atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole
di tale capacità.
In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i
postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –
caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà
sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e
notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I
provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze
mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e
adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).
Per le
paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari
previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul
fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura
dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non
ha che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo
spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio,
quattro settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).
A mente
dell'art. 2 cpv. 3 OAI, se trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali
della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei
provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti
sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la capacità
di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere migliorata.
La legge,
con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i
provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.
Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,
volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da
ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.
La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile
al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,
ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non
può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,
nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla
reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione
non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni
provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti
favorevoli sulla vita attiva (cfr. D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg.; SVR 2008 IV nr.
16; STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; SVR 2004 IV nr. 38; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid.
3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).
La
condizione posta all'art. 12 LAI si propone di delimitare il campo di
applicazione dell'assicurazione invalidità da quello dell'assicurazione
malattia e infortuni. Questa delimitazione poggia sul principio secondo cui il
trattamento di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata
dell'affezione, riguarda in primo luogo l'assicurazione malattia e infortuni
(STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1;
RCC 1981 pag. 519 consid. 3a).
Pertanto,
condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte
dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione
notevole della stessa.
Il diritto ad
una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione
purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno
residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo di questi
provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è il caso
per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive
UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione; cfr. anche STFA I 32/06 del 9
agosto 2007, consid. 6.3; per la precedente giurisprudenza cfr. RCC 1965 pag.
18955).
2.5. Nella
fattispecie RI 1 ha beneficiato di provvedimenti sanitari sino al 31 dicembre 2003, a seguito della decisione dell’UAI
del 2 dicembre 2003 di prolungare il riconoscimento dei costi sanitari relativi
all’intervento di cheratoplastica, avvenuto nel settembre 2002, sino alla fine
del 2003 (doc. AI 113-1).
Il Dr. __________,
in data 29 dicembre 2003, aveva chiesto all’UAI il prolungamento per altri 12
mesi della copertura delle prestazioni mediche inerenti la cura dopo
l’intervento di cheratoplastica (doc. AI 115-1).
La
richiesta è tuttavia stata sospesa avendo l’assicurato inoltrato richiesta di
prestazioni AI per adulti in data 23 gennaio 2004.
Con
scritto del 6 febbraio 2004 l’UAI ha informato l’assicurato che:
"
il 23 gennaio 2004 abbiamo ricevuto la sua
richiesta di valutare se ha il diritto ad una rendita d’invalidità, oppure a
dei provvedimenti sanitari.
In corso vi era già una richiesta per un prolungo
del riconoscimento dei costi per dei provvedimenti sanitari inerenti la cura in
seguito ad un’operazione di cheratoplastica all’occhio destro.
In tal caso dobbiamo innanzi tutto istruire la
sua domanda del 23 gennaio 2004, in quanto, secondo l’art. 12 LAI i provvedimenti sanitari possono
essere presi a carico unicamente se destinati all’integrazione professionale e
atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o ad
evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.
(…)
In conclusione, se alla fine dell’istruttoria,
dovesse risultare una totale incapacità al lavoro e gli fosse riconosciuta una
rendita d’invalidità, i costi sanitari per l’intervento di cheratoplastica non
sarebbero anch’essi a nostro carico."
Con
decisione su opposizione del 20 luglio 2006 l’UAI ha attribuito all’assicurato una
rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° settembre 2003 (doc. AI
199-1).
L’amministrazione
ha dunque negato la presa a carico della fattura di fr. 1'026.40 del 6 novembre
2008 dello studio __________ essendo la capacità lavorativa e di guadagno
compromessa e non essendoci più il presupposto per riconoscere i mezzi
ausiliari complementari al provvedimento sanitario precedentemente assunto.
Questo
Tribunale non può che confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni
che seguono.
Come
accennato (cfr. consid. 2.3.) l'art. 2 cpv. 2 OMAI conferisce all'assicurato il
diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo
se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le
mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di
assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel
numero corrispondente dell'allegato.
Ai sensi
della cifra 7.02 dell'allegato OMAI (lenti a contatto) la norma prevede la
presa a carico in caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono
subordinate alla condizione di costituire un complemento importante di
provvedimenti sanitari d’integrazione.
Si parla
di complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione se, per
l’attuazione di un provvedimento sanitario secondo l’art. 12 LAI, la consegna
di occhiali o di lenti a contatto risulta necessaria o se il successo di un
provvedimento sanitario dell’AI è garantito solo con l’uso di occhiali o di
lenti a contatto, anche se questi erano necessari prima dell’operazione
(cfr. cifra 7.01.3* - 7.02.3* della Circolare sulle consegna dei mezzi
ausiliari nell’assicurazione invalidità; in seguito: CMAI).
Come
precedentemente illustrato il diritto ad una rendita AI non esclude il diritto
ai provvedimenti sanitari d'integrazione purché questi ultimi servano a
mantenere o a migliorare la capacità di guadagno residua e che esista un
rapporto ragionevole tra il costo di questi provvedimenti ed il loro risultato
pratico.
In generale
questo non è il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive UFAS sui provvedimenti
sanitari d'integrazione v. pag. 9).
Non può dunque
essere condivisa l’argomentazione del ricorrente secondo cui la condizione di
costituire un complemento importante a provvedimenti sanitari d’integrazione,
sia da intendere anche come integrazione alla vita sociale per lo svolgimento
delle consuete mansioni (doc. I, pag. 9).
La cifra
661/861.3 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione
dell’assicurazione invalidità aggiunge inoltre che:
"
Si, en raison de l’intervention, la personne
assurée a besoin de lentilles de contact et/ou de lunettes, celles-ci sont à la
charge de l’AI (y compris les lunettes de remplacement) tant et aussi longtemps
que, par ce biais, le but de la réadaptation peut être atteint ou garanti.”
A
prescindere dall’indiscussa necessità per RI 1 di disporre della lente a
contatto per svolgere le attività minime quotidiane, questa non costituisce un
complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione, l’assicurato infatti
non ha più beneficiato di un provvedimento sanitario dalla fine del 2003 e dal 1°
settembre 2003 percepisce una rendita intera d’invalidità. Il mezzo ausiliario
richiesto non può quindi più migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione
notevole della stessa, essendo questa già allo 0%.
Va rammentato che
l’insorgente è stato attivo professionalmente quale disegnatore catastale dal
1987 al 1991 e successivamente quale educatore / psicomotricista presso la
Fondazione __________ sempre con un grado di occupazione al 100% (doc.
AI 123-1, 198-1). Dunque l’amministrazione lo ha correttamente considerato
salariato in misura piena nella decisione impugnata.
Il mezzo ausiliario in
questione non può perciò essere assunto dall’AI in quanto non risulta
necessario per l’attuazione di un provvedimento sanitario ex art. 12 LAI e
nemmeno il successo di un provvedimento di questo tipo è garantito con la
consegna della lente a contatto richiesta.
Alla luce
di quanto sopra la decisione dell’UAI di non assumere i costi della
sostituzione di una lente a contatto per l’occhio sinistro, post cheratoplastica,
merita conferma.
2.6. L’assicurato
ha chiesto al TCA di procedere all’audizione di RI 1 e dei testi __________ e
Dr. __________. In via subordinata vieno richiesto l’espletamento di una
perizia medica “che possa stabilire l’effettiva capacità visiva del signor RI
1 nonché la necessità per se stesso di ricorrere ai mezzi ausiliari dei quali
chiede il pagamento” (doc. I).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto,
alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.8.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.8. Il
ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente è
coniugato con __________ e ha due figli: __________ del 2001 e __________ del
2003.
Il medesimo dispone, quali
entrate, di una rendita intera d’invalidità annua di fr. 52'128.-- (fr.
4'344.-- mensili), di prestazioni pensionistiche per un importo annuo di fr.
54'615.--(fr. 4'551.25) e del reddito dell’attività della moglie di fr.
52'281.-- (fr. 4'356.75 mensili) (dati fiscali 2007, doc. B3-B4). Vi è poi un
importo a titolo di valore locativo, affitti (fr. 38'800.-- annui).
Considerandi
Dai dati fiscali 2007
emerge inoltre un’importante sostanza (doc. B4).
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato
l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il
calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,
quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora
in uso. All’importo base vanno aggiunti fr. 700.-- (fr. 350.-- x 2) per il
mantenimento dei due figli.
Questi
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,
gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in
BlSchK 2001, p. 19).
Al
minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,
secondo la giurisprudenza citata.
In
casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1'550.--, fr. 700.-- per i
figli e il supplemento del 15%, e anche aggiungendo le spese dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie (doc. B6), gli interessi ipotecari presso __________
(doc. B7) e il leasing dell’autovettura (doc. B5) rimane comunque un’importante
eccedenza a favore dell’assicurato.
Va
rilevato inoltre che il Municipio di __________, in data 1° aprile 2009, dopo
attento esame della pratica ha rilasciato preavviso negativo (doc. B1).
In
tutta evidenza il requisito dell’indigenza non è dato. Non
dovendo di conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di
assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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