Lexipedia

Decisione

32.2009.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo

presente come le obiezioni sollevate sono state già trattate in sede di

procedura di opposizione, l’amministrazione si limita a richiamare il contenuto

della decisione impugnata ed a chiederne la conferma.

1.6. Il 4

novembre 2009 la logopedista ha inoltrato le proprie osservazioni alla sentenza

del Tribunale federale 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 inerente a una

vertenza analoga a quella oggetto del presente giudizio (VI inc. 32.2009.2-21).

1.7. Su richiesta

del TCA, in data 20 gennaio e 26 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha trasmesso copia

delle decisioni dell’USC, non contenute negli atti, riguardanti richieste di

primo intervento di logopedia per alcuni assicurati (VIII e X inc.

32.2009.2-21).

1.8. Il 4 febbraio

2010 questa Corte ha chiesto all’amministrazione il motivo della riduzione

della terapia logopedica, circostanza che riguardava alcuni bambini (XI). Con

lettera 11 marzo 2010 l’amministrazione ha trasmesso la presa di posizione

dell’USC (XVI inc. 32.2009.2-21).

La

succitata presa di posizione è stata intimata per osservazioni alla

logopedista, alla quale il TCA ha inoltre chiesto di indicare per ogni singolo

assicurato i motivi giustificanti una deroga alla usuale durata di 45 minuti

per seduta di logopedia (XVII inc. 32.2009.2-21).

Il 25

marzo e 10 aprile 2010 RA 2 ha dato seguito a quanto sopra (XVIII e XX inc.

32.2009.2-21).

Il 28

maggio 2010 l’Ufficio AI ha inoltrato la presa di posizione 21 maggio 2010 dell’USC

in merito alle motivazioni addotte dalla logopedista (XXIV inc. 32.2009.2-21).

Sostenendo

con scritti 8 e 25 giugno 2010 come le osservazioni dell’USC siano tardive, la

logopedista ne ha chiesto lo stralcio. In caso negativo, essa ha postulato la

facoltà di poter replicare alla succitata presa di posizione (XXVI e XXVII inc.

32.2009-2-21).

Dando

seguito alla richiesta del TCA, il 16 luglio 2010 la logopedista ha inoltrato

le proprie osservazioni sulla presa di posizione 21 maggio 2010 dell’USC (XXIX

inc. 32.2009-2-21).

Il 19 agosto

2010 l’Ufficio AI ha confermato l’operato dell’USC (XXXI inc. 32.2009-2-21).

considerando in diritto

In

ordine

2.1. Per costante

giurisprudenza se diverse procedure ricorsali concernono fatti di uguale natura

e pongono gli stessi temi di diritto sostanziale, per economia processuale, si

giustifica una congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza

(STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1, 127

V 157, 127 V 33; STCA del 13 gennaio 2009, inc. 30.2008.45+46).

Nella

presente fattispecie con un unico atto di ricorso la logopedista, per conto dei

suoi pazienti, ha contestato 15 decisioni su opposizioni rese dall’Ufficio AI

il 17 novembre 2008 e 5 rese il 30 dicembre 2008 (cfr. inc. TCA 32.2002 – 21). A

prescindere dal fatto che la congiunzione delle causa da parte dell’autorità è

una norma potestativa, una congiunzione delle diverse procedure in concreto non

si giustifica. Infatti, se da un lato la problematica giuridica è analoga a

tutti i casi sottoposti a giudizio (durata di una singola seduta di logopedia),

dall’altro le vertenze riguardano 20 diversi assicurati e quindi i fatti non

sono gli stessi. Per questi motivi il TCA tratterà i ricorsi singolarmente.

Diverso è

invece l’aspetto istruttorio. Per ragioni di economia processuale gli

accertamenti sono stati eseguiti congiuntamente per tutti gli assicurati

interessati.

Nel

merito

2.2. Nell’ambito

dell’istruzione scolastica speciale ex art. 19 LAI, l’AI assegnava sussidi per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica

tra cui figurava anche la logopedia per assicurati colpiti da gravi difficoltà

d'eloquio che frequentavano la scuola pubblica e per

assicurati con gravi difficoltà d’eloquio in età prescolare per la preparazione

alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica (art. 19 cpv.

2 lett. c LAI, 19 cpv. 3 LAI nel tenore vigente sino al 31 dicembre 2007 [RU 1968 30; RU 1995 1129]; art. 8 cpv. 4

lett. e, art. 9 cpv. 2 lett. a e art. 10 cpv. 2 lett. a OAI, pure nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007 [RU 1996 3135]).

A seguito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e

della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in

vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007 5617), l’istruzione speciale è passata ai

Cantoni (art. 62 cpv. 3 Cost). Ciò ha comportato la soppressione dell’art. 19

LAI (RU 2007/5809) e quindi anche

delle norme relative alla terapia logopedica (RU 2007 5847).

Il Cantone Ticino ha adottato una norma transitoria relativa

all’educazione speciale, precisamente l’art. 62a della Legge sulla scuola (RL

5.1.1.1) – introdotta con il Decreto legislativo sull’attuazione a

livello cantonale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e

della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni del 23 ottobre 2007

(BU 2007 708) –, il cui primo capoverso ha il seguente tenore:

"

In applicazione della Disposizione transitoria

dell’art. 62 (scuola) contenuta nel Decreto federale concernente la nuova

impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni, del 3 ottobre 2003, il Cantone – in attesa delle

nuove disposizioni legislative cantonali in materia di educazione speciale –

assicura, per almeno tre anni le prestazioni dell’assicurazione invalidità

in materia di educazione speciale, compresa quella precoce di natura

pedagogica- terapeutica secondo l’art. 19 LAI” (sottolineatura del

redattore).

Fondandosi

sulla modifica legislativa cantonale, in data 27 novembre 2007 il Consiglio di

Stato ha emanato la risoluzione n. 6038 con l’intento di garantire, dopo il 1°

gennaio 2008, i provvedimenti nell’ambito dell’istruzione scolastica speciale

(art. 19 LAI), compresi l’educazione pedagogico-terapeutica precoce.

2.3. Nel caso in

esame incontestato è il diritto dell’assicurato di beneficiare di un intervento

di natura pedagogica-terapeutica dispensato sotto forma di terapia di

logopedia.

In lite è

invece la questione di sapere se per l’assicurato un intervento logopedico di 45

minuti a seduta, in luogo dei 60 minuti chiesti dalla sua logopedista, come confermato

dall’Ufficio AI con la decisione contestata, sia da ritenere adeguato, semplice

e appropriato ai sensi dell’art. 1a LAI. Pacifica è per contro la necessità di

due incontri settimanali.

2.4. Confrontandosi

con un’analoga vertenza, in cui RA 2 fungeva da patrocinatrice, mediante

sentenza del 18 settembre 2009 (2C_105/2009; pubblicata sul sito internet del

TF il 28 ottobre 2009), l’Alta Corte ha avuto modo di ritenere, in linea

generale, un intervento logopedico di 45 minuti per seduta adeguato, semplice e

appropriato.

Dopo avere

richiamato il caso deciso dal TF con sentenza 30 agosto 2007 (I 423/06)

relativo alla riduzione della durata delle sedute di logopedia (dispensate tra

l’altro dalla medesima logopedista qui implicata) rispetto ai tempi richiesti

da un assicurato (cfr. consid. 6.2 della citata sentenza del 18 settembre 2009)

ed anche esaminata la circolare del 25 gennaio 2006 dell’USC, (cfr. consid. 6.4

della citata sentenza del 18 settembre 2009), l’Alta Corte ha sostanzialmente

motivato il proprio giudizio facendo riferimento alla Convenzione conclusa tra

il DECS e l’ALOSI (Associazione logopedisti della Svizzera italiana).

2.4.1. Il TF ha

quindi innanzitutto esaminato la citata circolare 25 gennaio 2006 inviata dal direttore

dell’USC ai logopedisti privati ed agli enti interessati, in cui, di regola, a

dipendenza del disturbo diagnosticato venivano riconosciuti tempi di terapia

tra i 15 e 45 minuti per seduta (doc. H).

Al

riguardo, nella citata sentenza del 18 settembre 2009 il TF ha concluso che:

"

Ritenuto che la necessità dei provvedimenti di

logopedia dipende essenzialmente da una valutazione di natura

medico-pedagogica, se ne deve concludere che in relazione alla circolare le

autorità cantonali non hanno fornito sufficienti elementi per poter esaminare

se la stessa propone un'interpretazione corretta del testo legale."

(consid. 6.4.2).

2.4.2. In seguito

l’Alta Corte, partendo dalla convenzione tariffale tra l’UFAS

ed i fornitori di prestazioni per la consegna di apparecchi acustici, nella

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 ha ricapitolato i principi sul significato e sulla portata giuridica di tale tariffario, evidenziando:

"

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

rilevato che un simile tariffario ha lo scopo, da un lato, di tutelare

l'assicurazione per l'invalidità dall'assunzione di spese eccessive per le

relative misure e, dall'altro, di offrire alle persone assicurate la garanzia

di poter disporre di un'apparecchiatura sufficiente senza dover sopportare

costi aggiuntivi (DTF 130 V 163 consid. 3.2.2). Alla stessa stregua di

un'ordinanza amministrativa, un accordo tariffale, che l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali è legittimato a concludere in virtù di una valida delega

legislativa (DTF 130 V 163 consid. 4.2), non enuncia regole giuridiche, ma

rappresenta una concretizzazione delle norme legali e regolamentari. Tale

accordo non è quindi di per sé vincolante, ma le autorità di ricorso comunque

non se ne distanziano se fornisce un'interpretazione convincente di dette norme

(cfr. consid. 6.4.1; DTF 130 V 163 consid. 4.3.1).

Al riguardo è stato considerato che la convenzione è il risultato di una

collaborazione interdisciplinare pluriennale, che nel caso specifico ha

coinvolto gli esperti del settore audiologico, i produttori ed i commercianti

di apparecchi acustici nonché l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

quale autorità di vigilanza. Dal profilo del diritto non vi sono motivi per

intervenire, in virtù di considerazioni di principio, nella latitudine di

giudizio delle parti contraenti e rimettere così in discussione il risultato

contrattuale elaborato dall'Ufficio federale, che concretizza il contenuto

normativo delle condizioni a cui soggiace l'erogazione delle prestazioni. Al

contrario, la consegna di un apparecchio acustico corrispondente alle tariffe

convenzionali va ritenuta una misura che è presunta rispondere sufficientemente

ai bisogni d'integrazione dell'assicurato e al diritto ad un mezzo semplice e

adeguato. L'obiezione secondo cui nel singolo caso, per motivi specifici

derivanti dall'invalidità, occorre un apparecchio più caro rimane lecita.

Spetta tuttavia all'assicurato provare l'esistenza di una situazione

eccezionale che giustifica l'assunzione di costi eccedenti i prezzi tariffari

massimali. Egli deve perciò spiegare in maniera circostanziata perché

l'apparecchio acustico che gli verrebbe messo a disposizione nel suo caso

specifico non sarebbe sufficiente per raggiungere l'obiettivo del provvedimento

d'integrazione e garantirgli quindi un'adeguata capacità uditiva (DTF 130 V 163

consid. 4.3.4; sentenza I 676/02 del 17 maggio 2004 consid. 5.2, in SVR 2004 IV

n. 44 p. 147; sentenza I 340/05 del 12 maggio 2006 consid. 2.4, riassunta in

RtiD 2006 II n. 49, p. 220).” (consid. 6.5.1)

Applicati

per analogia i succitati principi alla fattispecie esaminata, il TF ha

continuato:

"

… Con risoluzione del 27 novembre 2007, adottata

per disciplinare l'intervento del Cantone Ticino in materia di educazione

speciale a decorrere dal 1° gennaio seguente, il Consiglio di Stato ha in

effetti abilitato il DECS a concludere convenzioni con gli operatori privati

per stabilire i requisiti professionali richiesti, le modalità, i tempi

d'intervento e le tariffe, al fine di garantire le prestazioni precedentemente

a carico dell'assicurazione per l'invalidità. Sulla base di tale delega di

competenza, il DECS ha stipulato il contestato accordo con l'ALOSI che, oltre

alla tariffa oraria e alle prestazioni computabili, stabilisce la durata usuale

delle terapie in 45 minuti. Il ricorrente invero non pretende che l'ALOSI non

sia sufficientemente rappresentativa dei logopedisti privati attivi in Ticino

né sostiene che l'introduzione nella convenzione della clausola menzionata si

sia scontrata ad un'estesa opposizione in seno all'associazione. La presenza

alle relative assemblee dell'Incaricato per la logopedia, egli stesso membro

dell'ALOSI, non appare suscettibile di mutare in termini sostanziali questo

consenso. Di conseguenza si deve ritenere che, avuto riguardo agli obiettivi

sottesi all'art. 19 vLAI, in generale gli operatori ticinesi del settore

considerano appropriato stabilire in 45 minuti la durata ordinaria delle sedute

e riconoscere tempi d'intervento superiori solo in situazioni particolari,

adeguatamente motivate." (sottolineatura del redattore; consid. 6.5.2)

2.4.3. Al presente

ricorso l’insorgente ha allegato diverse attestazioni di esperti della

logopedia con minorenni già prodotte nell’ambito della citata vertenza sfociata

nella STF I 423/06 del 30 agosto 2007, attestazioni che secondo l’Alta Corte

non permettevano di confermare le conclusioni dell’amministrazione in merito

alla riduzione a 30 minuti delle terapie oggetto del contendere (cfr. sentenza

citata consid. 4.6).

Nella

sentenza del 18 settembre 2009 il TF ha tuttavia precisato che le citate

attestazioni non mettono in dubbio la regola stabilita nella convenzione

DECS-ALOSI. Al riguardo, al consid. 6.5.3 ha infatti rilevato:

" …

Due esperti hanno infatti semplicemente espresso parere contrario a fissare un

tempo massimo assoluto di 45 minuti, un terzo professionista ha indicato in 45

minuti la durata minima, precisando poi che tale durata risulta adatta per bambini

in età prescolastica, mentre l'ultima logopedista interpellata ha giudicato

problematico stabilire tempi massimi in maniera generalizzata e si è limitata a

riferire che nell'istituto in cui opera le unità terapeutiche durano 50 minuti.

Nessuna di queste attestazioni risulta pertanto contraria ad istituire una

regola di 45 minuti a cui in casi specifici è possibile derogare, come previsto

dalla convenzione.

Tali dichiarazioni non confortano nemmeno la tesi secondo cui l'assicurazione

per l'invalidità riconosceva in maniera generalizzata lo svolgimento di sedute

di 60 minuti. Questa tesi non è invero stata sostanziata neppure in altro modo

dall'insorgente. Per di più, quand'anche fosse comprovata l'esistenza di una

prassi precedente più generosa, ci si dovrebbe comunque chiedere se la

disciplina proposta dalla convenzione DECS-ALOSI non concretizzi già in maniera

convincente il senso e lo scopo delle disposizioni legali."

Il TF,

nel medesimo considerando, ha pure respinto la censura di violazione di disparità

di trattamento tra logopedisti privati e quelli attivi nel settore scolastico (censura

sollevata anche nel presente ricorso) evidenziando:

"

Detta disciplina (quella della convenzione

DECS-ALOSI; n.d.r.) non risulta in ogni caso lesiva del principio della parità

di trattamento per rapporto agli allievi seguiti da logopedisti attivi

all'interno delle strutture scolastiche. In effetti, come rilevato

dall'autorità dipartimentale, notoriamente le unità didattiche nel contesto

scolastico ordinario e nell'ambito del Servizio di sostegno pedagogico hanno

una durata di 45 minuti. Il ricorrente non contesta d'altronde che questo

principio si applichi pure alle sedute di logopedia svolte in tali strutture.

Per quanto concerne la pretesa differenza con bambini di scuola speciale presi

a carico dal Servizio ortopedagogico itinerante, va invece considerato che le

necessità di questi assicurati non sono comparabili con la situazione ed i

bisogni dei bambini che seguono una terapia logopedica, ma frequentano una scuola

regolare. Come affermato in una lettera dell'Ufficio dell'educazione speciale

agli atti, per i primi i disturbi del linguaggio si inseriscono in effetti in

problematiche di sviluppo più complesse. Un'eventuale prassi differente in

materia di tempi di terapia deriverebbe quindi da premesse fattuali

differenti."

2.4.4. Il TF nel medesimo giudizio ha

poi concluso che non vi sono motivi per ritenere che il contenuto della citata

convenzione DECS – ALOSI in merito alla durata delle sedute di terapia non concretizzi

la necessità dei provvedimenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. c vLAI.

L’Alta Corte ha in seguito evidenziato:

"

Analogamente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza in relazione alla portata della convenzione tariffale sugli

apparecchi acustici, incombeva perciò al ricorrente esporre in maniera

dettagliata per quali motivi una terapia consistente in due sedute settimanali

di 45 minuti l'una non sarebbe sufficiente ed occorrerebbero invece due

interventi di un'ora. Sennonché, malgrado un

esplicito invito a precisare la richiesta in questo senso sia stato formulato

dapprima dal DECS e poi anche dal Consiglio di Stato, l'insorgente non ha mai

completato la propria domanda d'intervento logopedico. Anche nel ricorso al

Tribunale federale egli si è limitato a considerazioni generali sulla durata

delle singole sedute di terapia, senza minimamente spiegare perché gli elementi

diagnostici segnalati dalla sua logopedista imporrebbero una deroga ai tempi

usuali indicati nella convenzione DECS-ALOSI. In assenza di motivazione

specifica su questo punto, la decisione di non concedere due sedute settimanali

di 60 minuti l'una non appare pertanto lesiva del diritto.” (Sottolineatura del

redattore; cfr. consid. 6.5.4)

Visto che con la succitata

sentenza il TF ha definitivamente statuito sulla problematica di fondo, questo

Tribunale ritiene non necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti

richiesti dal ricorrente (cfr. punto n. 7 del ricorso).

Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122

Considerandi

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5

Nel caso in

esame, dal punto di vista temporale, la chiesta terapia logopedica si riferisce

al periodo 24 novembre 2006 – 31 dicembre 2009.

2.5.1

Per costante

giurisprudenza, sono di principio determinanti le norme in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 333 consid. 2.2,

129.

V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Stante quanto sopra, per l’intervento logopedico successivo

al 1° luglio 2008 va applicata la nuova norma della Convenzione DECS-ALOSI, in

particolare l’art. 3 cpv. 4 che stabilisce: “la durata massima di ogni

singolo intervento è, di regola, non superiore ai 45 minuti. Per situazioni

particolari, se adeguatamente motivate, possono essere autorizzati dall’Ufficio

delle scuole comunali (in seguito Servizio) tempi d’intervento di durata

maggiore”.

Come

ricordato, nella STF 18 settembre 2009 l’Alta Corte ha concluso che “ ….dal

profilo del diritto non v'è perciò motivo di ritenere che il contenuto della

convenzione DECS-ALOSI riguardo alla durata delle sedute di logopedia non

concretizzi il concetto di necessità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 19

cpv. 2 lett. c vLAI e delle norme che ne derivano” (cfr. consid. 6.5.4).

2.5.2

Per quel che

concerne il periodo antecedente, nelle osservazioni 25 marzo 2010 (XVIII inc.

32.2009

-21) la logopedista dell’insorgente ha sostenuto come al momento della

nascita delle controversie con l’USC la nuova convenzione non era ancora in

vigore, che la convenzione allora applicabile (quella del marzo 2005) non

prevedeva alcun limite temporale circa la durata di ogni seduta di logopedia e

che comunque la lettera-circolare 25 gennaio 2006 del direttore dell’USC non è

stata ritenuta dal TF come valido fondamento giuridico.

Secondo

questa Corte non vi è alcun motivo per non ritenere valido, anche per il

periodo antecedente il 1° luglio 2008, il principio temporale stabilito

dall’art. 3 cpv. 4 della nuova Convenzione e questo per i motivi che seguono.

In primo

luogo perché, come ribadito dall’Alta Corte: ”… si deve ritenere che, avuto

riguardo agli obiettivi sottesi all'art. 19 vLAI, in generale gli operatori

ticinesi del settore considerano appropriato stabilire in 45 minuti la durata

ordinaria delle sedute e riconoscere tempi d'intervento superiori solo in

situazioni particolari, adeguatamente motivate (cfr. 6.5.2 della citata

STF).

Inoltre

va rilevato che conformemente al principio generale ex art. 1a cpv. LAI, una

persona assicurata ha diritto a prevenire, ridurre, eliminare l’invalidità

mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati. Secondo

la giurisprudenza federale (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto

solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e

non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 133 V 627; DTF

110.

V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in

cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206

consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una

proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il

costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e

riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2). Nel caso in esame, ciò

significa che l’insorgente non ha di principio diritto (salvo deroghe) ad una

seduta di terapia maggiore dei 45 minuti, quest’ultima durata ritenuta dal TF,

come già detto, adeguata, semplice e appropriata.

Va poi

segnalato che nella sentenza 18 settembre 2009, con rifermento al caso

esaminato e ad una risposta del Consiglio di Stato ad un’interrogazione

parlamentare, il TF ha ritenuto che “… sulla base di quest'unico documento ben difficilmente si potrebbe

quindi giustificare una riduzione dei tempi di terapia rispetto a quanto

richiesto, respingendo per di più la domanda senza nemmeno valutare se nel

caso concreto vi siano le condizioni per poter ammettere una deroga alla durata

di 45 minuti per seduta” (sottolineatura del

redattore; cfr. consid. 6.4.2 della citata STF), mentre il citato

articolo convenzionale prevede la possibilità di una deroga.

Non solo,

l’Alta Corte ha rilevato che “quand’anche fosse comprovata l’esistenza di

una prassi precedente più generosa, ci si dovrebbe comunque chiedere se la

disciplina proposta dalla convenzione DECS-ALOSI non concretizzi già in maniera

convincente il senso e lo scopo delle disposizioni legali” (cfr. consid.

2.4

), risposta implicitamente data nel seguente già citato passaggio: “ …dal

profilo del diritto non v'è perciò motivo di ritenere che il contenuto della

convenzione DECS-ALOSI riguardo alla durata delle sedute di logopedia non

concretizzi il concetto di necessità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 19

cpv. 2 lett. c vLAI e delle norme che ne derivano” ( cfr. consid. 2.4.4).

Non va

poi dimenticato che a seguito del cambiamento di prassi (ammesso dall’Ufficio

AI) l’insorgente come pure gli altri bambini coinvolti nelle parallele vertenze

non hanno subito alcun pregiudizio. Infatti va ricordato che già nel gennaio

2006.

il direttore dell’USC aveva informato le parti interessate, tra cui i logopedisti

privati, del “nuovo” orientamento dell’ufficio circa i tempi di durata di ogni

singola seduta di terapia. Inoltre, subito dopo le richieste d’intervento,

rispettivamente di rinnovo, mediante le contestate decisioni dell’USC la

logopedista RA 2 sapeva che le erano stati riconosciuti unicamente 45 minuti

per seduta (cfr. DTF 135 V 215, in particolare pag. 219-220 per una diversa

soluzione in caso di prestazioni durevoli).

Da

ultimo, va fatto presente che in un altro caso il TCA ha constatato che la

perizia oggetto del rinvio della citata vertenza esaminata dall’Alta Corte con

sentenza 30 agosto 2007 (I 423/09) – quindi relativa ad un periodo precedente

l’entrata di vigore della nuova Convenzione – ha concluso nel ritenere come

adeguata la durata di 45 minuti per ogni singola seduta logopedica (cfr. STCA

32.2009.115

del 18 novembre 2009, consid. 1.2).

2.5.3

In

conclusione, nella fattispecie concreta vale il principio secondo cui una

durata di 45 minuti di logopedia per seduta è da ritenere adeguata e che spetta

alla persona assicurata esporre in maniera dettagliata per quali motivi una

terapia consistente in sedute settimanali di 45 minuti l'una non sarebbe

sufficiente ed occorrerebbero invece interventi di un'ora.

In tal

senso non va dimenticato che questo TCA ha dato la possibilità all’insorgente,

rispettivamente alla sua logopedista, di debitamente motivare la deroga al

succitato limite temporale valido per una seduta di logopedia (cfr. consid.

1.

).

Per

completezza va comunque ricordato che i tempi d’intervento logopedico (dai 15

ai 45 minuti) fissati nella citata circolare 25 gennaio 2006 erano da intendere

come regola generale e che quindi non erano escluse eccezioni debitamente

motivate.

2.6

Il TCA ha

chiesto alla logopedista dell’assicurato di specificare i motivi giustificanti

una deroga alla usuale durata (45 minuti) di una seduta logopedica indicata

nella convenzione 14 luglio 2008 DECS – ALOSI, così come stabilito nella nota

sentenza 18 settembre 2009 del Tribunale federale (XVII inc. 32.2009.2-21).

Nelle

osservazioni 25 marzo 2010 la logopedista ha rilevato che il bambino, con un

profilo di sviluppo disarmonico ed un marcato ritardo nello sviluppo del

linguaggio, necessitava di “una terapia ludica che tenesse in considerazione

gli interessi del bambino e le sue caratteristiche nella sua globalità. Era

molto importante trovare un modo per aiutarlo nei momenti difficili in cui non

ci si capiva”. Essa ha pertanto sostenuto che era indispensabile un tempo

di terapia di due sedute di 60 minuti al fine di poter entrare in relazione con

il bambino e costruire con lui un gioco ed influenzare positivamente lo

sviluppo del linguaggio.

Al

riguardo, nelle osservazioni 21 maggio 2010 l’USC ha sostenuto che:

"

Rivista la richiesta di intervento

effettuata dalla sig.a RA 2 il 15.12.2006 ed il relativo rapporto logopedico,

riteniamo la decisione presa di 2 interventi di 45 minuti adeguata, non vi sono infatti esplicite richieste e motivazioni che

facciano riferimento ad una situazione straordinaria,

che giustifichi una richiesta particolare per un'autorizzazione ad un tempo

d'intervento di durata superiore. La

signora RA 2 era tenuta a fornire al nostro Servizio tutte le informazioni concernenti il caso e l'attività svolta e ad

avvisare tempestivamente se, nel corso del trattamento, la situazione si fosse presentata più complessa

rispetto alla valutazione iniziale, in modo che l'applicazione dei provvedimenti potesse essere rivalutata ed

eventualmente modificata”.

Orbene,

va anzitutto rimarcato che l’USC ha genericamente sostenuto che le motivazioni

addotte dall’insorgente, rispettivamente dalla sua logopedista, non sono

sufficienti per giustificare una deroga all’usuale durata di ogni singola

seduta di logopedia. Va poi rilevato che quanto osservato sopra dalla

logopedista ricalca sostanzialmente quello che la stessa aveva già evidenziato

nella richiesta d’intervento logopedico e di rinnovo (doc. AI 5-2 e 5-4). Secondo

questa Corte, il caso concreto non costituisce una situazione straordinaria e ciò

lo si evince in particolare dal citato rapporto 15 dicembre 2006 all’incaricato

della logopedia in cui RA 2, al capitolo competenze linguistiche, ha rilevato che

“il bambino mostra di possedere una buona comprensione del linguaggio” (doc. AI

5-7). Inoltre, nella richiesta di rinnovo del 15 dicembre 2007 essa ha potuto

costatare un miglioramento in ambito semantico (il bambino ora gioca con i

compagni ed ha voglia di comunicare con gli altri), anche se in diverse

occasioni non lo si capiva (doc. AI 5-1).

In

conclusione, non essendo in presenza di fondati motivi per scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione (su questo tema cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/bb e 6, 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06

del 12 marzo 2007 consid. 2.2), la decisione contestata deve essere confermata.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura

di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

RA 2 ha

chiesto di essere essa stessa esonerata dal pagamento di eventuali spese

giudiziarie e di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in

ragione della sua difficile situazione finanziaria. Essa ha pertanto prodotto la

sua notifica di tassazione per l’anno 2007, senza tuttavia aver minimamente

documentato lo stato d’indigenza del suo patrocinato.

Al

riguardo, nella citata sentenza del 18 settembre 2009 il TF aveva fatto

presente:

"

… come già spiegatole (la in diverse sentenze

(cfr. sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 7.6 e 7.7; sentenza I

224/05 del 29 settembre 2005 consid. 6.2.1 e 6.2.2; sentenza 2C_912/2008

consid. 5.3.1; sentenza 2C_913/2008 consid. 3.2 e 3.3) ella non ha un interesse

personale cioè diretto o sufficientemente connesso all'esito del litigio,

motivo per cui non le può essere riconosciuta la legittimazione ad agire iure

proprio. Di conseguenza, non essendo parte in causa, la sua situazione

finanziaria personale non è di rilievo ai fini di un giudizio in merito al

beneficio richiesto.

Indipendentemente dalle possibilità di esito favorevole del gravame, il

beneficio dell'assistenza giudiziaria non può di conseguenza essere accordato

né al ricorrente, per mancanza di prove sull'assenza di mezzi, né alla propria

rappresentante, per carenza di legittimazione." (consid. 7.2).

In queste circostanze è

pertanto irrilevante l’argomento addotto dalla logopedista nelle sue osservazioni

25.

marzo 2010 (XVIII inc. 32.2002-27) secondo cui è da ritenere “non

opportuno chiedere alle famiglie di farsi carico delle spese derivanti dalla

mia difesa personale” e di essersi “impegnata a farmi carico di ogni

spesa derivante dalla contestazione delle decisioni qui impugnate” (cfr.

punto n. 14). Va poi fatto presente che la presente vertenza non deve essere

considerata una difesa personale, visto che si tratta di vagliare

l’adeguata durata per l’assicurato di ogni singola seduta di logopedia.

Vista la

particolarità del caso, questo TCA ritiene giustificato non mettere a carico

della parte soccombente tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster