32.2009.50
Prima formazione professionale. Presa a carico delle spese di tutorato per la frequentazione del liceo. Prestazione sostituiva: svolgimento di un apprendistato
1 febbraio 2010Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
32.2009.50
Data decisione, Autorità:
01.02.2010, TCA
Titolo:
Prima formazione professionale. Presa a carico delle spese di tutorato per la frequentazione del liceo. Prestazione sostituiva: svolgimento di un apprendistato
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 16 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.50
BS
Lugano
1 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo su rinvio di cui alla STF 3
febbraio 2009 in merito al ricorso del 26 febbraio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
febbraio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato __________,
è portatore di una grave distrofia congenita. A seguito di questa infermità,
l'assicurato ha beneficiato, rispettivamente beneficia tuttora di diverse
prestazioni dell'assicurazione invalidità, tra cui provvedimenti sanitari,
mezzi ausiliari e un assegno per grandi invalidi.
1.2. Conclusa la
scuola d’obbligo, facendo presente come suo figlio RI 1 desiderasse frequentare
il liceo di __________, il padre dell’assicurato, RA 1, in data 28 giugno 2006 ha chiesto ed ottenuta dall’Ufficio AI, mediante comunicazione 4 agosto
2006, l’assunzione delle spese di trasporto da domicilio al liceo per il
periodo 1° settembre 2006 - 30 giugno 2010.
1.3. Avendo RI 1, a seguito del suo stato di salute, ottenuto dal Consiglio di Stato l’autorizzazione a frequentare
il primo anno di liceo su due anni, in data 28 giugno 2006, tramite il padre,
ha formulato richiesta di rilascio di una garanzia per la copertura dei costi
relativi al docente di sostegno (sia a scuola che a domicilio) avente lo scopo
di permettere a suo figlio di seguire le lezioni al liceo di __________ (doc.
AI 548-1). Tale sostegno era stato in precedenza finanziato dal Cantone
limitatamente al ciclo scolastico obbligatorio (scuole elementari e medie). L’intervento
richiesto è stato quantificato in sei ore settimanali in ragione di fr. 100.--
all’ora.
Fondandosi
sul rapporto 27 settembre 2006 della consulente in integrazione professionale,
che aveva ritenuto la formazione liceale non semplice ed inadeguata, con decisione
formale 30 gennaio 2007, preavvisata il 13 dicembre 2006, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta dell’assicurato. In via eccezionale, l’amministrazione ha
tuttavia riconosciuto i costi di tutorato sino alla notifica del progetto di
decisione. Di conseguenza, con comunicazione 12 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha
assunto i costi (fr. 9'600.--) relativi alle ore di sostegno impartite durante
il periodo settembre-dicembre 2006.
1.4. Con
decisione 12 febbraio 2007 l’Ufficio AI, rettificando la precedente
comunicazione 4 agosto 2006, ha respinto l’assunzione delle spese di trasporto
a far da tempo dal 1° gennaio 2007 essendo la formazione liceale inadeguata
allo stato di salute dell’interessato (doc. AI 578).
1.5. Con sentenza
del 29 aprile 2008, accogliendo il ricorso inoltrato dall’assicurato, per il
tramite del padre, ed annullate le due succitate decisioni amministrative, il
TCA ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di tutorato e di
trasporto domicilio-liceo per la formazione liceale di otto anni. Questa Corte
aveva infatti ritenuto la formazione semplice, idonea nonché adeguata allo stato
di salute dell’assicurato (inc. 32.2007.74).
1.6. Adito
dall’Ufficio AI, con sentenza 3 febbraio 2009 (notificata il 20 febbraio 2009)
il TF ha annullato la sentenza cantonale e accolto parzialmente il ricorso
nella misura in cui si riferisce alla decisione del 30 gennaio 2007, rinviando
gli atti al TCA per un complemento istruttorio conformemente i considerandi e
per la resa di un nuovo giudizio. Riguardo alla questione delle spese di
trasporto domicilio-liceo, oggetto della decisione amministrativa del 12
febbraio 2007, il ricorso è stato invece respinto (9C_457/2008).
Fatti
1.7. In
esecuzione della sentenza federale di rinvio, con decreto 15 maggio 2009 il
Vicepresidente del TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia a cura della
prof.ssa PE 1, già direttrice del liceo di __________ e del liceo di __________
e già membro della Commissione svizzera di maturità. Contestualmente, questa
Corte ha invitato le parti ad inoltrare eventuali osservazioni e/o motivi di
ricusa in merito alla scelta del perito e di presentare eventuali quesiti
complementari a quelli formulati dal TCA (IV).
Le
osservazioni dell’Ufficio AI sono dell’8 giugno 2009 (VII), mentre l’assicurato
è rimasto silente.
1.8. Nel
frattempo, il 28 maggio 2009 il TCA ha chiesto al medico curante un
aggiornamento relativo alle condizioni di salute dell’assicurato (V, VI).
1.9. In data 2
ottobre 2009 la prof.ssa PE 1 ha reso il suo rapporto (IX).
Su
richiesta del TCA, il 23 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie
osservazioni alla perizia (XI), mentre l’assicurato è rimasto silente.
Il 16
novembre 2009 il perito ha risposto alle domande complementari del TCA (XIV).
Con
scritto 27 novembre 2009 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere ulteriori
osservazioni da porre (XVI); l’assicurato non ha comunicato nulla.
considerando in diritto
2.1. Con la
sentenza di rinvio, ricordato come la frequentazione del liceo sia riconosciuto
come prima formazione professionale ex art. 16 LAI, in merito all’attribuzione
di un docente di sostegno per sei ore settimanali, l’Alta Corte si è espressa
come segue:
"
3.3 Riguardo al secondo quesito, mentre
l'adeguatezza della misura non pone difficoltà dal profilo personale - viste le
indiscusse capacità intellettuali dell'assicurato che hanno del resto convinto
il Consiglio di Stato ad autorizzare la frequentazione del primo anno di liceo
a metà tempo -, e può anche essere condivisa sotto l'aspetto materiale e
temporale, essa necessita di qualche verifica supplementare per quel che
concerne l'aspetto finanziario, e più precisamente il rapporto esistente fra la
durata (tollerabile, alla luce delle particolarità del caso come pure della
possibilità per l'amministrazione di rivedere comunque il diritto alla prestazione
in caso di modifica delle circostanze nel corso della formazione, segnatamente
qualora il provvedimento integrativo fosse destinato al fallimento: sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 249/94 del 16 novembre 1994,
consid. 3c) e i costi della formazione, da un lato, e il risultato economico
del provvedimento, dall'altro (v. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 7/71 del 26 agosto 1971, in RCC 1972 pag. 64, consid. 2).
Rapporto che, così come è stato ammesso dalla Corte cantonale, non appare
propriamente ragionevole, anche se, va detto, i costi cui avrebbe dovuto fare
fronte l'amministrazione, qualora l'assicurato avesse accettato di seguire
l'apprendistato presso Z.________, non risultano - tenuto conto anche
dell'aspetto temporale - di molto inferiori (fr. 145'125.- [fr. 48'375.-
all'anno per 3 anni di formazione] a fronte di un costo quantificato in
complessivi fr. 200'000.- [fr. 600.- a settimana] per un docente di sostegno
sull'arco di otto anni).
3.3.1 Un'ulteriore verifica si rende necessaria poiché né
l'amministrazione, né il Tribunale cantonale si sono adeguatamente confrontati
con la questione relativa all'effettiva esigenza oraria settimanale di un
"tutor". Mentre l'UAI ha scartato ogni presa a carico di un simile
provvedimento, i giudici cantonali si sono limitati ad accogliere la richiesta
dell'assicurato, formulata sulla base delle indicazioni fornite dal docente di
sostegno medesimo senza procedere ad accertamenti preliminari che si sarebbero
per contro imposti, non fosse altro perché contrariamente a quanto indicato
nella pronuncia impugnata, A.________ sembrerebbe avere conseguito risultati
migliori (o comunque non peggiori) dopo avere, a seguito della decisione
dell'UAI, dovuto rinunciare al tutor rispetto a quando beneficiava delle sei
ore settimanali di sostegno (sulla possibilità, per il giudice delle
assicurazioni sociali, di fondarsi su fatti verificatisi dopo la data della
decisione amministrativa, che altrimenti delimita temporalmente il suo potere
cognitivo, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa, cfr. DTF
99 V 102 con riferimenti).
3.3.2 Dal momento che, per quanto esposto, gli atti non permettono
ancora di esprimersi definitivamente sull'adeguatezza del provvedimento
integrativo richiesto, la causa va rinviata all'istanza precedente affinché,
previo complemento istruttorio, ridefinisca l'esigenza concreta di un tutorato
e si pronunci nuovamente sulla presa a carico, da parte dell'UAI, di tali
spese, eventualmente anche sotto l'aspetto di un eventuale diritto
dell'assicurato alla sostituzione della prestazione. In questo senso e solo
nella misura in cui si riferisce alla decisione dell'UAI del 30 gennaio 2007,
il giudizio cantonale deve essere annullato.”
2.2. Dando
seguito alla sentenza federale di rinvio, questa Corte ha incaricato la prof.ssa PE 1 di svolgere l’accertamento richiesto. Per eseguire tale mandato, nel suo rapporto
datato 2 ottobre 2009 (doc. IX), oltre allo studio degli atti di causa essa ha
indicato di aver incontrato l’assicurato e suo padre, raccolto dai docenti del
ragazzo le informazioni sulle diverse materie impartite, contattato l’Ispettore
delle scuole speciali, il direttore dell’Ufficio dell’insegnamento medio
superiore, nonché il vicedirettore del Liceo di __________.
Ne è
risultato che l’assicurato richiede “un’attenzione costante da parte dei
docenti e dei compagni perché in classe deve essere aiutato per ogni azione
fisica”, aiuto che è garantito dal volontariato degli stessi docenti e dei
compagni. Per quel che concerne l’attività a scuola, la prof.ssa PE 1 ha in particolare evidenziato un grosso problema nei lavori scritti, come pure
la limitata partecipazione durante i corsi di laboratorio. Essa ha inoltre
descritto l’impegno extrascolastico dei docenti. A casa, il ragazzo ha bisogno d’aiuto
per organizzare dispense, appunti, rivedere le lezioni, soprattutto in
preparazione dei lavori scritti.
Rispondendo
ai quesiti peritali, la prof.ssa PE 1 ha in particolare rilevato:
"
In considerazione di quanto indicato sopra,
appare chiaro che RI 1 abbisogna di una persona qualificata che lo accompagni
durante le lezioni, lo aiuti a preparare il materiale, a prendere appunti e, se
necessario, possa scrivere sotto dettatura gli svolgimenti di lavori scritti. La scelta del tutor dovrebbe venir
effettuata dall’Ufficio dell’educazione speciale, in collaborazione eventualmente
con la direzione del Liceo, con il giovane (maggiorenne) e la famiglia. La Direzione del Liceo stabilirà, in accordo con l’UIMS, le norme a cui il tutor
dovrà attenersi (penso in particolare alla discrezione sul lavoro dei docenti e
dell’allievo, ma anche ai rapporti con l’allievo e l’istituto) e controllerà la
registrazione delle ore di presenza a scuola. ll tutor non sostituisce il
docente. l docenti devono poter dedicare all’intera classe la piena attenzione durante
la lezione; inoltre la redazione di esercizi o lavori scritti personalizzati,
le interrogazioni, le messe a punto soprattutto in caso di cambiamenti di
docente (probabili, vista la frequenza a metà tempo) rimangono un loro compito
(perizia, risposta alla domanda a)."
Il perito ha poi ritenuto
che “ai docenti deve quindi essere concesso un riconoscimento in ore
per questi lavori: prendendo a modello il caso di un allievo sordo profondo che
frequentava il Liceo di __________ quando ero direttrice, propongo
mezz’ora-lezione di sgravio a testa, corrispondente ad un impegno extraorario
di circa un’ora e venti minuti” (perizia, risposta alla domanda a).
Quanto al tempo necessario,
dal momento che il tutor deve seguire l’assicurato durante le ore di lezione, la prof. PE 1 ha indicato 36,5 ore alla settimana, sottolineando che “ è però probabile che in
terza e in quarta liceo egli [l’assicurato n.d.r] necessiti di un aiuto
maggiore, visto che dovrà produrre un lavoro personale (il lavoro di maturità,
che lo impegnerà per un anno) e che gli esami di maturità vengono effettuati – di
Considerandi
regola – sul programma di terza e quarta: le eventuali ore risparmiate (ad
esempio a causa di uscite, conferenze o assenze di docenti), potrebbero essere
tenute in serbo per gli ultimi anni (perizia, risposta alla domanda b).”
In merito al costo per ora
di 60 minuti, facendo riferimento al citato allievo seguito nel liceo di __________,
essa ha quantificato un importo di 50.-- franchi. Per le ore supplementari da
assegnare ai docenti, il perito ha eseguito il calcolo con il costo medio di
franchi 6000.--/anno per ora-lezione indicato dal direttore dell’insegnamento
medio.
Complessivamente, per gli
otto anni di liceo risulta, come si evince dalla tabella allegata alla perizia,
un onere complessivo di fr. 349'439.-- ripartito in fr. 214'438.-- per i costi
del tutor e fr. 135'000.-- per i docenti.
Non inclusi sono i
compensi per il tutor a casa, che la prof. ssa PE 1, nel complemento peritale
16.
novembre 2009 (XIV), ha fissato approssimativamente in fr. 20'000.-- per
l’intero curriculum liceale (1,5 ore settimanali per 36,5 settimane di scuola;
oppure 3 ore settimanali al costo di fr. 25.-- all’ora qualora si scegliesse
uno studente).
Per quel che concerne l’aspetto
finanziario, più precisamente in merito al rapporto esistente
fra la durata dell’iter liceale e i costi della formazione, da un lato, e il
risultato economico del provvedimento, dall'altro, nella STF di rinvio l’Alto
Tribunale aveva osservato che tale rapporto “così come è stato ammesso dalla
Corte cantonale, non appare propriamente ragionevole, anche se, va detto, i
costi cui avrebbe dovuto fare fronte l'amministrazione, qualora l'assicurato
avesse accettato di seguire l'apprendistato presso la __________, non risultano
- tenuto conto anche dell'aspetto temporale - di molto inferiori (fr. 145'125.-
[fr. 48'375.- all'anno per 3 anni di formazione] a fronte di un costo
quantificato in complessivi fr. 200'000.- [fr. 600.- a settimana] per un
docente di sostegno sull'arco di otto anni)” (cfr. consid. 2.1).
In quest’ottica, nel caso concreto, visto l’ammontare dei costi quantificati
in perizia, questo rapporto non appare ragionevole. Inoltre, va rilevata la
problematica riguardante l’idoneità dell’assicurato a sostenere gli esami di
maturità. Al riguardo la prof. ssa PE 1 ha indicato: “ …altri docenti hanno abbreviato il lavoro o gli hanno
lasciato più tempo o ancora hanno privilegiato l’interrogazione orale (anche
fuori orario, sempre senza compenso); ma nemmeno questa può essere una
soluzione sul lungo periodo: basti pensare all’esame di maturità, in cui ci
sono esami scritti ed esami orali di durata stabilita (quattro ore per gli
scritti di italiano e di matematica, tre ore per quelli dell’opzione specifica,
della seconda lingua e delle scienze umane;15 minuti per gli esami orali di
ognuna delle cinque materie).
In
conclusione, difettando quindi una ragionevole relazione tra i costi della
formazione liceale ed il risultato economico del provvedimento chiesto, la
domanda relativa al riconoscimento delle maggior spese dovute ad invalidità relative
alla formazione liceale di otto anni presso il liceo di __________ è respinta.
2.3
Occorre ora
esaminare, come evidenziato dal TF (cfr. STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009,
consid. 3.3.1), il diritto ad una prima formazione professionale anche
sotto l'aspetto di un eventuale diritto dell'assicurato alla sostituzione della
prestazione.
Trattasi di diritto alla
sostituzione (in tedesco: “Austauschbefugnis”) nel caso in cui è chiesta una
prestazione alla quale la persona assicurata non ha diritto. Se l’assicurato si
è tuttavia procurato tale prestazione (nel senso che ha assunto i relativi
costi), egli ha diritto al rimborso dei costi (nella misura prevista dalla
legge) se la rispettiva funzione corrisponde alla prestazione di diritto
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 15 n. 17, p. 202). Quindi, secondo questo principio, l’AI risarcisce
all’assicurato, che per validi motivi non fa uso di una prestazione a cui ha
diritto e che invece sceglie un’alternativa avente le stesse funzioni di quella
a cui ha rinunciato per raggiungere lo stesso scopo integrativo, alle medesime
modalità e condizioni della prestazione di legge che gli spettava (“Die
Invalidenversicherung hat Versicherte, die aus schützenswerten Gründen von
einem ihnen an sich zustehenden gesetzlichen Leistungsanspruch keinen Gebrauch
machen, stattdessen einen funktionell gleichen Behelf zur Erreichung des
gleichen gesetzlichen Eingliederungszieles wählen, auf der Grundlage und nach
Massgabe der gesetzlichen Leistungsberechtigung zu entschädigen“,
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 60;
cfr. anche DTF 131 V 111 consid. 3c con riferimenti di dottrina e
giurisprudenza).
A fondamento del diritto
alla sostituzione vi è il ragionamento secondo cui generalmente non è
determinante per quale via o per quale mezzo lo scopo legale prefissato venga
raggiunto (“Kerngehalt der Austauschbefugnis liegt darin, dass es
grundsätzlich ohne Bedeutung ist, auf welchem Weg oder durch welches Mittel das
gesetzliche Ziel angestrebt wird”, Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeistsgrundsatz im staatlichen Leistunsgrecht, Diss. Bern, p.
87.
citato in DTF 131 V 111 consid. 3c). Il diritto alla
sostituzione presuppone che esso abbia come oggetto due prestazioni differenti ma
interscambiabili fra di loro per quel che concerne la loro funzione. Inoltre è
necessaria l’esistenza di un diritto legale alle prestazioni soggetta a
sostituzione (DTF 131 V 112 consid. 3.2.3 con
riferimenti).
Il diritto alla sostituzione è applicabile, ad esempio, nel campo
dei mezzi ausiliari AI e AVS (DTF 131 V 107), dei provvedimenti sanitari (DTF
120.
V 285 consid. 4a; cfr. anche STCA 2 novembre 1999, inc. 32.1998.23, in cui
questa Corte aveva confermato il diritto, per i genitori dell’assicurato, di
fatturare direttamente all’AI le spese di cura a domicilio ex art. 4 OAI), dei
costi di trasporti nell’ambito di una prima formazione professionale (DTF 120 V
292.
consid. 3c) e nell’ambito della riformazione professionale (Pratique VSI
2002.
consid. 2b p. 109 citato in STFA I 731/03 del 21 aprile 2004 consid. 1;
cfr. anche marg. n. 4026 della Circolare sui provvedimenti integrativi d’ordine
professionale).
2.4
Nel caso in esame, va
ricordato che con rapporto 27 settembre 2006 la consulente in integrazione
professionale aveva ritenuto un apprendistato in ambito amministrativo di tre
anni presso la __________ di __________ quale formazione semplice ed adeguata, per
poi concludere:
"
(…) L'AI può dunque riconoscere questo tipo di
apprendistato (quello presso la __________; n.d.r.), ritenuto idoneo per l'A..
Qualora però l'A. e il rappresentante legale
decidessero di non accettare la formazione proposta, potrebbero ricevere in
virtù del diritto di scambio, l'equivalente finanziario di questi 3 anni di
formazione da investire nella strada prescelta. Dopo 3 anni l'A. avrebbe
diritto alla rendita, soldi che può decidere di investire come meglio crede,
anche per continuare la formazione ora intrapresa." (doc. A9 inc.
32.2007
)
Tale
proposta non è poi stata confermata con la decisione 30 gennaio 2007 (doc. A18
inc. 32.2007.74).
Nella
risposta di causa del 9 marzo 2007 l’amministrazione si è al riguardo così
espressa:
"
Per quanto riguarda il "diritto di
scambio", questa particolare possibilità entra in linea di conto una volta
definita un'attività lucrativa per la quale risultano possibili differenti
percorsi scolastici (o pratici) con il medesimo scopo/formazione ed uno più
lungo/costoso (sciegliendo ad esempio il più lungo, a carico dell'assicurato
sarà la differenza di costi).
Nella concreta fattispecie, si tratterebbe invece
d'utilizzare un'ingente somma per finanziare degli studi contrari allo scopo
fondamentale dell'assicurazione per l'invalidità (integrazione professionale)
sino a che si "desidererà o riuscirà a frequentare il liceo".
Un fine che non può essere condiviso."
(Doc. IV, inc. 32.2007.74)
Questo Tribunale
condivide la valutazione operata dal consulente circa il riconoscimento di un
apprendistato amministrativo di tre anni presso la __________, i cui costi
complessivamente ammontano a fr. 145'125, tenuto conto che dal punto di vista
integrativo il citato apprendistato è stato ritenuto semplice ed idoneo, nonché
adeguato allo stato di salute ed alle capacità intellettuali dell’assicurato.
Ora, dal
momento che l’assicurato ha optato per una formazione liceale, la quale secondo
il TF costituisce una prima formazione professionale (cfr. STF 9C_457/2008 del
3.
febbraio 2009, consid. 3.2) e non è quindi uno studio contrario “allo scopo fondamentale
dell’assicurazione per l’invalidità”, egli ha diritto al rimborso delle spese –
dovute all’invalidità – relative al citato apprendistato presso la __________. Infatti
entrambe le formazioni, quella liceale e professionale, hanno la medesima funzione
integrativa, motivo per cui il diritto alla sostituzione appare dato (cfr.
consid. 2.3).
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la
particolarità della fattispecie, si prescinde dall’accollare spese e tasse di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione 30 gennaio 20007 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto
al versamento, a titolo sostitutivo, dei maggiori costi dovuti alla sua
invalidità per lo svolgimento di un apprendistato presso la __________.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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