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Decisione

32.2009.50

Prima formazione professionale. Presa a carico delle spese di tutorato per la frequentazione del liceo. Prestazione sostituiva: svolgimento di un apprendistato

1 febbraio 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In

esecuzione della sentenza federale di rinvio, con decreto 15 maggio 2009 il

Vicepresidente del TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia a cura della

prof.ssa PE 1, già direttrice del liceo di __________ e del liceo di __________

e già membro della Commissione svizzera di maturità. Contestualmente, questa

Corte ha invitato le parti ad inoltrare eventuali osservazioni e/o motivi di

ricusa in merito alla scelta del perito e di presentare eventuali quesiti

complementari a quelli formulati dal TCA (IV).

Le

osservazioni dell’Ufficio AI sono dell’8 giugno 2009 (VII), mentre l’assicurato

è rimasto silente.

1.8. Nel

frattempo, il 28 maggio 2009 il TCA ha chiesto al medico curante un

aggiornamento relativo alle condizioni di salute dell’assicurato (V, VI).

1.9. In data 2

ottobre 2009 la prof.ssa PE 1 ha reso il suo rapporto (IX).

Su

richiesta del TCA, il 23 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie

osservazioni alla perizia (XI), mentre l’assicurato è rimasto silente.

Il 16

novembre 2009 il perito ha risposto alle domande complementari del TCA (XIV).

Con

scritto 27 novembre 2009 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere ulteriori

osservazioni da porre (XVI); l’assicurato non ha comunicato nulla.

considerando in diritto

2.1. Con la

sentenza di rinvio, ricordato come la frequentazione del liceo sia riconosciuto

come prima formazione professionale ex art. 16 LAI, in merito all’attribuzione

di un docente di sostegno per sei ore settimanali, l’Alta Corte si è espressa

come segue:

"

3.3 Riguardo al secondo quesito, mentre

l'adeguatezza della misura non pone difficoltà dal profilo personale - viste le

indiscusse capacità intellettuali dell'assicurato che hanno del resto convinto

il Consiglio di Stato ad autorizzare la frequentazione del primo anno di liceo

a metà tempo -, e può anche essere condivisa sotto l'aspetto materiale e

temporale, essa necessita di qualche verifica supplementare per quel che

concerne l'aspetto finanziario, e più precisamente il rapporto esistente fra la

durata (tollerabile, alla luce delle particolarità del caso come pure della

possibilità per l'amministrazione di rivedere comunque il diritto alla prestazione

in caso di modifica delle circostanze nel corso della formazione, segnatamente

qualora il provvedimento integrativo fosse destinato al fallimento: sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 249/94 del 16 novembre 1994,

consid. 3c) e i costi della formazione, da un lato, e il risultato economico

del provvedimento, dall'altro (v. sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 7/71 del 26 agosto 1971, in RCC 1972 pag. 64, consid. 2).

Rapporto che, così come è stato ammesso dalla Corte cantonale, non appare

propriamente ragionevole, anche se, va detto, i costi cui avrebbe dovuto fare

fronte l'amministrazione, qualora l'assicurato avesse accettato di seguire

l'apprendistato presso Z.________, non risultano - tenuto conto anche

dell'aspetto temporale - di molto inferiori (fr. 145'125.- [fr. 48'375.-

all'anno per 3 anni di formazione] a fronte di un costo quantificato in

complessivi fr. 200'000.- [fr. 600.- a settimana] per un docente di sostegno

sull'arco di otto anni).

3.3.1 Un'ulteriore verifica si rende necessaria poiché né

l'amministrazione, né il Tribunale cantonale si sono adeguatamente confrontati

con la questione relativa all'effettiva esigenza oraria settimanale di un

"tutor". Mentre l'UAI ha scartato ogni presa a carico di un simile

provvedimento, i giudici cantonali si sono limitati ad accogliere la richiesta

dell'assicurato, formulata sulla base delle indicazioni fornite dal docente di

sostegno medesimo senza procedere ad accertamenti preliminari che si sarebbero

per contro imposti, non fosse altro perché contrariamente a quanto indicato

nella pronuncia impugnata, A.________ sembrerebbe avere conseguito risultati

migliori (o comunque non peggiori) dopo avere, a seguito della decisione

dell'UAI, dovuto rinunciare al tutor rispetto a quando beneficiava delle sei

ore settimanali di sostegno (sulla possibilità, per il giudice delle

assicurazioni sociali, di fondarsi su fatti verificatisi dopo la data della

decisione amministrativa, che altrimenti delimita temporalmente il suo potere

cognitivo, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa, cfr. DTF

99 V 102 con riferimenti).

3.3.2 Dal momento che, per quanto esposto, gli atti non permettono

ancora di esprimersi definitivamente sull'adeguatezza del provvedimento

integrativo richiesto, la causa va rinviata all'istanza precedente affinché,

previo complemento istruttorio, ridefinisca l'esigenza concreta di un tutorato

e si pronunci nuovamente sulla presa a carico, da parte dell'UAI, di tali

spese, eventualmente anche sotto l'aspetto di un eventuale diritto

dell'assicurato alla sostituzione della prestazione. In questo senso e solo

nella misura in cui si riferisce alla decisione dell'UAI del 30 gennaio 2007,

il giudizio cantonale deve essere annullato.”

2.2. Dando

seguito alla sentenza federale di rinvio, questa Corte ha incaricato la prof.ssa PE 1 di svolgere l’accertamento richiesto. Per eseguire tale mandato, nel suo rapporto

datato 2 ottobre 2009 (doc. IX), oltre allo studio degli atti di causa essa ha

indicato di aver incontrato l’assicurato e suo padre, raccolto dai docenti del

ragazzo le informazioni sulle diverse materie impartite, contattato l’Ispettore

delle scuole speciali, il direttore dell’Ufficio dell’insegnamento medio

superiore, nonché il vicedirettore del Liceo di __________.

Ne è

risultato che l’assicurato richiede “un’attenzione costante da parte dei

docenti e dei compagni perché in classe deve essere aiutato per ogni azione

fisica”, aiuto che è garantito dal volontariato degli stessi docenti e dei

compagni. Per quel che concerne l’attività a scuola, la prof.ssa PE 1 ha in particolare evidenziato un grosso problema nei lavori scritti, come pure

la limitata partecipazione durante i corsi di laboratorio. Essa ha inoltre

descritto l’impegno extrascolastico dei docenti. A casa, il ragazzo ha bisogno d’aiuto

per organizzare dispense, appunti, rivedere le lezioni, soprattutto in

preparazione dei lavori scritti.

Rispondendo

ai quesiti peritali, la prof.ssa PE 1 ha in particolare rilevato:

"

In considerazione di quanto indicato sopra,

appare chiaro che RI 1 abbisogna di una persona qualificata che lo accompagni

durante le lezioni, lo aiuti a preparare il materiale, a prendere appunti e, se

necessario, possa scrivere sotto dettatura gli svolgimenti di lavori scritti. La scelta del tutor dovrebbe venir

effettuata dall’Ufficio dell’educazione speciale, in collaborazione eventualmente

con la direzione del Liceo, con il giovane (maggiorenne) e la famiglia. La Direzione del Liceo stabilirà, in accordo con l’UIMS, le norme a cui il tutor

dovrà attenersi (penso in particolare alla discrezione sul lavoro dei docenti e

dell’allievo, ma anche ai rapporti con l’allievo e l’istituto) e controllerà la

registrazione delle ore di presenza a scuola. ll tutor non sostituisce il

docente. l docenti devono poter dedicare all’intera classe la piena attenzione durante

la lezione; inoltre la redazione di esercizi o lavori scritti personalizzati,

le interrogazioni, le messe a punto soprattutto in caso di cambiamenti di

docente (probabili, vista la frequenza a metà tempo) rimangono un loro compito

(perizia, risposta alla domanda a)."

Il perito ha poi ritenuto

che “ai docenti deve quindi essere concesso un riconoscimento in ore

per questi lavori: prendendo a modello il caso di un allievo sordo profondo che

frequentava il Liceo di __________ quando ero direttrice, propongo

mezz’ora-lezione di sgravio a testa, corrispondente ad un impegno extraorario

di circa un’ora e venti minuti” (perizia, risposta alla domanda a).

Quanto al tempo necessario,

dal momento che il tutor deve seguire l’assicurato durante le ore di lezione, la prof. PE 1 ha indicato 36,5 ore alla settimana, sottolineando che “ è però probabile che in

terza e in quarta liceo egli [l’assicurato n.d.r] necessiti di un aiuto

maggiore, visto che dovrà produrre un lavoro personale (il lavoro di maturità,

che lo impegnerà per un anno) e che gli esami di maturità vengono effettuati – di

Considerandi

regola – sul programma di terza e quarta: le eventuali ore risparmiate (ad

esempio a causa di uscite, conferenze o assenze di docenti), potrebbero essere

tenute in serbo per gli ultimi anni (perizia, risposta alla domanda b).”

In merito al costo per ora

di 60 minuti, facendo riferimento al citato allievo seguito nel liceo di __________,

essa ha quantificato un importo di 50.-- franchi. Per le ore supplementari da

assegnare ai docenti, il perito ha eseguito il calcolo con il costo medio di

franchi 6000.--/anno per ora-lezione indicato dal direttore dell’insegnamento

medio.

Complessivamente, per gli

otto anni di liceo risulta, come si evince dalla tabella allegata alla perizia,

un onere complessivo di fr. 349'439.-- ripartito in fr. 214'438.-- per i costi

del tutor e fr. 135'000.-- per i docenti.

Non inclusi sono i

compensi per il tutor a casa, che la prof. ssa PE 1, nel complemento peritale

16.

novembre 2009 (XIV), ha fissato approssimativamente in fr. 20'000.-- per

l’intero curriculum liceale (1,5 ore settimanali per 36,5 settimane di scuola;

oppure 3 ore settimanali al costo di fr. 25.-- all’ora qualora si scegliesse

uno studente).

Per quel che concerne l’aspetto

finanziario, più precisamente in merito al rapporto esistente

fra la durata dell’iter liceale e i costi della formazione, da un lato, e il

risultato economico del provvedimento, dall'altro, nella STF di rinvio l’Alto

Tribunale aveva osservato che tale rapporto “così come è stato ammesso dalla

Corte cantonale, non appare propriamente ragionevole, anche se, va detto, i

costi cui avrebbe dovuto fare fronte l'amministrazione, qualora l'assicurato

avesse accettato di seguire l'apprendistato presso la __________, non risultano

- tenuto conto anche dell'aspetto temporale - di molto inferiori (fr. 145'125.-

[fr. 48'375.- all'anno per 3 anni di formazione] a fronte di un costo

quantificato in complessivi fr. 200'000.- [fr. 600.- a settimana] per un

docente di sostegno sull'arco di otto anni)” (cfr. consid. 2.1).

In quest’ottica, nel caso concreto, visto l’ammontare dei costi quantificati

in perizia, questo rapporto non appare ragionevole. Inoltre, va rilevata la

problematica riguardante l’idoneità dell’assicurato a sostenere gli esami di

maturità. Al riguardo la prof. ssa PE 1 ha indicato: “ …altri docenti hanno abbreviato il lavoro o gli hanno

lasciato più tempo o ancora hanno privilegiato l’interrogazione orale (anche

fuori orario, sempre senza compenso); ma nemmeno questa può essere una

soluzione sul lungo periodo: basti pensare all’esame di maturità, in cui ci

sono esami scritti ed esami orali di durata stabilita (quattro ore per gli

scritti di italiano e di matematica, tre ore per quelli dell’opzione specifica,

della seconda lingua e delle scienze umane;15 minuti per gli esami orali di

ognuna delle cinque materie).

In

conclusione, difettando quindi una ragionevole relazione tra i costi della

formazione liceale ed il risultato economico del provvedimento chiesto, la

domanda relativa al riconoscimento delle maggior spese dovute ad invalidità relative

alla formazione liceale di otto anni presso il liceo di __________ è respinta.

2.3

Occorre ora

esaminare, come evidenziato dal TF (cfr. STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009,

consid. 3.3.1), il diritto ad una prima formazione professionale anche

sotto l'aspetto di un eventuale diritto dell'assicurato alla sostituzione della

prestazione.

Trattasi di diritto alla

sostituzione (in tedesco: “Austauschbefugnis”) nel caso in cui è chiesta una

prestazione alla quale la persona assicurata non ha diritto. Se l’assicurato si

è tuttavia procurato tale prestazione (nel senso che ha assunto i relativi

costi), egli ha diritto al rimborso dei costi (nella misura prevista dalla

legge) se la rispettiva funzione corrisponde alla prestazione di diritto

(Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 15 n. 17, p. 202). Quindi, secondo questo principio, l’AI risarcisce

all’assicurato, che per validi motivi non fa uso di una prestazione a cui ha

diritto e che invece sceglie un’alternativa avente le stesse funzioni di quella

a cui ha rinunciato per raggiungere lo stesso scopo integrativo, alle medesime

modalità e condizioni della prestazione di legge che gli spettava (“Die

Invalidenversicherung hat Versicherte, die aus schützenswerten Gründen von

einem ihnen an sich zustehenden gesetzlichen Leistungsanspruch keinen Gebrauch

machen, stattdessen einen funktionell gleichen Behelf zur Erreichung des

gleichen gesetzlichen Eingliederungszieles wählen, auf der Grundlage und nach

Massgabe der gesetzlichen Leistungsberechtigung zu entschädigen“,

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 60;

cfr. anche DTF 131 V 111 consid. 3c con riferimenti di dottrina e

giurisprudenza).

A fondamento del diritto

alla sostituzione vi è il ragionamento secondo cui generalmente non è

determinante per quale via o per quale mezzo lo scopo legale prefissato venga

raggiunto (“Kerngehalt der Austauschbefugnis liegt darin, dass es

grundsätzlich ohne Bedeutung ist, auf welchem Weg oder durch welches Mittel das

gesetzliche Ziel angestrebt wird”, Meyer-Blaser, Zum

Verhältnismässigkeistsgrundsatz im staatlichen Leistunsgrecht, Diss. Bern, p.

87.

citato in DTF 131 V 111 consid. 3c). Il diritto alla

sostituzione presuppone che esso abbia come oggetto due prestazioni differenti ma

interscambiabili fra di loro per quel che concerne la loro funzione. Inoltre è

necessaria l’esistenza di un diritto legale alle prestazioni soggetta a

sostituzione (DTF 131 V 112 consid. 3.2.3 con

riferimenti).

Il diritto alla sostituzione è applicabile, ad esempio, nel campo

dei mezzi ausiliari AI e AVS (DTF 131 V 107), dei provvedimenti sanitari (DTF

120.

V 285 consid. 4a; cfr. anche STCA 2 novembre 1999, inc. 32.1998.23, in cui

questa Corte aveva confermato il diritto, per i genitori dell’assicurato, di

fatturare direttamente all’AI le spese di cura a domicilio ex art. 4 OAI), dei

costi di trasporti nell’ambito di una prima formazione professionale (DTF 120 V

292.

consid. 3c) e nell’ambito della riformazione professionale (Pratique VSI

2002.

consid. 2b p. 109 citato in STFA I 731/03 del 21 aprile 2004 consid. 1;

cfr. anche marg. n. 4026 della Circolare sui provvedimenti integrativi d’ordine

professionale).

2.4

Nel caso in esame, va

ricordato che con rapporto 27 settembre 2006 la consulente in integrazione

professionale aveva ritenuto un apprendistato in ambito amministrativo di tre

anni presso la __________ di __________ quale formazione semplice ed adeguata, per

poi concludere:

"

(…) L'AI può dunque riconoscere questo tipo di

apprendistato (quello presso la __________; n.d.r.), ritenuto idoneo per l'A..

Qualora però l'A. e il rappresentante legale

decidessero di non accettare la formazione proposta, potrebbero ricevere in

virtù del diritto di scambio, l'equivalente finanziario di questi 3 anni di

formazione da investire nella strada prescelta. Dopo 3 anni l'A. avrebbe

diritto alla rendita, soldi che può decidere di investire come meglio crede,

anche per continuare la formazione ora intrapresa." (doc. A9 inc.

32.2007

)

Tale

proposta non è poi stata confermata con la decisione 30 gennaio 2007 (doc. A18

inc. 32.2007.74).

Nella

risposta di causa del 9 marzo 2007 l’amministrazione si è al riguardo così

espressa:

"

Per quanto riguarda il "diritto di

scambio", questa particolare possibilità entra in linea di conto una volta

definita un'attività lucrativa per la quale risultano possibili differenti

percorsi scolastici (o pratici) con il medesimo scopo/formazione ed uno più

lungo/costoso (sciegliendo ad esempio il più lungo, a carico dell'assicurato

sarà la differenza di costi).

Nella concreta fattispecie, si tratterebbe invece

d'utilizzare un'ingente somma per finanziare degli studi contrari allo scopo

fondamentale dell'assicurazione per l'invalidità (integrazione professionale)

sino a che si "desidererà o riuscirà a frequentare il liceo".

Un fine che non può essere condiviso."

(Doc. IV, inc. 32.2007.74)

Questo Tribunale

condivide la valutazione operata dal consulente circa il riconoscimento di un

apprendistato amministrativo di tre anni presso la __________, i cui costi

complessivamente ammontano a fr. 145'125, tenuto conto che dal punto di vista

integrativo il citato apprendistato è stato ritenuto semplice ed idoneo, nonché

adeguato allo stato di salute ed alle capacità intellettuali dell’assicurato.

Ora, dal

momento che l’assicurato ha optato per una formazione liceale, la quale secondo

il TF costituisce una prima formazione professionale (cfr. STF 9C_457/2008 del

3.

febbraio 2009, consid. 3.2) e non è quindi uno studio contrario “allo scopo fondamentale

dell’assicurazione per l’invalidità”, egli ha diritto al rimborso delle spese –

dovute all’invalidità – relative al citato apprendistato presso la __________. Infatti

entrambe le formazioni, quella liceale e professionale, hanno la medesima funzione

integrativa, motivo per cui il diritto alla sostituzione appare dato (cfr.

consid. 2.3).

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la

particolarità della fattispecie, si prescinde dall’accollare spese e tasse di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione 30 gennaio 20007 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto

al versamento, a titolo sostitutivo, dei maggiori costi dovuti alla sua

invalidità per lo svolgimento di un apprendistato presso la __________.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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