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32.2009.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 agosto 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

effettuata dal dr. __________ del SMR sulla base del rapporto medico del dr. __________.

Il dr. __________

ha infatti a più riprese attestato che l’assicurata, a causa dell’artrite

reumatoide che l’affligge, deve essere considerata abile al lavoro al 50% nella

sua attività di impiegata d’ufficio e in altre attività adeguate, rispettose

delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 5-5, doc. 30-4 e doc. C).

Da

notare, inoltre, che il dr. __________, pur attestando, con certificati del 18

dicembre 2008 e del 19 febbraio 2009, una esacerbazione dell’attività

infiammatoria, ha comunque considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50%

nella sua attività lavorativa (cfr. doc. 30-4 e doc. C).

Il TCA

non ha motivo per mettere in discussione, per lo meno fino al momento di

emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del

giudice, tale valutazione dello specialista curante, approfondita e motivata,

che del resto non è nemmeno stata contestata dall’assicurata.

Questo

Tribunale sottolinea, inoltre, che alla medesima conclusione è pure giunto il

dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel suo referto del 24 agosto 2006

redatto per conto dell’assicuratore malattia, in cui ha concluso che

l’interessata, affetta da un’artrite reumatoide sieropositiva, era da ritenere

inabile al lavoro al 50% (cfr. doc. 6-2 inc. Cassa malati).

Ad

un’analoga conclusione è giunto peraltro pure il dr. __________, spec. FMH in

medicina interna, nel suo referto del 5 settembre 2007 redatto su incarico

dell’assicuratore malattia, nel quale, posta la diagnosi di “artrite reumatoide

sieropositiva”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua

professione di impiegata d’ufficio (cfr. doc. 21-3 inc. Cassa malati).

Pertanto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino al momento

di emanazione della decisione impugnata, l'assicurata è abile nella misura del

50% nella precedente mansione di impiegata d’ufficio.

2.11. Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 50% nella sua precedente attività, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Ai fini

della valutazione economica, nel rapporto del 4 novembre 2008, la consulente in

integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici e del profilo

socio-professionale dell’interessata, ha considerato inutile procedere ad un

confronto dei redditi, attribuendo all’assicurata una capacità di guadagno

residua del 50% (cfr. doc. 24-2).

In

seguito, tuttavia, nell’annotazione del 16 gennaio 2009, il funzionario

incaricato ha osservato che l’assicurata, quale salariata, presenta una

limitazione del 31.5% rispetto ad una quota parte, quale salariata, del 73%,

osservando:

"

Effettivamente le varie percentuali e le varie

limitazioni possono portare a creare un po’ di confusione.

Facendo un esempio più semplice, e prendendo cioè

i dati di una persona che lavora all’80% (32 ore settimanali) e ora con il

danno alla salute può lavorare solo al 50% (20 ore settimanali), per

determinare la percentuale di incapacità procediamo nel modo seguente:

32 - 20 x100 =

37.5

32

In effetti presenta quindi una limitazione del

37.5% sull’80%.

Calcolo del grado AI per la quota parte

salariata:

80% 37.5% 30%

Il calcolo è corretto in quanto la differenza

dall’80% al 30% è quella che lei può ancora lavorare (50%).

Sostituendo i dati della nostra assicurata:

31 - 21.25 x 100 =

31.5%

31

Presenta quindi, quale salariata, una limitazione

del 31.5% sul 73%.

73% 31.5% 23%

Il calcolo è corretto in quanto la differenza tra

il 73% ed il 23% (73 – 23 = 50) è effettivamente la percentuale in cui può

ancora lavorare.” (Doc. 33-1)

L’UAI è

quindi giunto ad un grado di invalidità, nell’attività salariata, del 23%,

senza tuttavia effettuare un confronto dei redditi.

2.12. Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2008 (visto che l’assicurata è inabile al

lavoro dall’aprile 2007).

2.13. Per quanto

concerne il reddito da valido, dal questionario del datore di lavoro

ricevuto dall’UAI in data 12 febbraio 2008, emerge che l’assicurata, senza il

danno alla salute, lavorando al 100%, avrebbe potuto guadagnare fr. 4'425 al

mese, per tredici mensilità, ossia fr. 57'525 annui (cfr. doc. 9-3).

Dato

tuttavia che ella lavorava nella misura del 73% (pari a 31 ore settimanali), il

reddito da valido da prendere in considerazione, secondo il TCA, è di fr.

41’993.

In tale

contesto va infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007

del 20 maggio 2008, massimata in RtiD I-2009 N. 61 pag. 253 segg., il Tribunale

federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice

aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un

quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto

percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella

esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività

adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del

metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare

nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in

attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi

rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.-

(ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere

attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di

ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.)

un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente

errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo

misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo

fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale

di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla

salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).”

2.14. Per quanto

riguarda il reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che,

conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza

8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e

che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

Nel caso

di specie, l’assicurata, nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la

sua capacità lavorativa residua, del 50%, lavorando, nella misura del 50%,

presso la __________, succursale di __________.

Pertanto,

il reddito da invalido da prendere in considerazione è

quello effettivamente percepito dall’assicurata quale impiegata d’ufficio, al

50%, di fr. 32’175.-- (2008), come indicato dallo

stesso datore di lavoro (cfr. doc. 9-3).

Confrontando quindi il reddito da invalido di fr.

32'175 con quello di fr. 40’245 corrispondenti al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.13.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 23,3% ([fr. 41’993 – fr. 32’175] x 100 : fr.

41’993), arrotondato al 23% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41), come ritenuto dall’amministrazione.

2.15. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia

domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia

---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può

essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC

1986.

p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.16

Nell'evenienza

concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica.

L’assistente

sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli

accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto del 1°

luglio 2008, ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del

34,5% così motivato:

"

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

10,5%

La signora RI 1 si occupa tuttora della

preparazione dei pasti quotidiani, segnalando delle difficoltà in quelle

operazioni dove è richiesto l’uso prolungato o la forza alle mani. La

collaborazione dei familiari è pertanto richiesta per sbucciare frutta-verdura

e per sollevare pentole troppo pesanti, attività che, nella stretta necessità,

l’assicurata è in grado di svolgere lentamente vincendo il dolore alle mani.

Generalmente i familiari

apparecchiano-sparecchiano e collaborano al riassetto; l’assicurata non segnala

impedimenti di rilievo riguardo al riordino del piano di lavoro e delle pulizie

quotidiane della cucina.

Delle pulizie a fondo del locale cucina si occupa

il marito; il dolore alle mani aumenta sotto sforzo, l’assicurata pertanto è in

grado unicamente di collaborare nelle attività leggere.

Per quanto riferito e considerata

l’esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 30%

la percentuale degli impedimenti.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

12.

%

La signora RI 1 si occupa tuttora delle pulizie

quotidiane della casa: riassetta, spolvera, pulisce le vaschette e riordina il

letto (i figli si occupano del proprio). L’assicurata afferma di essere tuttora

in grado di pulire i pavimenti usando il Mocio (sistema per lei senz’altro più

agevole per la problematica alle mani) ma preferisce che sia la figlia ad

occuparsene adoperando lo straccio; la figlia si fa carico anche di passare

l’aspirapolvere.

La signora RI 1 non è in grado di pulire la

grande vasca da bagno poiché le crea dolore a livello dell’articolazione della

spalla e del polso.

La collaborazione della figlia è richiesta anche

per la sostituzione delle lenzuola: l’assicurata fatica a sollevare il

materasso.

Per consuetudine, il marito si occupa della

pulizia dei vetri mentre le imposte era da sempre compito dell’assicurata;

attività che a causa del danno alla salute non è più in grado di svolgere.

L’assicurata collabora nelle pulizie stagionali

dei mobili: il coniuge svuota i cassetti e l’assicurata li pulisce.

Pur considerando l’esigibilità della

collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 60% la percentuale degli

impedimenti considerando le difficoltà nei lavori pesanti.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

2.

%

La signora RI 1 guida tuttora l’auto e non

segnala impedimenti per quanto concerne la spesa quotidiana e gli acquisti in

generale. Si occupava spesso della spesa settimanale (alternandosi al marito);

dal danno alla salute però l’assicurata lamenta delle limitazioni nel trasporto

dei pesi ed è pertanto totalmente sostituita dal coniuge per il trasporto degli

acquisti pesanti.

Nessun impedimento per quanto concerne la

gestione burocratica-amministrativa.

Considerando l’esigibilità della

collaborazione dei familiari come pure la possibilità di distribuire il peso su

un numero maggiore di borse, valuto nella misura del 20% la percentuale degli

impedimenti.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50.

%

percentuale

di invalidità

7.5

%

La cesta della biancheria viene trasportata dal

marito nell’apposito locale lavanderia, dove l’assicurata è poi in grado di

occuparsi totalmente del bucato. Al termine inserisce la biancheria

nell’asciugatrice tranne alcuni capi delicati che preferisce stendere sullo

stendino. Nello stendere oltre i tre capi, l’assicurata avverte però dolore

alle articolazioni: stende pertanto poco alla volta, alternando il riposo

all’attività, o richiede la collaborazione della figlia.

Dall’insorgere del danno alla salute,

l’assicurata piega tutto quanto possibile e dà un “colpo veloce di ferro” sulla

biancheria semplice da stirare; per quanto concerne quella più “impegnativa”,

come camicie e pantaloni, si serve della lavanderia del vicino centro

commerciale.

Per la problematica alle articolazioni delle

mani, l’assicurata ha rinunciato ai lavori a maglia. Si occupa tuttora dei

piccoli rammendi.

Pur considerando l’esigibilità della

collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 50% la percentuale degli

impedimenti considerando gli impedimenti nello stiro e nei lavori a maglia.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

La signora RI 1 non segnala difficoltà nella cura

dei figli: riesce a seguirli nei compiti, nell’educazione e a svolgere attività

comuni.

Afferma di non essere più in grado, come un

tempo, di camminare a lungo durante le vacanze, ma rimedia servendosi dei mezzi

pubblici.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

2.

%

Dal danno alla salute l’assicurata non è più in

grado di occuparsi del piccolo giardino come prima: non possiede sufficiente

forza nelle mani per tagliare l’erba con il tagliaerba o i rami dei cespugli

con il tronchesino (divenuti ora compito del coniuge).

La sua collaborazione comprende tuttora

l’estirpazione delle erbacce e l’annaffiare.

Per quanto riferito e considerata

l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 50% la

percentuale degli impedimenti.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

34,5 %

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

▪ I familiari.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno

alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE

▪ -.-."

(Doc. 16/1-7)

2.17

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

stabilito una limitazione complessiva del 34,5% (cfr. consid. 2.16.).

Nell’indagine

è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

In sede

ricorsuale, il rappresentante dell’assicurata ha contestato la valutazione

delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai

suoi limiti funzionali, evidenziando l’insorgenza di un’esacerbazione delle

patologie dell’interessata, come attestato dal dr. __________, che rende ormai

impossibile l’esecuzione di determinati compiti.

A titolo

esemplificativo, il rappresentante dell’interessata ha rilevato che

l’assicurata ha dovuto ridurre la propria attività in relazione alla pulizia

della cucina e la preparazione dei pasti che richiedono uno sforzo particolare

per le mani; che ella non può ormai più utilizzare il mocio per pulire i

pavimenti; che l’assicurata non può più trasportare borse medio-pesanti; infine,

che ella non può più stendere il bucato, né effettuare i veloci “colpi di

ferro” ai panni, come indicato dall’assistente sociale (doc. I).

L’insorgente

ha quindi fissato una differente percentuale di impedimento per quanto riguarda

il punto 5.2. (alimentazione), 5.3. (pulizia dell’appartamento), 5.4. (spesa e

acquisti diversi) e 5.5. (bucato, confezione e riparazioni di indumenti).

A

supporto della propria tesi, il rappresentante dell’interessata ha prodotto,

quale concreto elemento oggettivo, un certificato medico del dr. __________,

del 16 febbraio 2009, nel quale lo specialista ha attestato che l’assicurata, a

causa di “un’esacerbazione recente dell’attività infiammatoria”, ha

dovuto ridurre ulteriormente e drasticamente l’attività di casalinga,

già parzialmente limitata in precedenza, per evitare di sottoporre le

articolazioni a sforzi nell’ambito dello svolgimento delle attività quotidiane.

Il dr. __________ ha evidenziato che “al di là della capacità residua di lavoro

quale impiegata, quantificabile come indicato al 50%, la paziente risulta

pressoché completamente inabile al lavoro nell’attività di casalinga”,

aggiungendo che “qualora dovesse superare tale capacità, si espone al concreto

rischio di un ulteriore peggioramento della malattia, ciò che condurrebbe

ad un’ampia limitazione dell’attività professionale attualmente svolta in

ragione del 50%” (doc. C, sottolineature della redattrice).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 23 gennaio 2009 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 16 febbraio

2009.

(doc. C) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in

considerazione, dato che il dr. __________ ha messo in evidenza l’esistenza di

una recente esacerbazione dell’attività infiammatoria che affligge

l’assicurata, così come del resto già indicato nel suo precedente referto del

15.

dicembre 2008, precedente alla decisione impugnata. In quel

referto, difatti, il dr. __________ aveva già osservato che l’interessata,

affetta da una poliartrite reumatica sieropositiva ed erosiva in politerapia,

presentava “un’attività infiammatoria persistente, in esacerbazione recente”,

motivo per il quale era necessario che ella, oltre alla sua attività lavorativa

al 50%, limitasse al massimo, rispettivamente evitasse, qualsiasi altro

lavoro aggiuntivo, anche in ambito familiare (cfr. doc. 30-4,

sottolineature della redattrice).

Pertanto,

potendo il referto del febbraio 2009 del dr. __________ permettere di accertare

lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato,

tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di

mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

precedente la decisione del 16 luglio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre

2003).

Nonostante

le indicazioni del dr. __________, l’amministrazione non ha ritenuto opportuno

chiedere all’assistente sociale un complemento di inchiesta domiciliare,

rilevando che i limiti funzionali dell’interessata sono già stati

sufficientemente considerati escludendo che la stessa possa svolgere delle

attività pesanti.

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che alla valutazione dei limiti dell’assicurata

nello svolgimento delle incombenze domestiche effettuata dall’assistente

sociale nel rapporto d’inchiesta del 1° luglio 2008 non possa essere

prestata adesione, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________

nei suoi referti del 15 dicembre 2008 (cfr. doc. 30-4) e del 16 febbraio 2009

(cfr. doc. C).

Va

infatti sottolineato che, nello svolgimento dell’inchiesta domiciliare,

l’assistente sociale si è fondata su quanto valutato dal dr. __________ nel suo

referto dell’11 gennaio 2008 (doc. 5/1-5), precedente all’esacerbazione

della patologia dell’interessata.

Il TCA

non può quindi condividere il parere del dr. __________ del SMR, laddove

ritiene che l’impedimento nello svolgimento dell’attività casalinga sollevato

dal dr. __________ sia già stato preso in considerazione dall’assistente

sociale nell’ambito dell’inchiesta a domicilio (cfr. doc. IV/1).

Va

infatti rilevato che l’assistente sociale ha svolto la sua inchiesta

domiciliare in data 7 luglio 2008 (cfr. doc. 16-1), ritenendo che, a

quel momento, l’interessata non fosse in grado di compiere lavori pesanti,

mentre conservava una certa capacità di effettuare altri compiti (come

cucinare, svolgere le pulizie quotidiane della casa, fare la spesa, occuparsi

del bucato e dello stirare velocemente la biancheria più semplice, cfr. doc.

16/4+5).

Il

TCA sottolinea tuttavia che, dopo lo svolgimento di tale inchiesta

domiciliare, nei referti del 15 dicembre 2008 (cfr. doc. 30-4) e del 16

febbraio 2009 (cfr. doc. C), il dr. __________ ha messo in evidenza una

esacerbazione dei disturbi dell’interessata, tale da renderla “pressoché

completamente inabile al lavoro nell’attività di casalinga”, nella quale in

precedenza era già parzialmente limitata. Il dr. __________ ha infatti

sottolineato che l’assicurata “deve evitare assolutamente di sottoporre le

articolazioni a sforzi nell’ambito dello svolgimento delle attività di ogni

giorno” (cfr. doc. C, sottolineature della redattrice).

Al

riguardo, va qui sottolineato che, come ricordato in precedenza (cfr. consid.

2.15

), un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (il corsivo è della redattrice).

Ciò è il

caso nella fattispecie concreta.

Difatti, il peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata, attestato dal dr. __________ - il quale ha considerato che

l’assicurata deve evitare assolutamente di sottoporre le articolazioni a sforzi

nello svolgimento delle attività quotidiane -rende necessario lo svolgimento di

un complemento di inchiesta domiciliare, al fine di determinare con esattezza quali

sono le limitazioni dell’assicurata nello svolgimento dei compiti domestici

tenuto conto dell’evoluzione dei suoi disturbi.

In simili

circostanze, annullata la contestata decisione, gli atti vanno quindi rinviati

all’UAI affinché faccia allestire una nuova inchiesta per le persone che si

occupano dell’economia domestica.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, in applicazione del metodo misto di

calcolo, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurata. In tale ambito, l’UAI dovrà pure esaminare se e in che misura

va applicata la giurisprudenza esposta dal Tribunale federale nella sentenza I

246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, nella quale l’Alta Corte

ha indicato che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità secondo il

metodo misto, una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o

nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI

[nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi

compiuti nell'altro settore d'attività è da prendere in considerazione solo a

determinate condizioni.

2.18

L’assicurata

ha chiesto l’espletamento di una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. I e doc.

VI).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, a mente del TCA, la documentazione agli atti è sufficiente, per lo

meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il

potere cognitivo del giudice, per statuire nel merito della vertenza senza che

si rivelino necessari ulteriori provvedimenti

probatori.

Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate

nei considerandi precedenti.

Non è

pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.

2.19

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da uno studio legale, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.20

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 23 gennaio 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.17..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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