32.2009.53
Viste le risultanze del rapporto della visita presso i medici SMR a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a prestazioni
24 agosto 2009Italiano40 min
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Numero d'incarto:
32.2009.53
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, TCA
Titolo:
Viste le risultanze del rapporto della visita presso i medici SMR a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a prestazioni
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.53
FS
Lugano
24 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 gennaio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 25 luglio 2006 (doc. AI 86/1-5), cresciuta incontestata in giudicato,
l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assi-curata – classe 1970 e all’epoca
dell’inoltro della domanda di prestazioni del giugno 1998 attiva a tempo pieno
quale parrucchiera (doc. AI 2/1-7 e 9/1-3) – il diritto ad una rendita intera
dal 1. marzo 1997 al 31 marzo 2003, adducendo:
"
(...)
● E’ in gennaio 2003 che lo stato di salute si
stabilizza con una capacità lavorativa del 70% nello svolgimento della
professione appresa ed esercitata fino all’insorgenza del danno alla salute
quale parrucchiera.
● In un’attività confacente con il danno alla salute e
che rispetti le limitazioni (limitata nel mantenere a lungo la posizione
eretta, negli spostamenti per lunghi tragitti soprattutto su terreni sconnessi,
nel salire e scendere le scale soprattutto con pesi, dovrebbe avere la
possibilità di alternare la posizione eretta alla posizione seduta potendo
sgranchirsi le gambe dopo circa 45 minuti di posizione seduta per circa 15
minuti e potendo sedersi per 15 minuti dopo essere stata in piedi per 45
minuti, evitare lavori in posizione inginocchiata) l’esigi-bilità è completa.
(…)
● Di seguito si riporta il calcolo effettuato per
fissare il grado d’invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
41'600.00
con invalidità CHF
36'324.00
Perdita di guadagno CHF
5’276.00 = Grado d’invalidità 13%
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01.03.1997 (trascorso l’anno
d’attesa – dettato dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad una rendita
intera per un periodo limitato al 31.03.2003 (art. 88a cpv. 1 OAI), dopodiché
non vi è più diritto a prestazioni da parte dell’AI in quanto il grado
d’invalidità (13%) è inferiore al minimo richiesto per provvedimenti
professionali (20%) e per rendita (40%)
(…)" (doc. AI 86/4)
1.2. Il
12 febbraio 2008 l’assicurata ha introdotto una seconda domanda di prestazioni
(doc. AI 87/1-7).
Dopo
aver acquisito ulteriore documentazione, l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento
medico presso il proprio Servizio medico regionale (SMR) (doc. AI 123/1).
Con
decisione 26 gennaio 2009 (doc. AI 145/1-4), preavvisata con progetto 19
novembre 2008 (doc. AI 138/1), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto
a prestazioni, adducendo:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Ÿ La documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto, ed in particolare la visita effettuata presso il nostro
Servizio medico regionale (SMR), oggettiva l'incapacità del 30% in attività
adeguate, così come quella attualmente svolta di cassiera presso la __________
di __________.
Ÿ Ritenuto che allo stato attuale la
capacità di guadagno non è incrementabile svolgendo altre attività non
qualificate, l'incapacità del 30% nella sua professione equivale al grado
d'invalidità.
Ÿ Provvedimenti professionali sono stati
per il momento da lei rifiutati per non rischiare di perdere l'attuale occupazione.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il
diritto alla rendita non esiste.
Osservazioni al progetto di decisione del
19.11.2008:
abbiamo ricevuto la lettera del 23.12.2008 a nome e per
suo conto dall'avv. RA 1. La presente decisione le viene intimata direttamente
in quanto in applicazione dell'art. 66 dell'Ordinanza sull'Assicurazione
invalidità, la nostra amministrazione è vincolata dall'obbligo del segreto,
fatto salvo la presentazione di una procura da parte del diretto interessato in
cui viene rilasciata l'autorizzazione nel fornire informazioni riguardanti il
proprio caso d'invalidità a terzi.
Per quanto attiene alle summenzionate osservazioni, il
nostro Servizio Medico Regionale (SMR) specifica che sia dal punto di vista
reumatologico che da quello psichiatrico il caso è stato ampliamente indagato
tanté che nell'ambito degli accertamenti specialistici eseguiti è stata
definita la capacità lavorativa e i relativi limiti funzionali tenendo conto di
tutte le patologie di cui lei soffre.
Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni, la
nostra collocatrice afferma che sulla base di quanto dichiarato dall'avvocato RA
1 e dopo un'attenta analisi del caso, si possono esprimere le seguenti
considerazioni. Dati i limiti funzionali stabiliti in sede medica e la
rispettiva capacità lavorativa (CL) è importante sottolineare l'adeguatezza
dell'attuale posto di lavoro. Le necessità di alternare la postura e limitare
la mobilità sono pienamente rispettate, così come le altre limitazioni date dallo
stato di salute sia dal profilo reumatologico, sia da quello psichiatrico. Va
inoltre aggiunto, che con una nostra decisione di abilità al 70% in attività
adeguata (nel rispetto dei limiti funzionali) riacquisisce il diritto alle
indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda il progetto di un'eventuale
riqualifica (art. 17 LAI) va ricordato che nonostante abbia dichiarato di non
volere al momento affrontare un tale percorso, questa possibilità non è stata
esclusa. È chiaro però che per affrontare un provvedimento di integrazione,
inteso come riqualifica professionale sono indispensabili determinate condizioni:
- La formazione appresa in precedenza non
deve più essere praticabile a causa del danno alla salute;
- La riformazione deve essere equiparata
alla formazione già appresa. In questo caso Attestato federale di Capacità
(AFC);
- Il grado di invalidità stabilito senza
riformazione deve essere di circa 20%;
- La riqualifica deve consentirle di
ripristinare la sua capacità di guadagno in modo duraturo e con incremento
economico rispetto a quanto percepibile senza alcuna riformazione.
Dichiarando di non essere in grado di lavorare più del
50%, non solo non è d'accordo con la nostra decisione di abilità al 70%, ma se
la CL fosse effettivamente del 50% verrebbe a cadere il diritto ad una
riqualifica, in quanto la stessa non consentirebbe di ripristinare la capacità
di guadagno che avrebbe avuto senza danno alla salute. Si ricorda inoltre che
"la riqualifica non è necessaria da un punto di vista dell'invalidità, se
la persona assicurata è stata reintegrata in maniera sufficiente e accettabile,
o se è possibile offrirle, senza formazione supplementare, un posto di lavoro
adeguato e ragionevolmente esigibile." (CMRP 4013). A questo punto data
una capacità lavorativa del 70% in attività adeguata e come addetta alle casse
del supermercato, lei risulta adeguatamente collocata e con un minimo discapito
economico. La sicurezza di essere reintegrata nel mondo del lavoro non dipende
dall'assicurazione invalidità, che interviene quando il danno alla salute causa
una perdita di guadagno, in una situazione del mercato del lavoro
presumibilmente in equilibrio. In condizioni di disequilibrio entrano in merito
altre assicurazioni sociali. Per quanto concerne la possibilità di ulteriori
interventi chirurgici, siamo consapevoli del fatto che genereranno periodi di
inabilità lavorativa. Nell'ottica di una reinsorgenza del danno alla salute
verrà valutato nuovamente, su presentazione di una nuova domanda, un eventuale
diritto a prestazioni Al. Le tempistiche per una nuova operazione però non sono
al momento prevedibili e tantomeno certe. La disponibilità del datore di lavoro
ad assumere una persona che in futuro verrà forse sottoposta ad interventi
chirurgici può essere aumentata attraverso le nostre misure di incentivo al
datore di lavoro (contributo per l'aumento dei premi APG, valutazione immediata
dell'esigibilità del posto di lavoro rispetto ai limiti funzionali, ecc.), ma
non è motivo sufficiente per dichiarare una completa inabilità sino a
conclusione del ciclo di interventi. Dato quanto sopra la consulente in collocamento
conferma quanto già dichiarato nel rapporto del 17 novembre 2008. Si resta
comunque a disposizione per valutare un eventuale percorso di riformazione a condizione
che i requisiti per tale applicazione vengano rispettati, ma soprattutto da lei
accettati.
Su tali presupposti dobbiamo constatare che non vengono
apportati elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico
che possano indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato in fase
d'istruttoria ed espresso nel progetto di decisione.
(…)” (doc. AI 145/2-3).
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assi-curata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e l’assenza di
un’indagine al proprio domicilio – ha chiesto:
"
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza la decisione 26/29 gennaio 2009
dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell’assicurazione
invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, è annullata. Previo accertamento peritale
(reumatologico e psichico) è riconosciuto alla signora RI 1, __________, un
grado d’invalidità del 50%.
2. Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 146/8)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) preso atto dell’allegato
ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le argomentazioni già
trattate in sede di audizione, lo scrivente Ufficio si limita per l’essenziale
a richiamare i contenuti della propria decisione, postulandone integrale
conferma. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 26 marzo 2009 l’avv. RA 1 ha ribadito la richiesta dei seguenti mezzi
di prova: “(…) ● perizia
reumatologica e psichiatrica aggiornata; ● perizia tendente a definire la capacità residua della ricorrente
quale casalinga (…)” (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 26 gennaio 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita, è conforme o meno alla
legislazione federale.
L’assicurata,
contestata la valutazione medica, previa assunzione dei richiesti mezzi di
prova, ha chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50%.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Nella
DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata
dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, il TFA ha
precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la
nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI.
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
2.6. Nel
caso concreto, con decisione 25 luglio 2006 cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 86/1-5), l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto
ad una rendita intera dal 1. marzo 1997 al 31 marzo 2003 fondandosi sulla
perizia del 23 novembre 2004 (doc. AI 59/1-6), nella quale il dr. __________,
FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, aveva concluso per un’abilità lavorativa
nella misura di 6 ore al giorno nell’attività abituale di parrucchiera e
un’abilità completa per 8 ore al giorno in un’at-tività adeguata rispettosa
delle limitazioni poste.
Nell’ambito
della seconda domanda 12 febbraio 2008 (doc. AI 87/1-7), l’Ufficio AI – viste le annotazioni 9 luglio 2008 nelle
quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) alla luce degli
elementi medici insufficienti e discordanti, si rende necessaria una
valutazione specialistica bi-disciplinare SMR (psichiatria/reumatologia),
avente lo scopo di oggettivare l’attuale stato di salute dell’A. con menzione
della CL in attività abituale ed in attività adeguata, con menzione dei limiti
funzionali e risorse presenti.” (doc. AI 122/1) –
ha predisposto una visita presso il proprio servizio (doc. AI 123/1).
Dopo
l’esame medico con visita psichiatrica del 28 luglio 2008, nel rapporto medico
29 luglio 2008 (doc. AI 124/1-7), il dr. __________,
specialista medicina interna/reumatologo e la dr.ssa __________, specialista in
psichiatria, entrambi medici SMR – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi,
lo status psichiatrico e lo status; posta la diagnosi di “(…) condropatia
femorale grado III ginocchio destro – stato dopo meniscectomia mediale +
parziale meniscectomia laterale, stato dopo plastica LCA e stato dopo impianto
protesi patellare ginocchio destro (2002) – sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio lieve (ICD 10 F 33.0) (…) “ (doc. AI 124/6) e ritenuti i
seguenti limiti funzionali: “(…) mantiene posizione seduta massimo 45 minuti –
mantiene posizione in piedi statica massima 45 minuti – deve evitare movimenti
di flessione ed estensione ripetitiva della gamba destra – deve evitare la deambulazione
su terreni sconnessi – deve limitare il salire e scendere le scale – deve
evitare situazioni di instabilità – lavoro in un ambiente tranquillo, senza
essere sottoposta a carichi stressanti (…)” (doc. AI 124/1) –, hanno espresso la
seguente valutazione:
"
(...)
Trattasi di una A di 38 anni, attualmente impiegata
come cassiera alla __________ che ha fatto richiesta
di prestazioni Al a causa di una gonalgia nel febbraio 2008.
II medico di famiglia Dr. med __________
nel suo rapporto per l'Al del 26.05.2008 riporta anche la presenza di una
sindrome ansioso-depressiva ricorrente tra le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa.
L'A ha goduto di un buon compenso
a livello psichico fino al 2005 quando a seguito della scoperta della relazione
extraconiugale del coniuge inizia a sviluppare un quadro ansiosodepressivo che porta
il medico di famiglia ad iniziare una terapia antidepressiva ed ansiolitica e a proporre un
supporto psicologico, quest'ultimo non accettato dall'A.
L'A riesce a riprogrammare la
propria vita, trovandosi anche un lavoro dapprima come stiratrice e poi come cassiera ma
a seguito della sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio destro non riesce a
sostenere un impegno lavorativo per l'intera giornata. La presenza di fattori stressanti
quali le preoccupazioni circa la precaria questione finanziaria, l'ennesimo
intervento chirurgico nell'agosto 2007 con conseguente inabilità lavorativa che aumenta
la paura circa il proprio futuro, il maggior carico da sostenere verso i genitori, la mancata rielaborazione
della separazione dal marito favoriscono la riacutizzazione del quadro
depressivo a partire dall'ottobre scorso che necessita nuovamente di un supporto farmacologico
con il quale si assiste dopo una fase di peggioramento nel giugno scorso
(probabilmente favorito dalla notizia del matrimonio dell'ex coniuge) ad un
miglioramento sia del quadro ansioso che affettivo. L'anamnesi e il decorso orientano
verso la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve.
Non si osserva una perdita significativa di integrazione sociale nei vari ambiti della vita;
nonostante la sofferenza per i sintomi depressivi, l'assicurata ha iniziato un nuovo rapporto affettivo, gestisce in
maniera autonoma le faccende domestiche, aiutando anche la madre. Dispone di buone risorse psichiche che vanno tuttavia
sostenute anche con un adeguato supporto psicoterapico oltre che psicofarmacologico,
al fine di evitare un nuovo peggioramento
con cronicizzazione del disturbo.
All'esame medico è in buone condizioni generali.
Gonalgia cronica destra in condropatia grado III ed esito di plurimi interventi
di meniscectomia e plastica LCA; impianto di protesi patellare ginocchio destro nel 2002. L'assicurata riferisce una gonalgia
persistente anche nelle ore notturne.
Il dolore risulta evocabile nei movimenti ripetitivi, nelle posizioni statiche.
Attualmente l'assicurata svolge
attività lucrativa come cassiera presso la __________. Riferisce che durante l'attività lucrativa necessita di
frequenti cambi di posizione, frequente deambulazione a scopo antalgico.
La valutazione reumatologica e funzionale odierna ha permesso di stabilire i
seguenti limiti funzionali: mantiene posizione seduta massimo 45 minuti,
mantiene posizione in piedi statica massimo 45 minuti, deve evitare movimenti
di flessione ed estensione ripetitiva della gamba destra, deve evitare la
deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare
il salire e scendere le scale, deve evitare situazioni di instabilità.
La valutazione clinica odierna
permette di stabilire incapacità lavorativa al 50% (mezza giornata) in attività
lucrativa come commessa addetta alle casse. Si stabilisce capacità lavorativa del 100% in
tutte le attività lucrative che rispettano i limiti sopra elencati (IL esigibile dal 27.05.2008). Nel rispetto dei
limiti sopra indicati la capacità lavorativa viene stabilita del 100% già dalla valutazione ortopedica del 27.05.2008 dal
Dr. __________. A livello psichiatrico
nell'attuale attività di cassiera la CL è completa. È importante che non venga
sottoposta a carichi stressanti che potrebbero rappresentare dei fattori di
rischio per una riacutizzazione del
disturbo affettivo.
(…)" (doc. AI 124/6-7).
Nelle
annotazioni 29 ottobre 2008 il dr. __________ ha precisato che “(…) in riferimento
alla mia valutazione clinica del 28.07.2008 ed anche alle nuove informazioni
ricevute dalla collocatrice inerente il posto di lavoro di cassiera ritengo esigibile
CL del 70% in tutte le attività che rispettano i limiti funzionali da me indicati,
e anche in attività come cassiera che risulta da quanto appreso rispettosa dei
limiti.” (doc. AI 135/1).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze mediche sopra esposte – con progetto
19 novembre 2008 (doc. AI 138/1-2), ha preavvisato all’assicurata che la
richiesta di prestazioni é respinta.
A
seguito delle osservazioni 23 dicembre 2008 formulate tramite l’avv. RA 1 (doc.
AI 139/1-3) e viste le annotazioni 7 gennaio 2009 nelle quali il dr. __________
ha evidenziato che “(…) il rapporto reumatologico SMR del Dr. med. __________
del 29.10.2008 costituisce precisazioni circa la CL e relativi limiti
funzionali esigibili circa l’attività lavorativa di cassiera e simili. Perché
il profilo psichiatrico risulta essere già ampliamente indagato dalla
valutazione specialistica psichiatrica su menzionata. Difatti la collega Dr.ssa
__________ psichiatra SMR cita testualmente nelle sue valutazioni conclusive:
“A livello psichiatrico nell’attuale attività di cassiera l’abilità è completa
….”. Quindi CL piena con precisi limiti funzionali psichici quali: ambiente
tranquillo senza essere sottoposta a carichi stressanti” (doc. AI 141/1),
l’Ufficio AI, con decisione 26 gennaio 2009, ha confermato il rifiuto di prestazioni
(doc. AI 145/1-4).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
Va
qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009
destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen
Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden
funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit
soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten
(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des
Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren
Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen
medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche
Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen
Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben
des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver
Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572
zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen
(Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April
2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind
sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung
der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom
11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu
Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein
Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn
es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der
bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler
ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil
des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch
SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich
keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23.
Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18.
Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2).
Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben
RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen
Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie
ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren
Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen
Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,
schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE
122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten,
wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt
wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen
Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U
65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,
9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici
SMR, dr. __________ e dr.ssa __________, i quali hanno compiutamente valutato
le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità
lavorativa del 70% nell’attività abituale di cassiera e, sempre del 70%, in
attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti.
Questa valutazione non è stata validamente contestata dalla
patrocinatrice dell’assicurata che non ha prodotto la benché minima
documentazione medica dalla quale si potesse evincere che la valutazione dei
medici SMR fosse errata.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Fatti
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
particolare, per quanto riguarda l’aspetto psichico, il TCA rileva che la
diagnosi di “(…) sindrome ansio-depressiva ricorrente con ultima
riacutizzazione da ottobre 2007 (…)” (doc. AI 113/2) è stata posta dal dr. __________,
FMH in medicina interna, che non è specialista in psichiatria. Lo stesso
sanitario ha precisato che la paziente “(…) non vuole consultare uno psichiatra
(…)” (doc. AI 113/6).
Dal
canto suo il dr. __________, FMH in ortopedia, nel rapporto medico 27 maggio 2008
(doc. AI 112/1-10), ha costatato, per quanto da lui valutabile, delle risorse
psichiche illimitate (doc. AI 112/9).
Nemmeno
è possibile concludere per l’esistenza di un danno alla salute psichico con
effetto sulla capacità lavorativa per il solo fatto che l’assicurata assuma dei
medicamenti antidepressivi.
Quanto
alla patologia reumatologica, l’avv. RA 1 non produce nessun certificato medico
specialistico che contesti le conclusioni a cui è giunto il dr. __________. Del
resto non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che la gerente
affermi che l’attività di venditrice è possibile solo grazie alle concessioni
accordatele e che l’assicurata assuma regolarmente degli antidolorifici.
Pertanto
– ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere
alle chieste perizie reumatologica e psichiatrica, la valutazione dei medici
SMR, dr. __________ e dr.ssa __________, va confermata.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.9. L’avv.
RA 1 ha chiesto quale ulteriore mezzo di prova una “(…) perizia tendente a
definire la capacità residua della ricorrente quale casalinga (…)” (VI).
Al
riguardo il TCA rileva che nella procedura sfociata nella decisione del 27
luglio 2006 con la quale le è stata riconosciuta una rendita intera del 1.
marzo 1997 al 31 marzo 2003 (doc. AI 86/1-5) è emerso che l’assicurata prima
del danno alla salute lavorava a tempo pieno quale parrucchiera.
Dal
verbale di colloquio 25 marzo 2008 (doc. AI 92/1-8), da lei sottoscritto,
risulta inoltre che il grado d’occupazione auspicato senza disabilità è del
100% (doc. AI 92/3).
Che
l’assicurata voglia lavorare a tempo pieno appare poi più che verosimile viste
anche le sue difficoltà finanziarie subentrate dopo la separazione dal marito.
Di
conseguenza è a giusto titolo che l’Ufficio AI – anche in occasione della seconda
domanda di prestazioni 12 febbraio 2008 (doc. AI 87/1-7) –, per determinare il
grado d’invalidità, ha applicato il consueto metodo del raffronto dei redditi e
non ha proceduto ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica.
2.10. In
queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una
capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di cassiera, nella quale
è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito
realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che, come indicato
dall’Ufficio AI, l’incapacità del 30% nella sua professione
equivale al grado d’invalidità (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag.
313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il
rifiuto del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non
pensionabile.
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza
9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,
inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in
altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima
soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009
per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a una rendita (cfr. consid. 2.3).
2.11. Per
quanto riguarda infine la possibilità di una riqualifica professionale il consulente
in collocamento nella valutazione 19 gennaio 2009 ha rilevato:
"
(...)
L'assicurata dichiarando di non essere in grado di
lavorare più del 50%, non solo non è d'accordo con la nostra decisione di abilità al 70%, ma se la CL fosse
effettivamente del 50% verrebbe a cadere il diritto ad una riqualifica,
in quanto la stessa non consentirebbe di ripristinare la capacità di guadagno che avrebbe avuto senza danno alla
salute.
Si ricorda inoltre che "la riqualifica non è necessaria da un punto di vista dell'invalidità,
se la persona assicurata è stata reintegrata in maniera sufficiente e accettabile, o se è possibile offrirle, senza formazione supplementare, un posto di lavoro adeguato
e ragionevolmente esigibile."
(CMRP 4013).
A questo punto data una capacità
lavorativa del 70% in attività adeguata e come addetta alle casse del supermercato,
l'assicurata risulta adeguatamente collocata e con un minimo discapito economico.
La sicurezza di essere reintegrata
nel mondo del lavoro non dipende dall'assicurazione invalidità, che interviene quando il danno alla
salute causa una perdita di guadagno, in una situazione del mercato del lavoro presumibilmente
in equilibrio. In condizioni di disequilibrio entrano in merito altre assicurazioni sociali.
(…)” (doc. AI 143/1-2).
Pertanto
nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto ad
una riformazione professionale, la decisione del 26 gennaio 2009 merita piena
conferma in questa sede.
2.12. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque
confermata e il ricorso respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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