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Decisione

32.2009.53

Viste le risultanze del rapporto della visita presso i medici SMR a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a prestazioni

24 agosto 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

particolare, per quanto riguarda l’aspetto psichico, il TCA rileva che la

diagnosi di “(…) sindrome ansio-depressiva ricorrente con ultima

riacutizzazione da ottobre 2007 (…)” (doc. AI 113/2) è stata posta dal dr. __________,

FMH in medicina interna, che non è specialista in psichiatria. Lo stesso

sanitario ha precisato che la paziente “(…) non vuole consultare uno psichiatra

(…)” (doc. AI 113/6).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in ortopedia, nel rapporto medico 27 maggio 2008

(doc. AI 112/1-10), ha costatato, per quanto da lui valutabile, delle risorse

psichiche illimitate (doc. AI 112/9).

Nemmeno

è possibile concludere per l’esistenza di un danno alla salute psichico con

effetto sulla capacità lavorativa per il solo fatto che l’assicurata assuma dei

medicamenti antidepressivi.

Quanto

alla patologia reumatologica, l’avv. RA 1 non produce nessun certificato medico

specialistico che contesti le conclusioni a cui è giunto il dr. __________. Del

resto non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che la gerente

affermi che l’attività di venditrice è possibile solo grazie alle concessioni

accordatele e che l’assicurata assuma regolarmente degli antidolorifici.

Pertanto

– ricordato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere

alle chieste perizie reumatologica e psichiatrica, la valutazione dei medici

SMR, dr. __________ e dr.ssa __________, va confermata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.9. L’avv.

RA 1 ha chiesto quale ulteriore mezzo di prova una “(…) perizia tendente a

definire la capacità residua della ricorrente quale casalinga (…)” (VI).

Al

riguardo il TCA rileva che nella procedura sfociata nella decisione del 27

luglio 2006 con la quale le è stata riconosciuta una rendita intera del 1.

marzo 1997 al 31 marzo 2003 (doc. AI 86/1-5) è emerso che l’assicurata prima

del danno alla salute lavorava a tempo pieno quale parrucchiera.

Dal

verbale di colloquio 25 marzo 2008 (doc. AI 92/1-8), da lei sottoscritto,

risulta inoltre che il grado d’occupazione auspicato senza disabilità è del

100% (doc. AI 92/3).

Che

l’assicurata voglia lavorare a tempo pieno appare poi più che verosimile viste

anche le sue difficoltà finanziarie subentrate dopo la separazione dal marito.

Di

conseguenza è a giusto titolo che l’Ufficio AI – anche in occasione della seconda

domanda di prestazioni 12 febbraio 2008 (doc. AI 87/1-7) –, per determinare il

grado d’invalidità, ha applicato il consueto metodo del raffronto dei redditi e

non ha proceduto ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica.

2.10. In

queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una

capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di cassiera, nella quale

è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito

realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che, come indicato

dall’Ufficio AI, l’incapacità del 30% nella sua professione

equivale al grado d’invalidità (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag.

313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il

rifiuto del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non

pensionabile.

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,

inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in

altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima

soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009

per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto a una rendita (cfr. consid. 2.3).

2.11. Per

quanto riguarda infine la possibilità di una riqualifica professionale il consulente

in collocamento nella valutazione 19 gennaio 2009 ha rilevato:

"

(...)

L'assicurata dichiarando di non essere in grado di

lavorare più del 50%, non solo non è d'accordo con la nostra decisione di abilità al 70%, ma se la CL fosse

effettivamente del 50% verrebbe a cadere il diritto ad una riqualifica,

in quanto la stessa non consentirebbe di ripristinare la capacità di guadagno che avrebbe avuto senza danno alla

salute.

Si ricorda inoltre che "la riqualifica non è necessaria da un punto di vista dell'invalidità,

se la persona assicurata è stata reintegrata in maniera sufficiente e accettabile, o se è possibile offrirle, senza formazione supplementare, un posto di lavoro adeguato

e ragionevolmente esigibile."

(CMRP 4013).

A questo punto data una capacità

lavorativa del 70% in attività adeguata e come addetta alle casse del supermercato,

l'assicurata risulta adeguatamente collocata e con un minimo discapito economico.

La sicurezza di essere reintegrata

nel mondo del lavoro non dipende dall'assicurazione invalidità, che interviene quando il danno alla

salute causa una perdita di guadagno, in una situazione del mercato del lavoro presumibilmente

in equilibrio. In condizioni di disequilibrio entrano in merito altre assicurazioni sociali.

(…)” (doc. AI 143/1-2).

Pertanto

nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto ad

una riformazione professionale, la decisione del 26 gennaio 2009 merita piena

conferma in questa sede.

2.12. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque

confermata e il ricorso respinto.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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