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Decisione

32.2009.54

Viste le risultanze del rapporto dei medici SMR: miglioramento dello stato valetudinario e capacità lavorativa del 100% quale cameriere, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita in

24 agosto 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti identificati sono: evitare movimenti ripetitivi di flessione ed

estensione della schiena; può sollevare da terra abitualmente massimo 10 kg;

può sollevare da terra saltuariamente massimo 15 kg; può sollevare dal piano

orizzontale abitualmente massimo 20 kg; può sollevare dal piano orizzontale

saltuariamente massimo 25 kg; può mantenere posizione statica per massimo 2

ore, seduto o in piedi; deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi.

In attività lucrativa che rispetti i limiti sopra

elencati l'assicurato possiede una capacità lavorativa del 100%. In attività

lucrativa come cameriere capacità lavorativa 100% considerando che in tale

attività vengono rispettati i limiti sopra descritti. Capacità lavorative

esigibili dal 2005. L'assicurato non necessita di ausili ortopedici. Non sono

proponibili ulteriori interventi medici o chirurgici atti al miglioramento

della capacità funzionale. La sintomatologia e la capacità funzionale risultano

essere stabili dal 2005 ad oggi inoltre da 2 anni l'A. non esegue valutazioni reumatologiche

specialistiche (Dr. __________). A livello psichiatrico non si riscontrano patologie

che possano influire sulla CL nè su eventuali provvedimenti professionali; ha

mostrato una buona volontà a riprendere un'attività lavorativa. A livello

sociale mantiene una buona integrazione.

(…)." (doc. AI 135/5-6)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 10 dicembre 2008 ha precisato:

"

(...)

Certificato medico Dr. __________ del 07.09.2001

certifica lasegue positivo 45° sinistra e paresi estensori dell'alluce e della

dita del piede sinistro.

Nella mia valutazione clinica lasegue e SLR test negativo.

Riferita ipoestesia margine laterale piede sinistro, nessuna paresi identificata.

Certificato Dr. __________ del 25.02.2005: decorso

fluttuante, stabile, s. depressiva per la morte del figlio.

Dalle certificazioni mediche risulta quindi un

miglioramento clinico dal 2001 ad oggi vista la negatività della manovra di

Lasegue e l'assenza di paralisi dell'estensore dell'alluce.

Il miglioramento clinico risulta essere progressivo

negli anni e completamente stabile dal 2005 dopo episodio depressivo che ha influito

negativamente anche il percorso riabilitativo.

L'A. non ha piu' ritenuta opportuna alcuna valutazione

specialistica negli ultimi due anni e tale scelta supporta evidentemente una

stazionarietà.

L'A. dichiara di essere stabile dal punto di vista clinico

dal 2001 ad oggi ma l'obiettività clinica, le dichiarazioni dell'attività

quotidiana e il lavoro che svolge smentiscono tale affermazione e dimostrano un

lento e progressivo miglioramento delle capacità funzionali.

Inoltre nel rapporto medico del 28.04.2008 l'A.

dichiara nella descrizione della vita quotidiana:... Con gli amici esco a

giocare a biliardo, va anche a far loro visita a casa, sta pensando in giugno

di andare in __________ per 2 settimane.

Nella descrizione dei disturbi soggettivi dichiara:

ammette di aver imparato nel tempo ad adattarsi alle limitazioni e a sopportare

i dolori.

Il certificato medico del Dr. __________ con data

03.12.2008 non descrive nuovi eventi clinici o un'obiettività favorevole alla

stazionarietà clinica dell'A.

(…)." (doc. AI 144/1)

Viste

le risultanze appena esposte e considerato il rapporto 3 febbraio 2009 del

consulente in integrazione professionale (doc. AI 147/1) l’Ufficio AI, con

decisione 4 febbraio 2009 (doc. AI 148/1-3), preavvisata con progetto 20 novembre

2008 (doc. AI 137/1-2), ha soppresso il diritto alla rendita intera.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V

212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate

forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie

giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di

valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono

indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di

affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

Va

qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009

destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen

Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden

funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit

soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten

(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des

Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren

Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen

medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche

Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen

Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben

des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver

Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung

des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572

zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen

(Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April

2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind

sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung

der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom

11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen

Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,

schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE

122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten,

wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt

wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen

Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U

65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,

9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, dr. __________

e dr.ssa __________, i quali – valutate compiutamente le differenti affezioni

dell’assicurato – hanno concluso per un miglioramento dello stato valetudinario

e una capacità lavorativa del 100% quale cameriere, ritenuta tale attività

rispettosa dei limiti funzionali posti.

Questo

Tribunale rileva che il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna – dopo aver certificato,

nel rapporto medico 8 febbraio 1999 (doc. AI 34/1-3), un peggioramento dello

stato di salute: “(…) dall’autunno 1998 netto peggioramento della

sintomatologia lombare, aggravata dal colpo di tosse e dallo starnuto con

irradiazione in direzione craniale ma non agli arti inferiori. La sintomatologia

non gli ha permesso di continuare con l’impiego di cameriere. (…)” (doc. AI

34/2) e, nella lettera 19 novembre 2001, attestato che “(…) dal punto di vista

clinico persiste una sindrome lombo-vertebrale con manovra di Laségue

positiva a 45° ed una paresi degli estensori dell’alluce e delle dita del piede

sx piuttosto rilevante. (…)” (doc. AI 81/1, la sottolineatura è del redattore)

–, nel rapporto di decorso 26 aprile 2005, attestato uno stato di

salute stazionario e confermate le diagnosi poste, si è così espresso: “(…)

decorso fluttuante, complessivamente stabile. Ha sviluppato grossa sind.

depressiva dopo morte del figlio. (…)” (doc. AI 100/1). Lo stesso sanitario,

con scritto 3 dicembre 2008 ha comunicato all’Ufficio AI che ha “(…) rivisto il

paz. a margine in data 01.12.2008. La situazione clinica e generale del paz. mi

sembra per nulla cambiata rispetto agli anni precedenti. Il signor RI 1 mi ha

tuttavia riferito che gli è stata tolta la sua rendita d’invalidità.

Personalmente non riesco a capirne i motivi. In ogni caso ritengo che una tale

decisione sia, se del caso, da subordinare ad una perizia specialistica. (…)”

(doc. AI 142/2).

Quanto

alla patologia extra somatica, la dr.ssa __________ e il dr. __________, nel

rapporto medico 28 aprile 2008 (doc. AI 135/1-6), hanno concluso che “(…) nel

colloquio attuale non emergono segni e sintomi psichiatrici che permettano di

porre una diagnosi di asse I o di asse II secondo la classificazione del DSM-IV

TR. Nel 2004 invece l’A. ha presentato un quadro depressivo reattivo alla morte

del figlio che dalle informazioni raccolte è inquadrabile in un episodio

depressivo di grado lieve, completamente risoltosi. […] A livello psichiatrico

non si riscontrano patologie che possano influire sulla CL né su eventuali

provvedimenti professionali; ha mostrato una buona volontà a riprendere

un’attività lavorativa. A livello sociale mantiene una buona integrazione. (…)”

(doc. AI 135/6).

Il

dr. __________, nelle annotazioni 10 dicembre 2008, si è poi così espresso:

“(…) certificato medico Dr. __________ del 07.09.2001 certifica lasegue positivo

45° sinistra e paresi estensori dell’alluce e delle dita del piede sinistro.

Nella mia valutazione clinica Lasegue e SRL test negativo. Riferita ipoestesia

margine laterale piede sinistro, nessuna paresi identificata. Certificato Dr. __________

del 25.02.2005: decorso fluttuante, stabile, s. depressiva per la morte del

figlio. Dalle certificazioni mediche risulta quindi un miglioramento clinico

dal 2001 ad oggi vista la negatività della manovra Lasegue e l’assenza di paresi

dell’estensore dell’alluce. Il miglioramento clinico risulta essere progressivo

negli anni e completamente stabile dal 2005 dopo episodio depressivo che ha

influito negativamente anche il percorso riabilitativo. […] Il certificato del

Dr. __________ con data 03.12.2008 non descrive nuovi eventi clinici o

un’obiettività favorevole alla stazionarietà clinica dell’A. (…)” (doc. AI

144/1, la sottolineatura è del redattore).

Riguardo

all’attività lavorativa, anche se il dr. __________ nel rapporto sulla revisione

delle prestazioni per adulti 7 dicembre 2007 (doc. AI 131/3-4 e 131/11-14) ha,

in particolare, confermato un’inabilità lavorativa del 100% nella sua attività

dal 22 ottobre 1998 in avanti (cfr. doc. AI 131/4, punto 4), dagli atti risulta

che l’assicurato ha lavorato quale aiuto dello chef presso una pizzeria dal

giugno al settembre 2007 (doc. AI 131/5-9) e, al riguardo, nel rapporto medico

28 aprile 2008 si legge che “(…) l’A. inoltre ha provato a riprendere un’attivi-tà

lavorativa temporanea sempre nell’ambito della ristorazione e nel 2007 è stato

assunto da un conoscente nel suo ristorante-pizzeria con un contratto di tre

mesi. Dall’aprile di quest’anno è ritornato nuovamente nello stesso ristorante

con un contratto ancora trimestrale che potrebbe essere prolungato di altri due

mesi (…)” (doc. AI 135/6).

Viste

le risultanze appena esposte, questo Tribunale deve fare proprie le valutazioni

dei medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________, in base alle quali essi

hanno concluso per una capacità lavorativa del 100% quale cameriere ritenuta

tale attività rispettosa dei limiti funzionali posti.

Questo

vale a maggior ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, sul

rapporto di decorso 4 ottobre 2007, ha precisato che “(…) non vedo più il paz.

da più di 2½ anni (…)” (doc. AI

127/1). Lo stesso sanitario, nello scritto 3 dicembre 2008 indirizzato

all’Ufficio AI (doc. AI 142/2), non si è poi espresso sulla capacità lavorativa

limitandosi a precisare, in modo del tutto generico e ipotetico, che la

situazione clinica e generale “(…) mi sembra per nulla cambiata rispetto

agli anni precedenti (…)” e che la decisione di sopprimere la rendita sarebbe

“(…) se del caso, da subordinare ad una perizia specialistica. (…)” (doc. AI

142/2, sottolineatura del redattore).

Il

dr. __________, anche nello scritto 20 febbraio 2009 indirizzato all’avv. RA 1,

osservato che in questi ultimi anni il paziente lo ha consultato a due riprese

il 22 aprile 2008 e l’11 febbraio 2009, non si è espresso sulla capacità

lavorativa e ha concluso ancora una volta in modo del tutto generico e possibilistico

che “(…) la situazione del paz. mi sembrava dunque in tutto e per tutto

sovrapponibile a quelli degli anni precedenti, seppure la mia osservazione si

basa su delle visite puntuali ed effettivamente molto rare e non su un decorso

regolare. (…)” (doc. AI 149/15, sottolineatura del redattore).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 marzo 2009 ha

concluso che “(…) l’attuale rapporto medico del dr. __________ non mostra una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SMR,

valutazione che aveva pure compreso una visita psichiatrica. Si conferma che la

situazione riscontrata in sede SMR è sostanzialmente differente da quella

descritta dal dr. __________ in occasione della visita del 4.9.2001 (vedi

rapporto dr. __________, data __________ del 12.2.2001), dove vi era una

manovra Laségue positiva a 45° ed una paresi degli estensori dell’alluce e

delle dita del piede sinistro piuttosto rilevante. (…)” (V/1).

Del

resto, pur avendo la possibilità di notificare eventuali altri mezzi di prova e

invitato a presentare osservazioni scritte alle annotazioni 9 marzo 2009 (VI),

l’avv. RA 1 è rimasto silente.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Pertanto

– ricordato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere

agli ulteriori accertamenti medici richiesti, la valutazione medica va confermata.

2.9. In

queste condizioni – constatato che

l’insorgente va ritenuto abile al lavoro al 100% nella sua attività di

cameriere e considerato che anche il consulente in integrazione professionale

nel rapporto 3 febbraio 2009 ha concluso che “(…) in considerazione delle

limitazioni mediche definite dal dr. __________ per l’SMR nella sua visita del

28 aprile u.s. l’attività di cameriere risulta esigibile. Il poter mantenere

una posizione statica per massimo 2 ore può causare la necessità di dover

effettuare qualche pausa supplementare durante l’arco dell’intera giornata. Da

notare però che la possibile diminuzione di rendimento sarebbe leggera e non

sufficiente a giustificare una riduzione sostanziale del salario. (…)” (doc. AI

147/1) – si deve concludere che

essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% a ragione l’Ufficio AI ha

soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1.

aprile 2009 (cfr. consid. 2.5 e riguardo all’applicazione del confronto percentuale

la sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 nella quale il TF ha ritenuto

corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia

nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione).

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque

confermata e il ricorso respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.12. Con

istanza 20 febbraio 2009 (doc. AI 149/3) l’avv. RA 1 ha chiesto di porre il suo

assistito al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

precisando che il certificato municipale e annessi sarebbero seguiti.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f

LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria

- rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella specie, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal

ricorrente deve essere respinta, nessuna documentazione attestante il suo stato

d'indigenza essendo mai stata (malgrado l’esplicita richiesta del 12 marzo 2009

con l’avvertenza che in difetto della stessa il Tribunale si pronuncerà in base

agli atti in suo possesso [VII]) trasmessa al TCA e lo stato di bisogno non

risultando dagli atti.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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