32.2009.54
Viste le risultanze del rapporto dei medici SMR: miglioramento dello stato valetudinario e capacità lavorativa del 100% quale cameriere, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita in
24 agosto 2009Italiano41 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.54
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, TCA
Titolo:
Viste le risultanze del rapporto dei medici SMR: miglioramento dello stato valetudinario e capacità lavorativa del 100% quale cameriere, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita in via di revisione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
OBBLIGO DI COLLABORARE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.54
FS/lb
Lugano
24 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 18 giugno 1997, viste le risultanze della perizia 7 maggio 1997 a
cura del dr. __________ (doc. AI 19/1-4), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto a prestazioni in quanto “(…) non presenta alcun impedimento nello
svolgimento dell’attività esercitata prima dell’incidente del 26.08.1995. (…)”
(doc. AI 22/1).
1.2. Nel
gennaio 1999 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni per
adulti (doc. AI 27/1-7).
L’Ufficio
AI, con decisione 26 agosto 2002 – viste le risultanze degli accertamenti
esperiti e ritenuto il fallimento della formazione professionale intrapresa che
ha dovuto essere interrotta per motivi medici – ha riconosciuto all’assicurato
il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2001 (doc. AI 95/1/2).
1.3. L’Ufficio
AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2005 (doc. AI 97/1-2 e
100/1), con comunicazione 15 settembre 2005 ha confermato il diritto ad una
rendita intera con un grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 103/1-2).
1.4. L’amministrazione,
a seguito dell’indicazione di un possibile abuso (doc. AI 106/1 e 107/1), ha
poi predisposto degli ulteriori accertamenti e intrapreso una revisione
nell’agosto 2007 (doc. AI 125/1-2 e 126/1).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze del rapporto medico 28 aprile 2008 della dr.ssa
__________ e del dr. __________, entrambi medici SMR (doc. AI 135/1-6), delle
annotazioni 10 dicembre 2008 del dr __________ (doc. AI 144/1) e del rapporto 3
febbraio 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 147/1) –, con decisione
4 febbraio 2009 (doc. AI 148/1-3), preavvisata con progetto 20 novembre 2008
(doc. AI 137/1-2), ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto
dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.5. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto:
"
1. Il ricorso è
accolto.
2. E’ ordinata una perizia medica
finalizzata ad accertare i disturbi fisici del sig. RI 1.
3. Al sig. RI 1 è riconosciuto un grado
d’invalidità del …
4. Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 149/6)
Con
istanza 20 febbraio 2009 l’avv. RA 1 ha inoltre chiesto di porre il suo assistito
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
1.6. Con
la risposta l’Ufficio AI, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito,
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. L’avv.
RA 1 – ottenuta la chiesta proroga di 60 giorni per inoltrare altri mezzi di
prova e il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (IX) e dopo
che con messaggio 25 maggio 2009 (XI) il segretario del TCA gli ha comunicato
l’impossibilità di concedergli un'ulteriore proroga di 60 giorni – non ha
trasmesso più alcuna documentazione al TCA.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 4 febbraio 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. aprile 2009,
è conforme o meno alla legislazione federale.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nel
caso concreto – dopo la seconda domanda di prestazioni per adulti del gennaio 1999
(doc. AI 27/1-7), sfociata nella decisione 26 agosto 2002, con la quale
all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.
giugno 2001 (doc. AI 95/1/2) e la revisione intrapresa nel febbraio 2005 (doc.
AI 97/1-2 e 100/1) sfociata nella comunicazione 15 settembre 2005 che ha
confermato il diritto ad una rendita intera con un grado d’invalidità dell’80%
(doc. AI 103/1-2) (cfr. consid. 1.2 e 1.3) – l’Ufficio AI,
nell’ambito degli accertamenti esperiti a seguito delle segnalazioni di
possibile abuso (doc. AI 106/1, 107/1, 121/1, 122/1, 123/1-4 e 124/1-2) e della
revisione intrapresa nell’agosto 2007 (doc. AI 125/1-2 e 126/1), ha soppresso
il diritto alla rendita intera precedentemente erogata (cfr. consid. 1.4).
L’amministrazione
si è fondata sulle risultanze del rapporto medico 28 aprile 2008 della dr.ssa __________
e del dr. __________, entrambi medici SMR (doc. AI 135/1-6), sulle annotazioni
10 dicembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 144/1) e sul rapporto 3 febbraio
2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 147/1).
La
dr.ssa __________, specialista in psichiatria, e il dr. __________, specialista
in medicina interna/reumatologo, entrambi medici SMR, nel rapporto 28 aprile
2008 (doc. AI 135/1-6) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, lo status
psichiatrico e lo status; posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale
cronica su osteocondrosi L4-L5 con spondilosi anteriore – spondilartrosi rachide
lombare – stato dopo microdiscectomia L4-L5 (1994) – stato dopo revisione
microdiscectomia L4-L5 (2001) – minima instabilità lombosacrale – nessun
disturbo psichiatrico (…)” (doc. AI 135/1) e ritenuti i seguenti limiti
funzionali “(…) deve evitare movimenti ripetitivi di flessione ed estensione
della schiena – può sollevare da terra abitualmente massimo 10 kg – può
sollevare da terra saltuariamente massimo 15 kg – può sollevare dal piano
orizzontale abitualmente massimo 20 kg – può sollevare dal piano orizzontale
saltuariamente massimo 25 kg – può mantenere posizione statica per massimo 2
ore, seduto o in piedi – deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi
(…)” (doc. AI 135/1) – hanno espresso la seguente valutazione:
"
(…)
L'A è a beneficio di una rendita intera (grado Al 80%)
a partire dal 01.06.2001 per patologia a livello locomotorio. Viene richiesta
nell'ambito dell'istruttoria di revisione oltre che una valutazione locomotoria-reumatologica
anche una visita psichiatrica dopo che il Dr med __________, specialista reumatologo,
aveva segnalato nel suo rapporto per l'Al del 07.12.2007 la presenza di una
forma depressiva severa reattiva alla morte del figlio.
A livello psichiatrico infatti l'anamnesi è negativa
fino al 2004 quando la morte del figlio si accompagna ad uno stato depressivo
reattivo alla situazione la cui durata è stata di circa 3-6 mesi e che si è
risolto spontaneamente senza una presa a carico specialistica né psicofarmacologica.
L'A in seguito è riuscito ad elaborare la scomparsa del figlio diciottenne e ad
investire le proprie energie nel ricostruire una famiglia, sposandosi con una
connazionale. La mancanza a suo giudizio di introiti economici sufficienti a
garantire loro una vita dignitosa in Svizzera gli ha fatto decidere di vivere
temporaneamente separato dalla coniuge nonostante questa scelta sia stata
sofferta. L'A inoltre ha provato a riprendere un'attività lavorativa temporanea
sempre nell'ambito della ristorazione e nel 2007 è stato assunto da un conoscente
nel suo ristorante-pizzeria con un contratto di tre mesi. Dall'aprile di quest'anno
è ritornato nuovamente nello stesso ristorante con un contratto ancora
trimestrale che potrebbe essere prolungato di altri due mesi. Nel colloquio
attuale non emergono segni e sintomi psichiatrici che permettano di porre una
diagnosi di asse I o di asse Il secondo la classificazione del DSM-IV TR. Nel
2004 invece l’A ha presentato un quadro depressivo reattivo alla morte del
figlio che dalle informazioni raccolte è inquadrabile in un episodio depressivo
di grado lieve, completamente risoltosi.
A livello somatico appare in buone condizioni generali.
L'assicurato soffre di lombalgia ricorrente dai primi mesi del 1990.
Inizialmente regressione spontanea dei sintomi. Nel 1994 progressione della
manifestazione dolorosa con sciatalgia maggiore a sinistra. II 06.12.1994
intervento di microdiscectomia L4-L5 (Dr. __________). Dopo l'intervento
parziale remissione della sintomatologia e poi a breve tempo ripresa della
lombalgia. Riprese dell'attività lavorativa dal 15.03.1995 al 100% fino al
26.08.1995 data in cui subisce infortunio cadendo da un'altezza di circa 80 cm.
Terapia riabilitativa nel luglio e agosto 1996 presso Clinica di __________
senza beneficio. Riacutizzazione della sintomatologia nel 2001. Nel febbraio
2001 revisione chirurgica in regione di L4-L5. Solo modesta remissione della
sintomatologia dopo l'intervento. L'assicurato dichiara che la sintomatologia e
la capacità funzionale sono rimaste invariate dal febbraio 2001 ad oggi.
L'assicurato presenta una buona mobilità complessiva.
Risulta solo un poco rallentato nello svestirsi e nel rivestirsi. Durante la
raccolta anamnestica mantiene posizione seduta per 30 minuti senza difficoltà.
Fatti
I limiti identificati sono: evitare movimenti ripetitivi di flessione ed
estensione della schiena; può sollevare da terra abitualmente massimo 10 kg;
può sollevare da terra saltuariamente massimo 15 kg; può sollevare dal piano
orizzontale abitualmente massimo 20 kg; può sollevare dal piano orizzontale
saltuariamente massimo 25 kg; può mantenere posizione statica per massimo 2
ore, seduto o in piedi; deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi.
In attività lucrativa che rispetti i limiti sopra
elencati l'assicurato possiede una capacità lavorativa del 100%. In attività
lucrativa come cameriere capacità lavorativa 100% considerando che in tale
attività vengono rispettati i limiti sopra descritti. Capacità lavorative
esigibili dal 2005. L'assicurato non necessita di ausili ortopedici. Non sono
proponibili ulteriori interventi medici o chirurgici atti al miglioramento
della capacità funzionale. La sintomatologia e la capacità funzionale risultano
essere stabili dal 2005 ad oggi inoltre da 2 anni l'A. non esegue valutazioni reumatologiche
specialistiche (Dr. __________). A livello psichiatrico non si riscontrano patologie
che possano influire sulla CL nè su eventuali provvedimenti professionali; ha
mostrato una buona volontà a riprendere un'attività lavorativa. A livello
sociale mantiene una buona integrazione.
(…)." (doc. AI 135/5-6)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 10 dicembre 2008 ha precisato:
"
(...)
Certificato medico Dr. __________ del 07.09.2001
certifica lasegue positivo 45° sinistra e paresi estensori dell'alluce e della
dita del piede sinistro.
Nella mia valutazione clinica lasegue e SLR test negativo.
Riferita ipoestesia margine laterale piede sinistro, nessuna paresi identificata.
Certificato Dr. __________ del 25.02.2005: decorso
fluttuante, stabile, s. depressiva per la morte del figlio.
Dalle certificazioni mediche risulta quindi un
miglioramento clinico dal 2001 ad oggi vista la negatività della manovra di
Lasegue e l'assenza di paralisi dell'estensore dell'alluce.
Il miglioramento clinico risulta essere progressivo
negli anni e completamente stabile dal 2005 dopo episodio depressivo che ha influito
negativamente anche il percorso riabilitativo.
L'A. non ha piu' ritenuta opportuna alcuna valutazione
specialistica negli ultimi due anni e tale scelta supporta evidentemente una
stazionarietà.
L'A. dichiara di essere stabile dal punto di vista clinico
dal 2001 ad oggi ma l'obiettività clinica, le dichiarazioni dell'attività
quotidiana e il lavoro che svolge smentiscono tale affermazione e dimostrano un
lento e progressivo miglioramento delle capacità funzionali.
Inoltre nel rapporto medico del 28.04.2008 l'A.
dichiara nella descrizione della vita quotidiana:... Con gli amici esco a
giocare a biliardo, va anche a far loro visita a casa, sta pensando in giugno
di andare in __________ per 2 settimane.
Nella descrizione dei disturbi soggettivi dichiara:
ammette di aver imparato nel tempo ad adattarsi alle limitazioni e a sopportare
i dolori.
Il certificato medico del Dr. __________ con data
03.12.2008 non descrive nuovi eventi clinici o un'obiettività favorevole alla
stazionarietà clinica dell'A.
(…)." (doc. AI 144/1)
Viste
le risultanze appena esposte e considerato il rapporto 3 febbraio 2009 del
consulente in integrazione professionale (doc. AI 147/1) l’Ufficio AI, con
decisione 4 febbraio 2009 (doc. AI 148/1-3), preavvisata con progetto 20 novembre
2008 (doc. AI 137/1-2), ha soppresso il diritto alla rendita intera.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V
212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate
forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie
giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di
valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono
indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di
affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti
contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
Va
qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009
destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen
Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden
funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit
soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten
(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des
Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren
Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen
medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche
Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen
Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben
des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver
Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572
zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen
(Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April
2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind
sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung
der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom
11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen
Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,
schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE
122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten,
wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt
wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen
Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U
65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,
9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, dr. __________
e dr.ssa __________, i quali – valutate compiutamente le differenti affezioni
dell’assicurato – hanno concluso per un miglioramento dello stato valetudinario
e una capacità lavorativa del 100% quale cameriere, ritenuta tale attività
rispettosa dei limiti funzionali posti.
Questo
Tribunale rileva che il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna – dopo aver certificato,
nel rapporto medico 8 febbraio 1999 (doc. AI 34/1-3), un peggioramento dello
stato di salute: “(…) dall’autunno 1998 netto peggioramento della
sintomatologia lombare, aggravata dal colpo di tosse e dallo starnuto con
irradiazione in direzione craniale ma non agli arti inferiori. La sintomatologia
non gli ha permesso di continuare con l’impiego di cameriere. (…)” (doc. AI
34/2) e, nella lettera 19 novembre 2001, attestato che “(…) dal punto di vista
clinico persiste una sindrome lombo-vertebrale con manovra di Laségue
positiva a 45° ed una paresi degli estensori dell’alluce e delle dita del piede
sx piuttosto rilevante. (…)” (doc. AI 81/1, la sottolineatura è del redattore)
–, nel rapporto di decorso 26 aprile 2005, attestato uno stato di
salute stazionario e confermate le diagnosi poste, si è così espresso: “(…)
decorso fluttuante, complessivamente stabile. Ha sviluppato grossa sind.
depressiva dopo morte del figlio. (…)” (doc. AI 100/1). Lo stesso sanitario,
con scritto 3 dicembre 2008 ha comunicato all’Ufficio AI che ha “(…) rivisto il
paz. a margine in data 01.12.2008. La situazione clinica e generale del paz. mi
sembra per nulla cambiata rispetto agli anni precedenti. Il signor RI 1 mi ha
tuttavia riferito che gli è stata tolta la sua rendita d’invalidità.
Personalmente non riesco a capirne i motivi. In ogni caso ritengo che una tale
decisione sia, se del caso, da subordinare ad una perizia specialistica. (…)”
(doc. AI 142/2).
Quanto
alla patologia extra somatica, la dr.ssa __________ e il dr. __________, nel
rapporto medico 28 aprile 2008 (doc. AI 135/1-6), hanno concluso che “(…) nel
colloquio attuale non emergono segni e sintomi psichiatrici che permettano di
porre una diagnosi di asse I o di asse II secondo la classificazione del DSM-IV
TR. Nel 2004 invece l’A. ha presentato un quadro depressivo reattivo alla morte
del figlio che dalle informazioni raccolte è inquadrabile in un episodio
depressivo di grado lieve, completamente risoltosi. […] A livello psichiatrico
non si riscontrano patologie che possano influire sulla CL né su eventuali
provvedimenti professionali; ha mostrato una buona volontà a riprendere
un’attività lavorativa. A livello sociale mantiene una buona integrazione. (…)”
(doc. AI 135/6).
Il
dr. __________, nelle annotazioni 10 dicembre 2008, si è poi così espresso:
“(…) certificato medico Dr. __________ del 07.09.2001 certifica lasegue positivo
45° sinistra e paresi estensori dell’alluce e delle dita del piede sinistro.
Nella mia valutazione clinica Lasegue e SRL test negativo. Riferita ipoestesia
margine laterale piede sinistro, nessuna paresi identificata. Certificato Dr. __________
del 25.02.2005: decorso fluttuante, stabile, s. depressiva per la morte del
figlio. Dalle certificazioni mediche risulta quindi un miglioramento clinico
dal 2001 ad oggi vista la negatività della manovra Lasegue e l’assenza di paresi
dell’estensore dell’alluce. Il miglioramento clinico risulta essere progressivo
negli anni e completamente stabile dal 2005 dopo episodio depressivo che ha
influito negativamente anche il percorso riabilitativo. […] Il certificato del
Dr. __________ con data 03.12.2008 non descrive nuovi eventi clinici o
un’obiettività favorevole alla stazionarietà clinica dell’A. (…)” (doc. AI
144/1, la sottolineatura è del redattore).
Riguardo
all’attività lavorativa, anche se il dr. __________ nel rapporto sulla revisione
delle prestazioni per adulti 7 dicembre 2007 (doc. AI 131/3-4 e 131/11-14) ha,
in particolare, confermato un’inabilità lavorativa del 100% nella sua attività
dal 22 ottobre 1998 in avanti (cfr. doc. AI 131/4, punto 4), dagli atti risulta
che l’assicurato ha lavorato quale aiuto dello chef presso una pizzeria dal
giugno al settembre 2007 (doc. AI 131/5-9) e, al riguardo, nel rapporto medico
28 aprile 2008 si legge che “(…) l’A. inoltre ha provato a riprendere un’attivi-tà
lavorativa temporanea sempre nell’ambito della ristorazione e nel 2007 è stato
assunto da un conoscente nel suo ristorante-pizzeria con un contratto di tre
mesi. Dall’aprile di quest’anno è ritornato nuovamente nello stesso ristorante
con un contratto ancora trimestrale che potrebbe essere prolungato di altri due
mesi (…)” (doc. AI 135/6).
Viste
le risultanze appena esposte, questo Tribunale deve fare proprie le valutazioni
dei medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________, in base alle quali essi
hanno concluso per una capacità lavorativa del 100% quale cameriere ritenuta
tale attività rispettosa dei limiti funzionali posti.
Questo
vale a maggior ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, sul
rapporto di decorso 4 ottobre 2007, ha precisato che “(…) non vedo più il paz.
da più di 2½ anni (…)” (doc. AI
127/1). Lo stesso sanitario, nello scritto 3 dicembre 2008 indirizzato
all’Ufficio AI (doc. AI 142/2), non si è poi espresso sulla capacità lavorativa
limitandosi a precisare, in modo del tutto generico e ipotetico, che la
situazione clinica e generale “(…) mi sembra per nulla cambiata rispetto
agli anni precedenti (…)” e che la decisione di sopprimere la rendita sarebbe
“(…) se del caso, da subordinare ad una perizia specialistica. (…)” (doc. AI
142/2, sottolineatura del redattore).
Il
dr. __________, anche nello scritto 20 febbraio 2009 indirizzato all’avv. RA 1,
osservato che in questi ultimi anni il paziente lo ha consultato a due riprese
il 22 aprile 2008 e l’11 febbraio 2009, non si è espresso sulla capacità
lavorativa e ha concluso ancora una volta in modo del tutto generico e possibilistico
che “(…) la situazione del paz. mi sembrava dunque in tutto e per tutto
sovrapponibile a quelli degli anni precedenti, seppure la mia osservazione si
basa su delle visite puntuali ed effettivamente molto rare e non su un decorso
regolare. (…)” (doc. AI 149/15, sottolineatura del redattore).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 marzo 2009 ha
concluso che “(…) l’attuale rapporto medico del dr. __________ non mostra una
sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SMR,
valutazione che aveva pure compreso una visita psichiatrica. Si conferma che la
situazione riscontrata in sede SMR è sostanzialmente differente da quella
descritta dal dr. __________ in occasione della visita del 4.9.2001 (vedi
rapporto dr. __________, data __________ del 12.2.2001), dove vi era una
manovra Laségue positiva a 45° ed una paresi degli estensori dell’alluce e
delle dita del piede sinistro piuttosto rilevante. (…)” (V/1).
Del
resto, pur avendo la possibilità di notificare eventuali altri mezzi di prova e
invitato a presentare osservazioni scritte alle annotazioni 9 marzo 2009 (VI),
l’avv. RA 1 è rimasto silente.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Pertanto
– ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere
agli ulteriori accertamenti medici richiesti, la valutazione medica va confermata.
2.9. In
queste condizioni – constatato che
l’insorgente va ritenuto abile al lavoro al 100% nella sua attività di
cameriere e considerato che anche il consulente in integrazione professionale
nel rapporto 3 febbraio 2009 ha concluso che “(…) in considerazione delle
limitazioni mediche definite dal dr. __________ per l’SMR nella sua visita del
28 aprile u.s. l’attività di cameriere risulta esigibile. Il poter mantenere
una posizione statica per massimo 2 ore può causare la necessità di dover
effettuare qualche pausa supplementare durante l’arco dell’intera giornata. Da
notare però che la possibile diminuzione di rendimento sarebbe leggera e non
sufficiente a giustificare una riduzione sostanziale del salario. (…)” (doc. AI
147/1) – si deve concludere che
essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% a ragione l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1.
aprile 2009 (cfr. consid. 2.5 e riguardo all’applicazione del confronto percentuale
la sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 nella quale il TF ha ritenuto
corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia
nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di
invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una
sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al
50% nella sua professione).
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque
confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.12. Con
istanza 20 febbraio 2009 (doc. AI 149/3) l’avv. RA 1 ha chiesto di porre il suo
assistito al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
precisando che il certificato municipale e annessi sarebbero seguiti.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f
LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria
- rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Nella specie, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal
ricorrente deve essere respinta, nessuna documentazione attestante il suo stato
d'indigenza essendo mai stata (malgrado l’esplicita richiesta del 12 marzo 2009
con l’avvertenza che in difetto della stessa il Tribunale si pronuncerà in base
agli atti in suo possesso [VII]) trasmessa al TCA e lo stato di bisogno non
risultando dagli atti.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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