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Decisione

32.2009.56

Viste le risultanze della perizia del SAM a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'A. il diritto ad una rendita intera limitato nel tempo. A ragione é stato anche negato il diritto ad una riformazio

26 agosto 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

2.7. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 13 aprile 2007, il dr. __________,

medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare

presso il SAM: “(…) è rientrato il rapporto del dr. __________, che ci comunica

che l’intervento non ha portato miglioramenti (anzi!), anche se gli esami

[ndr.: non, cfr. doc. AI 20/1) sembrerebbero mostrare particolari problemi.

Inoltre patologia psichiatrica, descritta dall’attuale curante (dal gennaio

2007) come totalmente compromettente la CL di questo 40.enne lavoratore edile __________.

A questo punto è indicato far eseguire una perizia SAM. (…)”

(doc. AI 24/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 25/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 12 dicembre 2007 (doc. AI 32/1-45) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica in stato dopo

discectomia (ALIF) il 10.11.2006, con:

- brachialgia residua a ds. di

carattere neuropatico.

Sindrome lombospondilogena cronica, con:

- bulging distale L5-S1, senza

neurocompressione;

- modiche alterazioni della statica

Reazione ansiosodepressiva alla condizione reumatologica

e socioprofessionale.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa

Tabagismo cronico." (doc. AI 32/12-13)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale

dell’A. nell’attività da ultimo svolta di manovale edile o operaio non

qualificato in attività mediamente pesanti, è valutabile nella misura del 70%

(orario di lavoro a tempo pieno, con rendimento ridotto) (…)” (doc. AI 32/16),

hanno concluso:

" (...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’

LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'A. quale

manovale edile o operaio non qualificato in attività mediamente pesanti si

manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a

livello muscoloscheletrico, nonché psicologico e mentale.

Sul piano psicologico e mentale, gli stati d'ansia, i

disturbi del ritmo sonno - veglia e l'ideazione pessimistica favoriscono

l'astenia, rendendo così l'A. meno prestante e più rallentato durante

l'attività professionale.

Sul piano muscoloscheletrico, il rendimento dell'A.

durante l'attività risulta pure ridotto, in quanto deve evitare lavori molto

pesanti, eccessivamente ripetitivi con la colonna cervicale in posizioni

estreme, posizioni e movimenti manifestamente inergonomici.

Le limitazioni della capacità funzionale descritte dai

nostri consulenti in psichiatria e reumatologia non vanno sommate, bensì

integrate, in quanto entrambe riducono e rallentano il rendimento dell'A..

Per quanto riguarda la descrizione temporale della

limitazione della capacità lavorativa, possiamo affermare che a partire da

dicembre 2005 il grado di capacità lavorativa quale manovale edile sia valutabile

nella misura dello 0% (cervicobrachialgia C6 deficitaria a ds. ).

In seguito l'A. ha atteso sino a novembre 2006 per

sottoporsi all'intervento neurochirurgico, per cui è da considerare totalmente

inabile al lavoro in misura permanente sino a ca 3 mesi dopo l'avvenuto

intervento di decompressione e stabilizzazione cervicale, vale a dire sino a

febbraio 2007.

A partire da marzo 2007 riteniamo esigibile un grado di

capacità lavorativa nella misura del 70%, come descritto sopra.

La prognosi valetudinaria a medio - lungo termine

risulta, dal lato medico - teorico, stazionaria.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Riteniamo auspicabile offrire all'A. provvedimenti

d'integrazione professionale in attività meglio adatte, vale a dire in lavori

leggeri sino a mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi

con la colonna cervicale, soprattutto in posizioni estreme, che permettano il

rispetto delle regole d'ergonomia, soprattutto per quanto riguarda la colonna

cervicale, inizialmente esigibili nella misura del 70%, ma, migliorando la

problematica psicologica e mentale tramite l'attuale sostegno specialistico, e

grazie anche alla ripresa di fiducia in se stesso riacquistando un ruolo

socioprofessionale, la capacità lavorativa dovrebbe aumentare fino a

raggiungere la misura completa.

Non riteniamo, invece, possibile, migliorare

sensibilmente la capacità lavorativa nell'attività da ultimo effettuata di

manovale edile, in ragione della cronicità dei disturbi muscoloscheletrici e

delle limitazioni della capacità funzionale descritti dal nostro consulente Dr.

__________ a pag. 5 dei suo rapporto.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo il compito al servizio medico regionale,

rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di eventualmente inviare copia

della nostra perizia ai curanti.

(…)" (doc. AI 32/16-17)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuta la raccomandazione espressa

dal dr. __________ nel rapporto 12 febbraio 2008 (doc. AI 34/1-2): “(…) per

quanto riguarda la IL come operaio edile mi permetto di modificare la IL data

dai periti SAM, essa è del 30% per motivi prettamente somatici (esclusioni di

lavori molto pesanti) ai quali mi permetto di aggiungere una ulteriore

diminuzione per il rallentamento data dalla patologia psichica (non mi pare

giustificato ritenere uguale la IL in una attività pesante e in una media e in

una leggera). Non è giustificato sommare le 2 % di IL ma calcolare un 15%

ulteriore. (…)” (doc. AI 34/2) e considerato il rapporto 24 luglio 2008 del consulente

con le tabelle allestite lo stesso giorno (doc. AI 38/1-4, 39/1 e 40/1) –, con decisione

29 gennaio 2009 (doc. AI 59/1-2 e 57/1-4), ha confermato il diritto ad una rendita

intera dal 1. novembre 2006 al 31 maggio 2007.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di o studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la de-nominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i

periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di

cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 70% nell’attività da

ultimo svolta quale manovale edile o operaio non qualificato (orario di lavoro

a tempo pieno con rendimento ridotto), da marzo 2007.

Innanzitutto

il TCA – ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità

si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA

del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72,

pag. 485; in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo

stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare) – rileva che non può fare propria la conclusione del dr. __________

secondo il quale l’incapacità lavorativa nell’attività abituale sarebbe del 45%

(doc. AI 34/1-2).

Infatti

i periti del SAM hanno precisato che “(…) le limitazioni della capacità funzionale

descritte dai nostri consulenti in psichiatria e reumatologia non vanno

sommate, bensì integrate, in quanto entrambe riducono e rallentano il rendimento

dell’A.. (…)” (doc. AI 32/16, la sottolineatura è del redattore) e concluso che

in un’attività adeguata “(…) migliorando la problematica psicologica e mentale

tramite l’attuale sostegno specialistico, e grazie anche alla ripresa di

fiducia in se stesso riacquistando un ruolo socioprofessionale, la capacità lavorativa

dovrebbe aumentare fino a raggiungere la misura completa. Non riteniamo,

invece, possibile, migliorare sensibilmente la capacità lavorativa

nell’attività da ultimo effettuata di manovale edile, in ragione della cronicità

dei disturbi muscoloscheletrici e delle limitazioni della capacità funzionale

descritti dal nostro consulente Dr. __________ a pag. 5 del suo rapporto. (…)”

(doc. AI 32/17).

Inoltre

il dr. __________ non ha motivato debitamente per quali ragioni precise si

scosta dalle conclusioni peritali che, lo si sottolinea, si fondano su

un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM e, in modo generico

e ipotetico, ha rilevato che “(…) non mi pare giustificato ritenere uguale la

IL in una attività pesante e in una media e in una leggera (…)” (doc. AI 34/2).

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare non è del resto stata

validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

nuove patologie e/o un peggioramento duraturo delle sintomatologie.

In

particolare il dr. __________, primario della Clinica di riabilitazione di __________

e FMH in chirurgia ortopedica e in fisiatria e riabilitazione, nel rapporto 6

aprile 2007 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 47/4-6), non pone delle

diagnosi nuove e nemmeno si esprime chiaramente sulla capacità lavorativa. In

particolare non è possibile concludere per un’inabilità totale al lavoro per il

solo fatto che il dr. __________ segnali che “(…) siamo però in presenza di fattori

predittivi negativi per una possibile ripresa lavorativa (…)” (doc. AI 47/5).

Questo vale a maggiore ragione visto che lo stesso sanitario ha anche

evidenziato che “(…) il paziente è inabile al lavoro da un anno e mezzo e non

ha un posto di lavoro, l’integrazione, anche probabilmente a causa della lingua

non è facile. (…)” (doc. AI 47/5). Va qui ricordato che per costante

giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03,

consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe,

a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 14 ottobre 2008, ha osservato che

“(…) la valutazione del dr. __________ è precedente la perizia. Le osservazioni

sui fattori predittivi negativi non è di ordine medico ma di ordine sociale

(“assenza di posto di lavoro, integrazione non facile anche probabilmente a causa

della lingua”) Le terapie di ricondizionamento fisico fanno parte della terapia

medica, che sono di pertinenza del curante.” (doc. AI 49/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 4

febbraio 2009 del dr. __________, FMH in chirurgia (doc. D), ai rapporti 25

settembre 2007 e 31 ottobre 2008 del dr. __________, capo servizio del Centro __________

dell’Ospedale regionale di __________ (doc. AI 55/1 e E) e al rapporto 15

luglio 2008 della dr.ssa __________, primario medicina interna dell’Ospedale

regionale di __________, concernente la degenza dal 10 all’11 luglio 2008 (doc.

F).

Il

dr. __________, nello scritto 4 aprile 2009, non pone delle diagnosi nuove, non

motiva precisamente e/o documenta le ragioni per le quali le conclusioni

peritali sarebbero errate e si limita a confermare una incapacità lavorativa

del 100%.

Il

dr. __________, nei rapporti indirizzati al dr. __________, non ha posto delle diagnosi

nuove e non si è espresso sulla capacità lavorativa.

La

dr.ssa __________, nel rapporto 15 luglio 2008, riferisce della degenza presso

i loro servizi dal 10 all’11 luglio 2008, non si esprime sulla capacità lavorativa

e conclude che “(…) in data 11 luglio 2008 possiamo dimettere il paziente in buone

condizioni generali al proprio domicilio. (…)” (doc. F).

Anche

il dr. __________ e il dr. __________, medico SMR, riguardo alla documentazione

medica su enunciata, nelle annotazioni 15 dicembre 2008 e 11 marzo 2009 (doc.

AI 56/1 e IV/1), hanno concluso che “(…) anche questo rapporto (del dr. __________

al dr. __________ datato 31.10.2008), non modifica la nostra valutazione. (…)”

(doc. AI 56/1) e che “(…) dalla documentazione medica presentata in sede di

ricorso non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurato. Persiste una sintomatologia algica cronica prevalentemente di

tipo muscolo-tendinea. In particolare non sono presenti problematiche radicolari

/ neurologiche. […] Stato di salute in pratica invariato rispetto alla valutazione

SAM. (…)” (IV/1).

L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa

N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Una

diversa valutazione non è possibile neanche avuto riguardo al rapporto 5 marzo

2009 del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, poste le diagnosi note

e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, ha concluso che “(…) il paziente

presenta una sintomatologia del dolore cronico incentrato nella regione

cervico-scapolare fino a lombosacrale dx. Rammento che anche al livello lombare

avrebbe delle patologie degenerative (discopatie?). Fino ad adesso nessuna terapia

ha portato beneficio (vedi anamnesi). Si potrebbe ancora provare con una

fisioterapia intensa su base stazionaria per esempio a __________ anche se

dubito che porterebbe ad un miglioramento sintomatico chiaro. Altrimenti agirei

sul dolore. Per esempio analgesici fissi come derivati della morfina (cerotti?)

e proverei anche con degli antidepressivi che possono innalzare la soglia del dolore

(essenzialmente triclici). Per il resto non ho purtroppo ulteriori proposte,

(…)” (VI/Bis).

Il

TCA, rilevato che il dr. __________ non contesta la perizia del SAM e non si

esprime sulla capacità lavorativa, fa proprie le osservazioni 24 aprile 2009 formulate

dall’Ufficio AI secondo le quali “(…) già il Dr. __________, il quale si è

espresso nell’ambito del consulto reumatologico all’interno della perizia

pluridisciplinare SAM, ha preso atto della cronicità dei disturbi muscolo

scheletrici con limitazioni della capacità funzionale (dolori considerati nella

perizia specialistica SAM). Il medesimo Dr. __________ indica che “la presa

a carico da parte del centro per la terapia del dolore potrebbe migliorare

parzialmente la capacità lavorativa” (cfr. perizia reumatologica

28.02.2007, pag. 4, punto 5). Non vi sono elementi comportanti una modifica

della valutazione posta nella decisione impugnata. (…)” (VIII).

Rispecchiando

la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto riferimento.

Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che

avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere siccome dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V

323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino

al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava

una capacità lavorativa del 70% sia nella sua attività abituale di manovale

edile o operaio non qualificato che in un’attività adeguata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

Infatti il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei

confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca

successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il

potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In

queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una

capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di manovale

edile o operaio non qualificato (orario di lavoro a tempo pieno, con

rendimento ridotto), nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente

al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che l’in-capacità lucrativa del ricorrente ammonta al 30% (cfr. al riguardo

DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14

agosto 2008). Anche il consulente in integrazione professionale era giunto ad

un grado invalidità del 31% (doc. AI 38/3, 39/1 e 41/1).

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,

inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in

altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima

soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009

per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.10. Per

quanto riguarda infine la possibilità di una riqualifica professionale il consulente

in integrazione professionale, nella valutazione 24

luglio 2008 (doc. AI 38/1-4), ha concluso che “(…) tenendo conto dei dati

valutati presenti nell’incarto del signor RI 1, della sua percentuale di

abilità lavorativa residua (70%) e della bassa scolarizzazione, non è possibile

intravedere dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano

sensibilmente aumentare le sue possibilità di reintegrazione. Considerata,

tuttavia, la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività

accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l’A. sia

integrabile nel ciclo produttivo tenuto conto dei limiti sopra espressi e della

percentuale riportata (lavoro a tempo pieno con riduzione del 30% di rendimento).

Qualora l’A. lo richiedesse per iscritto, si resta a disposizione per un aiuto

al collocamento da parte dell’AI. (…)” (doc. AI 38/3).

Pertanto,

nella misura in cui l’amministrazione ha negato al-l’assicurato il diritto ad

una riformazione professionale, la decisione impugnata merita piena conferma in

questa sede.

Spetta

dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un

aiuto al collocamento.

2.11. In

simili circostanze – ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa totale va

fatto risalire al mese di novembre 2005 e che dal marzo 2007 vi è una capacità

lavorativa del 70% tanto nella sua attività abituale che in una adeguata – è a

giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una

rendita intera dal 1. novembre 2006 (un anno dopo l’inizio dell’incapacità

lavorativa totale attestata dal novembre 2005, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI)

fino al 31 maggio 2007 (tre mesi dopo l’attestata capacità lavorativa del 70%

dal mese di marzo 2007, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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