32.2009.56
Viste le risultanze della perizia del SAM a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'A. il diritto ad una rendita intera limitato nel tempo. A ragione é stato anche negato il diritto ad una riformazio
26 agosto 2009Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.56
Data decisione, Autorità:
26.08.2009, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia del SAM a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'A. il diritto ad una rendita intera limitato nel tempo. A ragione é stato anche negato il diritto ad una riformazione
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.56
FS
Lugano
26 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 gennaio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1967, il 6 ottobre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) ernia del disco C5-6 a destra, compressione
della radice C6, prolasso dorsomediale e paramediale bilaterale con irritazione
della radice S1 di sinistra (…)” (doc. AI 2/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 29 gennaio 2009 (doc. AI
59/1-2 e 57/1-3), preavvisata con progetto 2 ottobre 2008 (doc. AI 44/1-4),
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera
dal 1. novembre 2006 al 31 maggio 2007.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto di essere
posto al beneficio di una mezza rendita dopo il 31 maggio 2007 e, subordinatamente,
l’allestimento di un programma d’integrazione professionale.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che “(…) il Servizio medico rileva
che dalla documentazione prodotta non risulta una sostanziale modifica dello
stato di salute del signor RI 1 rispetto alla valutazione posta dal SAM (…)” e precisato
che “(…) in merito all’aspetto economico - reintegrativo, il consulente IP
incaricato ha chiaramente spiegato i motivi per i quali i provvedimenti
professionali di riqualifica non potevano essere ritenuti. Tuttavia, al
ricorrente è stato chiaramente indicato che l’Ufficio AI rimane a disposizione
per un aiuto al collocamento. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere
il ricorso.
1.5. Con
scritto 3 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha formulato le proprie
osservazioni alle annotazioni 11 marzo 2009 del dr. __________ e trasmesso il
rapporto 5 marzo 2009 del dr. __________.
1.6. Con
osservazioni 24 aprile 2009 – osservato che il rapporto del dr. __________ “(…)
non apporta elementi clinici atti a modificare le conclusioni emerse dalla perizia
pluridisciplinare SAM. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di
respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento della nascita del diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.
novembre 2006 al 31 maggio 2007.
L’assicurato
postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04;
STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA
del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella
causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
2.7. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 13 aprile 2007, il dr. __________,
medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare
presso il SAM: “(…) è rientrato il rapporto del dr. __________, che ci comunica
che l’intervento non ha portato miglioramenti (anzi!), anche se gli esami
[ndr.: non, cfr. doc. AI 20/1) sembrerebbero mostrare particolari problemi.
Inoltre patologia psichiatrica, descritta dall’attuale curante (dal gennaio
2007) come totalmente compromettente la CL di questo 40.enne lavoratore edile __________.
A questo punto è indicato far eseguire una perizia SAM. (…)”
(doc. AI 24/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 25/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 12 dicembre 2007 (doc. AI 32/1-45) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica in stato dopo
discectomia (ALIF) il 10.11.2006, con:
- brachialgia residua a ds. di
carattere neuropatico.
Sindrome lombospondilogena cronica, con:
- bulging distale L5-S1, senza
neurocompressione;
- modiche alterazioni della statica
Reazione ansiosodepressiva alla condizione reumatologica
e socioprofessionale.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa
Tabagismo cronico." (doc. AI 32/12-13)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale
dell’A. nell’attività da ultimo svolta di manovale edile o operaio non
qualificato in attività mediamente pesanti, è valutabile nella misura del 70%
(orario di lavoro a tempo pieno, con rendimento ridotto) (…)” (doc. AI 32/16),
hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’
LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'A. quale
manovale edile o operaio non qualificato in attività mediamente pesanti si
manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a
livello muscoloscheletrico, nonché psicologico e mentale.
Sul piano psicologico e mentale, gli stati d'ansia, i
disturbi del ritmo sonno - veglia e l'ideazione pessimistica favoriscono
l'astenia, rendendo così l'A. meno prestante e più rallentato durante
l'attività professionale.
Sul piano muscoloscheletrico, il rendimento dell'A.
durante l'attività risulta pure ridotto, in quanto deve evitare lavori molto
pesanti, eccessivamente ripetitivi con la colonna cervicale in posizioni
estreme, posizioni e movimenti manifestamente inergonomici.
Le limitazioni della capacità funzionale descritte dai
nostri consulenti in psichiatria e reumatologia non vanno sommate, bensì
integrate, in quanto entrambe riducono e rallentano il rendimento dell'A..
Per quanto riguarda la descrizione temporale della
limitazione della capacità lavorativa, possiamo affermare che a partire da
dicembre 2005 il grado di capacità lavorativa quale manovale edile sia valutabile
nella misura dello 0% (cervicobrachialgia C6 deficitaria a ds. ).
In seguito l'A. ha atteso sino a novembre 2006 per
sottoporsi all'intervento neurochirurgico, per cui è da considerare totalmente
inabile al lavoro in misura permanente sino a ca 3 mesi dopo l'avvenuto
intervento di decompressione e stabilizzazione cervicale, vale a dire sino a
febbraio 2007.
A partire da marzo 2007 riteniamo esigibile un grado di
capacità lavorativa nella misura del 70%, come descritto sopra.
La prognosi valetudinaria a medio - lungo termine
risulta, dal lato medico - teorico, stazionaria.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Riteniamo auspicabile offrire all'A. provvedimenti
d'integrazione professionale in attività meglio adatte, vale a dire in lavori
leggeri sino a mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi
con la colonna cervicale, soprattutto in posizioni estreme, che permettano il
rispetto delle regole d'ergonomia, soprattutto per quanto riguarda la colonna
cervicale, inizialmente esigibili nella misura del 70%, ma, migliorando la
problematica psicologica e mentale tramite l'attuale sostegno specialistico, e
grazie anche alla ripresa di fiducia in se stesso riacquistando un ruolo
socioprofessionale, la capacità lavorativa dovrebbe aumentare fino a
raggiungere la misura completa.
Non riteniamo, invece, possibile, migliorare
sensibilmente la capacità lavorativa nell'attività da ultimo effettuata di
manovale edile, in ragione della cronicità dei disturbi muscoloscheletrici e
delle limitazioni della capacità funzionale descritti dal nostro consulente Dr.
__________ a pag. 5 dei suo rapporto.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale,
rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di eventualmente inviare copia
della nostra perizia ai curanti.
(…)" (doc. AI 32/16-17)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuta la raccomandazione espressa
dal dr. __________ nel rapporto 12 febbraio 2008 (doc. AI 34/1-2): “(…) per
quanto riguarda la IL come operaio edile mi permetto di modificare la IL data
dai periti SAM, essa è del 30% per motivi prettamente somatici (esclusioni di
lavori molto pesanti) ai quali mi permetto di aggiungere una ulteriore
diminuzione per il rallentamento data dalla patologia psichica (non mi pare
giustificato ritenere uguale la IL in una attività pesante e in una media e in
una leggera). Non è giustificato sommare le 2 % di IL ma calcolare un 15%
ulteriore. (…)” (doc. AI 34/2) e considerato il rapporto 24 luglio 2008 del consulente
con le tabelle allestite lo stesso giorno (doc. AI 38/1-4, 39/1 e 40/1) –, con decisione
29 gennaio 2009 (doc. AI 59/1-2 e 57/1-4), ha confermato il diritto ad una rendita
intera dal 1. novembre 2006 al 31 maggio 2007.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di o studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la de-nominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i
periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di
cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 70% nell’attività da
ultimo svolta quale manovale edile o operaio non qualificato (orario di lavoro
a tempo pieno con rendimento ridotto), da marzo 2007.
Innanzitutto
il TCA – ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità
si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica
squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA
del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72,
pag. 485; in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo
stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare) – rileva che non può fare propria la conclusione del dr. __________
secondo il quale l’incapacità lavorativa nell’attività abituale sarebbe del 45%
(doc. AI 34/1-2).
Infatti
i periti del SAM hanno precisato che “(…) le limitazioni della capacità funzionale
descritte dai nostri consulenti in psichiatria e reumatologia non vanno
sommate, bensì integrate, in quanto entrambe riducono e rallentano il rendimento
dell’A.. (…)” (doc. AI 32/16, la sottolineatura è del redattore) e concluso che
in un’attività adeguata “(…) migliorando la problematica psicologica e mentale
tramite l’attuale sostegno specialistico, e grazie anche alla ripresa di
fiducia in se stesso riacquistando un ruolo socioprofessionale, la capacità lavorativa
dovrebbe aumentare fino a raggiungere la misura completa. Non riteniamo,
invece, possibile, migliorare sensibilmente la capacità lavorativa
nell’attività da ultimo effettuata di manovale edile, in ragione della cronicità
dei disturbi muscoloscheletrici e delle limitazioni della capacità funzionale
descritti dal nostro consulente Dr. __________ a pag. 5 del suo rapporto. (…)”
(doc. AI 32/17).
Inoltre
il dr. __________ non ha motivato debitamente per quali ragioni precise si
scosta dalle conclusioni peritali che, lo si sottolinea, si fondano su
un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM e, in modo generico
e ipotetico, ha rilevato che “(…) non mi pare giustificato ritenere uguale la
IL in una attività pesante e in una media e in una leggera (…)” (doc. AI 34/2).
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare non è del resto stata
validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti
nuove patologie e/o un peggioramento duraturo delle sintomatologie.
In
particolare il dr. __________, primario della Clinica di riabilitazione di __________
e FMH in chirurgia ortopedica e in fisiatria e riabilitazione, nel rapporto 6
aprile 2007 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 47/4-6), non pone delle
diagnosi nuove e nemmeno si esprime chiaramente sulla capacità lavorativa. In
particolare non è possibile concludere per un’inabilità totale al lavoro per il
solo fatto che il dr. __________ segnali che “(…) siamo però in presenza di fattori
predittivi negativi per una possibile ripresa lavorativa (…)” (doc. AI 47/5).
Questo vale a maggiore ragione visto che lo stesso sanitario ha anche
evidenziato che “(…) il paziente è inabile al lavoro da un anno e mezzo e non
ha un posto di lavoro, l’integrazione, anche probabilmente a causa della lingua
non è facile. (…)” (doc. AI 47/5). Va qui ricordato che per costante
giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03,
consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe,
a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 14 ottobre 2008, ha osservato che
“(…) la valutazione del dr. __________ è precedente la perizia. Le osservazioni
sui fattori predittivi negativi non è di ordine medico ma di ordine sociale
(“assenza di posto di lavoro, integrazione non facile anche probabilmente a causa
della lingua”) Le terapie di ricondizionamento fisico fanno parte della terapia
medica, che sono di pertinenza del curante.” (doc. AI 49/1).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 4
febbraio 2009 del dr. __________, FMH in chirurgia (doc. D), ai rapporti 25
settembre 2007 e 31 ottobre 2008 del dr. __________, capo servizio del Centro __________
dell’Ospedale regionale di __________ (doc. AI 55/1 e E) e al rapporto 15
luglio 2008 della dr.ssa __________, primario medicina interna dell’Ospedale
regionale di __________, concernente la degenza dal 10 all’11 luglio 2008 (doc.
F).
Il
dr. __________, nello scritto 4 aprile 2009, non pone delle diagnosi nuove, non
motiva precisamente e/o documenta le ragioni per le quali le conclusioni
peritali sarebbero errate e si limita a confermare una incapacità lavorativa
del 100%.
Il
dr. __________, nei rapporti indirizzati al dr. __________, non ha posto delle diagnosi
nuove e non si è espresso sulla capacità lavorativa.
La
dr.ssa __________, nel rapporto 15 luglio 2008, riferisce della degenza presso
i loro servizi dal 10 all’11 luglio 2008, non si esprime sulla capacità lavorativa
e conclude che “(…) in data 11 luglio 2008 possiamo dimettere il paziente in buone
condizioni generali al proprio domicilio. (…)” (doc. F).
Anche
il dr. __________ e il dr. __________, medico SMR, riguardo alla documentazione
medica su enunciata, nelle annotazioni 15 dicembre 2008 e 11 marzo 2009 (doc.
AI 56/1 e IV/1), hanno concluso che “(…) anche questo rapporto (del dr. __________
al dr. __________ datato 31.10.2008), non modifica la nostra valutazione. (…)”
(doc. AI 56/1) e che “(…) dalla documentazione medica presentata in sede di
ricorso non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute
dell’assicurato. Persiste una sintomatologia algica cronica prevalentemente di
tipo muscolo-tendinea. In particolare non sono presenti problematiche radicolari
/ neurologiche. […] Stato di salute in pratica invariato rispetto alla valutazione
SAM. (…)” (IV/1).
L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa
N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Una
diversa valutazione non è possibile neanche avuto riguardo al rapporto 5 marzo
2009 del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, poste le diagnosi note
e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, ha concluso che “(…) il paziente
presenta una sintomatologia del dolore cronico incentrato nella regione
cervico-scapolare fino a lombosacrale dx. Rammento che anche al livello lombare
avrebbe delle patologie degenerative (discopatie?). Fino ad adesso nessuna terapia
ha portato beneficio (vedi anamnesi). Si potrebbe ancora provare con una
fisioterapia intensa su base stazionaria per esempio a __________ anche se
dubito che porterebbe ad un miglioramento sintomatico chiaro. Altrimenti agirei
sul dolore. Per esempio analgesici fissi come derivati della morfina (cerotti?)
e proverei anche con degli antidepressivi che possono innalzare la soglia del dolore
(essenzialmente triclici). Per il resto non ho purtroppo ulteriori proposte,
(…)” (VI/Bis).
Il
TCA, rilevato che il dr. __________ non contesta la perizia del SAM e non si
esprime sulla capacità lavorativa, fa proprie le osservazioni 24 aprile 2009 formulate
dall’Ufficio AI secondo le quali “(…) già il Dr. __________, il quale si è
espresso nell’ambito del consulto reumatologico all’interno della perizia
pluridisciplinare SAM, ha preso atto della cronicità dei disturbi muscolo
scheletrici con limitazioni della capacità funzionale (dolori considerati nella
perizia specialistica SAM). Il medesimo Dr. __________ indica che “la presa
a carico da parte del centro per la terapia del dolore potrebbe migliorare
parzialmente la capacità lavorativa” (cfr. perizia reumatologica
28.02.2007, pag. 4, punto 5). Non vi sono elementi comportanti una modifica
della valutazione posta nella decisione impugnata. (…)” (VIII).
Rispecchiando
la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto riferimento.
Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che
avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere siccome dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V
323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino
al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava
una capacità lavorativa del 70% sia nella sua attività abituale di manovale
edile o operaio non qualificato che in un’attività adeguata.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
Infatti il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei
confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il
potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In
queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una
capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di manovale
edile o operaio non qualificato (orario di lavoro a tempo pieno, con
rendimento ridotto), nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente
al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che l’in-capacità lucrativa del ricorrente ammonta al 30% (cfr. al riguardo
DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14
agosto 2008). Anche il consulente in integrazione professionale era giunto ad
un grado invalidità del 31% (doc. AI 38/3, 39/1 e 41/1).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza
9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,
inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in
altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima
soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009
per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
2.10. Per
quanto riguarda infine la possibilità di una riqualifica professionale il consulente
in integrazione professionale, nella valutazione 24
luglio 2008 (doc. AI 38/1-4), ha concluso che “(…) tenendo conto dei dati
valutati presenti nell’incarto del signor RI 1, della sua percentuale di
abilità lavorativa residua (70%) e della bassa scolarizzazione, non è possibile
intravedere dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano
sensibilmente aumentare le sue possibilità di reintegrazione. Considerata,
tuttavia, la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività
accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l’A. sia
integrabile nel ciclo produttivo tenuto conto dei limiti sopra espressi e della
percentuale riportata (lavoro a tempo pieno con riduzione del 30% di rendimento).
Qualora l’A. lo richiedesse per iscritto, si resta a disposizione per un aiuto
al collocamento da parte dell’AI. (…)” (doc. AI 38/3).
Pertanto,
nella misura in cui l’amministrazione ha negato al-l’assicurato il diritto ad
una riformazione professionale, la decisione impugnata merita piena conferma in
questa sede.
Spetta
dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un
aiuto al collocamento.
2.11. In
simili circostanze – ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa totale va
fatto risalire al mese di novembre 2005 e che dal marzo 2007 vi è una capacità
lavorativa del 70% tanto nella sua attività abituale che in una adeguata – è a
giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una
rendita intera dal 1. novembre 2006 (un anno dopo l’inizio dell’incapacità
lavorativa totale attestata dal novembre 2005, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI)
fino al 31 maggio 2007 (tre mesi dopo l’attestata capacità lavorativa del 70%
dal mese di marzo 2007, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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