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Decisione

32.2009.57

Assicurata posta al beneficio di un quarto di rendita chiede una rendita di grado maggiore. Confermata la perizia multidisciplinare e la valutazione economica. Rifiuto dell'assistenza giudiziaria

26 novembre 2009Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto

ad un quarto di rendita d’invalidità dal 1° giugno 2001, come sta-bilito nella

decisione contestata, oppure a una rendita intera, come sostenuto nel ricorso.

2.3. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei dispo-sti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuri-dicamente determinante (inizio

del diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008,

le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne conse-gue

che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido

sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66

2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono inva-lidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gen-naio 2004, l'art. 28 cpv. 1

LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l’assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'ese-cuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'eser-cizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'in-validità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raf-fronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invali-dité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realiz-zare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorati-va in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scar-tazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevol-mente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione perso-nale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misu-re reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è es-senziale per la valutazione della residua capacità al guada-gno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello

della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione

è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul dirit-to ad una prestazione, a

esaminare se nel periodo succes-sivo all’inizio di tale diritto non sia

eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In que-sta eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore

raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi

esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia

multi-disciplinare presso il SAM. Dal referto 25 aprile 2005 (doc. Al 57/1-61)

risulta che i periti, dopo aver esposto dettaglia-tamente l'anamnesi, riportate

le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni

specialistiche esterne: ortopedica (dr. __________), neuro-logica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base della documentazione medica agli atti, delle risul-tanze dei singoli

consulti e dei rilevamenti eseguiti durante gli accertamenti ambulatoriali

presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa:

Periartropia omeroscapolare tendinotica spalla ds. Con

attrito sottoacromiale, artrosi acromioclavicolare e lesioni parziali della

cuffia dei rotatori.

Brachialgia ds. Con carattere di disturbi suscettibili

di correlare con una potenziale componente neurodistrofica

Disturbi residuali della sensibilità alle dita IV e V

della mano ds. con iperpatia nella regione della cicatrice in presenza di uno

stato di decompressione del nervo mediano del tunnel carpale in gennaio 2001.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa:

Cefalee a carattere emicranico con componente tensiva.

Stato dopo sindrome postraumatica da stress.

Obesità con BMI 42 kg/MC in terapia.

Tabagismo cronico.

(…)”. (doc. AI 57/9).

Nel

dettagliato rapporto peritale in merito alle conseguenze sulla capacità

lavorativa i periti hanno esposto la seguente valutazione globale:

"

(…)

8

CONSEGUENZE SULLA

CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano

soprattutto da patologie ortopediche, mentre invece come descritto al 6, dal

punto di vista neurologico e psichiatrico l’A non presenta patologie che

possano influenzare la capacità lavorativa.

Dal punto di vista ortopedico, tenuto in considerazione

le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione descritta al capitolo

6, una diminuzione della capacità lavorativa, nella misura del 60% viene

giustificata dalla ridotta caricabilità dell’arto sup. ds, così come dalla

limitazione funzionale della spalla ds. al di sopra dell’orizzontale. Queste

limitazioni rispecchiano quelle già ritenute nella valutazione peritale

reumatologica del dr. __________ del 13.02.2003.

Riassumendo per le ragioni sopra esposte dal punto di

vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,

nell’attività da ultimo esercitata come cameriera, nella misura del 40%.

Per quanto riguarda l’evoluzione e la valutazione

temporale della limitazione della capacità lavorativa ricordiamo che dopo

l’aggressione del 2.11.1999 (descritta al capitolo 3.4 e 3.5) l’A. ha continuato

la sua attività professionale, con sempre maggiori disturbi a livello della

spalla ds., dell’arto sup. ds. e della mano destra. Ciò sfocia

nell’attestazione di una giustificabile (sulla base degli elementi contenuti

negli atti) incapacità lavorativa totale dal 14.06.2000 al 20.08.2000, ridotta

al 50% dal 21.08.2001 al 7.01.2001, con una nuova incapacità lavorativa

dall’8.01.2001 in poi (vedasi atti del 25.05.200 e 17.06.2001). In data

16.01.2001 viene eseguito un intervento di decompressione del nervo mediano ds,

al canale carpale. Riteniamo che al più tardi sei settimane dopo codesto

intervento la capacità lavorativa raggiunga almeno la misura del 40%, rimasta

invariata sino ad oggi come dall’attuale esame peritale. Si ritiene infatti che

il quadro clinico riscontrato attualmente correla con quello descritto agli

atti e risulta essere, nelle grandi linee invariato.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

Secondo il nostro consulente ortopedico provvedimenti

d’integrazione profes-sionale sarebbero teoricamente possibili, questo in

considerazione del fatto che le sue limitazioni si focalizzano all’art. sup.

ds. dominante, senza precludere le sue ulteriori potenzialità. Ricordiamo, però

che era già stato fatto un periodo d’accertamento professionale sfociato in un

insuccesso (vedasi atto 6.05.2004). Inoltre nel rapporto finale del consulente

IP si osserva che l’A. non dispone di alcuna formazione e non possiede le basi

per accedere ad una nuova formazione ed a corsi, che è da ritenere analfabeta

funzionale che in base ai dati raccolti, non si dispone di elementi che

indichino delle alternative di integrazione dell’A. nel normale ciclo

produttivo (vedasi atto del 6.05.2004).

L’A. è ritenuta però in grado di poter svolgere altre

attività, ma il posto di lavoro dovrà rispondere alle esigenze ed alle

limitazioni dettate dalle patologie. Essa presenta delle limitazioni in

relazione con l’ingaggio dell’art. sup. ds. all’altezza, rispettivamente al

disopra dell’orizzontale, con l’esecuzione di movimenti ripetuti di elevazione

del braccio sino all’orizzontale, anche senza carico, con il trasporto di pesi

superiori ad un paio di Kg, tenuti con il braccio scostato dal tronco, con

l’esecuzione di movimenti di rotazione sotto sforzo a braccio teso, con l’uso

di strumenti vibranti o contundenti. Nell’esecuzione di un’attività che tenga

conto delle limitazioni sopraesposte, la capacità lavorativa globale si situa

nell’ordine di grandezza del 70%. Per contro l’A. risulta essere abile al

lavoro in misura completa nello svolgimento di un’attività che possa venir

svolta unicamente con la mano, rispettivamente il braccio sin., senza

richiedere l’ingaggio dell’arto sup. ds. Nell’attività di casalinga la capacità

lavorativa globale viene valutata nella misura del 60%.

Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio –

lungo termine, tenuto conto della componente degenerativa riscontrabile alla

spalla ds., della presenza di alterazioni degenerative anche attinenti al

rachide cervicale, data la lunga storia di dolori irradianti all’arto sup. ds.,

solo parzialmente influenzati da un pregresso intervento di decompressione del

tunnel carpale, non si ritiene che il quadro clinico complessivo sia

suscettibile di ulteriori miglioramenti. Dal punto di vista ortopedico non si

ritiene esservi la possibilità terapeutiche ragionevoli suscettibili di

incidere significativamente sulla residuale capacità lavorativa dell’A. D’altra

parte non vi sono neppure elementi di giudizio che lascino prevedere un

peggioramento significativo a corto – medio termine della situazione attuale.

(…)” (doc. AI 57/12-13).

Con rapporto medico 4 novembre 2005 il dr. __________, medico SMR,

ha osservato:

"

(…)

Essendo stato ritenuto presso il SAM del 2.2005 lo

stato clinico locomotorio stabilizzato dopo la visita reumatologica dr. __________

con le medesime limitazioni funzionali è da ritenere la discrepanza del 10% di

ulteriore IL come trattasi di differente apprezzamento dello specialista in

causa e pertanto per noi essendo lo stato clinico analogo all’antecedente si

giustifica corretto mantenere le limita-zione del 50% per l’antecedente

attività come allora esposta nella visita SMR dr. __________ reumatologo del

2003. (…)” ( doc. AI 59/ 3).

L’insorgente,

come già accennato, contesta la valutazione del-la capacità lavorativa, sostenendo

che la problematica psico-logica non è stata adeguatamente considerata.

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da

un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito

che il danno sia di gravità tale da non poter pratica-mente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità la-vorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intolle-rabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324;

RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialver-sicherungsrecht, Berna 2003, p.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costi-tuiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato

può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa

che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito

il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente

esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guada-gno causata

da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se

l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior

rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della

capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che

essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001

pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c

in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid.

3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichi-co (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmaco-mania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid.

3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica pre-suppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classi-ficazione riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396

segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Perché un

rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezza-mento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialver-sicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa

M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di eviden-ziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988

p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare con-siderazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;

Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero ap-prezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili

prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino esse-re concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

Considerandi

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esiste-re delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disa-bile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psichitrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'at-tività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malat-tia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal pa-ziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamen-tele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pu-re le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8

Nella fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente

tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità

lavorativa globale, quantificata nella misura del 70% in attività confacenti.

Se-condo i periti l’assicurata risulta invece abile al lavoro in misura

completa nello svolgimento di un’attività che possa venire svolta unicamente

con la mano, rispettivamente il brac-cio sinistro, senza richiedere l’ingaggio

dell’arto superiore de-stro, mentre nell’attività di casalinga la capacità

lavorativa globale viene valutata nella misura del 60%.

L’assicurata

in sede ricorsuale evidenzia come i problemi di natura psichica non siano stati

rilevati e analizzati in modo adeguato, neppure dopo l’inoltro delle osservazioni

2.

dicem-bre 2008. Rileva che da tempo si trova in situazione borderli-ne con

tendenza a uno stato degenerativo con impossibilità, an-che sotto questo

aspetto, di reintegrazione nel mondo del lavoro. Ritiene quindi che un

accertamento di natura psicolo-gica s’imponga.

L’aspetto psichiatrico è stato analizzato dal dr. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, che in occasione della consulta-zione psichiatrica 1°

marzo 2005 ha osservato:

"

(…)

Dal punto di vista psichiatrico essa presenta una

sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1) con classici sintomi di

questa patologia: comportamento evitante, ricordi intrusivi sottoforma di flash

back con incapacità parziale di ricordare tutta la dinamica precisa, aumentata

sensibilità ed attivazione psicolo-gica piuttosto sotto forma di irritabilità,

ipervigilanza e reazione di allarme esagerata.

Essa è stata anche valutata sotto forma di perizia

psichiatrica del Dr. __________ nell’ottobre 2002 ed il collega aveva

diagnosticato la sindrome post traumatica da stress, sindrome fobiche e fobie

specifiche oltre che una distimia ed aveva proposto una presa a carico di tipo

psichiatrico.

In realtà essa è stata anche valutata in 2 riprese del

Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, di __________ che non aveva

giudicato importanti i suoi sintomi, ragione per la quale la paziente non è più

stata seguita dal punto di vista psichiatrico.

Per quel che concerne la sua capacità lavorativa

puramente dal punto di vista psichiatrico attualmente è nella misura completa

con un’evoluzione piuttosto positiva per quel che riguarda la persistenza dei

sintomi della sua patologia che attualmente non causa nessuna limitazione sulla

capacità lavorativa.

Dal punto di vista terapeutico essa è già al beneficio

di una terapia antidepres-siva a base di erbe di San Giovanni (Jarsin) con dei

buoni risultati ma in caso di un peggioramento della sua situazione essa

potrebbe anche beneficiare di una terapia ansiolitica-antidepressiva.

Vi è da notare che attualmente sta attraversando la

fine del periodo della meno-pausa e ogni tanto presenta stati d’ansia, angoscia

e vampate di calore ma un comportamento adeguato e corretto.

Eventualmente un’integrazione professionale in questo

caso è auspicabile ma visto che essa è praticamente analfabeta bisogna prendere

in considerazione le difficoltà che avrà nell’apprendimento malgrado la sua

grande volontà.

Per quel che riguarda la sua capacità lavorativa come

casalinga è nella misura completa.

A causa del suo soprappeso l’assicurata attualmente è

al beneficio di una tera-pia a base di Xenical ed è seguita regolarmente dal

medico curante che la cono-sce da diversi anni. (…)” (doc. AI 57/ 25).

Con osservazioni 2 dicembre 2008 l’assicurata ha prodotto il

certificato 18 novembre 2008 del medico curante dr. __________ il quale ha

osservato:

"

(…)

La signora RI 1 è mia paziente dal 1999, è ancora in

cura presso il mio studio dopo l’infortunio avvenuto il 2 novembre 1999.

Quale medico curante, e a distanza dell’evento confermo

che la patologia psichi-ca è dominante attualmente nel quadro globale della

paziente.

Preciso che i postumi del trauma alla spalla destra

sono sempre presenti, ed impediscono in modo notevole le capacità fisiche, e

hanno un impatto evidente sullo stato psichico della paziente.

Dal punto di vista psichico, la paziente presenta un

profilo borderline, con una estrema sensibilità emotiva.

La dinamica del trauma del 11/1999 (l’aggressione), e

gli altri fattori di predispo-sizione hanno influsso sulla comparsa di uno

stato ansioso-depressivo con tutta la costellazione dei sintomi associati

(isolamento sociale, fobia sociale, paura di vivere ecc.).

Questa paziente è incapace di affrontare l’ambito

sociale anche in modo protetto e nemmeno una possibilità di una reintegrazione

nel mondo del lavoro .

La paziente non presenta nessun pericolo per la

società, invece esiste un rischio potenziale di peggioramento del suo stato di

salute, in maggior parte legato all’insicurezza economica.

In conclusione, Egregi Signori, Vi chiedo gentilmente

di rivalutare la decisione del 23.10.2008, e di volere concedere un’invalidità

adeguata per assicurare un minimum vitale, e di permettere alla paziente di

vivere in modo decente. (…)” (doc. AI 109/3-4).

Con

annotazioni 11 dicembre 2008 il dr. __________, medico SMR, ha evidenziato:

"

(…)

Ho riletto il SAM del 2005, la nota SMR del 19.08.2008

oltre al risultato del breve accertamento interrotto del CAP nel 2007 ed

inseguito anche le osservazioni attuali da parte del medico curante dr. __________.

In queste osservazioni del medico curante non sono a

mio giudizio riportati dati obiettivi nuovi tali da dover riproporre nuovi

accertamenti nell’eventualità di un cambiamento significativo clinico che possa

modificare sostanzialmente le esigi-bilità già note in fase di istruttoria AI

rispettivamente al progetto di assegnazione di rendita del 23.10.2008. (…)”

(doc. AI 111).

Orbene, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli

atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l’in-capacità al

guadagno dell’assicurata sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi neces-sario l’esperimento di ulteriori accertamenti

richiesti. La ricor-rente sostiene che i problemi di natura psichica non siano

stati rilevati e analizzati con adeguata attenzione. Pertanto, essa postula in

via subordinata un accertamento di natura psicologica. Nell’evenienza concreta

richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio dei

rapporti medici, questo Tribunale, non ha motivo di mettere in dubbio la

valutazione effettuata dal dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, da

considerare, come già accennato, dettagliata approfondita e quindi rispecchiante

i surriferiti parametri giurisprudenziali. Per quanto concerne il certificato medico 18 novembre 2008 del medico curante dr. __________,

occorre evidenziare che lo stesso non risulta conforme ai succitati parametri (consid.

2.

) e non apporta elementi nuovi tali da imporre ulteriori accertamenti.

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9

Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa globale del

70% in attività confacenti, mediante rapporto 11 ottobre 2007 il consulente

d’integra-zione professionale, tenuto conto dei dati medici agli atti, delle

difficoltà nelle manipolazioni con le due mani e delle caratte-ristiche sociali

dell’assicurata, ha rettamente considerato esi-gibili attività semplici e

ripetitive di valore mediano (doc. AI 85).

Per la

determinazione del grado di invalidità, il consulente ha utilizzando il

consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurata

avrebbe conseguito nel 2002 presso il precedente datore di lavoro quale

cameriera (reddito da valida) con quello percepibile in un’attività adeguata,

desunto dai salari statistici (reddito da invalida), giungendo un grado di

invalidità del 41%. Effettuando il paragone dei redditi negli anni successivi all’anno

2002.

non sono state riscontrate modifiche riguardanti il diritto alla rendita. I

calcoli eseguiti dal consulente d’integrazione professionale sono stati ripresi

nella decisione contestata.

2.9.1

Riguardo

il reddito da valido, rimasto incontestato, il consu-lente con rapporto

finale 11 ottobre 2007 ha preso

in consi-derazione un salario di fr. 42'481.-- (adeguato al 2002) ripreso dal questionario

dell’ex datore di lavoro (doc. AI 5/2).

2.9.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

profes-sionale concreta dell'interessato, a condizione però che que-st'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effetti-vamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferi-menti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in partico-lare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Uffi-cio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag.332 consid. 3c, 1989 pag.485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazio-nalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, co-me una deduzione globale massima del 25% del

salario stati-stico permettesse di tener conto delle varie particolarità su-scettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motiva-re, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo ap-prezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di stati-stica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, il consulente d’integrazione professionale, per la

determinazione del reddito da invalido, ha utilizzato i dati

forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica

relativi ad una professione che presuppone attività semplici e ripetitive,

valore mediano (categoria 4.2 ) nel setto-re privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condi-zioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, pag. 347 ss. e SVR 2002 UV 15, pag.47ss.), dai quali risulta che la ricorrente

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’820.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 3'982.-- mensili

oppure a fr. 47'788.-- annui (fr. 3'982.-- x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a). Considerando un reddito ipotetico di fr. 47'788.--

una capacità lavorativa residua del 70% ed una riduzione del

25% giustificata dalle condizioni personali e professionali, il reddito da

invalido è stato determinato in fr. 25’089.--.

Dal

raffronto dei redditi relativi all’anno 2002 (42'481 – 25’089 x 100 : 42’481) è

scaturito un grado d’invalidità del 40,94% arrotondato a 41% (secondo la

giurisprudenza di cui al DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà il diritto a un

quarto di rendita. L’operazione di raffronto dei redditi eseguita per gli anni

successivi al 2002, non modifica il grado d’incapacità lavorativa e quindi il

diritto alla rendita.

Al

riguardo occorre evidenziare che il consulente d’inte-grazione professionale ha

operato il raffronto dei redditi adeguando il reddito da valido all’anno 2002 anziché

fare riferimento all’anno 2001, tenuto conto che per il raffronto dei redditi

fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita. Tuttavia

da un raffronto effettuato sulla scorta dei redditi relativi all’anno 2001 (41’730

– 24’601 x 100 : 41’730) si raggiunge un grado d’invalidità del 41,04% arrotondato

a 41% (secondo la giurisprudenza di cui al DTF 130 V 121 consid. 3.2), che in

ogni caso permette alla ricorrente di beneficiare solo del diritto a un quarto

di rendita. Non si giustifica, quindi, il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché esperisca ulteriori accertamenti.

La decisione impugnata va quindi confermata, con conse-guente

reiezione del ricorso.

2.10

Per

quanto concerne la richiesta postulata dall’insorgente alla Cassa pensione,

ossia il rilascio di una dichiarazione di rinuncia a sollevare la prescrizione

delle prestazioni previden-ziali, e la conseguente presa di posizione della

stessa in questa sede giovasi osservare che tale questione esula dalla presente

vertenza non essendo la Cassa pensione parte in causa. A titolo abbondanziale

occorre ancora osservare che la dichiarazione di rinuncia a sollevare la

prescrizione delle prestazioni previdenziali doveva essere trasmessa diretta-mente

all’assicurata e non a questo TCA.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.12

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’as-sistenza giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudi-ziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi pa-trocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispec-chia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esa-minano sulla base del diritto federale, mentre la

determina-zione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA

dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella

causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.-569/2001; STFA

del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000

nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragio-nevole riflessione, rinuncerebbe al

processo in considera-zione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

sette-mbre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, Codi-ce di procedura civile ticinese massimato

e commentato, Lu-gano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favo-revole è infatti

sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno

possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba

ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005

nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04;

STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando

le prospettive di suc-cesso e i rischi di perdere il processo si eguagliano o

le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le do-mande

non possono essere considerate senza esito favo-revole (cfr. DTF 125 II 275;

DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit.,

ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzata-mente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’im-possibilità di riconoscere alla ricorrente il

diritto a una rendita intera d’invalidità, o superiore ad un quarto, ritenuti i

gradi di capacità al lavoro evidenziati in sede medica (cfr. consid. 2.5). Anche

la richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti medici poiché la componente

psicologica del danno alla salute non sarebbe stata adeguatamente analizza e

valutata, come esposto s’appalesa infondata. La conclusione secondo cui la lite

era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più

se si considera che in sede ricorsuale l’interessata ha prodotto un certificato

medico del proprio medico curante, dr. __________, il quale come visto, non

apporta alcun elemento nuovo rispetto alla documentazione medica agli atti.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti (cumulativi), la domanda di assistenza giudiziaria deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappre-sentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impu-gnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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