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Decisione

32.2009.58

Revisione della rendita. Momento determinante dell'aumento del grado d'invalidità

10 agosto 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

Secondo

l’art. 88bis OAI l’aumento della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi

avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese

in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo

d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene

costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,era

manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto

(lett. c).

A

proposito dell’art. 88bis lett. c OAI, la giurisprudenza federale ha già avuto

modo di statuire che tale disposizione di legge non riguarda la revisione di

decisioni ai sensi dell'art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA), bensì il riesame di

decisioni cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il

principio generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e

gli assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). L'Alta

Corte federale ha inoltre evidenziato che l’articolo in parola è conforme al

diritto federale anche per quanto riguarda l'effetto ex nunc del riesame (DTF

110 V 296 consid. 3c), che si applica non solo se vi è modifica della prestazione

in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il rigetto di una richiesta si

rivela in seguito errata (DTF 110 V 296 consid. 3d) e che, infine, la

disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore che determina il

riesame riguarda un tema specifico del diritto dell'assicurazione invalidità

(DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; cfr. pure DTF 129 V 220 consid. 4.3 e 436 consid. 5.2; STF 9C-562/2008 del 3 novembre 2008 consid. 2.3 e STF 9C_215/2007

del 2 luglio 2007 consid. 6.1).

2.5. Nel

caso in esame, è incontestato che, come risulta dalla dettagliata ed esaustiva

perizia psichiatrica 2 ottobre 2008, il peggioramento dello stato di salute psichico

dell’assicurato è da far risalire al marzo 2006 (doc. AI 57-6). Questo peggioramento

Considerandi

ha portato ad un incremento dell’incapacità lavorativa, causa dell’aumento del

grado d’invalidità da mezza rendita ad intera.

In

applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, l’Ufficio AI ha fatto

decorrere il diritto alla rendita intera, tenendo conto della richiesta di

revisione del 22 novembre 2007, dal 1° novembre di quell’anno.

Con

osservazioni 24 novembre 2008 al progetto di decisione 7 novembre 2008 il

legale dell’assicurato ha postulato una revisione (recte: riconsiderazione) ai

sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (“L’assicuratore può tornare sulle decisioni

o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza”) della decisione di non entrata in materia dell’11 aprile 2006.

In particolare egli ha evidenziato che:

"

(...)

Vi prego inoltre di tenere in considerazione che il mio

mandante aveva presentato una domanda di revisione già nel mese di febbraio

2006, ossia nel periodo a partire dal quale gli è oggi stata riconosciuta

l'inabilità lavorativa. All'epoca tuttavia, la sua richiesta era stata

liquidata rapidamente, senza ulteriori accertamenti medici, con uno scritto

dell'11 aprile 2006 in cui si constatava che non vi era un "comprovato

peggioramento del suo stato di salute". Allora il signor RI 1, che non era

ancora rappresentato da un legale, aveva lasciato perdere. Dai più recenti

accertamenti è però emerso ciò che poteva emergere già allora, ossia che il mio

mandante era già allora inabile al lavoro nella misura di almeno il 75%.

Vi prego quindi - ex art. 53 cpv. 2 LPGA - di procedere

a una revisione della decisione 11 aprile 2006 concedendo il diritto alle

prestazioni già a partire dal mese di febbraio, rispettivamente marzo 2006. Il

mio mandante ha infatti l'unico demerito di non aver insistito sufficientemente,

affinché venissero fatti gli accertamenti che poi sono invece stati ordinati

dopo il mese di novembre 2007. La somma alla quale egli avrebbe diritto dal

profilo materiale è importante e gli permetterebbe di far fronte ai debiti che

si sono accumulati nel tempo, sia nei confronti della cassa malati, che di

Istituti di credito che hanno aiutato la famiglia con piccoli prestiti."

(Doc. AI 65/1-2)

Al

riguardo, l’Ufficio AI parrebbe aver respinto la domanda di riconsiderazione.

Nelle motivazioni della decisione contestata, infatti, con riferimento alle

succitate osservazioni, l’amministrazione ha precisato che “… a suo tempo

sono state date le possibilità per contestare la decisione dell’11.04.2006 che

è invece cresciuta in giudicato, pertanto, non possiamo che confermare la

nostra presa di posizione” (doc. AI 68-1).

Orbene,

come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, volendo pure

ammettere l’erroneità della pronunzia 11 aprile 2006, rispettivamente la rilevante

rettifica, la situazione non verrebbe a cambiare. Difatti, ai sensi dell’art.

88bis cpv. 1 lett. c OAI, l’aumento della rendita avviene “dal momento in cui il

vizio è stato scoperto”, da porre successivamente al 26 novembre 2007 (ricezione

della domanda di revisione), se si tiene conto della perizia psichiatrica (rapporto

del 2 ottobre 2008) ove tale peggioramento è stato accertato retrospettivamente.

Ne

consegue che rettamente l’Uffici AI ha fissato il diritto alla rendita intera

con decorrenza dal 1° novembre 2007.

In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita

conferma ed il ricorso va respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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