32.2009.58
Revisione della rendita. Momento determinante dell'aumento del grado d'invalidità
10 agosto 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2009.58
Data decisione, Autorità:
10.08.2009, TCA
Titolo:
Revisione della rendita. Momento determinante dell'aumento del grado d'invalidità
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.58
BS/sc
Lugano
10 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 29 gennaio 2009 emanate
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, beneficia di una mezza rendita dal 1° settembre 1991.
La
prestazione è stata diverse volte confermata d’ufficio in via di revisione.
1.2. Il
20 febbraio 2006 l’assicurato ha chiesto la revisione della rendita, sostenendo
un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 28-1).
Con
decisione 11 aprile 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda,
poiché l’assicurato non aveva reso verosimile una modifica della situazione valetudinaria
(doc. AI 33-1).
1.3. A
seguito di un’ulteriore domanda di revisione, presentata il 22 novembre 2007
dal medico curante dell’assicurato, l’Ufficio AI è entrato nel merito della
stessa.
Esperita
una perizia psichiatrica, con due decisioni del 29 febbraio 2009, preavvisate
il 7 novembre 2008, l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera, con un
grado d’invalidità del 75%. Pur avendo accertato un peggioramento risalente al
marzo 2006, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, il diritto alla
nuova prestazioni è stato fissato al 1° novembre 2007, mese in cui è stata
inoltrata la richiesta di revisione.
1.4. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato
ricorso al TCA e postulato il versamento della rendita intera dal 1° marzo
2006. In particolare, con riferimento alle osservazioni 24 novembre 2008 al progetto
di decisione, egli rileva di aver fatto presente come la precedente decisione
di non entrata in materia non fosse stata contestata dal suo cliente poiché sprovvisto
di un legale e di aver chiesto una revisione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione
11 aprile 2006, nel senso di anticipare l’erogazione della rendita intera al
marzo 2006.
1.5.
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece proposto la reiezione del
ricorso. Elencando le disposizioni di legge disciplinanti gli effetti temporali
della revisione, l’amministrazione ha in particolare evidenziato che anche nel
caso di accoglimento della domanda di riesame della decisione 16 aprile 2006
gli effetti della stessa sarebbero comunque posteriori al 26 novembre 2007,
data di ricezione dalla domanda di revisione della rendita.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se la rendita intera riconosciuta
dall’assicurato è da erogare dal 1° novembre 2007 (mese dell’inoltro della domanda
di revisione) o dal marzo 2006 (inizio del peggioramento dello stato di salute).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art.
28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
Secondo
l’art. 88bis OAI l’aumento della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi
avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese
in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo
d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene
costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,era
manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto
(lett. c).
A
proposito dell’art. 88bis lett. c OAI, la giurisprudenza federale ha già avuto
modo di statuire che tale disposizione di legge non riguarda la revisione di
decisioni ai sensi dell'art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA), bensì il riesame di
decisioni cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il
principio generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e
gli assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). L'Alta
Corte federale ha inoltre evidenziato che l’articolo in parola è conforme al
diritto federale anche per quanto riguarda l'effetto ex nunc del riesame (DTF
110 V 296 consid. 3c), che si applica non solo se vi è modifica della prestazione
in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il rigetto di una richiesta si
rivela in seguito errata (DTF 110 V 296 consid. 3d) e che, infine, la
disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore che determina il
riesame riguarda un tema specifico del diritto dell'assicurazione invalidità
(DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; cfr. pure DTF 129 V 220 consid. 4.3 e 436 consid. 5.2; STF 9C-562/2008 del 3 novembre 2008 consid. 2.3 e STF 9C_215/2007
del 2 luglio 2007 consid. 6.1).
2.5. Nel
caso in esame, è incontestato che, come risulta dalla dettagliata ed esaustiva
perizia psichiatrica 2 ottobre 2008, il peggioramento dello stato di salute psichico
dell’assicurato è da far risalire al marzo 2006 (doc. AI 57-6). Questo peggioramento
Considerandi
ha portato ad un incremento dell’incapacità lavorativa, causa dell’aumento del
grado d’invalidità da mezza rendita ad intera.
In
applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, l’Ufficio AI ha fatto
decorrere il diritto alla rendita intera, tenendo conto della richiesta di
revisione del 22 novembre 2007, dal 1° novembre di quell’anno.
Con
osservazioni 24 novembre 2008 al progetto di decisione 7 novembre 2008 il
legale dell’assicurato ha postulato una revisione (recte: riconsiderazione) ai
sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (“L’assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza”) della decisione di non entrata in materia dell’11 aprile 2006.
In particolare egli ha evidenziato che:
"
(...)
Vi prego inoltre di tenere in considerazione che il mio
mandante aveva presentato una domanda di revisione già nel mese di febbraio
2006, ossia nel periodo a partire dal quale gli è oggi stata riconosciuta
l'inabilità lavorativa. All'epoca tuttavia, la sua richiesta era stata
liquidata rapidamente, senza ulteriori accertamenti medici, con uno scritto
dell'11 aprile 2006 in cui si constatava che non vi era un "comprovato
peggioramento del suo stato di salute". Allora il signor RI 1, che non era
ancora rappresentato da un legale, aveva lasciato perdere. Dai più recenti
accertamenti è però emerso ciò che poteva emergere già allora, ossia che il mio
mandante era già allora inabile al lavoro nella misura di almeno il 75%.
Vi prego quindi - ex art. 53 cpv. 2 LPGA - di procedere
a una revisione della decisione 11 aprile 2006 concedendo il diritto alle
prestazioni già a partire dal mese di febbraio, rispettivamente marzo 2006. Il
mio mandante ha infatti l'unico demerito di non aver insistito sufficientemente,
affinché venissero fatti gli accertamenti che poi sono invece stati ordinati
dopo il mese di novembre 2007. La somma alla quale egli avrebbe diritto dal
profilo materiale è importante e gli permetterebbe di far fronte ai debiti che
si sono accumulati nel tempo, sia nei confronti della cassa malati, che di
Istituti di credito che hanno aiutato la famiglia con piccoli prestiti."
(Doc. AI 65/1-2)
Al
riguardo, l’Ufficio AI parrebbe aver respinto la domanda di riconsiderazione.
Nelle motivazioni della decisione contestata, infatti, con riferimento alle
succitate osservazioni, l’amministrazione ha precisato che “… a suo tempo
sono state date le possibilità per contestare la decisione dell’11.04.2006 che
è invece cresciuta in giudicato, pertanto, non possiamo che confermare la
nostra presa di posizione” (doc. AI 68-1).
Orbene,
come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, volendo pure
ammettere l’erroneità della pronunzia 11 aprile 2006, rispettivamente la rilevante
rettifica, la situazione non verrebbe a cambiare. Difatti, ai sensi dell’art.
88bis cpv. 1 lett. c OAI, l’aumento della rendita avviene “dal momento in cui il
vizio è stato scoperto”, da porre successivamente al 26 novembre 2007 (ricezione
della domanda di revisione), se si tiene conto della perizia psichiatrica (rapporto
del 2 ottobre 2008) ove tale peggioramento è stato accertato retrospettivamente.
Ne
consegue che rettamente l’Uffici AI ha fissato il diritto alla rendita intera
con decorrenza dal 1° novembre 2007.
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita
conferma ed il ricorso va respinto.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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