32.2009.59
Non entrata in materia di una seconda domanda di rendita consecutiva ad un precedente diniego di prestazioni per invalidità insufficiente. In casu l'assicurato non ha reso verosimile una modifica dell
19 ottobre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2009.59
Data decisione, Autorità:
19.10.2009, TCA
Titolo:
Non entrata in materia di una seconda domanda di rendita consecutiva ad un precedente diniego di prestazioni per invalidità insufficiente. In casu l'assicurato non ha reso verosimile una modifica della situazione valetudinaria
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.59
BS/lb
Lugano
19 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 febbraio 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 4 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
di RI 1, classe 1959, poiché, sulla base degli accertamenti medici (perizia del
SAM) e, dopo raffronto dei redditi, egli non presenta un grado d’invalidità di
almeno il 40% (doc. AI 52).
Con
ricorso 4 aprile 2008 l’assicurato, rappresentato dal consulente RA 1, ha
contestato la succitata decisione amministrativa.
Con
sentenza 15 ottobre 2008, cresciuta in giudicato, il Vicepresidente del TCA ha
dichiarato irricevibile il ricorso in quanto tardivo (inc. 32.2008.61) .
1.2. In
data 9 novembre 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 64).
Mediante
decisione 2 febbraio 2009, preavvisata il 3 dicembre 2008, l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente
motivazione:
" (…)
Con decisione del 4 febbraio 2008 avevamo respinto la
sua precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente
dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiamo subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile. (…)"
(doc. AI 69-1)
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha inoltrato il presente
tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il conseguente rinvio degli
atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione. Sulla base di nuova documentazione
medica prodotta con il gravame, egli sostiene una modifica delle condizioni di
salute giustificanti l’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso.
Valutati i nuovi atti medici, fondandosi sul parere del proprio servizio medico
(SMR), l’amministrazione sostiene che l’insorgente non ha comprovato una modifica
del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova
richiesta.
1.5. Il
20 aprile 2009 l’insorgente ha preso posizione in merito alla valutazione del
SMR (VI).
1.6. Il
TCA ha chiesto all’assicurato di produrre i rapporti relativi ai due esami radiologici
allegati al ricorso (VIII e IX), senza ricevere risposta.
Da
ultimo, questa Corte ha esperito un accertamento presso l’Ufficio AI (X e XI).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI).
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del
requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,
quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente
decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare
se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del
29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel
caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione
della rendita (DTF 133 V 108).
Va
poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno
esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
Fatti
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 619/06 del 10 febbraio 2005, consid.
3).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nel
caso in esame occorre innanzitutto ricordare che la precedente decisione di
diniego del 4 febbraio 2008 (cresciuta in giudicato) era fondata sulla perizia
24 febbraio 2006 del SAM (doc. AI 35) e sul relativo complemento peritale 20 giugno
2007 (doc. AI 43). I perititi, sulla base di quattro consultazioni
specialistiche esterne (di natura psichiatrica, neurologica, reumatologica e
otorinolaringoiatrica), avevano concluso per un’incapacità lavorativa del 30%
in attività adeguate (doc. AI 35-17).
Occorre
ora esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie
condizioni di salute.
2.5. Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto una lettera del suo medico curante, dr. __________,
datata 24 febbraio 2009 (doc. C) e, su supporto CD, una TAC lombare eseguita il
7 settembre 2007 (doc. D) ed una radiografia del calcagno e della caviglia sinistra
(doc. E).
Come
rettamente evidenziato nella nota 31 marzo 2009 del dr. __________, attivo
presso il SMR, la documentazione prodotta non evidenzia una modifica sostanziale
dello stato di salute. Tale valutazione è stata confermata il 22 settembre 2009
(XI).
In
effetti, nel citato scritto del medico curante non viene evidenziata una sostanziale
modifica, rispetto alla valutazione pluridisciplinare del SAM, delle condizioni
di salute del suo paziente. Il sanitario ha riportato fatti già noti e presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale.
Per
quanto concerne i due riscontri diagnostici contenuti nel CD, nella citata nota
31 marzo 2009 il dr. __________ ha evidenziato:
"
(…)
Ÿ TAC lombare del 7.9.2007: presenza di
discopatia L5/S1, non evidenziate ernie discali
Ÿ Rx calcagno e caviglia sinistra del
3.7.2008. Situazione a livello dell'articolazione tibio-calcaneare regolare
sulla lastra ap, lastra laterale non visibile, calcagno con nota artrosi
talo-calcaneare (…)" (sottolineatura del redattore; doc. IV-1)
senza
riscontrare “minimamente una modifica sostanziale dello stato di salute”
(doc. IV-1). LA TAC lombare ha accertato la presenza di una discopatia L5/S1 senza
evidenziazione di ernie discali; tale situazione era già riscontrabile nella
MRI lombare del 5 luglio 2004 (vedi doc. AI 35-12). Per quanto concerne il calcagno
e la caviglia sinistra, la radiografia ha mostrato un’artrosi talo-calcaneare
già nota.
Infine,
nelle osservazioni 20 aprile 2009 l’insorgente ha evidenziato:
" (…)
Relativamente alle annotazioni del medico dr. __________,
osservo che per quanto attiene l'incapacità lavorativa, essa omette di
esprimersi circa le malattie correlate quali ad esempio l'ipertensione
arteriosa con crisi vertiginose, l'asma bronchiale e i problemi prostatici.
Per quanto attiene invece la questione psichiatrica, il
medico di controparte fa espresso riferimento alla valutazione del dr. __________
che in questa sede viene giudicata come inadeguata in quanto non qualificabile
come una perizia. (…)" (doc. VI)
Va
qui ricordato che, come esposto al consid. 2.4, spetta all’assicurato rendere
verosimile che i succitati disturbi, noti e presi in considerazione dal SAM, siano
peggiorati. Il medico SMR ha pertanto valutato la documentazione prodotta e non
doveva esprimersi sulle altre “malattie correlate”. Riguardo alla valutazione
esterna del dr. __________, l’assicurato non può ritenerla “inadeguata in
quanto non qualificabile come perizia”. In primo luogo perché la stessa è
stata eseguita nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM, fondamento
della decisione 4 febbraio 2008, divenuta definitiva. Inoltre, l’insorgente non
ha apportato il benché minimo indizio a suffragio della sua tesi.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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