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Decisione

32.2009.59

Non entrata in materia di una seconda domanda di rendita consecutiva ad un precedente diniego di prestazioni per invalidità insufficiente. In casu l'assicurato non ha reso verosimile una modifica dell

19 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 619/06 del 10 febbraio 2005, consid.

3).

In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nel

caso in esame occorre innanzitutto ricordare che la precedente decisione di

diniego del 4 febbraio 2008 (cresciuta in giudicato) era fondata sulla perizia

24 febbraio 2006 del SAM (doc. AI 35) e sul relativo complemento peritale 20 giugno

2007 (doc. AI 43). I perititi, sulla base di quattro consultazioni

specialistiche esterne (di natura psichiatrica, neurologica, reumatologica e

otorinolaringoiatrica), avevano concluso per un’incapacità lavorativa del 30%

in attività adeguate (doc. AI 35-17).

Occorre

ora esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie

condizioni di salute.

2.5. Con

il ricorso l’insorgente ha prodotto una lettera del suo medico curante, dr. __________,

datata 24 febbraio 2009 (doc. C) e, su supporto CD, una TAC lombare eseguita il

7 settembre 2007 (doc. D) ed una radiografia del calcagno e della caviglia sinistra

(doc. E).

Come

rettamente evidenziato nella nota 31 marzo 2009 del dr. __________, attivo

presso il SMR, la documentazione prodotta non evidenzia una modifica sostanziale

dello stato di salute. Tale valutazione è stata confermata il 22 settembre 2009

(XI).

In

effetti, nel citato scritto del medico curante non viene evidenziata una sostanziale

modifica, rispetto alla valutazione pluridisciplinare del SAM, delle condizioni

di salute del suo paziente. Il sanitario ha riportato fatti già noti e presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale.

Per

quanto concerne i due riscontri diagnostici contenuti nel CD, nella citata nota

31 marzo 2009 il dr. __________ ha evidenziato:

"

(…)

Ÿ TAC lombare del 7.9.2007: presenza di

discopatia L5/S1, non evidenziate ernie discali

Ÿ Rx calcagno e caviglia sinistra del

3.7.2008. Situazione a livello dell'articolazione tibio-calcaneare regolare

sulla lastra ap, lastra laterale non visibile, calcagno con nota artrosi

talo-calcaneare (…)" (sottolineatura del redattore; doc. IV-1)

senza

riscontrare “minimamente una modifica sostanziale dello stato di salute”

(doc. IV-1). LA TAC lombare ha accertato la presenza di una discopatia L5/S1 senza

evidenziazione di ernie discali; tale situazione era già riscontrabile nella

MRI lombare del 5 luglio 2004 (vedi doc. AI 35-12). Per quanto concerne il calcagno

e la caviglia sinistra, la radiografia ha mostrato un’artrosi talo-calcaneare

già nota.

Infine,

nelle osservazioni 20 aprile 2009 l’insorgente ha evidenziato:

" (…)

Relativamente alle annotazioni del medico dr. __________,

osservo che per quanto attiene l'incapacità lavorativa, essa omette di

esprimersi circa le malattie correlate quali ad esempio l'ipertensione

arteriosa con crisi vertiginose, l'asma bronchiale e i problemi prostatici.

Per quanto attiene invece la questione psichiatrica, il

medico di controparte fa espresso riferimento alla valutazione del dr. __________

che in questa sede viene giudicata come inadeguata in quanto non qualificabile

come una perizia. (…)" (doc. VI)

Va

qui ricordato che, come esposto al consid. 2.4, spetta all’assicurato rendere

verosimile che i succitati disturbi, noti e presi in considerazione dal SAM, siano

peggiorati. Il medico SMR ha pertanto valutato la documentazione prodotta e non

doveva esprimersi sulle altre “malattie correlate”. Riguardo alla valutazione

esterna del dr. __________, l’assicurato non può ritenerla “inadeguata in

quanto non qualificabile come perizia”. In primo luogo perché la stessa è

stata eseguita nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM, fondamento

della decisione 4 febbraio 2008, divenuta definitiva. Inoltre, l’insorgente non

ha apportato il benché minimo indizio a suffragio della sua tesi.

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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