32.2009.61
UAI ha negato a giusta ragione all'assicurato il diritto a provvedimenti professionali,essendo il grado di invalidità inferiore al 20%.A richiesta,potrebbe avere diritto ad un aiuto al collocamento
5 agosto 2009Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.61
Data decisione, Autorità:
05.08.2009, TCA
Titolo:
UAI ha negato a giusta ragione all'assicurato il diritto a provvedimenti professionali,essendo il grado di invalidità inferiore al 20%.A richiesta,potrebbe avere diritto ad un aiuto al collocamento
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 14 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.61
cr/sc
Lugano
5 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1965, di professione falegname, in data 8 febbraio 2008 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (orientamento professionale;
avviamento ad altra professione; riadattamento nella stessa professione;
collocamento in un altro posto di lavoro) in quanto affetto da “dolori lombari
(discopatia)” (doc. 9/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con progetto di decisione
del 2 settembre 2008 (cfr. doc. 33/1-3), poi confermato con decisione del 12
febbraio 2009 (doc. 2), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato
essendo il grado d’invalidità del 12%.
1.2. Contro questa
decisione l’assicurato, rappresentato dall’__________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento “delle misure
reintegrative necessarie ed adeguate a procurare a RI 1 un’opportunità di
guardagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività”.
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato il grado di invalidità del 12% stabilito
dall’amministrazione, rilevando che il reddito da invalido, determinato secondo
Fatti
i dati statistici delle tabella TA1, avrebbe dovuto essere ridotto del
cosiddetto “gap salariale” del 16.13% (pari alla differenza fra quanto
effettivamente guadagnato dall’interessato nella sua attività di falegname e
quanto avrebbe potuto guadagnare, come falegname, secondo i dati statistici nazionali,
ramo economico 20, livello di qualifica 2).
Dal
corretto raffronto dei redditi, a mente del rappresentante dell’interessato,
emerge un grado di invalidità del 26%, che darebbe quindi diritto a misure di
reintegrazione professionale.
Il rappresentante
dell’assicurato ha inoltre precisato che il signor RI 1 ha dovuto abbandonare
il corso di contabilità che aveva intrapreso, in quanto “non rispondente alla
formazione scolastica assolta nell’età giovanile” (I).
1.3. In data 27
marzo 2009, l’avv. RA 1 ha informato il TCA di avere ricevuto dall’assicurato
il mandato di assisterlo nella procedura di ricorso avviata dall’__________,
trasmettendo la relativa procura e invitando il Tribunale a notificare tutti
gli atti processuali e la sentenza presso il proprio studio legale (V + bis).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo avere confermato la correttezza della valutazione economica
svolta dal servizio integrazione - con particolare riferimento sia all’utilizzo
del livello 3 delle tabelle RSS impiegate per la definizione del reddito da
invalido, sia alla mancata applicazione, nel caso concreto del gap salariale,
inferiore alla soglia minima del 10% - ha riconfermato la propria decisione,
chiedendo che il ricorso dell’interessato venga respinto (VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a provvedimenti professionali.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure
i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid.
3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr.
anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per chiarire la situazione
dal profilo medico, l’UAI ha chiesto al medico curante, dr. __________, spec.
FMH in malattie interne e polmonari, di compilare l’usuale rapporto medico.
Nel referto del 20
febbraio 2008, il dr. __________, poste le diagnosi di “lombaggine da
discopatia L5-S1”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella
sua professione di falegname dal 3 dicembre 2007 (doc. 15-1).
Il dr. __________ ha aggiunto che, a partire dal 28 gennaio 2008,
l’assicurato è in cura specialistica presso il dr. __________, “al quale prego
di rivolgere gli ulteriori quesiti” (doc. 15-2).
L’UAI ha
quindi chiesto anche al dr. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica, di compilare l’usuale rapporto medico.
Nel
referto del 20 febbraio 2008, il dr. __________, posta la diagnosi di “ernia
discale mediana intraforaminale destra L4-L5”, ha ritenuto l’assicurato, nella
sua attività di falegname, totalmente inabile al lavoro dal 14 gennaio 2008 al
17 febbraio 2008 e inabile al lavoro al 50% a partire dal 18 febbraio 2008
(doc. 16-1).
Il dr. __________
ha considerato lo stato di salute dell’interessato stazionario, ritenendo che
“l’azienda in cui lavora dovrebbe attribuire all’assicurato esclusivamente i
lavori di falegnameria al banco e non di posatore di serramenti” (doc. 16-3).
Lo specialista ha poi indicato quali sono i limiti
funzionali dell’assicurato (cfr. doc. 16/3+4).
In occasione dell’incontro svolto in data 29
febbraio 2009 presso il Servizio integrazione professionale, l’assicurato ha
comunicato di avere tentato, in data 18 febbraio 2008, di riprendere la sua
professione di falegname al 50%, ma che tale tentativo, durato solo un giorno e
mezzo, è fallito “in quanto anche riducendo notevolmente il porto di peso, il
lavoro risulta comunque incompatibile con il suo problema di salute” (doc.
18-1)
In seguito, il dr. __________ ha attestato una
totale incapacità lavorativa dell’assicurato, a partire dal 19 febbraio 2008 (cfr.
certificato medico del 20 febbraio 2008, doc. 4-1 inc. cassa malati;
certificato medico del 21 aprile 2008, doc. 6-1 inc. cassa malati).
L’assicurato
ha poi trasmesso all’UAI:
-
l’esame di RM rachide lombare del 6 febbraio
2008, redatto dal dr. __________, che giunge alla seguente conclusione:
" (...)
Conclusioni
A livello L4-L5 discopatia cronica e piccola protrusione
mediana e intraforaminale destra”. (Doc. 19-1)
-
il referto del 24 giugno 2008 del dr. __________,
Capo Clinica del Servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale regionale
di __________, del seguente tenore:
" Abbiamo
visto in consultazione il 23.6.2008 il signor RI 1, di professione falegname.
Non ritorneremo
sull’anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a
ricordare che questo Paziente presenta una storia di lombalgie che risale a
circa 20 anni fa, nonostante ciò il Paziente non ha presentato veri e propri
episodi di blocco, ma delle lombalgie saltuarie nel contesto anche della sua
attività professionale di falegname.
Ricordiamo che nella
ditta in cui il signor RI 1 lavora viene sottoposto al sollevamento di pesi di
circa 50-60 kg sulle spalle.
L’ultimo episodio
clinico rilevante risale a circa 6 mesi fa ed ha portato ad un’incapacità
completa lavorativa. Il signor RI 1 non riesce, per esempio, a sollevare sua
figlia (10 kg).
Il Paziente ha
seguito assiduamente i consigli del proprio Medico curante, del Fisioterapista
e dell’Ortopedico, nonostante ciò persiste un quadro non compatibile con la
propria attività professionale.
L’esame di risonanza
magnetica mette in evidenza delle discopatie su 3 livelli L3/L4, L4/L5 e L5/S1.
Sul segmento L4/L5 ritroviamo delle alterazioni di Modic tipo II che spiegano
la sintomatologia dolorosa lombare ed il quadro di bloccaggio.
Se da una parte il
quadro clinico a questo punto non giustifica una procedura chirurgica, benché
non sia esclusa a lungo termine, rimane aperta la questione del problema
professionale.
Considerata l’età
del Paziente ed un chiaro progetto di sviluppo professionale, di cui abbiamo
avuto la possibilità di discutere, sosterrei la richiesta del signor RI 1 di
una riconversione professionale. Nell’ipotesi in cui non sussistessero degli
elementi sufficienti per poter con certezza reindirizzarlo ad una conversione
professionale, suggeriamo che venga effettuata una perizia in tal senso.” (Doc.
27-1)
Nelle annotazioni del 4 luglio 2008, il dr. __________
del SMR, medico generico (sul diritto per gli
assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008
IV Nr. 13), ha osservato:
"
Ho valutato il certificato del dr. __________
(neurochirurgia OCL) del 24.06.2008.
Le limitazioni funzionali di cui si è tenuto
conto (date dal dr. __________ e riportate nel rapporto del 13.05.2008, pag. 2)
sono già assai ristrette e sono confermate.
Quindi dal punto di vista medico non c’è un
cambiamento della situazione.
L’A. è inabile nell’attuale attività e
nell’attuale posto di lavoro, i limiti funzionali sono descritti, sono assai
ristretti e corrispondono al danno alla salute.” (Doc. 29-1)
L’assicurato ha poi consegnato all’UAI alcune
radiografie, riguardo alle quali il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni
del 28 ottobre 2008, si è così espresso:
"
Le radiografie della colonna lombare
(17.12.2007) e la RM della colonna lombare del 6.2.2008 fanno parte delle
valutazioni mediche che hanno portato alla definizione dei limiti dati
(peraltro assai ristretti).
Quindi dal punto di vista medico non ci sono
da fare modifiche.
La contestazione (come risulta anche dalla
lettera d’opposizione dell’__________) viene posta sui calcoli della CGR e
sulle conclusioni tratte in base al grado AI (che viene contestato perché fatto
su basi secondo loro sbaglate).
Da rispondere alla lettera dell’__________.” (Doc.
38-1)
2.6. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
Considerandi
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni del dr.
__________ del SMR, basate su quanto attestato dallo stresso medico curante
dell’assicurato, dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e
quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Il dr. __________
ha infatti considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua
precedente attività di falegname, ma abile al lavoro al 100% in attività
adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dallo specialista curante,
dr. __________.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione, che non è del resto stata
smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa
residua dell’interessato.
Del
resto, l’assicurato non ha mai sostenuto di non essere pienamente abile al
lavoro in attività adeguate.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il
quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In conclusione, richiamato l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente
applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è
inabile al lavoro al 100% nella sua precedente professione di falegname, ma è
da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate e rispettose dei
suoi limiti funzionali.
2.8
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico, visto che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.
Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie
giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.
203.
seg. (211 n. 6)).
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 (essendo
l’assicurato inabile al lavoro dal mese di dicembre 2007). L’amministrazione
ha, in mancanza dei dati relativi al 2008, applicato i dati del 2007, che vanno
quindi aggiornati al 2008.
2.8.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 61’641.50 (cfr. doc. 22-3),
conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro nel
questionario del 22 febbraio 2008 (cfr. doc. 14-4).
Lo stesso
datore di lavoro ha pure indicato che, senza l’insorgenza del danno alla
salute, l’assicurato avrebbe potuto guadagnare, nel 2008, fr. 62’566.40 (cfr.
doc. 14-3).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi
dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede
di ricorso.
2.8.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso
concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili
oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.
60'226.07, che aggiornato al 2008 [secondo la variazione percentuale
dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008] è pari a fr. 61’430.59.
L’assicurato,
quale falegname presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato,
nel 2008, fr. 62’566.40/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA1 2006, p.to 20, livello di qualifica 3: fr. 5’236 riportato su 41.7
ore/settimana = fr. 65'502.36, che aggiornato al 2008 è pari a fr. 67’881.40).
Al
riguardo, va rilevato che il precedente rappresentante dell’assicurato ha
contestato l’applicazione, nella determinazione del reddito statistico conseguibile,
a livello nazionale, nella professione di falegname, del livello di qualifica
3, ritenendo che, nel caso di specie, si dovesse tenere conto del livello di
qualifica 2 concernente un “lavoro indipendente e molto qualificato” (cfr. doc.
I).
Nella valutazione del 16 gennaio 2009, la consulente IP ha rilevato:
"
Per quanto riguarda il livello di qualifica,
ricordo al lettore che l’assicurato era assunto come falegname da banco e
saltuariamente da posa (vedi questionario del DL ricevuto in data 25 febbraio 2008)
ed è in possesso di un AFC (attestato federale di capacità) di falegname,
tale diploma e posizione lavorativa corrispondono al livello 3 (conoscenze
professionali e specializzate) delle tabelle RSS impiegate per determinare il
reddito da invalido ed il gap salariale.
Il rappresentante legale, nel procedere al
calcolo del gap salariale, erroneamente utilizza il valore relativo al livello
di qualifica 2 (lavoro indipendente e molto qualificato) che corrisponde
generalmente ai lavoratori con titoli di studio superiori all’AFC e con
mansioni di responsabilità e di gestione di equipe.”
(Doc. 41-2, sottolineature della redattrice)
Il TCA concorda con queste considerazioni della
consulente incaricata e ritiene quindi corretto utilizzare, nel caso di specie,
il reddito corrispondente al livello di qualifica 3.
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora
pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 61’430.59) va
dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, del 2.85% -
percentuale corrispondente al gap salariale del 7.85% (fr. 62’566.40 vs.
fr. 67’881.40), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si
attesta pertanto a fr. 59'679.82.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.7.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il
reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.
2.9
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività
adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,
può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16
febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.10
In concreto,
nel rapporto del 13 maggio 2008, la consulente IP ha accordato una riduzione
percentuale del 10% “per attività leggera” (cfr. doc. 22-3).
Nel caso
di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione
percentuale del 10% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata
contestata dall’assicurato.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un
salario da invalido di fr. 61’430.59 e ammettendo la riduzione del 2.85% per gap
salariale e del 10% per altri motivi, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 53’711.84 (fr. 59'679.82 - (fr.
59'679.82 x 10 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido
nel medesimo anno di fr. 62’566.40 (consid. 2.8.1.), emerge un tasso
d’invalidità del 14.15%, arrotondato
al 14% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto
ad una rendita di invalidità e nemmeno ad una
riformazione professionale [un assicurato ha diritto ad una riformazione
professionale nella misura in cui presenta un’incapacità al guadagno pari
almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b)], come
stabilito dall'amministrazione.
Non
presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta
ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione
professionale.
Va qui sottolineato
che, nel rapporto del 13 maggio 2008, la consulente incaricata ha indicato che
“purtroppo l’assicurato non raggiunge un grado di invalidità pari al 20% e per
questo motivo non può accedere alla riqualifica professionale AI come da lui
auspicato. Malgrado la mancanza di presupposti sufficienti per accedere ad una
riqualifica professionale, potrebbero per contro essere indicati
provvedimenti di integrazione di durata più breve e conducenti ad un posto di
lavoro concreto. Tali provvedimenti potrebbero essere messi in atto dal
servizio di aiuto al collocamento AI. Per accedere a tale servizio,
l’assicurato dovrà farne esplicita richiesta scritta” (doc. 22-4,
sottolineature della redattrice).
In
seguito, chiamata ad esprimersi in merito alle critiche mosse dall’allora
rappresentante dell’assicurato al progetto di decisione di rifiuto delle
prestazioni, la consulente incaricata, nella valutazione del 16 gennaio 2009, ha indicato che “all’assicurato viene
negato solamente il provvedimento professionale inerente l’acquisizione di una
riqualifica professionale, ma non tutti i provvedimenti di integrazione
professionale; infatti, nel rapporto conclusivo stilato dalla sottoscritta
in data 13 maggio 2008, a pag.
4, si legge “[…] potrebbero per contro essere
indicati provvedimenti
di integrazione di durata più breve e conducenti ad un posto di lavoro
concreto. Tali provvedimenti potrebbero essere messi in atto dal servizio di
aiuto al collocamento AI […]”. Il servizio di aiuto al collocamento
AI, al quale l’assicurato potrebbe accedere se inoltrasse una richiesta scritta,
è infatti il servizio dell’UAI che ha come scopo quello di favorire, per
quanto possibile (considerando il mercato del lavoro in equilibrio) una
maggiore possibilità di reinserimento proprio grazie alle misure di
reinserimento citate dal rappresentante legale. Pur tuttavia sempre
coscienti del fatto che l’UAI non dispone di posti di lavoro propri da offrire
agli assicurati e sottostà – per l’applicazione dei provvedimenti reintegrativi
– alle varie opportunità offerte dal mercato del lavoro. Grazie alla quinta
revisione della LAI, il nostro servizio di aiuto al collocamento ha nuovi mezzi
per cercare di aumentare la collocabilità dell’assicurato, assicurato che
beninteso deve dimostrare al collocatore AI la propria motivazione nella
ricerca di un posto di lavoro concreto” (doc. 41-1, sottolineature della redattrice).
Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone
richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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