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Decisione

32.2009.61

UAI ha negato a giusta ragione all'assicurato il diritto a provvedimenti professionali,essendo il grado di invalidità inferiore al 20%.A richiesta,potrebbe avere diritto ad un aiuto al collocamento

5 agosto 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i dati statistici delle tabella TA1, avrebbe dovuto essere ridotto del

cosiddetto “gap salariale” del 16.13% (pari alla differenza fra quanto

effettivamente guadagnato dall’interessato nella sua attività di falegname e

quanto avrebbe potuto guadagnare, come falegname, secondo i dati statistici nazionali,

ramo economico 20, livello di qualifica 2).

Dal

corretto raffronto dei redditi, a mente del rappresentante dell’interessato,

emerge un grado di invalidità del 26%, che darebbe quindi diritto a misure di

reintegrazione professionale.

Il rappresentante

dell’assicurato ha inoltre precisato che il signor RI 1 ha dovuto abbandonare

il corso di contabilità che aveva intrapreso, in quanto “non rispondente alla

formazione scolastica assolta nell’età giovanile” (I).

1.3. In data 27

marzo 2009, l’avv. RA 1 ha informato il TCA di avere ricevuto dall’assicurato

il mandato di assisterlo nella procedura di ricorso avviata dall’__________,

trasmettendo la relativa procura e invitando il Tribunale a notificare tutti

gli atti processuali e la sentenza presso il proprio studio legale (V + bis).

1.4. L’UAI, in

risposta, dopo avere confermato la correttezza della valutazione economica

svolta dal servizio integrazione - con particolare riferimento sia all’utilizzo

del livello 3 delle tabelle RSS impiegate per la definizione del reddito da

invalido, sia alla mancata applicazione, nel caso concreto del gap salariale,

inferiore alla soglia minima del 10% - ha riconfermato la propria decisione,

chiedendo che il ricorso dell’interessato venga respinto (VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a provvedimenti professionali.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a

ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per

stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro

prevedibile.

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure

i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid.

3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002

IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr.

anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per chiarire la situazione

dal profilo medico, l’UAI ha chiesto al medico curante, dr. __________, spec.

FMH in malattie interne e polmonari, di compilare l’usuale rapporto medico.

Nel referto del 20

febbraio 2008, il dr. __________, poste le diagnosi di “lombaggine da

discopatia L5-S1”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella

sua professione di falegname dal 3 dicembre 2007 (doc. 15-1).

Il dr. __________ ha aggiunto che, a partire dal 28 gennaio 2008,

l’assicurato è in cura specialistica presso il dr. __________, “al quale prego

di rivolgere gli ulteriori quesiti” (doc. 15-2).

L’UAI ha

quindi chiesto anche al dr. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, di compilare l’usuale rapporto medico.

Nel

referto del 20 febbraio 2008, il dr. __________, posta la diagnosi di “ernia

discale mediana intraforaminale destra L4-L5”, ha ritenuto l’assicurato, nella

sua attività di falegname, totalmente inabile al lavoro dal 14 gennaio 2008 al

17 febbraio 2008 e inabile al lavoro al 50% a partire dal 18 febbraio 2008

(doc. 16-1).

Il dr. __________

ha considerato lo stato di salute dell’interessato stazionario, ritenendo che

“l’azienda in cui lavora dovrebbe attribuire all’assicurato esclusivamente i

lavori di falegnameria al banco e non di posatore di serramenti” (doc. 16-3).

Lo specialista ha poi indicato quali sono i limiti

funzionali dell’assicurato (cfr. doc. 16/3+4).

In occasione dell’incontro svolto in data 29

febbraio 2009 presso il Servizio integrazione professionale, l’assicurato ha

comunicato di avere tentato, in data 18 febbraio 2008, di riprendere la sua

professione di falegname al 50%, ma che tale tentativo, durato solo un giorno e

mezzo, è fallito “in quanto anche riducendo notevolmente il porto di peso, il

lavoro risulta comunque incompatibile con il suo problema di salute” (doc.

18-1)

In seguito, il dr. __________ ha attestato una

totale incapacità lavorativa dell’assicurato, a partire dal 19 febbraio 2008 (cfr.

certificato medico del 20 febbraio 2008, doc. 4-1 inc. cassa malati;

certificato medico del 21 aprile 2008, doc. 6-1 inc. cassa malati).

L’assicurato

ha poi trasmesso all’UAI:

-

l’esame di RM rachide lombare del 6 febbraio

2008, redatto dal dr. __________, che giunge alla seguente conclusione:

" (...)

Conclusioni

A livello L4-L5 discopatia cronica e piccola protrusione

mediana e intraforaminale destra”. (Doc. 19-1)

-

il referto del 24 giugno 2008 del dr. __________,

Capo Clinica del Servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale regionale

di __________, del seguente tenore:

" Abbiamo

visto in consultazione il 23.6.2008 il signor RI 1, di professione falegname.

Non ritorneremo

sull’anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a

ricordare che questo Paziente presenta una storia di lombalgie che risale a

circa 20 anni fa, nonostante ciò il Paziente non ha presentato veri e propri

episodi di blocco, ma delle lombalgie saltuarie nel contesto anche della sua

attività professionale di falegname.

Ricordiamo che nella

ditta in cui il signor RI 1 lavora viene sottoposto al sollevamento di pesi di

circa 50-60 kg sulle spalle.

L’ultimo episodio

clinico rilevante risale a circa 6 mesi fa ed ha portato ad un’incapacità

completa lavorativa. Il signor RI 1 non riesce, per esempio, a sollevare sua

figlia (10 kg).

Il Paziente ha

seguito assiduamente i consigli del proprio Medico curante, del Fisioterapista

e dell’Ortopedico, nonostante ciò persiste un quadro non compatibile con la

propria attività professionale.

L’esame di risonanza

magnetica mette in evidenza delle discopatie su 3 livelli L3/L4, L4/L5 e L5/S1.

Sul segmento L4/L5 ritroviamo delle alterazioni di Modic tipo II che spiegano

la sintomatologia dolorosa lombare ed il quadro di bloccaggio.

Se da una parte il

quadro clinico a questo punto non giustifica una procedura chirurgica, benché

non sia esclusa a lungo termine, rimane aperta la questione del problema

professionale.

Considerata l’età

del Paziente ed un chiaro progetto di sviluppo professionale, di cui abbiamo

avuto la possibilità di discutere, sosterrei la richiesta del signor RI 1 di

una riconversione professionale. Nell’ipotesi in cui non sussistessero degli

elementi sufficienti per poter con certezza reindirizzarlo ad una conversione

professionale, suggeriamo che venga effettuata una perizia in tal senso.” (Doc.

27-1)

Nelle annotazioni del 4 luglio 2008, il dr. __________

del SMR, medico generico (sul diritto per gli

assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008

IV Nr. 13), ha osservato:

"

Ho valutato il certificato del dr. __________

(neurochirurgia OCL) del 24.06.2008.

Le limitazioni funzionali di cui si è tenuto

conto (date dal dr. __________ e riportate nel rapporto del 13.05.2008, pag. 2)

sono già assai ristrette e sono confermate.

Quindi dal punto di vista medico non c’è un

cambiamento della situazione.

L’A. è inabile nell’attuale attività e

nell’attuale posto di lavoro, i limiti funzionali sono descritti, sono assai

ristretti e corrispondono al danno alla salute.” (Doc. 29-1)

L’assicurato ha poi consegnato all’UAI alcune

radiografie, riguardo alle quali il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni

del 28 ottobre 2008, si è così espresso:

"

Le radiografie della colonna lombare

(17.12.2007) e la RM della colonna lombare del 6.2.2008 fanno parte delle

valutazioni mediche che hanno portato alla definizione dei limiti dati

(peraltro assai ristretti).

Quindi dal punto di vista medico non ci sono

da fare modifiche.

La contestazione (come risulta anche dalla

lettera d’opposizione dell’__________) viene posta sui calcoli della CGR e

sulle conclusioni tratte in base al grado AI (che viene contestato perché fatto

su basi secondo loro sbaglate).

Da rispondere alla lettera dell’__________.” (Doc.

38-1)

2.6. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

Considerandi

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni del dr.

__________ del SMR, basate su quanto attestato dallo stresso medico curante

dell’assicurato, dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e

quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Il dr. __________

ha infatti considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività di falegname, ma abile al lavoro al 100% in attività

adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dallo specialista curante,

dr. __________.

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione, che non è del resto stata

smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessato.

Del

resto, l’assicurato non ha mai sostenuto di non essere pienamente abile al

lavoro in attività adeguate.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In conclusione, richiamato l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è

inabile al lavoro al 100% nella sua precedente professione di falegname, ma è

da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate e rispettose dei

suoi limiti funzionali.

2.8

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico, visto che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.

Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie

giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.

203.

seg. (211 n. 6)).

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 (essendo

l’assicurato inabile al lavoro dal mese di dicembre 2007). L’amministrazione

ha, in mancanza dei dati relativi al 2008, applicato i dati del 2007, che vanno

quindi aggiornati al 2008.

2.8.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 61’641.50 (cfr. doc. 22-3),

conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro nel

questionario del 22 febbraio 2008 (cfr. doc. 14-4).

Lo stesso

datore di lavoro ha pure indicato che, senza l’insorgenza del danno alla

salute, l’assicurato avrebbe potuto guadagnare, nel 2008, fr. 62’566.40 (cfr.

doc. 14-3).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi

dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede

di ricorso.

2.8.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso

concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportato

su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili

oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.

60'226.07, che aggiornato al 2008 [secondo la variazione percentuale

dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008] è pari a fr. 61’430.59.

L’assicurato,

quale falegname presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato,

nel 2008, fr. 62’566.40/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA1 2006, p.to 20, livello di qualifica 3: fr. 5’236 riportato su 41.7

ore/settimana = fr. 65'502.36, che aggiornato al 2008 è pari a fr. 67’881.40).

Al

riguardo, va rilevato che il precedente rappresentante dell’assicurato ha

contestato l’applicazione, nella determinazione del reddito statistico conseguibile,

a livello nazionale, nella professione di falegname, del livello di qualifica

3, ritenendo che, nel caso di specie, si dovesse tenere conto del livello di

qualifica 2 concernente un “lavoro indipendente e molto qualificato” (cfr. doc.

I).

Nella valutazione del 16 gennaio 2009, la consulente IP ha rilevato:

"

Per quanto riguarda il livello di qualifica,

ricordo al lettore che l’assicurato era assunto come falegname da banco e

saltuariamente da posa (vedi questionario del DL ricevuto in data 25 febbraio 2008)

ed è in possesso di un AFC (attestato federale di capacità) di falegname,

tale diploma e posizione lavorativa corrispondono al livello 3 (conoscenze

professionali e specializzate) delle tabelle RSS impiegate per determinare il

reddito da invalido ed il gap salariale.

Il rappresentante legale, nel procedere al

calcolo del gap salariale, erroneamente utilizza il valore relativo al livello

di qualifica 2 (lavoro indipendente e molto qualificato) che corrisponde

generalmente ai lavoratori con titoli di studio superiori all’AFC e con

mansioni di responsabilità e di gestione di equipe.”

(Doc. 41-2, sottolineature della redattrice)

Il TCA concorda con queste considerazioni della

consulente incaricata e ritiene quindi corretto utilizzare, nel caso di specie,

il reddito corrispondente al livello di qualifica 3.

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 61’430.59) va

dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, del 2.85% -

percentuale corrispondente al gap salariale del 7.85% (fr. 62’566.40 vs.

fr. 67’881.40), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si

attesta pertanto a fr. 59'679.82.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.7.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il

reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.

2.9

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività

adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,

può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16

febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.10

In concreto,

nel rapporto del 13 maggio 2008, la consulente IP ha accordato una riduzione

percentuale del 10% “per attività leggera” (cfr. doc. 22-3).

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 10% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata

contestata dall’assicurato.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 61’430.59 e ammettendo la riduzione del 2.85% per gap

salariale e del 10% per altri motivi, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 53’711.84 (fr. 59'679.82 - (fr.

59'679.82 x 10 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido

nel medesimo anno di fr. 62’566.40 (consid. 2.8.1.), emerge un tasso

d’invalidità del 14.15%, arrotondato

al 14% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto

ad una rendita di invalidità e nemmeno ad una

riformazione professionale [un assicurato ha diritto ad una riformazione

professionale nella misura in cui presenta un’incapacità al guadagno pari

almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b)], come

stabilito dall'amministrazione.

Non

presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza

(cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta

ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione

professionale.

Va qui sottolineato

che, nel rapporto del 13 maggio 2008, la consulente incaricata ha indicato che

“purtroppo l’assicurato non raggiunge un grado di invalidità pari al 20% e per

questo motivo non può accedere alla riqualifica professionale AI come da lui

auspicato. Malgrado la mancanza di presupposti sufficienti per accedere ad una

riqualifica professionale, potrebbero per contro essere indicati

provvedimenti di integrazione di durata più breve e conducenti ad un posto di

lavoro concreto. Tali provvedimenti potrebbero essere messi in atto dal

servizio di aiuto al collocamento AI. Per accedere a tale servizio,

l’assicurato dovrà farne esplicita richiesta scritta” (doc. 22-4,

sottolineature della redattrice).

In

seguito, chiamata ad esprimersi in merito alle critiche mosse dall’allora

rappresentante dell’assicurato al progetto di decisione di rifiuto delle

prestazioni, la consulente incaricata, nella valutazione del 16 gennaio 2009, ha indicato che “all’assicurato viene

negato solamente il provvedimento professionale inerente l’acquisizione di una

riqualifica professionale, ma non tutti i provvedimenti di integrazione

professionale; infatti, nel rapporto conclusivo stilato dalla sottoscritta

in data 13 maggio 2008, a pag.

4, si legge “[…] potrebbero per contro essere

indicati provvedimenti

di integrazione di durata più breve e conducenti ad un posto di lavoro

concreto. Tali provvedimenti potrebbero essere messi in atto dal servizio di

aiuto al collocamento AI […]”. Il servizio di aiuto al collocamento

AI, al quale l’assicurato potrebbe accedere se inoltrasse una richiesta scritta,

è infatti il servizio dell’UAI che ha come scopo quello di favorire, per

quanto possibile (considerando il mercato del lavoro in equilibrio) una

maggiore possibilità di reinserimento proprio grazie alle misure di

reinserimento citate dal rappresentante legale. Pur tuttavia sempre

coscienti del fatto che l’UAI non dispone di posti di lavoro propri da offrire

agli assicurati e sottostà – per l’applicazione dei provvedimenti reintegrativi

– alle varie opportunità offerte dal mercato del lavoro. Grazie alla quinta

revisione della LAI, il nostro servizio di aiuto al collocamento ha nuovi mezzi

per cercare di aumentare la collocabilità dell’assicurato, assicurato che

beninteso deve dimostrare al collocatore AI la propria motivazione nella

ricerca di un posto di lavoro concreto” (doc. 41-1, sottolineature della redattrice).

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone

richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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