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Decisione

32.2009.62

Invalidità per motivi psichici. Confermato il grado d'incapacità lavorativo determinato in sede peritale, come pure l'assenza di un peggioramento

3 settembre 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.7. Nel

caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato

una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 30 marzo 2006 (doc. Al

28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate

le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a

consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________) e reumatologico

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti specialistici nonché dei rilevamenti

eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (...)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media

gravità.

Tratti borderline di personalità.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Fibromialgia.

Sindrome lombovertebrale nell’ambito della diagnosi

precedente e su minime alterazioni degenerative a livello del segmento L5-S1.

Lipoma presacrale.

Tabagismo cronico. (…)” (doc. AI-28-7)

Accertato

che le patologie reumatologiche non influenzano la capacità lavorativa, ma

unicamente quelle d’ordine psichiatrico, i periti del SAM hanno valutato la

capacità medico-teorica globale nella misura del 60% sia nelle attività precedentemente

svolte dall’assicurata sia in altre adeguate (doc. AI 28-9).

Fondandosi

sulle conclusioni peritali, con decisione 14 giugno 2006 l’Ufficio AI ha

riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita, con grado d’invalidità del

40%, dal 1° agosto 2005 (doc. AI 32-1).

Con

scritto 16 agosto 2006 dello psichiatra curante, dr. __________ (ritenuto

erroneamente dall’Ufficio AI quale domanda di revisione) ha in sostanza contestato

le conclusione della perizia SAM (doc. AI 47-10).

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 31; Pratique VSI

2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre

1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986

p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;

Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF 125

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Ritornando

alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno

debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa

la capacità lavorativa del 60% nella sua originaria ed in altre attività lucrativa.

Il

citato scritto 16 agosto 2006 del dr. __________, redatto insieme allo psicologo

__________ (doc. AI 47-10), nonché quello successivo datato 18 dicembre 2006

(doc. AI 47-13), non permettono di discostarsi dalla perizia SAM. Nel primo, lo

psichiatra curante, riportando come la sua paziente sia rimasta umiliata ed

esasperata per il trattamento subito il 26 febbraio 2006 durante la visita presso

il SAM (senza tuttavia specificare quali aspetti della visita sarebbero stati

umilianti ed esasperanti), ritiene la valutazione peritale non condivisibile “ soprattutto tenuto conto della reale, profonda e duratura

sofferenza unita ad impotenza invalidante maggiore che condannano la paziente

all’emarginazione/esclusione sociale unitamente al rischio di gesti inconsulti

e disperati di un soggetto che oramai non ha più nulla da perdere. (…)” (doc. AI 47-10). A prescindere dal fatto che il dr. __________ non ha formulato

alcuna considerazione sulla residua capacità lavorativa e non ha oggettivato la

sua valutazione conclusiva, va fatto presente che con rapporto 3 marzo 2006, steso

nell’ambito della perizia pluridisciplinare, il dr. __________ ha proceduto ad

un accurato e dettagliato esame psichico. Descritta la sintomatologia, il

perito ha convincentemente rilevato una perdita di energia di ordine depressivo

ed una riduzione dell’autostima “che non le permettono di disporre di tutto

il suo potenziale a livello operativo”, quantificato nella misura del 40%

(doc. AI 28-16).

Per

quanto riguarda il rapporto 18 dicembre 2006, esaminato dal SMR sotto l’aspetto

dell’evoluzione della patologia psichica, si condivide quanto riportato nella

annotazioni 6 febbraio 2007 dal dr. __________ del succitato servizio medico,

ossia che gli estensori del rapporto “si dilungano sulla psicodinamica ”

e che “da tale rapporto non è possibile dedurre una modifica rilevante dello

stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della perizia SAM….”

(doc. AI 49-1).

Inoltre,

il rapporto non permette di evidenziare elementi medici idonei a mettere in

discussione la perizia del SAM (rispettivamente del dr. __________). I periti

hanno esposto esaurientemente l’anamnesi (riguardo alla mancata citata presa a

carica del dr. __________ nel 2000, va fatto presente che comunque i periti

hanno indicato e visionato il suo rapporto 11 febbraio 2005), riportato tutte

le diagnosi poste dagli specialisti esterni (incluse quelle extra-somatiche) e le

loro conclusioni.

, Pertanto,

sulla base della perizia del SAM, alla quale va dato valore

probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e

572), è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente presenta

un’abilità lavorativa del 40% nella sua abituale professione e in altre

attività.

Va

infine evidenziato come la valutazione del dr. __________, nelle sue conclusioni,

è stata confermata dalla successiva perizia 8 maggio 2008 del __________, di

cui si parlerà nel prossimo considerando.

2.10. L’insorgente

è stata peritata dal dr. __________, attivo presso il __________. Sulla base di

una dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una valutazione

oggettiva, confermata la diagnosi invalidante di sindrome depressiva ricorrente,

in episodio attuale di media gravità (ICD -10: F33.1), nel rapporto 8 maggio

2008 egli non ha ritenuto che l’assicurata presenti un disturbo di personalità

in quanto:

“(…)

Dal mio punto di vista, penso di poter condividere il

fatto che in questo caso non esista un disturbo di personalità codificabile, ma

semplicemente dei tratti personologici predisponenti a scompensi di tipo

depressivo. Infatti, l’assicurata presenta un umore instabile, inoltre vissuti

abbandonici ed un attaccamento ambivalente alle figure di riferimento, ma manca

di altri criteri indispensabili per formulare una diagnosi di personalità

codificata. (…)” (doc. AI 80-8)

Il

perito ha fra l’altro rilevato:

“(…)

Attualmente l'assicurata presenta una depressione di livello

medio, secondo ICD-90, ma non grave. Questa diagnosi è sostenuta dai seguenti

elementi: la persona presenta un umore persistentemente triste, ma con notevole

componente di rabbia; quindi l'affettività risulta ancora mobile e non particolarmente

coartata. Vi è una perdita di interesse per tutte quelle cose che prima

risultavano interessanti, una riduzione della libido ed una diminuita energia

con aumentata affaticabilità. Vi, è inoltre un'oggettiva riduzione

dell'attività psicomotoria, confermata anche dalla descrizione della giornata

tipo. (…)” (doc. AI 80-9)

In

merito alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto:

“(…)

Il ricovero al __________, in seguito a difficoltà sul

piano familiare, non entra in linea di conto dal punto di vista assicurativo,

essendo un evento acuto risoltosi parzialmente nell'arco di tre settimane.

Evidente è invece l'assestamento cronico della

patologia su una gravità intermedia, sovrapponibile a quella descritta dal dr. __________

nel 2005.

Per questa ragione ritengo condivisibile un rendimento

ridotto nella misura dei 40%, con risorse ancora utilizzabili in ambito

lavorativo in grado di produrre un rendimento dei 60% residuo.

Leggendo il "livello di attività" che emerge

dalla descrizione della giornata, questa percentuale sembra verosimile. La

signora in fondo fa tutti i lavori in casa, i pagamenti, cucina. Inoltre fa

passeggiate, frequenta le amicizie e la sorella, mantiene un rapporto di coppia

e sta pensando ad un trasloco.

La compromissione del rendimento, se tutte queste

energie fossero investite in un'attività lucrativa, non può essere pertanto

ritenuta più alta dei 40%. (…)” (doc. AI 80-10)

Con

scritto 18 settembre 2008 il dr. __________, unitamente allo psicologo __________,

ha evidenziato:

“(…)

La paziente sta attraversando un periodo difficilissimo

della propria esistenza.

La sofferenza che deriva dalle sue condizioni

psicopatologiche rappresenta un ostacolo insormontabile nella lotta per una

“sopravvivenza” almeno dignitosa.

Compromesso definitivamente sembra invece il processo

di riapprendimento e di reintegrazione. Lo dimostrano chiaramente i tentativi

effettuati dall’Ufficio Regionale di Collocamento e della Fondazione

integrazione per tutti, tentativi concordati con la signora, ma infruttuosi che

l’hanno anzi portata ad un’ulteriore destabilizzazione psico-fisica.

La paziente si è ora definitivamente strutturata su un

registro abbandonico caratteriale grave ad espressione somatica; il disturbo ha

toccato tutta l’ampiezza depressiva, a fasi cicliche, tendente alla cronicizzazione.

L’inabilità lavorativa è attestata al 100% a partire

dal 13 agosto u.s. (…)” (doc. AI 79-1)

Con

lo scopo di accertare un eventuale peggioramento successivo alla perizia, così

incaricato dall’Ufficio AI, il 29 ottobre 2008 il dr. __________ ha visitato

nuovamente l’assicurata, accompagnata da una psicologa dello studio del dr. __________.

Egli

ha concluso di non aver trovato ulteriori elementi oggettivi per cambiare le

valutazione del maggio 2008. Non intravedendo un peggioramento della depressione,

il dr. __________ ha confermato un’inabilità lavorativa del 40% (doc. AI 77-2).

L’assicurata

ha censurato la nuova valutazione, ribadendo la presenza di una depressione

grave, così come attestato nel citato scritto 18 settembre 2008 ed in quello

successivo datato 4 marzo 2009. Contestando l’attendibilità della perizia,

l’insorgente in particolare sostiene:

“(…)

12. A seguito di ciò, il Dr. med. __________

ha provveduto - seppur prevenuto per le rimostranze del Dr. med. __________ - a

visitare nuovamente la signora RI 1 in data 29.10.2008, il quale però ha da

subito aggredito l'assicurata accusandola di aver assunto una dose elevata di

benzodiazepine poco prima di presentarsi al colloquio, e dicendole che era

"ubriaca". In realtà, non si è avveduto (e non ha voluto sentire

ragioni di sorta) che la signora RI 1 era affetta da semplice influenza

intestinale con stato febbrile (il suo stato di salute fisico dunque certamente

ne risentiva). Neppure ha tenuto in considerazione il fatto che l'assicurata è

assolutamente astemia, e quindi le sue del tutto personali considerazioni erano

ovviamente fuori luogo. Dopo essersi sentita dire tutto ciò, la signora RI 1 ha

rifiutato qualsiasi ulteriore forma di collaborazione con lui. In tale ottica,

quindi, le risultanze del complemento peritale del 29.10.2008 sono da ritenersi

del tutto inadeguate alle circostanze, e per questo contestate radicalmente.

(…)” (doc. I pag. 4)

Orbene,

a prescindere dal fatto che è stato l’Ufficio AI ad ordinare la nuova visita

(cfr. scritto 6 ottobre 2008 dello stesso al __________; doc. AI 72-1), va

rilevato che, dopo osservazione della paziente, il dr. __________ aveva ipotizzato

che la stessa, poco prima del colloquio, avesse assunto una dose elevata di

benzodiazepine (cfr. rapporto 29 ottobre 2008 pag. 1; doc. AI 77-1). Va qui rilevato che le benzodiazepine sono una classe di farmaci con proprietà sedative, ipnotiche, ansiolitiche, anticonvulsive, anestetiche e miorilassanti. Le benzodiazepine sono spesso usate per offrire

un sollievo di breve durata agli stati di ansia o insonnia grave o

inabilitante (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine)

e fra l’altro vengono somministrati quali ansiolitici (cfr. Roche Lexikon, 5a

edizione, 2003 in http://www.gesundheit.de/roche/index.html).

Non si tratta quindi, come sostenuto nel ricorso, che il perito non si sia

avveduto che la paziente fosse affetta da semplice influenza intestinale con

stato febbrile. Del resto, come si evince nel citato rapporto, il dr. __________

ha fatto presente:

“(…)

Pertanto, alfine di fugare ogni dubbio e per verificare

che la signora assuma la terapia antidepressiva correttamente, le spiego e le

propongo di sottoporsi al dosaggio dei farmaci presso il vicino laboratorio

dell’Ospedale __________. Questa spiegazione viene data anche in presenza della

psicologa che l’accompagna: la motivazione dell’esame viene compiutamente

illustrata in ogni sua parte, per ottenere il necessario consenso informato.

L’A rifiuta categoricamente di collaborare adducendo

pretesti banali: dice che fuori piove e non se la sente di andare fino

all’Ospedale, dice di non accettare il fatto di non essere creduta.

Ottengo dalla psicologa, la disponibilità ad

accompagnare l’assicurata anche all’ospedale, ma l’interessata continua a

rifiutare, assumendo un atteggiamento ostile, rivendicativo, polemico. (…)”

(doc. AI 77-1)

L’insorgente

sostiene inoltre che il perito non abbia tenuto conto della gravità della

patologia psichica visto che frequenta dal mese di ottobre 2007 la Clinica __________

diretta dallo psichiatra curante. Essa rimprovera inoltre l’Ufficio AI di non

aver richiesto le cartelle della stessa clinica. Non va tuttavia dimenticato

che nel capitolo “discussione” il perito ha tenuto conto che l’assicurata, dopo

essere stata seguita dai dr. __________ e __________ dal 2000, è in cura presso

il dr. __________, rilevando nella perizia di ottobre 2008 che la peritanda ha

sostenuto (…) “di sentirsi bene quando va al Centro diurno in mezzo agli

altri” (doc. AI 77-2). In queste circostanze non era dunque necessario che

l’amministrazione provvedesse a richiamare le cartelle cliniche. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nelle

osservazioni 13 maggio 2009 l’insorgente ha evidenziato:

“(…)

In particolare, si rappresenta come il Dr. med. __________

abbia diagnosticato nella perizia del 8.05.2008 una sindrome depressiva

ricorrente, con episodio attuale di media gravità F 33.1. Allorquando

l'UAI ha richiesto una nuova ed aggiornata valutazione al perito, questi non

solo non ha tenuto in alcuna considerazione il parere dei suoi colleghi dr.

med. __________ e __________, ma ha addirittura assunto un atteggiamento

ostinato e prevenuto nei confronti della signora RI 1. Il tutto è facilmente

desumibile dai toni assunti ("gli aspetti di personalità influenzano

piuttosto, mi sembra, il rapporto con le assicurazioni sociali e con i

curanti,... " e "emerge quasi esclusivamente rabbia verso l'Al

e verso lo scrivente per sentirsi lesa nei suoi diritti", e ancora

"la signora mi sembra arroccata in una posizione rivendicativa, sostenuta

da delle modalità caratteropatiche" (vedasi rapporto del Dr. med. __________

del 29.10.2008).

Oltretutto, vi sono delle incongruenze in merito. Ad

esempio, la signora descrive delle fobie nei luoghi affollati e negli

ascensori, dei suoi problemi con il vissuto passato e odierno. Il sanitario

preposto, di tutta risposta, sostiene illogicamente che "non vi è

un'ideazione ricorrente di colpa o una visione pessimistica di sé. Non vi sono

tendenze nichilistiche, né tanto meno di rovina. Non vi sono preoccupazioni di

tipo ipocondriaco. La tristezza non viene riferita tra le emozioni principali,

anche se emerge effettivamente un vissuto di delusione rispetto alla propria

esistenza". In realtà, durante l'esame effettuato in data 1.04.2008 lo

stesso Dr. med. __________ aveva inserito detti tratti della personalità della

signora RI 1 al punto 2 della sua perizia "Dati soggettivi

dell'assicurato". (…)” (doc.VIII)

Orbene,

il fatto che il perito abbia espresso le considerazioni sopra riportate non

manifesta “un atteggiamento ostinato e prevenuto nei confronti della signora

__________”, in quanto rientra nel suo compito di raccogliere i dati

soggettivi per poi procedere alla valutazione oggettiva. Non va poi dimenticato

che lo stesso dr. __________ ha cercato di rassicurala (“… dice di essere

stanca di non essere creduta. Le dico di crederle e di riconoscere infatti

un’inabilità parziale..), tuttavia senza successo (“… ma ella sostiene

energicamente il suo presunto diritto ad avere una rendita d’invalidità

completa e si dice indignata per non essere capita… ”). Riguardo ai tratti

della personalità descritti nel capitolo “dati soggettivi dell’assicurato”

della perizia 1° aprile 2008, va fatto presente che, come compete a qualsiasi perito,

questi dati dovevano essere valutati e discussi in modo oggettivo, ciò che il

dr. __________ ha fatto, non solo nella succitata perizia, ma anche nel

complemento del 29 ottobre 2008.

Va

infine evidenziato come i rapporti dello psichiatra curante, incluso quello del

7 maggio 2009 allegato al ricorso, non contengono alcuna certificazione diagnostica

codificata e non descrivono disturbi che non siano stati presi in considerazione

dalle due perizie del dr. __________.

Visto

quanto sopra, non vi sono validi motivi per mettere in dubbio le valutazioni

peritali.

Essendo

la situazione valetudinaria rimasta invariata, l’assicurata continua a

presentare una inabilità lavorativa nella propria ed in qualsiasi altra

attività del 40%, rispettivamente un’incapacità al guadagno di pari grado.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§

RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2005.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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