32.2009.62
Invalidità per motivi psichici. Confermato il grado d'incapacità lavorativo determinato in sede peritale, come pure l'assenza di un peggioramento
3 settembre 2009Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.62
Data decisione, Autorità:
03.09.2009, TCA
Titolo:
Invalidità per motivi psichici. Confermato il grado d'incapacità lavorativo determinato in sede peritale, come pure l'assenza di un peggioramento
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.62
BS/lb
Lugano
3 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 febbraio 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, già professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizie, è
stata posta al beneficio di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 40%)
dal 1° agosto 2005 (cfr. decisione 14 giugno 2006 dell’Ufficio AI; doc. AI
31-1).
Con
decisione 4 dicembre 2006 (“preavvisata” il 25 ottobre 2006) l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della “domanda di revisione” 16 agosto 2006 inoltrata dallo
psichiatra curante dall’assicurata, dr. __________, poiché la documentazione
medica prodotta non aveva sostanziato un peggioramento delle condizioni di salute
(doc. AI 42-1).
Adito
dall’assicurata, con sentenza 20 novembre 2007 il TCA, in accoglimento del
ricorso, ha annullato la succitata decisione. Accertato che lo scritto 16
agosto 2006 doveva essere considerato quale opposizione alla decisione 14
giugno 2006 – non come istanza di revisione della rendita -, questa
Corte aveva rinviato gli atti all’amministrazione per l’emanazione della decisione
su opposizione (inc. 32.2007; doc. AI 54-1).
1.2. In
data l’11 marzo 2008 l’Ufficio AI ha disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica
(doc. AI 61-1).
Fondandosi
sul referto 8 maggio 2008 del __________), nonché sul complemento peritale 29 ottobre
2008, con decisione 11 gennaio 2009 (preavvisata il 17 novembre 2008)
l’amministrazione ha respinto la domanda di aumento della rendita (doc. AI
84-1).
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata dalla __________,
ha interposto ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera,
con un grado d’invalidità di almeno il 70%. In via subordinata, essa ha chiesto
il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e per
l’emissione di una decisione formale.
La
ricorrente contesta la perizia del __________, sostenendo, sulla scorta dei
certificati del suo psichiatra curante, un netto peggioramento delle condizioni
psicopatologiche. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto.
1.4. Dopo
esame della nuova documentazione prodotta dall’in-sorgente, eseguita dal Servizio
medico regionale (SMR), l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso
e la conferma della decisione contestata.
1.5. Il
13 maggio 2009 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa,
inoltrando un altro scritto dello psichiatra curante (doc. VIII).
Interpellato
dal TCA, il 28 maggio 2009 l’Ufficio AI ha inviato le proprie osservazioni al
citato nuovo scritto (doc. X).
considerato In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
2.2. Nel
caso in esame, come esposto al consid. 1.1, con sentenza 20 novembre 2007
questa Corte, accertato che lo scritto 16 agosto 2006 dello
psichiatra curante doveva essere considerata quale opposizione alla decisione
14 giugno 2006, aveva concluso:
"
Ora, anche se ha chiesto
una rivalutazione della decisione 14 giugno 2006, il dr. __________ ha
contestato la perizia del SAM sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione.
Lo scritto 16 agosto 2006 del dr. __________
configurava dunque un’opposizione contro la decisione 14 giugno 2006 e non una
domanda di revisione della stessa come erroneamente ritenuto dall’Ufficio AI. Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, al momento della ricezione
dello scritto 16 agosto 2006 (cfr. doc. AI 33/1-2 e il timbro 22 agosto 2006
posto sulla lettera), la decisione 14 giugno 2006 non era ancora cresciuta in
giudicato e ritenuto che lo stesso scritto soddisfa senz’altro i requisiti
dell’art. 10 OPGA. Le esigenze relative alla conclusione e alla motivazione
dell’opposizione sono infatti poco severe e è sufficiente che l’assicurato
manifesti il suo disaccordo dal quale sia deducibile cosa richiede (cfr. in
questo senso U. Kieser, “ATSG – Kommentar” pag. 521-523).
Del resto, se riteneva che lo scritto 16
agosto 2006 del dr. __________ non soddisfaceva i requisiti necessari per
essere ritenuta quale valida opposizione, l’Ufficio AI avrebbe dovuto assegnare
all’assicurata, in applicazione analogica dell’art. 61 cpv. 1 lett. b LPGA, un
termine adeguato per colmare le lacune (cfr. U. Kieser, op. cit. pag. 522).
Di conseguenza, vista l’opposizione 16
agosto 2006 (ritenuta, lo si ribadisce, a torto, quale domanda di revisione) interposta
contro la decisione 14 giugno 2006, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere all'esame
dell'opposizione e in seguito ad emettere una decisione su opposizione. Il
ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all’Ufficio AI
affinché proceda ad emettere una decisione su opposizione.
Va qui ancora segnalato che l’opposizione 16
agosto 2006 interposta dall’assicurata il 16/22 agosto 2006 è tempestiva.”
(consid. 2.4 della citata sentenza, inc. 32.2007.25, allegata al doc. AI 54).
L’Ufficio
AI ha invece incaricato il __________ di allestire una perizia psichiatrica, procedendo
di fatto ad una revisione sfociata nella decisione ora impugnata. Non va tuttavia
dimenticato che dal punto di vista formale la decisione 14 giugno 2006 (assegnazione
del quarto di rendita) non era ancora divenuta definitiva. Nulla osta a che
l’amministrazione abbia accertato eventuali peggioramenti dello stato di salute
dell’assicurata, ma avrebbe innanzitutto dovuto emettere una decisione su
opposizione in merito al diritto alla rendita (o meglio sul grado d’invalidità)
e decidere in un secondo tempo – o contemporaneamente - sull’eventuale aumento
del grado d’invalidità. Con la decisione contestata, l’Ufficio AI ha di fatto tolto
all’assicurata la facoltà di ricorrere al TCA contro la graduazione
dell’invalidità, come detto, oggetto della decisione 14 giugno 2006. Pur
dovendo stigmatizzare la non correttezza di un simile operato, per motivi di economia
processuale si rinuncia tuttavia ad un ulteriore rinvio della causa all’amministrazione
per ovviare all’omissione descritta. Questa Corte, che gode di un pieno potere
cognitivo (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio,
DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390), si esprimerà infatti anche sul grado
d’invalidità.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (nascita
del diritto alla rendita: 1° agosto 2005) è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto
del contendere è la determinazione del grado d’invalidità dell’assicurata.
Occorre poi accertare se vi è un aumento, in via di revisione, del grado
d’invalidità.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.7. Nel
caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato
una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 30 marzo 2006 (doc. Al
28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate
le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________) e reumatologico
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti specialistici nonché dei rilevamenti
eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media
gravità.
Tratti borderline di personalità.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Fibromialgia.
Sindrome lombovertebrale nell’ambito della diagnosi
precedente e su minime alterazioni degenerative a livello del segmento L5-S1.
Lipoma presacrale.
Tabagismo cronico. (…)” (doc. AI-28-7)
Accertato
che le patologie reumatologiche non influenzano la capacità lavorativa, ma
unicamente quelle d’ordine psichiatrico, i periti del SAM hanno valutato la
capacità medico-teorica globale nella misura del 60% sia nelle attività precedentemente
svolte dall’assicurata sia in altre adeguate (doc. AI 28-9).
Fondandosi
sulle conclusioni peritali, con decisione 14 giugno 2006 l’Ufficio AI ha
riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita, con grado d’invalidità del
40%, dal 1° agosto 2005 (doc. AI 32-1).
Con
scritto 16 agosto 2006 dello psichiatra curante, dr. __________ (ritenuto
erroneamente dall’Ufficio AI quale domanda di revisione) ha in sostanza contestato
le conclusione della perizia SAM (doc. AI 47-10).
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.9. Ritornando
alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa
la capacità lavorativa del 60% nella sua originaria ed in altre attività lucrativa.
Il
citato scritto 16 agosto 2006 del dr. __________, redatto insieme allo psicologo
__________ (doc. AI 47-10), nonché quello successivo datato 18 dicembre 2006
(doc. AI 47-13), non permettono di discostarsi dalla perizia SAM. Nel primo, lo
psichiatra curante, riportando come la sua paziente sia rimasta umiliata ed
esasperata per il trattamento subito il 26 febbraio 2006 durante la visita presso
il SAM (senza tuttavia specificare quali aspetti della visita sarebbero stati
umilianti ed esasperanti), ritiene la valutazione peritale non condivisibile “ soprattutto tenuto conto della reale, profonda e duratura
sofferenza unita ad impotenza invalidante maggiore che condannano la paziente
all’emarginazione/esclusione sociale unitamente al rischio di gesti inconsulti
e disperati di un soggetto che oramai non ha più nulla da perdere. (…)” (doc. AI 47-10). A prescindere dal fatto che il dr. __________ non ha formulato
alcuna considerazione sulla residua capacità lavorativa e non ha oggettivato la
sua valutazione conclusiva, va fatto presente che con rapporto 3 marzo 2006, steso
nell’ambito della perizia pluridisciplinare, il dr. __________ ha proceduto ad
un accurato e dettagliato esame psichico. Descritta la sintomatologia, il
perito ha convincentemente rilevato una perdita di energia di ordine depressivo
ed una riduzione dell’autostima “che non le permettono di disporre di tutto
il suo potenziale a livello operativo”, quantificato nella misura del 40%
(doc. AI 28-16).
Per
quanto riguarda il rapporto 18 dicembre 2006, esaminato dal SMR sotto l’aspetto
dell’evoluzione della patologia psichica, si condivide quanto riportato nella
annotazioni 6 febbraio 2007 dal dr. __________ del succitato servizio medico,
ossia che gli estensori del rapporto “si dilungano sulla psicodinamica ”
e che “da tale rapporto non è possibile dedurre una modifica rilevante dello
stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della perizia SAM….”
(doc. AI 49-1).
Inoltre,
il rapporto non permette di evidenziare elementi medici idonei a mettere in
discussione la perizia del SAM (rispettivamente del dr. __________). I periti
hanno esposto esaurientemente l’anamnesi (riguardo alla mancata citata presa a
carica del dr. __________ nel 2000, va fatto presente che comunque i periti
hanno indicato e visionato il suo rapporto 11 febbraio 2005), riportato tutte
le diagnosi poste dagli specialisti esterni (incluse quelle extra-somatiche) e le
loro conclusioni.
, Pertanto,
sulla base della perizia del SAM, alla quale va dato valore
probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e
572), è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente presenta
un’abilità lavorativa del 40% nella sua abituale professione e in altre
attività.
Va
infine evidenziato come la valutazione del dr. __________, nelle sue conclusioni,
è stata confermata dalla successiva perizia 8 maggio 2008 del __________, di
cui si parlerà nel prossimo considerando.
2.10. L’insorgente
è stata peritata dal dr. __________, attivo presso il __________. Sulla base di
una dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una valutazione
oggettiva, confermata la diagnosi invalidante di sindrome depressiva ricorrente,
in episodio attuale di media gravità (ICD -10: F33.1), nel rapporto 8 maggio
2008 egli non ha ritenuto che l’assicurata presenti un disturbo di personalità
in quanto:
“(…)
Dal mio punto di vista, penso di poter condividere il
fatto che in questo caso non esista un disturbo di personalità codificabile, ma
semplicemente dei tratti personologici predisponenti a scompensi di tipo
depressivo. Infatti, l’assicurata presenta un umore instabile, inoltre vissuti
abbandonici ed un attaccamento ambivalente alle figure di riferimento, ma manca
di altri criteri indispensabili per formulare una diagnosi di personalità
codificata. (…)” (doc. AI 80-8)
Il
perito ha fra l’altro rilevato:
“(…)
Attualmente l'assicurata presenta una depressione di livello
medio, secondo ICD-90, ma non grave. Questa diagnosi è sostenuta dai seguenti
elementi: la persona presenta un umore persistentemente triste, ma con notevole
componente di rabbia; quindi l'affettività risulta ancora mobile e non particolarmente
coartata. Vi è una perdita di interesse per tutte quelle cose che prima
risultavano interessanti, una riduzione della libido ed una diminuita energia
con aumentata affaticabilità. Vi, è inoltre un'oggettiva riduzione
dell'attività psicomotoria, confermata anche dalla descrizione della giornata
tipo. (…)” (doc. AI 80-9)
In
merito alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto:
“(…)
Il ricovero al __________, in seguito a difficoltà sul
piano familiare, non entra in linea di conto dal punto di vista assicurativo,
essendo un evento acuto risoltosi parzialmente nell'arco di tre settimane.
Evidente è invece l'assestamento cronico della
patologia su una gravità intermedia, sovrapponibile a quella descritta dal dr. __________
nel 2005.
Per questa ragione ritengo condivisibile un rendimento
ridotto nella misura dei 40%, con risorse ancora utilizzabili in ambito
lavorativo in grado di produrre un rendimento dei 60% residuo.
Leggendo il "livello di attività" che emerge
dalla descrizione della giornata, questa percentuale sembra verosimile. La
signora in fondo fa tutti i lavori in casa, i pagamenti, cucina. Inoltre fa
passeggiate, frequenta le amicizie e la sorella, mantiene un rapporto di coppia
e sta pensando ad un trasloco.
La compromissione del rendimento, se tutte queste
energie fossero investite in un'attività lucrativa, non può essere pertanto
ritenuta più alta dei 40%. (…)” (doc. AI 80-10)
Con
scritto 18 settembre 2008 il dr. __________, unitamente allo psicologo __________,
ha evidenziato:
“(…)
La paziente sta attraversando un periodo difficilissimo
della propria esistenza.
La sofferenza che deriva dalle sue condizioni
psicopatologiche rappresenta un ostacolo insormontabile nella lotta per una
“sopravvivenza” almeno dignitosa.
Compromesso definitivamente sembra invece il processo
di riapprendimento e di reintegrazione. Lo dimostrano chiaramente i tentativi
effettuati dall’Ufficio Regionale di Collocamento e della Fondazione
integrazione per tutti, tentativi concordati con la signora, ma infruttuosi che
l’hanno anzi portata ad un’ulteriore destabilizzazione psico-fisica.
La paziente si è ora definitivamente strutturata su un
registro abbandonico caratteriale grave ad espressione somatica; il disturbo ha
toccato tutta l’ampiezza depressiva, a fasi cicliche, tendente alla cronicizzazione.
L’inabilità lavorativa è attestata al 100% a partire
dal 13 agosto u.s. (…)” (doc. AI 79-1)
Con
lo scopo di accertare un eventuale peggioramento successivo alla perizia, così
incaricato dall’Ufficio AI, il 29 ottobre 2008 il dr. __________ ha visitato
nuovamente l’assicurata, accompagnata da una psicologa dello studio del dr. __________.
Egli
ha concluso di non aver trovato ulteriori elementi oggettivi per cambiare le
valutazione del maggio 2008. Non intravedendo un peggioramento della depressione,
il dr. __________ ha confermato un’inabilità lavorativa del 40% (doc. AI 77-2).
L’assicurata
ha censurato la nuova valutazione, ribadendo la presenza di una depressione
grave, così come attestato nel citato scritto 18 settembre 2008 ed in quello
successivo datato 4 marzo 2009. Contestando l’attendibilità della perizia,
l’insorgente in particolare sostiene:
“(…)
12. A seguito di ciò, il Dr. med. __________
ha provveduto - seppur prevenuto per le rimostranze del Dr. med. __________ - a
visitare nuovamente la signora RI 1 in data 29.10.2008, il quale però ha da
subito aggredito l'assicurata accusandola di aver assunto una dose elevata di
benzodiazepine poco prima di presentarsi al colloquio, e dicendole che era
"ubriaca". In realtà, non si è avveduto (e non ha voluto sentire
ragioni di sorta) che la signora RI 1 era affetta da semplice influenza
intestinale con stato febbrile (il suo stato di salute fisico dunque certamente
ne risentiva). Neppure ha tenuto in considerazione il fatto che l'assicurata è
assolutamente astemia, e quindi le sue del tutto personali considerazioni erano
ovviamente fuori luogo. Dopo essersi sentita dire tutto ciò, la signora RI 1 ha
rifiutato qualsiasi ulteriore forma di collaborazione con lui. In tale ottica,
quindi, le risultanze del complemento peritale del 29.10.2008 sono da ritenersi
del tutto inadeguate alle circostanze, e per questo contestate radicalmente.
(…)” (doc. I pag. 4)
Orbene,
a prescindere dal fatto che è stato l’Ufficio AI ad ordinare la nuova visita
(cfr. scritto 6 ottobre 2008 dello stesso al __________; doc. AI 72-1), va
rilevato che, dopo osservazione della paziente, il dr. __________ aveva ipotizzato
che la stessa, poco prima del colloquio, avesse assunto una dose elevata di
benzodiazepine (cfr. rapporto 29 ottobre 2008 pag. 1; doc. AI 77-1). Va qui rilevato che le benzodiazepine sono una classe di farmaci con proprietà sedative, ipnotiche, ansiolitiche, anticonvulsive, anestetiche e miorilassanti. Le benzodiazepine sono spesso usate per offrire
un sollievo di breve durata agli stati di ansia o insonnia grave o
inabilitante (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine)
e fra l’altro vengono somministrati quali ansiolitici (cfr. Roche Lexikon, 5a
edizione, 2003 in http://www.gesundheit.de/roche/index.html).
Non si tratta quindi, come sostenuto nel ricorso, che il perito non si sia
avveduto che la paziente fosse affetta da semplice influenza intestinale con
stato febbrile. Del resto, come si evince nel citato rapporto, il dr. __________
ha fatto presente:
“(…)
Pertanto, alfine di fugare ogni dubbio e per verificare
che la signora assuma la terapia antidepressiva correttamente, le spiego e le
propongo di sottoporsi al dosaggio dei farmaci presso il vicino laboratorio
dell’Ospedale __________. Questa spiegazione viene data anche in presenza della
psicologa che l’accompagna: la motivazione dell’esame viene compiutamente
illustrata in ogni sua parte, per ottenere il necessario consenso informato.
L’A rifiuta categoricamente di collaborare adducendo
pretesti banali: dice che fuori piove e non se la sente di andare fino
all’Ospedale, dice di non accettare il fatto di non essere creduta.
Ottengo dalla psicologa, la disponibilità ad
accompagnare l’assicurata anche all’ospedale, ma l’interessata continua a
rifiutare, assumendo un atteggiamento ostile, rivendicativo, polemico. (…)”
(doc. AI 77-1)
L’insorgente
sostiene inoltre che il perito non abbia tenuto conto della gravità della
patologia psichica visto che frequenta dal mese di ottobre 2007 la Clinica __________
diretta dallo psichiatra curante. Essa rimprovera inoltre l’Ufficio AI di non
aver richiesto le cartelle della stessa clinica. Non va tuttavia dimenticato
che nel capitolo “discussione” il perito ha tenuto conto che l’assicurata, dopo
essere stata seguita dai dr. __________ e __________ dal 2000, è in cura presso
il dr. __________, rilevando nella perizia di ottobre 2008 che la peritanda ha
sostenuto (…) “di sentirsi bene quando va al Centro diurno in mezzo agli
altri” (doc. AI 77-2). In queste circostanze non era dunque necessario che
l’amministrazione provvedesse a richiamare le cartelle cliniche. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nelle
osservazioni 13 maggio 2009 l’insorgente ha evidenziato:
“(…)
In particolare, si rappresenta come il Dr. med. __________
abbia diagnosticato nella perizia del 8.05.2008 una sindrome depressiva
ricorrente, con episodio attuale di media gravità F 33.1. Allorquando
l'UAI ha richiesto una nuova ed aggiornata valutazione al perito, questi non
solo non ha tenuto in alcuna considerazione il parere dei suoi colleghi dr.
med. __________ e __________, ma ha addirittura assunto un atteggiamento
ostinato e prevenuto nei confronti della signora RI 1. Il tutto è facilmente
desumibile dai toni assunti ("gli aspetti di personalità influenzano
piuttosto, mi sembra, il rapporto con le assicurazioni sociali e con i
curanti,... " e "emerge quasi esclusivamente rabbia verso l'Al
e verso lo scrivente per sentirsi lesa nei suoi diritti", e ancora
"la signora mi sembra arroccata in una posizione rivendicativa, sostenuta
da delle modalità caratteropatiche" (vedasi rapporto del Dr. med. __________
del 29.10.2008).
Oltretutto, vi sono delle incongruenze in merito. Ad
esempio, la signora descrive delle fobie nei luoghi affollati e negli
ascensori, dei suoi problemi con il vissuto passato e odierno. Il sanitario
preposto, di tutta risposta, sostiene illogicamente che "non vi è
un'ideazione ricorrente di colpa o una visione pessimistica di sé. Non vi sono
tendenze nichilistiche, né tanto meno di rovina. Non vi sono preoccupazioni di
tipo ipocondriaco. La tristezza non viene riferita tra le emozioni principali,
anche se emerge effettivamente un vissuto di delusione rispetto alla propria
esistenza". In realtà, durante l'esame effettuato in data 1.04.2008 lo
stesso Dr. med. __________ aveva inserito detti tratti della personalità della
signora RI 1 al punto 2 della sua perizia "Dati soggettivi
dell'assicurato". (…)” (doc.VIII)
Orbene,
il fatto che il perito abbia espresso le considerazioni sopra riportate non
manifesta “un atteggiamento ostinato e prevenuto nei confronti della signora
__________”, in quanto rientra nel suo compito di raccogliere i dati
soggettivi per poi procedere alla valutazione oggettiva. Non va poi dimenticato
che lo stesso dr. __________ ha cercato di rassicurala (“… dice di essere
stanca di non essere creduta. Le dico di crederle e di riconoscere infatti
un’inabilità parziale..), tuttavia senza successo (“… ma ella sostiene
energicamente il suo presunto diritto ad avere una rendita d’invalidità
completa e si dice indignata per non essere capita… ”). Riguardo ai tratti
della personalità descritti nel capitolo “dati soggettivi dell’assicurato”
della perizia 1° aprile 2008, va fatto presente che, come compete a qualsiasi perito,
questi dati dovevano essere valutati e discussi in modo oggettivo, ciò che il
dr. __________ ha fatto, non solo nella succitata perizia, ma anche nel
complemento del 29 ottobre 2008.
Va
infine evidenziato come i rapporti dello psichiatra curante, incluso quello del
7 maggio 2009 allegato al ricorso, non contengono alcuna certificazione diagnostica
codificata e non descrivono disturbi che non siano stati presi in considerazione
dalle due perizie del dr. __________.
Visto
quanto sopra, non vi sono validi motivi per mettere in dubbio le valutazioni
peritali.
Essendo
la situazione valetudinaria rimasta invariata, l’assicurata continua a
presentare una inabilità lavorativa nella propria ed in qualsiasi altra
attività del 40%, rispettivamente un’incapacità al guadagno di pari grado.
Ne
consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§
RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2005.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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