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32.2009.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 luglio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1

LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

2.5. L’art.

17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag,

110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;

DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico

dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver

diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio

2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,

RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.6. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7. Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che, dopo avergli riconosciuto la garanzia

per un piano di lavoro su misura e per una sedia ergonomica (doc. AI 33/1-2 e

34/1-2), l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato convenientemente reintegrato e

senza un danno economico – ragione per la quale gli ha negato il diritto a prestazioni

– sulla base dei seguenti fatti:

● Dalla nota interna 17 dicembre 2008 risulta che il consulente in

integrazione professionale ha concluso che: “(…) considero l’Assicurato

convenientemente reintegrato nel suo posto di lavoro tramite la trasformazione

e l’adegua-mento dello stesso. Inoltre non vi è nessun diritto a rendita in

quanto non vi è stata perdita di guadagno.” (doc. AI 35/1);

● il dr. __________, viceprimario del Servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale __________, nel rapporto 20 novembre 2008 all’intenzione della __________

(doc. AI 31/6-9), “(…) ha specificato che l’assicurato era in grado di riprendere

la sua abituale attività di pulitore di oreficeria nella misura del 100% a

partire dal 1° gennaio 2009. (…)” (V, pag. 2);

● è su esplicita richiesta del dr. __________ che l’Ufficio AI ha

provveduto a sopraelevare la postazione di lavoro al fine di procurare

all’assicurato un appoggio adeguato ai suoi gomiti.

Al

riguardo il TCA rileva che il dr. __________, nel rapporto 20 novembre 2008

all’intenzione della __________ (doc. AI 31/6-9), ha attestato una incapacità lavorativa

del 100% senza specificare fino a quando e che alla domanda volta a sapere se

“(…) si può contare su una ripresa dell’attività professionale o su un aumento

delle possibilità di impiego? (…)” ha risposto “(…) sì […] 100% dal 1.1.09 (…)”

(doc. AI 31/8).

Il

consulente in integrazione ha poi concluso che l’assicurato sarebbe convenientemente

reintegrato ancora prima della modifica effettiva della posizione di lavoro

(cfr. la nota 17 dicembre 2008 nella quale è riportata la conclusione del consulente

in integrazione professionale [doc. AI 35/1] e la nota 12 gennaio 2009 dalla

quale risulta che il 23 gennaio 2009 si è “(…) provveduto alla modifica della postazione

di lavoro (rialzo piano lavoro), come discusso e concordato. (…)” [doc. AI

38/1]).

Nella

lettera 11 febbraio 2009 l’assicurato, rispondendo allo scritto 2 febbraio 2009

dell’Ufficio AI (doc. AI 40/1-3), ha indicato che ha “(…) ripreso già dal

09.02.2009 (per un periodo di prova) al 100% mia attività lavorativa. Purtroppo

miei dolori sono insopportabili! Già lavorando al 50% facevo fatica e con

quel lastra di legno è peggiorato! Come avevo richiesto a voi di alzare il

motore; della modifica io capivo (alzare il motore)! La mia convocazione

con la dottoressa del AI non mi ha soddisfatto per niente! La

dottoressa; oltre dei consigliarmi di giocare con altezza della sedia, non ha

fatto altro! (…)” (doc. AI 42/1).

La

dr.ssa __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 febbraio 2009 ha osservato:

"

(…)

In data 11.02.2009 contatto telefonico con l’A che

asserisce di non riuscire ad utilizzare il rialzo del bancone che anzi gli

procurerebbe un peggioramento del dolore alla schiena ed al collo.

Ho cercato di far capire all’A di utilizzare

correttamente la seduta ergonomia che abbiamo fornito, cercando sia di giocare

sull’altezza del sedile che di usare il poggiatesta, per non piegare il capo.

Inoltre ho ribadito il concetto dell’utilizzo del

rialzo stondato del bancone che serve per poggiare gli avambracci in modo tale

da non contrarre esageratamente i muscoli della schiena, del collo e delle

braccia ed anzi ha un’attività decontratturante; tale presidio necessita

comunque di qualche giorno di prova per imparare ad usarlo e per riassumere una

corretta postura. Le due mezze giornate lavorative durante le quali l’A

riferisce di aver utilizzato il ripiano sono sicuramente troppo poco per avere

un benché minimo effetto.

Inoltre ho nuovamente spiegato all’A, come già fatto

nel nostro incontro sul luogo di lavoro, che da un punto di vista pratico

risulta assai difficoltoso se non impossibile, alzare il bancone in toto poiché

questo è ancorato al pavimento od alzare la lucidatrice che è fissata al

bancone ed ha un sistema di aspirazione delle polveri prodotte durante l’attività.

I sistemi predetti di bloccaggio e di aspirazione sono fondamentali per la

sicurezza e non pericolosità per la salute derivante dall’uso del macchinario.

Da ultimo il macchinario stesso può essere utilizzato

anche da altre persone.

Durante tutto il colloquio l’A ha assunto un

atteggiamento di energica chiusura e rifiuto nei confronti dell’uso del rialzo

che inizialmente era stato studiato d’altezza pari a 4 o 5 cm, poi viste le

resistenze dell’A ad una tale presidio è stato fissato a 2 cm." (doc. AI 46/1)

Dalla

documentazione medica prodotta in sede di procedura risulta inoltre che:

● il dr. __________, nel rapporto 9 aprile 2009 indirizzato alla

dr.ssa __________, ha attestato che: “(…) allo stato attuale il paziente è

ancora fortemente limitato nell’espletamento dell’attività lavorativa con

impossibilità al raggiungimento di una percentuale superiore al 50%. Il signor RI

1 è estremamente motivato ad una ripresa massimale dell’atti-vità lavorativa,

che gli consentiva anche degli straordinari e chiede di poter ottimizzare forza

e trofismo della muscolatura prossimale agli arti superiori, a tal fine

chiediamo gentilmente al collega Dr. __________ di poter esaminare la questione

in ambito specialistico in modo che il paziente possa essere preso a carico il

più presto possibile. Dal punto di vista dell’obiettività, segnaliamo

un’ipoestesia in C6, in parte anche il C7/C8 a ds ed una netta ipotrofia del

trapezio a ds. (…)” (doc. B/1);

● il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 30 aprile 2009

indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. B/2) – rilevato che “(…) la

misura si è purtroppo rilevata inefficace e personalmente mi appare meno

ergonomica che la postura anteriore (vedi anche documentazione fotografica

prodotta dal paziente). Il decorso, benché nel contesto molto favorevole, non

ha per ora permesso se non per un breve intervallo di prova di alcuni giorni

durante il quale aveva avuto un rapido deteriorarsi della sintomatologia algica,

una ripresa dell’attività professionale ad una capacità lavorativa superiore al

50%. Gli ulteriori tentativi d’adattamen-to, messi a punto dal paziente stesso,

non hanno finora permesso di aumentare la tolleranza sul posto di lavoro. Il

paziente necessita di frequenti interruzioni alfine di diminuire la tensione sulla

muscolatura cervico-brachiale ed attenuare la componente del dolore reattivo.

(…)” – ha attestato che “(…) dall’approfondimento anamnestico e della

valutazione oggettiva, debbo ritenere che nonostante un’evoluzione molto

favorevole per il quadro clinico preesistente, il paziente risulta oggi

ancora incapace al lavoro in una forma del 50% nella sua attività di

lucidatore. Anche in considerazione della volontà del paziente di

proseguire in quest’attività e della sua volontà anche di ricercare ulteriori

soluzioni alternative per aumentare la sua capacità professionale, non posso

che confermare che le misure ed i provvedimenti d’integrazione professionale

proposti dell’Ufficio AI siano stati sino ad oggi insufficienti ed inefficaci. Consiglio

di richiedere di affidare al Servizio di ergoterapia della Croce Rossa Svizzera

di __________, un incarico di procedere ad un’approfondita rivalutazione delle

possibilità di miglioramento dell’ergonomia di lavoro nella sua attuale

professione, nell’intenzione sul medio termine, di poter ulteriormente

aumentare la capacità lavorativa. Con una storia anamnestica di deficit di

Vitamina B12, corporatura snella, mi appare in particolare importante

raccomandare di evitare ogni futuro appoggio dei gomiti su superfici rigide, in

quanto queste misure potrebbero favorire l’insorgenza di una neuropatia da

compressione nei siti esposti, in particolare al solco cubitale sull’ulnare. Al

momento, considerato che non sono neppure trascorsi 12 mesi dal secondo intervento

di chirurgia del rachide cervicale, mi appare prematuro potersi esprimere in

forma definitiva sulla capacità lavorativa del paziente. (…)”;

Ritenuto

che il dr. __________, nel rapporto 20 novembre 2008

all’intenzione della __________ (doc. AI 31/6-9), aveva solo ipotizzato una

ripresa dell’attività lavorativa al 100% dal 1. gennaio 2009, considerate le

valutazioni dell’assicurato e del medico SMR e, soprattutto, vista la contraddittorietà dei certificati medici suesposti, questo

Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non

poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità che l’assicurato, dopo

le misure addottate, si fosse convenientemente reintegrato nella sua abituale

attività senza subire alcun danno economico.

2.8. Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:

o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere

personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560.

L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio

secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se

necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In

una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua

pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 – che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché appuri i motivi per i quali i quali la ditta __________ ha disdetto il

rapporto di lavoro con effetto al 31 luglio 2009 e faccia esperire al più

presto i necessari accertamenti medici al fine di chiarire se e in quale misura

effettivamente l’assicurato si era reintegrato nella sua abituale attività e

quale è stata l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nella sua e in

un’attività adeguata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministra-zione si determinerà

nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- andrebbero poste a carico

dell’Ufficio AI. Vista la particolarità del presente caso il TCA rinuncia

eccezionalmente a procedere in questo senso.

Per

quanto riguarda invece le spese di fr. 200.-- accollate con la decisione 20

aprile 2009 (I, inc. 32.2009.55) la relativa fattura è stata annullata (XII).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda

come indicato al consid. 2.8.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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