32.2009.65
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24 agosto 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2009.65
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, TCA
Titolo:
Assicurato con diritto ad un quarto di rendita, aumentato a rendita intera. Contestazione (parzialmente accolta in giudizio) del momento in cui è stato fatto risalire il rilevante peggioramento dello stato di salute, causa dell'aumento del grado d'invalidità
CURE A DOMICILIO
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.65
BS/gm
Lugano
24 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1949, precedentemente attivo quale capo-muratore, nel giugno 2007 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Dopo
aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di
decisione 25 settembre 2008 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007. A seguito delle osservazioni
presentate da quest’ultimo al succitato progetto di decisione, dopo aver
eseguito un esame medico presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con
decisione 12 febbraio 2009 l’amministrazione, confermato il diritto alla mezza
rendita, ha aumentato il grado d’invalidità al 100% con diritto ad una rendita
intera dal 1° marzo 2009, ossia tre mesi successivi al peggioramento duraturo dello
stato di salute, rispettivamente della capacità al guadagno, accertato nel
dicembre 2008 (doc. AI 69 e 70).
1.2. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1ha inoltrato il
presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il diritto a percepire,
oltre alla mezza rendita dal 1° gennaio 2007, una rendita intera dal 1° settembre
2008. Sostenendo come l’avvenuto peggioramento della situazione valetudinaria sia
avvenuto già nel giugno 2008, egli ha in particolare rilevato:
" (...)
Dalla documentazione medica già prodotta agli atti un
progressivo peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 è da far
risalire al mese di giugno 2008, ossia successivamente alla prima perizia SAM
eseguita giustamente nel mese di giugno 2008. Ed è proprio a seguito di questo
peggioramento che il ricorrente ha poi eseguito tutta una serie di esami,
iniziati tra il mese di agosto e settembre 2008 (cfr. Doc. C-I), esami che hanno
confermato il peggioramento del suo stato di salute.
Le valutazioni fatte in seguito, in occasione della
visita reumatologica da parte del SMR in data 10.12.2008, confermano, a loro
volta, non solo un progressivo peggioramento intervenuto nello stato di salute
del ricorrente dal mese di giugno 2008 che "appare giustificato
soprattutto da un'ingravescente polineuropatia diabetica" (cfr. rapporto
SMR del 10.12.2008) già identificata nel settembre 2008 dal Dr. __________, ma
pure che questo peggioramento lo rende inabile nella misura del 100% in qualsivoglia
attività professionale.
Non ci è dunque chiaro per quale motivo il medico del
SMR conclude in seguito:
"(...) Risultano medicalmente giustificate le
incapacità lavorative documentate fino alla data odierna. Dalla data odierna
l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa in ogni attività
lucrativa. Non sono proponibili provvedimenti medici o chirurgici che possano
portare beneficio nella capacità funzionale complessiva" (cfr. rapporto
SMR del 10.12.2008).
La documentazione medica prodotta conferma un
peggioramento dello stato di salute del ricorrente già a far data dal mese di
giugno 2008, in effetti, gli esami effettuati tra il mese di agosto e settembre
2008 attestano di un avvenuto e progressivo peggioramento. Il medico del SMR
stesso parla di un progressivo peggioramento dello stato di salute dal mese di
giugno 2008. Risulta dunque giustificata un'inabilità lavorativa completa in
qualsivoglia attività lavorativa già a far data dal mese di giugno 2008.
(...)" (Doc. I)
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Confermando
la valutazione del SMR, l’amministrazione ha ribadito che il peggioramento
dello stato di salute dell’assicurato, con ripercussioni sulla sua residua
capacità lavorativa, è da far risalire al mese di dicembre 2008.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002)
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il peggioramento delle condizioni di salute, giustificante
l’erogazione di una rendita intera, risale al dicembre 2008, così come deciso
dall’Ufficio AI con la decisione impugnata, oppure al mese di giugno
2008, come postulato dall’insorgente. Nel primo caso l'aumento della rendita inizierebbe
il 1° marzo 2009 (tre mesi dopo la modifica dello stato valetudinario; art. 88a
cpv. 2 OAI); nella seconda ipotesi il 1° settembre 2008. Pacifico è il diritto
ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 pag. 182, 1990 pag. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza –
di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,
ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata
nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione pluridisciplinare presso
il SAM. Dal referto 9 giugno 2008 (doc. AI 29) risulta che i periti, dopo aver
esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le
constatazioni obiettive, dopo aver fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne hanno concluso che l’assicurato presenta un’incapacità
del 50% nell’originaria attività lucrativa e del 20% in attività adeguate.
Con
le osservazioni 27 ottobre 2008 al progetto di decisione, l’insorgente, con
l’intento di documentare un peggioramento delle proprie condizioni di salute,
ha prodotto diversi atti medici (doc. AI 51).
In
data 10 dicembre 2008 il dr. __________ del SMR, presa in visione la nuova
documentazione prodotta, ha visitato l’assicurato, concludendo come segue:
" (...)
Assicurato di 61 anni in condizioni generali
compromesse. Assicurato con diabete mellito complicato da polineuropatia
sensitiva distale simmetrica. Alterazioni degenerative plurisegmentali al
rachide cervicale e lombare. Disturbi statici del rachide. Sindrome da
impingement prevalente alla spalla destra. Deterioramento cognitivo definito di
grado lieve. Rispetto alla valutazione SAM del giugno 2008 non è possibile un
confronto dettagliato della obiettività reumatologica del rachide e del cingolo
scapolare. La storia clinica e la documentazione presente nel dossier
permettono comunque di stabilire un progressivo peggioramento delle condizioni
generali reumatologiche-internistiche dell'assicurato dal giugno 2008 ad oggi.
Nella perizia SAM a pagina 13 nello status generale viene descritta elevazione
della spalla ridotta per dolori a livello del muscolo trapezio. Ad oggi l'assicurato
presenta una sindrome da impingement più evidente alla spalla destra con
impossibilità all'elevazione dell'arto al di sopra del piano orizzontale. La
perizia SAM del giugno 2008 a pagina 14 nella descrizione dello stato generale
indica estremità inferiori: Lasègue negativo. Ad oggi il Lasègue risulta
positivo 60° bilateralmente. La perizia SAM indicava prova tallone-ginocchio
lenta, oggi tale prova non è possibile per sintomatologia dolorosa. La perizia
SAM indicava riflessi Achillei plantari normali, oggi l'Achilleo bilateralmente
risulta ipovalido. Tale peggioramento clinico risulta giustificato soprattutto
da un'ingravescente polineuropatia diabetica.
(...)
Risultano medicalmente giustificate le incapacità
lavorative documentate fino alla data odierna. Dalla data odierna l'assicurato
presenta una completa incapacità lavorativa in ogni attività lucrativa. Non
sono proponibili provvedimenti medici o chirurgici che possano portare beneficio
nella capacità funzionale complessiva.
Si somministra all'assicurato test SF 36 con referto allegato
e test ODI con referto di 50%. Si prende visione della valutazione neurologica
eseguita il 10.12.2008 dal Dr. __________ che in accordo con quanto
obiettivamente oggi valutato, ritiene attualmente l'assicurato inabile nella
misura del 100% per qualsiasi attività lucrativa. (...)" (Doc. AI 60-11)
2.6. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF), è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni
mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26
agosto 2004 consid. 5, STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V
160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28
novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
2.7. Ritornando
al caso in esame, va innazitutto rilevato che sucessivamente
alla perizia del SAM si è verificata una modifica dello stato di salute.
Nella
già citata valutazione 10 dicembre 2008 il medico SMR, dopo la visita
dell’assicurato, ha riscontrato “un progressivo peggioramento delle
condizioni generali reumatologiche-internistiche dell’assicurato dal giugno
2008” (cfr. consid. 2.5.). Del resto, questo peggioramento è fra l’altro
evincibile dal rapporto 10 settembre 2008 del dr. __________, specialista in
reumatologia, il quale ha in particolare riscontrato una problematica alla
spalla destra (doc. AI 52-7) e da quello datato 9 settembre 2008 del dr. __________
che ha evinto un sospetto di claudicatio spinale per canale spinale stretto
L2/3 e L3/4. Il dr. __________ ha infine sottolineato che “tale peggioramento
clinico risulta giustificato soprattutto da un’ingravescente polineuropatia
diabetica”. In questo senso, nel rapporto 17 settembre 2008 il dr. __________,
neurologo all’Ospedale __________, ha ritenuto che le anomalie neuropsicologiche
“s’iscrivono nell’ambito di una problematica degenerativa (verosimilmente
dissociabile dal diabete) difficile da inquadrare in un quadro diagnostico ben
preciso (MCI, iniziale AD?)” (doc. AI 52-6). Nel successivo rapporto 10
dicembre 2008 all’Ufficio AI, il citato specialista ha evidenziato un
aggravamento dei problemi neuropsicologici e dei disturbi periferici legati al
diabete (doc. AI 61-1). Ora, se nel medesimo rapporto il dr. __________ ha
ritenuto l’assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività, valutazione
condivisa dal SMR, ciò non vuol dire che il rilevante peggioramento sia avvenuto
solo nel mese di dicembre 2008. Infatti, nei summenziati referti specialistici di
settembre 2008 sono stati oggettivamente riscontrati cambiamenti d’ordine reumatologico
e neurologico. Non giustificato è inoltre anticipare tale momento al giugno
2008, come richiesto dall’insorgente, poiché il peggioramento dello stato di
salute non era presente durante la perizia SAM svolta nell’aprile 2008 (il
referto è del 9 giugno 2008). Per questi motivi, il rilevante cambiamento dello
stato di salute, con conseguente aumento dell’incapacità al guadagno, è da far
risalire al mese di settembre 2008.
Pertanto,
stante quanto sopra, l’aumento della rendita è da far risalire
al 1° dicembre 2008, vale a dire, come prescritto dall’art. 88a cpv. 2 OAI, tre
mesi dopo il rilevante peggioramento dello stato valetudinario del ricorrente.
In
parziale accoglimento del ricorso, la decisione contestata va riformata nel senso
che l’insorgente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007 ed una
rendita intera dal 1° dicembre 2008.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 50.-- che vanno a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 12 febbraio 2009 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto
ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007 e ad una rendita intera dal 1° dicembre
2008.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a
carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI
verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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