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Decisione

32.2009.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 agosto 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,

ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata

nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione pluridisciplinare presso

il SAM. Dal referto 9 giugno 2008 (doc. AI 29) risulta che i periti, dopo aver

esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le

constatazioni obiettive, dopo aver fatto capo a tre consultazioni

specialistiche esterne hanno concluso che l’assicurato presenta un’incapacità

del 50% nell’originaria attività lucrativa e del 20% in attività adeguate.

Con

le osservazioni 27 ottobre 2008 al progetto di decisione, l’insorgente, con

l’intento di documentare un peggioramento delle proprie condizioni di salute,

ha prodotto diversi atti medici (doc. AI 51).

In

data 10 dicembre 2008 il dr. __________ del SMR, presa in visione la nuova

documentazione prodotta, ha visitato l’assicurato, concludendo come segue:

" (...)

Assicurato di 61 anni in condizioni generali

compromesse. Assicurato con diabete mellito complicato da polineuropatia

sensitiva distale simmetrica. Alterazioni degenerative plurisegmentali al

rachide cervicale e lombare. Disturbi statici del rachide. Sindrome da

impingement prevalente alla spalla destra. Deterioramento cognitivo definito di

grado lieve. Rispetto alla valutazione SAM del giugno 2008 non è possibile un

confronto dettagliato della obiettività reumatologica del rachide e del cingolo

scapolare. La storia clinica e la documentazione presente nel dossier

permettono comunque di stabilire un progressivo peggioramento delle condizioni

generali reumatologiche-internistiche dell'assicurato dal giugno 2008 ad oggi.

Nella perizia SAM a pagina 13 nello status generale viene descritta elevazione

della spalla ridotta per dolori a livello del muscolo trapezio. Ad oggi l'assicurato

presenta una sindrome da impingement più evidente alla spalla destra con

impossibilità all'elevazione dell'arto al di sopra del piano orizzontale. La

perizia SAM del giugno 2008 a pagina 14 nella descrizione dello stato generale

indica estremità inferiori: Lasègue negativo. Ad oggi il Lasègue risulta

positivo 60° bilateralmente. La perizia SAM indicava prova tallone-ginocchio

lenta, oggi tale prova non è possibile per sintomatologia dolorosa. La perizia

SAM indicava riflessi Achillei plantari normali, oggi l'Achilleo bilateralmente

risulta ipovalido. Tale peggioramento clinico risulta giustificato soprattutto

da un'ingravescente polineuropatia diabetica.

(...)

Risultano medicalmente giustificate le incapacità

lavorative documentate fino alla data odierna. Dalla data odierna l'assicurato

presenta una completa incapacità lavorativa in ogni attività lucrativa. Non

sono proponibili provvedimenti medici o chirurgici che possano portare beneficio

nella capacità funzionale complessiva.

Si somministra all'assicurato test SF 36 con referto allegato

e test ODI con referto di 50%. Si prende visione della valutazione neurologica

eseguita il 10.12.2008 dal Dr. __________ che in accordo con quanto

obiettivamente oggi valutato, ritiene attualmente l'assicurato inabile nella

misura del 100% per qualsiasi attività lucrativa. (...)" (Doc. AI 60-11)

2.6. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF), è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza

dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni

mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26

agosto 2004 consid. 5, STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

2.7. Ritornando

al caso in esame, va innazitutto rilevato che sucessivamente

alla perizia del SAM si è verificata una modifica dello stato di salute.

Nella

già citata valutazione 10 dicembre 2008 il medico SMR, dopo la visita

dell’assicurato, ha riscontrato “un progressivo peggioramento delle

condizioni generali reumatologiche-internistiche dell’assicurato dal giugno

2008” (cfr. consid. 2.5.). Del resto, questo peggioramento è fra l’altro

evincibile dal rapporto 10 settembre 2008 del dr. __________, specialista in

reumatologia, il quale ha in particolare riscontrato una problematica alla

spalla destra (doc. AI 52-7) e da quello datato 9 settembre 2008 del dr. __________

che ha evinto un sospetto di claudicatio spinale per canale spinale stretto

L2/3 e L3/4. Il dr. __________ ha infine sottolineato che “tale peggioramento

clinico risulta giustificato soprattutto da un’ingravescente polineuropatia

diabetica”. In questo senso, nel rapporto 17 settembre 2008 il dr. __________,

neurologo all’Ospedale __________, ha ritenuto che le anomalie neuropsicologiche

“s’iscrivono nell’ambito di una problematica degenerativa (verosimilmente

dissociabile dal diabete) difficile da inquadrare in un quadro diagnostico ben

preciso (MCI, iniziale AD?)” (doc. AI 52-6). Nel successivo rapporto 10

dicembre 2008 all’Ufficio AI, il citato specialista ha evidenziato un

aggravamento dei problemi neuropsicologici e dei disturbi periferici legati al

diabete (doc. AI 61-1). Ora, se nel medesimo rapporto il dr. __________ ha

ritenuto l’assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività, valutazione

condivisa dal SMR, ciò non vuol dire che il rilevante peggioramento sia avvenuto

solo nel mese di dicembre 2008. Infatti, nei summenziati referti specialistici di

settembre 2008 sono stati oggettivamente riscontrati cambiamenti d’ordine reumatologico

e neurologico. Non giustificato è inoltre anticipare tale momento al giugno

2008, come richiesto dall’insorgente, poiché il peggioramento dello stato di

salute non era presente durante la perizia SAM svolta nell’aprile 2008 (il

referto è del 9 giugno 2008). Per questi motivi, il rilevante cambiamento dello

stato di salute, con conseguente aumento dell’incapacità al guadagno, è da far

risalire al mese di settembre 2008.

Pertanto,

stante quanto sopra, l’aumento della rendita è da far risalire

al 1° dicembre 2008, vale a dire, come prescritto dall’art. 88a cpv. 2 OAI, tre

mesi dopo il rilevante peggioramento dello stato valetudinario del ricorrente.

In

parziale accoglimento del ricorso, la decisione contestata va riformata nel senso

che l’insorgente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007 ed una

rendita intera dal 1° dicembre 2008.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 50.-- che vanno a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 12 febbraio 2009 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto

ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007 e ad una rendita intera dal 1° dicembre

2008.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a

carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI

verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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