32.2009.67
Decisione di non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile un rilevante peggioramento dello stato di salute psichico
24 agosto 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2009.67
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, TCA
Titolo:
Decisione di non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile un rilevante peggioramento dello stato di salute psichico
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.67
BS/lb
Lugano
24 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione 6 settembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di prestazioni di RI 1, classe 1969, poiché, sulla base degli accertamenti medici
(perizia psichiatrica della dr.ssa __________) ed economici, egli non presentava
un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 49-1). La decisione amministrativa
è stata confermata con STCA 27 agosto 2008 (inc. 31.2006.142; doc. AI 73-1). La
sentenza è divenuta definitiva, non essendo stata contestata.
1.2. Nel
mese di settembre 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni,
facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 78-1).
Con
decisione 13 febbraio 2009, preavvisata il 30 settembre 2008, l’Ufficio AI non
è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente
motivazione:
"
(...)
Lei ha nuovamente inoltrato una richiesta per Rendita.
Con sentenza del 27.08.2007 il Tribunale ha sentenziato
un rifiuto di prestazioni alla sua precedente richiesta.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente
dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
Il servizio medico regionale, interpellato in merito e
al quale sono stati sottoposti gli atti acquisiti all’incarto, ribadisce che la
mancanza di un reinserimento professionale non dipende in prevalenza da motivi
medici. Lo stato di salute è reputato sostanzialmente invariato rispetto alla
valutazione precedente. (…)” (doc. AI 92)
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato ha chiesto al TCA un riesame della fattispecie,
rilevando in particolare di non essere stato convocato dall’AI per una visita
medica.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso.
L’amministrazione evidenzia come con la nuova domanda di prestazione non sia
stato dimostrato un cambiamento rilevante dello stato di salute, che sostanzialmente
rimane invariato.
1.5. Il
21 aprile 2009 l’insorgente ha ribadito la propria posizione, allegando uno
scritto del dr. __________ (doc. VI), già presentato durante la precedente
vertenza giudiziaria (cfr. consid. 1.1.). In data 24 aprile 2009 lo psichiatra
curante dell’assicurato ha inviato al TCA uno suo rapporto (doc. VIII).
L’Ufficio
AI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione (doc. X e X). Il 23
maggio 2005 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni a quanto scritto
dall’amministrazione (XV).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi
nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una
rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito
che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti
dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraus-setzungen der Rentenrevision in der Invaliden- versicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato
si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere
Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder
weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento della proprie condizioni di salute.
Innanzitutto,
questo TCA concorda con la valutazione 12 febbraio 2009 del SMR (Servizio
medico regionale dell’AI), ossia che i rapporti 3 ottobre 2008 del dr. __________,
psichiatra curante, e 3 gennaio 2009 del dr. __________, medico curante,
richiesti dall’Ufficio AI nell’ambito della procedura amministrativa, non
apportano validi elementi attestanti una modifica sostanziale dello stato di
salute (doc. AI 91-1). In particolare il rapporto dello psichiatra curante
riporta le note patologie d’ordine psichiatrico senza oggettivare un peggioramento
subentrato successivamente alla precedente decisione amministrativa (doc. AI 82-1).
Pendente
causa, l’insorgente ha trasmesso le risposte 18 luglio 2007 del dr. __________ al
TCA in merito alla sua perizia psichiatrica (privata) del 18 marzo 2006 (doc.VI).
Queste risposte, insieme alla perizia privata, sono state valutate nell’ambi-to
della procedura giudiziaria terminata con sentenza 27 agosto 2008 e quindi non sono
rilevanti ai fini di una nuova domanda di prestazioni.
In
data 24 aprile 2009 lo psichiatra curante ha inviato al TCA uno scritto.
Riportati i dati d’anamnesi familiari, personali e professionali già indicati
nella perizia della dr.ssa __________, il dr. __________ conclude:
"
(…)
Malgrado ulteriori perizie (Dr. __________) e
certificati del sottoscritto, contrastanti con le decisioni AI e senza
ulteriori valutazioni mediche da parte dell’AI, si conclude oggi con una non
entrata in materia che dal profilo medico non è adeguata.
La situazione clinica del paziente si è vieppiù
cristallizzata e aggravata con tratti paranoidi che si sommano vieppiù.
Un adeguato sostegno e aiuto nel senso di un
riconoscimento AI è attualmente non solo necessario ma indispensabile per
evitare ulteriori derive.(…)” (doc. VIII)
Anche
qui va detto che lo psichiatra curante non ha oggettivamente sostanziato un
rilevante peggioramento della componente psichica. La citata perizia (privata)
del dr. __________, come detto, è stata valutata da questa Corte nella sentenza
27 agosto 2007, passata in giudicato. Allora il TCA aveva ritenuto la perizia
della dr.ssa __________ (ordinata dall’Ufficio AI) più convincente, confermando
le conclusioni di quest’ultima in merito alla piena capacità lavorativa
dell’assicurato in attività adeguate (cfr. sentenza citata consid. 2.5). Nel summenzionato
scritto il dr. __________ riporta quale diagnosi, oltre al noto disturbo di
personalità, quella di ritardo mentale leggero a seguito di un IQ 69. Al
riguardo va fatto presente che, come si evince dalla STCA 27 agosto 2007, la
dr.ssa __________ aveva sostenuto che la diagnosi di ritardo mentale leggero
(IQ 69) posta dal dr. __________ non era giustificata dalle prove testitiche eseguite
(cfr. consid. 2.4 pag. 10 della sentenza; doc. AI 73-10). Infine, sempre nello
scritto 24 aprile 2007, il dr. __________ parla di un aggravamento della
situazione clinica con tratti paranoidi senza oggettivarla e descriverla.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico del ricorrente, il quale, come dal lui stesso ammesso, beneficia di
prestazioni dell’assistenza pubblica.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura
in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a
con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel
caso in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come da scritto 15 giugno
2009 dell’Ufficio __________ al TCA, beneficia di prestazioni dell’assistenza
pubblica dal 2005 (doc. XVIII).
Ritenuto
come il ricorso non appariva di primo acchito manifestatamente infondato, il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali
(cfr. STCA 13 febbraio 2008 nella casua S, inc. 32.2007.13), riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,
ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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