32.2009.68
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7 ottobre 2009Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2009.68
Data decisione, Autorità:
07.10.2009, TCA
Titolo:
La soppressione in via di riconsiderazione della mezza rendita all'A. non è giustificata sulla base del 53 cpv. 2 LPGA. L'agire dell'UAI può essere discutibile nella misura in cui non ha approfondito le attività leggere e adeguate che l'A. avrebbe potuto svolgere, ma non ha commesso errore manifesto
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 53 LPGA
art. 88bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.68
LG/DC/sc
Lugano
7 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 febbraio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1959, attiva in qualità di venditrice presso __________, in data 23 maggio 1990 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) per la persistenza dei dolori
lombari dopo un intervento di ernia discale L5/S1 (doc. AI 1-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 23
novembre 1990 ha attribuito all’assicurata una mezza rendita AI, a far tempo
dal 1° febbraio 1990 (doc. AI 13/1-2).
1.2. L’Ufficio AI
ha avviato nel mese di marzo 1991 una prima procedura di revisione (doc. AI
15-1) e confermato l’erogazione della mezza rendita all’assicurata (doc. AI 21-1).
Nelle
successive procedure di revisione la rendita è rimasta invariata con le
decisioni del 24 agosto 1993 (doc. AI 26-1), del 19 settembre 1995 (doc. AI 31-1),
del 9 dicembre 1997 (doc. AI 38-1) e del 22 agosto 2002 (55-1).
1.3. Nel mese di agosto
2005 l’UAI ha avviato una nuova procedura di revisione e con decisione dell’11
gennaio 2006 ha soppresso la rendita con effetto al 1° marzo 2006. L’UAI ha
infatti rilevato che l’assicurata lavorava 25 ore a settimana su 41 percependo
un reddito annuo lordo di fr. 26'953.-- che confrontato con quanto ella avrebbe
potuto percepire senza il danno alla salute (fr. 44'200.--) determinava una
perdita di guadagno del 39% (doc. AI 65-2).
1.4. A seguito
dell’opposizione del 10 febbraio 2006 dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, l’UAI ha predisposto l’esecuzione di una perizia reumatologica ad opera del
Dr. __________ (doc. AI 79-1) e una valutazione economica a cura della
consulente in integrazione professionale (doc. AI 86-1).
Con
decisione su opposizione del 25 ottobre 2006 l’UAI, dopo aver preso atto della
perizia specialistica e proceduto al raffronto dei redditi in attività consone
allo stato di salute dell’assicurata, essendo il grado d’invalidità del 7%, ha
respinto l’opposizione e confermato il precedente provvedimento (doc. AI 91-1).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il
quale con sentenza del 17 settembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato,
ha accolto il gravame e annullato la decisione rinviando gli atti all’amministrazione
“perché, effettuati i necessari accertamenti medici per stabilire
l’eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate presso gli
specialisti che l’hanno vista, si pronunci nuovamente e compiutamente sulla
revisione intrapresa nell’agosto 2005”
(decisione del 17 settembre 2007, inc. 32.2006.211, pag. 17).
Nella
sentenza viene inoltre precisato che “in sede di rinvio al perito andrà
tuttavia richiesto di specificare da quando esattamente l’assicurata va
ritenuta abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata e rispettosa dei
limiti funzionali posti.
L’Ufficio
AI dovrà pure interpellare i medici che si sono occupati dell’assicurata e
stabilire se, in quale misura e in quali epoche, essa andava o meno ritenuta
abile al lavoro in un’attività adeguata” (decisione
del 17 settembre 2007, inc. 32.2006.211, pag. 19).
1.6. Esperiti gli
accertamenti medici del caso, in particolare una perizia reumatologica ad opera
del Dr. __________ (doc. AI 113-1) e interpellato il medico curante Dr. __________
(doc. AI 105-1, 110-1), l’UAI con decisione del 16 febbraio 2009 (doc. AI
127-1), preavvisata con progetto del 12 maggio 2008 (doc. AI 117-1) , in
applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, ha confermato la soppressione della
rendita essendo il grado d’invalidità del 7%.
1.7. Contro questa
decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione del 16
febbraio 2009 (doc. I).
L’assicurata
ha contestato l’agire dell’Ufficio AI che nella decisione impugnata non avrebbe
sanato il vizio della decisione precedentemente annullata dal TCA. In
particolare, la determinazione da quando sarebbe presente la capacità lavorativa
totale in attività adeguate di RI 1 “…è il risultato di considerazioni
ipotetiche, arbitrarie e in netto contrasto con le risultanze
agli atti. Le conclusioni dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità si
fondano su conclusioni a posteriori prive di un’anamnesi della paziente e
pertanto senza accertamenti diretti oggettivi del suo stato di salute ”
(doc. I).
A mente
dell’insorgente è del tutto arbitrario considerare che il modo di procedere
dell’amministrazione a suo tempo non sia stato corretto. Nel 2005 i medici
interpellati avevano ritenuto la situazione immutata ed escluso che RI 1 potesse
svolgere altre mansioni. La possibilità per la ricorrente di svolgere altre
attività rispetto a quella di venditrice è sempre stata oggetto di esame nel
contesto delle decisioni precedenti. Dal 1990 non vi è stato alcun cambiamento
importante dello stato di salute della ricorrente, ciò che non giustifica
neppure - secondo l’avv. RA 1 - l’applicazione dell’art. 53 LPGA non essendovi
alcun indizio per ritenere le precedenti decisioni manifestamente errate (doc.
I).
L’assicurata
ha inoltre evidenziato che dalla fine di gennaio 2006 è stata costretta a
ridurre la propria attività lavorativa a 20.50 ore alla settimana, a causa di
un evidente peggioramento del suo stato di salute che l’UAI – a mente
dell’insorgente – non ha minimamente considerato. Confrontando dunque quanto
l’assicurata potrebbe percepire senza il danno alla salute con quanto
percepisce attualmente (fr. 22'750.-- annui), ella avrebbe diritto ad una mezza
rendita d’invalidità come in precedenza (doc. I).
1.8. L’UAI, in
risposta, si è riconfermato nel proprio provvedimento asserendo che in sede di
prima attribuzione della rendita il grado d’invalidità dell’assicurata era
stato determinato tenendo conto unicamente dell’inabilità lavorativa
medico-teorica del 50% nella professione di venditrice, invece di esaminare se ella,
esercitando un’attività sostitutiva, fosse in grado di valorizzare la propria
capacità lavorativa residua (doc. IV).
Essendo
l’assicurata abile al lavoro al 100% in attività adeguate ed avendo la
consulente in integrazione professionale riconosciuto una riduzione del 15%,
dal raffronto dei redditi non emerge un’incapacità al guadagno giustificante
l’erogazione di una rendita (doc. IV).
1.9. In sede di
replica il rappresentante dell’assicurata si è riconfermato nelle proprie
argomentazioni circa il manifesto arbitrio nel quale sarebbe incorsa
l’amministrazione con la decisione impugnata (doc. VIII).
L’insorgente
ha inoltre contestato il calcolo del grado d’invalidità eseguito
dall’amministrazione che non avrebbe considerato il raffronto dei redditi
eseguito nel 1990, bensì ammettendo il 2006 quale anno determinante. Secondo
l’assicurata la decisione impugnata va annullata, in quanto l’UAI non poteva
fondare la riconsiderazione su una giurisprudenza sviluppata successivamente al
1990 (doc. VIII).
1.10. In duplica
l’UAI si è riconfermato nella decisione impugnata ribadendo le proprie
argomentazioni di risposta (doc. X).
1.11. Con scritto
del 10 giugno 2009 il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’edizione dal
Dr. __________ dell’intero incarto riguardante la propria patrocinata (doc.
XIV)
Il
doc. XIV è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a statuire se, a ragione, l`Ufficio AI ha soppresso, in via di
riconsiderazione, dal 1° marzo 2006, la mezza rendita d’invalidità riconosciuta
all’assicurata dal 1° febbraio 1990.
Pacifico
è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17
LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b),
poiché nel frattempo lo stato di salute dell’assicurata non ha subito alcuna
modifica rilevante. Il perito Dr. __________ nel referto del 22 gennaio 2008,
ripreso poi dal medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 116-1), ha rilevato
che:
"
(…)
Visto che sul piano oggettivo - funzionale, la
patologia al rachide lombare all'ultima visita del 6.9.2006, non era
sostanzialmente cambiata rispetto alla visita peritale precedente dell'
1.10.1990 e che alla visita peritale odierna non riscontro uno stato di salute,
per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, sostanzialmente
mutato, rispetto alla visita precedente del 6.9.2006, l'attuale capacità
lavorativa é sovrapponibile a quella giudicata
il
6.9.2006 e applicabile dall'ultima visita
peritale dell' 1.10.1990."
(doc. AI 113-1)
Nella
decisione impugnata (doc. AI 127-2), l’UAI ha così motivato la soppressione
della rendita:
"
(…)
Bisogna quindi confermare che in sede di prima
attribuzione di rendita l’amministrazione era incorsa in un errore,
determinando il grado d’invalidità unicamente tenendo conto dell’inabilità
lavorativa del 50% quale venditrice e non della totale capacità lavorativa in
attività adeguate.
In tale senso giusta l’art. 53 LPGA le decisioni
e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cpv. 1). L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza (cpv. 2). L’Ufficio AI può riconsiderare la sua decisione
se essa è sicuramente errata perché contraria alle prescrizioni legali o alla
giurisprudenza costante dei tribunali oppure perché si basa su circostanze di
fatto inesatte o incomplete.
Preso atto quindi di tutta la documentazione agli
atti assunta in precedenza e dopo la sentenza TCA del 17 settembre 2007,
l’amministrazione deve confermare che la mezza rendita era stata concessa a
torto in quanto se si fosse proceduto correttamente con un confronto dei
redditi il grado AI effettivo sarebbe risultato essere pari al 7% come da
calcolo precedentemente esposto. A questo punto è quindi ininfluente se
l’attività svolta di venditrice risulta essere esigibile unicamente al 50%
(come effettivamente attestato dal perito) anziché al 60%”. (doc. AI 127-2).
2.3. L'art. 53
LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
Fatti
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;
STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005
nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3
maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi
citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è
segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto
(STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).
In una
sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato
manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva
riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,
nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa
del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie
sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere
l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di
cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare
se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
Anche
nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto
l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al
lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una
rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era
stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere
alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.
Giusta
l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa
in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (lett. a).
Essa può
però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica
del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)
(Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione
necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La
riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene
quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro
futuro, eccezion fatta per
i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual
caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF
110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure
stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. A seguito
della sentenza del 17 settembre 2007 (inc. no. 32.2006.211), l’UAI ha
interpellato il Dr. __________, FMH in medicina generale, chiedendo un rapporto
dove si quantifichi, in quale misura e in quali epoche l’assicurata era
ritenuta abile al lavoro in attività adeguata (doc. AI 105-1).
Il Dr. __________
ha fornito la seguente presa di posizione:
"
rispondo alla sua lettera del 28.11.2007.
Riferendomi ai punti 2.10 e 2.11 della sentenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni lei mi chiede le epoche nelle quali l'assicurata "abile al
lavoro al 100% in un'attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali
posti."
(citazione della sentenza, pagina 19).
Premetto che l'assicurata non ha una formazione
professionale completa e ha seguito sempre solo corsi interni. Da decenni
lavora nella vendita alimentare. Partiamo dunque dalla premessa che tutte le altre
considerazioni hanno puramente valore teorico e non pratico.
Ricordo che ora lavora nella vendita alla __________
dove riesce abbastanza bene ad assumersi piuttosto i lavori leggeri, delegando
quelli più pesanti alle sue colleghe. Ricordo ugualmente che la paziente, dopo
una mezza giornata di lavoro, va a casa e deve sdraiarsi sul divano per diverse
ore. Non da dimenticare che assume in pratica ogni giorno dell'Irfen come
analgesico.
Anche ipotizzando un lavoro ancora più leggero di
quello che già sta facendo non vedo come l'abilità lavorativa potrebbe essere
aumentata. Siccome già adesso evita (grazie alla disponibilità della __________)
lavori piuttosto pesanti, anche in un futuro avrà dei dolori e dopo ½ giornata
dovrà andare a sdraiarsi. Anche immaginandomi un lavoro nel settore terziario
che di solito dà molto meno possibilità di cambiare le posizioni (segretaria)
non vedo un guadagno in termine da abilità lavorativa.
Come medico curante sono convinto che al momento
sia raggiunto l'equilibrio ottimale. Vedo difficile in una donna di 48 anni,
senza formazione compiuta in qualsiasi campo di lavori leggeri, che si possa
raggiungere un grado di integrazione lavorativo maggiore di quello attuale. (Doc.
AI 110-1)
L’UAI ha
inoltre predisposto un accertamento medico ambulatoriale presso il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, il quale nella perizia del 22 gennaio 2008, dopo
aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni
oggettive, ha posto la seguente valutazione:
"
(…)
La signora RI 1, nata
il 4.5.1959, __________, da me da ultimo peritata il 6.9.2006, mi viene
ripresentata per una visita di decorso; il 6.9.2006 riferiva dolori cervicali a
destra girando la testa, pesantezza cervicale stando seduta prolungatamente,
formicolii diffusi alle dita delle mani, sensazione di scosse al gomito destro,
dolori localizzati al gomito radiale a sinistra. Ora riferisce dolori piuttosto
scapolari, meteodipendenti, proiettanti verso la regione omerale, in aumento
girando la testa verso destra; la mobilità cervicale risultava libera, come
pure ora, ai movimenti passivi in ogni direzione; si riconferma la presenza di
epicondilopatie omeroradiali dalle due parti, assenti deficit cervicoradicolari;
il 6.9.2006, avevamo realizzato una radiografia della colonna cervicale, alla
quale si notavano minime alterazioni degenerative ai sensi di un'uncartrosi e
spondilosi C5/6. Sempre alla visita peritale precedente del 6.9.2006,
l'assicurata lamentava dolori toracolombari prevalentemente lombari, irradianti
dorsali fino al tallone nella gamba sinistra, in aumento in posizioni statiche,
deambulando in salita, le lombalgie attualmente descritte irradianti dorsali
nella coscia sinistra fino al ginocchio sinistro, sono simili a quelle
descritte durante la visita peritale precedente, come pure la mobilità del
rachide lombare con allora uno Schober a 10/13,5 cm, rimasto uguale alla visita
odierna a 10/13,5 cm, per una distanza dita-suolo anteriore il 6.9.2006 a 30 cm, ora a 28 cm, si riconferma assente il riflesso achilleo a sinistra; la radiografia della
colonna lombare del 6.9.2006 evidenziava una minima condrosi L4/5, lievemente
progressiva rispetto alle lastre precedenti del 6.3.1989, una condrosi L5/S 1
rimasta uguale a quella notata il 6.3.1989; da notare che dall'ultima visita
peritale del 6.9.2006, non sono più state realizzate radiografie della colonna
vertebrale. `De novo', rispetto alla visita precedente del 6.9.2006, constato
12 su 18 punti fibromialgici positivi, che, come tali, definiscono la diagnosi
di sindrome fibromialgica generalizzata.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome
toracolombospondilogena cronica sinistra, con possibile componente radicolare
irritativa S 1 in esito da discectomia L5/S 1 a sinistra il 20.9.1989, alterazioni degenerative del rachide lombare (spondilosi laterale a destra L2/3, minima
condrosi L4/5, condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5 e L5/S1), disturbi
statici del rachide (appiattimento della lombare, scoliosi sinistroconvessa
dorsale, destroconvessa lombare compensata) / decondizionamento muscolare,
sindrome cervicovertebrale in minime alterazioni degenerative della colonna
cervicale (spondilosi ed uncartrosi C5/6), sbilancio muscolare, epicondilopatia
omeroradiale bilaterale, sindrome fibromialgica generalizzata.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un' attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua, descritta nell'allegato.
Visto che sul piano oggettivo - funzionale, la
patologia al rachide lombare all'ultima visita del 6.9.2006, non era
sostanzialmente cambiata rispetto alla visita peritale precedente dell'
1.10.1990 e che alla visita peritale odierna non riscontro uno stato di salute,
per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, sostanzialmente
mutato, rispetto alla visita precedente del 6.9.2006, l'attuale capacità
lavorativa é sovrapponibile a quella giudicata il
6.9.2006 e applicabile dall'ultima visita
peritale dell' 1.10.1990.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 con un rendimento massimo del
100 %, a decorrere dall' 1.10.1990.
Sempre a decorrere dal 1990, giudico l'assicurata,
nella sua ultima ed attuale attività lavorativa principale come venditrice
presso il reparto frutta e verdura del negozio __________, funzione svolta in
posizione eretta con necessità di sollevamento pesi fino a 14 kg, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati, abile al lavoro nella misura del 50 %.
Rispondo alle vostre domande:
A. Basi cliniche
1. Anamnesi
Vedasi quanto precede.
Considerandi
2.
Dati soggettivi dell'assicurato
Vedasi quanto precede.
3.
Constatazioni obiettive
Vedasi quanto precede.
4.
Diagnosi
Sindrome toracolombospondilogena cronica
sinistra, con possibile componente radicolare irritativa S 1 in
- Esito da discectomia L5/S 1 a sinistra il 20.9.1989
- Alterazioni degenerative del rachide lombare (spondilosi laterale
a destra L2/3, minima condrosi L4/5, condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5
e L5/S1)
- Disturbi statici del rachide (appiattimento della lombare,
scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare compensata) /
decondizionamento muscolare
Sindrome cervicovertebrale in
- Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale
(spondilosi ed uncartrosi C5/6)
-
Sbilancio muscolare
Epicondilopatia omeroradiale bilaterale
Sindrome fibromialgica generalizzata
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale
residua, descritta nell'allegato.
Visto che sul piano oggettivo- funzionale, la
patologia al rachide lombare all'ultima visita del 6.9.2006, non era
sostanzialmente cambiata rispetto alla visita peritale precedente dell'
1.10.1990
e che alla visita peritale odierna non riscontro uno stato di salute,
per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, sostanzialmente
mutato, rispetto alla visita precedente del 6.9.2006, l'attuale capacità
lavorativa è sovrapponibile a quella giudicata il 6.9.2006 e applicabile
dall'ultima visita peritale dell' 1.10.1990.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 con un rendimento massimo del
100.
%, a decorrere dall' 1.10.1990.
Sempre a decorrere dal 1990, giudico
l'assicurata, nella sua ultima ed attuale attività lavorativa principale come
venditrice presso il reparto frutta e verdura del negozio __________, funzione
svolta in posizione eretta con necessità di sollevamento pesi fino a 14 kg, a seguito dei limiti funzionali e
di carico menzionati, abile al lavoro nella misura del 50 %. (Doc. AI 113/5-8)
2.6
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant,
pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a
établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins
du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Una
decisione è manifestamente errata "wenn kein vernünftiger Zweifel daran
möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger
Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393
oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997,
S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem
eingangs Gesatgen (Erw. 1.2. hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich
bei Verfügungserlass präsentierte." (sentenza H 97/03 del 10
settembre 2003, sottolineatura del redattore).
In
una sentenza 9C_332/2008 del 19 febbraio 2009 il Tribunale federale ha
ricordato come:
" Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste,
de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant
sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations
de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un
examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains
de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts
9C_221/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.2,9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid.
2,9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06
du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).” (sottolineature del redattore)
Nella
sentenza 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 l’Alta Corte aveva rilevato:
"
(…) le fait d’autre part que l’office AI se soit
borné à reprendre le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par le corps
médical, sans chercher concrètement à savoir – en violation du droit (ATF 114 V
310.
consid. 3c p. 314) - quelles activités étaient exigibles de la part de
l’assuré compte tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu
réaliser dans une activité adaptée à son handicap, ne permet pas encore de
conclure au caractère manifestement erroné de la décision initiale de rente.
Pour pouvoir supprimer le droit à une rente par la voie de la reconsidération,
il convient bien plutôt d’établir – au regard de la situation de fait et de
droit de l’époque – qu’une évaluation correcte de l’invalidité aurait conduit à
un autre résultat que celui alors retenu (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007,
consid. 3.3 in fine et les
références; cf. également arrêt I 302/04 du 27 mars 2006, consid. 5.2.1 in
fine). En l’occurrence, le recourant ne tente nullement d’établir que le
résultat auquel il a abouti à l’époque était parfaitement insoutenable et
qu’une gestion diligente du dossier aurait conduit à la seule solution
réellement envisageable dans le contexte. Plutôt que de
procéder à une appreciation à la lumière des circonstances de fait et de droit
existant à l’époque de la decision initiale de rente, le recourant examine la
situation de l’assuré telle qu’elle se présentait au moment où la décision de
révision du droit à la rente a été rendue, puis transpose le résultat de son
évaluation à l’époque de la décision initiale de rente.”
In
un’altra sentenza 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 il TF ha sottolineato che:
" Ebenfalls nicht durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit dem
Argument, die IV-Stelle habe bei der Invaliditätsbemessung im Dezember 2002
unzulässigerweise von der Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf auf die
Erwerbsunfähigkeit/Invalidität geschlossen. Der Umstand allein, dass bei der
Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert
wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung
grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise
zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss
auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen.
Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten
Einkommensvergleich nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit -
abgestellt wurde. Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu
können, müsste vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein,
dass eine korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu
einem anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom
9.
Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.“ (sottolineatura del
redattore)
2.8
Secondo
questa Corte la decisione dell’UAI del 23 novembre 1990 di
assegnare all’assicurata una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio 1990, non
è manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. la
giurisprudenza federale riprodotta ai consid. 2.3 e 2.7).
Dalla
documentazione medica agli atti emerge infatti che l’amministrazione si era allora
basata sulle certificazioni dei medici curanti, Dr. __________, FMH in medicina
generale (doc. AI 4-1) e Dr. __________, PD Dr. med. in neurochirurgia, (doc.
AI 6-1), nonché sulla perizia del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica (doc. AI 11-1), per fondare il diritto dell’assicurata alla mezza
rendita d’invalidità.
Sia il
Dr. __________ che il Dr. __________ nei loro referti dell’8 giugno 1990 e 17
agosto 1990, dopo aver posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile hanno
entrambi attestato un’abilità lavorativa residua nell’attività di venditrice
svolta dalla ricorrente (cfr. doc. AI 4-2, 6-2).
Nella
perizia del 1° ottobre 1990 anche il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Status
nach operierter Diskushernie L5 links mit residuärem lumbo-ischialgischem
Schmerzsyndrom links“ e si è espresso in questi termini per quanto riguarda la
capacità lavorativa:
"
(…)
Arbeitsfähigkeit schwere
körperliche Arbeit ist der Versicherten zur Zeit nicht möglich (grosse Wäsche,
Einkauf mit Traglasten über 5-7 kg, analog bei der Berufsarbeit z.B. Auffüllen
der Regale ect) ferner auch längere Gänge und Treppensteigen.
Als Verkäuferin besteht zur Zeit eine
Arbeitsfähigkeit von 50%. Wahrscheinlich ist eine gewisse Steigerung in 3-6
Monaten möglich, doch wird dauernd eine Einschränkung bei körperlich schweren
Arbeiten bleiben.“ (doc. AI 11-2)
Nella
decisione del 23 novembre 1990 l’UAI ha attribuito a RI 1 una mezza rendita
d’invalidità con la seguente motivazione:
"
(…)
La documentazione medico-specialistica acquisita
agli atti permette di stabilire che le affezioni sofferte dall’assicurata
giustificano una riduzione della capacità lavorativa, nell’attività di
venditrice, del 50%." (doc. AI 12-3)
In sede di revisione del
1991.
il medico curante Dr. __________ si è riconfermato nella propria diagnosi
e in merito alla capacità lavorativa residua ha posto un’incapacità
lavorativa del 50% nell’attività di venditrice (doc. AI 17-1)
Nella
successiva perizia del Dr. __________, richiesta dall’Ufficio AI, il perito ha
valutato la capacità lavorativa residua in questi termini:
"
(…)
Arbeitsfähigkeit:
entsprechend dem praktisch unveränderten Befund – verglichen mit der
Untersuchung vom 1.10.1990 – hat sich keine ins Gewicht fallende Verbesserung
der Arbeitsfähigkeit ergeben. Eine allmähliche Verbesserung in den nächsten ein
bis zwei Jahren ist aber durchaus möglich.” (doc. AI 19-2)
Nelle
successive procedure di revisione del 1993 (doc. AI 23-1), del 1995 (doc. AI
27-1), del 1997 (doc. AI 33-1) e del 2000 (doc. AI 41-1), l’Ufficio AI ha
sempre fatto riferimento ai rapporti medici del Dr. __________ che precisavano
la capacità lavorativa residua dell’assicurata nell’attività di venditrice (cfr.
doc. AI 24-1; 30-1; 36-1; 47-1).
Nella
procedura di revisione del 2005 il Dr. __________, al quesito se l’assicurata è
in grado di svolgere altre attività ha così risposto “(…)
ha già provato a fare la cassa ma stare seduta di fila per parecchie ore,
spostando la merce sopra il lettore la situazione peggiora. Penso che
attualmente ha trovato l’equilibrio ottimale. (…)”. Il medico curante ha
poi indicato i disturbi e limiti dell’assicurata sul proprio posto di lavoro e nelle
mansioni di casalinga (doc. AI 61-1/3).
In sede
di procedura d’opposizione contro la decisione dell’11 gennaio 2006, l’UAI ha
predisposto una rivalutazione peritale ad opera del Dr. __________, spec. FMH
in reumatologia, che nel proprio referto del 6 settembre 2006 ha posto la diagnosi di "Sindrome toracolombospondilogena
cronica sinistra, con possibile componente radicolare irritativa S1 in - Esito
da discectomia L5/S1 a sinistra il 20.9.1989. - Alterazioni degenerative del
rachide lombare (spondilosi laterale a destra L2/3, minima condrosi L4/5,
condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5 e L5/S1). - Disturbi statici del rachide
(appiattimento della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa
lombare compensata)/decondizionamento muscolare. Sindrome cervicovertebrale in -
Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale (spondilosi ed
uncartrosi C5/6). - Sbilancio muscolare. Epicondilopatia omeroradiale bilaterale”
(doc. AI 79-7).
Per
quanto riguarda le conseguenze sulla capacità di lavoro il perito ha indicato
che RI 1, in un lavoro adatto al suo stato di salute, è abile al lavoro
nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Per contro, nella sua
ultima attività come venditrice l’assicurata è considerata
abile al lavoro nella misura del 50% (doc. AI 79-8).
A seguito
della sentenza di questa Corte del 17 settembre 2007 (inc. no. 32.2006.211)
l’UAI ha predisposto un ulteriore accertamento medico specialistico a cura del
Dr. __________, il quale nel referto del 22 gennaio 2008 ha posto la diagnosi di "Sindrome
toracolombospondilogena cronica sinistra, con possibile componente radicolare
irritativa S 1 in - Esito da discectomia L5/S 1 a sinistra il 20.9.1989 - Alterazioni degenerative del rachide lombare (spondilosi laterale a
destra L2/3, minima condrosi L4/5, condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5 e
L5/S1) - Disturbi statici del rachide (appiattimento della lombare, scoliosi
sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare compensata) /
decondizionamento muscolare. Sindrome cervicovertebrale in - Minime alterazioni
degenerative della colonna cervicale (spondilosi ed uncartrosi C5/6) -
Sbilancio muscolare. Epicondilopatia omeroradiale bilaterale. Sindrome fibromialgica
generalizzata” (doc. AI 113-7).
Il Dr. __________ ha quindi precisato che l’insorgente in un lavoro adatto al suo stato di salute è abile al lavoro nella
misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 1° ottobre
1990.
Nell’attività di venditrice, sempre a decorrere dal 1990, RI 1, è
considerata abile al lavoro nella misura del 50%. (doc. AI 113/5-8)
Sulla
base di questo referto e del rapporto finale del 5 ottobre 2006 (doc. AI 86-1) l’UAI,
in applicazione dell’art. 53 LPGA, ha soppresso la mezza rendita d’invalidità
all’assicurata con effetto dal 1° marzo 2006 (doc. AI 117-3).
Dagli
atti medici appena esposti risulta in particolare che il Dr. __________,
nel referto del 1° ottobre 1990, ha indicato un’inabilità lavorativa del 50%
nella precedente attività di venditrice. Per contro, a suo
parere, non erano più possibili attività pesanti come fare il bucato, portare
pesi superiori a 5-7 kg, camminare a lungo o ancora salire le scale:
"
(…)
Arbeitsfähigkeit: schwere körperliche Arbeit ist
der Versicherten zur Zeit nicht möglich (grosse Wäsche, Einkauf mit Traglasten
über 5-7 kg, analog bei der Berufsarbeit z. B. Auffüllen der Regale etc) ferner
auch längere Gänge und Treppensteigen.“ (doc. AI 11-2)
Anche il
Dr. __________, in sede di revisione nel 1991, ha espresso un’analoga valutazione indicando che la paziente è riuscita ad adattarsi sul posto
di lavoro cambiando spesso posizione e facendosi aiutare nel sollevamento di
pesi superiori a 6-8 kg. Il medico inoltre aveva precisato che: "ho problemi per potermi immaginare
che un altro posto di lavoro potrebbe darle delle possibilità migliori per fare
un lavoro adatto alla sua schiena“ (doc. AI 17-3)
Lo
stesso Dr. __________, nel rapporto del 23 settembre 2005, al quesito se
l’assicurata è in grado di svolgere altre attività ha così risposto “(…) ha già provato a fare la cassa ma stare seduta di fila per
parecchie ore, spostando la merce sopra il lettore la situazione peggiora.
Penso che attualmente ha trovato l’equilibrio ottimale. (…)”.
Il
medico curante ha poi indicato i disturbi e limiti dell’assicurata sul proprio
posto di lavoro e nelle mansioni di casalinga: “non alza le casse pesanti
(per esempio dell’acqua minerale). Nel suo reparto (frutta e verdura) i pesi
sono un po’ minori, al massimo 10 kg per le casse di banane. Con lo spostamento
all’interno della __________ non ha più il lavoro di servire al banco (che era
ideale per lei), avendo tenuto conto il datore di lavoro però dei suoi limiti
si arrangia piuttosto bene nelle 4 a 5 ore che lavora al giorno. Quando arriva
a casa a mezzogiorno deve prima riposarsi; solo dopo può mettersi ai fornelli.
A casa riesce a fare quasi tutti i lavori di casalinga, incluso lievi lavori di
giardinaggio, ma sempre per tempi brevi, seguiti da intervalli di riposo” (doc.
AI 61-1/3).
Il Dr. __________,
sia nel referto del 6 settembre 2006 che in quello del 22 gennaio 2008 ha posto la medesima diagnosi e valutato la capacità lavorativa residua della ricorrente
nell’attuale attività di venditrice e in un lavoro adatto al suo stato di
salute. Nel primo caso ponendo un’inabilità lavorativa del 50%, nel secondo
giudicando l’assicurata abile in misura completa (100%).
Nella
perizia del 2008 il perito ha poi precisato che "in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile
al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere
dall’1.10.1990" (doc.
AI 113-6, la sottolineatura è del redattore).
Ora, a
mente di questa Corte, la valutazione dell’amministrazione al momento della
decisione del 23 novembre 1990, e nelle successive procedure di revisione, si
riferiva già ad un’attività leggera e adeguata allo stato di salute della
ricorrente.
Quando
l’UAI ha ritenuto RI 1 inabile al 50% nell’attività di venditrice, considerava proprio
tale attività come consona al suo stato di salute.
I medici
interpellati dall’amministrazione avevano espressamente indicato quali attività
pesanti l’assicurata doveva evitare e per quali mansioni era considerata inabile
in misura totale.
In
particolare, nel referto del 1° ottobre 1990 il Dr. __________,
aveva indicato "schwere
körperliche Arbeit ist der Versicherten zur Zeit nicht möglich (grosse Wäsche,
Einkauf mit Traglasten über 5-7 kg, analog bei der Berufsarbeit z. B. Auffüllen
der Regale etc) ferner auch längere Gänge und Treppensteigen“ (doc. AI 11-2).
Nel 1991
anche il Dr. __________ aveva specificato che la paziente, visto il suo quadro
valetudinario, non era in grado di svolgere altre attività avendo già adottato
numerosi accorgimenti sul posto di lavoro, per esempio cambiando spesso
posizione e facendosi aiutare nel sollevamento di pesi superiori a 6-8 kg (doc. AI 17-3).
Nel 2001
il medico curante indicava come stazionario lo stato di salute dell’assicurata,
la quale "con qualsiasi
lavoro leggeremente più pesante" accusava dolori (doc. AI 47-1).
Questa
Corte ritiene dunque che la capacità di guadagno residua dell’assicurata è
stata valutata tenendo conto già di un’attività leggera e adeguata: quella
di venditrice.
Secondo
il medico curante in quest’attività RI 1 “ha trovato l’equilibrio ottimale” non
sollevando pesi superiori ai 10 kg e avendo il datore di lavoro tenuto conto
dei suoi limiti fisici (doc. AI 61-1/3)”.
Dunque
anche il raffronto dei redditi è stato eseguito confrontando il reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuta invalida con quello che ella poteva realizzare, benché invalida,
sfruttando la residua capacità lavorativa in un’attività da lei ragionevolmente
esigibile in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi.
A livello
di valutazione economica va poi rilevato che i consulenti in integrazione
professionale, partendo da limitazioni medico-teoriche simili a quelle di RI 1
e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,
hanno sovente ritenuto esigibili attività riconducibili a quella di venditrice
svolta dell’assicurata.
Nel caso
di un’assicurata sofferente, in particolare, di fibromialgia primaria e sindrome panspondilogena cronica su/con: insufficienza
muscolare e lievi turbe statiche e alterazioni degenerative con spondilofiti anteriore L3/L4,
spondilartrosi L4/L5 e L5/S 1 M. di Baastrup L4/L5, l’amministrazione aveva considerato
esigibili una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaia
generica nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni
d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del
funzionamento e della qualità…) che nel settore terziario (cassiera
presso distributori di benzina, portinaia…) (sentenza del 26 agosto 2009, inc.
32.2009
, la sottolineatura è del redattore).
Mentre per
un’assicurata affetta da dolori lombosciatalgici cronici bilaterali in esiti da
duplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare, alterazioni
degenerative del rachide lombare, disturbi statici del rachide e esiti da
impianto di protesi totale alle anche bilaterali, la consulente in integrazione
professionale aveva ritenuto esigibili attività quali: addetta alla vendita
di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con
compiti essenzialmente d’incasso; - operaia ausiliaria in lavori leggeri non
qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni,
ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell’abbigliamento, della
confezione, della maglieria e simili (sentenza del 26 agosto 2009, inc.
32.2008
, la sottolineatura è del redattore).
Va ancora
rilevato che la fattispecie diverge dalla sentenza I 302/04 del 28 marzo 2006,
dove il TFA aveva ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI che
aveva considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua
precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera,
senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto
abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione
economica mediante il raffronto dei redditi.
In
casu, l’assicurata, dal punto di vista medico, è stata valutata
inabile al 50% nella precedente occupazione di venditrice che verosimilmente è
da ritenersi la più leggera e adeguata che ella potesse svolgere, non
essendovi agli atti alcun elemento che lasci presumere che nel 1990, e nelle
successive procedure di revisione, vi fossero altre attività leggere e adeguate
nelle quali RI 1 potesse essere considerata abile al 100%, come ritenuto poi
dal Dr. __________ nel 2006 e nel 2008.
Ora, è
vero che l’agire dell’amministrazione può essere discutibile nella misura in
cui non ha approfondito maggiormente lo spettro di attività leggere e adeguate
che l’assicurata avrebbe potuto svolgere in considerazione dei suoi limiti
medico-teorici, al di fuori di quella di venditrice. Tuttavia, secondo il TCA, ciò
non basta per concludere che allorché ha attribuito all'assicurata mezza
rendita AI, l'UAI ha commesso un errore manifesto, la cui rettifica riveste una
notevole importanza ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.
Va infine
rilevato che nella sentenza di questo Tribunale del 17 settembre 2007 (inc. no.
32.2006
), cresciuta incontestata in giudicato, era già stata chiarita la
questione circa la percentuale di lavoro dell’assicurata presso la __________
(61%) che aveva condotto l’UAI a sopprimere la rendita d’invalidità con
decisione dell’11 gennaio 2006, dopo aver confrontato quanto RI 1 avrebbe
potuto percepire senza il danno alla salute con quanto effettivamente percepiva
nel 2005 (doc. AI 66-5).
In
proposito questo TCA aveva concluso che:
"
Neppure è possibile concludere che le
conseguenze dello stato di salute sulla capacità di guadagno, pur essendo esso
stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole. Infatti,
dopo il grado di occupazione del 61% dal 1. gennaio 2002, dal 1° marzo 2006
(momento a partire dal quale la mezza rendita è stata soppressa), il contratto
di lavoro con la __________ prevedeva un orario di lavoro settimanale di 20.50
ore pari ad una percentuale di lavoro del 50%” (doc. AI 66/9 e 88/1).
La
decisione dell’amministrazione va dunque annullata.
All’assicurata
viene di conseguenza ripristinato il diritto alla mezza rendita d’invalidità a
far tempo dal 1° marzo 2006.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Inoltre
l'assicurata, patrocinata da un
legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a
titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ A RI 1
viene ripristinato il diritto alla mezza rendita d’invalidità a far tempo dal
1° marzo 2006.
2. Le
spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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