Lexipedia

Decisione

32.2009.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 ottobre 2009Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3

maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è

segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto

(STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).

In una

sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato

manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva

riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,

nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa

del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie

sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere

l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di

cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare

se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto

l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una

rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era

stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere

alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può

però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica

del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)

(Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. A seguito

della sentenza del 17 settembre 2007 (inc. no. 32.2006.211), l’UAI ha

interpellato il Dr. __________, FMH in medicina generale, chiedendo un rapporto

dove si quantifichi, in quale misura e in quali epoche l’assicurata era

ritenuta abile al lavoro in attività adeguata (doc. AI 105-1).

Il Dr. __________

ha fornito la seguente presa di posizione:

"

rispondo alla sua lettera del 28.11.2007.

Riferendomi ai punti 2.10 e 2.11 della sentenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni lei mi chiede le epoche nelle quali l'assicurata "abile al

lavoro al 100% in un'attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali

posti."

(citazione della sentenza, pagina 19).

Premetto che l'assicurata non ha una formazione

professionale completa e ha seguito sempre solo corsi interni. Da decenni

lavora nella vendita alimentare. Partiamo dunque dalla premessa che tutte le altre

considerazioni hanno puramente valore teorico e non pratico.

Ricordo che ora lavora nella vendita alla __________

dove riesce abbastanza bene ad assumersi piuttosto i lavori leggeri, delegando

quelli più pesanti alle sue colleghe. Ricordo ugualmente che la paziente, dopo

una mezza giornata di lavoro, va a casa e deve sdraiarsi sul divano per diverse

ore. Non da dimenticare che assume in pratica ogni giorno dell'Irfen come

analgesico.

Anche ipotizzando un lavoro ancora più leggero di

quello che già sta facendo non vedo come l'abilità lavorativa potrebbe essere

aumentata. Siccome già adesso evita (grazie alla disponibilità della __________)

lavori piuttosto pesanti, anche in un futuro avrà dei dolori e dopo ½ giornata

dovrà andare a sdraiarsi. Anche immaginandomi un lavoro nel settore terziario

che di solito dà molto meno possibilità di cambiare le posizioni (segretaria)

non vedo un guadagno in termine da abilità lavorativa.

Come medico curante sono convinto che al momento

sia raggiunto l'equilibrio ottimale. Vedo difficile in una donna di 48 anni,

senza formazione compiuta in qualsiasi campo di lavori leggeri, che si possa

raggiungere un grado di integrazione lavorativo maggiore di quello attuale. (Doc.

AI 110-1)

L’UAI ha

inoltre predisposto un accertamento medico ambulatoriale presso il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, il quale nella perizia del 22 gennaio 2008, dopo

aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni

oggettive, ha posto la seguente valutazione:

"

(…)

La signora RI 1, nata

il 4.5.1959, __________, da me da ultimo peritata il 6.9.2006, mi viene

ripresentata per una visita di decorso; il 6.9.2006 riferiva dolori cervicali a

destra girando la testa, pesantezza cervicale stando seduta prolungatamente,

formicolii diffusi alle dita delle mani, sensazione di scosse al gomito destro,

dolori localizzati al gomito radiale a sinistra. Ora riferisce dolori piuttosto

scapolari, meteodipendenti, proiettanti verso la regione omerale, in aumento

girando la testa verso destra; la mobilità cervicale risultava libera, come

pure ora, ai movimenti passivi in ogni direzione; si riconferma la presenza di

epicondilopatie omeroradiali dalle due parti, assenti deficit cervicoradicolari;

il 6.9.2006, avevamo realizzato una radiografia della colonna cervicale, alla

quale si notavano minime alterazioni degenerative ai sensi di un'uncartrosi e

spondilosi C5/6. Sempre alla visita peritale precedente del 6.9.2006,

l'assicurata lamentava dolori toracolombari prevalentemente lombari, irradianti

dorsali fino al tallone nella gamba sinistra, in aumento in posizioni statiche,

deambulando in salita, le lombalgie attualmente descritte irradianti dorsali

nella coscia sinistra fino al ginocchio sinistro, sono simili a quelle

descritte durante la visita peritale precedente, come pure la mobilità del

rachide lombare con allora uno Schober a 10/13,5 cm, rimasto uguale alla visita

odierna a 10/13,5 cm, per una distanza dita-suolo anteriore il 6.9.2006 a 30 cm, ora a 28 cm, si riconferma assente il riflesso achilleo a sinistra; la radiografia della

colonna lombare del 6.9.2006 evidenziava una minima condrosi L4/5, lievemente

progressiva rispetto alle lastre precedenti del 6.3.1989, una condrosi L5/S 1

rimasta uguale a quella notata il 6.3.1989; da notare che dall'ultima visita

peritale del 6.9.2006, non sono più state realizzate radiografie della colonna

vertebrale. `De novo', rispetto alla visita precedente del 6.9.2006, constato

12 su 18 punti fibromialgici positivi, che, come tali, definiscono la diagnosi

di sindrome fibromialgica generalizzata.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome

toracolombospondilogena cronica sinistra, con possibile componente radicolare

irritativa S 1 in esito da discectomia L5/S 1 a sinistra il 20.9.1989, alterazioni degenerative del rachide lombare (spondilosi laterale a destra L2/3, minima

condrosi L4/5, condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5 e L5/S1), disturbi

statici del rachide (appiattimento della lombare, scoliosi sinistroconvessa

dorsale, destroconvessa lombare compensata) / decondizionamento muscolare,

sindrome cervicovertebrale in minime alterazioni degenerative della colonna

cervicale (spondilosi ed uncartrosi C5/6), sbilancio muscolare, epicondilopatia

omeroradiale bilaterale, sindrome fibromialgica generalizzata.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un' attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua, descritta nell'allegato.

Visto che sul piano oggettivo - funzionale, la

patologia al rachide lombare all'ultima visita del 6.9.2006, non era

sostanzialmente cambiata rispetto alla visita peritale precedente dell'

1.10.1990 e che alla visita peritale odierna non riscontro uno stato di salute,

per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, sostanzialmente

mutato, rispetto alla visita precedente del 6.9.2006, l'attuale capacità

lavorativa é sovrapponibile a quella giudicata il

6.9.2006 e applicabile dall'ultima visita

peritale dell' 1.10.1990.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 con un rendimento massimo del

100 %, a decorrere dall' 1.10.1990.

Sempre a decorrere dal 1990, giudico l'assicurata,

nella sua ultima ed attuale attività lavorativa principale come venditrice

presso il reparto frutta e verdura del negozio __________, funzione svolta in

posizione eretta con necessità di sollevamento pesi fino a 14 kg, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati, abile al lavoro nella misura del 50 %.

Rispondo alle vostre domande:

A. Basi cliniche

1. Anamnesi

Vedasi quanto precede.

Considerandi

2.

Dati soggettivi dell'assicurato

Vedasi quanto precede.

3.

Constatazioni obiettive

Vedasi quanto precede.

4.

Diagnosi

Sindrome toracolombospondilogena cronica

sinistra, con possibile componente radicolare irritativa S 1 in

- Esito da discectomia L5/S 1 a sinistra il 20.9.1989

- Alterazioni degenerative del rachide lombare (spondilosi laterale

a destra L2/3, minima condrosi L4/5, condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5

e L5/S1)

- Disturbi statici del rachide (appiattimento della lombare,

scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare compensata) /

decondizionamento muscolare

Sindrome cervicovertebrale in

- Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale

(spondilosi ed uncartrosi C5/6)

-

Sbilancio muscolare

Epicondilopatia omeroradiale bilaterale

Sindrome fibromialgica generalizzata

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale

residua, descritta nell'allegato.

Visto che sul piano oggettivo- funzionale, la

patologia al rachide lombare all'ultima visita del 6.9.2006, non era

sostanzialmente cambiata rispetto alla visita peritale precedente dell'

1.10.1990

e che alla visita peritale odierna non riscontro uno stato di salute,

per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, sostanzialmente

mutato, rispetto alla visita precedente del 6.9.2006, l'attuale capacità

lavorativa è sovrapponibile a quella giudicata il 6.9.2006 e applicabile

dall'ultima visita peritale dell' 1.10.1990.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 con un rendimento massimo del

100.

%, a decorrere dall' 1.10.1990.

Sempre a decorrere dal 1990, giudico

l'assicurata, nella sua ultima ed attuale attività lavorativa principale come

venditrice presso il reparto frutta e verdura del negozio __________, funzione

svolta in posizione eretta con necessità di sollevamento pesi fino a 14 kg, a seguito dei limiti funzionali e

di carico menzionati, abile al lavoro nella misura del 50 %. (Doc. AI 113/5-8)

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant,

pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a

établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins

du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Una

decisione è manifestamente errata "wenn kein vernünftiger Zweifel daran

möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger

Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393

oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997,

S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem

eingangs Gesatgen (Erw. 1.2. hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich

bei Verfügungserlass präsentierte." (sentenza H 97/03 del 10

settembre 2003, sottolineatura del redattore).

In

una sentenza 9C_332/2008 del 19 febbraio 2009 il Tribunale federale ha

ricordato come:

" Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste,

de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant

sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations

de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient

procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un

examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne

saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions

matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains

de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît

admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il

subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision

initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts

9C_221/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.2,9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid.

2,9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06

du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).” (sottolineature del redattore)

Nella

sentenza 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 l’Alta Corte aveva rilevato:

"

(…) le fait d’autre part que l’office AI se soit

borné à reprendre le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par le corps

médical, sans chercher concrètement à savoir – en violation du droit (ATF 114 V

310.

consid. 3c p. 314) - quelles activités étaient exigibles de la part de

l’assuré compte tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu

réaliser dans une activité adaptée à son handicap, ne permet pas encore de

conclure au caractère manifestement erroné de la décision initiale de rente.

Pour pouvoir supprimer le droit à une rente par la voie de la reconsidération,

il convient bien plutôt d’établir – au regard de la situation de fait et de

droit de l’époque – qu’une évaluation correcte de l’invalidité aurait conduit à

un autre résultat que celui alors retenu (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007,

consid. 3.3 in fine et les

références; cf. également arrêt I 302/04 du 27 mars 2006, consid. 5.2.1 in

fine). En l’occurrence, le recourant ne tente nullement d’établir que le

résultat auquel il a abouti à l’époque était parfaitement insoutenable et

qu’une gestion diligente du dossier aurait conduit à la seule solution

réellement envisageable dans le contexte. Plutôt que de

procéder à une appreciation à la lumière des circonstances de fait et de droit

existant à l’époque de la decision initiale de rente, le recourant examine la

situation de l’assuré telle qu’elle se présentait au moment où la décision de

révision du droit à la rente a été rendue, puis transpose le résultat de son

évaluation à l’époque de la décision initiale de rente.”

In

un’altra sentenza 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 il TF ha sottolineato che:

" Ebenfalls nicht durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit dem

Argument, die IV-Stelle habe bei der Invaliditätsbemessung im Dezember 2002

unzulässigerweise von der Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf auf die

Erwerbsunfähigkeit/Invalidität geschlossen. Der Umstand allein, dass bei der

Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert

wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung

grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise

zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss

auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen.

Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten

Einkommensvergleich nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit -

abgestellt wurde. Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu

können, müsste vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein,

dass eine korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu

einem anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom

9.

Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.“ (sottolineatura del

redattore)

2.8

Secondo

questa Corte la decisione dell’UAI del 23 novembre 1990 di

assegnare all’assicurata una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio 1990, non

è manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. la

giurisprudenza federale riprodotta ai consid. 2.3 e 2.7).

Dalla

documentazione medica agli atti emerge infatti che l’amministrazione si era allora

basata sulle certificazioni dei medici curanti, Dr. __________, FMH in medicina

generale (doc. AI 4-1) e Dr. __________, PD Dr. med. in neurochirurgia, (doc.

AI 6-1), nonché sulla perizia del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica (doc. AI 11-1), per fondare il diritto dell’assicurata alla mezza

rendita d’invalidità.

Sia il

Dr. __________ che il Dr. __________ nei loro referti dell’8 giugno 1990 e 17

agosto 1990, dopo aver posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile hanno

entrambi attestato un’abilità lavorativa residua nell’attività di venditrice

svolta dalla ricorrente (cfr. doc. AI 4-2, 6-2).

Nella

perizia del 1° ottobre 1990 anche il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Status

nach operierter Diskushernie L5 links mit residuärem lumbo-ischialgischem

Schmerzsyndrom links“ e si è espresso in questi termini per quanto riguarda la

capacità lavorativa:

"

(…)

Arbeitsfähigkeit schwere

körperliche Arbeit ist der Versicherten zur Zeit nicht möglich (grosse Wäsche,

Einkauf mit Traglasten über 5-7 kg, analog bei der Berufsarbeit z.B. Auffüllen

der Regale ect) ferner auch längere Gänge und Treppensteigen.

Als Verkäuferin besteht zur Zeit eine

Arbeitsfähigkeit von 50%. Wahrscheinlich ist eine gewisse Steigerung in 3-6

Monaten möglich, doch wird dauernd eine Einschränkung bei körperlich schweren

Arbeiten bleiben.“ (doc. AI 11-2)

Nella

decisione del 23 novembre 1990 l’UAI ha attribuito a RI 1 una mezza rendita

d’invalidità con la seguente motivazione:

"

(…)

La documentazione medico-specialistica acquisita

agli atti permette di stabilire che le affezioni sofferte dall’assicurata

giustificano una riduzione della capacità lavorativa, nell’attività di

venditrice, del 50%." (doc. AI 12-3)

In sede di revisione del

1991.

il medico curante Dr. __________ si è riconfermato nella propria diagnosi

e in merito alla capacità lavorativa residua ha posto un’incapacità

lavorativa del 50% nell’attività di venditrice (doc. AI 17-1)

Nella

successiva perizia del Dr. __________, richiesta dall’Ufficio AI, il perito ha

valutato la capacità lavorativa residua in questi termini:

"

(…)

Arbeitsfähigkeit:

entsprechend dem praktisch unveränderten Befund – verglichen mit der

Untersuchung vom 1.10.1990 – hat sich keine ins Gewicht fallende Verbesserung

der Arbeitsfähigkeit ergeben. Eine allmähliche Verbesserung in den nächsten ein

bis zwei Jahren ist aber durchaus möglich.” (doc. AI 19-2)

Nelle

successive procedure di revisione del 1993 (doc. AI 23-1), del 1995 (doc. AI

27-1), del 1997 (doc. AI 33-1) e del 2000 (doc. AI 41-1), l’Ufficio AI ha

sempre fatto riferimento ai rapporti medici del Dr. __________ che precisavano

la capacità lavorativa residua dell’assicurata nell’attività di venditrice (cfr.

doc. AI 24-1; 30-1; 36-1; 47-1).

Nella

procedura di revisione del 2005 il Dr. __________, al quesito se l’assicurata è

in grado di svolgere altre attività ha così risposto “(…)

ha già provato a fare la cassa ma stare seduta di fila per parecchie ore,

spostando la merce sopra il lettore la situazione peggiora. Penso che

attualmente ha trovato l’equilibrio ottimale. (…)”. Il medico curante ha

poi indicato i disturbi e limiti dell’assicurata sul proprio posto di lavoro e nelle

mansioni di casalinga (doc. AI 61-1/3).

In sede

di procedura d’opposizione contro la decisione dell’11 gennaio 2006, l’UAI ha

predisposto una rivalutazione peritale ad opera del Dr. __________, spec. FMH

in reumatologia, che nel proprio referto del 6 settembre 2006 ha posto la diagnosi di "Sindrome toracolombospondilogena

cronica sinistra, con possibile componente radicolare irritativa S1 in - Esito

da discectomia L5/S1 a sinistra il 20.9.1989. - Alterazioni degenerative del

rachide lombare (spondilosi laterale a destra L2/3, minima condrosi L4/5,

condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5 e L5/S1). - Disturbi statici del rachide

(appiattimento della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa

lombare compensata)/decondizionamento muscolare. Sindrome cervicovertebrale in -

Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale (spondilosi ed

uncartrosi C5/6). - Sbilancio muscolare. Epicondilopatia omeroradiale bilaterale”

(doc. AI 79-7).

Per

quanto riguarda le conseguenze sulla capacità di lavoro il perito ha indicato

che RI 1, in un lavoro adatto al suo stato di salute, è abile al lavoro

nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Per contro, nella sua

ultima attività come venditrice l’assicurata è considerata

abile al lavoro nella misura del 50% (doc. AI 79-8).

A seguito

della sentenza di questa Corte del 17 settembre 2007 (inc. no. 32.2006.211)

l’UAI ha predisposto un ulteriore accertamento medico specialistico a cura del

Dr. __________, il quale nel referto del 22 gennaio 2008 ha posto la diagnosi di "Sindrome

toracolombospondilogena cronica sinistra, con possibile componente radicolare

irritativa S 1 in - Esito da discectomia L5/S 1 a sinistra il 20.9.1989 - Alterazioni degenerative del rachide lombare (spondilosi laterale a

destra L2/3, minima condrosi L4/5, condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5 e

L5/S1) - Disturbi statici del rachide (appiattimento della lombare, scoliosi

sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare compensata) /

decondizionamento muscolare. Sindrome cervicovertebrale in - Minime alterazioni

degenerative della colonna cervicale (spondilosi ed uncartrosi C5/6) -

Sbilancio muscolare. Epicondilopatia omeroradiale bilaterale. Sindrome fibromialgica

generalizzata” (doc. AI 113-7).

Il Dr. __________ ha quindi precisato che l’insorgente in un lavoro adatto al suo stato di salute è abile al lavoro nella

misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 1° ottobre

1990.

Nell’attività di venditrice, sempre a decorrere dal 1990, RI 1, è

considerata abile al lavoro nella misura del 50%. (doc. AI 113/5-8)

Sulla

base di questo referto e del rapporto finale del 5 ottobre 2006 (doc. AI 86-1) l’UAI,

in applicazione dell’art. 53 LPGA, ha soppresso la mezza rendita d’invalidità

all’assicurata con effetto dal 1° marzo 2006 (doc. AI 117-3).

Dagli

atti medici appena esposti risulta in particolare che il Dr. __________,

nel referto del 1° ottobre 1990, ha indicato un’inabilità lavorativa del 50%

nella precedente attività di venditrice. Per contro, a suo

parere, non erano più possibili attività pesanti come fare il bucato, portare

pesi superiori a 5-7 kg, camminare a lungo o ancora salire le scale:

"

(…)

Arbeitsfähigkeit: schwere körperliche Arbeit ist

der Versicherten zur Zeit nicht möglich (grosse Wäsche, Einkauf mit Traglasten

über 5-7 kg, analog bei der Berufsarbeit z. B. Auffüllen der Regale etc) ferner

auch längere Gänge und Treppensteigen.“ (doc. AI 11-2)

Anche il

Dr. __________, in sede di revisione nel 1991, ha espresso un’analoga valutazione indicando che la paziente è riuscita ad adattarsi sul posto

di lavoro cambiando spesso posizione e facendosi aiutare nel sollevamento di

pesi superiori a 6-8 kg. Il medico inoltre aveva precisato che: "ho problemi per potermi immaginare

che un altro posto di lavoro potrebbe darle delle possibilità migliori per fare

un lavoro adatto alla sua schiena“ (doc. AI 17-3)

Lo

stesso Dr. __________, nel rapporto del 23 settembre 2005, al quesito se

l’assicurata è in grado di svolgere altre attività ha così risposto “(…) ha già provato a fare la cassa ma stare seduta di fila per

parecchie ore, spostando la merce sopra il lettore la situazione peggiora.

Penso che attualmente ha trovato l’equilibrio ottimale. (…)”.

Il

medico curante ha poi indicato i disturbi e limiti dell’assicurata sul proprio

posto di lavoro e nelle mansioni di casalinga: “non alza le casse pesanti

(per esempio dell’acqua minerale). Nel suo reparto (frutta e verdura) i pesi

sono un po’ minori, al massimo 10 kg per le casse di banane. Con lo spostamento

all’interno della __________ non ha più il lavoro di servire al banco (che era

ideale per lei), avendo tenuto conto il datore di lavoro però dei suoi limiti

si arrangia piuttosto bene nelle 4 a 5 ore che lavora al giorno. Quando arriva

a casa a mezzogiorno deve prima riposarsi; solo dopo può mettersi ai fornelli.

A casa riesce a fare quasi tutti i lavori di casalinga, incluso lievi lavori di

giardinaggio, ma sempre per tempi brevi, seguiti da intervalli di riposo” (doc.

AI 61-1/3).

Il Dr. __________,

sia nel referto del 6 settembre 2006 che in quello del 22 gennaio 2008 ha posto la medesima diagnosi e valutato la capacità lavorativa residua della ricorrente

nell’attuale attività di venditrice e in un lavoro adatto al suo stato di

salute. Nel primo caso ponendo un’inabilità lavorativa del 50%, nel secondo

giudicando l’assicurata abile in misura completa (100%).

Nella

perizia del 2008 il perito ha poi precisato che "in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile

al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere

dall’1.10.1990" (doc.

AI 113-6, la sottolineatura è del redattore).

Ora, a

mente di questa Corte, la valutazione dell’amministrazione al momento della

decisione del 23 novembre 1990, e nelle successive procedure di revisione, si

riferiva già ad un’attività leggera e adeguata allo stato di salute della

ricorrente.

Quando

l’UAI ha ritenuto RI 1 inabile al 50% nell’attività di venditrice, considerava proprio

tale attività come consona al suo stato di salute.

I medici

interpellati dall’amministrazione avevano espressamente indicato quali attività

pesanti l’assicurata doveva evitare e per quali mansioni era considerata inabile

in misura totale.

In

particolare, nel referto del 1° ottobre 1990 il Dr. __________,

aveva indicato "schwere

körperliche Arbeit ist der Versicherten zur Zeit nicht möglich (grosse Wäsche,

Einkauf mit Traglasten über 5-7 kg, analog bei der Berufsarbeit z. B. Auffüllen

der Regale etc) ferner auch längere Gänge und Treppensteigen“ (doc. AI 11-2).

Nel 1991

anche il Dr. __________ aveva specificato che la paziente, visto il suo quadro

valetudinario, non era in grado di svolgere altre attività avendo già adottato

numerosi accorgimenti sul posto di lavoro, per esempio cambiando spesso

posizione e facendosi aiutare nel sollevamento di pesi superiori a 6-8 kg (doc. AI 17-3).

Nel 2001

il medico curante indicava come stazionario lo stato di salute dell’assicurata,

la quale "con qualsiasi

lavoro leggeremente più pesante" accusava dolori (doc. AI 47-1).

Questa

Corte ritiene dunque che la capacità di guadagno residua dell’assicurata è

stata valutata tenendo conto già di un’attività leggera e adeguata: quella

di venditrice.

Secondo

il medico curante in quest’attività RI 1 “ha trovato l’equilibrio ottimale” non

sollevando pesi superiori ai 10 kg e avendo il datore di lavoro tenuto conto

dei suoi limiti fisici (doc. AI 61-1/3)”.

Dunque

anche il raffronto dei redditi è stato eseguito confrontando il reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuta invalida con quello che ella poteva realizzare, benché invalida,

sfruttando la residua capacità lavorativa in un’attività da lei ragionevolmente

esigibile in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi.

A livello

di valutazione economica va poi rilevato che i consulenti in integrazione

professionale, partendo da limitazioni medico-teoriche simili a quelle di RI 1

e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,

hanno sovente ritenuto esigibili attività riconducibili a quella di venditrice

svolta dell’assicurata.

Nel caso

di un’assicurata sofferente, in particolare, di fibromialgia primaria e sindrome panspondilogena cronica su/con: insufficienza

muscolare e lievi turbe statiche e alterazioni degenerative con spondilofiti anteriore L3/L4,

spondilartrosi L4/L5 e L5/S 1 M. di Baastrup L4/L5, l’amministrazione aveva considerato

esigibili una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaia

generica nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni

d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del

funzionamento e della qualità…) che nel settore terziario (cassiera

presso distributori di benzina, portinaia…) (sentenza del 26 agosto 2009, inc.

32.2009

, la sottolineatura è del redattore).

Mentre per

un’assicurata affetta da dolori lombosciatalgici cronici bilaterali in esiti da

duplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare, alterazioni

degenerative del rachide lombare, disturbi statici del rachide e esiti da

impianto di protesi totale alle anche bilaterali, la consulente in integrazione

professionale aveva ritenuto esigibili attività quali: addetta alla vendita

di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con

compiti essenzialmente d’incasso; - operaia ausiliaria in lavori leggeri non

qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni,

ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell’abbigliamento, della

confezione, della maglieria e simili (sentenza del 26 agosto 2009, inc.

32.2008

, la sottolineatura è del redattore).

Va ancora

rilevato che la fattispecie diverge dalla sentenza I 302/04 del 28 marzo 2006,

dove il TFA aveva ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI che

aveva considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera,

senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto

abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione

economica mediante il raffronto dei redditi.

In

casu, l’assicurata, dal punto di vista medico, è stata valutata

inabile al 50% nella precedente occupazione di venditrice che verosimilmente è

da ritenersi la più leggera e adeguata che ella potesse svolgere, non

essendovi agli atti alcun elemento che lasci presumere che nel 1990, e nelle

successive procedure di revisione, vi fossero altre attività leggere e adeguate

nelle quali RI 1 potesse essere considerata abile al 100%, come ritenuto poi

dal Dr. __________ nel 2006 e nel 2008.

Ora, è

vero che l’agire dell’amministrazione può essere discutibile nella misura in

cui non ha approfondito maggiormente lo spettro di attività leggere e adeguate

che l’assicurata avrebbe potuto svolgere in considerazione dei suoi limiti

medico-teorici, al di fuori di quella di venditrice. Tuttavia, secondo il TCA, ciò

non basta per concludere che allorché ha attribuito all'assicurata mezza

rendita AI, l'UAI ha commesso un errore manifesto, la cui rettifica riveste una

notevole importanza ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.

Va infine

rilevato che nella sentenza di questo Tribunale del 17 settembre 2007 (inc. no.

32.2006

), cresciuta incontestata in giudicato, era già stata chiarita la

questione circa la percentuale di lavoro dell’assicurata presso la __________

(61%) che aveva condotto l’UAI a sopprimere la rendita d’invalidità con

decisione dell’11 gennaio 2006, dopo aver confrontato quanto RI 1 avrebbe

potuto percepire senza il danno alla salute con quanto effettivamente percepiva

nel 2005 (doc. AI 66-5).

In

proposito questo TCA aveva concluso che:

"

Neppure è possibile concludere che le

conseguenze dello stato di salute sulla capacità di guadagno, pur essendo esso

stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole. Infatti,

dopo il grado di occupazione del 61% dal 1. gennaio 2002, dal 1° marzo 2006

(momento a partire dal quale la mezza rendita è stata soppressa), il contratto

di lavoro con la __________ prevedeva un orario di lavoro settimanale di 20.50

ore pari ad una percentuale di lavoro del 50%” (doc. AI 66/9 e 88/1).

La

decisione dell’amministrazione va dunque annullata.

All’assicurata

viene di conseguenza ripristinato il diritto alla mezza rendita d’invalidità a

far tempo dal 1° marzo 2006.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Inoltre

l'assicurata, patrocinata da un

legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ A RI 1

viene ripristinato il diritto alla mezza rendita d’invalidità a far tempo dal

1° marzo 2006.

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster