32.2009.72
Assicurato indipendente. Applicazione del metodo straordinario per il calcolo del diritto ad una rendita
3 settembre 2009Italiano35 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.72
Data decisione, Autorità:
03.09.2009, TCA
Titolo:
Assicurato indipendente. Applicazione del metodo straordinario per il calcolo del diritto ad una rendita
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.72
FS
Lugano
3 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1948, professionalmente attivo quale parrucchiere indipendente (doc.
AI 10/2), nel mese di gennaio 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) infarto miocardico (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui un’inchiesta economica per gli indipendenti
–, con decisione 19 febbraio 2009 (doc. AI 36/1-3), preavvisata con progetto 27
febbraio 2008 (doc. AI 24/1-3), l’Ufficio AI, in applicazione del metodo straordinario,
ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre
2006.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – rilevato che la
valutazione dell’inchiesta economica per gli indipendenti “(…) contrasta con i
certificati medici aggiornati (allegati B e C). Dall’esame del suddetto
rapporto risulta che la riduzione dal 50% al 45% è il frutto di un ragionamento
virtuale e contraddittorio. (…)” (doc. AI 37/4) – ha chiesto:
"
(…)
1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e modificata nel senso che al ricorrente è
riconosciuto un grado d’invalidità del 50% con conseguente adeguamento della
rendita.
2. Protestate spese e ripetibili.
(…)." (doc. AI 37/5)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettera 23 aprile 2009 l’avv. RA 1 ha chiesto “(…) l’allestimento di una
perizia allo scopo di accertare il grado d’invalidità, tenendo concretamente
conto (e non ipoteticamente come nel rapporto doc. 18) della capacità lavorativa
del ricorrente, che dovrà essere valutata considerando l’entità reale degli
impedimenti fisici nello svolgimento della specifica attività di parrucchiere.
(…)” (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell'insorgenza del diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 19 febbraio 2009, con la quale
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita,
è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato,
contestata la valutazione medica e l’inchiesta economica per gli indipendenti,
ha chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50%.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF
104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 128 V 31).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo
la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico
applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI;
Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con
quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene
stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima,
infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al
danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento
sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid.
1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V
151, 104 V 138). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123
consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006
nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12
maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente
(RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il
raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27
agosto 2004 in re I, I 543/03,
consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile
realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a
conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale,
di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei
all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi
idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag.
34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. Nella fattispecie, ricevuta la domanda di prestazioni,
l’ammini-strazione, dopo aver esperito degli accertamenti di natura medica e
economica, ha sottoposto il caso al dr. __________, medico SMR (doc. AI 17/1),
il quale, nel rapporto 27 giugno 2007 (doc. AI 18/1-2) – posta la
diagnosi principale di “(…) periartropatia omeroscapolare bilaterale, a destra
su tendinopatia calcarea, cervicobrachialgie su turbe degenerative (…)” (doc.
AI 18/1) e quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quella di “(…) stato dopo infarto miocardico (gennaio 2006) e 3x bypass
aortocoronarico (…)” (doc. AI 10/1); ritenuti i seguenti limiti funzionali:
“(…) limitazione nell’uso delle braccia, riduzione della capacità di lavorare
con le braccia addotte oltre 60-70° e riduzione maggiore oltre l’orizzonta-le.
Non può fare attività pesanti, né spostamenti lunghi, frequenti e veloci (…)”
(doc. AI 18/2) e considerata un’incapacità totale del 100% dal dicembre 2005 e
del 40% dal marzo 2006 nell’attività di parrucchiere in proprio ritenuta quale
attività adeguata –, ha espresso la seguente valutazione:
"
(...)
Assicurato 59.enne, parrucchiere, in proprio dal 1977.
Nel gennaio 2006 infarto miocardio, con in seguito
operazione (3x bypass aortocoronarico).
AI controllo cardiologico del luglio 2006 si conferma
il buon esito dell'intervento, con frazione eiezione leggermente diminuita e
ipocinesia parziale della parete.
Per la cardiopatia attività leggere, come la sua, sono
da considerare esigibili (dopo 3 mesi di IL completa per l'infarto e
l'operazione) in maniera normale.
La patologia delle spalle riduce la CL nella sua
attività, non appare pero' giustificata una IL 50%, trattandosi di patologia
suscettibile di miglioramento se adeguatamente trattata (Medicamenti, fisioterapia)
e tale da permettere di svolgere l'attività al 60%, suddivisa in 2 mezze giornate
di orario ridotto (2x 3 ore) cosi' da permettere un adeguato tempo di riposo.
Colloquio odierno telefonico col curante: risulta che
la limitazione non è nella mobilità ma nei dolori all'uso delle braccia.
NB: l’A. segnala al curriculum di lavorare 5 ore/ di 2
al mattino e 3 al pomeriggio: potrebbe aumentare l'orario a 6 ore /di,
raggiungendo una CL = 60%).
Da valutare se indicata indagine per dipendenti.
(…)" (doc. AI 18/2).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate
forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie
giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di
valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono
indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di
affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti
contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009
destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen
Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden
funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit
soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten
(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des
Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren
Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen
medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche
Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen
Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben
des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver
Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572
zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum
2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen
Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische
Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind
zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die
im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen
(Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April
2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind
sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung
der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom
11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen
Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,
schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE
122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten,
wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt
wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen
Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U
65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,
9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, il
quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è
portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità lavorativa del 60% nell’attività abituale di parrucchiere
in proprio, ritenuta quale attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali
posti, dal marzo 2006.
Questa valutazione non è stata validamente contestata dal patrocinatore
dell’assicurato che non ha prodotto la benché minima documentazione medica – tali non
possono certo essere ritenuti i certificati 21 marzo e 13 giugno 2008 (doc. AI
37/9 e 37/10) nei quali il dr. __________, FMH in medicina generale, si è
semplicemente limitato a confermare un’inabilità lavorativa del 50% – dalla quale
si potesse evincere che la valutazione del dr. __________ fosse errata.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Pertanto
– ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere alla
chiesta perizia (cfr. consid. 1.5), la valutazione del dr. __________, va confermata.
L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p.
175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06
du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa
N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.9. Per
la determinazione del grado d’invalidità l’amministrazione ha applicato il metodo
straordinario in considerazione del fatto che l’assicurato svolge un’attività
indipendente e che il reddito da invalido non ha potuto essere accertato o stimato
in maniera affidabile.
In
effetti, l’incaricata dell’inchiesta economica per gli indipendenti, nel
rapporto 8 novembre 2007 (doc. AI 20/1-5), ha evidenziato che “(…) la perdita
economica negli ultimi anni è stata importante. La cifra d’affari è diminuita
di circa il 70% rispetto alla media degli anni precedenti (dal 2004 al 2000),
ma nell’anno utilizzato per il raffronto, ovvero il 2006, l’assicurato ha
chiuso il negozio per tre mesi ed in seguito ha ripreso, lentamente,
l’attività. I dati economici non sono dunque rappresentativi poiché disponiamo
unicamente del 2006, che è l’an-no appunto della malattia. Non potendo procedere
con il metodo ordinario, propongo pertanto di utilizzare il confronto delle
attività e dei redditi quale metro di valutazione. (…)” (doc. AI 20/3).
Questo
Tribunale, viste le argomentazioni suenunciate e conformemente alla giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.5), deve innanzitutto concludere che a ragione l’Ufficio
AI ha applicato il metodo straordinario per il calcolo del grado d’invalidità.
Nel
citato rapporto d’inchiesta, l’incaricata, riguardo all’attività svolta
dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha concluso:
"
(...)
2. DATI RIGUARDANTI L’AZIENDA
2.1 PRIMA DELL’INSORGENZA DELL’INVALIDITÀ
L'assicurato è titolare del negozio Coiffeur __________
in __________, __________. Prima del danno alla salute gli orari del negozio
erano i seguenti: da martedì a sabato, dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle
18.30. Da sempre, spiega l'assicurato, garantisce una presenza pressoché continua
in negozio, non fa vacanza né i "ponti" in occasione delle festività.
2.2 DOPO L'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Dopo un periodo di chiusura completa del negozio (tre
mesi) ha ripreso ad orario ridotto, ovvero dalle 9.00 alle 11.30 e dalle
15.00 alle 18.00 (ovvero tre ore in meno rispetto a prima, circa il 40% in
meno).
3. MANO D'OPERA
Non ha mai avuto dipendenti né aiutanti di qualunque
genere. Dall'insorgenza del danno ha assunto una persona per le pulizie, che
prima faceva lui stesso. Si è trattato comunque di una collaborazione
saltuaria, remunerata fr. 20.-- orari ma non dichiarata; non potendosela
permettere finanziariamente, cerca di farne a meno e vi ricorre solo quando è
strettamente necessario.
4. DATI RIGUARDANTI IL REDDITO DELL’ASSICURATO/A
4.1 REDDITO AZIENDALE
Dopo l’insorgenza del danno alla salute
Prima dell’insorgenza del danno alla salute
2006 Fr. 1’535.-
2005 Fr. 32'000.-
2004 Fr. 30'000.-
2003 Fr. 30'000.-
2001-2002 Fr. 30'000.-
1999-2000 Fr. 30'000.-
Il reddito tassato non è
comprensivo delle IPG.
CONTI ECONOMICI:
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Utile
1'535.-
23'018.-
26'461.-
28'305.-
37'530.-
28'447.-
24'285.-
Costi
10'656.-
10'760.-
11'494.-
9'281.-
9'991.-
10'914.-
11'848.-
Ricavi
12'191.-
33'779.-
37'955.-
37'587.-
38'548.-
39'361.-
36'134.-
L'assicurato ha dichiarato di essere a beneficio di
prestazioni assistenziali dal 2006. Da un'inchiesta telefonica presso l'Ufficio
del sostegno sociale di Bellinzona è emerso che dal febbraio 2006 al dicembre
dello stesso anno le indennità ammontavano, mensilmente, a fr. 884.- mentre da
gennaio 2007 sono di fr. 878.-riconosciute sino alla fine dell'anno.
La perdita economica negli ultimi anni è stata
importante. La cifra d'affari è diminuita di circa il 70% rispetto alla media
degli anni precedenti il danno (dal 2004 al 2000), ma nell'anno utilizzato per
il raffronto, ovvero il 2006, l'assicurato ha chiuso il negozio per tre
mesi ed in seguito ha ripreso, lentamente, l'attività. I dati economici non
sono dunque rappresentativi poiché disponiamo unicamente del 2006, che è l'anno
appunto della malattia.
Non potendo procedere con il metodo ordinario, propongo
pertanto di utilizzare il confronto delle attività e dei redditi quale metro di
valutazione.
5. CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITA
Campi
di attività senza danno alla salute
Pondera-
zione
Senza
danno
Tasso
d'incapacità
Inc.
di
lavoro
ponde-
rata
Limitazioni.
Esecuzione
dei lavori da parte di terzi
Attività
di coiffeur
90%
50%
45
Considerata
la difficoltà dell'assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che
l'attività di parrucchiere richiede quasi costantemente, ritengo che
l'incidenza dell'impedimento sia maggiore rispetto a quella proposta medicalmente,
che peraltro nella sua valutazione si esprime sull'attività nel suo
complesso.
Contabilità/
Ordinazione prodotti
5%
0%
Nessuna
limitazione.
Pulizia
negozio
5%
20%
1
Limitato
nella pulizia dei vetri e delle parti alte del negozio. Attività eseguita non
frequentemente, dunque la percentuale è modesta. Della pulizia settimanale
l'assicurato può ancora farsi carico autonomamente.
Totale
100%
46%
Campi
d'attività
Ponderazione
senza danno
Incapacità
al lavoro nei campi d'atti-vità
*Base salariale mensile
1)
Reddito annuale senza danno (con ponderazione)
Perdita di guadagno
Parrucchiere
90%
50%
2) 4'186.-
45'208.-
22'604.-
Contabilità/ ordinazioni
5%
0%
3) 6'063.-
3'637.-
-
Pulizia
5%
20%
4) 4'021.-
2'412.-
482.-
totale
100%
51'257.-
23'086.-
1) secondo la tabella dei salari svizzeri 2004
2) Livello di qualificazione 3 (uomini)
3) Livello di qualificazione 3 (uomini)
4) Livello di qualificazione 4 (uomini)
Reddito ipotetico (da valido): fr. 51'257.-
Reddito da invalido: fr. 28'171.-
Perdita di guadagno: fr. 23'086.-
Raffronto tra la perdita di guadagno e il reddito
ipotetico: 45%.
VALUTAZIONE E PROPOSTA
Dal metodo straordinario qui applicato si evince una
percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla perdita economica
subita dall'assicurato. Come si è visto tuttavia, da un lato mancano dati
economici attendibili, dall'altro sono intervenuti eventi, come la chiusura del
negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela.
Va detto comunque che l'assicurato non è stato
sostituito nel periodo di malattia né lo è tuttora, e questo porta a pensare
che sia in grado di sostenere il proprio lavoro ancora oggi, seppur con la
parziale riduzione del tempo di lavoro; nondimeno, gli orari di apertura ridotti
non corrispondono ad una riduzione di clientela in misura direttamente
proporzionale.
Propongo così di riconoscere un grado di invalidità del
45% che corrisponde sostanzialmente all'esigibilità stabilita medicalmente.
6. PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
6.1.1 La capacità di guadagno potrebbe
essere considerevolmente migliorata con l'adattamento dell'azienda o mediante
la consegna di mezzi ausiliari? No
Ritiene necessaria una perizia? No
6.2 Tramite riformazione professionale
6.2.1 La capacità di guadagno potrebbe
essere considerevolmente migliorata mediante un cambiamento dell'attività
nell'azienda stessa o tramite una riformazione professionale? No
Ritiene necessaria una perizia?
No
(…)" (doc. AI 20/2-5).
L’ispettorato
AI ha proceduto alla valutazione della capacità di guadagno comparando le
diverse mansioni costitutive la professione di parrucchiere in proprio prima e
dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione di una perdita economica
del 45%.
L’assicurato,
pur avendone avuto la possibilità (la risposta di causa è stata notificata al
suo patrocinatore il 21 aprile 2009 [V]), non ha contestato questo modo di procedere.
In
questo senso, ritenuto che all’avv. RA 1 non poteva di certo sfuggire che entro
il termine per presentare eventuali altri mezzi di prova egli doveva e/o poteva
presentare le proprie osservazioni alla risposta di causa, la domanda di poter
“(…) esprimermi, in merito all’allegato di risposta, prima del giudizio (…)”
(VI) va disattesa in quanto meramente defatigatoria.
Questo Tribunale non ha poi motivo per mettere in discussione
le risultanze dell’inchiesta economica del 12 novembre 2007 (sul valore
probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/ 2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V
61; STCA 32.2005.197).
Nella
ripartizione delle mansioni e i relativi impedimenti calcolati dall’ispettorato
AI è stato tenuto conto dell’entità dell’a-zienda del ricorrente e del fatto
che esso non ha avuto dipendenti né aiutanti di qualunque genere. L’inchiesta
economica ha quindi evidenziato che “(…) dal metodo straordinario qui applicato
si evince una percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla
perdita economica subita dall’assicu-rato. Come si è visto tuttavia, da un lato
mancano dati economici attendibili, dall’altro sono intervenuti eventi, come la
chiusura del negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela. Va
detto comunque che l’assicurato non è stato sostituito nel periodo di malattia
né lo è tuttora, e questo porta a pensare che sia in grado di sostenere il
proprio lavoro ancora oggi, seppur con la parziale riduzione del tempo lavorativo;
nondimeno, gli orari di apertura ridotti non corrispondono ad una riduzione di
clientela in misura direttamente proporzionale. (…)” (doc. AI 20/4).
Non
vi è motivo, a mente del TCA, per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni,
né dalla percentuale di impedimenti stabilita dall’amministrazione.
Come
emerge dall’inchiesta economica, l’assicurato è ancora in grado di occuparsi
convenientemente della parte relativa alla “pulizia negozio”; infatti ha ammesso
che “(...) dall’insor-genza del danno ha assunto una persona per le
pulizie, che prima faceva lui stesso. Si è trattato comunque di una collaborazione
saltuaria, remunerata fr. 20.- orari ma non dichiarata; non potendosela
permettere finanziariamente, cerca di farne a meno e vi ricorre solo quando è
strettamente necessario. (…)” (doc. AI 20/2). Le limitazioni pratiche per la
succitata attività – osservato che: “(…) limitato nella pulizia dei vetri e
delle parti alte del negozio. Attività eseguita non frequentemente, dunque la
percentuale è modesta. Della pulizia settimanale l’assicurato può ancora farsi
carico autonomamente (…)” (doc. AI 20/3) – sono quindi state quantificate nel
20%.
Quanto
invece alla parte relativa alla “attività di coiffeur” le limitazioni pratiche
inerenti alla mansione summenzionata sono state quantificate nel 50% e la
funzionaria incaricata ha puntualizzato che “(…) considerata la difficoltà
dell’assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che l’attività di parrucchiere
richiede quasi costantemente, ritengo che l’inci-denza dell’impedimento sia
maggiore rispetto a quella proposta medicalmente, che peraltro nella sua valutazione
si esprime sull’attività nel suo complesso (…)” (doc. AI 20/3).
Per
la parte relativa alla “contabilità/ordinazione prodotti” non è invece stata riscontrata
alcuna limitazione.
Tenuto
conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto a calcolare l’invalidità,
conformemente al metodo straordinario, giungendo ad un grado di invalidità del
45%.
La
presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente
l’attività lucrativa dell’assicurato, tenuto conto dei “salari di riferimento
del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa
(DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc.
32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita
dall’UFAS).
Al
riguardo occorre solo evidenziare che il consulente che ha esperito l’indagine
economica ha utilizzato le tabelle TA1 e TA7 del 2004 anziché quelle del 2006.
Tuttavia da un calcolo effettuato sulla scorta dei valori salariali enumerati
nelle medesime tabelle del 2006 si raggiunge ugualmente un grado di invalidità del
45%. Anche volendo applicare unicamente la tabella TA1 il grado d’invalidità risulta
essere inferiore al 50%. Ne consegue che non si giustifica un rinvio degli atti
all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti in merito.
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità inferiore al 50%, si giungerebbe con ogni
verosimiglianza anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al
2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.
2.10. In
simili circostanze – ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa totale va
fatto risalire al mese di dicembre 2005 e considerato un grado d’invalidità del
45% – è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2006 (un anno dopo l’inizio
dell’in-capacità lavorativa totale attestata dal dicembre 2005, cfr. art. 29
cpv. 1 lett. b LAI).
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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