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Decisione

32.2009.72

Assicurato indipendente. Applicazione del metodo straordinario per il calcolo del diritto ad una rendita

3 settembre 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell'insorgenza del diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 19 febbraio 2009, con la quale

l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita,

è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurato,

contestata la valutazione medica e l’inchiesta economica per gli indipendenti,

ha chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50%.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire

ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique

VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996

p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF

104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pag. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 128 V 31).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo

la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico

applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI;

Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con

quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene

stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima,

infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al

danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento

sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid.

1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V

151, 104 V 138). Una determinata limitazione della

capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre

una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123

consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006

nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12

maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente

(RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il

raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27

agosto 2004 in re I, I 543/03,

consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile

realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a

conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende

dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di

un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale,

di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei

all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi

idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag.

34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.6. Nella fattispecie, ricevuta la domanda di prestazioni,

l’ammini-strazione, dopo aver esperito degli accertamenti di natura medica e

economica, ha sottoposto il caso al dr. __________, medico SMR (doc. AI 17/1),

il quale, nel rapporto 27 giugno 2007 (doc. AI 18/1-2) – posta la

diagnosi principale di “(…) periartropatia omeroscapolare bilaterale, a destra

su tendinopatia calcarea, cervicobrachialgie su turbe degenerative (…)” (doc.

AI 18/1) e quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

quella di “(…) stato dopo infarto miocardico (gennaio 2006) e 3x bypass

aortocoronarico (…)” (doc. AI 10/1); ritenuti i seguenti limiti funzionali:

“(…) limitazione nell’uso delle braccia, riduzione della capacità di lavorare

con le braccia addotte oltre 60-70° e riduzione maggiore oltre l’orizzonta-le.

Non può fare attività pesanti, né spostamenti lunghi, frequenti e veloci (…)”

(doc. AI 18/2) e considerata un’incapacità totale del 100% dal dicembre 2005 e

del 40% dal marzo 2006 nell’attività di parrucchiere in proprio ritenuta quale

attività adeguata –, ha espresso la seguente valutazione:

"

(...)

Assicurato 59.enne, parrucchiere, in proprio dal 1977.

Nel gennaio 2006 infarto miocardio, con in seguito

operazione (3x bypass aortocoronarico).

AI controllo cardiologico del luglio 2006 si conferma

il buon esito dell'intervento, con frazione eiezione leggermente diminuita e

ipocinesia parziale della parete.

Per la cardiopatia attività leggere, come la sua, sono

da considerare esigibili (dopo 3 mesi di IL completa per l'infarto e

l'operazione) in maniera normale.

La patologia delle spalle riduce la CL nella sua

attività, non appare pero' giustificata una IL 50%, trattandosi di patologia

suscettibile di miglioramento se adeguatamente trattata (Medicamenti, fisioterapia)

e tale da permettere di svolgere l'attività al 60%, suddivisa in 2 mezze giornate

di orario ridotto (2x 3 ore) cosi' da permettere un adeguato tempo di riposo.

Colloquio odierno telefonico col curante: risulta che

la limitazione non è nella mobilità ma nei dolori all'uso delle braccia.

NB: l’A. segnala al curriculum di lavorare 5 ore/ di 2

al mattino e 3 al pomeriggio: potrebbe aumentare l'orario a 6 ore /di,

raggiungendo una CL = 60%).

Da valutare se indicata indagine per dipendenti.

(…)" (doc. AI 18/2).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate

forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie

giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di

valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono

indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di

affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante,

secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009

destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen

Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden

funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit

soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten

(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des

Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren

Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen

medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche

Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen

Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben

des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver

Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung

des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572

zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum

2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen

Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische

Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind

zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die

im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen

(Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April

2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind

sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung

der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom

11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen

Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,

schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE

122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten,

wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt

wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen

Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U

65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,

9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, il

quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è

portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa del 60% nell’attività abituale di parrucchiere

in proprio, ritenuta quale attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali

posti, dal marzo 2006.

Questa valutazione non è stata validamente contestata dal patrocinatore

dell’assicurato che non ha prodotto la benché minima documentazione medica – tali non

possono certo essere ritenuti i certificati 21 marzo e 13 giugno 2008 (doc. AI

37/9 e 37/10) nei quali il dr. __________, FMH in medicina generale, si è

semplicemente limitato a confermare un’inabilità lavorativa del 50% – dalla quale

si potesse evincere che la valutazione del dr. __________ fosse errata.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Pertanto

– ricordato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere alla

chiesta perizia (cfr. consid. 1.5), la valutazione del dr. __________, va confermata.

L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p.

175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06

du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa

N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.9. Per

la determinazione del grado d’invalidità l’amministrazione ha applicato il metodo

straordinario in considerazione del fatto che l’assicurato svolge un’attività

indipendente e che il reddito da invalido non ha potuto essere accertato o stimato

in maniera affidabile.

In

effetti, l’incaricata dell’inchiesta economica per gli indipendenti, nel

rapporto 8 novembre 2007 (doc. AI 20/1-5), ha evidenziato che “(…) la perdita

economica negli ultimi anni è stata importante. La cifra d’affari è diminuita

di circa il 70% rispetto alla media degli anni precedenti (dal 2004 al 2000),

ma nell’anno utilizzato per il raffronto, ovvero il 2006, l’assicurato ha

chiuso il negozio per tre mesi ed in seguito ha ripreso, lentamente,

l’attività. I dati economici non sono dunque rappresentativi poiché disponiamo

unicamente del 2006, che è l’an-no appunto della malattia. Non potendo procedere

con il metodo ordinario, propongo pertanto di utilizzare il confronto delle

attività e dei redditi quale metro di valutazione. (…)” (doc. AI 20/3).

Questo

Tribunale, viste le argomentazioni suenunciate e conformemente alla giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.5), deve innanzitutto concludere che a ragione l’Ufficio

AI ha applicato il metodo straordinario per il calcolo del grado d’invalidità.

Nel

citato rapporto d’inchiesta, l’incaricata, riguardo all’attività svolta

dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha concluso:

"

(...)

2. DATI RIGUARDANTI L’AZIENDA

2.1 PRIMA DELL’INSORGENZA DELL’INVALIDITÀ

L'assicurato è titolare del negozio Coiffeur __________

in __________, __________. Prima del danno alla salute gli orari del negozio

erano i seguenti: da martedì a sabato, dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle

18.30. Da sempre, spiega l'assicurato, garantisce una presenza pressoché continua

in negozio, non fa vacanza né i "ponti" in occasione delle festività.

2.2 DOPO L'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Dopo un periodo di chiusura completa del negozio (tre

mesi) ha ripreso ad orario ridotto, ovvero dalle 9.00 alle 11.30 e dalle

15.00 alle 18.00 (ovvero tre ore in meno rispetto a prima, circa il 40% in

meno).

3. MANO D'OPERA

Non ha mai avuto dipendenti né aiutanti di qualunque

genere. Dall'insorgenza del danno ha assunto una persona per le pulizie, che

prima faceva lui stesso. Si è trattato comunque di una collaborazione

saltuaria, remunerata fr. 20.-- orari ma non dichiarata; non potendosela

permettere finanziariamente, cerca di farne a meno e vi ricorre solo quando è

strettamente necessario.

4. DATI RIGUARDANTI IL REDDITO DELL’ASSICURATO/A

4.1 REDDITO AZIENDALE

Dopo l’insorgenza del danno alla salute

Prima dell’insorgenza del danno alla salute

2006 Fr. 1’535.-

2005 Fr. 32'000.-

2004 Fr. 30'000.-

2003 Fr. 30'000.-

2001-2002 Fr. 30'000.-

1999-2000 Fr. 30'000.-

Il reddito tassato non è

comprensivo delle IPG.

CONTI ECONOMICI:

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Utile

1'535.-

23'018.-

26'461.-

28'305.-

37'530.-

28'447.-

24'285.-

Costi

10'656.-

10'760.-

11'494.-

9'281.-

9'991.-

10'914.-

11'848.-

Ricavi

12'191.-

33'779.-

37'955.-

37'587.-

38'548.-

39'361.-

36'134.-

L'assicurato ha dichiarato di essere a beneficio di

prestazioni assistenziali dal 2006. Da un'inchiesta telefonica presso l'Ufficio

del sostegno sociale di Bellinzona è emerso che dal febbraio 2006 al dicembre

dello stesso anno le indennità ammontavano, mensilmente, a fr. 884.- mentre da

gennaio 2007 sono di fr. 878.-riconosciute sino alla fine dell'anno.

La perdita economica negli ultimi anni è stata

importante. La cifra d'affari è diminuita di circa il 70% rispetto alla media

degli anni precedenti il danno (dal 2004 al 2000), ma nell'anno utilizzato per

il raffronto, ovvero il 2006, l'assicurato ha chiuso il negozio per tre

mesi ed in seguito ha ripreso, lentamente, l'attività. I dati economici non

sono dunque rappresentativi poiché disponiamo unicamente del 2006, che è l'anno

appunto della malattia.

Non potendo procedere con il metodo ordinario, propongo

pertanto di utilizzare il confronto delle attività e dei redditi quale metro di

valutazione.

5. CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITA

Campi

di attività senza danno alla salute

Pondera-

zione

Senza

danno

Tasso

d'incapacità

Inc.

di

lavoro

ponde-

rata

Limitazioni.

Esecuzione

dei lavori da parte di terzi

Attività

di coiffeur

90%

50%

45

Considerata

la difficoltà dell'assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che

l'attività di parrucchiere richiede quasi costantemente, ritengo che

l'incidenza dell'impedimento sia maggiore rispetto a quella proposta medicalmente,

che peraltro nella sua valutazione si esprime sull'attività nel suo

complesso.

Contabilità/

Ordinazione prodotti

5%

0%

Nessuna

limitazione.

Pulizia

negozio

5%

20%

1

Limitato

nella pulizia dei vetri e delle parti alte del negozio. Attività eseguita non

frequentemente, dunque la percentuale è modesta. Della pulizia settimanale

l'assicurato può ancora farsi carico autonomamente.

Totale

100%

46%

Campi

d'attività

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi d'atti-vità

*Base salariale mensile

1)

Reddito annuale senza danno (con ponderazione)

Perdita di guadagno

Parrucchiere

90%

50%

2) 4'186.-

45'208.-

22'604.-

Contabilità/ ordinazioni

5%

0%

3) 6'063.-

3'637.-

-

Pulizia

5%

20%

4) 4'021.-

2'412.-

482.-

totale

100%

51'257.-

23'086.-

1) secondo la tabella dei salari svizzeri 2004

2) Livello di qualificazione 3 (uomini)

3) Livello di qualificazione 3 (uomini)

4) Livello di qualificazione 4 (uomini)

Reddito ipotetico (da valido): fr. 51'257.-

Reddito da invalido: fr. 28'171.-

Perdita di guadagno: fr. 23'086.-

Raffronto tra la perdita di guadagno e il reddito

ipotetico: 45%.

VALUTAZIONE E PROPOSTA

Dal metodo straordinario qui applicato si evince una

percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla perdita economica

subita dall'assicurato. Come si è visto tuttavia, da un lato mancano dati

economici attendibili, dall'altro sono intervenuti eventi, come la chiusura del

negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela.

Va detto comunque che l'assicurato non è stato

sostituito nel periodo di malattia né lo è tuttora, e questo porta a pensare

che sia in grado di sostenere il proprio lavoro ancora oggi, seppur con la

parziale riduzione del tempo di lavoro; nondimeno, gli orari di apertura ridotti

non corrispondono ad una riduzione di clientela in misura direttamente

proporzionale.

Propongo così di riconoscere un grado di invalidità del

45% che corrisponde sostanzialmente all'esigibilità stabilita medicalmente.

6. PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

6.1.1 La capacità di guadagno potrebbe

essere considerevolmente migliorata con l'adattamento dell'azienda o mediante

la consegna di mezzi ausiliari? No

Ritiene necessaria una perizia? No

6.2 Tramite riformazione professionale

6.2.1 La capacità di guadagno potrebbe

essere considerevolmente migliorata mediante un cambiamento dell'attività

nell'azienda stessa o tramite una riformazione professionale? No

Ritiene necessaria una perizia?

No

(…)" (doc. AI 20/2-5).

L’ispettorato

AI ha proceduto alla valutazione della capacità di guadagno comparando le

diverse mansioni costitutive la professione di parrucchiere in proprio prima e

dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione di una perdita economica

del 45%.

L’assicurato,

pur avendone avuto la possibilità (la risposta di causa è stata notificata al

suo patrocinatore il 21 aprile 2009 [V]), non ha contestato questo modo di procedere.

In

questo senso, ritenuto che all’avv. RA 1 non poteva di certo sfuggire che entro

il termine per presentare eventuali altri mezzi di prova egli doveva e/o poteva

presentare le proprie osservazioni alla risposta di causa, la domanda di poter

“(…) esprimermi, in merito all’allegato di risposta, prima del giudizio (…)”

(VI) va disattesa in quanto meramente defatigatoria.

Questo Tribunale non ha poi motivo per mettere in discussione

le risultanze dell’inchiesta economica del 12 novembre 2007 (sul valore

probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/ 2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V

61; STCA 32.2005.197).

Nella

ripartizione delle mansioni e i relativi impedimenti calcolati dall’ispettorato

AI è stato tenuto conto dell’entità dell’a-zienda del ricorrente e del fatto

che esso non ha avuto dipendenti né aiutanti di qualunque genere. L’inchiesta

economica ha quindi evidenziato che “(…) dal metodo straordinario qui applicato

si evince una percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla

perdita economica subita dall’assicu-rato. Come si è visto tuttavia, da un lato

mancano dati economici attendibili, dall’altro sono intervenuti eventi, come la

chiusura del negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela. Va

detto comunque che l’assicurato non è stato sostituito nel periodo di malattia

né lo è tuttora, e questo porta a pensare che sia in grado di sostenere il

proprio lavoro ancora oggi, seppur con la parziale riduzione del tempo lavorativo;

nondimeno, gli orari di apertura ridotti non corrispondono ad una riduzione di

clientela in misura direttamente proporzionale. (…)” (doc. AI 20/4).

Non

vi è motivo, a mente del TCA, per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni,

né dalla percentuale di impedimenti stabilita dall’amministrazione.

Come

emerge dall’inchiesta economica, l’assicurato è ancora in grado di occuparsi

convenientemente della parte relativa alla “pulizia negozio”; infatti ha ammesso

che “(...) dall’insor-genza del danno ha assunto una persona per le

pulizie, che prima faceva lui stesso. Si è trattato comunque di una collaborazione

saltuaria, remunerata fr. 20.- orari ma non dichiarata; non potendosela

permettere finanziariamente, cerca di farne a meno e vi ricorre solo quando è

strettamente necessario. (…)” (doc. AI 20/2). Le limitazioni pratiche per la

succitata attività – osservato che: “(…) limitato nella pulizia dei vetri e

delle parti alte del negozio. Attività eseguita non frequentemente, dunque la

percentuale è modesta. Della pulizia settimanale l’assicurato può ancora farsi

carico autonomamente (…)” (doc. AI 20/3) – sono quindi state quantificate nel

20%.

Quanto

invece alla parte relativa alla “attività di coiffeur” le limitazioni pratiche

inerenti alla mansione summenzionata sono state quantificate nel 50% e la

funzionaria incaricata ha puntualizzato che “(…) considerata la difficoltà

dell’assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che l’attività di parrucchiere

richiede quasi costantemente, ritengo che l’inci-denza dell’impedimento sia

maggiore rispetto a quella proposta medicalmente, che peraltro nella sua valutazione

si esprime sull’attività nel suo complesso (…)” (doc. AI 20/3).

Per

la parte relativa alla “contabilità/ordinazione prodotti” non è invece stata riscontrata

alcuna limitazione.

Tenuto

conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto a calcolare l’invalidità,

conformemente al metodo straordinario, giungendo ad un grado di invalidità del

45%.

La

presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente

l’attività lucrativa dell’assicurato, tenuto conto dei “salari di riferimento

del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc.

32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita

dall’UFAS).

Al

riguardo occorre solo evidenziare che il consulente che ha esperito l’indagine

economica ha utilizzato le tabelle TA1 e TA7 del 2004 anziché quelle del 2006.

Tuttavia da un calcolo effettuato sulla scorta dei valori salariali enumerati

nelle medesime tabelle del 2006 si raggiunge ugualmente un grado di invalidità del

45%. Anche volendo applicare unicamente la tabella TA1 il grado d’invalidità risulta

essere inferiore al 50%. Ne consegue che non si giustifica un rinvio degli atti

all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti in merito.

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità inferiore al 50%, si giungerebbe con ogni

verosimiglianza anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al

2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.

2.10. In

simili circostanze – ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa totale va

fatto risalire al mese di dicembre 2005 e considerato un grado d’invalidità del

45% – è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2006 (un anno dopo l’inizio

dell’in-capacità lavorativa totale attestata dal dicembre 2005, cfr. art. 29

cpv. 1 lett. b LAI).

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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