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Decisione

32.2009.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 settembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari ritardando la decisione e il padre provveduto al

sostentamento della figlia viste le somme versate – ha confermato gli

importi indicati nelle decisioni impugnate.

1.4. Il

TCA, con decreto 1. luglio 2009 (VIII), ha chiamato in causa PI 1, trasmettendogli

tutti gli atti con assegnazione di un termine di 15 giorni per determinarsi in

merito.

1.5. PI

1, con lettera 15 luglio 2009 – descritte le modalità con cui ha conosciuto RA

1, l’evolversi della loro relazione, la nascita di RI 1 da lui riconosciuta

quale figlia, la partecipazione finanziaria al sostentamento di entrambe e

sostenuto di essere stato raggirato e imbrogliato dalla madre –, ha chiesto di

confermare le decisioni impugnate.

1.6. Con

scritto 16 luglio 2009 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni

per prendere visione della lettera 15 luglio 2009 di PI 1 coi relativi allegati

e per presentare osservazioni scritte.

1.7. RA

1, con scritto 21 luglio 2009, ha, in particolare, osservato che: “(…) - per

quanto riguarda i pagamenti effettuati dal Sig. PI 1 i documenti allegati

dimostrano che il totale dei versamenti effettuati dalla nascita di RI 1 ammontano

a USD 1'750 e non a CHF 11'398.-- come da lui dichiarato; - per quanto riguarda

la casa confermo che il Sig. PI 1 mi ha aiutato in parte nell’acquisto della

casa ma questo era un regalo fatto a me, come del resto ha fatto per altre

ragazze (automobili, case, vacanze etc) da lui frequentate prima durante e dopo

il nostro rapporto, e nulla ha a che vedere con il sostentamento di nostra

figlia RI 1 (…)” (XI).

1.8. L’Ufficio

AI, con osservazioni 4 agosto 2009, ha confermato il contenuto della risposta

di causa e chiesto di respingere il ricorso.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del presente ricorso è la questione a sapere se le decisioni 16 febbraio 2009 –

con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una rendita completiva

per la figlia RI 1 e, dall’importo complessivo di fr. 18'008.-- (fr. 13'764.00

+ fr. 708.00 + fr. 3'536.00 riferiti al periodo dal 1. marzo 2007 al 31 marzo

2009), trattenuto e versato al padre la somma di fr. 11'398.-- (fr. 8'752.00 +

fr. 2'646.00) – sono conformi o meno alla legge.

I

genitori di RI 1 non contestano né l’ammontare della rendita completiva per la

figlia né il versamento diretto alla madre. Quest’ultima contesta invece

l’ammontare dell’im-porto trattenuto e versato al padre, che sostiene dover essere

di fr. 2'030.--, e pretende per la figlia la somma di fr. 15'978.--.

2.3. Secondo

l’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la

rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato

della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In

deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il

pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o

divorziate.

In

base all’art. 71ter

OAVS, applicabile per analogia in virtù dell’art. 82 cpv. 1 OAI, se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati,

la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla

rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio

e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice

civile o dall’autorità tutoria. Il capoverso 1 è pure applicabile per il

pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto

alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto

al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili

forniti.

Secondo

le direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità, edite dal-l’UFAS (versione in vigore dal 1. gennaio

2009):

" (...)

10006 Les rentes pour enfants doivent en

principe être versées conjointement avec la rente principale. Si le bénéficiaire de celle-ci néglige

d’entretenir ses enfants, les dispositions relatives au paiement des

prestations non conforme au but

sont applicables (art. 20 LPGA). En pareil cas également, la rente peut être

versée directement aux enfants majeurs auxquels elle est destinée, pour autant

que ces derniers donnent la garantie d’en faire un emploi conforme à son but.

10007 Si les parents de l’enfant ne sont

pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour

enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge

civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsque

10008 – celui-ci détient l’autorité parentale,

10009 – les enfants ne vivent pas chez le parent

titulaire de la rente.

10010 S’il ressort du dossier que les

parents vivent séparés, la caisse de compensation doit attirer l’attention du

parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct des rentes

pour enfants.

10011 Le dossier doit être soumis à l’OFAS

lorsque le parent non titulaire de la rente exige le paiement direct des rentes

pour enfants et que l’autorité parentale est exercée

conjointement par les deux parents.

10012 En principe, le versement d’arriérés

de rentes pour enfants peut être fait au parent non bénéficiaire de rente aux

mêmes conditions. Ceci vaut

également pour les périodes antérieures au 1er

janvier 2000.

10013 Si le parent bénéficiaire de rente

s’est acquitté de son obligation d’entretien, il peut exiger le paiement en ses

mains de l’arriéré de la rente pour enfant jusqu’à concurrence des

contributions qu’il a effectivement fournies. La caisse peut demander par écrit les justificatifs des

contributions versées.

(…)"

2.4. Nella

fattispecie, conformemente alla legge e alle direttive suesposte, è a ragione

che l’Ufficio AI ha stabilito il versamento della rendita

completiva per la figlia RI 1 direttamente alla madre.

Infatti,

a prescindere dal fatto che ciò non è contestato, dagli atti risulta che la

madre di RI 1 detiene l’autorità parentale (cfr. anche l’art. 298 cpv. 1 CCS) e

che la figlia vive con lei.

Nella

lettera 19 agosto 2008 indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione (doc.

AI 47/2-3), premesso che l’Ufficio AI ha riconosciuto a PI 1 una rendità intera

d’invalidità con effetto retroattivo al 1. marzo 2007, è precisato:

" (...)

In allegato vi trasmettiamo la richiesta stessa per

competenza in quanto la rendita dell’assicurato dovrà essere versata in

Svizzera mentre la rendita della figlia, RI 1, dovrà essere versata in __________.

L’indirizzo della madre, la quale detiene l’autorità

parentale è:

(…)" (doc. AI 47/2)

Con

lettera 27 novembre 2008 PI 1 ha trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione

l’atto di domicilio di sua figlia RI 1 e di sua madre (doc. 1 e 2 dell’in-carto

della Cassa svizzera di compensazione).

2.5. La

madre di RI 1 sostiene che per la figlia il padre avrebbe versato complessivamente

USD 1'750.

Il

padre fa valere invece, per gli anni 2007/2008, un versamento totale pari a fr.

12'587.00 (doc. IX/1).

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che dagli atti di causa e dai documenti prodotti

da PI 1 risulta che solo sei versamenti –

ritenuti dai genitori di RI 1 e dal-l’amministrazione quali acconti inerenti al

mantenimento della figlia (in base agli atti il TCA non può del resto

concludere differentemente) – sono

debitamente comprovati:

- doc.

IX/2, versamento del 01.02.07 di USD 400 per un importo complessivo di CHF

558.72 (spese CHF 50.--);

- doc.

IX/3, versamento del 26.02.07 di USD 200 per un importo complessivo di CHF 287.10

(spese CHF 30.--);

- doc.

IX/4, versamento (ndr.: non è chiara la data) di USD 400 per un importo complessivo

di CHF 550.40 (spese CHF 50.--);

- doc.

IX/5, versamento del 19.10.07 di USD 200 per un importo complessivo di CHF 274.20

(spese CHF 30.--);

- doc.

IX/6, versamento del 13.11.07 di USD 250 per un importo complessivo di CHF 323.90

(spese CHF 30.--);

- doc.

IX/7, versamento del 11.12.07 di USD 300 per un importo complessivo di CHF 392.84

(spese CHF 40.--).

Questi

versamenti sono stati vistati, quali “Acconto” del 01.02.07, 26.02.07,

02.10.07, 19.10.07, 13.11.07 e 11.12.07 per i seguenti importi: 559.00, 287.00,

550.00, 274.00, 324.00 e 393.00 (vedi il dettaglio prodotto sub doc. IX/1).

Al

riguardo il TCA rileva che così facendo PI 1 ha conteggiato anche le spese

pertinenti ai relativi versamenti.

Per

gli altri versamenti indicati PI 1 evidenzia che gli stessi sarebbero stati

“(…) fatti direttamente per posta o in contanti (…)” (doc. IX/1).

Questo

Tribunale – vista la contestazione

della madre in merito agli asseriti versamenti effettuati per posta o in

contanti, considerato che PI 1 non prova gli stessi (tale non può essere

ritenuto il “Dettaglio Versamenti ad RI 1 Anno 2007/2008” da lui allestito e prodotto

sub. doc. IX/1) e ritenute anche le differenze presenti nei rispettivi dettagli

prodotti sub. doc. 19 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione e il doc.

IX/1 –, conformemente al principio

della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF

126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), deve

concludere che PI 1 ha debitamente comprovato di avere versato a favore della

figlia RI 1 la somma di USD 1'750.

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle considerazioni

sviluppate da PI 1 nei confronti della madre di sua figlia visto che le stesse

non provano in ogni caso gli asseriti versamenti.

2.6. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno riformate

nel senso che dall’importo complessivo di fr 18'008.--, riconosciuto quale

rendita completiva per la figlia per il periodo da marzo 2007 a marzo 2009, va

trattenuto a favore di PI 1 il controvalore di USD 1'750 – e meglio, come risulta dai rispettivi

invii di denaro (doc. IX/2-7), fr. 2'157.16 che corrispondono agli importi

versati al netto delle spese.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

Le

decisioni impugnate vengono riformate nel senso che, per il periodo da

marzo 2007 a marzo 2009, dall’importo complessivo di fr. 18'008.-- va trattenuto

l’importo di fr. 2'157.16 a favore di PI 1.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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