32.2009.73
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8 settembre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2009.73
Data decisione, Autorità:
08.09.2009, TCA
Titolo:
Appurato che la figlia vive con la madre che detiene l'autorità parentale, dalla rendita completiva per la figlia può essere trattenuto a favore del padre solo l'importo che quest'ultimo ha comprovatamente versato per il mantenimento della figlia
RENDITA COMPLETIVA
art. 35 cpv. 4 LAI
art. 20 LPGA
art. 82 cpv. 1 OAI
art. 71ter OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.73
FS
Lugano
8 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 16 febbraio 2009 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
terzi chiamati in causa: PI 1, __________,
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisioni 17 settembre 2008 L’Ufficio AI ha riconosciuto a PI 1 il diritto ad
una rendita intera a partire dal 1. marzo 2007 (doc. AI 48/1-6 e 49/1-5).
Con
decisioni 16 febbraio 2009 (doc. AI 54/4-6 e 54/8-9) l’Ufficio AI ha inoltre
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita completiva per la figlia RI
1, legata alla sua rendita intera, evidenziando che gli importi di fr. 8'779.00
(ndr. recte: fr. 8'752.00) e fr. 2'646.00, vengono versati “(…) a Lei per gli acconti
già versati (…)” (doc. AI 54/5 e 54/9).
1.2. Contro
le decisioni 16 febbraio 2009 RA 1, madre di RI 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale ha fatto valere che “(…) dalla nascita di RI 1 il totale
dei versamenti effettuati a nostro favore da parte del Sig. PI 1 ammontano a
USD 1.750 e non a CHF 11'398.-- pertanto l’ammontare dovuto ad RI 1 dovrebbe
essere pari a CHF 18'008.-- meno USD 1'750.-- (CHF 2'030.--) quindi CHF
15'978.-- e non CHF 6'610.-- come stabilito nella decisione allegata. (…)” (I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato: che il signor PI 1 ha
riconosciuto la paternità della figlia RI 1; che il servizio rendite e
indennità della cassa __________ di __________ ha informato la Cassa Svizzera
di compensazione che la rendita intera andava versata al padre in Svizzera
mentre che la rendita completiva per la figlia alla madre detentrice
dell’autorità parentale in __________; che per i periodi dal 1. marzo al 30
giugno 2007 e dal 1. luglio 2007 al 31 marzo 2009 gli importi complessivi per
la rendita completiva per la figlia ammontavano a fr. 3'536.-- e a fr.
14'472.-- di cui fr. 2'646.-- rispettivamente fr. 8'752.-- sono stati
trattenuti e versati al padre; e, ritenuto che la madre avrebbe omesso di trasmettere
Fatti
i documenti necessari ritardando la decisione e il padre provveduto al
sostentamento della figlia viste le somme versate – ha confermato gli
importi indicati nelle decisioni impugnate.
1.4. Il
TCA, con decreto 1. luglio 2009 (VIII), ha chiamato in causa PI 1, trasmettendogli
tutti gli atti con assegnazione di un termine di 15 giorni per determinarsi in
merito.
1.5. PI
1, con lettera 15 luglio 2009 – descritte le modalità con cui ha conosciuto RA
1, l’evolversi della loro relazione, la nascita di RI 1 da lui riconosciuta
quale figlia, la partecipazione finanziaria al sostentamento di entrambe e
sostenuto di essere stato raggirato e imbrogliato dalla madre –, ha chiesto di
confermare le decisioni impugnate.
1.6. Con
scritto 16 luglio 2009 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni
per prendere visione della lettera 15 luglio 2009 di PI 1 coi relativi allegati
e per presentare osservazioni scritte.
1.7. RA
1, con scritto 21 luglio 2009, ha, in particolare, osservato che: “(…) - per
quanto riguarda i pagamenti effettuati dal Sig. PI 1 i documenti allegati
dimostrano che il totale dei versamenti effettuati dalla nascita di RI 1 ammontano
a USD 1'750 e non a CHF 11'398.-- come da lui dichiarato; - per quanto riguarda
la casa confermo che il Sig. PI 1 mi ha aiutato in parte nell’acquisto della
casa ma questo era un regalo fatto a me, come del resto ha fatto per altre
ragazze (automobili, case, vacanze etc) da lui frequentate prima durante e dopo
il nostro rapporto, e nulla ha a che vedere con il sostentamento di nostra
figlia RI 1 (…)” (XI).
1.8. L’Ufficio
AI, con osservazioni 4 agosto 2009, ha confermato il contenuto della risposta
di causa e chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del presente ricorso è la questione a sapere se le decisioni 16 febbraio 2009 –
con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una rendita completiva
per la figlia RI 1 e, dall’importo complessivo di fr. 18'008.-- (fr. 13'764.00
+ fr. 708.00 + fr. 3'536.00 riferiti al periodo dal 1. marzo 2007 al 31 marzo
2009), trattenuto e versato al padre la somma di fr. 11'398.-- (fr. 8'752.00 +
fr. 2'646.00) – sono conformi o meno alla legge.
I
genitori di RI 1 non contestano né l’ammontare della rendita completiva per la
figlia né il versamento diretto alla madre. Quest’ultima contesta invece
l’ammontare dell’im-porto trattenuto e versato al padre, che sostiene dover essere
di fr. 2'030.--, e pretende per la figlia la somma di fr. 15'978.--.
2.3. Secondo
l’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la
rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato
della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In
deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il
pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o
divorziate.
In
base all’art. 71ter
OAVS, applicabile per analogia in virtù dell’art. 82 cpv. 1 OAI, se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati,
la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla
rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio
e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice
civile o dall’autorità tutoria. Il capoverso 1 è pure applicabile per il
pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto
alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto
al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili
forniti.
Secondo
le direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità, edite dal-l’UFAS (versione in vigore dal 1. gennaio
2009):
" (...)
10006 Les rentes pour enfants doivent en
principe être versées conjointement avec la rente principale. Si le bénéficiaire de celle-ci néglige
d’entretenir ses enfants, les dispositions relatives au paiement des
prestations non conforme au but
sont applicables (art. 20 LPGA). En pareil cas également, la rente peut être
versée directement aux enfants majeurs auxquels elle est destinée, pour autant
que ces derniers donnent la garantie d’en faire un emploi conforme à son but.
10007 Si les parents de l’enfant ne sont
pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour
enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge
civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsque
10008 – celui-ci détient l’autorité parentale,
10009 – les enfants ne vivent pas chez le parent
titulaire de la rente.
10010 S’il ressort du dossier que les
parents vivent séparés, la caisse de compensation doit attirer l’attention du
parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct des rentes
pour enfants.
10011 Le dossier doit être soumis à l’OFAS
lorsque le parent non titulaire de la rente exige le paiement direct des rentes
pour enfants et que l’autorité parentale est exercée
conjointement par les deux parents.
10012 En principe, le versement d’arriérés
de rentes pour enfants peut être fait au parent non bénéficiaire de rente aux
mêmes conditions. Ceci vaut
également pour les périodes antérieures au 1er
janvier 2000.
10013 Si le parent bénéficiaire de rente
s’est acquitté de son obligation d’entretien, il peut exiger le paiement en ses
mains de l’arriéré de la rente pour enfant jusqu’à concurrence des
contributions qu’il a effectivement fournies. La caisse peut demander par écrit les justificatifs des
contributions versées.
(…)"
2.4. Nella
fattispecie, conformemente alla legge e alle direttive suesposte, è a ragione
che l’Ufficio AI ha stabilito il versamento della rendita
completiva per la figlia RI 1 direttamente alla madre.
Infatti,
a prescindere dal fatto che ciò non è contestato, dagli atti risulta che la
madre di RI 1 detiene l’autorità parentale (cfr. anche l’art. 298 cpv. 1 CCS) e
che la figlia vive con lei.
Nella
lettera 19 agosto 2008 indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione (doc.
AI 47/2-3), premesso che l’Ufficio AI ha riconosciuto a PI 1 una rendità intera
d’invalidità con effetto retroattivo al 1. marzo 2007, è precisato:
" (...)
In allegato vi trasmettiamo la richiesta stessa per
competenza in quanto la rendita dell’assicurato dovrà essere versata in
Svizzera mentre la rendita della figlia, RI 1, dovrà essere versata in __________.
L’indirizzo della madre, la quale detiene l’autorità
parentale è:
(…)" (doc. AI 47/2)
Con
lettera 27 novembre 2008 PI 1 ha trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione
l’atto di domicilio di sua figlia RI 1 e di sua madre (doc. 1 e 2 dell’in-carto
della Cassa svizzera di compensazione).
2.5. La
madre di RI 1 sostiene che per la figlia il padre avrebbe versato complessivamente
USD 1'750.
Il
padre fa valere invece, per gli anni 2007/2008, un versamento totale pari a fr.
12'587.00 (doc. IX/1).
Questo
Tribunale rileva innanzitutto che dagli atti di causa e dai documenti prodotti
da PI 1 risulta che solo sei versamenti –
ritenuti dai genitori di RI 1 e dal-l’amministrazione quali acconti inerenti al
mantenimento della figlia (in base agli atti il TCA non può del resto
concludere differentemente) – sono
debitamente comprovati:
- doc.
IX/2, versamento del 01.02.07 di USD 400 per un importo complessivo di CHF
558.72 (spese CHF 50.--);
- doc.
IX/3, versamento del 26.02.07 di USD 200 per un importo complessivo di CHF 287.10
(spese CHF 30.--);
- doc.
IX/4, versamento (ndr.: non è chiara la data) di USD 400 per un importo complessivo
di CHF 550.40 (spese CHF 50.--);
- doc.
IX/5, versamento del 19.10.07 di USD 200 per un importo complessivo di CHF 274.20
(spese CHF 30.--);
- doc.
IX/6, versamento del 13.11.07 di USD 250 per un importo complessivo di CHF 323.90
(spese CHF 30.--);
- doc.
IX/7, versamento del 11.12.07 di USD 300 per un importo complessivo di CHF 392.84
(spese CHF 40.--).
Questi
versamenti sono stati vistati, quali “Acconto” del 01.02.07, 26.02.07,
02.10.07, 19.10.07, 13.11.07 e 11.12.07 per i seguenti importi: 559.00, 287.00,
550.00, 274.00, 324.00 e 393.00 (vedi il dettaglio prodotto sub doc. IX/1).
Al
riguardo il TCA rileva che così facendo PI 1 ha conteggiato anche le spese
pertinenti ai relativi versamenti.
Per
gli altri versamenti indicati PI 1 evidenzia che gli stessi sarebbero stati
“(…) fatti direttamente per posta o in contanti (…)” (doc. IX/1).
Questo
Tribunale – vista la contestazione
della madre in merito agli asseriti versamenti effettuati per posta o in
contanti, considerato che PI 1 non prova gli stessi (tale non può essere
ritenuto il “Dettaglio Versamenti ad RI 1 Anno 2007/2008” da lui allestito e prodotto
sub. doc. IX/1) e ritenute anche le differenze presenti nei rispettivi dettagli
prodotti sub. doc. 19 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione e il doc.
IX/1 –, conformemente al principio
della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF
126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), deve
concludere che PI 1 ha debitamente comprovato di avere versato a favore della
figlia RI 1 la somma di USD 1'750.
Non
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle considerazioni
sviluppate da PI 1 nei confronti della madre di sua figlia visto che le stesse
non provano in ogni caso gli asseriti versamenti.
2.6. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno riformate
nel senso che dall’importo complessivo di fr 18'008.--, riconosciuto quale
rendita completiva per la figlia per il periodo da marzo 2007 a marzo 2009, va
trattenuto a favore di PI 1 il controvalore di USD 1'750 – e meglio, come risulta dai rispettivi
invii di denaro (doc. IX/2-7), fr. 2'157.16 che corrispondono agli importi
versati al netto delle spese.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
Le
decisioni impugnate vengono riformate nel senso che, per il periodo da
marzo 2007 a marzo 2009, dall’importo complessivo di fr. 18'008.-- va trattenuto
l’importo di fr. 2'157.16 a favore di PI 1.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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