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Decisione

32.2009.74

Istanza di revisione di una sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni respinta. Condizioni per ammettere una domanda di revisione di una pronunzia cresciuta in giudicato. Gratuità della pro

11 maggio 2009Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i dati dell’Ufficio federale di statistica, rilevazione svizzera della

struttura dei salari ammontava a fr. 5'451 al mese nel 2006 (cfr. www. bfs.admin.ch/ bfs/ portal/ it/ index/ themen/

03/04/ blank/ key/ lohnstruktur/ nach_ taetigkeiten.htm, nonché www.lohnrechner.bfs.admin.ch/

Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=it) e a fr. 5'913 in Svizzera. Ciò corrisponde

a fr. 65'412 all’anno (fr. 68'192 su 41.7 ore), ossia un salario inferiore, ma

non molto diverso, rispetto a quello che avrebbe conseguito continuando a

lavorare presso l’ex datore di lavoro __________. Per contro, l’importo annuo

di fr. 99'697 non trova conferma nei dati statistici.

Da rilevare inoltre che nel 2000 l’insorgente aveva conseguito un

importo di fr. 4'300 al mese (cfr. doc. Cassa disoccupazione 1-7) e che nel

biennio 2002-2003, come si vedrà meglio in seguito, aveva percepito un salario

non superiore ai fr. 67'000.

Raffrontando il reddito di fr. 72'358 con quello da invalido di fr.

49'848.50 (3'834.50 X 13), si ottiene un grado d’invalidità del 30%.

Nemmeno se si prendesse in considerazione il reddito conseguito da

ultimo dall’interessato quale rappresentante di prodotti edilizi il diritto

alla rendita sarebbe dato. Dagli atti emerge infatti che nel 2002, prima

dell’insorgere del danno alla salute, da giugno a dicembre il ricorrente ha

conseguito un importo di fr. 37'598.50 (doc. AI 58-2), ossia fr. 64’455 su 12

mesi (37'598.50 : 7 X 12). Nel 2003, nei primi 5 mesi, quando era ancora abile

al 100%, ha guadagnato fr. 24'429.90, che corrisponde a fr. 58'631.70 all’anno (24'429.90

: 5 X 12). L’interessato, nella richiesta del 24 giugno 2004, aveva indicato un

salario mensile di fr. 5'580, ossia, fr. 66’960 all’anno.

Utilizzando il dato più favorevole all’interessato, ossia fr. 66'960

conseguito fino alla fine del 2003, aggiornandolo al 2006, si ottiene un

importo di fr. 69'058 (+ 0.9; + 1.0; + 1.2; cfr. la vie économique 12-2008,

tabella B 10.2, pag. 95).

Raffrontandolo con l’ammontare di fr. 49'848.50, si ottiene un grado

d’invalidità del 28%, inferiore rispetto a quello calcolato in precedenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che l’interessato, anche

lavorando solo al 50%, consegue un salario annuo pari a fr. 49'848.50 e che

l’invalidità è un concetto prettamente economico e non medico, questo Tribunale

deve concludere che l’insorgente non ha diritto ad alcuna rendita dell’AI,

oltre a quelle già versate fino alla fine del mese di febbraio 2006.”

E. Il

ricorrente ha rinunciato ad impugnare al Tribunale federale la sentenza dell’11

febbraio 2009 (inc. 32.2008.69 / 16 febbraio 2009, cfr. doc. I).

F. Il

23 marzo 2009 RI 1, rappresentato dall’avv. dott. RA 1 ha presentato al TCA

un’istanza di revisione tendente alla riforma della sentenza dell’11 febbraio

2009, nel senso di riconoscergli il diritto a una mezza rendita d’invalidità a

partire dal 1° marzo 2006 (doc. I, inc. 32.2009.74). Dopo aver accertato presso

il precedente datore di lavoro, __________, l’ammontare esatto del reddito

conseguibile da valido (fr. 93'000) ed aver esaminato la giurisprudenza del Tribunale

federale, l’interessato è giunto alla conclusione che un ricorso al TF non

sarebbe stato possibile e che solo un’istanza di revisione, in applicazione

dell’art. 24 lett. a Lptca, gli avrebbe permesso di ottenere la modifica della

sentenza dell’11 febbraio 2009.

RI 1 afferma

che:

" (…)

E tanto l’__________, nel suo ricorso del 18 aprile 2008, quanto

codesto lodevole Tribunale, al considerando 5 della sentenza 11 febbraio 2009,

sono partiti dal presupposto che il salario da valido dell’istante fosse quello

risultante dall’accertamento effettuato nell’aprile 2004, telefonicamente,

dalla consulente all’integrazione, ove tuttavia la sentenza considera

erroneamente che questo asserito salario si riferisse “all’ammontare che

l’interessato avrebbe potuto guadagnare quale installatore di impianti sanitari

e riscaldamenti, se avesse continuato a lavorare presso il datore di lavoro __________”,

mentre invece l’informazione telefonica dell’aprile 2004 riguardava soltanto

l’attività di installatore di impianti sanitari.

Soltanto dopo aver preso visione della motivazione con la quale

codesto lodevole Tribunale ha confermato la decisione su opposizione, l’istante

ha potuto rendersi conto – dopo aver assunto informazioni dal suo ex-datore di lavoro – che tanto l’__________,

quanto codesto lodevole Tribunale si sono fondati in buona fede su un dato

frettolosamente e sommariamente accertato dall’Ufficio AI che non corrisponde

alla realtà.

(…)

E’ inoltre importante rilevare come alla ditta __________ non consti

di essere stata interpellata da una segretaria dell’Ufficio AI nel 2005 e di

avere fornito telefonicamente un’informazione riguardo al salario di fr.

71'500.-- conseguibile quale installatore di impianti sanitari; la ditta

precisa altresì che, secondo la sua abitudine, se vi fosse stata una richiesta

telefonica in tal senso, avrebbe confermato la risposta per iscritto e che, in

ogni caso, se vi fu un’informazione telefonica, si deve dedurre che questa non

teneva conto di quanto attestato nel documento che si produce riguardo al

salario conseguibile da valido da parte del signor __________.” (doc. I, inc.

32.2009.72)

L’insorgente

ritiene che la dichiarazione della ditta __________ costituisce un fatto nuovo

rilevante, sconosciuto dal TCA che “ha ritenuto di poter fare affidamento

sull’accertamento effettuato peraltro in modo alquanto sommario, impreciso e

inusuale dall’Ufficio AI in occasione del rapporto dell’aprile 2004, limitato a

una richiesta telefonica e riferito soltanto a un’incompleta indicazione delle qualifiche

professionali dell’assicurato.”

Circa

la motivazione per la quale il nuovo mezzo di prova non è stato prodotto in

precedenza, l’insorgente ha affermato:

"

(…)

Come detto in precedenza, tanto l’istante, quanto l’__________ che lo

ha rappresentato nella procedura di opposizione e di ricorso hanno ritenuto di

poter fare affidamento su quanto risultava dai rapporti delle consulenti in

integrazione dell’Ufficio AI a proposito dell’accertamento del reddito da

valido: occorre infatti tenere presente che l’istante aveva cessato totalmente

l’attività alle dipendenze della ditta __________ il 1° settembre 1989 a

seguito dell’infortunio al polso destro ed aveva quindi perso ogni contatto con

la professione esercitata allora.

E’ pertanto comprensibile che egli non fosse al corrente dell’evoluzio-ne

del salario subentrata nei quasi vent’anni successivi alla cessazione, per un

installatore in possesso di due diplomi professionali. Soltanto quando ha

potuto prendere visione della sentenza querelata, la cui motivazione ha

valutato le varie ipotesi per il confronto dei redditi, l’istante, ponendosi il

problema dell’impugnazione di questa sentenza, ha ritenuto di dovere

approfondire il dato risultante dall’incarto AI che indicava in fr. 71'500.-- annui

il salario che egli avrebbe potuto conseguire nel 2005, se avesse continuato a

svolgere l’attività presso il primitivo datore di lavoro, senza danno alla

salute.

L’accertamento compiuto dalla consulente all’integrazione nell’aprile

2005, dimostratosi estremamente carente e superficiale (che ha indotto in

errore anche codesto lodevole Tribunale) non può quindi avere per conseguenza

l’addebito all’istante di non avere sufficientemente posto attenzione già in

sede di ricorso a un elemento determinante per il giudizio qui impugnato.”

G. Con

risposta del 31 marzo 2009 l’UAI propone di respingere il ricorso non essendo

adempiuti i motivi per poter chiedere una revisione (doc. IV).

H. Il

17 aprile 2009 l’insorgente ha affermato di non intendere “far uso della

facoltà di presentare ulteriori mezzi di prova.” (doc. VI).

in

diritto

In

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel

merito

2. Secondo

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a

revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il

giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L'art.

24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni

è ammessa la revisione:

a) se

sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se

un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e

dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90

giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste

dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di

revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione

della sentenza.

L'art.

25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si

applica la procedura prescritta dalla presente legge.

3. Un

fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui

il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale,

poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che

non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che

da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già

nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere

rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a

fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio

diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317

consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi

mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche

in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia

stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138

consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto

nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non

era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir

prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della

necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con

riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché

non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi

dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole

di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece

considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5

pag. 204; 110 V 138 consid. 2

pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision

und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor

Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, Basilea

e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale

a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base

della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205)."

In

un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di

revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la

prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non

serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli

stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo

diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare

la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205).

4.

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la

perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è

atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità

naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile

1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del

precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha

ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo

l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a

migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale

fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa

dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo

2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva

sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio

destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi

interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che

la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità

dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile

1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000

non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che

l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un

nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa

sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta

nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.

B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si

tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto

la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben

nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II)

esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.

5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha

segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo

chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente

procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.

6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca,

scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.

S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi

infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente

spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una

spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla

lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa

tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata

fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro

configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo

insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente

("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere

respinta."

Infine,

in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato

che:

" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen

werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im

Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das

Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der

Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein

neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer

Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv

mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es

nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten

Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch

ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im

Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat.

Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid

wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2,

293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

4. Nell'evenienza

concreta l’istante ha rinunciato ad inoltrare un ricorso al Tribunale federale

poiché, a suo dire, non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo. A

sostegno della sua domanda di revisione afferma che solo dopo aver preso

visione della sentenza dell’11 febbraio 2009 (inc. 32.2008.69) “ponendosi il

problema dell’impugnazione di questa sentenza, ha ritenuto di dovere

approfondire il dato risultante dall’incarto AI che indicava in fr. 71'500.-- annui

il salario che egli avrebbe potuto conseguire nel 2005, se avesse continuato a

svolgere l’attività presso il primitivo datore di lavoro, senza danno alla

salute.”

L’assicurato

ritiene che la dichiarazione della ditta __________, che indica un salario di

fr. 93'000 annui, costituisce un fatto nuovo rilevante, sconosciuto dal TCA che

“ha ritenuto di poter fare affidamento sull’accertamento effettuato peraltro

in modo alquanto sommario, impreciso e inusuale dall’Ufficio AI in occasione

del rapporto dell’aprile 2004, limitato a una richiesta telefonica e riferito

soltanto a un’incompleta indicazione delle qualifiche professionali

dell’assicurato.”

Circa

la motivazione per la quale il nuovo mezzo di prova non è stato prodotto in

precedenza, l’istante ha affermato:

" (…)

Come detto in precedenza, tanto l’istante, quanto l’__________ che lo

ha rappresentato nella procedura di opposizione e di ricorso hanno ritenuto di

poter fare affidamento su quanto risultava dai rapporti delle consulenti in

integrazione dell’Ufficio AI a proposito dell’accertamento del reddito da

valido: occorre infatti tenere presente che l’istante aveva cessato totalmente

l’attività alle dipendenze della ditta __________ il 1° settembre 1989 a

seguito dell’infortunio al polso destro ed aveva quindi perso ogni contatto con

la professione esercitata allora.

E’ pertanto comprensibile che egli non fosse al corrente

dell’evoluzione del salario subentrata nei quasi vent’anni successivi alla

cessazione, per un installatore in possesso di due diplomi professionali.

Soltanto quando ha potuto prendere visione della sentenza querelata, la cui

motivazione ha valutato le varie ipotesi per il confronto dei redditi,

l’istante, ponendosi il problema dell’impugnazione di questa sentenza, ha

ritenuto di dovere approfondire il dato risultante dall’incarto AI che indicava

in fr. 71'500.-- annui il salario che egli avrebbe potuto conseguire

nel 2005, se avesse continuato a svolgere l’attività presso il primitivo datore

di lavoro, senza danno alla salute.

L’accertamento compiuto dalla consulente all’integrazione nell’aprile

2005, dimostratosi estremamente carente e superficiale (che ha indotto in

errore anche codesto lodevole Tribunale) non può quindi avere per conseguenza

l’addebito all’istante di non avere sufficientemente posto attenzione già in

sede di ricorso a un elemento determinante per il giudizio qui impugnato.”

Effettivamente

dalla motivazione della decisione formale del 14 agosto 2006 emerge che l’UAI ha

preso in considerazione l’importo di fr. 71'500.-- facendo “riferimento al

salario indicato dal datore di lavoro”, senza che fosse specificato a quale

datore di lavoro, tra i molti avuti in passato dall’istante, si era rivolta

l’amministrazione (doc. AI 119-3).

Tuttavia,

il 19 settembre 2006 l’__________, in rappresentanza dell’insorgente, ha scritto

all’UAI affermando:

"

(…)

Il

signor RI 1 non trova corretto il salario da valido utilizzato per determinare

il grado di invalidità.

Per

permetterci di valutare adeguatamente la situazione, vi preghiamo di inviarci

copia del vostro incarto.” (doc. AI 126-1)

Il

25 settembre 2006 l’UAI ha trasmesso all’__________ copia dell’incarto (doc. AI

127-1). Nell’incarto è contenuto anche il rapporto del 19 aprile 2005 della

consulente in integrazione (doc. AI 86-3) dove figura che “Dalla conversazione

telefonica con il DL __________ risulta che il sig. RI 1 potrebbe oggi

guadagnare, quale installatore di impianti sanitari senza danno alla salute,

71'500.-- frs annui.”. Questo documento è citato anche nel rapporto finale del

consulente in integrazione, datato 20 febbraio 2006, e anch’esso antecedente

alla trasmissione degli atti all’interessato, da cui emerge che “per

determinare il Salario da valido, nel caso del signor RI 1, si fa riferimento

al salario indicato dal datore di lavoro signor __________ (vedi rapporto del

19.4.2005 della collega __________). L’importo indicato ammonta a Fr. 71’500”

(doc. AI 117-3, cfr. anche doc. AI 114-1).

Infine,

nella decisione su opposizione del 3 marzo 2008, impugnata al TCA, l’UAI ha

ancora una volta affermato che “nel caso in esame per il confronto del

reddito senza invalidità e in presenza dell’invalidità la Consulente in

integrazione professionale ha fatto riferimento al salario come installatore

di impianti sanitari presso il precedente datore di lavoro (__________),

rilevando che in assenza del danno alla salute nel 2005, l’assicurato avrebbe

guadagnato fr. 71'500.-- annui.” (doc. AI 136-5, sottolineature del

redattore). L’UAI ha poi precisato come “la giurisprudenza ha chiarito

inoltre che il reddito da valido è definito tenendo conto del salario medio

usuale nel settore interessato (RCC 1980, 481). Si osserva che i dati

dell’Ufficio federale di statistica indicano per il Ticino nel settore delle

costruzioni un salario lordo mensile di fr. 5'158.-- nel 2006, quindi fr.

67'054 annui. Il salario da valido ritenuto nella decisione impugnata è

corretto e ben compatibile con tale importo, contrariamente al salario preteso

dall’opponente che ammonterebbe a fr. 99'697.-- annui.” (doc. AI 136-3).

L’istante

era pertanto al corrente della circostanza che l’UAI aveva interpellato il

datore di lavoro __________ per accertare l’ammontare del salario che avrebbe

potuto percepire l’assicurato se avesse continuato a lavorare senza danno alla

salute presso di lui. Inoltre ancora nella decisione impugnata è stato

esplicitamente indicato che la consulente si è riferita al “salario come

installatore di impianti sanitari”. Per cui se l’istante avesse avuto dei

dubbi circa l’accertamento effettuato in precedenza e circa le domande poste

dall’UAI, in particolare per sapere se il precedente datore di lavoro fosse

stato messo al corrente del conseguimento di due diplomi AFC, e meglio quello

di installatore di impianti sanitari e quello di installatore di riscaldamenti,

avrebbe potuto e dovuto produrre all’UAI in sede di opposizione o al TCA in

sede di ricorso la prova che ha invece assunto solo dopo aver ricevuto la sentenza

dell’11 febbraio 2009.

L’assicurato

non può pertanto essere seguito laddove ritiene che “soltanto dopo aver

preso visione della motivazione” della pronunzia dell’11 febbraio 2009, ha

potuto rendersi conto che il precedente rappresentante si è fondato in buona

fede su un dato “frettolosamente e sommariamente accertato dall’Ufficio AI

che non corrisponde alla realtà” e dove sostiene che “tanto l’istante,

quanto l’__________ che lo ha rappresentato nella procedura di opposizione e di

ricorso hanno ritenuto di poter fare affidamento su quanto risultava dai

rapporti delle consulenti in integrazione dell’Ufficio AI a proposito

dell’accertamento del reddito da valido: occorre infatti tenere presente che

l’istante aveva cessato totalmente l’attività alle dipendenze della ditta __________

il 1° settembre 1989 a seguito dell’infortunio al polso destro ed aveva quindi

perso ogni contatto con la professione esercitata allora.” Anche

quest’ultima circostanza è smentita dal fatto che pochi giorni dopo aver ricevuto

la decisione formale, e meglio dal 1° settembre 2006, l’interessato ha iniziato

un lavoro al 50% quale montatore di impianti sanitari e riscaldamenti (doc. B,

inc. 32.2008.69) presso __________, mentre la decisione su opposizione è del 3

marzo 2008.

Con

la dovuta diligenza l’assicurato, che aveva chiesto e ottenuto l’incarto

dall’UAI, il quale a sua volta aveva precisato nella decisione su opposizione

impugnata quale salario da valido è stato preso in considerazione per il

raffronto dei redditi, avrebbe potuto interpellare nel corso della precedente

procedura il suo ex datore di lavoro di lavoro per avere una conferma del

salario utilizzato dall’amministrazione o chiedere all’amministra-zione e/o al

Tribunale di effettuare un accertamento in tal senso.

L’interessato,

se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere,

avrebbe pertanto potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura.

Per

cui non si è in presenza di fatti nuovi. Va qui rammentato che sono nuovi ai sensi dell’art. 24 lett. a Lptca solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso (cfr. anche DTF

110 V 138, consid. 2: “Als “neu” gelten Tatsachen,

welche sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch tatsächlichen

Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben, jedoch dem

Revisionsgesuchtsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt waren.”,

sottolineatura del redattore).

Lo

scritto del 9 marzo 2009 dell’ex datore di lavoro __________ (doc. B) non può

neppure essere ritenuto una nuova prova ai sensi dell’art. 24 lett. a Lptca,

poiché l’interessato, visto quanto sopra, non può far valere di non essere

stato in grado di invocare questo fatto in precedenza (cfr. anche DTF 110 V 138

consid. 2: “Beweismittel haben entweder dem Beweis der die

Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem Beweis von tatsachen

zu dienen, die zwar im früheren bekannt gewesen, aber zum Nachteil des

Gesuchstellers unbewiesen geblieben sind. Sollen bereits vorgebrachte

Tatsachen mit den neuen Mitteln bewiesen werden, so hat der Gesuchsteller auch

darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren nicht beibringen

konnte.”).

In

queste circostanze, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione,

il TCA ritiene che l'assicurato non ha presentato fatti nuovi atti a modificare

la precedente sentenza che non avrebbe potuto, con la dovuta diligenza, far

valere e comprovare nelle more ricorsuali, né nuovi mezzi di prova ai sensi

della giurisprudenza sopra citata.

L’istanza di revisione

deve pertanto essere respinta.

Abbondanzialmente, per quanto concerne l’asserita impossibilità di

far valere le argomentazioni figuranti nell’istanza del 23 marzo 2009 tramite

un ricorso al Tribunale federale, va evidenziato come la revisione quale

rimedio straordinario, suscettibile di essere esercitato contro una decisione

cresciuta in giudicato, è ricevibile soltanto a severe condizioni e in

particolare non è possibile nel caso in cui le censure che con essa vengono

sollevate avrebbero potuto essere fatte valere facendo uso dei rimedi ordinari

di diritto (cfr. VPB 1996 Nr. 38 E.5; DTF 103 Ib 89 consid. 3; Kölz/Häner, Verwaltungsverfharen und Verwaltungs-rechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, pag. 262). Se così non fosse, vi

sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A. Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans

l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300). In concreto, visto che comunque

l’istanza di revisione va respinta, può rimanere aperta la questione a sapere

se un ricorso al TF sarebbe stato ricevibile.

5. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Analogamente,

per l’art. 29 cpv. 2 Lptca la procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.- e

1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

La

versione francese dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, prima frase, prevede che “en

dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière

de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant

le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice.” A norma dell’art. 69 cpv. 1bis LAI nella versione tedesca, “abweichend

von Artikel 61 Buchstabe a ATSG ist das Beschwerdeverfahren bei

Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor

dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig.“

A

proposito dell’introduzione dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, il Consiglio federale,

nel Messaggio del 4 maggio 2005 concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (misure di semplificazione della

procedura), FF 2005 pag. 2751 e seguenti, a pag. 2757 ha affermato che “le

stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti

all’estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini,

quando non può essere concesso il gratuito patrocinio a circostanze particolari

che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni

dell’AI i Cantoni devono stabilire i limiti di spesa inferiori rispetto agli

altri settori del diritto amministrativo. Al fine di tener conto della

componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del

valore litigioso, ma in funzione dell’onere effettivo.” (sottolineatura del

redattore).

In

una sentenza pubblicata in DTF 111 V 51, l’allora Tribunale federale, chiamato

a statuire in merito ad un ricorso contro una pronunzia cantonale tramite la

quale erano state accollate spese ad un assicurato che aveva inoltrato un’istanza

di revisione, ha affermato che il diritto federale all’art. 85 cpv. 2 lett. h

vLAVS prescrive ai Cantoni solo il principio della revisione in presenza dei

due classici motivi della stessa. Per il resto spetta esclusivamente ai Cantoni

la disciplina della procedura cantonale di revisione. Le norme procedurali

dell’art. 85 cpv. 2 lett- a-g vLAVS riguardano solo la procedura di ricorso e

non sono applicabili alla procedura di revisione. L’allora TFA ha affermato:

" 4. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin

in ihrem Revisionsentscheid vom 4. März 1983 ohne nähere Begründung Kosten

auferlegt. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird diesbezüglich ein

Verstoss gegen Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG geltend gemacht. Zu prüfen ist, ob

diese Bestimmung auch auf das kantonale Revisionsverfahren Anwendung findet.

(...)

b) In seiner ursprünglichen Fassung betraf Art. 85 Abs. 2 AHVG allein

das ordentliche Rechtsmittelverfahren und umfasste nur sehr rudimentäre

Minimalanforderungen an das von den Kantonen zu regelnde Verfahren, welche sich

im wesentlichen in dem heute in lit. a und g Enthaltenen erschöpften (AS 1947

867). Weil sich diese Ordnung in der Folge als allzu knapp erwies, wurde sie -

bei grundsätzlichem Festhalten an der Zuständigkeit der Kantone zur Regelung

des Prozessverfahrens - auf den 1. Januar 1960 durch die heutigen lit. b bis f

ergänzt (BBl 1958 II 1285). Zusätzlich zu diesen Vorschriften zum ordentlichen

Rechtsmittelverfahren der Beschwerde stellte der Gesetzgeber mit lit. h neu

auch eine Bestimmung zum ausserordentlichen Rechtsmittelverfahren der Revision

auf. Anlass dazu war der Umstand, dass dieses damals nur in einer Minderheit

der kantonalen Prozessordnungen positivrechtlich geregelt war oder die

bestehenden Ordnungen zum Teil grundsätzliche Unterschiede aufwiesen (BBl 1958

Considerandi

II 1286). Somit ging es bei lit. h bloss darum, den Grundsatz der

Revisionsmöglichkeit kantonaler Entscheide im Bundesrecht zu verankern, und

zwar bei Vorliegen der beiden "klassischen" Revisionsgründe (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2.

Aufl., S. 262). Nichts spricht dafür, dass mit der Einfügung von lit. h die

Absicht verbunden gewesen wäre, das kantonale Revisionsverfahren auch

den - soweit angesichts grundsätzlicher prozessualer Unterschiede überhaupt

anwendbaren - bundesrechtlichen Vorschriften über das Beschwerdeverfahren,

insbesondere dem Grundsatz der Kostenlosigkeit zu unterwerfen. Somit ist

festzuhalten, dass Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG auf das kantonale

Revisionsverfahren keine Anwendung findet.

c) Ist nach dem Gesagten Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG auf das kantonale

Revisionsverfahren nicht anwendbar, so bleibt die Regelung der Kostenfrage dem

kantonalen Recht vorbehalten. Mit diesem hat sich das Eidg.

Versicherungsgericht grundsätzlich nicht zu befassen (Art. 128 in Verbindung

mit Art. 97 Abs. 1 OG und Art. 5 VwVG). Die Anwendung des Verfahrensrechts in

einem kantonalen Revisionsentscheid kann deshalb vom Eidg. Versicherungsgericht

nur daraufhin überprüft werden, ob die hiefür massgeblichen kantonalen

Bestimmungen zu einer Verletzung von Bundesrecht geführt haben, wobei in diesem

Bereich als Beschwerdegrund praktisch nur das Willkürverbot des Art. 4 Abs. 1

BV in Betracht kommt (BGE 110 V 58 mit Hinweisen).

Gemäss Art. 74 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 79 VGG/GR ist das

kantonale Revisionsverfahren kostenpflichtig, wobei nebst besonderen Auslagen

und Kanzleigebühren eine Staatsgebühr von Fr. 10.-- bis Fr. 8000.-- erhoben

wird (Art. 1 lit. a der Gebührenverordnung für das Verwaltungsgericht vom 25.

August 1980). Offenbar hat sich die Vorinstanz auf diese Bestimmungen gestützt,

als sie der Beschwerdeführerin Gerichtskosten (Staatsgebühr und

Kanzleiauslagen) von insgesamt Fr. 312.-- auferlegte. Dies lässt sich weder als

willkürlich noch als sonstwie bundesrechtswidrig beanstanden.

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid

vom 4. März 1983 ist somit auch im Kostenpunkt abzuweisen.“ (sottolineature del

redattore)

Con

sentenza pubblicata in DTF 121 V 178, l’allora TFA ha ribadito il concetto,

affermando:

" „b) In BGE 111 V 51 ff. hat das Eidg. Versicherungsgericht

zur analogen Bestimmung von Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG (vgl. auch Art. 106 Abs.

2.

lit. a MVG und Art. 30bis Abs. 3 lit. a KUVG) festgestellt, dass sich der

Grundsatz der Kostenfreiheit auf das Beschwerde-verfahren beschränkt und

auf das kantonale Revisionsverfahren (Art. 85 Abs. 2 lit. h AHVG) nicht

anwendbar ist. Als massgebend hiefür wurde erachtet, dass Art. 85 Abs. 2 AHVG

in seiner ursprünglichen Fassung allein das ordentliche Rechtsmittelverfahren

umfasste und mit der auf den 1. Januar 1960 eingeführten lit. h dieser Bestimmung

lediglich der Grundsatz der Revisionsmöglichkeit kantonaler Entscheide im

Bundesrecht verankert werden sollte. Dagegen spricht nichts dafür, dass mit der

Einfügung von lit. h der Bestimmung die Absicht verbunden gewesen wäre, das

kantonale Revisionsverfahren auch den - soweit angesichts

grundsätzlicher prozessualer Unterschiede überhaupt anwendbaren -

bundesrechtlichen Vorschriften über das Beschwerdeverfahren,

insbesondere dem Grundsatz der Kostenlosigkeit zu unterwerfen (BGE 111 V 53 Erw. 4b).

Anders als das Revisionsgesuch stellt das hier streitige

Ablehnungsbegehren kein ausserordentliches Rechtsmittel dar (vgl. hiezu

GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 229 f.). Das Begehren wurde

im Rahmen des ordentlichen Beschwerdeverfahrens eingereicht und von der

kantonalen Instanz mit Zwischenverfügung im Sinne von Art. 96 UVG in Verbindung

mit Art. 45 Abs. 2 lit. b VwVG beurteilt. Das mit Entscheid vom 24. Juni 1994

abgeschlossene Zwischenverfahren bildet Teil des gegen den Einspracheentscheid

der SUVA vom 10. November 1993 erhobenen Beschwerdeverfahrens.

Es fällt daher unter die Verfahrensregeln von Art. 108 Abs. 1 UVG und damit

auch unter den Grundsatz der Kostenlosigkeit des Verfahrens nach lit. a dieser

Bestimmung. Hieran ändert nichts, dass nach dem kantonalen Recht nicht das

Versicherungsgericht selbst, sondern das Obergericht bzw. dessen

Verwaltungskommission über das Ablehnungsbegehren entscheidet. Diese

Verfahrensordnung verstösst zweifellos nicht gegen Bundesrecht. Sie entbindet

die für solche Zwischenentscheide zuständige kantonale Gerichtsbehörde indessen

nicht davon, den in Art. 108 Abs. 1 lit. a UVG normierten bundesrechtlichen

Grundsatz der Kostenlosigkeit des Beschwerdeverfahrens zu beachten. Der

angefochtene Entscheid ist daher aufzuheben, soweit dem Gesuchsteller damit

Kosten auferlegt wurden.“ (sottolineature del redattore, cfr. anche DTF 133 V

441)

Va

ancora evidenziato come in una sentenza U 437/06 del 1° marzo 2007 il Tribunale

federale, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, al consid. 2.1.1 ha

affermato che “Sous réserve de l'article 1, alinéa 3, de la loi fédérale du

20.

décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le

tribunal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit

toutefois satisfaire certaines exigences de droit fédéral, en particulier

admettre la possibilité de réviser un jugement du Tribunal cantonal des

assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si

un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA). Cette

exigence correspond à celle que posait l'ancien article 108 al. 1 let. i LAA,

avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ch. 12 de l'annexe à la LPGA). Le

délai dans lequel la demande de révision doit être présentée en cas de

découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux relève du droit cantonal, dont

le Tribunal fédéral se borne à examiner si l'interprétation ou l'application a

conduit à une violation du droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ. Dans ce domaine, seule l'interdiction de l'arbitraire

entre pratiquement en considération (ATF 111 V 54 consid. 4c et 110 V 395

consid. 2b; RAMA 1997 n° U 287 p. 342 consid. 3b/aa; cf. également arrêt U

202/02 du 25 juillet 2003 consid. 2.2).” (sottolineatura del

redattore).

Infine

con sentenza del 7 febbraio 2007 (inc. 32.2007.49), il TCA non ha accollato

spese ad un assicurato che aveva inoltrato una domanda d’interpretazione della

sentenza cantonale, utilizzando, come in concreto, un mezzo di diritto

straordinario.

Ne

segue che in applicazione dell’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura è onerosa

laddove il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve statuire su un ricorso,

ossia quando l’assicurato fa capo ad un mezzo di diritto ordinario.

Nella

misura in cui l’interessato propone un mezzo di diritto straordinario, quale,

in concreto, una richiesta di revisione, di regola la procedura è gratuita

(art. 61 lett. a LPGA e art. 29 cpv. 1 Lptca).

In

queste condizioni all’istante, nel caso concreto, non vanno accollate spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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