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32.2009.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180, 102 V 245) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser,

op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori

che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si

può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto

1993 nella causa I., pag. 3);

- il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

- oggetto

del contendere é sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore

di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 17'039.-- stabilito con decisione

23 ottobre 2007, cresciuta in giudicato;

- a

sostegno della sua buona fede, come accennato, il ricorrente assevera di non

aver violato l’obbligo di informare e che la colpa dei disguidi connessi al

modo di lavorare a compartimenti stagni dell’amministrazione non può esseregli

imputata;

- nella

sentenza 13 ottobre 2008 (doc. AI 168/4-17), cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha, tra l’altro, stabilito che: “(…) l’UAI, già quello del

Cantone __________, era al corrente del fatto che l’assicurato svolgesse

un’attività lavorativa (cfr. doc. 113-3). Tuttavia l’amministrazione, fino al

marzo 2007, non è mai stata informata dell’aumento del relativo reddito

conseguito, nonostante un notevole incremento fosse già intervenuto nel

settembre 2004. Infatti il reddito lordo è passato, nel settembre 2004, da fr.

2'837.75 a fr. 4'300.-- (cfr. doc. 147-8, 147-9). Nel giugno 2005 il salario è,

poi, ulteriormente aumentato a fr. 5'000.-- lordi (cfr. doc. 147-11). Sulla

decisione del giugno 2004 con cui gli è stato accordato il quarto di rendita è

stato d’altronde esplicitamente indicato che ogni cambiamento nelle condizioni

economiche e personali andava tempestivamente comunicato all’UAI (cfr. doc.

116-4). E’ vero che tale provvedimento è stato emanato in lingua tedesca (il

cantone __________ è bilingue: francese e tedesco), tuttavia è altrettanto vero

che l’assicurato era tenuto, se non cognito di tale idioma, a chiederne il

significato. […] Nella presente fattispecie il ricorrente ha comunque compilato

il questionario afferente alla revisione d’ufficio del giugno 2006 per quanto

attiene alle parti relative ai problemi di salute e ha risposto al quesito se

necessita dell’aiuto di terzi in modo rilevante per effettuare determinate

attività quotidiane (cfr. doc. 123-1, 123-3). Pertanto egli ha compreso perlomeno

il senso generale di quanto richiestogli o ha fatto capo a una persona cognita

della lingua tedesca. Inoltre l’assicurato, applicando l’attenzione

ragionevolmente esigibile dallo stesso, non poteva non comprendere che

l’aumento significativo del proprio stipendio aveva delle ripercussioni sul

calcolo del grado di invalidità e quindi sul suo diritto alla rendita.

L’incremento dello stipendio avrebbe dovuto, dunque, essere comunicato all’UAI

senza indugio già a prescindere da qualsiasi revisione d’ufficio. Per inciso è

utile rilevare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di

segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i

quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da

un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi

per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004 nella causa O.,P 8/03). Il TFA,

nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale

aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa

di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tal principio è stato

ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A., B., P 7/06.

(…)” (doc. AI 168/13-15);

- viste

le risultanze suesposte è chiaro che da una parte l’assi-curato ha violato l’obbligo

di informare e dall’altra nemmeno poteva sfuggirgli che l’aumento significativo

del proprio stipendio aveva delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita. Infatti

qualsiasi persona nella situazione del ricorrente avrebbe potuto e dovuto

rendersi conto che, al fine di stabilire il diritto a prestazioni, per

l’amministrazione era determinante conoscere il suo reddito. Di conseguenza,

stabilito che l’aumento dello stipendio non è stato comunicato, è a ragione che

l’Ufficio AI ha negato l’esistenza della buona fede;

- pertanto,

venendo a mancare il primo presupposto necessario per ottenere il condono delle

prestazioni (la buona fede), é a ragione che l’Ufficio AI ha repinto la

relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave

difficoltà, fosse o meno adempiuta. La decisione impugnata va dunque confermata

e il ricorso respinto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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