32.2009.77
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14 settembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2009.77
Data decisione, Autorità:
14.09.2009, TCA
Titolo:
Appurato che il significativo aumento dello stipendio non é stato comunicato e ritenuto che all'A. non poteva sfuggire che questa evenienza poteva avere ripercussioni sul diritto alla rendita, é a ragione che l'Ufficio AI, negata la buona fede, ha respinto la domanda di condono
CONDONO
art. 25 LPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.77
FS
Lugano
14 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 26 febbraio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1 dal 1. settembre 2002 beneficiava del diritto a un quarto di rendita (doc. AI
113/1-5);
- in
esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2007 (doc. AI 141/1-2 e
142/1-3), con decisione 21 settembre 2007 (doc. AI 159/1-4), preavvisata con
progetto 18 luglio 2007 (doc. AI 152/1-3), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto
alla rendita con effetto retroattivo al 1. dicembre 2004;
- questo
Tribunale, con sentenza 13 ottobre 2008 (doc. AI 168/4-17), cresciuta incontestata
in giudicato, ha confermato la decisione di soppressione della rendita e
trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché si pronunciasse in merito alla
domanda di condono dell’importo di fr. 17'039.--;
- con
decisione 26 febbraio 2009 (doc. A1), oggetto della presente vertenza,
l’Ufficio AI, ritenuto non dato il presupposto della buona fede, ha respinto la
domanda di condono relativa alla decisione 23 ottobre 2007 con la quale
all’assicurato è stata chiesta la restituzione dell’importo di fr. 17'039.--;
- avverso
la decisione 26 febbraio 2009 RI 1 si aggrava al TCA sostenendo di essere in
buona fede e ribadendo che “(…) mai e poi mai ho pensato di non fornire informazioni
sull’evoluzione finanziaria per il periodo dal 1.12.2004 al 31.03.2007 (…)”
(I);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza del querelato provvedimento,
ha chiesto di respingere il ricorso;
- con
scritto 24 aprile 2009 il ricorrente si è confermato nelle proprie allegazioni
sostenendo che la colpa dei disguidi connessi al modo di lavorare a compartimenti
stagni dell’ammini-strazione non può essere imputata agli assicurati;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00);
- giusta
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
- relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione
di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto
(STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo
2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique
VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede
non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio
oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari
della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR
Fatti
2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180, 102 V 245) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser,
op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori
che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si
può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto
1993 nella causa I., pag. 3);
- il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
- oggetto
del contendere é sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore
di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 17'039.-- stabilito con decisione
23 ottobre 2007, cresciuta in giudicato;
- a
sostegno della sua buona fede, come accennato, il ricorrente assevera di non
aver violato l’obbligo di informare e che la colpa dei disguidi connessi al
modo di lavorare a compartimenti stagni dell’amministrazione non può esseregli
imputata;
- nella
sentenza 13 ottobre 2008 (doc. AI 168/4-17), cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha, tra l’altro, stabilito che: “(…) l’UAI, già quello del
Cantone __________, era al corrente del fatto che l’assicurato svolgesse
un’attività lavorativa (cfr. doc. 113-3). Tuttavia l’amministrazione, fino al
marzo 2007, non è mai stata informata dell’aumento del relativo reddito
conseguito, nonostante un notevole incremento fosse già intervenuto nel
settembre 2004. Infatti il reddito lordo è passato, nel settembre 2004, da fr.
2'837.75 a fr. 4'300.-- (cfr. doc. 147-8, 147-9). Nel giugno 2005 il salario è,
poi, ulteriormente aumentato a fr. 5'000.-- lordi (cfr. doc. 147-11). Sulla
decisione del giugno 2004 con cui gli è stato accordato il quarto di rendita è
stato d’altronde esplicitamente indicato che ogni cambiamento nelle condizioni
economiche e personali andava tempestivamente comunicato all’UAI (cfr. doc.
116-4). E’ vero che tale provvedimento è stato emanato in lingua tedesca (il
cantone __________ è bilingue: francese e tedesco), tuttavia è altrettanto vero
che l’assicurato era tenuto, se non cognito di tale idioma, a chiederne il
significato. […] Nella presente fattispecie il ricorrente ha comunque compilato
il questionario afferente alla revisione d’ufficio del giugno 2006 per quanto
attiene alle parti relative ai problemi di salute e ha risposto al quesito se
necessita dell’aiuto di terzi in modo rilevante per effettuare determinate
attività quotidiane (cfr. doc. 123-1, 123-3). Pertanto egli ha compreso perlomeno
il senso generale di quanto richiestogli o ha fatto capo a una persona cognita
della lingua tedesca. Inoltre l’assicurato, applicando l’attenzione
ragionevolmente esigibile dallo stesso, non poteva non comprendere che
l’aumento significativo del proprio stipendio aveva delle ripercussioni sul
calcolo del grado di invalidità e quindi sul suo diritto alla rendita.
L’incremento dello stipendio avrebbe dovuto, dunque, essere comunicato all’UAI
senza indugio già a prescindere da qualsiasi revisione d’ufficio. Per inciso è
utile rilevare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di
segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i
quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da
un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi
per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004 nella causa O.,P 8/03). Il TFA,
nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale
aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai
responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa
di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni
complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua
malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tal principio è stato
ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A., B., P 7/06.
(…)” (doc. AI 168/13-15);
- viste
le risultanze suesposte è chiaro che da una parte l’assi-curato ha violato l’obbligo
di informare e dall’altra nemmeno poteva sfuggirgli che l’aumento significativo
del proprio stipendio aveva delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita. Infatti
qualsiasi persona nella situazione del ricorrente avrebbe potuto e dovuto
rendersi conto che, al fine di stabilire il diritto a prestazioni, per
l’amministrazione era determinante conoscere il suo reddito. Di conseguenza,
stabilito che l’aumento dello stipendio non è stato comunicato, è a ragione che
l’Ufficio AI ha negato l’esistenza della buona fede;
- pertanto,
venendo a mancare il primo presupposto necessario per ottenere il condono delle
prestazioni (la buona fede), é a ragione che l’Ufficio AI ha repinto la
relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave
difficoltà, fosse o meno adempiuta. La decisione impugnata va dunque confermata
e il ricorso respinto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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