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Decisione

32.2009.78

Viste le risultanze delle perizie reumatologica e psichiatrica: abilità lavorativa del 100% in un'attività adeguata, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

14 settembre 2009Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso

concreto, visto che un’iniziale inabilità totale al lavoro nella sua attività

abituale è attestata dal novembre 2005 (doc. AI 15/1-3, 17/1-2 e 25/6), sono

determinanti i dati del 2006.

2.8.1. Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa

T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr.

anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid.

3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola

bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato

la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel 2006, quale lavoratore edile presso la __________,

senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un

reddito annuo pari a fr. 60'632.-- (4'664.-- x 13 = 60'632.-- vedi doc. AI

11/1-3 e 53/2).

L’importo

di fr. 60'632.--, peraltro rimasto incontestato e determinato correttamente dal

consulente in integrazione professionale sulla base di quanto attestato dal

datore di lavoro, va quindi ritenuto quale reddito da valido per l’anno

2006.

2.8.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006

nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:

"

(…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali.

(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,

8C_44/2009, consid. 3.3)

2.8.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (fr. 4'732.--

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12

[ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Vista

la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione

professionale del 10% – “(…) riduzione del 5% per attività leggere e del 5% in

considerazione degli altri limiti funzionali posti che potrebbero provocare una

lieve riduzione del rendimento (…)” (doc. AI 55/3) –, il reddito statistico da

invalido corrisponde a fr. 53'277.58 (fr. 59’197.32 ridotti del 10% = fr. 53'277.58).

All’importo

di fr. 53'277.58 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti,

il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 presso il suo ultimo

datore di lavoro (fr. 60'632.--, cfr. consid. 2.8.1),

non è inferiore in una misura superiore al 5% rispetto a quello realizzato,

nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore

costruzioni, nella misura del 3.21% (Tabella TA1 2006, p.to 45, livello di

qualifica 4: fr. 5’007.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi = fr. 62'637.57).

Quanto

alla riduzione del 10% – a prescindere dal fatto che non è stata contestata e

ricordato che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’am-ministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid.

5b/dd e 6, pag. 80-81) – il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene adeguatamente

conto del fatto che l’assi-curato è in grado di esercitare un’attività

sostitutiva nella misura del 100% e dei suoi limiti funzionali.

2.8.4. In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2006) di fr. 60'632.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido

di fr. 53'277.58 (cfr. consid. 2.8.3), il grado d’invalidità deve essere

cifrato al 12% ([60'632 – 53'277.58] : 60'632 x 100 = 12.12% arrotondato al 12%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità inferiore al 20%, si giungerebbe con ogni

verosimiglianza anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al

2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to il diritto ad una

rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (consid. 2.3) e a provvedimenti

professionali non raggiungendo il grado d’invalidità il 20% (DTF 124 V 108,

consid. 2b, pag, 110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a

carico del ricorrente.

2.10. L’insorgente

ha chiesto l’esonero dal pagamento delle spese di procedura.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art.

3 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3

giugno 2002 [Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro – nella misura

in cui necessario – il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 Lag;

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pag. 544).

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente

fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole

(STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001

nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U

220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo

2001 nella causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B.,

1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a

prestazioni ritenuto che egli è stato riconosciuto dal perito dr. __________ abile

al lavoro al 100% con una flessione del rendimento nella misura di 1/3 nella

sua attività abituale e al 100% con rendimento pieno in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti. La conclusione secondo cui la lite era

già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se

si considera che in sede ricorsuale l’interessato non ha apportato valida

documentazione medica che contestasse e/o facesse apparire erronea la perizia

del dr. __________, limitandosi a contrapporre alle conclusioni peritali le

generiche conclusioni del dr. __________ (che non ha contestato puntualmente e

motivatamente la perizia reumatologica) e producendo della documentazione

teorica concernente degli studi effettuati in base alla quale la sindrome

fibromialgica andrebbe considerata quale patologia neurologica.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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