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Decisione

32.2009.80

Seconda domanda di prestazioni. Sulla sola base degli atti l'Ufficio AI non poteva negare il diritto a prestazioni. Rinvio per accertamenti medici ed economici

25 settembre 2009Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il

grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a

se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende

verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

2.7. Nel

caso concreto, con decisione 13 maggio 2005 cresciuta

incontestata in giudicato (doc. AI 30/1-2), l’Ufficio AI aveva respinto la

prima richiesta di prestazioni 5 marzo 2004 (doc. AI 1/1-7) fondandosi sulla

perizia pluridisciplinare 21 settembre 2004 (doc. AI 22/1-17) nella quale i

periti, posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità emotivamente

instabile (ICD 10 F 60.3) (…)” (doc. AI 22/8), avevano concluso che “(…)

l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica dell’A. è valutabile

nella misura dello 0% nella sua attività finora svolta presso __________.

D’altra parte l’A. presenta una capacità lavorativa totale per altre attività

che non presuppongano la dipendenza diretta dell’A. da superiori o anche la

necessità di gestire il contatto diretto con il pubblico, con le sue richieste e

gli stress che da queste derivano per l’A. (…)” (doc. AI 22/11).

Nell’ambito

della seconda domanda 3 novembre 2005 (doc. AI 43/1-7), l’Ufficio AI – dopo che questo Tribunale,

visto il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione 18 dicembre 2006,

con decreto 19 luglio 2007 aveva stralciato la causa dai ruoli e omologato la

transazione in base alla quale gli atti andavano rinviati all’Ufficio AI per

nuovi accertamenti medici (doc. AI 81/1-2) e ritenute le annotazioni 10

gennaio 2008 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) in

considerazione delle discrepanze diagnostiche indicata rivalutazione peritale

psichiatrica presso il centro peritale per stabilire stato di salute attuale ed

evoluzione stato di salute e rispettiva capacità lavorativa dal 2004 (…)” (doc.

AI 85/1) – ha ordinato una nuova

perizia presso il __________ (doc. AI 86/1-2).

Nella

perizia medico-psichiatrica 22 aprile 2008 (doc. AI 92/1-13) i periti, dr. __________,

direttore del __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia, e la dr.ssa __________,

medico assistente – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi e

oggettivi dell’assicurato e posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro “(…) disturbi di personalità misti. ICD 10 F61.0 (…)” (doc.

AI 92/11) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione hanno

concluso:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

Le risorse consistono nella conoscenza di

diverse lingue tra le quali tedesco e svizzero tedesco, inglese e francese.

Diploma di commercio ma con una breve esperienza lavorativa strettamente

connessa al titolo ottenuto e quindi poca esperienza nel campo. Mostra scarsa

tolleranza alle frustrazioni che lo portano ad avere comportamenti impulsivi

senza tener conto delle conseguenze. I deficit sono sostanzialmente di tenuta nell'ambito

lavorativo, infatti, per quanto ha un sufficiente contatto con la realtà tende

alle volte a darne un'interpretazione in chiave paranoidea, ad essere rivendicativo

e a passare facilmente ad aggressioni verbali. Non mostra molta partecipazione

affettiva nelle relazioni, non facendosi coinvolgere e non riuscendo ad essere

ematico verso le esigenze altrui. Ha difficoltà ad integrarsi in un gruppo di

lavoro e a condividerne le esigenze, la diversità d'opinione che è facilmente

vissuta come una critica personale. Non mostra deficit nelle funzioni cognitive

nonostante lui riferisca negli ultimi tempi una riduzione della memoria e della

concentrazione. Non mostra problemi nella comunicazione. Ha le risorse per

organizzare il proprio tempo, ma ha scarse capacità d'adattamento. Si mostra

rigido nell'affrontare e nell'interpretare le sue difficoltà. Avendo una scarsa

autostima e avendo messo in atto una serie di meccanismi di difesa ed un se

grandioso in maniera compensatoria, non accetta critiche, osservazioni o

confronti diretti con altre persone.

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività

attuale o da ultimo svolta

Nessuna.

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

Il paziente risulta completamente inabile al

precedente ed ultimo lavoro, per il problema di personalità a periodi

intercorrenti di depressione, dal mese di agosto 2002 ad oggi. Dal momento

dell'attuale perizia valutiamo un'inabilità totale per i contesti di lavoro

precedenti. In un ambiente di lavoro ottimale, con le caratteristiche che

abbiamo descritto, l'assicurato potrebbe ancora lavorare con una presenza per

otto ore e trenta (orario abituale aziendale). Tuttavia con un rendimento

diminuito del 30%, calcolando eventuali rallentamenti nei suoi ritmi di produzione

dovuti a momenti di tensione dell'assicurato, a reazioni impulsive che devono

trovare il tempo di mitigarsi, a discussioni con i superiori, all'insorgenza di

contrasti futili che possono rallentare la produttività, a momenti in cui

l'assicurato potrebbe eventualmente lavorare meno del dovuto, convinto forse di

essere stato ingiustamente sovraccaricato ...e altri atteggiamenti simili,

prevedibili sulla scorta del disturbo di personalità obiettivato.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni mediche per interventi

d'integrazione

La possibilità di una riqualifica è minima

per la difficoltà dell'assicurato di mettersi nelle condizioni di essere valutato

e di riprendere un qualche percorso di tipo "scolastico".

2.

Possibilità di migliorare le sue capacità

sul posto di lavoro attuale

Non esiste nessuna possibilità di migliorare

la situazione sull'ultimo posto di lavoro sia perché sono già stati fatti dei

tentativi sia perché la situazione lavorativa è incompatibile con le

problematiche del periziando.

3.

Capacità di lavoro per altre attività

Difficilmente è pensabile un lavoro dove non

sia necessario confrontarsi in qualche maniera con gli altri, inoltre i

fallimenti ottenuti nella ricerca di un posto di lavoro hanno fiaccato ulteriormente

le risorse dello stesso. Vi è stato un peggioramento dello stato psichico

generale, con una riduzione della capacità di una relazione senza mostrare

subito insofferenza o aumento della quota d'ansia. E' presente un'aggressività

latente sia verso se stesso sia verso gli altri. Nonostante al momento non vi

sia un tono dell'umore deflesso, questo stato psichico è suscettibile di rapido

peggioramento qualora debba confrontarsi con altri fallimenti. Il disturbo

psichico presentato dall'assicurato allo stato attuale difficilmente è

compatibile con un'attività lavorativa ordinaria.

D. OSSERVAZIONI

E' probabile che l'assicurato, arroccato in

una prospettiva rivendicativa che cerca il riconoscimento istituzionale del

ruolo di malato ad ogni costo, possa opporre delle resistenze ad un progetto

reintegrativo strutturato, ritenendo di avere un assoluto diritto ad una

rendita e che il fatto di impegnarsi in sforzi per reinserirsi sia un'offesa

inaccettabile a tale diritto. Una simile resistenza, seppur inquadrabile nell'

ambito del disturbo di personalità descritto, sembra francamente eccesiva e

poco condivisibile. Credo che, per quanto grave è tale disturbo di personalità

e per quanto problematico possa essere effettivamente trovare un posto di

lavoro con le caratteristiche sopra descritte, in ogni modo l'assicurato abbia

ancor le risorse per capire, vista la sua giovane età, la necessità di

coinvolgersi almeno in un percorso reintegrativo. Il ferreo convincimento di un

assicurato di avere diritto ad una rendita, non mi sembra un elemento

psicopatologico sufficiente dal quale deve derivare un'eccezione al principio

di "tentare una reintegrazione prima della rendita", a meno che tale

rifiuto di collaborare dell'assicurato non si fondi, su una grave e persistente

compromissione dell'esame di realtà, come capita ad esempio nelle sindromi

deliranti.

(...)" (doc. AI 92/11-13)

Il

dr. __________ – in risposta alle domande postegli dal dr. __________, medico

SMR, (doc. AI 95/1) – con scritto 19 maggio 2008 ha precisato:

"

(...)

Non vi sono elementi oggettivi retrospettivi per

discordare dalle conclusioni della perizia SAM del settembre 2004, confortati

anche dal parere dello specialista dr. __________ del giugno dello stesso anno.

In sintesi si può ritenere che fino alla data della

perizia SAM fosse esigibile una capacità lavorativa totale in attività idonea

al problema di salute. Riteniamo inoltre che un peggioramento rispetto a quanto

accertato per il SAM dalla psichiatra dottoressa __________ sia derivabile solo

a partire dal certificato della dottoressa __________ del novembre 2005.

Pertanto anche fino a tale data riteniamo valide le

conclusioni della perizia SAM.

Il fallimento dell'aiuto al collocamento offerto

dall'Ufficio Al potrebbe aver segnato l'inizio di una cronicizzazione negativa

della caratteropatia, così come la possiamo osservare oggi.

Pertanto riteniamo che il rendimento ridotto del 30% in

attività idonea, debba decorrere verosimilmente dalla prima certificazione di

peggioramento, ovvero dal mese di novembre 2005. La nostra valutazione riguarda

solo gli aspetti disadattivi del disturbo di personalità, divenuti significativi

a partire verosimilmente da tale data.

Non abbiamo nessun elemento invece per giudicare se

allora (novembre 2005) il paziente avesse o meno una sindrome depressiva o

altro disturbo di tipo ansioso tale da ridurre ulteriormente il suo rendimento

in attività idonea.

La collega dottoressa __________, sentita

telefonicamente in data odierna si è espressa concordemente a tali conclusioni.

(…)" (doc. AI 96/1)

L’Ufficio

AI – considerate le risultanze della perizia 22 aprile 2008 del __________,

le precisazioni 19 maggio 2008 del dr. __________, le annotazioni 29 maggio

2008.

del dr. __________: “(…) IL in attività adeguata dello 0% fino a 11 2005,

mentre dopo tale data di giustifica una IL 30% (…)” (doc. AI 97/1) e visto il

rapporto finale 26 settembre 2008 del consulente in integrazione (doc. AI

100/1-2, 101/1 e 102/1) – con decisione 27 febbraio 2009 (doc. AI 107/1-3), preavvisata con

progetto 15 gennaio 2009 (doc. AI 105/1-3), ha nuovamente negato all’assicurato

il diritto a prestazioni.

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente,

il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo

1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata

alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2

Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und

Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)

geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die

unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten

zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung

eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit

der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die

IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht

noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu

Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5.

IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1

Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1

in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2

Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008.

E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2

mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,

9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che

sulla sola base degli atti l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la

sufficiente tranquillità che il grado d’invalidità dell’assicurato non fosse

pensionabile.

Infatti,

visto che nella perizia 22 aprile 2008, in sede di discussione, è stato, tra

l’altro, evidenziato:

"

(...)

Alla luce di queste considerazioni, un ambiente di

lavoro in grado di tollerare l’assicurato dovrebbe essere piccolo, prevedere

mansioni ripetitive, con poca responsabilità e con ritmi di lavoro meno intensi

rispetto a quelli di un call center (l’assicurato potrebbe interpretare malevolmente

i ritmi assai intensi, come uno sfruttamento intollerabile), scarse interazioni

con gli altri e un superiore che, consapevole dei gravi limiti personologici

dell’assicurato, tolleri i suoi gesti impulsivi, cercando bonariamente di

appianare le controversie ed esprimendo frequenti apprezzamenti positivi e

sostegno umano all’assicurato, al fine di valorizzare i suoi punti di forza e

la sua autostima fragile. Per questa ragione, non è medicalmente esigibile,

vista la grave caratteropatia, che l’assicurato riesca a collocarsi

autonomamente, ma dovrebbe eventualmente essere sostenuto e guidato da

personale qualificato dell’ufficio invalidità per avviare un progetto

reintegrativo in collaborazione con il curante, individuando e testando

concretamente la capacità di lavoro in un ambiente con le caratteristiche sopra

descritte. L’assicurato ha usufruito anche in passato dell’aiuto di un

collocatore con esito sfavorevole. Questo nuovo tentativo va attuato alla luce

di quanto detto aiutando lo stesso anche nella formulazione della domanda di

lavoro che nella ricerca.

(...)" (doc. AI 92/11, sottolineatura è del

redattore)

e,

in merito alla capacità lavorativa in altre attività, osservato:

"

(...)

difficilmente è pensabile un lavoro dove non sia

necessario confrontarsi in qualche maniera con gli altri, inoltre i fallimenti

ottenuti nella ricerca di un posto di lavoro hanno fiaccato ulteriormente le risorse

dello stesso. Vi è stato un peggioramento dello stato psichico generale, con

una riduzione della capacità di una relazione senza mostrare subito

insofferenza, o aumento della quota d’ansia. E’ presente un’aggressività

latente sia verso se stesso sia verso gli atri. Nonostante al momento non vi

sia un tono dell’umore deflesso, questo stato psichico è suscettibile di

rapido peggioramento qualora debba confrontarsi con altri fallimenti. Il

disturbo psichico presentato dall’assicurato allo stato attuale difficilmente è

compatibile con un’attività lavorativa ordinaria.

(...)" (doc. AI 92/12-13, sottolineature del redattore)

l’Ufficio

AI non poteva fare proprie le conclusioni a cui è giunto il consulente in

integrazione nel rapporto finale 26 settembre 2008 (doc. AI 100/1-2) il quale,

scostandosi dalle risultanze mediche, ha ritenuto l’assicurato autonomamente integrabile

e, sulla base del confronto dei redditi, concluso per un grado d’invalidità del

30.

% precisando di non ritenere opportuno mettere in atto provvedimenti di

ordine professionale.

L’Ufficio

AI – ritenuto che la dr.ssa __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 2 novembre 2005 (doc. AI

42/1-2), aveva evidenziato che “(…) nel corso degli ultimi mesi in

relazione al grave peggioramento della sintomatologia depressiva con momenti di

forte suicidalità, il paziente ha sviluppato anche ideazioni paranoici nei

confronti dei collocatori AI e dei collocatori dell’ufficio disoccupazione che

hanno anche constatato uno stato depressivo importante (…)” (doc. AI 42/1,

sottolineatura del redattore) e visto che il dr. __________, nello scritto 19

maggio 2008, ha precisato che “(…) un peggioramento rispetto a quanto accertato

per il SAM dalla psichiatra dottoressa __________ sia derivabile solo a partire

dal certificato della dottoressa __________ del novembre 2005 (…)” (doc. AI

96/1) – avrebbe inoltre dovuto appurare

compiutamente a quando andava fatto risalire il peggioramento dello stato di

salute e non limitarsi a fare proprie le semplicistiche conclusioni del dr. __________

stante il quale: “(…) IL in attività adeguata dello 0% fino a 11.2005, mentre

dopo tale data si giustifica una IL 30% (…)” (doc. AI 97/1).

Del

resto – visto che nel rapporto

medico 28 aprile 2009 la dr.ssa __________ ha ribadito che “(…) la sua capacità

lavorativa appare fuori dubbio compromessa a mio avviso il paziente è inabile

nella misura del 100% come più volte certificato (…)” (doc. B) e che anche i

periti del __________ avevano già concluso che “(…) questo stato psichico è

suscettibile di rapido peggioramento qualora debba confrontarsi con altri

fallimenti (…)” (doc. AI 92/13; secondo i medici SMR: “[…] in tal senso

potrebbe essere letto il rifiuto di prestazioni AI e del suo riconoscimento

istituzionale del ruolo di malato […]” [doc. X/Bis]) – anche la valutazione medica deve essere aggiornata.

In

simili circostanze, non senza stigmatizzare l’operato del-l’Ufficio AI che

ancora una volta ha reso necessario un rinvio degli atti, la decisione

impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati all’amministrazione – come del resto da lei stessa auspicato

con osservazioni 25 maggio 2009: “(…) si chiede quindi a questo lodevole TCA di voler retrocedere gli atti all’ufficio AI per i citati accertamenti

ai sensi delle annotazioni SMR 12.5.2009 con una successiva nuova decisione

(…)” (X, pag. 2) – affinché esperiti i necessari accertamenti medici e economici, si

pronunci nuovamente sulla seconda domanda di prestazioni inoltrata

dall’assicurato.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.9

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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