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Decisione

32.2009.86

Richiesta di una rendita d'invalidità a causa di patologie reumatologiche. Incarto rinviato all'autorità cantonale per accertare il momento esatto del miglioramento dello stato di salute del ricorrent

10 settembre 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00).

2. Nelle

sue osservazioni al progetto di decisione del 5 febbraio 2009 l’interessato ha

affermato di essere “pronto ad incontrarvi previo appuntamento.” (doc.

AI 30-1).

Con

decisione del 26 marzo 2009 l’UAI ha affermato che “per quanto attiene alla

richiesta di un colloquio avente lo scopo di discutere il caso, lo scrivente

Ufficio AI non ravvede l’esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti,

risultando quest’ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente

esaustivi.” (doc. AI 34-2).

Con

il ricorso l’insorgente non ha più chiesto alcun colloquio, né ha contestato,

su questo punto, l’assenza di un‘audizione (doc. I).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232

consid. 3.2).

In una

sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato

che :

" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV

räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den

Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.

2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE

125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei

denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.

Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im

Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des

VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche

Anhörung.

Anhand der Akten ist

ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum

Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch

keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit,

schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der

Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört

wurde."

Il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che

“da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di

essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa

pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) –

prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e

ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte

lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più

volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato

una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo

diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse

a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente

corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato

e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

E’

quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, ritenuto come in sede di

ricorso l’insorgente non ha più indicato di essere pronto “ad incontrarvi

per un colloquio.”

Inoltre

nel caso di specie l’insorgente ha ancora potuto far valere le sue ragioni

innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come

l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere

sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente

ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF

133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Il TCA deve

pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel

merito

3. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità

o a misure reintegrative.

4.Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la

modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità

(LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e

segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente

già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1

pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si

applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto

attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il

periodo dal 1° gennaio 2008 al 26 marzo 2009 seguente, data della decisione

impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),

trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in

maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado

d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene

pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid.

2).

5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°

gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la

capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo

l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a;

DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico

dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

6. Nel

caso concreto l’interessato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI il 1°

giugno 2007 a causa di un’ “operazione x cartilaggine, ma dopo operazione il

dolore è ancora forte, probabile problemi con nervi o tendini.” (doc. AI

1-1).

Il

15 giugno 2007 il dr. med. __________, medico curante, FMH medicina interna, ha

posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di dolori cronici

al ginocchio dx DD neuropatia?in/con concomitante condropatia patellae e

incipiente artrosi femoro-patellare, stato dopo artroscopia ginocchio dx il

17.5.2006 con resezione di una plica enorme medio-patellare, MRI 10.11.2006

normale e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di diabete mellito tipo

Considerandi

II trattato con ADO, ipertensione arteriosa trattata, iperlipidemia e sindrome

ansioso-depressiva (reattiva al decesso improvviso della sorella al 7.2006),

rilevando che “al di là di importanti problematiche internistiche, di

recente apparizione (dal 2004) e tutto sommato ben controllate, il paziente

presenta una problematica di dolori al ginocchio dx cronica” (doc. AI 8-1).

Il

curante ha aggiunto che “il paziente desidera a continuare a lavorare come

manovale (che lo gratifica molto), anche se a causa del ginocchio lo può fare

solo per mezza giornata. Il suo rendimento per questo tempo limitato è da

considerare al 100%. Per contro non desidera al momento ricercare un’attività

meglio adeguata al suo stato di salute e comunque non facile da trovare viste

le qualifiche del paziente.” (doc. AI 8-3).

Il

30.

luglio 2007 il dr. med. __________ ha rilevato che “si tratta di un

paziente mandatomi dal medico curante Dr. __________ in maggio ’06 per dei

dolori a livello del ginocchio destro. Da notare che il paziente era già venuto

da me in aprile 04 fino a maggio 04 per dei dolori anche a livello del

ginocchio destro anche trattato conservativamente con infiltrazione senza

inabilità lavorativa e scomparsa completa della sintomatologia. Visto la

recidiva, ho proceduto il 17.5.06 ad un’artroscopia che ha solo dimostrato una

condropatia grado I della rotula su voluminosa plicca che è stata liberata. Il

resto si è rilevato normale. Malgrado una situazione intra-articolare

relativamente poco grave, il paziente ha sempre presentato dei dolori con

miglioramento dopo infiltrazione e fisioterapia. Per questo caso la capacità

lavorativa è stata totale dal 1.11.06. Per quello che concerne questo caso

nessun elemento in favore di un’invalidità.” (doc. AI 11-7).

L’UAI

ha richiamato l’incarto dell’assicuratore malattie il quale ha versato

prestazioni dal 21 marzo 2006 al 100%, dal 24 aprile 2006 al 50%, dal 27 aprile

2006.

al 100%, dal 2 ottobre 2006 al 50%, dal 19 marzo 2007 allo 0% e dal 27

marzo 2007 al 50% (doc. AI 12-1). Il diritto alle prestazioni è terminato il 27

marzo 2008 (doc. Cassa malati 15-1).

Dall’incarto

dell’assicuratore malattie emerge che il dr. med. __________, FMH in medicina

interna, medicina psicosomatica e psicosociale AMPP, medicina assicurativa, il

20.

novembre 2006 ha evidenziato che il ricorrente “risulta in inabilità

lavorativa completa da 21.3.06 al 1.10.06, per poi passare ad una inabilità

lavorativa parziale al 50% a partire dal 2.10.06. Propongo, che l’RI 1 venga

valutato da un neurologo, alfine di documentare la neuropatia, ritengo, che a

distanza di 6 settimane, tenendo conto di una certa qual regressione spontanea

dei sintomi causati dalla lesione neurologica, una ripresa lavorativa completa

entro tale termine, sia plausibile.” (doc. AI 10-9).

L’insorgente

è stato sottoposto ad una perizia neurologica ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, il quale l’8 marzo 2009 ha affermato che “per

la sua attività abituale di manovale non vedo attualmente una riduzione della

capacità lavorativa, il dolore neuropatico non sarebbe costante e sarebbe

migliorato da quando porta una ginocchiera. Da parte mia è plausibile una

ripresa della sua attività professionale fin da subito.” (doc. AI 10-5).

Il

23.

aprile 2007 il dott. Med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, dopo

aver visitato il paziente ha concluso affermando che l’incapacità lavorativa è

“attualmente al 50%, da aumentare progressivamente nell’arco delle prossime

settimane, a dipendenza dal risultato e dalle misure terapeutiche proposte.”

(doc. AI 18-31).

Il

2.

maggio 2007, interpellato nuovamente in seguito alla ricaduta segnalata dal

dr. med. __________, il dr. med. __________ ha affermato che l’interessato “risulta

in inabilità lavorativa parziale nuovamente a partire da 27.03.2007 al 50%.”

(doc. AI 13-3).

Il

6.

agosto 2008 l’assicuratore malattie ha comunicato all’UAI di aver versato le

prestazioni pattuite fino al 27 marzo 2008 (doc. AI 15-2).

Alla

luce dei certificati medici agli atti, l’UAI ha fatto allestire una perizia

pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 18-1).

Dal

referto, datato 30 maggio 2008 (doc. AI 18-1), risulta che i periti hanno fatto

capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.

med. __________), reumatologica (dr. med. __________ Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento il 26 marzo 2008, e il 2, 7 e 9 aprile

2008, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di gonartrosi a destra (femoropatellare) e tendovaginite ai tendini

flessori della mano sinistra, nonché la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di personalità rigida, noto diabete mellito non insulinodipendente,

trattato con antidiabetici orali, nota ipertensione arteriosa in trattamento,

obesità con BMI 31 kg/m2, tabagismo cronico (doc. AI 18-9) ed hanno concluso

per una capacità lavorativa medico teorica globale nell’attività di manovale

edile dell’80%, “inteso come riduzione della capacità funzionale residua

sull’arco di un’intera giornata lavorativa.” (doc. AI 18-12). Per quanto

concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno evidenziato:

"

Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell’anamnesi

richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di

gonartrosi ds (femoropatellare), tendovaginite ai flessori della mano sin. e

obesità. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e

il trasporto di pesi, il maneggiare attrezzi, l’assunzio-ne della posizione

inginocchiata, la flessione delle ginocchia, il salire su scale e scale a

pioli. Il nostro consulente valuta l’A., nella sua ultima attività principale

come manovale edile, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra

menzionati, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma

con una diminuzione del rendimento del 20%.

Riassumendo, sulla base di quanto

descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale

grado di capacità lavorativa globale nell’attività tuttora esercitata di

manovale edile nella misura dell’80%.

Come descritto dal nostro consulente

reumatologo, riteniamo valida tale capacità lavorativa al più tardi 4 settimane

dopo l’intervento artroscopico al ginocchio ds., effettuato il 17.05.2006,

quindi a decorrere da metà giugno 2006.” (doc. AI 18-12)

Circa

le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno concluso:

"

L’A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre attività.

Per quanto riguarda la capacità

funzionale residua, l’A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg

fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei

fianchi, di rado oltre 45 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto

spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, molto spesso pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media

entità, spesso attrezzi pesanti, spesso maneggiare attrezzi molto pesanti. La

rotazione manuale è normale. L’A. può molto spesso effettuare lavori al di

sopra della testa, molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto

spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione

inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può

assumere molto spesso la posizione seduta di lunga durata, molto spesso la

posizione in piedi di lunga durata. L’A. può molto spesso camminare fino a 50

metri, molto spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le

scale, spesso salire su scale a pioli.

Ricordando che dal punto di vista

neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa,

giungiamo alla conclusione che in un’altra attività, che tenga in

considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale

sia da considerare nella misura del 100% a partire da metà giugno 2006 (come

descritto al capitolo 8).

Sulla base dell’elevata capacità

lavorativa residua e del parere del nostro consulente psichiatra, non riteniamo

indicati provvedimenti d’integrazione professionale.” (doc. AI 18-13)

A

questo proposito va evidenziato che per quanto concerne l’aspetto reumatologico

i periti hanno affermato:

"

In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________

__________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato

clinico reumatologico e il referto della documentazione radiografica a

disposizione (descritta al capitolo 4.2), il nostro consulente pone le

diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5, giungendo alle seguenti conclusioni.

L’A. dal febbraio 2004 lamenta una

gonalgia anteriore a ds., con allora diagnosi di borsite prepatellare; in

persistenza di sintomi, il 17.5.2006, veniva praticata un’artroscopia

diagnostica al ginocchio ds., alla quale si riscontrava una plica

mediopatellare enorme resecata; inoltre si constatava un’incipiente artrosi

femoropatellare. L’intervento chirurgico non portava al miglioramento dei

sintomi, per cui il 10.11.2006 veniva realizzata una MRI del ginocchio destro,

risultata normale. Una perizia neurologica il 7.2.2007, portava alla diagnosi

di neuropatia con disestesia e moderata iperpatia di un ramo cutaneo nella

regione del ginocchio laterale ds., ramo poi infiltrato con Lidocaina nel punto

del segno di Tinel positivo in corrispondenza della cicatrice prossimale, senza

tuttavia ottenere un miglioramento dei sintomi. All’esame attuale, l’A.

continua a lamentare dolori a riposo, ma soprattutto al carico, “come punture”,

circolari prepatellari, non irradianti, al ginocchio destro, soprattutto

deambulando in salita, contro i quali attualmente non assume farmaci analgesici

e non segue un programma di fisioterapia. All’esame clinico, si evidenzia un A.

senza zoppia deambulatoria, con callosità plantari simmetriche, assenza di

atrofia muscolare all’arto inferiore ds. presentante la problematica algica

cronica, elementi clinici che depongono contro un risparmio antalgico

prolungato dell’arto inferiore ds.. Il ginocchio ds., risulta indolenzito, con

iperestesia in sede rotulea, rispettivamente nell’immediata regione

circostante, nessuna tumefazione articolare, assenza di disturbi del trofismo.

Il ginocchio destro risulta solo minimamente limitato alla flessione passiva,

in A. che durante le prove lamenta dolori continui anteriori al ginocchio ds.

che lo portano a contrastare attivamente la mobilizzazione articolare passiva.

La radiografia del ginocchio ds. del 26.3.2008 evidenzia soltanto minime

alterazioni degenerative al compartimento anteriore femoropatellare, come già

noto dall’artroscopia diagnostica del 17.5.2006. Da tempo indeterminato l’A.

presenta dolori caricodipendenti radiali volari al polso sinistro dove si

riconosce una minima tumefazione dolorosa circoscritta, senza crepitio dei

tendini, riferibile a una tendovaginite di un flessore della mano sin.,

diagnosi che andrebbe confermata tramite ecografia, patologia potenzialmente

curabile entro breve con un’infiltrazione peritendinea con corticoderivati

cristallini.

Sulla base di queste constatazioni il

nostro consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista

reumatologico, nella misura dell’80% nell’attività da ultimo esercitata e nella

misura del 100% in un’altra attività, come descritto al capitolo 9.” (doc. AI

18-11)

A proposito della

patologia neurologica, i periti hanno affermato:

"

In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________

__________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi e lo stato

clinico dettagliato, il nostro consulente giunge alle seguenti conclusioni.

Da circa 3 anni questo A. lamenta

dolori anteriormente al ginocchio ds.. All’esame clinico non trova

assolutamente deficit neurologici, in particolare non ha potuto delimitare

deficit di sensibilità nella regione ant. al ginocchio ds., mentre vi è

un’estrema dolenzia alla minima pressione sulla regione della patella e

peripatellare, sempre a ds.. Non vi sono neppure elementi clinici all’esame

neurologico in favore di una lesione più estesa, in particolare non vi sono

elementi che facciano sospettare una polineuropatia diabetica. Nella

documentazione era stata evocata una neuropatia di un nervo cutaneo nella

regione della patella, ma, almeno al momento attuale, non vi sono indizi

consistenti in tal senso.

Il nostro consulente ritiene che la

situazione, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, sia assolutamente

blanda e dunque, sempre dal punto di vista neurologico, l’A. possa essere

considerato abile al lavoro al 100%. Non ha proposte terapeutiche.” (doc. AI

18-11)

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico i periti hanno evidenziato:

"

In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________

__________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi e le

constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, il nostro consulente giunge

alle seguenti conclusioni.

A parte la nozione e la constatazione

oggettiva di un lieve nervosismo di base, il nostro consulente non constata

disturbi psicopatologici di una certa entità in questo A.. Trattasi di un A.

con una personalità piuttosto semplice, anche se sufficientemente

differenziata, che prima di arrivare in Ticino e di lavorare nel campo

dell’edilizia non aveva completato alcuna formazione professionale, risultando

unicamente attivo come agricoltore presso la fattoria paterna. L’A. detiene un

modo di ragionare lineare che lo porta direttamente dalla causa all’effetto,

senza passare attraverso momenti di riflessione e rimanendo fortemente fissato

al proprio giudizio. Non si tratta comunque di una patologia, ma di un

atteggiamento tipico della sua personalità.

Diagnosticando una personalità rigida,

il nostro consulente conclude che, nelle condizioni attuali, dal punto di vista

psichiatrico, non si riscontra un’incapacità lavorativa.” (doc. AI 18-11)

Con

annotazioni del 19 giugno 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha

affermato:

"

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici

con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità

residuali citate nel SAM 4.2008 (reumatologico, neurologico e psi-chiatrico) e

personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di

qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridi-sciplinare quale un SAM.

Dopo tale valutazione specialistica

pluridisciplinare si giustifica pertanto nella sua attività IL 100% dal

12.3

, IL 20% dal 30.6.2006 a carattere continuo per limitazione e lentezza

d’esecuzio-ne delle più inergonomiche attività su cantiere.

In attività ritenute adeguate

ergonomicamente (vedi pt. 9 del SAM pag. 13) si giustifica dal 30.6.2006 una IL

0%” (doc. AI 20-1)

Il

24.

febbraio 2009 il dr. med. __________, medicina generale, FMH medicina

interna, ha affermato:

"

Con il presente mi permetto certificare lo stato di salute attuale del

paziente a margine, a quasi due anni dal precedente rapporto medico

(15.06.2007), rispettivamente a quasi un anno dalla perizia pluridi-sciplinare

(30.05.2008) del SAM, che molto gentilmente mi è stata messa a disposizione.

Sebbene siano da condividere le

conclusioni sull’assenza di una problematica neurologica o psichiatrica

invalidante, ritengo percontro che alla problematica reumatologica sia da

attribuire più importanza, visto anche il decorso sfavorevole con dolori

persistenti al ginocchio dx, che quindi non accennano a diminuire. I limiti

funzionali espressi nel precedente rapporto vanno rivisti ora al ribasso: il

paziente può sollevare e portare pesi solo talvolta fino ai 25 Kg e sopra

l’altezza del petto, mentre riuscirebbe di rado a restare seduto.

Il paziente è sempre stato credibile in

ogni descrizione dei dolori, malgrado l’eziologia esatta e la loro entità non

abbia mai potuto esse-re stabilita con precisione (l’artrosi femoro-popliteare

resta l’unica interpretazione). Al momento non vi sono misure terapeutiche

partico-lari.

Il paziente si dichiara comunque abile

ad un lavoro come manovale edile in ragione del 50%, ed in questo senso

s’impegna nella ricerca professionale, dopo il licenziamento del 6.2008,

adeguatamente assistito dall’__________ e dalla __________Malgrado anche le

altre patologie internistiche (non invalidanti dal profilo AI) e il vissuto

(licenziamento 6.2008 e separazione dalla moglie) comprensibilmente sofferto

(cui non giova il dolore cronico) il paziente viene regolarmente motivato alla

ricerca di un’attività lavorativa a lui adeguata.” (doc. AI 30-2)

Con

annotazioni del 24 marzo 2009 il medico SMR __________ __________ ha affermato:

"

Dopo aver letto le osservazioni riportate da parte sia dell’Ato che dal

medico curante ed aver riletto il SAM pluridisciplinare effettuato sono

dell’avviso che le osservazioni ivi riportate non obbiettivano uno stato

clinico considerevolmente discrepante nelle esigibilità lavorative resi-duali

da quanto preso in considerazione per il calcolo delle prestazio-ni AI.

In altre parole non vi sono elementi

tali medici tali da dover procedere a una nuova valutazione medico

assicurativa.” (doc. AI 32-1)

Da

parte sua la consulente in integrazione ha confermato quanto già espresso in

precedenza, affermando che “il paragone dei redditi è stato effettuato

tenendo in considerazione la capacità lavorativa esigibile in attività

adeguate. La percentuale lavorativa nell’attività abituale di manovale non è

stata tenuta in considerazione in quanto in tale attività la capacità di

guadagno non viene recuperata.” (doc. AI 33-1)

Al

suo ricorso l’insorgente ha allegato un “certificato medico d’uscita” da

cui emerge che l’interessato è stato degente dal 6 aprile 2009 al 22 aprile

2009.

presso la __________ (doc. A2).

Il

medico SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale, il 5 maggio 2009 ha

evidenziato come “l’attuale certificato scarno non permette di oggettivare o

rendere verosimile una modifica dello stato di salute con effetto prolungato

sulla CL residua. L’attuale ricovero in ogni caso è posteriore alla decisione

impugnata.” (doc. IV/bis)

Il

28.

maggio 2009 l’insorgente ha prodotto il rapporto d’uscita della __________,

da cui risulta, tra l’altro, quanto segue:

" Diagnosi:

1.

Diabete

mellito pancreatico-privo in terapia insulinica con:

scompenso iperglicemico all’entrata

2.

pancreatite

cronica riacutizzata recentemente (ricovero 6.4.2009) su/con:

sindrome infiammatoria residua con

attualmente VES a 45 e tormo-bocitosi a 530 G/1

abuso etilico (circa 50-70g/dì)

marcata liposi pregressa con

trigliceridi fino a 30.89 mmol/l

TAC dell’addome (7.4.2009): pancreatite

essudativa del processo uncinato, assenza di calcoli nelle vie biliari e nella

colecisti

Episodio di pancreatite acuta e

riscontro di dislipidemia con ipertrigli-ceridemia (febbraio 2009)

3.

Anemia

normocitica di origine infiammatoria con:

Hb all’entrata 11.6 g/dl

4.

Iperpotassiemia

lieve a 5.4 mmol/l

5.

Epatopatia

etil-tossica

Abuso etilico (circa 50g/dì)

Marcata statosi epatica al controllo

TAC addome (7.4.2009)

6.

ITA

in trattamento

7.

Dislipidemia

mista in trattamento con:

colesterolo totale 12.28 mmol/l,

trigliceridi a 30.89 mmol/l

8.

sindrome

depressiva comparsa con la morte del figlio e della sorella, in trattamento

Decorso:

Trattasi di un paziente 40enne che

viene ricoverato per aggiustamen-to terapeutico nell’ambito di un diabete

mellito non controllato con la terapia in atto.

All’entrata il paziente si presenta in

condizioni generali discrete, parametri vitali nella norma. Obiettivamente

nulla da segnalare dal punto di vista polmonare, toni cardiaci ritmici, ma

parafonici. A livello addominale fegato palpabile a circa 5 cm dall’arcata

costale.

(…)

Ad 1: viene sospesa la terapia

diabetica che il paziente eseguiva a domicilio, viene impostata una dieta per

diabetici e corretto i valori con insulina rapida. Il paziente è stato

accuratamente istruito da parte della nostra infermiera specialistica in

diabetologia (__________) per quanto riguarda la terapia da eseguire, come e

quando, e come comportarsi in caso sopravvenissero eventi secondari.

I controlli glicemici sono risultati

soddisfacenti e il Signor RI 1 viene dimesso in data 4.5.2009 in discrete

condizioni generali.” (doc. B)

L’8

giugno 2009 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

"

(…)

Valutazione:

come già indicato nella presa di

posizione del 5.5.2009 vi è stato un peggioramento dello stato di salute

dell’assicurato in seguito a pancreatite a partire dal 6.4.2009. In seguito

alla problematica del pancreas il trattamento del diabete, che finora era a

base di pastiglie, è stato sostituito con un trattamento insulinico con decorso

favorevole alla dimissione del 4.5.2009.

conclusioni:

-

peggioramento stato di salute dell’assicurato a partire dal 6.4.2009

(quindi posteriore la decisione impugnata)

-

attuale evoluzione favorevole con trattamento insulinico.

Da notare che un trattamento insulinico

del diabete non ostacola di per se l’attività lavorativa. Unico rischio da

tener conto risulta essere la possibilità di ipoglicemie. Il rischio di

ipoglicemie rende una persona non adatta a svolgere le seguenti attività

(fonte: __________-__________):

-

attività con pericolo di caduta tipo carpentiere, spazza camino,

edilizia (costruzione edifici)

-

trasporto persone (autista, macchinista)

-

uso di armi

-

lavori con macchinari pericolosi

Assolutamente indispensabile che

l’assicurato termini l’uso/abuso etilico, consumo che ha ripercussioni negative

sullo stato di salute.” (doc. VIII/Bis)

7.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscen-za dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03,

consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicurato-re. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

8.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 30 maggio 2008 per quanto concerne la capacità lavorativa

dell’80% nella precedente attività lavorativa di manovale edile e la capacità

lavorativa completa in un’attività confacente allo stato di salute del

ricorrente con le limitazioni ivi descritte perlomeno, come si vedrà meglio in

seguito, a partire dalla data del referto peritale. Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base dei 3 consulti (psichiatrico, reumatologico e neurologico),

sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurato è abile al lavoro

all’80% nella sua attività di manovale edile, mentre è totalmente abile al

lavoro in altre attività confacenti al suo stato di salute con alcune

limitazioni descritte nel dettaglio nella perizia SAM.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale, patologi-ca e sistemica del ricorrente, le

affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di gonartrosi a destra (femoropatellare) e

tendovagini-te ai tendini flessori della mano sinistra, nonché la diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa di personalità rigida, noto diabete

mellito non insulinodipendente, trattato con antidiabetici orali, nota

ipertensione arteriosa in trattamento, obesità con BMI 31 kg/m2 e tabagismo

cronico.

I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione

messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 26

marzo, nonché il 2, 7 e 9 aprile 2008 (doc. AI 18-1).

Del

resto lo stesso medico curante, dr. med. __________, nel suo scritto del 24

febbraio 2009 afferma di condividere le conclusioni del SAM circa l’assenza di

una problematica neurologica o psichiatrica invalidante (doc. AI 30-2).

Per

cui questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia

pluridisciplinare che su questi aspetti (neurologico e psichiatrico) rispecchia

le conclusioni cui sono giunti anche gli altri specialisti che hanno visitato

il ricorrente.

Questo

Tribunale non può invece condividere la valutazione reumatologica del dr. med. __________,

specialista FMH reumatolo-gia, laddove lo specialista, supportato dai periti

del SAM, fissa nel giugno 2006, ossia 4 settimane dopo l’intervento

artroscopico al ginocchio destro del 17 maggio 2006, l’inizio dell’abilità

all’80% nella precedente attività di manovale e del 100% in attività confacenti

al suo stato di salute.

Infatti

il dott. med. __________, anch’egli specialista FMH in reumatolo-gia, che ha

visitato il paziente il 20 aprile 2007, ossia un anno prima del consulente SAM

ed ha pertanto potuto esaminare direttamente lo stato di salute del ricorrente,

con un referto approfondito, dopo aver posto la diagnosi di gonalgie a destra

croniche persistenti di carattere misto neuropatico più che ortopedico

(nevralgia con disestesie di un ramo cutaneo lateralmente del ginocchio

destro/CRPS tipo II con fattori di rischio il diabete mellito, una condorpatia

patellae/incipiente artrosi, uno stato dopo artroscopia con resezione di plica

mediopatellare il 17.05.2006, RM 10.11.2006 con reperti normali a parte minima

alterazione del corno posteriore del menisco mediale, una compromissione

biopsicosociale e uno stato dopo borsite perpatellare destra 02/04), aver

descritto l’anamnesi, i dati soggettivi e lo status del paziente, ha stabilito

che l’incapacità lavorativa era del 50% ”da aumentare progressivamente

nell’arco delle prossime settimane” ed ha aggiunto che “la situazione

appare globalmente di difficile gestione per cui la prognosi dipenderà dalle

reali possibilità di intervento differenziato pluridisciplinare come sopra

esposto.” (doc. AI 18-31).

Il

dr. med. __________, medico fiduciario della __________, FMH medicina interna,

prendendo posizione sulla valutazione del dr. med. __________, dopo aver visitato

anch’egli il paziente il 20 aprile 2007, ha evidenziato come i disturbi

riferiti dall’insorgente “sono verosimili, sempre coerenti, sempre

riproducibili, e non ho il sospetto di un’aggravazione o simulazione da parte

dello stesso” ed ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% dal 27

marzo 2007 (doc. Cassa malati 13-1). Il medico fiduciario della __________ ha

concluso affermando che l’interessato “risulta in inabilità lavorativa da

marzo 2006” ed ha proposto di annunciare il caso all’AI (doc. AI 13-1).

Sulla

base di queste valutazioni l’assicuratore malattie ha deciso di versare

indennità giornaliere al 50% dal 27 marzo 2007, dopo averne interrotto il

versamento il 19 marzo 2007 (doc. cassa malati 14-1).

Questo

Tribunale, alla luce delle valutazioni del dr. med. __________, FMH reumatologia

e del dr. med. __________, FMH medicina interna e medico fiduciario della __________,

che hanno visitato perso-nalmente il ricorrente nel corso del mese di aprile

2007, stabi-lendo un’incapacità lavorativa del 50%, non può condividere la

conclusione della perizia SAM secondo la quale l’interessato è capace all’80%

nella precedente attività e al 100% in attività confacenti al suo stato di

salute da giugno 2006 senza che siano esperiti ulteriori accertamenti. I periti

del SAM e il Dr. med. __________, che hanno visitato il ricorrente nel corso

dei mese di aprile e maggio 2008, non hanno infatti spiegato per quale motivo si

scostano dalla valutazione dei due specialisti per il periodo anteriore l’allestimento

del referto peritale.

Del

resto non è dato a sapere se la __________ che il 6 agosto 2008 ha informato

l’UAI di aver versato indennità fino al 27 marzo 2008, ha nel frattempo

esperito ulteriori accertamenti medici (doc. cassa malati 15-1).

Dalle

tavole processuali emerge infatti che l’UAI, dopo aver ricevuto l’incarto

dall’assicuratore in data 19 giugno 2007 (doc. Cassa malati 14-1), non ha più

ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti presso la __________ circa

l’incapacità lavorativa dell’interessato nel periodo precedente l’allestimento

della perizia, neppure dopo la segnalazione dello stesso assicuratore di aver

versato indennità fino al 27 marzo 2008 quando il diritto alle prestazioni si è

esaurito (doc. cassa malati 15-2).

Alla

luce degli atti prodotti dall’UAI il Tribunale non può stabilire con la

necessaria tranquillità il mese esatto in cui vi è stato il miglioramento dello

stato di salute, ritenuto che comunque ciò è avvenuto al più tardi nel corso

del mese di maggio 2008, quando l’interessato è stato visitato dal consulente

del SAM dr. med. __________

Il

TCA deve concludere che dalla

perizia del 30 maggio 2008 del SAM, emerge in maniera incontrovertibile che al

momento della valutazione specialistica, ossia nel mese di maggio 2008,

l’interessato era capace al lavoro all’80% nella sua precedente attività e al

100% in attività leggere e che la sua situazione valetudinaria è migliorata

(doc. AI 18).

Per

quanto concerne il periodo precedente invece la fattispecie necessita di

ulteriori accertamenti atti a stabilire quando è effettivamente avvenuto il

citato miglioramento, con il richiamo dell’intero incarto dall’assicuratore

malattie ed interpellando i medici che, per conto della __________, hanno

visitato il ricorrente.

Dopo

di ché i periti del SAM dovranno nuovamente esprimersi in merito spiegando, se

del caso, per quale motivo si scostano dalle valutazioni dei dr. med. __________

e __________ dell’aprile e maggio 2007.

Per

quanto concerne invece il periodo successivo, come rileva in maniera

convincente il medico SMR, dr. med. __________ in data 24 marzo 2009, con il

certificato del 24 febbraio 2009 il dr. med. __________, medico curante (cfr. a

proposito della valutazione dei rapporti concernenti il medico curante, STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230), non ha oggettivato uno stato clinico considerevolmente

discrepante per quanto concerne la capacità lavorativa del ricorrente,

limitandosi a sostenere che ora il paziente può sollevare e portare pesi solo

talvolta fino ai 25 kg e sopra l’altezza del petto e di riuscire di rado a

rimanere seduto e valutando in maniera differente la capacità lavorativa come

manovale edile, senza tuttavia contestare la capacità lavorativa al 100% in

attività leggere confacenti allo stato di salute del ricorrente (doc. AI 30-2).

Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V

175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas

encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune

raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti

e dei medici SMR, è da

ritenere dimostrato che l’interessato è abile al lavoro all’80% nella

precedente attività e al 100% in attività leggere perlomeno dal maggio 2008.

Per

quanto concerne invece il ricovero presso la __________ __________ dei mesi di

aprile e maggio 2009, come evidenziato anche dal medico SMR dr. med. __________,

il peggioramento dello stato di salute in seguito alla pancreatite è avvenuto

dopo l’emissione della decisione impugnata (26 marzo 2009) e non deve pertanto

essere preso in considerazione.

Infatti la data di emanazione della decisione impugnata (in casu,

il 26 marzo 2009) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Secondo costante

giurisprudenza del TFA, l'autorità giudi-cante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Alla

luce di quanto sopra evidenziato, questo Tribunale deve concludere che mentre

la data esatta del miglioramento dello stato di salute del ricorrente, che lo

ha reso abile al lavoro all’80% nella sua precedente attività e al 100% in

attività confacenti al suo stato di salute, deve essere accertata con maggiore

precisione dall’UAI, l’aggravamento dello stato di salute avvenuto nel corso

del mese di aprile 2009 non è atto a provocare una modifica della decisione

impugnata e darà semmai luogo ad una procedura di revisione se sarà richiesta

dal ricorrente.

9.

Va

ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente

dall’UAI.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto

quanto esposto, visto che l'assicurato

presenta perlomeno da maggio 2008 un tasso di capacità lavorativa ancora

dell’80% nella sua attività abituale, per ridurre il danno,

l’insorgente doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua

precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto

percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I

759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado

corrispondente di incapacità lavorativa del 20% del ricorrente nella precedente

attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non

vi sono i presupposti per concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STCA dell’8 settembre

2008, inc. 32.2007.251).

Tuttavia, anche se si

volesse procedere al raffronto dei redditi, come effettuato dall’UAI,

l’interessato, come si vedrà in seguito, non raggiungerebbe il grado

d’invalidità minimo richiesto per poter beneficiare di una rendita AI.

10.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002

nella causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr. 54'225,

del resto non contestato dall’assicurato, che l’insorgente avrebbe potuto percepire

nel 2007 senza il danno alla salute (doc. AI 9-2).

11.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Tramite

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

La questione è stata

di recente definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3

In una recente

sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta

ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali.".

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Uffi-cio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel 2007 (+ 1,6%).

L’assicurato,

quale manovale avrebbe guadagnato fr. 54’225.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007

: 40 X 41.7 X 12 mesi = 62’638).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statisti-co da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra

menzionata dell’8,4% (differenza del 13,4%), per un importo di fr. 55’092.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività

medio-pesanti.

Il

TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezza-mento a quello

dell’amministrazione nell’applicazione della ridu-zione concessa, ritenuto che

rientra nei limiti previsti dalla giu-risprudenza e che l’interessato non l’ha

del resto contestata.

L’insorgente

potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 52’337 (55’092 – [55’092

: 100 X 5]). Questo reddito va raffronta-to con il reddito da

valido di fr. 54’225, per un tasso d’invalidità del 3%.

Va

qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2008, dovendoli entrambi

aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non sarebbe sostanzialmente cambiato

(+ 2% per entrambi i parametri: cfr. evoluzione dei salari – stima trimestrale,

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

In

queste condizioni è a ragione che l’UAI ha rifiutato il versamento della

rendita richiesta, perlomeno dopo l’avvenuto miglioramento dello stato di

salute, ed ha pure respinto la domanda per i provvedimenti professionali. A

questo proposito la consulente in integrazione ha affermato:

" Sulla

base delle considerazioni effettuate, risulta evidente che non esistono i

presupposti necessari per il diritto a provvedimenti profes-sionali. Oltre al

fatto che non è presente un’incapacità al guadagno del 20% non ritengo che nel

prossimo futuro il danno alla salute dell’A. possa causare un’incapacità al

guadagno superiore. Infatti, in base alla marginale 4011 della “Circulaire

concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionale” il diritto ad una

riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una

diminuzione duratura della capacità di guadagno attorno al 20%.

Su richiesta scritta,

restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al

collocamento.” (doc. AI 28-3).

Per cui non sono neppure dati gli estremi per provvedimenti

d’integrazione.

12.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

L’incarto

è rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente ai

considerandi.

2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite

in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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