32.2009.86
Richiesta di una rendita d'invalidità a causa di patologie reumatologiche. Incarto rinviato all'autorità cantonale per accertare il momento esatto del miglioramento dello stato di salute del ricorrent
10 settembre 2009Italiano53 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.86
Data decisione, Autorità:
10.09.2009, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita d'invalidità a causa di patologie reumatologiche. Incarto rinviato all'autorità cantonale per accertare il momento esatto del miglioramento dello stato di salute del ricorrente
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERIZIA
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.86
cs
Lugano
10 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 26 marzo 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1969, in Svizzera dal dicembre 2003, di professione manovale, il 1°
giugno 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di
un’ “operazione x cartilaggine, ma dopo operazione il dolore è ancora forte,
probabile problemi con nervi o tendini.” (doc. AI 1-1).
B. Dopo
aver fatto allestire una perizia ad opera del SAM che ha concluso per una capacità
lavorativa dell’80% nella precedente professione di manovale ed una capacità
lavorativa totale in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con
decisione del 26 marzo 2009, preavvisata dal progetto del 5 febbraio 2009,
l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. A1).
C. RI
1è tempestivamente insorto al TCA sostenendo di essere totalmente inabile al
lavoro e di essere stato ricoverato il 6 aprile 2009 presso la __________ per
disturbi intestinali che, verosimilmente, necessiteranno di un intervento
chirurgico (doc. I).
Egli
chiede inoltre di accertare il suo diritto a provvedimenti professionali.
D.
Con risposta dell’8 maggio 2009 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
E. Con
osservazioni del 28 maggio 2009 l'insorgente ha prodotto ulteriore
documentazione (doc. VI), sulla quale l'UAI ha preso posizione il 15 giugno
2009 (doc. VIII).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00).
2. Nelle
sue osservazioni al progetto di decisione del 5 febbraio 2009 l’interessato ha
affermato di essere “pronto ad incontrarvi previo appuntamento.” (doc.
AI 30-1).
Con
decisione del 26 marzo 2009 l’UAI ha affermato che “per quanto attiene alla
richiesta di un colloquio avente lo scopo di discutere il caso, lo scrivente
Ufficio AI non ravvede l’esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti,
risultando quest’ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente
esaustivi.” (doc. AI 34-2).
Con
il ricorso l’insorgente non ha più chiesto alcun colloquio, né ha contestato,
su questo punto, l’assenza di un‘audizione (doc. I).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232
consid. 3.2).
In una
sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato
che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV
räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den
Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.
2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE
125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei
denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.
Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des
VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche
Anhörung.
Anhand der Akten ist
ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum
Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch
keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit,
schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der
Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört
wurde."
Il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che
“da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di
essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa
pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) –
prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e
ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte
lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più
volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato
una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo
diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse
a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente
corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato
e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
E’
quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, ritenuto come in sede di
ricorso l’insorgente non ha più indicato di essere pronto “ad incontrarvi
per un colloquio.”
Inoltre
nel caso di specie l’insorgente ha ancora potuto far valere le sue ragioni
innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come
l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere
sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente
ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF
133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità
o a misure reintegrative.
4.Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la
modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità
(LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e
segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente
già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1
pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si
applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto
attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 26 marzo 2009 seguente, data della decisione
impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in
maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid.
2).
5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la
capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a;
DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
6. Nel
caso concreto l’interessato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI il 1°
giugno 2007 a causa di un’ “operazione x cartilaggine, ma dopo operazione il
dolore è ancora forte, probabile problemi con nervi o tendini.” (doc. AI
1-1).
Il
15 giugno 2007 il dr. med. __________, medico curante, FMH medicina interna, ha
posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di dolori cronici
al ginocchio dx DD neuropatia?in/con concomitante condropatia patellae e
incipiente artrosi femoro-patellare, stato dopo artroscopia ginocchio dx il
17.5.2006 con resezione di una plica enorme medio-patellare, MRI 10.11.2006
normale e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di diabete mellito tipo
Considerandi
II trattato con ADO, ipertensione arteriosa trattata, iperlipidemia e sindrome
ansioso-depressiva (reattiva al decesso improvviso della sorella al 7.2006),
rilevando che “al di là di importanti problematiche internistiche, di
recente apparizione (dal 2004) e tutto sommato ben controllate, il paziente
presenta una problematica di dolori al ginocchio dx cronica” (doc. AI 8-1).
Il
curante ha aggiunto che “il paziente desidera a continuare a lavorare come
manovale (che lo gratifica molto), anche se a causa del ginocchio lo può fare
solo per mezza giornata. Il suo rendimento per questo tempo limitato è da
considerare al 100%. Per contro non desidera al momento ricercare un’attività
meglio adeguata al suo stato di salute e comunque non facile da trovare viste
le qualifiche del paziente.” (doc. AI 8-3).
Il
30.
luglio 2007 il dr. med. __________ ha rilevato che “si tratta di un
paziente mandatomi dal medico curante Dr. __________ in maggio ’06 per dei
dolori a livello del ginocchio destro. Da notare che il paziente era già venuto
da me in aprile 04 fino a maggio 04 per dei dolori anche a livello del
ginocchio destro anche trattato conservativamente con infiltrazione senza
inabilità lavorativa e scomparsa completa della sintomatologia. Visto la
recidiva, ho proceduto il 17.5.06 ad un’artroscopia che ha solo dimostrato una
condropatia grado I della rotula su voluminosa plicca che è stata liberata. Il
resto si è rilevato normale. Malgrado una situazione intra-articolare
relativamente poco grave, il paziente ha sempre presentato dei dolori con
miglioramento dopo infiltrazione e fisioterapia. Per questo caso la capacità
lavorativa è stata totale dal 1.11.06. Per quello che concerne questo caso
nessun elemento in favore di un’invalidità.” (doc. AI 11-7).
L’UAI
ha richiamato l’incarto dell’assicuratore malattie il quale ha versato
prestazioni dal 21 marzo 2006 al 100%, dal 24 aprile 2006 al 50%, dal 27 aprile
2006.
al 100%, dal 2 ottobre 2006 al 50%, dal 19 marzo 2007 allo 0% e dal 27
marzo 2007 al 50% (doc. AI 12-1). Il diritto alle prestazioni è terminato il 27
marzo 2008 (doc. Cassa malati 15-1).
Dall’incarto
dell’assicuratore malattie emerge che il dr. med. __________, FMH in medicina
interna, medicina psicosomatica e psicosociale AMPP, medicina assicurativa, il
20.
novembre 2006 ha evidenziato che il ricorrente “risulta in inabilità
lavorativa completa da 21.3.06 al 1.10.06, per poi passare ad una inabilità
lavorativa parziale al 50% a partire dal 2.10.06. Propongo, che l’RI 1 venga
valutato da un neurologo, alfine di documentare la neuropatia, ritengo, che a
distanza di 6 settimane, tenendo conto di una certa qual regressione spontanea
dei sintomi causati dalla lesione neurologica, una ripresa lavorativa completa
entro tale termine, sia plausibile.” (doc. AI 10-9).
L’insorgente
è stato sottoposto ad una perizia neurologica ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, il quale l’8 marzo 2009 ha affermato che “per
la sua attività abituale di manovale non vedo attualmente una riduzione della
capacità lavorativa, il dolore neuropatico non sarebbe costante e sarebbe
migliorato da quando porta una ginocchiera. Da parte mia è plausibile una
ripresa della sua attività professionale fin da subito.” (doc. AI 10-5).
Il
23.
aprile 2007 il dott. Med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, dopo
aver visitato il paziente ha concluso affermando che l’incapacità lavorativa è
“attualmente al 50%, da aumentare progressivamente nell’arco delle prossime
settimane, a dipendenza dal risultato e dalle misure terapeutiche proposte.”
(doc. AI 18-31).
Il
2.
maggio 2007, interpellato nuovamente in seguito alla ricaduta segnalata dal
dr. med. __________, il dr. med. __________ ha affermato che l’interessato “risulta
in inabilità lavorativa parziale nuovamente a partire da 27.03.2007 al 50%.”
(doc. AI 13-3).
Il
6.
agosto 2008 l’assicuratore malattie ha comunicato all’UAI di aver versato le
prestazioni pattuite fino al 27 marzo 2008 (doc. AI 15-2).
Alla
luce dei certificati medici agli atti, l’UAI ha fatto allestire una perizia
pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 18-1).
Dal
referto, datato 30 maggio 2008 (doc. AI 18-1), risulta che i periti hanno fatto
capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.
med. __________), reumatologica (dr. med. __________ Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento il 26 marzo 2008, e il 2, 7 e 9 aprile
2008, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di gonartrosi a destra (femoropatellare) e tendovaginite ai tendini
flessori della mano sinistra, nonché la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di personalità rigida, noto diabete mellito non insulinodipendente,
trattato con antidiabetici orali, nota ipertensione arteriosa in trattamento,
obesità con BMI 31 kg/m2, tabagismo cronico (doc. AI 18-9) ed hanno concluso
per una capacità lavorativa medico teorica globale nell’attività di manovale
edile dell’80%, “inteso come riduzione della capacità funzionale residua
sull’arco di un’intera giornata lavorativa.” (doc. AI 18-12). Per quanto
concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno evidenziato:
"
Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell’anamnesi
richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di
gonartrosi ds (femoropatellare), tendovaginite ai flessori della mano sin. e
obesità. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e
il trasporto di pesi, il maneggiare attrezzi, l’assunzio-ne della posizione
inginocchiata, la flessione delle ginocchia, il salire su scale e scale a
pioli. Il nostro consulente valuta l’A., nella sua ultima attività principale
come manovale edile, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra
menzionati, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma
con una diminuzione del rendimento del 20%.
Riassumendo, sulla base di quanto
descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale
grado di capacità lavorativa globale nell’attività tuttora esercitata di
manovale edile nella misura dell’80%.
Come descritto dal nostro consulente
reumatologo, riteniamo valida tale capacità lavorativa al più tardi 4 settimane
dopo l’intervento artroscopico al ginocchio ds., effettuato il 17.05.2006,
quindi a decorrere da metà giugno 2006.” (doc. AI 18-12)
Circa
le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno concluso:
"
L’A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre attività.
Per quanto riguarda la capacità
funzionale residua, l’A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg
fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei
fianchi, di rado oltre 45 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto
spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, molto spesso pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media
entità, spesso attrezzi pesanti, spesso maneggiare attrezzi molto pesanti. La
rotazione manuale è normale. L’A. può molto spesso effettuare lavori al di
sopra della testa, molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto
spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso la
posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione
inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può
assumere molto spesso la posizione seduta di lunga durata, molto spesso la
posizione in piedi di lunga durata. L’A. può molto spesso camminare fino a 50
metri, molto spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le
scale, spesso salire su scale a pioli.
Ricordando che dal punto di vista
neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa,
giungiamo alla conclusione che in un’altra attività, che tenga in
considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale
sia da considerare nella misura del 100% a partire da metà giugno 2006 (come
descritto al capitolo 8).
Sulla base dell’elevata capacità
lavorativa residua e del parere del nostro consulente psichiatra, non riteniamo
indicati provvedimenti d’integrazione professionale.” (doc. AI 18-13)
A
questo proposito va evidenziato che per quanto concerne l’aspetto reumatologico
i periti hanno affermato:
"
In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________
__________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato
clinico reumatologico e il referto della documentazione radiografica a
disposizione (descritta al capitolo 4.2), il nostro consulente pone le
diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5, giungendo alle seguenti conclusioni.
L’A. dal febbraio 2004 lamenta una
gonalgia anteriore a ds., con allora diagnosi di borsite prepatellare; in
persistenza di sintomi, il 17.5.2006, veniva praticata un’artroscopia
diagnostica al ginocchio ds., alla quale si riscontrava una plica
mediopatellare enorme resecata; inoltre si constatava un’incipiente artrosi
femoropatellare. L’intervento chirurgico non portava al miglioramento dei
sintomi, per cui il 10.11.2006 veniva realizzata una MRI del ginocchio destro,
risultata normale. Una perizia neurologica il 7.2.2007, portava alla diagnosi
di neuropatia con disestesia e moderata iperpatia di un ramo cutaneo nella
regione del ginocchio laterale ds., ramo poi infiltrato con Lidocaina nel punto
del segno di Tinel positivo in corrispondenza della cicatrice prossimale, senza
tuttavia ottenere un miglioramento dei sintomi. All’esame attuale, l’A.
continua a lamentare dolori a riposo, ma soprattutto al carico, “come punture”,
circolari prepatellari, non irradianti, al ginocchio destro, soprattutto
deambulando in salita, contro i quali attualmente non assume farmaci analgesici
e non segue un programma di fisioterapia. All’esame clinico, si evidenzia un A.
senza zoppia deambulatoria, con callosità plantari simmetriche, assenza di
atrofia muscolare all’arto inferiore ds. presentante la problematica algica
cronica, elementi clinici che depongono contro un risparmio antalgico
prolungato dell’arto inferiore ds.. Il ginocchio ds., risulta indolenzito, con
iperestesia in sede rotulea, rispettivamente nell’immediata regione
circostante, nessuna tumefazione articolare, assenza di disturbi del trofismo.
Il ginocchio destro risulta solo minimamente limitato alla flessione passiva,
in A. che durante le prove lamenta dolori continui anteriori al ginocchio ds.
che lo portano a contrastare attivamente la mobilizzazione articolare passiva.
La radiografia del ginocchio ds. del 26.3.2008 evidenzia soltanto minime
alterazioni degenerative al compartimento anteriore femoropatellare, come già
noto dall’artroscopia diagnostica del 17.5.2006. Da tempo indeterminato l’A.
presenta dolori caricodipendenti radiali volari al polso sinistro dove si
riconosce una minima tumefazione dolorosa circoscritta, senza crepitio dei
tendini, riferibile a una tendovaginite di un flessore della mano sin.,
diagnosi che andrebbe confermata tramite ecografia, patologia potenzialmente
curabile entro breve con un’infiltrazione peritendinea con corticoderivati
cristallini.
Sulla base di queste constatazioni il
nostro consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista
reumatologico, nella misura dell’80% nell’attività da ultimo esercitata e nella
misura del 100% in un’altra attività, come descritto al capitolo 9.” (doc. AI
18-11)
A proposito della
patologia neurologica, i periti hanno affermato:
"
In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________
__________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi e lo stato
clinico dettagliato, il nostro consulente giunge alle seguenti conclusioni.
Da circa 3 anni questo A. lamenta
dolori anteriormente al ginocchio ds.. All’esame clinico non trova
assolutamente deficit neurologici, in particolare non ha potuto delimitare
deficit di sensibilità nella regione ant. al ginocchio ds., mentre vi è
un’estrema dolenzia alla minima pressione sulla regione della patella e
peripatellare, sempre a ds.. Non vi sono neppure elementi clinici all’esame
neurologico in favore di una lesione più estesa, in particolare non vi sono
elementi che facciano sospettare una polineuropatia diabetica. Nella
documentazione era stata evocata una neuropatia di un nervo cutaneo nella
regione della patella, ma, almeno al momento attuale, non vi sono indizi
consistenti in tal senso.
Il nostro consulente ritiene che la
situazione, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, sia assolutamente
blanda e dunque, sempre dal punto di vista neurologico, l’A. possa essere
considerato abile al lavoro al 100%. Non ha proposte terapeutiche.” (doc. AI
18-11)
Per
quanto concerne l’aspetto psichiatrico i periti hanno evidenziato:
"
In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________
__________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi e le
constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, il nostro consulente giunge
alle seguenti conclusioni.
A parte la nozione e la constatazione
oggettiva di un lieve nervosismo di base, il nostro consulente non constata
disturbi psicopatologici di una certa entità in questo A.. Trattasi di un A.
con una personalità piuttosto semplice, anche se sufficientemente
differenziata, che prima di arrivare in Ticino e di lavorare nel campo
dell’edilizia non aveva completato alcuna formazione professionale, risultando
unicamente attivo come agricoltore presso la fattoria paterna. L’A. detiene un
modo di ragionare lineare che lo porta direttamente dalla causa all’effetto,
senza passare attraverso momenti di riflessione e rimanendo fortemente fissato
al proprio giudizio. Non si tratta comunque di una patologia, ma di un
atteggiamento tipico della sua personalità.
Diagnosticando una personalità rigida,
il nostro consulente conclude che, nelle condizioni attuali, dal punto di vista
psichiatrico, non si riscontra un’incapacità lavorativa.” (doc. AI 18-11)
Con
annotazioni del 19 giugno 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha
affermato:
"
Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici
con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità
residuali citate nel SAM 4.2008 (reumatologico, neurologico e psi-chiatrico) e
personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di
qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridi-sciplinare quale un SAM.
Dopo tale valutazione specialistica
pluridisciplinare si giustifica pertanto nella sua attività IL 100% dal
12.3
, IL 20% dal 30.6.2006 a carattere continuo per limitazione e lentezza
d’esecuzio-ne delle più inergonomiche attività su cantiere.
In attività ritenute adeguate
ergonomicamente (vedi pt. 9 del SAM pag. 13) si giustifica dal 30.6.2006 una IL
0%” (doc. AI 20-1)
Il
24.
febbraio 2009 il dr. med. __________, medicina generale, FMH medicina
interna, ha affermato:
"
Con il presente mi permetto certificare lo stato di salute attuale del
paziente a margine, a quasi due anni dal precedente rapporto medico
(15.06.2007), rispettivamente a quasi un anno dalla perizia pluridi-sciplinare
(30.05.2008) del SAM, che molto gentilmente mi è stata messa a disposizione.
Sebbene siano da condividere le
conclusioni sull’assenza di una problematica neurologica o psichiatrica
invalidante, ritengo percontro che alla problematica reumatologica sia da
attribuire più importanza, visto anche il decorso sfavorevole con dolori
persistenti al ginocchio dx, che quindi non accennano a diminuire. I limiti
funzionali espressi nel precedente rapporto vanno rivisti ora al ribasso: il
paziente può sollevare e portare pesi solo talvolta fino ai 25 Kg e sopra
l’altezza del petto, mentre riuscirebbe di rado a restare seduto.
Il paziente è sempre stato credibile in
ogni descrizione dei dolori, malgrado l’eziologia esatta e la loro entità non
abbia mai potuto esse-re stabilita con precisione (l’artrosi femoro-popliteare
resta l’unica interpretazione). Al momento non vi sono misure terapeutiche
partico-lari.
Il paziente si dichiara comunque abile
ad un lavoro come manovale edile in ragione del 50%, ed in questo senso
s’impegna nella ricerca professionale, dopo il licenziamento del 6.2008,
adeguatamente assistito dall’__________ e dalla __________Malgrado anche le
altre patologie internistiche (non invalidanti dal profilo AI) e il vissuto
(licenziamento 6.2008 e separazione dalla moglie) comprensibilmente sofferto
(cui non giova il dolore cronico) il paziente viene regolarmente motivato alla
ricerca di un’attività lavorativa a lui adeguata.” (doc. AI 30-2)
Con
annotazioni del 24 marzo 2009 il medico SMR __________ __________ ha affermato:
"
Dopo aver letto le osservazioni riportate da parte sia dell’Ato che dal
medico curante ed aver riletto il SAM pluridisciplinare effettuato sono
dell’avviso che le osservazioni ivi riportate non obbiettivano uno stato
clinico considerevolmente discrepante nelle esigibilità lavorative resi-duali
da quanto preso in considerazione per il calcolo delle prestazio-ni AI.
In altre parole non vi sono elementi
tali medici tali da dover procedere a una nuova valutazione medico
assicurativa.” (doc. AI 32-1)
Da
parte sua la consulente in integrazione ha confermato quanto già espresso in
precedenza, affermando che “il paragone dei redditi è stato effettuato
tenendo in considerazione la capacità lavorativa esigibile in attività
adeguate. La percentuale lavorativa nell’attività abituale di manovale non è
stata tenuta in considerazione in quanto in tale attività la capacità di
guadagno non viene recuperata.” (doc. AI 33-1)
Al
suo ricorso l’insorgente ha allegato un “certificato medico d’uscita” da
cui emerge che l’interessato è stato degente dal 6 aprile 2009 al 22 aprile
2009.
presso la __________ (doc. A2).
Il
medico SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale, il 5 maggio 2009 ha
evidenziato come “l’attuale certificato scarno non permette di oggettivare o
rendere verosimile una modifica dello stato di salute con effetto prolungato
sulla CL residua. L’attuale ricovero in ogni caso è posteriore alla decisione
impugnata.” (doc. IV/bis)
Il
28.
maggio 2009 l’insorgente ha prodotto il rapporto d’uscita della __________,
da cui risulta, tra l’altro, quanto segue:
" Diagnosi:
1.
Diabete
mellito pancreatico-privo in terapia insulinica con:
scompenso iperglicemico all’entrata
2.
pancreatite
cronica riacutizzata recentemente (ricovero 6.4.2009) su/con:
sindrome infiammatoria residua con
attualmente VES a 45 e tormo-bocitosi a 530 G/1
abuso etilico (circa 50-70g/dì)
marcata liposi pregressa con
trigliceridi fino a 30.89 mmol/l
TAC dell’addome (7.4.2009): pancreatite
essudativa del processo uncinato, assenza di calcoli nelle vie biliari e nella
colecisti
Episodio di pancreatite acuta e
riscontro di dislipidemia con ipertrigli-ceridemia (febbraio 2009)
3.
Anemia
normocitica di origine infiammatoria con:
Hb all’entrata 11.6 g/dl
4.
Iperpotassiemia
lieve a 5.4 mmol/l
5.
Epatopatia
etil-tossica
Abuso etilico (circa 50g/dì)
Marcata statosi epatica al controllo
TAC addome (7.4.2009)
6.
ITA
in trattamento
7.
Dislipidemia
mista in trattamento con:
colesterolo totale 12.28 mmol/l,
trigliceridi a 30.89 mmol/l
8.
sindrome
depressiva comparsa con la morte del figlio e della sorella, in trattamento
Decorso:
Trattasi di un paziente 40enne che
viene ricoverato per aggiustamen-to terapeutico nell’ambito di un diabete
mellito non controllato con la terapia in atto.
All’entrata il paziente si presenta in
condizioni generali discrete, parametri vitali nella norma. Obiettivamente
nulla da segnalare dal punto di vista polmonare, toni cardiaci ritmici, ma
parafonici. A livello addominale fegato palpabile a circa 5 cm dall’arcata
costale.
(…)
Ad 1: viene sospesa la terapia
diabetica che il paziente eseguiva a domicilio, viene impostata una dieta per
diabetici e corretto i valori con insulina rapida. Il paziente è stato
accuratamente istruito da parte della nostra infermiera specialistica in
diabetologia (__________) per quanto riguarda la terapia da eseguire, come e
quando, e come comportarsi in caso sopravvenissero eventi secondari.
I controlli glicemici sono risultati
soddisfacenti e il Signor RI 1 viene dimesso in data 4.5.2009 in discrete
condizioni generali.” (doc. B)
L’8
giugno 2009 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
"
(…)
Valutazione:
come già indicato nella presa di
posizione del 5.5.2009 vi è stato un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato in seguito a pancreatite a partire dal 6.4.2009. In seguito
alla problematica del pancreas il trattamento del diabete, che finora era a
base di pastiglie, è stato sostituito con un trattamento insulinico con decorso
favorevole alla dimissione del 4.5.2009.
conclusioni:
-
peggioramento stato di salute dell’assicurato a partire dal 6.4.2009
(quindi posteriore la decisione impugnata)
-
attuale evoluzione favorevole con trattamento insulinico.
Da notare che un trattamento insulinico
del diabete non ostacola di per se l’attività lavorativa. Unico rischio da
tener conto risulta essere la possibilità di ipoglicemie. Il rischio di
ipoglicemie rende una persona non adatta a svolgere le seguenti attività
(fonte: __________-__________):
-
attività con pericolo di caduta tipo carpentiere, spazza camino,
edilizia (costruzione edifici)
-
trasporto persone (autista, macchinista)
-
uso di armi
-
lavori con macchinari pericolosi
Assolutamente indispensabile che
l’assicurato termini l’uso/abuso etilico, consumo che ha ripercussioni negative
sullo stato di salute.” (doc. VIII/Bis)
7.
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscen-za dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03,
consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;
STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicurato-re. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
8.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 30 maggio 2008 per quanto concerne la capacità lavorativa
dell’80% nella precedente attività lavorativa di manovale edile e la capacità
lavorativa completa in un’attività confacente allo stato di salute del
ricorrente con le limitazioni ivi descritte perlomeno, come si vedrà meglio in
seguito, a partire dalla data del referto peritale. Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, sulla base dei 3 consulti (psichiatrico, reumatologico e neurologico),
sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurato è abile al lavoro
all’80% nella sua attività di manovale edile, mentre è totalmente abile al
lavoro in altre attività confacenti al suo stato di salute con alcune
limitazioni descritte nel dettaglio nella perizia SAM.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale, patologi-ca e sistemica del ricorrente, le
affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di gonartrosi a destra (femoropatellare) e
tendovagini-te ai tendini flessori della mano sinistra, nonché la diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa di personalità rigida, noto diabete
mellito non insulinodipendente, trattato con antidiabetici orali, nota
ipertensione arteriosa in trattamento, obesità con BMI 31 kg/m2 e tabagismo
cronico.
I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione
messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente
sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 26
marzo, nonché il 2, 7 e 9 aprile 2008 (doc. AI 18-1).
Del
resto lo stesso medico curante, dr. med. __________, nel suo scritto del 24
febbraio 2009 afferma di condividere le conclusioni del SAM circa l’assenza di
una problematica neurologica o psichiatrica invalidante (doc. AI 30-2).
Per
cui questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia
pluridisciplinare che su questi aspetti (neurologico e psichiatrico) rispecchia
le conclusioni cui sono giunti anche gli altri specialisti che hanno visitato
il ricorrente.
Questo
Tribunale non può invece condividere la valutazione reumatologica del dr. med. __________,
specialista FMH reumatolo-gia, laddove lo specialista, supportato dai periti
del SAM, fissa nel giugno 2006, ossia 4 settimane dopo l’intervento
artroscopico al ginocchio destro del 17 maggio 2006, l’inizio dell’abilità
all’80% nella precedente attività di manovale e del 100% in attività confacenti
al suo stato di salute.
Infatti
il dott. med. __________, anch’egli specialista FMH in reumatolo-gia, che ha
visitato il paziente il 20 aprile 2007, ossia un anno prima del consulente SAM
ed ha pertanto potuto esaminare direttamente lo stato di salute del ricorrente,
con un referto approfondito, dopo aver posto la diagnosi di gonalgie a destra
croniche persistenti di carattere misto neuropatico più che ortopedico
(nevralgia con disestesie di un ramo cutaneo lateralmente del ginocchio
destro/CRPS tipo II con fattori di rischio il diabete mellito, una condorpatia
patellae/incipiente artrosi, uno stato dopo artroscopia con resezione di plica
mediopatellare il 17.05.2006, RM 10.11.2006 con reperti normali a parte minima
alterazione del corno posteriore del menisco mediale, una compromissione
biopsicosociale e uno stato dopo borsite perpatellare destra 02/04), aver
descritto l’anamnesi, i dati soggettivi e lo status del paziente, ha stabilito
che l’incapacità lavorativa era del 50% ”da aumentare progressivamente
nell’arco delle prossime settimane” ed ha aggiunto che “la situazione
appare globalmente di difficile gestione per cui la prognosi dipenderà dalle
reali possibilità di intervento differenziato pluridisciplinare come sopra
esposto.” (doc. AI 18-31).
Il
dr. med. __________, medico fiduciario della __________, FMH medicina interna,
prendendo posizione sulla valutazione del dr. med. __________, dopo aver visitato
anch’egli il paziente il 20 aprile 2007, ha evidenziato come i disturbi
riferiti dall’insorgente “sono verosimili, sempre coerenti, sempre
riproducibili, e non ho il sospetto di un’aggravazione o simulazione da parte
dello stesso” ed ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% dal 27
marzo 2007 (doc. Cassa malati 13-1). Il medico fiduciario della __________ ha
concluso affermando che l’interessato “risulta in inabilità lavorativa da
marzo 2006” ed ha proposto di annunciare il caso all’AI (doc. AI 13-1).
Sulla
base di queste valutazioni l’assicuratore malattie ha deciso di versare
indennità giornaliere al 50% dal 27 marzo 2007, dopo averne interrotto il
versamento il 19 marzo 2007 (doc. cassa malati 14-1).
Questo
Tribunale, alla luce delle valutazioni del dr. med. __________, FMH reumatologia
e del dr. med. __________, FMH medicina interna e medico fiduciario della __________,
che hanno visitato perso-nalmente il ricorrente nel corso del mese di aprile
2007, stabi-lendo un’incapacità lavorativa del 50%, non può condividere la
conclusione della perizia SAM secondo la quale l’interessato è capace all’80%
nella precedente attività e al 100% in attività confacenti al suo stato di
salute da giugno 2006 senza che siano esperiti ulteriori accertamenti. I periti
del SAM e il Dr. med. __________, che hanno visitato il ricorrente nel corso
dei mese di aprile e maggio 2008, non hanno infatti spiegato per quale motivo si
scostano dalla valutazione dei due specialisti per il periodo anteriore l’allestimento
del referto peritale.
Del
resto non è dato a sapere se la __________ che il 6 agosto 2008 ha informato
l’UAI di aver versato indennità fino al 27 marzo 2008, ha nel frattempo
esperito ulteriori accertamenti medici (doc. cassa malati 15-1).
Dalle
tavole processuali emerge infatti che l’UAI, dopo aver ricevuto l’incarto
dall’assicuratore in data 19 giugno 2007 (doc. Cassa malati 14-1), non ha più
ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti presso la __________ circa
l’incapacità lavorativa dell’interessato nel periodo precedente l’allestimento
della perizia, neppure dopo la segnalazione dello stesso assicuratore di aver
versato indennità fino al 27 marzo 2008 quando il diritto alle prestazioni si è
esaurito (doc. cassa malati 15-2).
Alla
luce degli atti prodotti dall’UAI il Tribunale non può stabilire con la
necessaria tranquillità il mese esatto in cui vi è stato il miglioramento dello
stato di salute, ritenuto che comunque ciò è avvenuto al più tardi nel corso
del mese di maggio 2008, quando l’interessato è stato visitato dal consulente
del SAM dr. med. __________
Il
TCA deve concludere che dalla
perizia del 30 maggio 2008 del SAM, emerge in maniera incontrovertibile che al
momento della valutazione specialistica, ossia nel mese di maggio 2008,
l’interessato era capace al lavoro all’80% nella sua precedente attività e al
100% in attività leggere e che la sua situazione valetudinaria è migliorata
(doc. AI 18).
Per
quanto concerne il periodo precedente invece la fattispecie necessita di
ulteriori accertamenti atti a stabilire quando è effettivamente avvenuto il
citato miglioramento, con il richiamo dell’intero incarto dall’assicuratore
malattie ed interpellando i medici che, per conto della __________, hanno
visitato il ricorrente.
Dopo
di ché i periti del SAM dovranno nuovamente esprimersi in merito spiegando, se
del caso, per quale motivo si scostano dalle valutazioni dei dr. med. __________
e __________ dell’aprile e maggio 2007.
Per
quanto concerne invece il periodo successivo, come rileva in maniera
convincente il medico SMR, dr. med. __________ in data 24 marzo 2009, con il
certificato del 24 febbraio 2009 il dr. med. __________, medico curante (cfr. a
proposito della valutazione dei rapporti concernenti il medico curante, STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230), non ha oggettivato uno stato clinico considerevolmente
discrepante per quanto concerne la capacità lavorativa del ricorrente,
limitandosi a sostenere che ora il paziente può sollevare e portare pesi solo
talvolta fino ai 25 kg e sopra l’altezza del petto e di riuscire di rado a
rimanere seduto e valutando in maniera differente la capacità lavorativa come
manovale edile, senza tuttavia contestare la capacità lavorativa al 100% in
attività leggere confacenti allo stato di salute del ricorrente (doc. AI 30-2).
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso
di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V
175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas
encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune
raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti
e dei medici SMR, è da
ritenere dimostrato che l’interessato è abile al lavoro all’80% nella
precedente attività e al 100% in attività leggere perlomeno dal maggio 2008.
Per
quanto concerne invece il ricovero presso la __________ __________ dei mesi di
aprile e maggio 2009, come evidenziato anche dal medico SMR dr. med. __________,
il peggioramento dello stato di salute in seguito alla pancreatite è avvenuto
dopo l’emissione della decisione impugnata (26 marzo 2009) e non deve pertanto
essere preso in considerazione.
Infatti la data di emanazione della decisione impugnata (in casu,
il 26 marzo 2009) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Secondo costante
giurisprudenza del TFA, l'autorità giudi-cante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Alla
luce di quanto sopra evidenziato, questo Tribunale deve concludere che mentre
la data esatta del miglioramento dello stato di salute del ricorrente, che lo
ha reso abile al lavoro all’80% nella sua precedente attività e al 100% in
attività confacenti al suo stato di salute, deve essere accertata con maggiore
precisione dall’UAI, l’aggravamento dello stato di salute avvenuto nel corso
del mese di aprile 2009 non è atto a provocare una modifica della decisione
impugnata e darà semmai luogo ad una procedura di revisione se sarà richiesta
dal ricorrente.
9.
Va
ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente
dall’UAI.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la
persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto
quanto esposto, visto che l'assicurato
presenta perlomeno da maggio 2008 un tasso di capacità lavorativa ancora
dell’80% nella sua attività abituale, per ridurre il danno,
l’insorgente doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua
precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto
percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I
759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado
corrispondente di incapacità lavorativa del 20% del ricorrente nella precedente
attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non
vi sono i presupposti per concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STCA dell’8 settembre
2008, inc. 32.2007.251).
Tuttavia, anche se si
volesse procedere al raffronto dei redditi, come effettuato dall’UAI,
l’interessato, come si vedrà in seguito, non raggiungerebbe il grado
d’invalidità minimo richiesto per poter beneficiare di una rendita AI.
10.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito
dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002
nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr. 54'225,
del resto non contestato dall’assicurato, che l’insorgente avrebbe potuto percepire
nel 2007 senza il danno alla salute (doc. AI 9-2).
11.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Tramite
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.
inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-
nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht
nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer
Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.
vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai
2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,
sottolineatura del redattore).
La questione è stata
di recente definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" (…)
3.3
In una recente
sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta
ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali.".
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Uffi-cio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel 2007 (+ 1,6%).
L’assicurato,
quale manovale avrebbe guadagnato fr. 54’225.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007
: 40 X 41.7 X 12 mesi = 62’638).
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statisti-co da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra
menzionata dell’8,4% (differenza del 13,4%), per un importo di fr. 55’092.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività
medio-pesanti.
Il
TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezza-mento a quello
dell’amministrazione nell’applicazione della ridu-zione concessa, ritenuto che
rientra nei limiti previsti dalla giu-risprudenza e che l’interessato non l’ha
del resto contestata.
L’insorgente
potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 52’337 (55’092 – [55’092
: 100 X 5]). Questo reddito va raffronta-to con il reddito da
valido di fr. 54’225, per un tasso d’invalidità del 3%.
Va
qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2008, dovendoli entrambi
aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non sarebbe sostanzialmente cambiato
(+ 2% per entrambi i parametri: cfr. evoluzione dei salari – stima trimestrale,
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
In
queste condizioni è a ragione che l’UAI ha rifiutato il versamento della
rendita richiesta, perlomeno dopo l’avvenuto miglioramento dello stato di
salute, ed ha pure respinto la domanda per i provvedimenti professionali. A
questo proposito la consulente in integrazione ha affermato:
" Sulla
base delle considerazioni effettuate, risulta evidente che non esistono i
presupposti necessari per il diritto a provvedimenti profes-sionali. Oltre al
fatto che non è presente un’incapacità al guadagno del 20% non ritengo che nel
prossimo futuro il danno alla salute dell’A. possa causare un’incapacità al
guadagno superiore. Infatti, in base alla marginale 4011 della “Circulaire
concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionale” il diritto ad una
riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una
diminuzione duratura della capacità di guadagno attorno al 20%.
Su richiesta scritta,
restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al
collocamento.” (doc. AI 28-3).
Per cui non sono neppure dati gli estremi per provvedimenti
d’integrazione.
12.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 100.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
L’incarto
è rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente ai
considerandi.
2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite
in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del
ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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