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Decisione

32.2009.87

UAI non poteva rifiutare la continuazione della presa a carico dei costi legati all'allenamento uditivo e vocale di cui beneficia l'assicurata dal 2005, dato che gli aspetti medici non sono stati chia

18 novembre 2009Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I singoli suoni sono articolati correttamente, il

suono /R/ è sempre stato posteriore, i movimenti articolatori rapidi non

presentano particolarità.

La valutazione della motricità BLF mette in

evidenza una mimica dell'emiviso sinistro fortemente problematica: motricità

sufficiente per mascella, velo palatino e lingua, ma difficoltosa per la mimica

(nessun movimento dell'emiviso sinistro e lieve riduzione a destra) e le labbra

(assenza di attività nello stiramento a sinistra): i problemi di mimica sono

inoltre subordinati all'inattività di arcata sopraccigliare, fronte e ala

nasale.

Lavoro svolto

Nei primi mesi di terapia il lavoro svolto è stato

diviso in due ambiti:

1. La sordità, dove sono stati affrontati principalmente 3

temi: la lettura labiale (di cui la paziente possiede buone competenze),

il training uditivo (principalmente solo ascolto di rumori) e counselling

(informazioni teoriche e pratiche riguardanti la sordità).

2. La stimolazione del nervo facciale sinistro in 4 punti: commissura

labiale, ala nasale, occhio/palpebra e sopracciglia/fronte.

In seguito all'attivazione dell'impianto cocleare

ci si è poi concentrati sulla verifica e sull'adattamento del processore

ortofonico, sull'allenamento uditivo e vocale. Per fare questo, dopo la

prima mappatura eseguita all'ospedale di __________, è stato necessario

effettuare una serie di test di classificazione, al fine di valutare a quale livello

di analisi uditiva possa arrivare la paziente all'inizio del training. Questi

test sono una valutazione informale e sono da intendere come supporto alla

logopedista per scegliere il livello di attività più appropriato.

Si è partiti con un programma di esercizi di detezione

e di discriminazione in seguito, dal momento che i risultati dei test

mostravano un'impossibilità per la paziente di sentire la maggior parte dei

suoni della lingua italiana (vocali e consonanti): non si parla ancora degli

aspetti semantici o di analisi del suono udito, ma semplicemente della capacità

di sentire, e, nel dettaglio:

- Gli esercizi di detezione sono quelli che richiedono al

paziente di indicare la presenza o l'assenza del suono.

- Gli esercizi di discriminazione sono quelli che

richiedono al paziente di definire "uguali" o "diverse" le

due alternative presentate.

L'obiettivo principale per la paziente in questa

prima fase era quindi quello di individuare la presenza e l'assenza del suono,

discriminare perfettamente gli aspetti soprasegmentali e discriminare le coppie

di parole o frasi che si diversificano per la seconda formante.

Per fare questo allenamento abbiamo fatto

ricorso a diversi tipi di materiale e a moltissimi esercizi, ripetuti parecchie

volte nei mesi: per migliorare le abilità di detezione si è passati da un

training con modalità stimolo/risposta ad un training che permettesse il

riconoscimento spontaneo di un suono.

Si è poi passati ad un livello superiore di

esercizi, confortate dai risultati che progressivamente si ottenevano nei test

di classificazione: abbiamo potuto iniziare gli

esercizi di identificazione (quelli che richiedono al paziente di

indicare la risposta corretta in un closed-set, e più precisamente:

- Identificare parole, locuzioni e frasi di

diversa lunghezza.

- Identificare parole, locuzioni e frasi con seconde formanti

molto diverse.

- Identificare elementi di intonazione.

- Programmare l'uso del telefono a codice.

Tutti questi esercizi e allenamenti venivano

eseguiti a bocca schermata e - salvo rare eccezioni- senza avvisare la paziente

dell'inizio della presa di parola: ciò veniva a significare un notevole

miglioramento nella percezione e nella discriminazione del suono, un risultato

quindi confortante per il proseguimento della terapia.

Nel corso del 2008 si è potuti passare ancora

ad un allenamento di livello ancora superiore:

infatti abbiamo iniziato un programma di esercizi di riconoscimento, che

richiedono alla paziente di rispondere, attraverso la ripetizione di una parola

o di una frase da un open-set.

A fianco di queste attività abbiamo sempre fatto

esercizi di speech tracking, dapprima con lettura labiale, in seguito a bocca

schermata e la paziente ha fatto dei progressi molto importanti sotto questo

punto di vista.

Considerandi

II lavoro svolto e fin qui descritto ha portato

la paziente ad affermare che non potrebbe più stare senza apparecchio: questo,

pur non permettendole ancora di sentire la voce umana, le garantisce un

sottofondo di rumori quotidiani, di suoni indiscriminati delle voci altrui, una

sicurezza sonora che le ha permesso di migliorare di molto la sua qualità di

vita.

Occorre sottolineare che la rieducazione è

stata oltremodo difficoltosa ed impegnativa per la paziente: l'apparecchio

infatti ha richiesto - contrariamente alla regola - numerose nuove mappature

(si parla di decine e decine) che implicavano ogni volta la trasferta a __________

al fine di rivedere con l'ingegnere specializzato l'ennesima nuova mappatura

dell'apparecchio: questo comportava per la paziente un ricominciare con tutti

gli esercizi daccapo, ad un livello inferiore, con un dispendio di energie, di

motivazione e di scoraggiamento non indifferenti.

Ma la signora RI 1 non si è mai lasciata

scoraggiare e dimostra ancora oggi una motivazione senza pari, un grande

impegno e un’applicazione lodevole: i risultati fin qui ottenuti sono per la

paziente e per la logopedista molto incoraggianti per il prosieguo della

terapia riabilitativa, indispensabile al fine di aumentare le capacità di

sfruttamento delle sensazioni uditive prodotte elettricamente e di imparare

tutte quelle strategie che possono facilitare la comunicazione ai pazienti

portatori di un impianto cocleare.

Allego a questo mio scritto di decorso i tre

rapporti del PD Dr.med. __________ che ha operato la paziente e con il quale ho

potuto a più riprese consultarmi: egli ha posto l'indicazione alla

logopedia, ha sempre sostenuto l'importanza dei lenti ma significativi passi

avanti fatti dalla signora RI 1 e del suo duro e paziente lavoro di riabilitazione

durante questi anni."

(Doc. 77/3-6, sottolineature della redattrice)

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables

ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.12

Nel caso di specie, l’UAI ha

rifiutato la continuazione della presa a carico - nell’ambito

dell’assunzione dei costi, quale mezzo ausiliario ex art. 21 LAI, del supporto

uditivo cocleare, della verifica e adattamento del processore ortofonico e

dell’allenamento uditivo e vocale (cfr. decisione del 5 agosto 2005, doc. 8-1)

- dei costi legati all’allenamento uditivo e vocale di cui beneficia

l’assicurata.

In sede

di risposta di causa, l’amministrazione ha precisato di non potere più prendere

a carico tali prestazioni, in quanto “la richiesta di allenamento uditivo deve

essere debitamente motivata da uno specialista e attuata da un terapista

autorizzato. Nel caso non risultano richieste effettuate in tal senso da parte

ricorrente né risultano dati i presupposti per protrarre, di sei mesi in sei

mesi, il trattamento citato” (doc. IV).

Per i motivi di seguito esposti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto gli

aspetti medici non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

L’amministrazione ha fondato la sua decisione di rifiuto delle

prestazioni sulla documentazione medica agli atti.

L’assicurata ha contestato le conclusioni dell’UAI, sottolineando,

da una parte, che l’amministrazione ha omesso di richiedere un parere medico

specialistico aggiornato al PD dr. __________ dell’Ospedale di __________ e,

dall’altro, che l’UAI non ha tenuto conto delle motivazioni fornite dalla

logopedista, signora __________.

Il TCA condivide queste osservazioni della ricorrente.

Va innanzitutto

sottolineato che la documentazione medica specialistica agli atti, redatta da

parte degli specialisti di __________ - i quali hanno eseguito l’impianto

cocleare e si sono occupati dei successivi controlli - risale al 2005 e al 2006,

senza ulteriori aggiornamenti successivi a tale data.

Il PD dr.

__________ ha sempre, fin dal principio (dopo l’impianto dell’agosto 2005),

messo in evidenza l’importanza della terapia seguita dall’assicurata,

sostenendo la necessità della continuazione della stessa, al fine di consentire

all’interessata di continuare a compiere i lenti, ma significativi

miglioramenti riscontrati (cfr. doc. 77/7-9).

Nell’ultimo

referto presente agli atti, datato 18 luglio 2006, il dr. __________ ha osservato che “nach einer

CI-Implantation muss zwei bis drei Jahre abgewartet werden, um das

endgültige Resultat zu beurteilen” (doc. 44-2, sottolineatura della

redattrice).

Ora, il TCA sottolinea che se è pur vero, a norma

della cifra marginale 5.07.23 CMAI sopraccitata (cfr. consid. 2.5.), che i

costi di un allenamento uditivo e vocale per le persone portatrici di impianti

cocleari sono rimborsati dall’AI, in un primo tempo, solo per un anno, d’altra

parte va messo in evidenza che, come espressamente rilevato dall’UFAS nello

scritto del 12 ottobre 2009 in risposta alla richiesta di chiarimenti del TCA

(cfr. doc. IX; consid. 2.6.), tale periodo può, successivamente, essere

prolungato “di volta in volta, su richiesta motivata, di ulteriori sei mesi”.

L’UFAS ha infatti sottolineato che “se è dimostrato che il primo

prolungamento di sei mesi non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo di una

migliore o sufficiente comprensione linguistica, l’AI può finanziare ulteriori

sei mesi di allenamento dell’udito e dell’eloquio. Occorrerà stabilire nel

singolo caso, sulla base della situazione individuale dell’assicurato, se e

quante volte le spese per il prolungamento possano essere prese a carico

dall’AI” (doc. IX, sottolineature della redattrice).

A tale riguardo, il TCA

non può che mettere in evidenza il fatto che i risultati, positivi,

dell’allenamento uditivo e vocale conseguiti dall’assicurata sono stati

particolarmente lenti, a causa delle difficoltà riscontrate nel corso della

rieducazione. Dagli atti, infatti, emerge che effettivamente - come esposto dal

rappresentante dell’interessata e confermato sia dalla logopedista, che dagli

specialisti di __________ – la rieducazione dell’assicurata è stata oltremodo

difficoltosa ed impegnativa, dato che l’impianto cocleare ha richiesto –

contrariamente alla norma – numerose nuove mappature dell’apparecchio, svolte a

__________ (cfr. al riguardo doc. 44/1-3, 77-77, 77-8, 77-9).

Appare quindi verosimile

quanto indicato dalla logopedista dell’interessata, ossia il fatto che dopo

ogni nuova mappatura dell’apparecchio, la paziente doveva “ricominciare tutti

gli esercizi daccapo, ad un livello inferiore, con un dispendio di energie, di

motivazione e di scoraggiamento non indifferenti” (cfr. doc. 77-5).

Nonostante tutti i

problemi, comunque - come sostenuto sia dal PD dr. __________, sia dalla

logopedista - l’assicurata, grazie alla costante terapia fornita dalla signora __________,

ha continuato a conseguire dei lenti, ma significativi, miglioramenti (cfr.

doc. 77-6, 77-7, 77-8).

Alla luce di queste

considerazioni, dunque, il TCA non può condividere l’opinione espressa

dall’amministrazione nella decisione impugnata, secondo la quale “erroneamente abbiamo assunto ininterrottamente le terapie logopediche

impartite regolarmente dalla signora __________ di __________” (cfr. doc. 76).

Come

sopra esposto, infatti, la richiesta di allenamento uditivo è sempre stata, fino

al 2006, debitamente motivata dal PD dr. __________, specialista che si è

occupato dell’impianto cocleare dell’assicurata.

Dagli

atti, tuttavia, non risultano referti, redatti dagli specialisti di __________,

successivi al 18 luglio 2006 (cfr. doc. 44), con una valutazione, a

distanza di un certo periodo di tempo (di 2-3 anni, come indicato dal dr. __________,

cfr. doc. 44-2), riguardante la necessità o meno, per l’assicurata, di

proseguire le terapie in corso.

In considerazione dei

precedenti referti redatti dal PD dr. __________ e dal dr. __________ e in mancanza

di un approfondito ed aggiornato parere medico-specialistico, il TCA non

può ritenere corretto, senza prima procedere ad ulteriori accertamenti medici,

considerare che, nel caso di specie, l’assunzione dei costi

dell’allenamento uditivo non è

più giustificata poiché difetta una richiesta in tal senso da parte di uno

specialista (doc. IV).

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, il TCA ritiene che la situazione dell’assicurata, dal profilo

medico, necessiti di essere ulteriormente approfondita, attraverso una

valutazione peritale specialistica.

Solo dopo un tale

approfondimento, l’UAI potrà valutare se l’assunzione dei costi dell’allenamento

uditivo, al quale l’assicurata è sottoposta fin dal 2005, può essere

riconosciuta, per un nuovo periodo di sei mesi, come previsto dalla cifra marginale 5.07.23 della Circolare

sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’Assicurazione invalidità

(CMAI).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’UAI - come del resto

rilevato dall’amministrazione stessa nello scritto del 29 ottobre 2009 (cfr.

doc. XII) - ha sempre preso a carico le fatture (10 in tutto) emesse dalla logopedista dell’interessata per le prestazioni iniziate il 29 novembre

2005, continuando a versare le prestazioni all’interessata anche dopo il luglio

2006.

– da ultimo pagando la fattura dell’11 maggio 2009, come indicato

dall’UAI, cfr. doc. XII) - pur non disponendo, dopo tale data, di ulteriori

certificati medici specialistici.

2.13

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una sentenza

pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un

simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una

semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a

chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione,

affinché svolga i necessari accertamenti, di natura medica, per chiarire se è

possibile continuare a concedere all’assicurata l’assunzione dei costi relativi

all’allenamento uditivo al quale è sottoposta.

2.14

Vincente in

causa, la ricorrente, rappresentata dal RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 13 marzo 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.13..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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