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Decisione

32.2009.88

UAI ha correttamente ridotto la rendita di cui era al beneficio l'assicurata da intera a 3/4,per un grado AI del 67%

30 settembre 2009Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son

examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a

constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part,

l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif

s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la

présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan

thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de

résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En

revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la

perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que

l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes

aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la

motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des

troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le

recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,

cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier

l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la

capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nell’evenienza

concreta, l'assicurata aveva inizialmente beneficiato, a partire dal 1°

settembre 1996, di una rendita intera d'invalidità, per un’inabilità al lavoro

del 67%, in quanto affetta, come risultava dalla perizia del 2 gennaio 1997

eseguita dal dr. __________, Leitender Arzt e dal dr. __________, Assistenzärztin della __________ di __________, da “Schweres,

instabiles Asthma bronchiale vom gemischt intrinsischen und extrinsischen Typ,

rezidivierende Infektexazerbationen; Latex-Allergie; Orales Allergiesyndrom

(Kiwi und Nüsse); Chronisches Lumbovertebralsyndrom, Diskushernie L4/L5; St. n.

Autounfall am 10.9.1995, Commotio cerebri, Kontusion linkes Becken und linkes

Knie” (doc. 44-4).

A

seguito di tali patologie, i periti avevano ritenuto

l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 66 2/3 % (doc. 44-4).

Sulla base di queste conclusioni, l’Ufficio AI,

con decisione del 14 agosto 1997, aveva attribuito all’assicurata una rendita

intera di invalidità, per un grado del 67%, dal 1° settembre 1996 (doc. 47-1).

Questa decisione era poi stata confermata

dall’UAI in occasione delle procedure di revisione del 1999 e del 2002, alla

luce dei rapporti medici stilati dal dr. __________, spec. FMH in medicina

interna e malattie polmonari, in data 15 febbraio 1999 (cfr. doc. 52-2) e 6

maggio 2002 (cfr. doc. 61-1), nei quali lo specialista aveva indicato che lo

stato di salute dell’interessata era da considerare stazionario rispetto alla

valutazione peritale della __________ di __________ del 1996.

Avviata

nel febbraio 2004 una procedura di revisione, a seguito della comunicazione

dell’assicurata di un peggioramento delle sue condizioni di salute - data l’insorgenza

di una patologia oncologica - l’Ufficio AI, sulla base delle risultanze della

perizia pluridisciplinare dell’11 gennaio 2005 eseguita dai medici del SAM – i

quali erano giunti alla conclusione che l’assicurata fosse da considerare ancora

abile al lavoro nella misura del 33% sia nella precedente attività di

telefonista/centralinista, sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali (cfr. doc. 91-13) - con decisione su opposizione del 5

gennaio 2006, sempre a fronte di un grado del 67%, aveva tuttavia ridotto a tre

quarti la rendita di invalidità spettante all’assicurata, vista l’entrata in

vigore della quarta revisione della LAI, che aveva introdotto il diritto a tre

quarti di rendita per gli assicurati con un grado di invalidità compreso fra il

60% e il 69%.

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, con sentenza 32.2006.33 del 1° febbraio 2007, ritenendo

che l’amministrazione avesse approfonditamente valutato le patologie

pneumologica e reumatologica, ma non quelle oncologica e psichiatrica, aveva

annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’UAI, per ulteriori

accertamenti medici (doc. 119/11-13).

Tale sentenza, a seguito del ritiro da parte

dell’interessata del ricorso presentato al Tribunale federale (cfr. doc.

127/1-3), è cresciuta in giudicato.

2.8. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione all’assicurata, a partire dal 1° settembre 1996, di

una rendita intera di invalidità, per un grado di invalidità del 67% (decisione

del 14 agosto 1997, cresciuta incontestata in giudicato).

In tale

contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di marzo 2009 (momento

in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo

(dal 14 agosto 1997 al 16 marzo 2009), le condizioni di salute dell’assicurata

sono rimaste tali da giustificare un grado di invalidità del 67%, con

conseguente attribuzione di tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile

2005 (cfr. doc. A1) o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle

stesse con incidenza sull'entità della rendita a lei attribuita.

2.9. Secondo la

giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF

133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza

di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova

domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame

materiale del diritto alla rendita.

Nel caso

concreto si tratta quindi della decisione del 14 agosto 1997.

Questa

decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla

perizia dei medici della __________ di __________ (doc. 44/1-5).

Si tratta

quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

2.10. L’UAI,

conformemente a quanto stabilito dal TCA (cfr. consid. 2.2. e 2.7.), ha quindi

affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

In tale

ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia pneumologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________)

e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto pneumologico è stato vagliato dal dr. __________,

Capo-servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale,

nel suo referto del 14 aprile 2008, ha posto le diagnosi di “asma bronchiale

cronica grave con poliallergia; possibile componente di incipiente BPCO su

tabagismo” (doc. 149-17).

Lo specialista ha rilevato che l’assicurata ha

avuto un decorso particolarmente grave dell’asma bronchiale soprattutto in età

giovanile, con intubazione e ventilazione meccanica, che è poi sfociata in

un’asma bronchiale cronica, per la quale, nel 1997, è stata dichiarata inabile

al lavoro nella misura del 66 2/3 %.

Il dr. __________ ha aggiunto che, se si analizza

il decorso dell’asma bronchiale fino al 2004 - allorquando l’assicurata è stata

sottoposta, nell’ambito della precedente perizia pluridisciplinare del SAM, ad

un consulto pneumologico sempre a cura dello stesso dr. __________ (cfr. doc.

91/23-28) – con quello successivo al 2004, “non constatiamo oggettivamente

peggioramenti nella frequenza delle esacerbazioni, nella necessità di utilizzo

di corticosteroidi sistemici, rispettivamente nell’instabilità dell’asma” (doc.

149-17, il corsivo è della redattrice).

Lo specialista ha quindi indicato di poter

confermare “le diagnosi emesse nel 2004 di asma bronchiale cronica con

componente poliallergica ed introduciamo inoltre la possibilità di una

componente di BPCO su tabagismo”, concludendo che “persiste un’inabilità

lavorativa del 66 1/3 % come già precedentemente confermato nella perizia del

2004 e dai colleghi pneumologi precedentemente nel 1997” (doc. 149-17, il corsivo

è della redattrice).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 4 marzo 2008, ha posto le diagnosi di “fibromialgia; sindrome lombospondilogena cronica su esiti da distrofia

e crescita di Scheuermann a livello del passaggio dorsolombare, iperlordosi

lombare, avanzate alterazioni degenerative tra L3 e S1; sindrome

cervicospondilogena cronica con incipienti alterazioni degenerative

multisegmentali; stato dopo asportazione della prima filiera del carpo a

sinistra, stato dopo trasposizione s.c. del tendine estensore lungo del pollice

a sinistra, persistenti dolori ai movimenti della mano sinistra, parziale

perdita della funzione, sinovite cronica; gonalgie recidivanti a sinistra, con

stato dopo asportazione di una plica sinoviale nel 2001, condropatia

retropatellare anamnestica” (doc. 149-12).

Lo specialista ha sottolineato che “per quanto

riguarda i problemi a carico della colonna cervicale lombare, la situazione può

essere ritenuta stabile da anni in relazione alla capacità lavorativa.

Per quanto riguarda il polso sinistro, la situazione è invece peggiorata ad

ogni intervento chirurgico. Nessun cambiamento di rilievo per quanto riguarda

il ginocchio sinistro nel corso degli ultimi anni” (doc. 149-13, il corsivo è

della redattrice).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro come operaia o

cameriera, ma abile al lavoro a tempo pieno, ma con una diminuzione del

rendimento del 40%, in qualità di telefonista e venditrice e in qualunque altra

attività leggera e adatta alle sue condizioni di salute.

Il dr. __________ si è così espresso in merito ai

limiti funzionali dell’assicurata:

"

(...)

Attività pesanti a mediamente pesanti non sono

più esigibili. In un'attività leggera e adatta (per esempio venditrice o un

lavoro d'ufficio a certe condizioni), che permetta il rispetto delle regole di

ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente

ripetitivi con il tronco, eviti posizioni statiche eccessivamente prolungate senza possibilità di sgranchirsi,

eviti l'uso della mano sinistra per movimenti ripetitivi o con forza (sollevare

e spostare oltre 2 kg con la mano sinistra), eviti movimenti ripetitivi di

flessione/estensione del ginocchio sinistro in carico e la posizione inginocchiata prolungata con il ginocchio sinistro,

l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella

misura del 40%.

Capacità funzionale residua (Base: esame della

funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il

sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale con la mano destra,

esigua con la mano sinistra, per carichi leggeri è normale con la destra e

nulla con la mano sinistra, per carichi medi è normale con la destra e nulla a

sinistra, per carichi pesanti a molto pesanti non possono essere sollevati con

una sola mano. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle

con pesi inferiori a 5 kg è ridotta, con pesi superiori è molto ridotta.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di

oggetti leggeri e lavori di precisione è normale con la mano destra ma molto

ridotta con la sinistra, per oggetti medi è normale a destra, esigua a

sinistra, per lavori pesanti e di manovalanza possono essere svolti in una

certa misura con la mano destra ma non possono essere svolti con la mano

sinistra. La rotazione della mano è normale a destra, esigua a sinistra.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è ridotta, con rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata

in avanti è ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata è

ridotta, con ginocchia in flessione è ridotta.

d) Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione

seduta o eretta è lievemente ridotta.

e) Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per spostamenti anche per

lunghi tragitti e su terreno accidentato è solo lievemente ridotta, per salire

e scendere le scale è lievemente ridotta. Lavori su ponteggi e scale a pioli

non sono più esigibili.

f) Diversi:

L'impiego delle due mani è possibile normalmente

a destra, in misura molto ridotta con la mano sinistra.

(...)" (Doc. 149/13-14)

L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal

dr. __________ specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 17 marzo

2008, ha posto le diagnosi di “cefalee muscolo-tensive; neuropatia dei rami

dorsali del II e III dito del ramo sensitivo superficiale del nervo radiale

sinistro come presumibile esito degli interventi chirurgici eseguiti in questa

sede” (doc. 149-4).

Il dr. __________ ha rilevato che “da un punto di

vista puramente neurologico non vi è una compromissione della capacità

lavorativa sia per il suo lavoro abituale che in altri lavori come anche

per l’attività di casalinga” (doc. 149-4, il corsivo è della redattrice).

Lo specialista ha aggiunto che “la cefalea della

paziente non determina una incapacità lavorativa permanente invalidante, può solo

occasionalmente comportare delle incapacità lavorative temporanee nel corso di

una crisi di cefalea” (doc. 149-5, il corsivo è della redattrice).

Dal profilo prognostico, il dr. __________ ha

considerato che “la neuropatia dei rami dorsali II e III del ramo sensitivo

superficiale del nervo radiale sinistro è probabilmente definitiva”,

mentre per quanto riguarda la cefalea dell’assicurata, posto che “è sempre

difficile esprimersi sulla prognosi di una cefalea”, ha ritenuto che “la

cefalea descritta dalla paziente sembrerebbe comunque stabile con le sue

caratteristiche e frequenza negli ultimi anni” (doc. 149-5, il corsivo è della

redattrice).

L’aspetto oncologico è stato approfondito dal dr.

__________, specialista FMH in medicina interna, oncologia-ematologia, il quale,

nel suo referto peritale del 12 marzo 2008, posta la diagnosi di “cisto-adenocarcinoma

mucinoso dell’ovaia destra, G2, con crescita invasiva di tipo infiltrativo (Ø dal focolaio invasivo 1 cm) in

cistoadenoma mucinoso di tipo borderline, stadio FIGO IA. Terapia oncologica: enucleazione

della cisti ovarica destra in laparoscopia in data 12 dicembre 2003 con rottura

della parete cistica durante l’intervento; istero-annessectomia bilaterale,

omentectomia, linfadenectomia pelvica e paraortica in data 29 dicembre 2003 con

assenza di ulteriori focolai carcinomatosi; quattro cicli di chemioterapia

adiuvante con Paclitaxel e Carboplatino dal 3 febbraio al 27 aprile 2004;

Situazione oncologica attuale: assenza di indizi clinici, radiologici o di

laboratorio di recidiva neoplastica ai controlli di sorveglianza oncologici”

(doc. 149-6), ha considerato l’interessata, dal punto di vista oncologico,

abile al lavoro al 100% (doc. 149-7).

Lo specialista ha aggiunto che “la diminuzione

della capacità lavorativa non si giustifica per problematiche legate alla

diagnosi oncologica e/o alle terapie oncologiche ricevute, ma eventualmente

alle problematiche di tipo respiratorio, ortopedico e psichiatrico, per la cui

valutazione si rimanda alla perizia dei colleghi specialisti” (doc. 149-7, il

corsivo è della redattrice).

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto dell’11 marzo 2008, ha posto la diagnosi di “sindrome da

disadattamento, reazione depressiva (ICD10-F43.21) da stress prolungato nel

contesto di una condizione medica generale” (doc. 143-5).

Il dr. __________ ha evidenziato di non avere

riscontrato la presenza, durante l’esame peritale, di una patologia

psichiatrica maggiore, di una sintomatologia depressiva grave o di uno stato

ansioso incontrollabile.

Lo specialista ha rilevato che vi è “una certa

compromissione affettiva che peraltro attualmente la peritanda riconduce

pressoché esclusivamente alla persistente sintomatologia algica

muscolo-scheletrica”, aggiungendo che vi è “anche la tendenza non tanto

all’aggravamento consapevole dei sintomi, ma a una certa loro

drammatizzazione”.

Il dr. __________ ha sottolineato di non potere

escludere la presenza di un disturbo della sfera affettiva, aggiungendo

tuttavia che “a mio modo di vedere, le sue caratteristiche non hanno un tale

valore di malattia da giustificare una inabilità lavorativa significativa” (doc.

143-5, il corsivo è della redattrice).

In conclusione, lo specialista ha considerato che

“il quadro depressivo obiettivato è reattivo alla sintomatologia algica

fisiatrica, ma riveste anche un significato rivendicativo e non è certamente di

entità tale da giustificare una inabilità lavorativa in misura superiore al 30%

sia in attività lucrative che in quella di casalinga” (doc. 143-5).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 29 agosto 2008, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “asma bronchiale cronica grave con

poliallergia; possibile componente di incipiente BPCO su tabagismo;

fibromialgia; stato dopo asportazione della prima filiera del carpo a sinistra,

stato dopo trasposizione s.c. del tendine estensore lungo del pollice a

sinistra, persistenti dolori ai movimenti della mano sinistra, parziale perdita

della funzione, sinovite cronica; sindrome lombospondilogena cronica con esiti

da distrofia di crescita di Scheuermann a livello del passaggio dorsolombare,

iperlordosi lombare, avanzate alterazioni degenerative tra L3 e S1; sindrome

cervicospondilogena cronica con incipienti alterazioni degenerative

multisegmentali; gonalgie recidivanti a sinistra in stato dopo asportazione di

una plica sinoviale nel 2001, condropatia retropatellare anamnestica; sindrome

da disadattamento, reazione depressiva (ICD10-F43.21) da stress prolungato nel

contesto di una condizione medica generale”, mentre quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “cisto-adenocarcinoma

mucinoso dell’ovaia destra, G2, con crescita invasiva di tipo infiltrativo

(diametro dal focolaio invasivo 1 cm) in cistoadenoma mucinoso di tipo

borderline, stadio FIGO IA. Terapia oncologica: enucleazione della cisti

ovarica destra in laparoscopia in data 12 dicembre 2003 con rottura della

parete cistica durante l’intervento, istero-annessectomia bilaterale,

omentectomia, linfadenectomia pelvica e paraortica in data 29 dicembre 2003 con

assenza di ulteriori focolai carcinomatosi; quattro cicli di chemioterapia

adiuvante con Paclitaxel e Carboplatino dal 3 febbraio al 27 aprile 2004,

assenza di indizi clinici, radiologici o di laboratorio di recidiva neoplastica

ai controlli di sorveglianza oncologici; cefalee muscolo-tensive; neuropatia

dei rami dorsali del II e III dito del ramo sensitivo superficiale del nervo

radiale sinistro come presumibile esito degli interventi chirurgici eseguiti in

questa sede” (doc. 148/14-15).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 67% nella sua precedente

attività di telefonista/centralinista e in altre attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 148/20-21).

A seguito delle contestazioni presentate dal

patrocinatore dell’assicurata contro il progetto di decisione di riduzione a

tre quarti della rendita di invalidità spettante all’interessata (cfr. doc.

155), il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per

gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR

2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni del 18 novembre 2008, ha indicato:

"

Revisione di rendita d'ufficio. A beneficio di

una rendita intera dal settembre 1996 risp. di ¾ di rendita dall'aprile 2005 in seguito all'entrata in vigore della IV revisione LAI il 1° gennaio 2004 (grado d'invalidità =

67%).

In seguito alla sentenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni del 1° febbraio 2007, si procede ad una perizia SAM

(rapporto del 29 agosto 2008), dalla quale scaturisce il progetto di decisione

del 26 settembre 2008: conferma della riduzione della rendita d'invalidità a ¾ (grado

d'invalidità = 67%).

In fase di audizione, l'avvocato patrocinatore

dell'assicurata, RA 1, contesta il calcolo dei redditi e pretende la

cumulabilità dell'inabilità lavorativa identificata dai periti SAM, causata dai

vari disturbi (di tipo pneumologico, reumatologico e psichiatrico).

La patologia pneumologica non presenta un

peggioramento sicuro, la fluttuazione dei risultati degli esami paraclinici è

attribuita al decorso usuale dell'asma. L'inabilità lavorativa del 66 2/3 % per

l'attività di segretaria-telefonista è confermata a causa della limitata

tolleranza allo sforzo e delle frequenti esacerbazioni.

Dal punto di vista reumatologico, il rendimento è

ridotto nella misura del 40% per un'attività rispettosa dei limiti funzionali

come quella di segretaria-telefonista, fisicamente leggera.

La patologia psichiatrica diminuisce la capacità

lavorativa per ogni attività nella misura del 30%

Nessuna compromissione della capacità lavorativa

da parte neurologica ed oncologica.

La capacità lavorativa è limitata in modo

prevalente dalla patologia polmonare, stazionaria, la quale compromette in gran

parte la tolleranza allo sforzo così come la patologia reumatologica ed anche

quella psichiatrica. Per questo motivo non sono cumulabili i singoli tassi

d'inabilità lavorativa. Le conclusioni della perizia SAM sono coerenti ed

appoggiate dall'obiettività clinica, la quale non depone per un peggioramento

dello stato di salute." (Doc. 157-1)

Sulla base di tali osservazioni, l’UAI ha quindi confermato

la riduzione a tre quarti della rendita spettante all’assicurata.

2.11. Con il

ricorso, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione,

trasmettendo al Tribunale, a comprova del presunto peggioramento del suo stato

di salute, i seguenti certificati medici:

-

referto del 6 febbraio 2009 del dr. __________,

medico aggiunto di ortopedia presso l’Ospedale regionale di __________, indirizzato

al dr. __________ del seguente tenore:

" La

ringrazio di avermi consultato nel caso della paziente summenzionata la quale

mi riferisce l'apparizione di una gonalgia sx che comporta dei cedimenti articolari.

All'anamnesi

ortopedica vi era stato dopo una rimozione di una plica sinoviale del ginocchio

sx circa nel 2000. Clinicamente trovo un ginocchio sx senza versamento, dolori

sull'emirima mediale con segni per lesioni meniscali positivi. Flessione 100°

deficit estensorio di 5. Una RM del 26.1.09 mostra la presenza di una lesione

inferiore del menisco mediale.

Visto che il grado di

sofferenza è alto abbiamo concordato un'artroscopia con meniscectomia mediale

il 06.02.09. Eseguirò questo intervento presso la Clinica __________ visto che

la paziente vuole essere operata rapidamente." (Doc. A2)

-

referto del 4 febbraio 2009 del dr. __________, nel

quale si legge:

" Con

il presente si certifica che la summenzionata paziente si è recata in data 26

gennaio 2009 presso l’Ospedale __________ di __________ per effettuare una RM.

In data 6 febbraio

2009 è previsto un intervento presso la Clinica di __________.” (Doc. A3)

-

referto del 27 gennaio 2009 del dr. __________,

Primario di radiologia dell’Ospedale regionale di __________, indirizzato al

dr. __________, che giunge alle seguenti conclusioni:

" Lesione

obliqua del corno posteriore e della parte intermedia del menisco mediale con

contatto con la superficie meniscale superiore.” (Doc. A4)

-

copia degli esami di laboratorio (ematochimico e

ematologia) del 2 febbraio 2009 (doc. A5 e A6);

-

rapporto operatorio del 6 febbraio 2009, redatto

dal dr. __________, relativo all’intervento di artroscopia con rimozione della

lesione meniscale al ginocchio sinistro (doc. A7).

Al riguardo, il dr. D. __________ del SMR,

specialista FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 5 maggio 2009, ha osservato:

"

Assicurata nata nel 1966 con grado Al 67% dal

1.9.1996.

Grado Al confermato con decisione del 11.3.2005

dopo perizia SAM.

Perizia in ambito SAM 3.2008 come da sentenza TCA

del 7.2.2007 che richiede che venga meglio accertata la CL residua in

particolare per quanto concerne il lato oncologico.

Diagnosi:

asma bronchiale cronica grave con poliallergia

Possibile componente di incipiente BPCO su

tabagismo

Fibromialgia

Stato dopo asportazione della prima filiera del

carpo a sin., stato dopo trasposizione s.c. del tendine estensore lungo del

pollice a sin., persistenti dolori ai movimenti della mano sin., parziale

perdita della funzione, sinovite cronica.

Sindrome lombospondilogena cronica:

- esiti da distrofia di crescita di Scheuermann a livello

del passaggio dorsolombare, iperlordosi lombare;

- avanzate alterazioni degenerative tra

L3 e S1.

Sindrome cervicospondilogena cronica:

- incipienti alterazioni degenerative

multisegmentali.

Gonalgie recidivanti a sin.:

- stato dopo asportazione di una plica sinoviale nel 2001;

- condropatia retropatellare anamnestica.

Sindrome da disadattamento, reazione depressiva

(ICD10-F43.21) da stress prolungato nel contesto di una condizione medica

generale.

Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Cisto-adenocarcinoma mucinoso dell'ovaia ds., G2,

con crescita invasiva di tipo infiltrativo (diametro dal focolaio invasivo 1

cm) in cistoadenoma mucinoso di tipo borderline, stadio FIGO IA. Terapia

oncologica:

- enucleazione della cisti ovarica ds in laparoscopia in

data 12.12.2003 con rottura della parete cistica durante l'intervento;

- istero-annessectomia bilaterale, omentectomia,

linfadenectomia pelvica e paraortica in data 29.12.2003 con assenza di

ulteriori focolai carcinomatosi;

- quattro cicli di chemioterapia adiuvante con Paclitaxel e

Carboplatino dal 3.02 al 27.04.2004;

- assenza di indizi clinici, radiologici o di laboratorio

di recidiva neoplastica ai controlli di sorveglianza oncologici.

Cefalee muscolo-tensive.

Neuropatia dei rami dorsali del Il e III dito del

ramo sensitivo superficiale del nervo radiale sin. come presumibile esito degli

interventi chirurgici eseguiti in questa sede.

Lato pneumologico: impedimento del 66,6%

Lato neurologico: assenza di impedimento

Lato reumatologico: impedimento del 40% in

attività adatta Impedimento psichiatrico: 30%

Impedimento oncologico: assenza di impedimento

Conclusione: abile al 33% quale telefonista

Decisione UAI 16.3.2009: grado Al 67%

confermato

Documentazione presentata in sede di ricorso:

certificato dr. __________ del 6.2.2009:

- presenza di gonalgia a sinistra

- ginocchio all'esame clinico senza versamento con segni

per sospetta lesione meniscale, sospetto confermato alla RM del 26.1.2009,

prevista artroscopia il 6.2.2009

referto RM ginocchio sinistro del 26.1.2009:

- lesione obliqua del corno posteriore e della parte

intermedia del menisco mediale con contatto con la superficie meniscale

superiore

esami di laboratorio (ultimi esami del

2.2.2009): lieve rialzo di una transaminasi (senza

rilevanza clinica), resto completamente nella norma.

Rapporto operatorio del 6.2.2009: artroscopia

con rimozione della lesione meniscale ginocchio sinistro:

- assenza di lesioni della cartilagine

- lesione del menisco mediale con lembo

libero, resecato.

Valutazione:

L'attuale documentazione evidenzia una

intercorrente problematica: lesione meniscale al ginocchio sinistro. Questa

problematica è stata risolta con l'artroscopia del 6.2.2009. In assenza di

complicazioni questa problematica ha portato ad una inabilità lavorativa

completa limitata nel tempo (poche settimane). Da notare l'assenza di una

problematica cartilaginea che avrebbe potuto ipotecare un rapido ricupero dopo

l'artroscopia.

Al più tardi a partire dal 1.3.2009 è da

ritenersi un ricupero della funzionalità articolare come da perizia SAM 2008."

(Doc. V/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso ulteriori referti

medici e meglio:

-

scritto del 26 gennaio 2009 della dr.ssa __________

del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________, inviato al dr. __________,

nel quale, posta la diagnosi di “trauma contusivo in regione scapolare destra

con contrattura muscolare”, viene indicata, quale proposta, quella di

“controlli dal curante al bisogno” (doc. 165);

-

richiesta del 15 giugno 2009 di esame

radiologico della colonna lombare inoltrata dal dr. __________, spec. FMH in

malattie reumatiche, all’__________ (doc. 166);

-

certificato del 10 giugno 2009 della dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" Con

la presente si certifica che la Signora RI 1, 1966, frequenta il day hospital

dal 28.09.2005.

Qui di seguito

indichiamo i giorni che la signora RI 1 si è recata nello studio di __________

a partire dall'ultima visita segnalata il 27.05.2009.

Giugno

03.06.2009

10.06.2009

17.06.2009

18.06.2009

22.06.2009 (piscina __________)

24.06.2009"

(Doc. AI 167)

-

certificato del 17 giugno 2009 della dr.ssa __________,

del seguente tenore:

" Con

la presente si certifica che la Signora RI 1, 1966, frequenta il day hospital

dal 28.09.2005.

Qui di seguito

indichiamo i giorni che la signora RI 1 si è recata nello studio di __________

a partire dall'ultima visita segnalata il 23.04.2009.

Maggio

06.05.2009

07.05.2009 (piscina __________)

13.05.2009

14.05.2009 (piscina __________)

27.05.2009 "

(Doc. AI 168)

L’assicurata ha inoltre prodotto il seguente

referto, datato 2 settembre 2009, del dr. __________, spec. FMH in malattie

reumatiche, indirizzato al dr. __________, spec. FMH in medicina interna:

"

Ti riferisco nuovamente a proposito della

summenzionata paziente, che ho avuto occasione di ricontrollare nel corso degli

ultimi mesi (ultimo controllo eseguito 1.09.2009).

Diagnosi:

1. Sindrome del dolore cronico­

- DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome

somatoforme.

Considerandi

2.

Sindrome panvertebrale cronica su:

- Stato

dopo morbo di Scheuermann con grave discopatia degenerativa L4-L5.

- Attualmente

esacerbazione dei dolori lombospondilogeni su:

-

Discopatia a livello L3-L4 ed L4-L5 (vedi

referto MRI del 25.06.2009).

-

Eseguita infiltrazione peridurale con

corticosteroidi il 18.08.2009.

- DD:

nell'ambito della diagnosi 1.

3.

Sindrome ansioso-depressiva cronica.

4.

Importante asma allergica.

5.

Esiti da triplice intervento al polso sx tra il 2005 ed il 2006

con persistente deficit funzionale.

6.

Esiti da isterectomia ed annessectomia per cistoadenocarcinoma

mucinoso dell'ovaia dx nel 2003.

7.

Esiti da intervento artroscopico al ginocchio sx plica sinoviale

nel 2000.

Anamnesi:

Vedi rapporto precedente del 05.05.2009.

Radiologia:

MRI colonna lombare del 25.06.2009

(eseguita presso la clinica __________ di __________; referto del dr. __________): a livello L3-L4 viene descritto un bulging discale asimmetrico,

prevalentemente verso sx, con restringimento del forame. A livello L4-L5

presenza di un'ernia discale medio-laterale dx in possibile conflitto con la

radice L5.

MRI delle articolazioni sacroiliache del

25.06.2009

(eseguita presso la clinica __________ di __________; referto del

dr. __________): assenza di significative

alterazioni osteo-articolari, nessun indizio radiologico per la presenza di una

sacroileite.

Decorso:

In occasione del controllo verso metà giugno la

paziente continuava a lamentare forti dolori lombari, soprattutto di notte ed

al mattino, parzialmente irradianti nelle gambe, a sx più che a dx. Nel

frattempo la dose di Durogesic era stata ridotta a solo metà cerotto da 25pg.

Per valutare evtl. patologie degenerative o infiammatorie le ho fatto poi

eseguire una MRI sia della colonna lombare che delle articolazioni

sacro-iliache: gli esami hanno confermato delle discopatie a livello L3-L4 ed

L4-L5, con un possibile conflitto con la radice L5 di dx; nessun segno invece

per una patologia infiammatoria né del rachide, né tanto meno delle sacroiliache.

In presenza di queste discopatie il 18.08.2009 ho

eseguito un'infiltrazione peridurale (blocco sacrale) con 80mg di Triamcort,

3ml di Lidocaina e 10mI di NaCI.

In occasione dell'ultimo controllo dell'1.09.2009

la paziente ha confermato di stare leggermente meglio, i dolori lombari sono

parzialmente diminuiti, anche se in parte ancora presenti, soprattutto quando

esegue determinati movimenti o degli sforzi fisici. Nel frattempo ha comunque

interrotto l'assunzione di Durogesic, sostituita ora con del semplice

Co-Dafalgan.

In presenza di una sindrome del dolore cronico

con forti tratti somatoformi risulta essere molto difficile valutare l'origine

dei suoi dolori e quanto questi possono avere una relazione con le descritte

discopatie lombari. Il blocco sacrale sembra comunque aver portato ad un

parziale miglioramento dei dolori, così che ora le ho prescritto un ciclo di

fisioterapia, che verrà prossimamente eseguito presso lo studio del signor __________

a __________, comprendente da una parte misure passive antalgiche, dall'altra

misure attive per migliorare la tonicità della muscolatura del tronco. Ho

quindi pregato la signora RI 1 di riannunciarsi al termine della fisioterapia

per un breve controllo clinico.

Sarà mia premura tenerti informato sull'ulteriore

decorso." (Doc. C)

Nelle sue annotazioni del 15 settembre 2009, il

dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Assicurata nata nel 1966, ritenuta abile al 33%

in attività leggera sin dal 1.9.1996

Peritata in ambito SAM 3.2008

Con decisione del 16.3.2009 viene confermato

il grado AI 67%

Vedi nota riassuntiva del 5.5.2009

Ricorso, nuova documentazione:

rapporto dr. __________ del 2.9.2009:

diagnosi di

sindrome del dolore cronico

sindrome panvertebrale

- viene confermata la presenza

di discopatie a livello L3/L4 e L4/L5

- assenza di patologia infiammatoria del rachide o delle

articolazioni sacroiliache

- presa di Durogesic sospesa

- risulta difficile distinguere l’origine dei dolori

(problematica somatoforme vs. discopatia lombare)

Valutazione:

l’attuale rapporto del dr. __________ non

evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata.

Vengono confermate le note patologie (alterazioni di tipo degenerativo a

livello in particolare degli interspazi L3/L4 e L4/L5 del rachide lombare,

patologie complicate da una importante componente somatoforme/fibromialgica).

Rimangono quindi valide le conclusioni della perizia SAM.” (Doc. XI/1)

2.12

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag.

123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment

que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables

ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.13

Nel caso di

specie, questo Tribunale, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.7.-2.11.)

e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti

medici (consid. 2.12.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dai medici del SAM - da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati - motivo per il quale occorre ritenere che, a ragione, l’Ufficio AI

ha ritenuto l’interessata inabile al lavoro al 67% sia nella sua precedente

attività di telefonista/centralinista, sia in altre attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.13.1

Dal profilo

neurologico, alla perizia del dr. __________ del 17 marzo 2008, completa e

priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

Nel suo

referto peritale, il dr. __________ poste le diagnosi di “cefalee

muscolo-tensive; neuropatia dei rami dorsali del II e III dito del ramo

sensitivo superficiale del nervo radiale sinistro come presumibile esito degli

interventi chirurgici eseguiti in questa sede”, ha evidenziato che, dal profilo

neurologico, non vi è alcuna riduzione della capacità lavorativa

dell’assicurata (doc. 149-4).

Questa

conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei

referti medico-specialistici attestanti delle patologie neurologiche con

influsso sulla capacità lavorativa residua, può essere fatta propria dal TCA.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.13.2

Quanto all’aspetto

oncologico, nel suo consulto peritale del 12 marzo 2008, il dr. __________,

dopo avere indicato che l’assicurata ha subito un intervento di enucleazione

della cisti ovarica destra in laparoscopia in data 12 dicembre 2003 e avere

rammentato la terapia oncologica alla quale ella è stata sottoposta, ha

rilevato “l’assenza di indizi clinici, radiologici o di laboratorio di recidiva

neoplastica ai controlli di sorveglianza oncologici”, ritenendo l’assicurata,

dal profilo strettamente oncologico, pienamente abile al lavoro nella sua

precedente attività, così come in altre attività leggere (cfr. doc. 149/6-7).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni dello specialista in

oncologia, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

2.13.3

L’aspetto reumatologico

è stato invece valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto

specialistico del dr. __________, il quale, nel suo rapporto peritale del 4

marzo 2008, dopo avere elencato le patologie che affliggono l’assicurata, ha

considerato che non siano più esigibili dall’interessata le attività di operaia

e di cameriera, mentre ha ritenuto esigibili a tempo pieno, ma con una

riduzione del rendimento del 40%, lavori di ufficio, lavori di segretariato,

l’attività di telefonista e quella di venditrice (doc. 149-13).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi neppure da queste conclusioni dello specialista

in reumatologia, che non possono essere messe in discussione dal referto del 2

settembre 2009 del dr. __________ prodotto dall’assicurata in corso di causa

(doc. C).

In tale

referto, questo specialista ha diagnosticato l’esistenza di una sindrome del

dolore cronico e di una sindrome panvertebrale cronica.

Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 15 settembre 2009, ha rilevato che il dr. __________ ha

confermato la presenza di patologie già note, in particolare di

alterazioni degenerative a livello L3/L4 e L4/L5 del rachide lombare, complicate

da una importante componente somatoforme e fibromialgica.

A mente del dr. __________, dunque, il referto

del dr. __________ “non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di

salute dell’assicurata”, motivo per il quale “rimangono valide le conclusioni

della perizia SAM” (doc. XI/1, il corsivo è della redattrice).

Il TCA concorda con queste considerazioni del

medico del SMR.

2.13.4

L’aspetto

psichiatrico è stato valutato, nell’ambito della perizia del SAM, da parte

del dr. __________, il quale, nel suo referto dell’11 marzo 2008, dopo avere diagnosticato

una “sindrome da disadattamento, reazione depressiva (ICD10-F43.21) da stress

prolungato nel contesto di una condizione medica generale”, ha rilevato che il

quadro psicopatologico attuale “non è certamente di entità tale da giustificare

una inabilità in misura superiore al 30%, sia in attività lucrative che in

quella di casalinga” (doc. 143-5).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che del

resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

Il

patrocinatore dell’assicurata, infatti, in sede ricorsuale, si è limitato a

contestare la valutazione psichiatrica del dr. __________, in quanto il perito

“accusa, neanche tanto velatamente, la ricorrente di essere una simulatrice”

(doc. I).

Al

riguardo, il TCA rileva che il dr. __________, nel proprio referto peritale, ha

evidenziato che l’assicurata presenta “anche la tendenza non tanto

all’aggravamento consapevole dei sintomi ma a una certa loro

drammatizzazione” (doc. 143-5, il corsivo è della redattrice).

Pertanto,

contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore, il perito ha solo

constatato una tendenza alla drammatizzazione dei sintomi da parte

dell’assicurata, non un loro aggravamento consapevole. La contestazione

ricorsuale non ha quindi ragion d’essere.

Per il

resto, l’assicurata non ha prodotto ulteriori referti specialistici, attestanti

delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti, in grado di influire

sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

L’interessata

si è infatti limitata a trasmettere al Tribunale due referti della dr.ssa __________,

con l’indicazione delle date nelle quali, nei mesi di maggio e di giugno 2009,

l’assicurata si è recata nello studio di __________ (doc. VII/167-168).

Tali

comunicazioni, prive di qualunque indicazione in merito alle patologie

dell’interessata, al loro decorso e all’influsso sulla capacità lavorativa

residua dell’assicurata, non sono quindi in grado di mettere in dubbio le

conclusioni alle quali è giunto il perito, dr. __________, nel suo referto

peritale.

2.13.5

L’aspetto pneumologico

è stato valutato, nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto

specialistico del dr. __________, il quale, nel suo rapporto peritale del 14

aprile 2008, poste le diagnosi di “asma bronchiale cronica grave con

poliallergia; possibile componente di incipiente BPCO su tabagismo”, ha

ritenuto che “persiste un’inabilità lavorativa del 66 1/3 %, come già

precedentemente confermato nella perizia del 2004 e dai colleghi pneumologi

precedentemente nel 1997” (doc. 149-17, il corsivo è della redattrice).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto

stata contestata dall’assicurata tramite dei referti medico-specialistici

attestanti delle patologie pneumologiche maggiormente invalidanti, in grado di

influire ulteriormente sulla sua capacità lavorativa residua.

In sede

ricorsuale, il patrocinatore dell’interessata si è infatti limitato a

contestare la valutazione pneumologica del dr. __________, osservando che “il

nuovo rapporto del dr. __________ non considera minimamente le conseguenze

della perizia sulla rendita. Ciò sarebbe di per sé corretto, se non che

sottovaluta completamente che nel 1997 i periti di __________ con 66.66%

intendevano manifestamente una rendita intera. Il perito non può quindi

limitarsi ad una pedissequa ripresa dei dati ma deve valutare sulla base dei

mutati criteri di giudizio e delle mutate scale di valore” (doc. I).

Al

riguardo il TCA ricorda che compito del perito medico è quello di valutare

quali siano le patologie che affliggono gli assicurati e di stabilire quali

ripercussioni queste ultime abbiano sulla capacità lavorativa residua, sia

nella precedente professione, che in altre attività adeguate. Spetta poi

all’amministrazione, sulla base di una valutazione economica, stabilire se e in

che misura il singolo assicurato abbia diritto o meno ad una rendita di

invalidità.

Va a

questo proposito sottolineato, che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.

Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie

giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.

203.

seg. (211 n. 6)).

Pertanto, il TCA considera corretta la

valutazione peritale effettuata dal dr. __________, il quale ha espressamente

rilevato di concordare, quanto al grado di incapacità lavorativa dell’interessata,

con quanto già ritenuto, in passato, nel 1997, dai colleghi pneumologi di __________

e con quanto da lui stesso indicato nel precedente rapporto peritale del 6

dicembre 2004 (doc. 91/23-28).

Il dr. __________ ha infatti sottolineato che

confrontando il decorso dell’asma bronchiale dell’interessata fino al 2004 con

quello successivo al 2004, “non constatiamo oggettivamente peggioramenti

nella frequenza delle esacerbazioni, nella necessità di utilizzo di

corticosteroidi sistemici, rispettivamente nell’instabilità dell’asma”

(doc. 149-17, il corsivo è della redattrice).

2.13.6

Infine, a

proposito della critica del patrocinatore dell’interessata riguardo al fatto

che l’amministrazione non avrebbe considerato i disturbi ortopedici

dell’interessata, questo Tribunale rileva che, nella sentenza 32.2006.33 del 1°

febbraio 2007 - cresciuta in giudicato a seguito del ritiro del ricorso al

Tribunale federale da parte dell’assicurata (cfr. doc. 127) – il TCA aveva

ritenuto di potere confermare le conclusioni alle quali era giunto il perito

ortopedico, dr. __________, il quale, nel suo referto peritale del 4 gennaio

2005, poste le diagnosi di “sindrome vertebrale, rispettivamente spondilogena

lombare in presenza di una degenerazione segmentale marcata L4/L5 e di

un’anomalia della transizione lombo-sacrale; sindrome vertebrale

cervicale-inferiore in presenza di un disturbo funzionale segmentale a sinistra

più che a destra; snapping scapola sinistra; lieve sindrome femoro-patellare

ginocchio sinistro, senza versamento articolare, senza risparmio muscolare,

senza deficit funzionale; lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale”, aveva ritenuto

l’assicurata pienamente abile al lavoro sia nella sua precedente attività, sia

in altre attività adatte (cfr. doc. 91/17-18).

Ora, è

vero che dopo questa valutazione peritale, l’assicurata è stata sottoposta, in

data 6 febbraio 2009, ad un intervento di artroscopia con rimozione della

lesione meniscale al ginocchio sinistro da parte del dr. __________.

Nel

referto operatorio del 6 febbraio 2009, il dr. __________ ha indicato che, nel

compartimento mediale e laterale, non vi sono lesioni cartilaginee, mentre vi è

una lesione del menisco mediale (cfr. doc. A7).

Al

riguardo, va comunque rilevato che, nelle sue annotazioni del 5 maggio 2009, il

dr. __________ del SMR ha osservato che la lesione meniscale al ginocchio

sinistro dell’interessata è stata risolta con l’artroscopia del 6 febbraio

2009, aggiungendo che “in assenza di complicazioni, questa problematica ha

portato ad una inabilità lavorativa completa limitata nel tempo (poche

settimane)”. Il dr. __________ ha pure messo in evidenza “l’assenza di una

problematica cartilaginea che avrebbe potuto ipotecare un rapido ricupero dopo

l’artroscopia”. Pertanto, a mente del dr. __________, “al più tardi a partire

dal 1° marzo 2009 è da ritenersi un ricupero della funzionalità articolare come

da perizia SAM 2008” (doc. V/bis, il corsivo è della redattrice).

Il TCA

non può che fare proprie queste considerazioni del medico SMR, che non sono del

resto state smentite da altri referti specialistici attestanti, dal profilo

strettamente ortopedico, una duratura incapacità lavorativa dell’interessata.

Si ribadisce comunque che il presente giudizio non pregiudica

eventuali diritti dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di

valore probatorio dei referti medici (cfr. consid. 2.12.), il TCA ritiene che

lo stato di salute dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dai medici del SAM e che i referti del dr. __________

non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di

influire sulle valutazioni specialistiche dei periti dell’amministrazione.

2.13.7

Tenuto conto dei singoli consulti, con referto

del 29 agosto 2008, i medici del SAM hanno ritenuto che, globalmente,

l’assicurata presenti un’incapacità lavorativa del 67% sia nella sua precedente

attività di telefonista/centralinista, sia in altre attività leggere adeguate

alle sue limitazioni funzionali (doc. 148/20-21).

Il patrocinatore

dell’interessata ha contestato questa valutazione globale dei medici del SAM,

indicando che “pur menzionando tutte le patologie, il rapporto SAM non fa

alcuno sforzo per produrre un giudizio sintetico che non può che condurre a un

grado di invalidità superiore al 70%, non fosse che per la semplice

constatazione che dal 1997 c’è stato un considerevole aumento del numero delle

patologie” (doc. I).

A

tale riguardo, il TCA rileva che, contrariamente a quanto preteso dal

patrocinatore dell’interessata, nel referto peritale del 29 agosto 2008, i

medici del SAM - dopo avere riassunto quanto stabilito dai diversi specialisti

consultati in ambito pneumologico, neurologico, reumatologico, psichiatrico e

oncologico nei loro singoli referti peritali (cfr. doc. 148/16-20) – hanno

indicato che, dopo un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del

SAM (cfr. doc. 148-22, il corsivo è della redattrice), hanno determinato il

grado di capacità lavorativa globale dell’assicurata sia nella sua precedente

attività, che in altre attività adatte.

In

particolare, i medici del SAM, al paragrafo 8 “conseguenze sulla capacità

lavorativa” (cfr. doc. 148-20), hanno sottolineato come nel caso

dell’assicurata sia predominante la patologia polmonare; giochino un ruolo

anche le affezioni psichiatriche e muscolo-scheletriche, mentre le patologie

neurologica e oncologica non abbiano alcuna ripercussione sulla capacità

lavorativa residua.

I

medici del SAM hanno poi espressamente indicato che “le limitazioni evidenziate

a livello pneumologico, muscolo-scheletrico e psicologico e mentale si

riferiscono in maniera preponderante all’intolleranza allo sforzo, alla

stanchezza cronica causata dalla sintomatologia algica e dalla limitata

funzione polmonare, per cui non vanno cumulate in quanto si sovrappongono”

(doc. 148-21, il corsivo è della redattrice).

Il TCA non ha

motivo per distanziarsi da queste considerazioni, motivate, dei medici del SAM,

che ben illustrano le ragioni per le quali non può essere seguita la tesi del

patrocinatore dell’assicurata a proposito del fatto che, visto l’aumento,

rispetto al 1997, del numero di patologie dell’interessata, deve, di conseguenza,

pure aumentare il grado di inabilità lavorativa che ne deriva.

In

tale contesto ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di

regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella

causa in esame è stato fatto.

2.13.8

Pertanto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche SAM, richiamato

inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata sia inabile al lavoro nella misura del 67% sia nella

sua precedente attività di telefonista/centralinista, sia in altre attività leggere

adeguate.

Pertanto,

ritenuto che il grado di inabilità lavorativa dell’assicurata è rimasto

invariato, anche il suo grado di invalidità non può subire variazioni: l’assicurata,

che conserva una capacità lavorativa residua del 33% nella sua attività di

telefonista/centralinista, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a

frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 33% del

reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), presenta dunque, come

indicato dall’UAI, un’incapacità lucrativa del 67% (cfr. al riguardo DTF 114 V

310.

consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), percentuale

che dà diritto - a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio

2004, della IV revisione della LAI (cfr. consid. 2.3.) - a tre quarti di rendita

d’invalidità, come deciso dall’amministrazione.

Il TCA non può condividere la tesi ricorsuale

secondo la quale, nel caso dell’assicurata, essendo la stessa assente dal mondo

del lavoro fin dal 1994, il grado di invalidità non possa essere determinato

con riferimento alla sua precedente attività, ma solo riferendosi ad altre

attività adeguate (doc. I).

Al riguardo, già l’avv. __________ del Servizio

giuridico dell’UAI, nella “proposta giurista” del 30 dicembre 2008, ha osservato:

"

Questione posta dal __________ in data

19.11.2008

Si conferma integralmente il contenuto del

rapporto della consulente in integrazione dell’11.9.2008 (attività esigibili,

reddito da valido, reddito da invalido, proposte formative, in particolare

aiuto al collocamento).

Il minor discapito economico è raggiunto nella

precedente attività. La precedente attività è tuttora esigibile, e

l'assicurata non potrebbe meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua

in attività alternative.

La capacità lavorativa del 33% nella precedente

attività implica, di riflesso, quella al guadagno con grado d'invalidità del

67%. Come indicato espressamente dal TCA nella sentenza 1.2.2007 al punto 2.9 "In

ogni caso, nella misura in cui dagli ulteriori accertamenti medici dovesse

risultare che effettivamente l'assicurata è ancora abile al lavoro nella misura

del 33% sia nella sua attività svolta che in attività leggere adeguate, va

confermata la conclusione dell'Ufficio Al secondo la quale "(...) siccome

l'assicurata (in base all'esito peritale) è stata ritenuta valida nella misura

del 33% nella sua professione di telefonista-centralinista, è proprio in detta

attività che essa può mettere a maggior frutto la sua residua capacità al

lavoro, senza dover intraprendere un'altra attività (...)." (doc. IV).

Infatti, in una tale evenienza - medesima capacità lavorativa sia nell'attività

precedente che in attività adeguate (non sussistendo motivi per poter

concludere che in un'altra attività il suo guadagno potrebbe essere maggiore) -

non è necessario procedere ad un confronto dei redditi."

(Doc. 160-1)

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto

procedere ad una riduzione delle prestazioni.

Queste

ultime vanno ridotte a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del

67%, a partire dal 1° aprile 2005, in quanto, giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI,

la riduzione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Nel caso

di specie, come correttamente rilevato dall’UAI nella decisione impugnata, sulla

base della giurisprudenza pubblicata in DTF 106 V 108, confermata in DTF 129 V

370.

– nella quale l’Alta Corte, confermando la precedente giurisprudenza, ha

indicato che “se l’effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto

contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un

assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti

all’amministrazione, anche durante tutta questa procedura di istruzione fino

alla notifica della nuova decisione” - il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione corrisponde al 1° aprile 2005, dato che la precedente

decisione, datata 2 febbraio 2005 - con la quale l’UAI, in sede di revisione,

aveva ridotto le prestazioni a favore dell’interessata e, contemporaneamente, aveva

tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso dell’assicurata – era poi

stata annullata dal TCA, con sentenza 32.2006.33 del 1° febbraio 2007, e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti

medici (cfr. consid. 1.1.).

A titolo

abbondanziale, il TCA rileva che anche in mancanza di una richiesta di

revisione da parte dell’assicurata, per un presunto peggioramento delle sue

condizioni di salute, il grado di invalidità del 67% dell’assicurata - che dava

diritto, prima della 4ª

revisione della LAI in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004, ad una rendita

intera - avrebbe in ogni caso dovuto essere sottoposto a revisione a seguito

dell’entrata in vigore della 4ª

revisione della LAI (cfr. consid. 2.4.).

Come

esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), infatti, in applicazione delle

disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003 (4ª revisione LAI) relative all'art. 28 LAI,

lettera f, le rendite intere versate prima dell’entrata in vigore della 4ª revisione della LAI per un grado di

invalidità del 66 2/3 per cento almeno continuano ad

essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4ª revisione ai beneficiari che "in quel momento hanno già

compiuto 50 anni" (ciò che non è il caso per la ricorrente, nata nel

1966). Per tutte le altre rendite per un grado di invalidità inferiore al 70% -

ossia per i casi come quello della qui ricorrente, con un’età inferiore ai 50

anni e un’invalidità del 67% - le rendite intere dovevano essere "rivedute

entro un anno dall'entrata in vigore della modifica di legge".

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.15.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.15

La ricorrente

ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalle carte processuali risulta che la ricorrente – divorziata senza figli conviventi nella sua economica domestica - si trova nel bisogno.

La medesima dispone in

effetti, quali entrate, oltre a una rendita d’invalidità (pari a fr. 1'305.--

mensili), di una prestazione complementare per un totale di fr. 1'313.--

mensili a partire dal 1° gennaio 2009 (doc. B6), che permette di coprire il

fabbisogno minimo.

L’assicurata non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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