32.2009.88
UAI ha correttamente ridotto la rendita di cui era al beneficio l'assicurata da intera a 3/4,per un grado AI del 67%
30 settembre 2009Italiano82 min
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Numero d'incarto:
32.2009.88
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, TCA
Titolo:
UAI ha correttamente ridotto la rendita di cui era al beneficio l'assicurata da intera a 3/4,per un grado AI del 67%
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
88bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.88
cr/DC/sc
Lugano
30 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1966, è stata posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità, per un
grado del 67%, dal 1° settembre 1996 (doc. 46/1 e 47/1-2).
Tale
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il
diritto a questa rendita è poi stato confermato dall’Ufficio AI, in sede di
revisione, con comunicazioni del 2 marzo 1999 (doc. 53-1) e del 14 maggio 2002
(doc. 62/1-2).
Il 23
febbraio 2004, l’assicurata ha inoltrato un’ulteriore richiesta di prestazioni
AI (doc. 63/1-7), a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute
(cfr. doc. 67-1).
A
conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel febbraio 2004, dopo avere
raccolto la pertinente documentazione medica e ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con decisione del 2 febbraio 2005 (doc. 97/1-2), poi
confermata con decisione su opposizione del 5 gennaio 2006 (doc. 105/1-5),
l’Ufficio AI ha ridotto le prestazioni a favore dell’interessata, riconoscendole
il diritto a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 67%. L’UAI
ha rilevato che dalla perizia del SAM emerge che ella è abile al lavoro al 33%
sia nella sua precedente attività di segretaria/telefonista, sia in altre
attività leggere adeguate. Dato che ella può sfruttare al meglio la sua
capacità lavorativa residua nella sua precedente attività, l’amministrazione ha
ritenuto che il grado di invalidità dell’assicurata corrisponda al 67%.
A seguito
tuttavia dell’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2004, del diritto di
beneficiare di tre quarti di rendita per gli assicurati con un grado di
invalidità compreso fra il 60% e il 69%, l’UAI ha attribuito all’interessata
tre quarti di rendita, visto il grado di invalidità del 67% (doc. 105-4).
Nella
medesima decisione su opposizione del 5 gennaio 2006 l’UAI ha pure indicato che
“un ricorso contro la presente decisione su opposizione non ha effetto sospensivo
(art. 66 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e art. 97
della legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS))” (doc.
105-5).
Con
sentenza 32.2006.33 del 1° febbraio 2007 (doc. 119/1-13), questo Tribunale ha
annullato la decisione su opposizione del 5 gennaio 2006 emanata dall’Ufficio
AI e rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori
accertamenti medici concernenti sia l’affezione oncologica dell’assicurata, sia
l’aspetto psichiatrico.
Il TCA ha
per contro confermato le conclusioni cui erano giunti i medici del SAM con
riferimento ai problemi di natura pneumologica e reumatologica (cfr. doc.
119/10-11).
Il TCA,
inoltre - a seguito dell’istanza, interposta dall’assicurata, patrocinata
dall’avv. RA 1, di interpretazione del dispositivo della sentenza 32.2006.33 del
1° febbraio 2007, ritenuto ambiguo e contraddittorio – con sentenza 32.2007.49
del 7 febbraio 2007 (doc. 120/1-5), ha respinto, in quanto manifestamente
infondata, l’istanza di interpretazione, rilevando che i considerandi della
pronuncia citata, ai quali il dispositivo della sentenza rimandava, non erano
né ambigui, né contraddittori, ma stabilivano in maniera chiara che la
decisione impugnata era annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
perché, previo complemento peritale volto a stabilire le conseguenze sulla
capacità lavorativa dei problemi di natura psichiatrica e oncologica, rendesse
un nuovo giudizio (cfr. doc. 120-4).
Quanto
invece alle patologie reumatologica e pneumologica - che secondo il
patrocinatore dell’interessata, contrariamente a quanto ritenuto da questo
Tribunale, erano ulteriormente da approfondire - il TCA ha dichiarato
irricevibile l’istanza di interpretazione e, ritenendo che tale istanza dovesse
valere quale ricorso contro la sentenza 32.2006.33 del 1° febbraio 2007, l’ha
trasmessa al Tribunale federale per ragione di competenza (cfr. doc. 120-5).
Con
decreto 9C_57/2007 del 19 aprile 2007, il Tribunale federale ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria, ritenendo il gravame d’acchito sprovvisto di
possibilità di esito favorevole (cfr. doc. 125/1-4).
A
seguito, poi, del ritiro del ricorso da parte dell’assicurata, con sentenza
9C_57/2007 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale ha stralciato la causa dai
ruoli (cfr. doc. 127/1-3).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui, conformemente a quanto stabilito dal TCA,
una nuova perizia pluridisciplinare affidata al SAM, con progetto di decisione
del 26 settembre 2008 (doc. 151/1-4), poi confermato con decisione del 16 marzo
2009 (cfr. doc. A1), l’Ufficio AI ha ridotto a tre quarti la
rendita di invalidità spettante all’assicurata, per un grado di invalidità del
67%, a partire dal 1° aprile 2005.
1.3. Contro questa
decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di
invalidità.
L’assicurata
ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (I).
Sostanzialmente
il patrocinatore dell’assicurata ha contestato la nuova valutazione peritale
pluridisciplinare dei medici del SAM.
L’avv. RA
1 ha innanzitutto contestato la valutazione peritale psichiatrica, che a suo avviso
sottovaluta le problematiche dell’interessata.
Inoltre,
il patrocinatore ha criticato il fatto che i medici del SAM non abbiano tenuto
conto dei problemi di natura ortopedica dell’interessata, che sono andati
peggiorando negli anni, come indicato dal dr. __________.
Ancora,
il patrocinatore ha criticato i singoli gradi di incapacità lavorativa, a suo
avviso troppo ottimistici, stabiliti dagli specialisti del SAM in ambito
pneumologico, reumatologico e psichiatrico.
L’avv. RA
1 ha pure contestato la valutazione globale di un grado di incapacità
lavorativa del 67% stabilita dai medici del SAM, che a suo modo di vedere
dovrebbe invece essere superiore al 70% “non fosse che per la semplice constatazione
che dal 1997 c’è stato un considerevole aumento del numero di patologie”.
Infine,
il patrocinatore ha contestato anche il calcolo del grado di invalidità
effettuato dall’amministrazione, ritenendo che, essendo l’assicurata assente
dal mercato del lavoro ormai dal 1994, il confronto dei redditi non possa
essere effettuato in rapporto alla precedente attività, bensì solo facendo
riferimento ad altre attività, ciò che porterebbe ad un grado di invalidità
superiore al 70%, con conseguente diritto ad una rendita intera di invalidità
(I).
1.4. In data 30 aprile
2009, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (IV +
B1-B16).
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che le conclusioni cui sono
giunti i medici del SAM nella loro valutazione pluridisciplinare sono da
considerare corrette, come rilevato del resto dal dr. __________ del SMR nelle sue
annotazioni del 5 maggio 2009 (V + bis).
1.6. In data 11
agosto 2009, l’UAI ha trasmesso al TCA “per competenza, copia della
documentazione medica pervenutaci in data odierna” (VII + doc. 165-169).
Tale
documentazione è stata trasmessa all’assicurata (VIII), con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
1.7. In data 2
settembre 2009 il patrocinatore dell’interessata ha trasmesso al TCA un referto
medico, datato 2 settembre 2009, redatto dal dr. __________ (IX).
Con
osservazioni del 16 settembre 2009, l’UAI ha chiesto nuovamente la reiezione
del ricorso, rilevando di avere sottoposto lo scritto del dr. __________ al
vaglio del SMR, il quale ha potuto escludere la presenza di una sostanziale
modifica dello stato di salute dell’assicurata e ha confermato quindi le conclusioni
alle quali erano giunti i medici del SAM (XI + 1).
Tale
scritto è stato trasmesso all’assicurata (XII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre a tre
quarti di rendita, in via di revisione, la rendita intera di invalidità di cui
era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 sino al 31
dicembre 2007, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Le
disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 (4ª revisione LAI) relative all'art. 28 LAI, alla lettera f, prevedono
che:
"
Le rendite intere correnti versate per un grado
di invalidità del 66 2/3 per cento almeno continuano ad
essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4ª revisione dell’AI a tutti beneficiari che in quel momento hanno già
compiuto 50 anni.
Tutte le altre rendite intere per un grado di
invalidità inferiore al 70% devono essere rivedute entro un anno dall'entrata
in vigore della 4ª revisione dell’AI."
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.6. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
Fatti
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son
examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a
constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part,
l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la
présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de
résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En
revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que
l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des
troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le
recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,
cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier
l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la
capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nell’evenienza
concreta, l'assicurata aveva inizialmente beneficiato, a partire dal 1°
settembre 1996, di una rendita intera d'invalidità, per un’inabilità al lavoro
del 67%, in quanto affetta, come risultava dalla perizia del 2 gennaio 1997
eseguita dal dr. __________, Leitender Arzt e dal dr. __________, Assistenzärztin della __________ di __________, da “Schweres,
instabiles Asthma bronchiale vom gemischt intrinsischen und extrinsischen Typ,
rezidivierende Infektexazerbationen; Latex-Allergie; Orales Allergiesyndrom
(Kiwi und Nüsse); Chronisches Lumbovertebralsyndrom, Diskushernie L4/L5; St. n.
Autounfall am 10.9.1995, Commotio cerebri, Kontusion linkes Becken und linkes
Knie” (doc. 44-4).
A
seguito di tali patologie, i periti avevano ritenuto
l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 66 2/3 % (doc. 44-4).
Sulla base di queste conclusioni, l’Ufficio AI,
con decisione del 14 agosto 1997, aveva attribuito all’assicurata una rendita
intera di invalidità, per un grado del 67%, dal 1° settembre 1996 (doc. 47-1).
Questa decisione era poi stata confermata
dall’UAI in occasione delle procedure di revisione del 1999 e del 2002, alla
luce dei rapporti medici stilati dal dr. __________, spec. FMH in medicina
interna e malattie polmonari, in data 15 febbraio 1999 (cfr. doc. 52-2) e 6
maggio 2002 (cfr. doc. 61-1), nei quali lo specialista aveva indicato che lo
stato di salute dell’interessata era da considerare stazionario rispetto alla
valutazione peritale della __________ di __________ del 1996.
Avviata
nel febbraio 2004 una procedura di revisione, a seguito della comunicazione
dell’assicurata di un peggioramento delle sue condizioni di salute - data l’insorgenza
di una patologia oncologica - l’Ufficio AI, sulla base delle risultanze della
perizia pluridisciplinare dell’11 gennaio 2005 eseguita dai medici del SAM – i
quali erano giunti alla conclusione che l’assicurata fosse da considerare ancora
abile al lavoro nella misura del 33% sia nella precedente attività di
telefonista/centralinista, sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali (cfr. doc. 91-13) - con decisione su opposizione del 5
gennaio 2006, sempre a fronte di un grado del 67%, aveva tuttavia ridotto a tre
quarti la rendita di invalidità spettante all’assicurata, vista l’entrata in
vigore della quarta revisione della LAI, che aveva introdotto il diritto a tre
quarti di rendita per gli assicurati con un grado di invalidità compreso fra il
60% e il 69%.
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA, con sentenza 32.2006.33 del 1° febbraio 2007, ritenendo
che l’amministrazione avesse approfonditamente valutato le patologie
pneumologica e reumatologica, ma non quelle oncologica e psichiatrica, aveva
annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’UAI, per ulteriori
accertamenti medici (doc. 119/11-13).
Tale sentenza, a seguito del ritiro da parte
dell’interessata del ricorso presentato al Tribunale federale (cfr. doc.
127/1-3), è cresciuta in giudicato.
2.8. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurata, a partire dal 1° settembre 1996, di
una rendita intera di invalidità, per un grado di invalidità del 67% (decisione
del 14 agosto 1997, cresciuta incontestata in giudicato).
In tale
contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di marzo 2009 (momento
in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo
(dal 14 agosto 1997 al 16 marzo 2009), le condizioni di salute dell’assicurata
sono rimaste tali da giustificare un grado di invalidità del 67%, con
conseguente attribuzione di tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile
2005 (cfr. doc. A1) o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle
stesse con incidenza sull'entità della rendita a lei attribuita.
2.9. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova
domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame
materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 14 agosto 1997.
Questa
decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla
perizia dei medici della __________ di __________ (doc. 44/1-5).
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.10. L’UAI,
conformemente a quanto stabilito dal TCA (cfr. consid. 2.2. e 2.7.), ha quindi
affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia pneumologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________)
e quella psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto pneumologico è stato vagliato dal dr. __________,
Capo-servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale,
nel suo referto del 14 aprile 2008, ha posto le diagnosi di “asma bronchiale
cronica grave con poliallergia; possibile componente di incipiente BPCO su
tabagismo” (doc. 149-17).
Lo specialista ha rilevato che l’assicurata ha
avuto un decorso particolarmente grave dell’asma bronchiale soprattutto in età
giovanile, con intubazione e ventilazione meccanica, che è poi sfociata in
un’asma bronchiale cronica, per la quale, nel 1997, è stata dichiarata inabile
al lavoro nella misura del 66 2/3 %.
Il dr. __________ ha aggiunto che, se si analizza
il decorso dell’asma bronchiale fino al 2004 - allorquando l’assicurata è stata
sottoposta, nell’ambito della precedente perizia pluridisciplinare del SAM, ad
un consulto pneumologico sempre a cura dello stesso dr. __________ (cfr. doc.
91/23-28) – con quello successivo al 2004, “non constatiamo oggettivamente
peggioramenti nella frequenza delle esacerbazioni, nella necessità di utilizzo
di corticosteroidi sistemici, rispettivamente nell’instabilità dell’asma” (doc.
149-17, il corsivo è della redattrice).
Lo specialista ha quindi indicato di poter
confermare “le diagnosi emesse nel 2004 di asma bronchiale cronica con
componente poliallergica ed introduciamo inoltre la possibilità di una
componente di BPCO su tabagismo”, concludendo che “persiste un’inabilità
lavorativa del 66 1/3 % come già precedentemente confermato nella perizia del
2004 e dai colleghi pneumologi precedentemente nel 1997” (doc. 149-17, il corsivo
è della redattrice).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 4 marzo 2008, ha posto le diagnosi di “fibromialgia; sindrome lombospondilogena cronica su esiti da distrofia
e crescita di Scheuermann a livello del passaggio dorsolombare, iperlordosi
lombare, avanzate alterazioni degenerative tra L3 e S1; sindrome
cervicospondilogena cronica con incipienti alterazioni degenerative
multisegmentali; stato dopo asportazione della prima filiera del carpo a
sinistra, stato dopo trasposizione s.c. del tendine estensore lungo del pollice
a sinistra, persistenti dolori ai movimenti della mano sinistra, parziale
perdita della funzione, sinovite cronica; gonalgie recidivanti a sinistra, con
stato dopo asportazione di una plica sinoviale nel 2001, condropatia
retropatellare anamnestica” (doc. 149-12).
Lo specialista ha sottolineato che “per quanto
riguarda i problemi a carico della colonna cervicale lombare, la situazione può
essere ritenuta stabile da anni in relazione alla capacità lavorativa.
Per quanto riguarda il polso sinistro, la situazione è invece peggiorata ad
ogni intervento chirurgico. Nessun cambiamento di rilievo per quanto riguarda
il ginocchio sinistro nel corso degli ultimi anni” (doc. 149-13, il corsivo è
della redattrice).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro come operaia o
cameriera, ma abile al lavoro a tempo pieno, ma con una diminuzione del
rendimento del 40%, in qualità di telefonista e venditrice e in qualunque altra
attività leggera e adatta alle sue condizioni di salute.
Il dr. __________ si è così espresso in merito ai
limiti funzionali dell’assicurata:
"
(...)
Attività pesanti a mediamente pesanti non sono
più esigibili. In un'attività leggera e adatta (per esempio venditrice o un
lavoro d'ufficio a certe condizioni), che permetta il rispetto delle regole di
ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente
ripetitivi con il tronco, eviti posizioni statiche eccessivamente prolungate senza possibilità di sgranchirsi,
eviti l'uso della mano sinistra per movimenti ripetitivi o con forza (sollevare
e spostare oltre 2 kg con la mano sinistra), eviti movimenti ripetitivi di
flessione/estensione del ginocchio sinistro in carico e la posizione inginocchiata prolungata con il ginocchio sinistro,
l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella
misura del 40%.
Capacità funzionale residua (Base: esame della
funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per il
sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale con la mano destra,
esigua con la mano sinistra, per carichi leggeri è normale con la destra e
nulla con la mano sinistra, per carichi medi è normale con la destra e nulla a
sinistra, per carichi pesanti a molto pesanti non possono essere sollevati con
una sola mano. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle
con pesi inferiori a 5 kg è ridotta, con pesi superiori è molto ridotta.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di
oggetti leggeri e lavori di precisione è normale con la mano destra ma molto
ridotta con la sinistra, per oggetti medi è normale a destra, esigua a
sinistra, per lavori pesanti e di manovalanza possono essere svolti in una
certa misura con la mano destra ma non possono essere svolti con la mano
sinistra. La rotazione della mano è normale a destra, esigua a sinistra.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
La capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è ridotta, con rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata
in avanti è ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata è
ridotta, con ginocchia in flessione è ridotta.
d) Mantenere posizioni statiche:
La capacità funzionale per mantenere la posizione
seduta o eretta è lievemente ridotta.
e) Spostarsi, camminare:
La capacità funzionale per spostamenti anche per
lunghi tragitti e su terreno accidentato è solo lievemente ridotta, per salire
e scendere le scale è lievemente ridotta. Lavori su ponteggi e scale a pioli
non sono più esigibili.
f) Diversi:
L'impiego delle due mani è possibile normalmente
a destra, in misura molto ridotta con la mano sinistra.
(...)" (Doc. 149/13-14)
L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal
dr. __________ specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 17 marzo
2008, ha posto le diagnosi di “cefalee muscolo-tensive; neuropatia dei rami
dorsali del II e III dito del ramo sensitivo superficiale del nervo radiale
sinistro come presumibile esito degli interventi chirurgici eseguiti in questa
sede” (doc. 149-4).
Il dr. __________ ha rilevato che “da un punto di
vista puramente neurologico non vi è una compromissione della capacità
lavorativa sia per il suo lavoro abituale che in altri lavori come anche
per l’attività di casalinga” (doc. 149-4, il corsivo è della redattrice).
Lo specialista ha aggiunto che “la cefalea della
paziente non determina una incapacità lavorativa permanente invalidante, può solo
occasionalmente comportare delle incapacità lavorative temporanee nel corso di
una crisi di cefalea” (doc. 149-5, il corsivo è della redattrice).
Dal profilo prognostico, il dr. __________ ha
considerato che “la neuropatia dei rami dorsali II e III del ramo sensitivo
superficiale del nervo radiale sinistro è probabilmente definitiva”,
mentre per quanto riguarda la cefalea dell’assicurata, posto che “è sempre
difficile esprimersi sulla prognosi di una cefalea”, ha ritenuto che “la
cefalea descritta dalla paziente sembrerebbe comunque stabile con le sue
caratteristiche e frequenza negli ultimi anni” (doc. 149-5, il corsivo è della
redattrice).
L’aspetto oncologico è stato approfondito dal dr.
__________, specialista FMH in medicina interna, oncologia-ematologia, il quale,
nel suo referto peritale del 12 marzo 2008, posta la diagnosi di “cisto-adenocarcinoma
mucinoso dell’ovaia destra, G2, con crescita invasiva di tipo infiltrativo (Ø dal focolaio invasivo 1 cm) in
cistoadenoma mucinoso di tipo borderline, stadio FIGO IA. Terapia oncologica: enucleazione
della cisti ovarica destra in laparoscopia in data 12 dicembre 2003 con rottura
della parete cistica durante l’intervento; istero-annessectomia bilaterale,
omentectomia, linfadenectomia pelvica e paraortica in data 29 dicembre 2003 con
assenza di ulteriori focolai carcinomatosi; quattro cicli di chemioterapia
adiuvante con Paclitaxel e Carboplatino dal 3 febbraio al 27 aprile 2004;
Situazione oncologica attuale: assenza di indizi clinici, radiologici o di
laboratorio di recidiva neoplastica ai controlli di sorveglianza oncologici”
(doc. 149-6), ha considerato l’interessata, dal punto di vista oncologico,
abile al lavoro al 100% (doc. 149-7).
Lo specialista ha aggiunto che “la diminuzione
della capacità lavorativa non si giustifica per problematiche legate alla
diagnosi oncologica e/o alle terapie oncologiche ricevute, ma eventualmente
alle problematiche di tipo respiratorio, ortopedico e psichiatrico, per la cui
valutazione si rimanda alla perizia dei colleghi specialisti” (doc. 149-7, il
corsivo è della redattrice).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto dell’11 marzo 2008, ha posto la diagnosi di “sindrome da
disadattamento, reazione depressiva (ICD10-F43.21) da stress prolungato nel
contesto di una condizione medica generale” (doc. 143-5).
Il dr. __________ ha evidenziato di non avere
riscontrato la presenza, durante l’esame peritale, di una patologia
psichiatrica maggiore, di una sintomatologia depressiva grave o di uno stato
ansioso incontrollabile.
Lo specialista ha rilevato che vi è “una certa
compromissione affettiva che peraltro attualmente la peritanda riconduce
pressoché esclusivamente alla persistente sintomatologia algica
muscolo-scheletrica”, aggiungendo che vi è “anche la tendenza non tanto
all’aggravamento consapevole dei sintomi, ma a una certa loro
drammatizzazione”.
Il dr. __________ ha sottolineato di non potere
escludere la presenza di un disturbo della sfera affettiva, aggiungendo
tuttavia che “a mio modo di vedere, le sue caratteristiche non hanno un tale
valore di malattia da giustificare una inabilità lavorativa significativa” (doc.
143-5, il corsivo è della redattrice).
In conclusione, lo specialista ha considerato che
“il quadro depressivo obiettivato è reattivo alla sintomatologia algica
fisiatrica, ma riveste anche un significato rivendicativo e non è certamente di
entità tale da giustificare una inabilità lavorativa in misura superiore al 30%
sia in attività lucrative che in quella di casalinga” (doc. 143-5).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 29 agosto 2008, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “asma bronchiale cronica grave con
poliallergia; possibile componente di incipiente BPCO su tabagismo;
fibromialgia; stato dopo asportazione della prima filiera del carpo a sinistra,
stato dopo trasposizione s.c. del tendine estensore lungo del pollice a
sinistra, persistenti dolori ai movimenti della mano sinistra, parziale perdita
della funzione, sinovite cronica; sindrome lombospondilogena cronica con esiti
da distrofia di crescita di Scheuermann a livello del passaggio dorsolombare,
iperlordosi lombare, avanzate alterazioni degenerative tra L3 e S1; sindrome
cervicospondilogena cronica con incipienti alterazioni degenerative
multisegmentali; gonalgie recidivanti a sinistra in stato dopo asportazione di
una plica sinoviale nel 2001, condropatia retropatellare anamnestica; sindrome
da disadattamento, reazione depressiva (ICD10-F43.21) da stress prolungato nel
contesto di una condizione medica generale”, mentre quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “cisto-adenocarcinoma
mucinoso dell’ovaia destra, G2, con crescita invasiva di tipo infiltrativo
(diametro dal focolaio invasivo 1 cm) in cistoadenoma mucinoso di tipo
borderline, stadio FIGO IA. Terapia oncologica: enucleazione della cisti
ovarica destra in laparoscopia in data 12 dicembre 2003 con rottura della
parete cistica durante l’intervento, istero-annessectomia bilaterale,
omentectomia, linfadenectomia pelvica e paraortica in data 29 dicembre 2003 con
assenza di ulteriori focolai carcinomatosi; quattro cicli di chemioterapia
adiuvante con Paclitaxel e Carboplatino dal 3 febbraio al 27 aprile 2004,
assenza di indizi clinici, radiologici o di laboratorio di recidiva neoplastica
ai controlli di sorveglianza oncologici; cefalee muscolo-tensive; neuropatia
dei rami dorsali del II e III dito del ramo sensitivo superficiale del nervo
radiale sinistro come presumibile esito degli interventi chirurgici eseguiti in
questa sede” (doc. 148/14-15).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 67% nella sua precedente
attività di telefonista/centralinista e in altre attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 148/20-21).
A seguito delle contestazioni presentate dal
patrocinatore dell’assicurata contro il progetto di decisione di riduzione a
tre quarti della rendita di invalidità spettante all’interessata (cfr. doc.
155), il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per
gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR
2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni del 18 novembre 2008, ha indicato:
"
Revisione di rendita d'ufficio. A beneficio di
una rendita intera dal settembre 1996 risp. di ¾ di rendita dall'aprile 2005 in seguito all'entrata in vigore della IV revisione LAI il 1° gennaio 2004 (grado d'invalidità =
67%).
In seguito alla sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni del 1° febbraio 2007, si procede ad una perizia SAM
(rapporto del 29 agosto 2008), dalla quale scaturisce il progetto di decisione
del 26 settembre 2008: conferma della riduzione della rendita d'invalidità a ¾ (grado
d'invalidità = 67%).
In fase di audizione, l'avvocato patrocinatore
dell'assicurata, RA 1, contesta il calcolo dei redditi e pretende la
cumulabilità dell'inabilità lavorativa identificata dai periti SAM, causata dai
vari disturbi (di tipo pneumologico, reumatologico e psichiatrico).
La patologia pneumologica non presenta un
peggioramento sicuro, la fluttuazione dei risultati degli esami paraclinici è
attribuita al decorso usuale dell'asma. L'inabilità lavorativa del 66 2/3 % per
l'attività di segretaria-telefonista è confermata a causa della limitata
tolleranza allo sforzo e delle frequenti esacerbazioni.
Dal punto di vista reumatologico, il rendimento è
ridotto nella misura del 40% per un'attività rispettosa dei limiti funzionali
come quella di segretaria-telefonista, fisicamente leggera.
La patologia psichiatrica diminuisce la capacità
lavorativa per ogni attività nella misura del 30%
Nessuna compromissione della capacità lavorativa
da parte neurologica ed oncologica.
La capacità lavorativa è limitata in modo
prevalente dalla patologia polmonare, stazionaria, la quale compromette in gran
parte la tolleranza allo sforzo così come la patologia reumatologica ed anche
quella psichiatrica. Per questo motivo non sono cumulabili i singoli tassi
d'inabilità lavorativa. Le conclusioni della perizia SAM sono coerenti ed
appoggiate dall'obiettività clinica, la quale non depone per un peggioramento
dello stato di salute." (Doc. 157-1)
Sulla base di tali osservazioni, l’UAI ha quindi confermato
la riduzione a tre quarti della rendita spettante all’assicurata.
2.11. Con il
ricorso, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione,
trasmettendo al Tribunale, a comprova del presunto peggioramento del suo stato
di salute, i seguenti certificati medici:
-
referto del 6 febbraio 2009 del dr. __________,
medico aggiunto di ortopedia presso l’Ospedale regionale di __________, indirizzato
al dr. __________ del seguente tenore:
" La
ringrazio di avermi consultato nel caso della paziente summenzionata la quale
mi riferisce l'apparizione di una gonalgia sx che comporta dei cedimenti articolari.
All'anamnesi
ortopedica vi era stato dopo una rimozione di una plica sinoviale del ginocchio
sx circa nel 2000. Clinicamente trovo un ginocchio sx senza versamento, dolori
sull'emirima mediale con segni per lesioni meniscali positivi. Flessione 100°
deficit estensorio di 5. Una RM del 26.1.09 mostra la presenza di una lesione
inferiore del menisco mediale.
Visto che il grado di
sofferenza è alto abbiamo concordato un'artroscopia con meniscectomia mediale
il 06.02.09. Eseguirò questo intervento presso la Clinica __________ visto che
la paziente vuole essere operata rapidamente." (Doc. A2)
-
referto del 4 febbraio 2009 del dr. __________, nel
quale si legge:
" Con
il presente si certifica che la summenzionata paziente si è recata in data 26
gennaio 2009 presso l’Ospedale __________ di __________ per effettuare una RM.
In data 6 febbraio
2009 è previsto un intervento presso la Clinica di __________.” (Doc. A3)
-
referto del 27 gennaio 2009 del dr. __________,
Primario di radiologia dell’Ospedale regionale di __________, indirizzato al
dr. __________, che giunge alle seguenti conclusioni:
" Lesione
obliqua del corno posteriore e della parte intermedia del menisco mediale con
contatto con la superficie meniscale superiore.” (Doc. A4)
-
copia degli esami di laboratorio (ematochimico e
ematologia) del 2 febbraio 2009 (doc. A5 e A6);
-
rapporto operatorio del 6 febbraio 2009, redatto
dal dr. __________, relativo all’intervento di artroscopia con rimozione della
lesione meniscale al ginocchio sinistro (doc. A7).
Al riguardo, il dr. D. __________ del SMR,
specialista FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 5 maggio 2009, ha osservato:
"
Assicurata nata nel 1966 con grado Al 67% dal
1.9.1996.
Grado Al confermato con decisione del 11.3.2005
dopo perizia SAM.
Perizia in ambito SAM 3.2008 come da sentenza TCA
del 7.2.2007 che richiede che venga meglio accertata la CL residua in
particolare per quanto concerne il lato oncologico.
Diagnosi:
asma bronchiale cronica grave con poliallergia
Possibile componente di incipiente BPCO su
tabagismo
Fibromialgia
Stato dopo asportazione della prima filiera del
carpo a sin., stato dopo trasposizione s.c. del tendine estensore lungo del
pollice a sin., persistenti dolori ai movimenti della mano sin., parziale
perdita della funzione, sinovite cronica.
Sindrome lombospondilogena cronica:
- esiti da distrofia di crescita di Scheuermann a livello
del passaggio dorsolombare, iperlordosi lombare;
- avanzate alterazioni degenerative tra
L3 e S1.
Sindrome cervicospondilogena cronica:
- incipienti alterazioni degenerative
multisegmentali.
Gonalgie recidivanti a sin.:
- stato dopo asportazione di una plica sinoviale nel 2001;
- condropatia retropatellare anamnestica.
Sindrome da disadattamento, reazione depressiva
(ICD10-F43.21) da stress prolungato nel contesto di una condizione medica
generale.
Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Cisto-adenocarcinoma mucinoso dell'ovaia ds., G2,
con crescita invasiva di tipo infiltrativo (diametro dal focolaio invasivo 1
cm) in cistoadenoma mucinoso di tipo borderline, stadio FIGO IA. Terapia
oncologica:
- enucleazione della cisti ovarica ds in laparoscopia in
data 12.12.2003 con rottura della parete cistica durante l'intervento;
- istero-annessectomia bilaterale, omentectomia,
linfadenectomia pelvica e paraortica in data 29.12.2003 con assenza di
ulteriori focolai carcinomatosi;
- quattro cicli di chemioterapia adiuvante con Paclitaxel e
Carboplatino dal 3.02 al 27.04.2004;
- assenza di indizi clinici, radiologici o di laboratorio
di recidiva neoplastica ai controlli di sorveglianza oncologici.
Cefalee muscolo-tensive.
Neuropatia dei rami dorsali del Il e III dito del
ramo sensitivo superficiale del nervo radiale sin. come presumibile esito degli
interventi chirurgici eseguiti in questa sede.
Lato pneumologico: impedimento del 66,6%
Lato neurologico: assenza di impedimento
Lato reumatologico: impedimento del 40% in
attività adatta Impedimento psichiatrico: 30%
Impedimento oncologico: assenza di impedimento
Conclusione: abile al 33% quale telefonista
Decisione UAI 16.3.2009: grado Al 67%
confermato
Documentazione presentata in sede di ricorso:
certificato dr. __________ del 6.2.2009:
- presenza di gonalgia a sinistra
- ginocchio all'esame clinico senza versamento con segni
per sospetta lesione meniscale, sospetto confermato alla RM del 26.1.2009,
prevista artroscopia il 6.2.2009
referto RM ginocchio sinistro del 26.1.2009:
- lesione obliqua del corno posteriore e della parte
intermedia del menisco mediale con contatto con la superficie meniscale
superiore
esami di laboratorio (ultimi esami del
2.2.2009): lieve rialzo di una transaminasi (senza
rilevanza clinica), resto completamente nella norma.
Rapporto operatorio del 6.2.2009: artroscopia
con rimozione della lesione meniscale ginocchio sinistro:
- assenza di lesioni della cartilagine
- lesione del menisco mediale con lembo
libero, resecato.
Valutazione:
L'attuale documentazione evidenzia una
intercorrente problematica: lesione meniscale al ginocchio sinistro. Questa
problematica è stata risolta con l'artroscopia del 6.2.2009. In assenza di
complicazioni questa problematica ha portato ad una inabilità lavorativa
completa limitata nel tempo (poche settimane). Da notare l'assenza di una
problematica cartilaginea che avrebbe potuto ipotecare un rapido ricupero dopo
l'artroscopia.
Al più tardi a partire dal 1.3.2009 è da
ritenersi un ricupero della funzionalità articolare come da perizia SAM 2008."
(Doc. V/bis)
L’assicurata ha poi trasmesso ulteriori referti
medici e meglio:
-
scritto del 26 gennaio 2009 della dr.ssa __________
del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________, inviato al dr. __________,
nel quale, posta la diagnosi di “trauma contusivo in regione scapolare destra
con contrattura muscolare”, viene indicata, quale proposta, quella di
“controlli dal curante al bisogno” (doc. 165);
-
richiesta del 15 giugno 2009 di esame
radiologico della colonna lombare inoltrata dal dr. __________, spec. FMH in
malattie reumatiche, all’__________ (doc. 166);
-
certificato del 10 giugno 2009 della dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Con
la presente si certifica che la Signora RI 1, 1966, frequenta il day hospital
dal 28.09.2005.
Qui di seguito
indichiamo i giorni che la signora RI 1 si è recata nello studio di __________
a partire dall'ultima visita segnalata il 27.05.2009.
Giugno
03.06.2009
10.06.2009
17.06.2009
18.06.2009
22.06.2009 (piscina __________)
24.06.2009"
(Doc. AI 167)
-
certificato del 17 giugno 2009 della dr.ssa __________,
del seguente tenore:
" Con
la presente si certifica che la Signora RI 1, 1966, frequenta il day hospital
dal 28.09.2005.
Qui di seguito
indichiamo i giorni che la signora RI 1 si è recata nello studio di __________
a partire dall'ultima visita segnalata il 23.04.2009.
Maggio
06.05.2009
07.05.2009 (piscina __________)
13.05.2009
14.05.2009 (piscina __________)
27.05.2009 "
(Doc. AI 168)
L’assicurata ha inoltre prodotto il seguente
referto, datato 2 settembre 2009, del dr. __________, spec. FMH in malattie
reumatiche, indirizzato al dr. __________, spec. FMH in medicina interna:
"
Ti riferisco nuovamente a proposito della
summenzionata paziente, che ho avuto occasione di ricontrollare nel corso degli
ultimi mesi (ultimo controllo eseguito 1.09.2009).
Diagnosi:
1. Sindrome del dolore cronico
- DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome
somatoforme.
Considerandi
2.
Sindrome panvertebrale cronica su:
- Stato
dopo morbo di Scheuermann con grave discopatia degenerativa L4-L5.
- Attualmente
esacerbazione dei dolori lombospondilogeni su:
-
Discopatia a livello L3-L4 ed L4-L5 (vedi
referto MRI del 25.06.2009).
-
Eseguita infiltrazione peridurale con
corticosteroidi il 18.08.2009.
- DD:
nell'ambito della diagnosi 1.
3.
Sindrome ansioso-depressiva cronica.
4.
Importante asma allergica.
5.
Esiti da triplice intervento al polso sx tra il 2005 ed il 2006
con persistente deficit funzionale.
6.
Esiti da isterectomia ed annessectomia per cistoadenocarcinoma
mucinoso dell'ovaia dx nel 2003.
7.
Esiti da intervento artroscopico al ginocchio sx plica sinoviale
nel 2000.
Anamnesi:
Vedi rapporto precedente del 05.05.2009.
Radiologia:
MRI colonna lombare del 25.06.2009
(eseguita presso la clinica __________ di __________; referto del dr. __________): a livello L3-L4 viene descritto un bulging discale asimmetrico,
prevalentemente verso sx, con restringimento del forame. A livello L4-L5
presenza di un'ernia discale medio-laterale dx in possibile conflitto con la
radice L5.
MRI delle articolazioni sacroiliache del
25.06.2009
(eseguita presso la clinica __________ di __________; referto del
dr. __________): assenza di significative
alterazioni osteo-articolari, nessun indizio radiologico per la presenza di una
sacroileite.
Decorso:
In occasione del controllo verso metà giugno la
paziente continuava a lamentare forti dolori lombari, soprattutto di notte ed
al mattino, parzialmente irradianti nelle gambe, a sx più che a dx. Nel
frattempo la dose di Durogesic era stata ridotta a solo metà cerotto da 25pg.
Per valutare evtl. patologie degenerative o infiammatorie le ho fatto poi
eseguire una MRI sia della colonna lombare che delle articolazioni
sacro-iliache: gli esami hanno confermato delle discopatie a livello L3-L4 ed
L4-L5, con un possibile conflitto con la radice L5 di dx; nessun segno invece
per una patologia infiammatoria né del rachide, né tanto meno delle sacroiliache.
In presenza di queste discopatie il 18.08.2009 ho
eseguito un'infiltrazione peridurale (blocco sacrale) con 80mg di Triamcort,
3ml di Lidocaina e 10mI di NaCI.
In occasione dell'ultimo controllo dell'1.09.2009
la paziente ha confermato di stare leggermente meglio, i dolori lombari sono
parzialmente diminuiti, anche se in parte ancora presenti, soprattutto quando
esegue determinati movimenti o degli sforzi fisici. Nel frattempo ha comunque
interrotto l'assunzione di Durogesic, sostituita ora con del semplice
Co-Dafalgan.
In presenza di una sindrome del dolore cronico
con forti tratti somatoformi risulta essere molto difficile valutare l'origine
dei suoi dolori e quanto questi possono avere una relazione con le descritte
discopatie lombari. Il blocco sacrale sembra comunque aver portato ad un
parziale miglioramento dei dolori, così che ora le ho prescritto un ciclo di
fisioterapia, che verrà prossimamente eseguito presso lo studio del signor __________
a __________, comprendente da una parte misure passive antalgiche, dall'altra
misure attive per migliorare la tonicità della muscolatura del tronco. Ho
quindi pregato la signora RI 1 di riannunciarsi al termine della fisioterapia
per un breve controllo clinico.
Sarà mia premura tenerti informato sull'ulteriore
decorso." (Doc. C)
Nelle sue annotazioni del 15 settembre 2009, il
dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Assicurata nata nel 1966, ritenuta abile al 33%
in attività leggera sin dal 1.9.1996
Peritata in ambito SAM 3.2008
Con decisione del 16.3.2009 viene confermato
il grado AI 67%
Vedi nota riassuntiva del 5.5.2009
Ricorso, nuova documentazione:
rapporto dr. __________ del 2.9.2009:
diagnosi di
sindrome del dolore cronico
sindrome panvertebrale
- viene confermata la presenza
di discopatie a livello L3/L4 e L4/L5
- assenza di patologia infiammatoria del rachide o delle
articolazioni sacroiliache
- presa di Durogesic sospesa
- risulta difficile distinguere l’origine dei dolori
(problematica somatoforme vs. discopatia lombare)
Valutazione:
l’attuale rapporto del dr. __________ non
evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata.
Vengono confermate le note patologie (alterazioni di tipo degenerativo a
livello in particolare degli interspazi L3/L4 e L4/L5 del rachide lombare,
patologie complicate da una importante componente somatoforme/fibromialgica).
Rimangono quindi valide le conclusioni della perizia SAM.” (Doc. XI/1)
2.12
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag.
123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.13
Nel caso di
specie, questo Tribunale, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.7.-2.11.)
e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti
medici (consid. 2.12.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dai medici del SAM - da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati - motivo per il quale occorre ritenere che, a ragione, l’Ufficio AI
ha ritenuto l’interessata inabile al lavoro al 67% sia nella sua precedente
attività di telefonista/centralinista, sia in altre attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.13.1
Dal profilo
neurologico, alla perizia del dr. __________ del 17 marzo 2008, completa e
priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
Nel suo
referto peritale, il dr. __________ poste le diagnosi di “cefalee
muscolo-tensive; neuropatia dei rami dorsali del II e III dito del ramo
sensitivo superficiale del nervo radiale sinistro come presumibile esito degli
interventi chirurgici eseguiti in questa sede”, ha evidenziato che, dal profilo
neurologico, non vi è alcuna riduzione della capacità lavorativa
dell’assicurata (doc. 149-4).
Questa
conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei
referti medico-specialistici attestanti delle patologie neurologiche con
influsso sulla capacità lavorativa residua, può essere fatta propria dal TCA.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.13.2
Quanto all’aspetto
oncologico, nel suo consulto peritale del 12 marzo 2008, il dr. __________,
dopo avere indicato che l’assicurata ha subito un intervento di enucleazione
della cisti ovarica destra in laparoscopia in data 12 dicembre 2003 e avere
rammentato la terapia oncologica alla quale ella è stata sottoposta, ha
rilevato “l’assenza di indizi clinici, radiologici o di laboratorio di recidiva
neoplastica ai controlli di sorveglianza oncologici”, ritenendo l’assicurata,
dal profilo strettamente oncologico, pienamente abile al lavoro nella sua
precedente attività, così come in altre attività leggere (cfr. doc. 149/6-7).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni dello specialista in
oncologia, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
2.13.3
L’aspetto reumatologico
è stato invece valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto
specialistico del dr. __________, il quale, nel suo rapporto peritale del 4
marzo 2008, dopo avere elencato le patologie che affliggono l’assicurata, ha
considerato che non siano più esigibili dall’interessata le attività di operaia
e di cameriera, mentre ha ritenuto esigibili a tempo pieno, ma con una
riduzione del rendimento del 40%, lavori di ufficio, lavori di segretariato,
l’attività di telefonista e quella di venditrice (doc. 149-13).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi neppure da queste conclusioni dello specialista
in reumatologia, che non possono essere messe in discussione dal referto del 2
settembre 2009 del dr. __________ prodotto dall’assicurata in corso di causa
(doc. C).
In tale
referto, questo specialista ha diagnosticato l’esistenza di una sindrome del
dolore cronico e di una sindrome panvertebrale cronica.
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni del 15 settembre 2009, ha rilevato che il dr. __________ ha
confermato la presenza di patologie già note, in particolare di
alterazioni degenerative a livello L3/L4 e L4/L5 del rachide lombare, complicate
da una importante componente somatoforme e fibromialgica.
A mente del dr. __________, dunque, il referto
del dr. __________ “non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di
salute dell’assicurata”, motivo per il quale “rimangono valide le conclusioni
della perizia SAM” (doc. XI/1, il corsivo è della redattrice).
Il TCA concorda con queste considerazioni del
medico del SMR.
2.13.4
L’aspetto
psichiatrico è stato valutato, nell’ambito della perizia del SAM, da parte
del dr. __________, il quale, nel suo referto dell’11 marzo 2008, dopo avere diagnosticato
una “sindrome da disadattamento, reazione depressiva (ICD10-F43.21) da stress
prolungato nel contesto di una condizione medica generale”, ha rilevato che il
quadro psicopatologico attuale “non è certamente di entità tale da giustificare
una inabilità in misura superiore al 30%, sia in attività lucrative che in
quella di casalinga” (doc. 143-5).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che del
resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti.
Il
patrocinatore dell’assicurata, infatti, in sede ricorsuale, si è limitato a
contestare la valutazione psichiatrica del dr. __________, in quanto il perito
“accusa, neanche tanto velatamente, la ricorrente di essere una simulatrice”
(doc. I).
Al
riguardo, il TCA rileva che il dr. __________, nel proprio referto peritale, ha
evidenziato che l’assicurata presenta “anche la tendenza non tanto
all’aggravamento consapevole dei sintomi ma a una certa loro
drammatizzazione” (doc. 143-5, il corsivo è della redattrice).
Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore, il perito ha solo
constatato una tendenza alla drammatizzazione dei sintomi da parte
dell’assicurata, non un loro aggravamento consapevole. La contestazione
ricorsuale non ha quindi ragion d’essere.
Per il
resto, l’assicurata non ha prodotto ulteriori referti specialistici, attestanti
delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti, in grado di influire
sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
L’interessata
si è infatti limitata a trasmettere al Tribunale due referti della dr.ssa __________,
con l’indicazione delle date nelle quali, nei mesi di maggio e di giugno 2009,
l’assicurata si è recata nello studio di __________ (doc. VII/167-168).
Tali
comunicazioni, prive di qualunque indicazione in merito alle patologie
dell’interessata, al loro decorso e all’influsso sulla capacità lavorativa
residua dell’assicurata, non sono quindi in grado di mettere in dubbio le
conclusioni alle quali è giunto il perito, dr. __________, nel suo referto
peritale.
2.13.5
L’aspetto pneumologico
è stato valutato, nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto
specialistico del dr. __________, il quale, nel suo rapporto peritale del 14
aprile 2008, poste le diagnosi di “asma bronchiale cronica grave con
poliallergia; possibile componente di incipiente BPCO su tabagismo”, ha
ritenuto che “persiste un’inabilità lavorativa del 66 1/3 %, come già
precedentemente confermato nella perizia del 2004 e dai colleghi pneumologi
precedentemente nel 1997” (doc. 149-17, il corsivo è della redattrice).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto
stata contestata dall’assicurata tramite dei referti medico-specialistici
attestanti delle patologie pneumologiche maggiormente invalidanti, in grado di
influire ulteriormente sulla sua capacità lavorativa residua.
In sede
ricorsuale, il patrocinatore dell’interessata si è infatti limitato a
contestare la valutazione pneumologica del dr. __________, osservando che “il
nuovo rapporto del dr. __________ non considera minimamente le conseguenze
della perizia sulla rendita. Ciò sarebbe di per sé corretto, se non che
sottovaluta completamente che nel 1997 i periti di __________ con 66.66%
intendevano manifestamente una rendita intera. Il perito non può quindi
limitarsi ad una pedissequa ripresa dei dati ma deve valutare sulla base dei
mutati criteri di giudizio e delle mutate scale di valore” (doc. I).
Al
riguardo il TCA ricorda che compito del perito medico è quello di valutare
quali siano le patologie che affliggono gli assicurati e di stabilire quali
ripercussioni queste ultime abbiano sulla capacità lavorativa residua, sia
nella precedente professione, che in altre attività adeguate. Spetta poi
all’amministrazione, sulla base di una valutazione economica, stabilire se e in
che misura il singolo assicurato abbia diritto o meno ad una rendita di
invalidità.
Va a
questo proposito sottolineato, che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.
Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie
giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.
203.
seg. (211 n. 6)).
Pertanto, il TCA considera corretta la
valutazione peritale effettuata dal dr. __________, il quale ha espressamente
rilevato di concordare, quanto al grado di incapacità lavorativa dell’interessata,
con quanto già ritenuto, in passato, nel 1997, dai colleghi pneumologi di __________
e con quanto da lui stesso indicato nel precedente rapporto peritale del 6
dicembre 2004 (doc. 91/23-28).
Il dr. __________ ha infatti sottolineato che
confrontando il decorso dell’asma bronchiale dell’interessata fino al 2004 con
quello successivo al 2004, “non constatiamo oggettivamente peggioramenti
nella frequenza delle esacerbazioni, nella necessità di utilizzo di
corticosteroidi sistemici, rispettivamente nell’instabilità dell’asma”
(doc. 149-17, il corsivo è della redattrice).
2.13.6
Infine, a
proposito della critica del patrocinatore dell’interessata riguardo al fatto
che l’amministrazione non avrebbe considerato i disturbi ortopedici
dell’interessata, questo Tribunale rileva che, nella sentenza 32.2006.33 del 1°
febbraio 2007 - cresciuta in giudicato a seguito del ritiro del ricorso al
Tribunale federale da parte dell’assicurata (cfr. doc. 127) – il TCA aveva
ritenuto di potere confermare le conclusioni alle quali era giunto il perito
ortopedico, dr. __________, il quale, nel suo referto peritale del 4 gennaio
2005, poste le diagnosi di “sindrome vertebrale, rispettivamente spondilogena
lombare in presenza di una degenerazione segmentale marcata L4/L5 e di
un’anomalia della transizione lombo-sacrale; sindrome vertebrale
cervicale-inferiore in presenza di un disturbo funzionale segmentale a sinistra
più che a destra; snapping scapola sinistra; lieve sindrome femoro-patellare
ginocchio sinistro, senza versamento articolare, senza risparmio muscolare,
senza deficit funzionale; lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale”, aveva ritenuto
l’assicurata pienamente abile al lavoro sia nella sua precedente attività, sia
in altre attività adatte (cfr. doc. 91/17-18).
Ora, è
vero che dopo questa valutazione peritale, l’assicurata è stata sottoposta, in
data 6 febbraio 2009, ad un intervento di artroscopia con rimozione della
lesione meniscale al ginocchio sinistro da parte del dr. __________.
Nel
referto operatorio del 6 febbraio 2009, il dr. __________ ha indicato che, nel
compartimento mediale e laterale, non vi sono lesioni cartilaginee, mentre vi è
una lesione del menisco mediale (cfr. doc. A7).
Al
riguardo, va comunque rilevato che, nelle sue annotazioni del 5 maggio 2009, il
dr. __________ del SMR ha osservato che la lesione meniscale al ginocchio
sinistro dell’interessata è stata risolta con l’artroscopia del 6 febbraio
2009, aggiungendo che “in assenza di complicazioni, questa problematica ha
portato ad una inabilità lavorativa completa limitata nel tempo (poche
settimane)”. Il dr. __________ ha pure messo in evidenza “l’assenza di una
problematica cartilaginea che avrebbe potuto ipotecare un rapido ricupero dopo
l’artroscopia”. Pertanto, a mente del dr. __________, “al più tardi a partire
dal 1° marzo 2009 è da ritenersi un ricupero della funzionalità articolare come
da perizia SAM 2008” (doc. V/bis, il corsivo è della redattrice).
Il TCA
non può che fare proprie queste considerazioni del medico SMR, che non sono del
resto state smentite da altri referti specialistici attestanti, dal profilo
strettamente ortopedico, una duratura incapacità lavorativa dell’interessata.
Si ribadisce comunque che il presente giudizio non pregiudica
eventuali diritti dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di
valore probatorio dei referti medici (cfr. consid. 2.12.), il TCA ritiene che
lo stato di salute dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed
approfonditamente vagliato dai medici del SAM e che i referti del dr. __________
non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di
influire sulle valutazioni specialistiche dei periti dell’amministrazione.
2.13.7
Tenuto conto dei singoli consulti, con referto
del 29 agosto 2008, i medici del SAM hanno ritenuto che, globalmente,
l’assicurata presenti un’incapacità lavorativa del 67% sia nella sua precedente
attività di telefonista/centralinista, sia in altre attività leggere adeguate
alle sue limitazioni funzionali (doc. 148/20-21).
Il patrocinatore
dell’interessata ha contestato questa valutazione globale dei medici del SAM,
indicando che “pur menzionando tutte le patologie, il rapporto SAM non fa
alcuno sforzo per produrre un giudizio sintetico che non può che condurre a un
grado di invalidità superiore al 70%, non fosse che per la semplice
constatazione che dal 1997 c’è stato un considerevole aumento del numero delle
patologie” (doc. I).
A
tale riguardo, il TCA rileva che, contrariamente a quanto preteso dal
patrocinatore dell’interessata, nel referto peritale del 29 agosto 2008, i
medici del SAM - dopo avere riassunto quanto stabilito dai diversi specialisti
consultati in ambito pneumologico, neurologico, reumatologico, psichiatrico e
oncologico nei loro singoli referti peritali (cfr. doc. 148/16-20) – hanno
indicato che, dopo un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del
SAM (cfr. doc. 148-22, il corsivo è della redattrice), hanno determinato il
grado di capacità lavorativa globale dell’assicurata sia nella sua precedente
attività, che in altre attività adatte.
In
particolare, i medici del SAM, al paragrafo 8 “conseguenze sulla capacità
lavorativa” (cfr. doc. 148-20), hanno sottolineato come nel caso
dell’assicurata sia predominante la patologia polmonare; giochino un ruolo
anche le affezioni psichiatriche e muscolo-scheletriche, mentre le patologie
neurologica e oncologica non abbiano alcuna ripercussione sulla capacità
lavorativa residua.
I
medici del SAM hanno poi espressamente indicato che “le limitazioni evidenziate
a livello pneumologico, muscolo-scheletrico e psicologico e mentale si
riferiscono in maniera preponderante all’intolleranza allo sforzo, alla
stanchezza cronica causata dalla sintomatologia algica e dalla limitata
funzione polmonare, per cui non vanno cumulate in quanto si sovrappongono”
(doc. 148-21, il corsivo è della redattrice).
Il TCA non ha
motivo per distanziarsi da queste considerazioni, motivate, dei medici del SAM,
che ben illustrano le ragioni per le quali non può essere seguita la tesi del
patrocinatore dell’assicurata a proposito del fatto che, visto l’aumento,
rispetto al 1997, del numero di patologie dell’interessata, deve, di conseguenza,
pure aumentare il grado di inabilità lavorativa che ne deriva.
In
tale contesto ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una
sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre
precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di
regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella
causa in esame è stato fatto.
2.13.8
Pertanto,
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche SAM, richiamato
inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata sia inabile al lavoro nella misura del 67% sia nella
sua precedente attività di telefonista/centralinista, sia in altre attività leggere
adeguate.
Pertanto,
ritenuto che il grado di inabilità lavorativa dell’assicurata è rimasto
invariato, anche il suo grado di invalidità non può subire variazioni: l’assicurata,
che conserva una capacità lavorativa residua del 33% nella sua attività di
telefonista/centralinista, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a
frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 33% del
reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), presenta dunque, come
indicato dall’UAI, un’incapacità lucrativa del 67% (cfr. al riguardo DTF 114 V
310.
consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), percentuale
che dà diritto - a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio
2004, della IV revisione della LAI (cfr. consid. 2.3.) - a tre quarti di rendita
d’invalidità, come deciso dall’amministrazione.
Il TCA non può condividere la tesi ricorsuale
secondo la quale, nel caso dell’assicurata, essendo la stessa assente dal mondo
del lavoro fin dal 1994, il grado di invalidità non possa essere determinato
con riferimento alla sua precedente attività, ma solo riferendosi ad altre
attività adeguate (doc. I).
Al riguardo, già l’avv. __________ del Servizio
giuridico dell’UAI, nella “proposta giurista” del 30 dicembre 2008, ha osservato:
"
Questione posta dal __________ in data
19.11.2008
Si conferma integralmente il contenuto del
rapporto della consulente in integrazione dell’11.9.2008 (attività esigibili,
reddito da valido, reddito da invalido, proposte formative, in particolare
aiuto al collocamento).
Il minor discapito economico è raggiunto nella
precedente attività. La precedente attività è tuttora esigibile, e
l'assicurata non potrebbe meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua
in attività alternative.
La capacità lavorativa del 33% nella precedente
attività implica, di riflesso, quella al guadagno con grado d'invalidità del
67%. Come indicato espressamente dal TCA nella sentenza 1.2.2007 al punto 2.9 "In
ogni caso, nella misura in cui dagli ulteriori accertamenti medici dovesse
risultare che effettivamente l'assicurata è ancora abile al lavoro nella misura
del 33% sia nella sua attività svolta che in attività leggere adeguate, va
confermata la conclusione dell'Ufficio Al secondo la quale "(...) siccome
l'assicurata (in base all'esito peritale) è stata ritenuta valida nella misura
del 33% nella sua professione di telefonista-centralinista, è proprio in detta
attività che essa può mettere a maggior frutto la sua residua capacità al
lavoro, senza dover intraprendere un'altra attività (...)." (doc. IV).
Infatti, in una tale evenienza - medesima capacità lavorativa sia nell'attività
precedente che in attività adeguate (non sussistendo motivi per poter
concludere che in un'altra attività il suo guadagno potrebbe essere maggiore) -
non è necessario procedere ad un confronto dei redditi."
(Doc. 160-1)
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto
procedere ad una riduzione delle prestazioni.
Queste
ultime vanno ridotte a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del
67%, a partire dal 1° aprile 2005, in quanto, giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI,
la riduzione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Nel caso
di specie, come correttamente rilevato dall’UAI nella decisione impugnata, sulla
base della giurisprudenza pubblicata in DTF 106 V 108, confermata in DTF 129 V
370.
– nella quale l’Alta Corte, confermando la precedente giurisprudenza, ha
indicato che “se l’effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto
contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un
assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti
all’amministrazione, anche durante tutta questa procedura di istruzione fino
alla notifica della nuova decisione” - il primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione corrisponde al 1° aprile 2005, dato che la precedente
decisione, datata 2 febbraio 2005 - con la quale l’UAI, in sede di revisione,
aveva ridotto le prestazioni a favore dell’interessata e, contemporaneamente, aveva
tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso dell’assicurata – era poi
stata annullata dal TCA, con sentenza 32.2006.33 del 1° febbraio 2007, e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti
medici (cfr. consid. 1.1.).
A titolo
abbondanziale, il TCA rileva che anche in mancanza di una richiesta di
revisione da parte dell’assicurata, per un presunto peggioramento delle sue
condizioni di salute, il grado di invalidità del 67% dell’assicurata - che dava
diritto, prima della 4ª
revisione della LAI in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004, ad una rendita
intera - avrebbe in ogni caso dovuto essere sottoposto a revisione a seguito
dell’entrata in vigore della 4ª
revisione della LAI (cfr. consid. 2.4.).
Come
esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), infatti, in applicazione delle
disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003 (4ª revisione LAI) relative all'art. 28 LAI,
lettera f, le rendite intere versate prima dell’entrata in vigore della 4ª revisione della LAI per un grado di
invalidità del 66 2/3 per cento almeno continuano ad
essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4ª revisione ai beneficiari che "in quel momento hanno già
compiuto 50 anni" (ciò che non è il caso per la ricorrente, nata nel
1966). Per tutte le altre rendite per un grado di invalidità inferiore al 70% -
ossia per i casi come quello della qui ricorrente, con un’età inferiore ai 50
anni e un’invalidità del 67% - le rendite intere dovevano essere "rivedute
entro un anno dall'entrata in vigore della modifica di legge".
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.15.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.15
La ricorrente
ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (doc. I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
fattispecie, dalle carte processuali risulta che la ricorrente – divorziata senza figli conviventi nella sua economica domestica - si trova nel bisogno.
La medesima dispone in
effetti, quali entrate, oltre a una rendita d’invalidità (pari a fr. 1'305.--
mensili), di una prestazione complementare per un totale di fr. 1'313.--
mensili a partire dal 1° gennaio 2009 (doc. B6), che permette di coprire il
fabbisogno minimo.
L’assicurata non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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