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Decisione

32.2009.92

Richiesta, negata dall'amministrazione, di contributi d'ammortamento per istallare un cambio automatico e un impianto servoassistito all'automobile dell'assicurato. Ricorso respinto

17 novembre 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti professionali (quali l’orientamento professionale, la prima

formazione e riformazione professionale, il collocamento e l’aiuto in capitale,

art. 15-18b LAI), necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la

loro capacità di guadagno.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto

solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e

non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La

legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria

e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze

ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo

prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2,

103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2).

Fra

i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti

i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi

provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente

riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito

dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o

funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a

edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).

2.4. Secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un

elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività

lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la

sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi

oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle

spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto

costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a

causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi,

stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha

diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi

ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

In

virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto

di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei

mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,

nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per

l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la

propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati

nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per

esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per

studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 p. 224 consid. 1a, 1990 p. 211 consid.

2a, 1989 p. 44 consid. 2a, 1985 p. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re

I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

La

lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera

le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve

esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è

esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181

consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re

M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre

esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti

sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts

zum IVG, Zurigo 1997, p. 158).

2.5. Ai

sensi della cifra 10 dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per

invalidi sono forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente

lunga, un'attività lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne

necessitino per recarsi al lavoro (cfr. anche in merito: Meyer-Blaser, op. cit.,

ad art. 21-21bis LAI p. 161). Nell'allegato OMAI, nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, quali mezzi ausiliari della succitata categoria sono indicati:

"

10.01* Ciclomotori a

due, tre o quattro ruote

10.02* Motocicli leggeri e motocicli

10.03* ...

10.04* Automobili. Il sussidio di

ammortamento ammonta a fr. 3'000. Il sussidio per una porta di garage

automatica è di fr. 1'500.

10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie

dall'invalidità."

L’indennizzo

previsto dalla cifra 10.04* l'allegato OMA viene erogato sotto forma di

contributi per l’ammortamento (cfr. cifra 10.01.1* - 10.04.01° della

Circolare sulle consegna dei mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità; in

seguito: CMAI).

La

citata circolare stabilisce inoltre che i contributi per l’am-mortamento sono

fissati periodicamente dall’UFAS (allegato 2) e che tutte le spese quali quelle

dovute a esami medici, collaudo del veicolo, licenza di condurre, targhe, trattamento

di protezione contro la ruggine o le spese annuo di riparazione (comprese eventuali

spese di taxi) vengono così compensate (cfr. cifra 10.01.2*- 10.04.2* CMAI).

Prima

che si concedano i contributi d'ammortamento per la prima volta, la persona

assicurata deve presentare all'UAI una perizia dell'Ufficio cantonale della circolazione

competente (controllo dei veicoli a motore), che deve indicare se la persona

assicurata è idonea a guidare un veicolo a motore e le eventuali attrezzature

speciali da applicare al veicolo rese necessarie dall'invalidità (cfr. cifra

10.01.4* - 10.04.4* CMAI).

L'assegnazione

riguarda solo gli assicurati che esercitano probabilmente per una lunga durata

un'attività lucrativa che permette di coprire il loro fabbisogno vitale e che,

a causa dell'invalidità, necessitano di un veicolo a motore personale per

recarsi al lavoro. Si considera comunque che si tratti di un'attività lucrativa

probabilmente duratura e che copre il fabbisogno vitale se il limite di reddito

determinante non è raggiunto provvisoriamente in seguito all'invalidità, ma si

può prevedere che tale limite sarà nuovamente raggiunto entro breve tempo. In

caso di disoccupazione temporanea per motivi economici (recessione), si deve

continuare a versare le prestazioni per almeno un anno (cfr. cifra 10.01.5* -

10.04.5* CMAI).

Infine, la cifra 10.01.12* - 10.04.12* CMAI dispone che per la persona

assicurata il veicolo a motore è reso necessario dall'invalidità se, a causa di

quest'ultima, essa non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi, né in

bicicletta, né con un mezzo pubblico o se non lo si può ragionevolmente pretendere.

Se la persona assicurata ha bisogno di un veicolo a motore anche in assenza

d'invalidità, l'AI non ne

assume i costi.

La

giurisprudenza del TFA ha stabilito che occorre esaminare secondo la situazione

concreta, se un assicurato a seguito dell’invalidità necessita di un veicolo

per recarsi al lavoro. Questo non è il caso se si deve ammettere che le

circostanze imporrebbero all’assicurato, se fosse sano, di dover utilizzare il

mezzo privato. La necessità d’utilizzo dell’automobile può essere dovuta a dei

motivi d’ordine strettamente professionale (in caso di rappresentanti di

commercio, tassisti ecc.), come pure a causa della distanza tra domicilio e

luogo di lavoro, in particolare se non esistono dei collegamenti con mezzi

pubblici oppure se l’utilizzo di questi non è ragionevolmente esigibile.

Non è tuttavia determinante per negare il riconoscimento dei contributi per

l’automobile addurre che anche una persona non invalida utilizzerebbe un

veicolo a motore per raggiungere il posto di lavoro, senza che le circostanze

del caso lo impongano.

Per negare il diritto a un tale diritto bisogna piuttosto poter ammettere che

l’insieme delle circostanze del caso particolare obbligherebbe ugualmente una

persona non invalida a utilizzare un’automobile (DTF 97 V 239; cfr. anche STF I

612/05 del 22 settembre 2006). Questa regolamentazione, continua il TFA, serve

per garantire una parità di trattamento dei beneficiari di tali contributi

rispetto agli assicurati con problemi di deambulazione ma non aventi diritto a

simili prestazioni ed alle persone non invalide (DTF 99 V 239 consid. 3b con

riferimenti; ZAK 1972 pag. 733; SVR IV Nr. 33 pag. 101s, consid. 3b citati in

STFA I 520/00 del 28 gennaio 2002, consid. 1). Di conseguenza se l’assicurato

esercita un mestiere per il quale egli necessiterebbe, invalido o non invalido,

di un veicolo a motore, quest’ultimo non è un mezzo ausiliario reso necessario

dall’invalidità e non può dunque essere messo a carico dell’AI. (STFA del 22

settembre 2006 citata sopra).

Nella

citata sentenza del 28 gennaio 2002 l’Alto Tribunale, lasciando aperta la questione

a sapere con quali mezzi in concreto l’assicurato avrebbe potuto percorrere da

sano il tragitto per recarsi al lavoro, ha riconosciuto l’esistenza di un

diritto ai contributi di ammortamento non potendo l’interessato percorrere con

la carrozzella la ripida salita che separa la propria abitazione dall’accesso

della strada, ritenendo inoltre non ragionevole l’utilizzo degli automezzi

pubblici, in particolare a seguito dei frequenti cambiamenti degli stessi (STFA

citata, consid. 2b).

Con

riferimento invece alle “Modifiche di veicoli a motore rese necessarie

dall’invalidità” ai sensi della cifra 10.05 OMAI, va

ribadito che conformemente alla regola generale dell’art. 2 cpv. 1 OMAI il

diritto all’assunzione dei costi è subordinato alla necessità per l'assicurato

di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia.

Non essendo tale mezzo ausiliario designato da un asterisco (*) non è quindi

dato il requisito che l’assicurato ne abbia bisogno per esercitare un’attività

lucrativa, o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una

professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività

esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI).

D’altra

parte, con sentenza pubblicata in DTF 121 V 258 il TFA ha statuito che

l'assunzione da parte dell'AI dei costi delle modifiche agli autoveicoli a

motori dovute all'invalidità ai sensi della cifra 10.05 OMAI non presuppone che

l'assicurato debba guidare personalmente l'autoveicolo, né che lo stesso abbia

diritto o meno alla consegna di veicolo a motore secondo le cifre 10.01*

-10.04* OMAI (DTF 121 V 263 consid. 3d). In una sentenza del 22 maggio 2000

(DTF 126 V 170), l'Alta Corte ha dichiarato contraria alla Costituzione ed alla

legge la cifra 10.05 OMAI, nella versione allora in vigore, che riservava

unicamente agli assicurati maggiorenni il diritto al rimborso dei costi di

trasformazione dei veicoli a motore resi necessari dall'invalidità (DTF 126 V

73ss consid. 4c). Infine, la giurisprudenza ha precisato che per i veicoli

nuovi le spese di trasformazione sono a carico dell'AI solo dopo sei anni dall'ultima

trasformazione. Nel caso in cui l'AI ha già preso a carico le spese di

Considerandi

trasformazione di un veicolo d'occasione acquistato dall'assicurato, essa deve

farsene nuovamente carico se il cambiamento del veicolo ha luogo, al più

presto, decorso un termine di tre anni (dopo l'ultima trasformazione) e se, in

quel momento, il veicolo ha almeno sei anni (dopo la prima messa in

circolazione). Se queste condizioni non sono adempiute, la necessità oggettiva

di un cambiamento deve essere stabilita e si opera una deduzione pro rata temporis

(DTF 119 V 260s).

2.6

Nel

caso in esame, il ricorrente soffre di una distrofia muscolare

scapolo-omerale che gli causa problemi di deambulazione e difficoltà nella

guida di veicoli a motore con cambio manuale. Dal 1° luglio 2006

percepisce una mezza rendita di invalidità per un grado di invalidità del 58%

(doc. AI 136). Egli abita a __________ e lavora a tempo

parziale (50%) per la ditta __________ con sede a __________, quale impiegato di vendita multimediale,

conseguendo un reddito (fr. 1'703) (doc. AI 154) che copre il minimo

vitale, motivo per cui i requisiti economici sono adempiuti.

A

suo dire sarebbe impensabile che egli possa recarsi al

lavoro tramite mezzi pubblici da __________ a __________, considerando

segnatamente il tragitto a piedi alla e dalla stazione risp. alle e dalle

fermate dei mezzi pubblici che dovrebbe percorrere e pure la necessità di

salire e scendere dai mezzi pubblici portando con sé la borsa di lavoro.

In

data 21 maggio 2008 la neurologa curante, dr. __________, ha certificato che “

i disturbi sopra menzionati rendono difficile impiego di una autovettura con

cambio manuale (uso di leva del cambio con la mano destra e della frizione) e

rendono necessario l’utilizzo di un’autovettura automatica, eventualmente dopo

ulteriori modifiche necessarie (sterzo, comandi, ecc)” (doc. AI 144).

Lo

stesso medico curante il 21 novembre 2008 ha certificato che “… il paziente

a margine è affetto da una distrofia muscolare con paresi degli arti superiori

ed inferiori e disturbi della marcia. Il paziente non è in grado di utilizzare

mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per altri spostamenti” (doc. AI

153).

D’altra

parte emerge dagli atti che la modifica dell’autovettura nel senso di dotarla

di un cambio automatico, di comandi operabili senza compromettere le altre

operazioni di guida, e di servosterzo rinforzato è stata

imposta dall'Ufficio della circolazione (vedi allegato alla licenza di

circolazione del 3 ottobre 2008, doc. AI 150).

2.7

Ora,

anche volendo ammettere che nelle descritte circostanze l’utilizzo dei mezzi

pubblici non può essere ragionevolmente preteso dall’assicurato, il chiesto contributo

d’ammorta-mento per l’automobile ai sensi dell’art. 10.04 OMAI* non può essere

riconosciuto per i motivi che seguono.

In

effetti, come ha affermato lo stesso assicurato nel suo scritto 12 dicembre

2008.

(“Le comunico che anche in assenza del danno alla salute l’auto è fondamentale

per il mio lavoro, vendendo servizi informatici devo recarmi spesso da clienti

per fare consulenza”, doc. AI 158) e come del resto pure appurato

dall’amministrazione interpellando il datore di lavoro dell’assicurato (cfr.

VIIbis), anche in assenza del danno alla salute il ricorrente dovrebbe far

capo, per svolgere la sua attività lavorativa, all’automobile, dovendo in

particolare recarsi spesso dai clienti per fare consulenza.

Nel

corso della visita esterna effettuata dall’Ispettore AI in data 2 luglio 2009,

il signor __________, dirigente della __________, ha in effetti illustrato le

mansioni lavorative del ricorrente. L’attività lavorativa dell’interessato, che

funge “da suo braccio destro”, si compone di una parte amministrativa, svolta

in ufficio, e di una parte, svolta all’esterno e che costituice circa il 60%

dell’impegno globale, relativa alla gestione della clientela del Locarnese

(doc. VIbis). Secondo il signor __________, il ricorrente è “impegnato nella

consulenza su prodotti, come utilizzarli, svilupparli, l’esame delle problematiche

prima di inviare il tecnico, la vendita di nuovi prodotti, ecc.”. Il

dirigente ha inoltre affermato che “il suo apporto lavorativo può essere

considerato una via di mezzo tra il venditore ed il tecnico” (doc VIbis).

Emerge

quindi con chiarezza che la visita, la consulenza e l’assistenza di clienti

fuori dalla sede lavorativa costituisce la mansione principale dell’attività

lavorativa dell’assicurato, per lo svolgimento della quale egli deve

necessariamente utilizzare l’automobile. La circostanza è del resto

pacificamente ammessa dall’interessato medesimo (cfr. anche doc. AI 162-1, I).

Risulta

d’altra parte dagli atti che il datore di lavoro gli mette a disposizione

un’automobile dotata di cambio automatico e delle modifiche al volante e alla

pedaliera rese necessarie dagli impedimenti fisici che interessano il

ricorrente (doc. VIbis). La vettura è lasciata a disposizione dell’assicurato

anche per il tragitto casa – lavoro durante la settimana lavorativa (doc.

VIbis).

Alla

luce di tali circostanze, risulta manifesto che l’assicurato non ha diritto al chiesto

sussidio di ammortamento.

Bisogna

in effetti concludere che RI 1, per svolgere la sua attività lavorativa, per motivi

d’ordine strettamente professionale, avrebbe bisogno di un

veicolo a motore anche in assenza d'invalidità, circostanza questa che, secondo

il disciplinamento legale e giurisprudenziale dianzi enunciato, esclude

l’assunzione dei costi da parte dell’AI. In effetti, in

queste circostanze il veicolo a motore non è un mezzo ausiliario reso

necessario dall’invalidità e non può dunque essere messo a carico dell’AI (cfr.

sopra consid. 2.5; DTF 97 V 239; cfr. anche STF I 612/05 del 22 settembre 2006;

SVR IV Nr. 33 pag. 101s, consid. 3b citati in STFA I 520/00 del 28 gennaio

2002, consid. 1).

Inoltre,

il chiesto contributo d’ammortamento non potrebbe comunque venir concesso

considerato come per recarsi al lavoro e per svolgere l’attività lavorativa

all’assicurato viene gratuitamente messo a disposizione sul posto di lavoro un

veicolo con cambio automatico e le modifiche al volante e alla pedaliera che sono

necessarie nel suo caso (doc. VIbis, VIII).

Dal punto di vista integrativo, nel caso concreto non appaiono

quindi adempiuti i presupposti per il riconoscimento di ammortamenti, ai sensi

della cifra 10.04* dell’allegato OMAI (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

2.8

Non possono modificare queste conclusioni le allegazioni del

ricorrente, per il quale segnatamente le condizioni per la concessione del

sussidio d’ammortamento sarebbero date poiché in sostanza, a prescindere

dall’attività lucrativa, egli necessita dell’automobile modificata per

spostarsi, per attendere alla propria persona e per stabilire contatti nel

proprio ambiente, in particolare nel tempo libero.

Come

illustrato al consid. 2.5, le cifre 10.01 sino a 10.04 della categoria dei veicoli

a motore e veicoli per invalidi, fra cui la cifra 10.04 relativa ai contributi

di ammortamento annui, sono contrassegnate dall’asterisco (*). Pertanto va

applicato l’art. 2 cpv. 2 OMAI (che applica quanto stabilito all’art. 21 cpv. 1

LAI), il quale concede agli assicurati il diritto ai mezzi ausiliari contrassegnati

dall’asterisco solo se essi sono indispensabili per esercitare un'attività

lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una

professione, a scopo di assuefazione funzionale (nell’ottica di una delle menzionate

attività, cfr. ZAK 1965 153 e 555, citato in Meyer-Blaser, op. cit, pag. 157) o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.

Orbene, le esigenze di mobilità o di socialità dell’assicurato, benché

legittime, non sono dunque sufficienti per il riconoscimento del mezzo

ausiliario in questione, contrassegnato dall’asterisco.

Trattandosi di veicoli a motore, secondo la cifra 10.04 OMAI i requisiti

integrativi sono più severi, principalmente per motivi finanziari

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 161; cfr. anche DTF 122 V 212 consid. 4 c/cc).

Determinante è in effetti che l’automez-zo sia indispensabile all’assicurato

esercitante un’attività lucrativa di durata presumibilmente lunga e sufficiente

per coprire il proprio sostentamento, per recarsi al lavoro (cifra 10 OMAI e

sopra consid. 2.4 e 2.5).

In

proposito val la pena di menzionare che il TFA ha negato gli ammortamenti ad

una madre invalida, con un figlio minorenne da accudire, che necessitava del

veicolo a motore per acquisti e commissioni, non tenendo conto che l’assicurata

utilizzava l’auto per recarsi alle visite mediche, non rientrando tale attività

nello scopo integrativo di cui alla cifra 10 OMAI (DTF 122 V 212 consid. 4).

Questo diversamente da quanto è previsto per i mezzi ausiliari non contrassegnati

dall’asterisco, il cui diritto alla consegna è subordinato, nei limiti

tracciati all’allegato OMAI, alla necessità dell’assicurato di farne uso per

spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia

(art. 21 cpv. 1 LAI e art. 2 cpv. 1 OMAI e DTF 121 V 258).

D’altra

parte del tutto ininfluenti, oltre che gratuite, risultano le censure mosse dal

ricorrente con riferimento alla visita esterna effettuata dall’Ispettore AI al

suo datore di lavoro, rilevato come in ogni modo le affermazioni rilasciate dal

signor __________, almeno nella misura in cui esse sono di rilievo per la

presente procedura, non sono state messe in discussione.

2.9

In

corso di causa, in via subordinata il ricorrente ha chiesto almeno “il

rimborso di quelle modifiche rese necessarie dall’invalidità quindi al

sovraprezzo per il cambio automatico e per il servosterzo potenziato” (cfr.

XII; cfr. consid. 1.4).

Ora,

rilevato come su tale richiesta l’amministrazione non si sia pronunciata nella

decisione qui impugnata - che riguarda esclusivamente il contributo

d’ammortamento - nemmeno il TCA può pronunciarsi in questa sede.

In

proposito va comunque osservato che agli atti figura la “comunicazione” 6 novembre

2008.

con cui l’UAI aveva comunicato all’assicurato di assumere “i costi di

fr. 1'300 (contributo per il cambio automatico) per le modifiche del veicolo __________

necessari a causa dell’invalidità” (doc. AI 152-1). Richiesta dal TCA, con

scritto 9 ottobre 2009 l’amministrazione ha comunicato di non aver ancora corrisposto

tale contributo “non essendo in possesso della relativa fattura riguardante

l’acquisito dell’auto e dell’immatricolazio-ne” (XIX).

Alla luce di

questi atti, sarà quindi compito dell’assicurato fornire all’UAI la documentazione

necessaria ai fini della definizione dell’assunzione della garanzia per le

modifiche al veicolo a motore.

2.10

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di rifiutare

la concessione del chiesto contributo d’ammortamen-to non può che essere

confermata. Ne discende la reiezione del ricorso.

2.11

L’assicurato

ha chiesto di essere sentito.

Il

TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il

diritto, rinuncia a sentire il ricorrente.

Infatti,

l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia

in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una

sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti

nei considerandi precedenti, il rifiuto di concedergli la chiesta prestazione

deciso dall’amministrazione è corretto.

Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo

di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU

presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande

di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STFA H 74/99 dell'8 novembre 1999,

consid. 5b, p. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, p. 94).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 n.

111.

e p. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; cfr.

anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in

precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza

sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, rinunciando perciò

ad assumere ulteriori prove (come la chiesta audizione testimoniale del datore

di lavoro dell’assicurato; cfr. VIII) ed all'audizione del ricorrente medesimo.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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