32.2009.93
Adesione del TCA alla proposta dell'Ufficio AI di annullare la decisione contestata e di rinviare gli atti per ulteriori accertamenti
13 luglio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2009.93
Data decisione, Autorità:
13.07.2009, TCA
Titolo:
Adesione del TCA alla proposta dell'Ufficio AI di annullare la decisione contestata e di rinviare gli atti per ulteriori accertamenti
DIRITTO ALLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.93
BS/sc
Lugano
13 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 maggio 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
con decisione 4 maggio 2009, preavvisata il 28 luglio 2006 l’Ufficio AI,
sulla base degli atti medici raccolti, ha respinto la domanda di rendita
inoltrata da RI 1, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile
(doc. AI 34-1);
-
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione ed il conseguente
riconoscimento di una rendita a far da tempo dal 16 giugno 2008. In via
subordinata, fondandosi su nuove certificazioni mediche, egli ha chiesto
l’espletamen-to di ulteriori accertamenti volti a valutare il suo stato di salute;
- mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI ha fra l’altro evidenziato:
"
(...)
La documentazione medica è già stata valutata dal
Servizio medico regionale dell'AI, SMR, il quale con annotazioni mediche 22
maggio 2009, allegate, aveva rilevato la presenza di elementi medici di rilievo
per un possibile peggioramento della capacità lavorativa del ricorrente e
quindi la necessità di una perizia reumatologica (dr. __________) e
psichiatrica (__________). Le perizie sono state ordinate ma sospese in virtù
del ricorso al TCA.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia rinviare gli atti all'amministrazione per lo
svolgimento dei necessari accertamenti medici con una successiva nuova
decisione in sostituzione di quella impugnata. Subordinatamente si chiede di
confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso." (Doc. IV)
- interpellato
dal TCA, con scritto 3 luglio 2009 il rappresentante dell’assicurato ha
comunicato:
"
Richiamata la vertenza
citata in epigrafe, vi informiamo di non avere particolari osservazioni da inoltrare
alla risposta 18 giugno u.s. di controparte se non quella di riconfermarci
integralmente nel nostro ricorso del 3 giugno 2009.
La parte ricorrente comunica altresì di aderire alla
proposta di rinvio del dossier qui in esame alla competente autorità per
ulteriori accertamenti medici e conseguente nuova decisione segnalando nel contempo
che tale procedura dovrebbe comunque comportare l'annullamento della decisione
qui impugnata e, quindi, l'accoglimento dei punti 1.1, rispettivamente 1.3, del
petitum dell'atto di ricorso." (Doc. VI)
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p.
182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313);
- nella
fattispecie, vista la documentazione medica prodotta, in particolare il rapporto
27 aprile 2009 del medico curante (doc. A2), questo TCA concorda con il SMR (cfr.
annotazioni 22 maggio 2009 in doc. AI 38-1) nell'intravedere un possibile
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato con eventuali ripercussioni
sulla sua residua capacità lavorativa e di procedere ad un accertamento sia in
ambito reumatologico che psichiatrico. Ritenuto che tale peggioramento, se confermato,
risulterebbe essere subentrato prima della decisione contestata (per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione
impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato
questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo;
cfr. fra le tante DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio
AI, condivisa dall’assicurato, appare giustificata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI;
- considerato
l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente
un’indennità per ripetibili di fr. 800.--.
Per
questi motivi;
dichiara
e pronuncia
Fatti
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 4 maggio 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una
nuova decisione
Considerandi
2.
- Le spese di fr.
200.
-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.-
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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